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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 1433/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Laura Frangiosa, (C.F. ) con domicilio eletto presso il suo studio sito in via C.F._1
Sant'Agatella n. 2, Telese Terme (BN) in virtù di procura agli atti
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto CP_1 C.F._2
Longobardi ( C.F. ), con domicilio eletto presso il suo studio sito in Castellammare C.F._3 di Stabia (NA), alla Via S. Di Giacomo n.15, in virtù di procura agli atti
-APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., via Santa Lucia n. 81 Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1047/2022 del Giudice di Pace di Gragnano, dott.ssa Anna Rosa
Abete, resa nel giudizio n. 1536/2021 RG, pubblicata il 15.11.2022, difetto di giurisdizione - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano la CP_1
e l' impugnando l'estratto ruolo n. 5211/2014 dal Controparte_2 Parte_1 quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 0712014 0088468459000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2009.
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano, al numero di R.G. 1536/2021ed assegnata al G.d.P. dott.ssa Anna Rosa Abete.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo: il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice di pace in favore della provinciale;
la regolare notificazione della cartella di Controparte_3 pagamento e conseguente inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in subordine l'inammissibilità e in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in presenza di atti interruttivi. Chiedeva quindi in via preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione;
in ogni caso di dichiarare l'opposizione inammissibile ed, in subordine, di rigettarla perché infondata, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con sentenza n. 1047/2022, depositata in data 15.11.2022, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta l'opposizione ammissibile, dichiarava prescritto il diritto di credito, condannando l alla refusione CP_4 delle spese processuali nei confronti dell'opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di quest'ultimo.
Avverso detta sentenza, presentava appello l con atto di citazione Parte_1 notificato in data 28.02.2023, sostanzialmente sostenendo ed insistendo per il difetto di giurisdizione del giudicante adito, per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, per la inammissibilità dell'opposizione avverso un estratto di ruolo, in ogni caso nel merito evidenziava la corretta notifica della cartella di pagamento per cui i termini prescrizionali dovevano essere ritenuti interrotti. Con
l'accoglimento dell'impugnazione della sentenza chiedeva, conseguentemente, la riforma anche del capo della sentenza inerente la condanna delle spese legali.
In data 22.02.2024 il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Successivamente in data 11.06.2024 si costituiva telematicamente chiedendo di dichiararsi CP_1
d'ufficio la cessata materia del contendere in virtù della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023), con compensazione delle spese di lite.
In data 21.6.2024 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo per consentire all' Controparte_5
di interloquire sul punto.
[...]
L'Agenzia ( non aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere e in data 17.12.2024 la causa CP_4 veniva introitata nuovamente a sentenza.
pagina 2 di 14 Va dichiarata la contumacia della che, pur regolarmente citata, come attesta la relata di Controparte_2 notifica, a mezzo pec, in data 28.02.2023, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Ciò detto, non può essere accolta la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata dall'appellato. “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Ord. del 17 gennaio 2023 n. 1257). Nel caso di specie detti requisiti difettano: impugnava l'estratto di ruolo facendo valere la prescrizione del pagamento ivi CP_1 indicato mentre eccepiva, sin dal primo grado di giudizio, la inammissibilità dell'impugnazione CP_4 dell'estratto di ruolo ed il mancato decorso del termine prescrizionale. Il punto è che la posizione di contrasto tra le avverse richieste non è venuta a mancare in sede di appello, stante la difformità di conclusioni rassegnate al giudice ma soprattutto in virtù della circostanza per la quale, la modifica normativa, non ha inciso sull'oggetto sostanziale del giudizio, annullando completamente i crediti di cui si eccepiva la prescrizione che avrebbe sì indotto ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Infatti nelle note autorizzate del 23.10.2024 evidenzia: “Parte appellata nel costituirsi tardivamente nel CP_4 giudizio di appello ha chiesto la cessata materia del contendere, la conferma della sentenza di primo grado, spingendosi pagina 3 di 14 addirittura a chiedere la condanna di del presente grado del giudizio, precisando che il ruolo oggetto di impugnativa, a CP_4 suo dire, rientrerebbe nella rottamazione quater che prevede che i ruoli affidati alla dal 1 gennaio 2000 al 31 Parte_1 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali vengono automaticamente annullati. A tal proposito si rende necessario fare alcune brevi, ma necessarie, precisazioni. La richiamata Legge di Bilancio
2023 (Legge n. 197/2022) senza dubbio ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ma solo ed Controparte_6 esclusivamente per le amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali. Nel caso che ci occupa trattasi di ruolo, contenuto nella cartella di pagamento n. 07120140088468459 000, relativo a bollo auto. La cd. rottamazione quater, in tal caso non cancella in alcun modo l'importo del bollo auto - relativo al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - ma semplicemente lo riduce”.
