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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/07/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5187/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5187/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Aielli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via G. Verdi n. 6, giusta delega in atti,
ATTORE
E
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Palleschi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cori (LT), Via San Nicola n. 86/G, giusta delega in atti,
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Gabriele Romano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cori (LT), Via F.lli Cervi n.
35, giusta delega in atti;
CONVENUTO
Oggetto: consorzio stradale di manutenzione strade vicinali.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti pagina 1 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, deducendo di essere proprietario Controparte_3 Controparte_2 dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cori, confinante con Via dei Campanili, foglio
70 particelle 190 249 252 151 e 254 e che detta via non risultava inserita in alcun consorzio di manutenzione. Detto assunto era riscontrato dalla nota ufficiale Prot. 334/2010 dell'allora responsabile dell'area LL.PP. del del 05/02/2010, OM. che CP_4 Pt_2 Persona_1 certificava che “Via dei Campanili risulta iscritta al progressivo n. 37 dell'elenco delle strade vicinali approvato con delibera di C.C. n. 79 del 21/07/1983; e non risulta inserita in alcun consorzio per la manutenzione delle strade vicinali costituiti nel di Cori”. L'attore CP_4 soggiungeva che, nonostante tale documentazione e le diffide notificate al e allo CP_1
egli aveva subito nel corso degli anni l'invio di richieste di pagamento per la CP_2 manutenzione del tratto stradale di Via dei Campanili da parte del Controparte_1 con iscrizione a ruolo dei presunti crediti, richieste dallo stesso pagate, seppur non dovute,
[...] al fine di evitare azioni esecutive. Inoltre, lo sosteneva che le sue diffide avevano Parte_1 prodotto una dichiarazione proveniente dal Presidente del che disponeva “il pagamento CP_1 relativo alle particelle numero 190-254 del F. 70 del Comune di Cori non è dovuto in quanto queste particelle si affacciano su Via dei Campanili e detta strada non è assoggettata alla manutenzione da parte del e pertanto necessita Controparte_1 procedere all'addebito del contributo relativo alle sole particelle 231-232 del medesimo F.70 “.
Con tale comunicazione il Presidente del consorzio invitava il segretario, , alla Controparte_2 restituzione delle quote per gli anni 2007-2008 e 2010 e relative alle particelle 190-249-250-251-
254 che si affacciavano su Via dei Campanili ed al relativo sgravio delle cartelle in suo danno.
L'attore precisava che, nonostante tale sollecitazione inviata dal Presidente del allo CP_1
quest'ultimo continuava ad attivarsi contro di lui, di sua iniziativa, per crediti non CP_2 dovuti. Nonostante la diffida di rettifica del 18.01.2011, lo stesso a titolo personale, CP_2 continuava ad iscrivere al ruolo le particelle 190-249-250-521-254, precostituendo un credito non dovuto, senza titolo e senza poteri. Le somme indebitamente pagate dall'attore ammontavano ad
€ 1.095,88, oltre interessi. L'attore assumeva inoltre di essere altresì proprietario di appezzamento di terreno in Cori (LT), località NT DA (foglio 70 particelle 231-232)
e che tale fondo era servito da strada consortile in cui il consorzio Fossatello-Pezze di Ninfa non pagina 2 di 23 operava alcuna manutenzione, mentre egli stesso pagava puntualmente la quota di spettanza, pari fino a quel momento ad € 414,84. Rappresentava, infatti, che gravi disagi si incontravano specie nel periodo invernale nel percorrere tale tratto di strada consortile, invaso da grandi buche e, nell'ultimo tratto, ancora in terra battuta. L'atteggiamento persecutorio dello si era CP_2 materializzato con ulteriore richiesta di abbattimento/potatura di due piante poiché, a suo dire, ricadevano all'interno della sua proprietà (sulla ripa laterale del fondo dello stesso oltre la scolina che delimita la sede stradale). Da accertamenti effettuati in data 20.04.2017 dall'Ing. CP_5
per l'U.T. del e dalla vigilessa per il Comando di Polizia
[...] CP_6 Persona_2
Locale si era accertato che le piante in questione non ricadevano nella sua proprietà privata, ma sulla scolina di pertinenza della strada denominata Via dei Campanili e, dunque, demaniale.
