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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2977/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2977/2017 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIOSTINO RICCARDO ICILIO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. FESCE ANTONIO e dell'avv. D'ADDEDDA IGNAZIO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Con ricorso monitorio del 14.12.2016, il notaio dott. ha chiesto ed ottenuto Controparte_1 l'emissione di ingiunzione a carico della per il pagamento della somma complessiva di Parte_1 euro 11.487,18 oltre interessi a titolo di compenso professionale per la stipula dei seguenti atti da lui rogati nel periodo compreso tra novembre 2007 e ottobre 2012: atto costitutivo della società (repertorio n.41689 raccolta n.26722), poi Controparte_2 divenuta Parte_1 contratto di mutuo fondiario del 4 marzo 2011 con la (repertorio n.44029 Controparte_3 raccolta n.28680); atto pubblico di erogazione e quietanza del 22 giugno 2011 con (repertorio Controparte_3
n.44260 raccolta n.28885); atto pubblico di erogazione e quietanza del 18 maggio 2012 con la (repertorio Controparte_3
n.44765 raccolta n.29325); atto pubblico di erogazione, quietanza a saldo, svincolo di beni e frazionamento di mutuo fondiario in dodici quote con definizione delle condizioni di ammortamento del 27 settembre 2012 con la repertorio n.44897 raccolta n.29433); Controparte_3
pagina 1 di 2 atto pubblico di deposito del 12 ottobre 2012 (repertorio n.44935).
La società ingiunta ha proposto opposizione eccependo la prescrizione triennale presuntiva del credito professionale ai sensi dell'art. 2956 n. 3 c.c.
Il notaio dott. ha chiesto il rigetto dell'opposizione contestando la sussistenza dei presupposti per CP_1 l'operatività dell'eccepita prescrizione presuntiva.
Orbene, osserva questo giudicante che a fronte all'eccezione di prescrizione presuntiva, il debitore è tenuto solo a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre spetta al creditore, se vuole vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto (Cass. 11195/07).
Tale prova, salvo ammissione di non pagamento da parte del debitore (cfr. art. 2959 c.c.), può essere data solo a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito (cfr. art. 2960 c.c.; Cass. 1435/21).
Nel caso di specie, in mancanza di ammissione da parte del debitore, il creditore opposto si è limitato a contestare genericamente la fondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva, senza deferire alla controparte il giuramento decisorio.
L'opposizione va pertanto accolta, stante l'incontestato decorso del termine triennale previsto dall'art. 2956 n. 3 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, attesa la limitata attività difensiva espletata ed il carattere dirimente dell'unica questione di diritto esaminata, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opposta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Foggia, 6.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2977/2017 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIOSTINO RICCARDO ICILIO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. FESCE ANTONIO e dell'avv. D'ADDEDDA IGNAZIO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Con ricorso monitorio del 14.12.2016, il notaio dott. ha chiesto ed ottenuto Controparte_1 l'emissione di ingiunzione a carico della per il pagamento della somma complessiva di Parte_1 euro 11.487,18 oltre interessi a titolo di compenso professionale per la stipula dei seguenti atti da lui rogati nel periodo compreso tra novembre 2007 e ottobre 2012: atto costitutivo della società (repertorio n.41689 raccolta n.26722), poi Controparte_2 divenuta Parte_1 contratto di mutuo fondiario del 4 marzo 2011 con la (repertorio n.44029 Controparte_3 raccolta n.28680); atto pubblico di erogazione e quietanza del 22 giugno 2011 con (repertorio Controparte_3
n.44260 raccolta n.28885); atto pubblico di erogazione e quietanza del 18 maggio 2012 con la (repertorio Controparte_3
n.44765 raccolta n.29325); atto pubblico di erogazione, quietanza a saldo, svincolo di beni e frazionamento di mutuo fondiario in dodici quote con definizione delle condizioni di ammortamento del 27 settembre 2012 con la repertorio n.44897 raccolta n.29433); Controparte_3
pagina 1 di 2 atto pubblico di deposito del 12 ottobre 2012 (repertorio n.44935).
La società ingiunta ha proposto opposizione eccependo la prescrizione triennale presuntiva del credito professionale ai sensi dell'art. 2956 n. 3 c.c.
Il notaio dott. ha chiesto il rigetto dell'opposizione contestando la sussistenza dei presupposti per CP_1 l'operatività dell'eccepita prescrizione presuntiva.
Orbene, osserva questo giudicante che a fronte all'eccezione di prescrizione presuntiva, il debitore è tenuto solo a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre spetta al creditore, se vuole vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto (Cass. 11195/07).
Tale prova, salvo ammissione di non pagamento da parte del debitore (cfr. art. 2959 c.c.), può essere data solo a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito (cfr. art. 2960 c.c.; Cass. 1435/21).
Nel caso di specie, in mancanza di ammissione da parte del debitore, il creditore opposto si è limitato a contestare genericamente la fondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva, senza deferire alla controparte il giuramento decisorio.
L'opposizione va pertanto accolta, stante l'incontestato decorso del termine triennale previsto dall'art. 2956 n. 3 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, attesa la limitata attività difensiva espletata ed il carattere dirimente dell'unica questione di diritto esaminata, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opposta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Foggia, 6.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2