Parte appellante aveva eccepito in primo grado e ha riproposto in grado di appello, quale esplicito motivo di gravame, la questione del difetto di giurisdizione e dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo sulla scorta dei quali il giudizio va definito.
Infondato il motivo relativo al difetto di giurisdizione proposto dall' e da esaminare in via CP_4 preliminare.
Vale premettere che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.p.r. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.p.r. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni. Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il pagina 4 di 14 consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..); b) Cass. S.U.,14 aprile
2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;
c) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama
Cass. Civ., S.U., 14 aprile 2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica
- all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse pagina 5 di 14 legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; d) identici i percorsi argomentativi delle pronunce
“gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). In particolare, Cass. civ. S.U.
16986/2022 ha valorizzato la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. In relazione all'eccezione di prescrizione, chiarisce espressamente Cass. S.U., n. 8465/2022 - decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nell'ambito della quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – posto che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”; e) da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30666/2022, hanno ribadito che non
è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione.
Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest'ultima, il cui accertamento pagina 6 di 14 esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria. La pronuncia ha così chiarito il principio secondo cui è riservata alla competenza del giudice tributario la valutazione della prescrizione che si sia verificata perché la notifica della cartella manchi, sia nulla o sia stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è competente il giudice ordinario se la prescrizione si sia verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica.
Volendo tirare le fila del discorso, si possono profilare in concreto due ipotesi:
1. Segnando la cartella (o anche, nella ricostruzione più recente, l'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR
502/73, secondo cui “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera la medesima valenza di precetto della cartella, deve essere notificata necessariamente dopo un anno dalla cartella senza che sia intrapresa l'esecuzione; successivamente, nella pratica, viene – rectius, dovrebbe essere
– regolarmente rinotificata a fini interruttivi della prescrizione), anche secondo il dettato normativo dell'art. 2 D.lgs. mm 546/1992, un momento centrale nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la prescrizione che viene a maturare prima di tale momento, incidendo - chiaramente - sull'an della pretesa tributaria, ricade nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Rectius, la domanda giudiziale sulla scorta della quale si alleghi il maturare di una prescrizione “ante notifica” radicherebbe la giurisdizione in capo alle
Commissioni Tributarie.
2. Per il caso in cui la prescrizione venisse, invece, concretamente a maturare oltre la data della notifica della cartella, o a valle dell'intimazione di pagamento (che recupera il valore di tale cartella fungendo da rinnovazione del precetto), l'evoluzione giurisprudenziale sembrerebbe “piegare” i termini di una stretta interpretazione letterale della norma, nel suo riferimento monolitico agli “atti esecutivi”: ed invero, in tale fattispecie non si profila una reazione alla pretesa tributaria in sé (per cui sono previsti appositi modi e tempi, dinanzi alle commissioni tributarie), ma si rileva un fatto che, a prescindere dal consolidamento della pretesa, incide sulla sua debenza, ovvero la prescrizione;
in una simile situazione, avuto riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018, l'unico giudice davanti al quale potrà trovarsi tutela - anche qui, secondo il principio per cui è la domanda a radicare il potere di ius dicere, mediante l'allegazione di una prescrizione avvenuta “post notifica” - è il Giudice Ordinario, se del caso il G.E., qualora si reagisca con un'opposizione all'esecuzione.
Per completezza, occorre rilevare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui individuate, specialmente avuto riguardo al fondamentale ruolo discretivo rivestito – come di consueto, e tuttavia in maniera ancora più accentuata nel caso concreto – dal principio della domanda, che qualora si agisse in giudizio dinanzi al
G.O., lamentando (come spesso accade) di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale, per l'accertamento negativo del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione, genericamente richiamata senza pagina 7 di 14 ulteriori specificazioni, quand'anche il primo atto con cui il privato venisse a conoscenza della pretesa tributaria fosse direttamente l'atto esecutivo (pignoramento), egli, per tale via, recupererebbe tutte le facoltà di reazione precedenti, dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendo mancato il termine intermedio (notifica della cartella), evento che incide sulla decorrenza della prescrizione: si tratterebbe sempre di prescrizione verificatasi “ante notifica”. L'atto di intimazione, finanche il pignoramento, in questo caso, diverrebbero solo “occasione” per reagire, dinanzi alle Commissioni Tributarie: pertanto, il G.O. dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione.
