TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 30/10/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
92/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Francesco Lupia - Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati - Giudice rel.
dott.ssa IC Ruperto - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
dichiarativa della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
) con sede legale in NI Montecelio alla via della Pietrara n. 5; P.IVA_1
Letto il ricorso presentato da (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi Panici (C.F. ), C.F._2
LI FA (CF: e (C.F. C.F._3 Parte_3
), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via C.F._4
Germanico 172, ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore,
dato atto che la società debitrice si è costituita in giudizio, chiedendo un rinvio per produrre documentazione, e che non è comparsa all'udienza del 6 ottobre 2025, sicché l'istanza è da intendersi rinunciata (oltre che sprovvista di giustificazione alcuna);
considerato che: sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (da identificarsi con il luogo in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche, coincidente fino a prova contraria con la sede legale) sita nel comune di
NI Montecelio, compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
quest'ultima, pur negandone genericamente la sussistenza, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
ritenuta sussistere la legittimazione attiva del ricorrente, titolare di credito fondato su titolo giudiziale esecutivo (cfr. sentenza allegata al ricorso);
ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice
- inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento - reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della società debitrice (v. Cass.
5067/2017), dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente ( il cui credito ammonta a circa 90.000 euro), dall'esito infruttuoso dell'azione esecutiva promossa dai ricorrenti (pignoramento mobiliare presso la sede legale), dall'ingente ammontare del debito verso l' (circa 60.000 euro) e verso l'AR (oltre 80.000 euro), nonché dalla CP_1 circostanza che l'ultimo bilancio risulta depositato risultanze del bilancio afferente all'anno di esercizio 2022 e da quest'ultimo risulta che la società fosse in perdita (conto economico:
5.655 euro di perdita);
rilevato che l'ammontare complessivo del credito vantato dal ricorrente è superiore ad euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
) con sede legale in NI Montecelio alla via della Pietrara n. 5; P.IVA_1 NOMINA
giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore l'avv. Antonio Di Sapio (C.F. ) C.F._5
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 26 gennaio 2026 ore 11.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio via teams del 14 ottobre 2025
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Francesco Lupia - Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati - Giudice rel.
dott.ssa IC Ruperto - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
dichiarativa della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
) con sede legale in NI Montecelio alla via della Pietrara n. 5; P.IVA_1
Letto il ricorso presentato da (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi Panici (C.F. ), C.F._2
LI FA (CF: e (C.F. C.F._3 Parte_3
), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via C.F._4
Germanico 172, ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore,
dato atto che la società debitrice si è costituita in giudizio, chiedendo un rinvio per produrre documentazione, e che non è comparsa all'udienza del 6 ottobre 2025, sicché l'istanza è da intendersi rinunciata (oltre che sprovvista di giustificazione alcuna);
considerato che: sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (da identificarsi con il luogo in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche, coincidente fino a prova contraria con la sede legale) sita nel comune di
NI Montecelio, compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
quest'ultima, pur negandone genericamente la sussistenza, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
ritenuta sussistere la legittimazione attiva del ricorrente, titolare di credito fondato su titolo giudiziale esecutivo (cfr. sentenza allegata al ricorso);
ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice
- inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento - reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della società debitrice (v. Cass.
5067/2017), dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente ( il cui credito ammonta a circa 90.000 euro), dall'esito infruttuoso dell'azione esecutiva promossa dai ricorrenti (pignoramento mobiliare presso la sede legale), dall'ingente ammontare del debito verso l' (circa 60.000 euro) e verso l'AR (oltre 80.000 euro), nonché dalla CP_1 circostanza che l'ultimo bilancio risulta depositato risultanze del bilancio afferente all'anno di esercizio 2022 e da quest'ultimo risulta che la società fosse in perdita (conto economico:
5.655 euro di perdita);
rilevato che l'ammontare complessivo del credito vantato dal ricorrente è superiore ad euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
) con sede legale in NI Montecelio alla via della Pietrara n. 5; P.IVA_1 NOMINA
giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore l'avv. Antonio Di Sapio (C.F. ) C.F._5
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 26 gennaio 2026 ore 11.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio via teams del 14 ottobre 2025
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia