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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
3D
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1197/24 V.G.
tra
' elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Michele Mascolo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
Controparte_1 contumace. '
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento dei figli minori.
Conclusioni: il ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 05.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 05.06.2024 Parte_1 ha chiesto la modifica del provvedimento n. cron. 50/2022 dell'11.01.2022, con cui questo
Tribunale, a definizione del procedimento n. 168/2021 R.G.V.G., ha regolato l'affidamento, il mantenimento, la collocazione abitativa prevalente e la frequentazione con il genitore non collocatario dei figli minori PE 1 (n. 09.12.2013) e PE (n. 22.01.2015), nati dalla relazione affettiva intercorsa tra esso ricorrente e Controparte_1
Ha dedotto che, all'esito di indagini sulla situazione familiare disposte per il tramite dei Servizi Sociali, il Tribunale per i Minorenni di Potenza, con provvedimento n. cron. 1587/2023 del 14.08.2023 emesso nell'ambito del procedimento n 45/2023 R.G., ha così disposto: "visti gli artt. 333 e 336;
PEsona_3 presso il padre CONFERMA la collocazione del minore e la collocazione della minore Parte_1 PEsona_4
presso i nonni materni Controparte_2 e CP_3
INCARICA il servizio sociale del Comune di Potenza di seguire i minori
/ predisponendo nel loro interesse PEsona_3 e PEsona_4
ogni opportuno intervento di sostegno ...".
Ha allegato che, di fatto, dal mese di Aprile 2023, la minore PE abita stabilmente con i nonni materni, mentre PE è collocato presso di lui ed egli provvede a tutte le sue necessità; che, nondimeno, la resistente ha notificato atto di precetto per il pagamento del contributo di mantenimento per PE 2; che egli ha sempre provveduto al mantenimento dei figli, dapprima con il versamento spontaneo di complessivi 400,00 euro mensili e poi onorando regolarmente la statuizione del Tribunale che gli ha imposto il versamento del contributo mensile complessivo di 600,00 euro mensili, oltre alle spese straordinarie.
Ha dedotto, che, sebbene PE sia collocata presso i nonni materni, egli mantiene con lei un rapporto quotidiano e sereno.
Ha chiesto, alla luce delle situazioni sopravvenute riconducibili alla diversa collocazione abitativa dei figli minori, la revoca del contributo di mantenimento posto a suo carico per il figlio PE in favore della resistente ed il riconoscimento in suo favore dell'assegno unico universale per il minore;
l'imposizione a carico della madre del contributo di mantenimento per PE ovvero, in subordine, la riduzione dello stesso e l'onere di versarlo ai nonni materni attualmente collocatari della minore, la restituzione da parte della resistente delle somme versate e non dovute a titolo di mantenimento per i minori con decorrenza retroattiva a partire dal mese di Aprile
2023 o, quanto meno, dal provvedimento del T.M. dell'agosto 2023; la conferma del riparto delle spese straordinarie come disposto da questo
Tribunale con il provvedimento sopra menzionato;
la regolamentazione della frequentazione dei figli minori con la madre;
la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ottenuto dalla resistente.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 05.02.2025, svoltasi a trattazione scritta, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. Osserva il Tribunale che al ricorso introduttivo è stato allegato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Potenza del
14.08.2023, con cui il T.M. ha confermato la collocazione del figlio minore PE 1 presso il padre e della figlia minore PE presso i nonni materni, prendendo atto dei problemi "di equilibrio mentale" della madre ed invitandola ad effettuare valutazione presso il D.S.M. dell'ASP CP_4
La suddetta modifica costituisce, ai sensi dell'art. 473 bic.29 c.p.c., giustificato motivo per la chiesta modifica delle condizioni della contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli.
PEaltro, come emerge dall'ulteriore provvedimento del Tribunale per i
Minorenni del 24.04.2025, depositato dal ricorrente nelle more della presente decisione, la situazione abitativa del figlio PE è
nuovamente mutata, poiché il minore è stato collocato "presso idonea comunità da individuarsi a cura degli operatori del servizio sociale del
Comune di Potenza", dandosi atto, da parte del Pt 2 che "allo stato entrambi i minori si trovano collocati presso i nonni materni, essendo recentemente insorti contrasti tra PE ed il padre ed essendo da ultimo nuovamente peggiorate le condizioni della madre (ricaduta nell'abuso di alcol vedi relazione del servizio sociale in data
"114.4.2025)", ma che Per_1 non solo non sta più frequentando regolarmente la scuola (facendo in particolare registrare negli ultimi mesi un elevatissimo numero di assenze), ma sta mantenendo all'interno del nucleo dei nonni delle condotte aggressive, diventando difficilmente gestibile".
Alla luce della situazione abitativa attuale, come risultante dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Potenza fin qui illustrati, va revocato il contributo a carico del ricorrente ed in favore della resistente per il mantenimento del figlio PE, con decorrenza dalla collocazione del minore presso il padre, come disposta dal T.M. con il provvedimento del 14.08.2023. Quanto alla domanda di restituzione del contributo versato dal ricorrente alla resistente per la figlia PE - collocata presso i nonni materni con il medesimo provvedimento appena menzionato -, osserva il Tribunale che non vi è prova che il Parte_1 abbia versato il contributo ai nonni materni collocatari della bambina (v. atto di precetto in produzione ricorrente), né che i nonni abbiano agito affinché il suddetto contributo fosse corrisposto direttamente in loro favore, di tal che è ragionevole presumere che esso, quando versato ed anche se versato alla madre, sia stato utilizzato per le esigenze della minore.
Deve invece disporsi che, per il futuro, il contributo a carico del ricorrente per la figlia PE sia versato dal Parte_1 in favore dei nonni materni, in qualità di attuali collocatari della bambina.
Quanto al figlio PE, l'attuale collocazione presso una comunità di accoglienza per i minori esclude qualsiasi contributo di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro genitore, salva la ripartizione in pari misura delle spese eventualmente non coperte dalla retta a carico dell'ente pubblico.
Dalla documentazione bancaria prodotta dal ricorrente risulta poi che il Parte_1 a decorrere dal mese di luglio 2023, non ha più versato alcuna somma alla resistente a titolo di contributo di mantenimento per il figlio PE, collocato presso di lui con il citato provvedimento del
Tribunale per i Minorenni del 14.08.2023, sicché nessuna restituzione gli è dovuta.
L'assegno unico universale per i figli minori seguirà le disposizioni di legge, considerati i cambiamenti ripetutamente intervenuti in merito alla collocazione dei bambini.
Il parziale accoglimento della domanda ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della convenuta contumace giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1 nei confronti di Controparte_1 con ricorso del
05.06.2025, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto, a modifica del proprio decreto n. cron. 50/2022 dell'11.01.2022, con cui è stato regolato l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti dei figli minori: 1) revoca il contributo a carico del ricorrente ed in favore della resistente per il mantenimento del figlio PE, con decorrenza dal
14.08.2023; 2) dispone che il contributo a carico del ricorrente per la figlia PE sia versato in favore dei nonni materni, in qualità di attuali collocatari della minore;
3) sospende il contributo del genitori al mantenimento del figlio PE fino alla permanenza del minore in comunità, salva la ripartizione in pari misura delle spese eventualmente non coperte dalla retta a carico dell'ente pubblico;
4) dispone che l'assegno unico universale per i minori sia attribuito e ripartito come per legge;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 20.06.2025
La Presidente est.