Nel caso di specie, ha agito avverso l'estratto di ruolo al fine di far rilevare il compiuto decorso di CP_1 una prescrizione maturata successivamente al momento della (contestata) notifica della cartella, disinteressandosi completamente di qualunque fatto pregresso. L'interesse sotteso alla domanda attiene dunque ad un fatto estintivo che si pone chiaramente “a valle” della cartella di pagamento, alla quale, sebbene non rappresenti espressione di attività del concessionario in executivis, viene comunque generalmente riconosciuto il valore di titolo esecutivo e precetto insieme;
con la conseguenza che, alla luce dei principi sopra esposti, va dichiarata la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.
Va pertanto rigettato il primo motivo di gravame.
L'appello merita accoglimento stante la fondatezza del motivo d'impugnazione concernente l'inammissibilità dell'impugnazione di primo grado avanzata dall'odierno appellato per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Giova premettere che l'azione esperita da andava e va più correttamente qualificata in CP_1 termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta (diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della CP_4 novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n.
146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della S.C. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, pagina 8 di 14 un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione
(sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. In ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di pagina 9 di 14 un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione sarebbe valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass. Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente Cass. Civ.
27799/2018, ma anche Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Analoghi principi sono stati espressi da Cass n. 6034/2017 secondo cui “…difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. Civ…”. Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n.
215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
pagina 10 di 14 Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò ne deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile. Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. Tutto ciò considerato, le Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021,
n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, CP_4 documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'odierno appellato, a mani della moglie in data 15.11.2014. Tale notifica va considerata valida. Risulta, infatti, principio Controparte_7 consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario, non è necessario in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l'invio della C.A.N. (Cass. n. 8293 del 04/04/2018; Cass. n. 12083 del 13/06/2016; Cass. n.
28872 del 12/11/2018; Cass. n. 10037 del 10/04/2019); inoltre non ha disconosciuto CP_1 specificamente la notifica sul punto tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era (ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella). La fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato. Ma in ogni caso, per quanto dinanzi pagina 11 di 14 argomentato, le ipotesi sub 2 e sub 3 sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire. Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella. È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata Cass., Sez. Un., n.
26283/2022. Infatti, di recente la S.C. di Cassazione a SS.UU. ha ritenuto pacificamente applicabile la richiamata novella anche ai giudizi pendenti osservando che “... La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché' incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione…. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base
(fronteggiare le impugnazioni “avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui
l'interprete non può crearne altri”. (Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022).
Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass. 9.3.2017, n. 6034). Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione
e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza
l'intervento chiarificatore del Giudice” (Cass. 13.10.2016, n. 20618). In tale prospettiva, precisa la S.C. “nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Osserva la S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015…”.
pagina 12 di 14 Ciò posto, nella fattispecie che occupa nella quale ha dimostrato di aver correttamente notificato la CP_4 cartella (laddove il contribuente non ne aveva, comunque, prospettato l'assenza), pur prescindendo dall'applicabilità o meno della novella legislativa (applicabile laddove si abbia riguardo ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione alla prospettazione della domanda, non applicabile se si tiene conto dello sviluppo concreto del processo nel quale è stata fornita la prova della intervenuta notifica), l'appellato ha omesso di allegare il pregiudizio derivantegli dalla sussistenza di un carico esattoriale in suo danno sul ruolo, dovendone conseguire la declaratoria della inammissibilità dell'azione proposta.
Inoltre in appello si è costituito tardivamente e solo per chiedere la cessata materia del contendere e non ha fatto valere circostanze discordanti da quelle indicate da nell'atto di appello. CP_4
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento (atto di citazione di primo grado
11.03.2021) poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per l'ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado da avverso il ruolo n. 5211/ anno 2014 contenente la cartella n.CP_1
0712014 0088468459 000; pagina 13 di 14 2) compensa le spese tra le parti, riformando anche in parte qua la sentenza di primo grado.
Torre Annunziata, così deciso il 6.2.2025
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
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