Anche tale circostanza veniva notificata al ed allo senza esito. Deduceva CP_1 CP_2 infine l'attore che con raccomandata a/r del 22.05.2019 attivava il procedimento di negoziazione assistita, rimasto senza esito, poiché le raccomandate erano state restituite al mittente per compiuta giacenza.
rassegnava quindi le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, Parte_1 contrariis reiectis:
1 -ordinare al in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, relativamente alle particelle 249-250-251-254-190 del F. 70 del riguardanti la proprietà del signor di cancellarle dai ruoli del CP_6 Parte_1
stesso;
2 - ordinare al la restituzione CP_1 Controparte_1 delle somme indebitamente percepite, che allo stato ammontano ad € 1.095, 88, oltre interessi legali;
3- ordinare, altresì, al tenuto alla Controparte_1 manutenzione della via NT DA, ad oggi non adempiuta, fino al raggiungimento delle particelle 231-232 del F. 70 di proprietà dell'attore.
4 - Condannare il
[...]
unitamente al signor per le causali dedotte Controparte_1 Controparte_2 narrativa, al risarcimento dei danni subiti dal signor a seguito dell'indebito Parte_1 arricchimento e dell'illegittimo comportamento da loro tenuto, per tutti questi anni, in concorso tra loro, che si indicano in euro 5.000,00 somma indicata in via guida in difetto di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costitutiva in giudizio il , deducendo che lo stesso era un Controparte_1
Consorzio Stradale permanente obbligatorio istituito con deliberazione della Giunta Municipale di Cori del 03.05.1912 n. 26, resa esecutiva con visto del Sottoprefetto del 23.05.1912 n. 3947, e pagina 3 di 23 che, come statuito all'art. 1 del Regolamento del Consorzio del 20.09.1919 si trattava di un
“Consorzio permanente obbligatorio fra gli utenti per la riparazione e conservazione della strada vicinale , che ha origine dalla salita del Parte_3
e termina al confine di Doganella di Ninfa”. Detto veniva istituito ai sensi Pt_3 CP_1 dell'art. 54 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche per la conservazione delle strade, che testualmente recitava: “
1. Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consiglio comunale, quando il comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.
2. La
Giunta municipale provvede per la formazione del , previa convocazione degli utenti, e CP_1 decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla deputazione provinciale che statuirà definitivamente”. Si trattava pertanto di un Consorzio
Stradale permanente obbligatorio, costituito per volontà del Comune di Cori, ai sensi della sopra citata Legge del 1865, finalizzato alla conservazione delle strade vicinali ricadenti nell'ambito del suo comprensorio. L'ambito territoriale di operatività del , ovvero le strade cui al CP_1
era demandata la manutenzione, era individuato nel citato art. 1 del Regolamento del CP_1
del 20.09.1919 che le ricomprendeva tra la Salita del Serrone e il confine di Doganella CP_1 di Ninfa. Detto comprensorio era individuato nella allegata planimetria di delimitazione del
, nella quale erano evidenziati tutti i tratti stradali ricompresi tra i due sopraindicati CP_1 estremi, tratti che da sempre avevano costituito oggetto di manutenzione da parte del . I CP_1 rami principali erano costituiti dalle seguenti strade vicinali: Via Pezze di Ninfa, Via Pezze di
Ninfa Superiore, Via dei Campanili, Via delle Vetrine, Via Cavone, Via NT DA;
quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, Via dei Campanili, nella sua interezza, rientrava nel comprensorio del , che da sempre, ne Controparte_7 curava la manutenzione e conservazione. Il sosteneva inoltre che la nota 334/2010 del CP_1
OM. non aveva alcuna rilevanza ai fini della presente controversia e non costituiva Per_1 prova del mancato inserimento della strada dei Campanili nel comprensorio del CP_1
per un duplice ordine di motivi:
1. la certificazione del OM. era riferita alla
[...] Per_1 via dei Campanili iscritta al n. 37 dell'elenco delle strade vicinali del Comune di Cori, ove veniva esattamente indicato il punto di inizio di detta via, il punto finale e la sua lunghezza in km. La
Via dei Campanili indicata al progressivo 37 di detto elenco si riferiva, pertanto, unicamente ad un tratto della stessa di lunghezza complessiva di metri 3.570 che iniziava dalle particelle 113 e pagina 4 di 23 114 del Foglio 45 e terminava alle particelle 62 e 69 del foglio 71, prima del tratto fronteggiante la proprietà di parte attrice che, infatti, insisteva sul Foglio 70. Ne conseguiva che detta certificazione non poteva avere alcuna valenza per il diverso tratto stradale antistante la proprietà dello (particelle 190- 249 – 250 – 251 – e 254 del Foglio 70), che si trovava ubicata da Parte_1 tutt'altra parte, come da planimetria allegata.
2. In secondo luogo, l'attestazione del OM. era errata in quanto non esisteva un elenco delle strade vicinali con indicazione del Per_1 consorzio di manutenzione di appartenenza. Deduceva, a tal proposito, che nel Comune di Cori esistevano svariati consorzi stradali obbligatori per la manutenzione delle strade vicinali (quali ad. es. , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, ecc.), ma che non sussisteva un elenco che indicasse quali fossero le Controparte_11 strade di competenza di ciascun . Detta certificazione risultava pertanto erronea, in CP_1 quanto non esistendo agli atti del un elenco legalmente deliberato delle strade CP_6 consortili, non si comprendeva sulla base di quale documentazione il OM. affermava Per_1 che via dei Campanili non risultava inserita in alcun consorzio. Nondimeno, la mancanza di un elenco ufficiale delle strade consortili non comportava, di per sé, che tali strade non appartenessero ai rispettivi comprensori consortili. Al contrario, le strade rurali dell'agro di Cori, non appartenendo al demanio comunale, erano da qualificarsi giuridicamente come strade vicinali e, come tali, ricomprese nell'ambito del consorzio stradale territorialmente competente, cui spettava l'onere della manutenzione e della conservazione delle medesime. Quindi, con nota del
16.03.2010 inviata al il faceva rilevare l'erroneità della certificazione CP_6 CP_1 del OM. ribadendo come via dei Campanili fosse, in realtà, ricompresa nel Per_1 comprensorio consortile, circostanza comprovata dallo Statuto del approvato con CP_1 deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.09.2007 e dalla allegata planimetria, ove figurava tra le altre strade vicinali consortili anche via dei Campanili. Secondo la prospettazione del convenuto, la nota del OM. oltre a fare riferimento ad altro tratto della strada Per_1 denominata Via dei Campanili, diverso e lontano dalla zona ove era ubicato l'appezzamento di terreno dello era comunque smentita da altra documentazione del Comune da Parte_1 Pt_2 cui invece risultava che via dei Campanili, nella sua interezza, risultava inserita nell'ambito del
Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa. Ed infatti: a) in data 19.12.2005 il responsabile dell' del di Cori Ing. rilasciava attestazione Controparte_12 CP_4 CP_13 dalla quale risultava che la Via dei Campanili era strada vicinale ai sensi della Delibera del pagina 5 di 23 Consiglio Comunale n.79 e che era onere del provvedere alla sua ricostruzione, CP_1 sistemazione e manutenzione in quanto soggetta a pubblico transito ed inserita nel consorzio b) nel verbale di sopralluogo del 24.05.2017 a firma Ing. e Agente di Polizia Controparte_5
Locale era dato leggere “Da verifiche effettuate presso l'Ufficio tecnico e Persona_2 attraverso la consultazione “visiva” della cartografia denominata “Delimitazione Comprensorio
Consorzio Stradale Fossatello- Pezze di Ninfa” via dei Campanili ricade all'interno del
e la Gestione e manutenzione Ordinaria e Straordinaria è di competenza dello CP_1
Stesso”; c) in data 29.05.17 perveniva al Consorzio Stradale diffida amministrativa relativa alla deramificazione di due piante, ritenute dal Comune di Cori, insistenti sulla strada via dei
Campanili e non sulla proprietà privata dello nella quale si premetteva che in base alla Parte_1 consultazione “visiva” della cartografia denominata “Delimitazione Comprensorio Consorzio
Stradale Fossatello- Pezze di Ninfa” via dei Campanili ricadeva all'interno del e la CP_1
Gestione e manutenzione Ordinaria e Straordinaria era di competenza dello stesso ”; CP_1
d) In data 04.04.2019 il OM. nominato ausiliario di P.G. in relazione ad Persona_3 accertamenti relativi ad opere eseguite dal sig. sulla sua proprietà in Cori, via dei Parte_1
Campanili, nella sua Relazione tecnica attestava che “via dei Campanili risulta essere strada vicinale consorziale aperta al pubblico transito, quindi non di proprietà pubblica”; e) Da ultimo nello stesso atto notarile di compravendita del 22.06.2003 per Notaio in Cori (rep. Per_4
22.618) con il quale l'attore acquistava da il fondo distinto in catasto con la CP_14 particella 190 del foglio 70, sito lungo via dei Campanili, all'art. 2 si dichiarava che detto terreno confinava per un lato con “strada consortile”, e nella allegata mappa catastale la via dei
Campanili veniva indicata come “vicinale”. Il Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa curava la manutenzione di via dei Campanili nel suo intero tracciato dall'inizio della strada (dal
Foglio 45) sino alla S.P. Le Pastine (Foglio 70), sia nel tratto di cui al n. 37 dell'Elenco delle strade vicinali del sia nel tratto successivo che iniziava in corrispondenza delle CP_6 particelle 281 (foglio 71) e 118 (foglio 76) e terminava all'incrocio con la strada Provinciale Le
Pastine, come da planimetria allegata. La circostanza che su via dei Campanili il CP_1 convenuto aveva sempre effettuato attività di manutenzione era comprovata dalle fatture emesse dalle ditte che per conto dello stesso avevano effettuato lavori sulla sede stradale e sue pertinenze, nonché dalla Relazione del 21.09.2017 dei Vigili Urbani di Cori laddove l'Agente di
Polizia Locale , intervenuta a seguito di segnalazione di fuoriuscita di fango da Persona_2
pagina 6 di 23 uno dei fondi frontisti, relazionava: “Al momento del sopralluogo la situazione era stata già ripristinata dal Consorzio Fossatello-Pezze di Ninfa”. Secondo il convenuto, il CP_1 carattere consortile di via dei Campanili comportava che tutti i proprietari frontisti erano tenuti al versamento della contribuzione annuale, finalizzata alla esecuzione di interventi di manutenzione e conservazione della strada. Tutti i proprietari frontisti risultanti nell'Elenco dei Consorziati via dei Campanili, i quali si servivano di detta strada per raggiungere i propri fondi, versavano regolarmente ogni anno le quote consortili di spettanza determinate in ragione della superficie di terreno da ciascuno posseduta. Poiché il sig. aveva realizzato accessi carrabili lungo via Parte_1 dei Campanili per accedere al proprio fondo, utilizzando in via continuativa detta strada, egli era tenuto – al pari degli altri frontisti – al pagamento dei contributi consortili, destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada medesima. Ne conseguiva che, correttamente, il Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa aveva emesso avvisi di pagamento nei confronti dell'attore per le particelle 190-249-250-251- 254 del foglio 70, che direttamente si affacciavano su via dei Campanili. Le richieste di annullamento degli avvisi di pagamento per le particelle suddette inviate dall'attore erano state prontamente riscontrate dal Controparte_1
con note del 06.11.2008 e 17.03.2010, nelle quali veniva ribadito che l'utilizzo da
[...] parte dell'attore di Via dei Campanili per l'accesso al fondo (a seguito della apertura di passi carrabili), implicava l'obbligo di versamento dei contributi consortili. In relazione alla sostenuta demanialità della strada, il evidenziava che una strada per essere considerata CP_1 demaniale doveva necessariamente appartenere ad un ente pubblico territoriale in forza di un titolo legittimo quale ad esempio un negozio giuridico, una deliberazione della Pubblica
Amministrazione, o quanto meno un acquisto per usucapione. Precisava che le strade vicinali, a differenza di quelle appartenenti allo Stato, alle regioni, alle provincie ed ai Comuni, erano caratterizzate dall'essere di proprietà privata, sebbene gravate da servitù di uso pubblico a favore di una collettività. Nel caso di specie, via dei Campanili non apparteneva al demanio, in quanto strada vicinale, risultando iscritta nell'Elenco delle strade vicinali approvato con Delibera del
Consiglio Comunale di Cori n. 79 del 21.07.1983, e non figurando, invece, nell'Elenco delle strade comunali interne ed esterne del Comune di Cori approvato con la medesima Delibera. La qualità di vicinalità della predetta strada (cui conseguiva un diverso regime giuridico, rispetto a quello delle strade appartenenti al demanio pubblico) risultava, oltre che dalla documentazione di emanazione Comunale, anche dalla interrogazione del Catasto terreni circa la presenza di zone pagina 7 di 23 demaniali nel foglio 70 del Comune di Cori, che rendeva esito negativo. Il convenuto aggiungeva, poi, che agli atti del Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa non vi era traccia della comunicazione prodotta da parte attrice recante la data del 20.01.2012 ed asseritamente rimessa dal Consorzio stradale al signor Al contrario, a seguito delle reiterate Controparte_2 richieste di annullamento degli avvisi di accertamento relativi al fondo sito in via dei Campanili, i
Membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stradale Fossatello-Pezze di Ninfa discutevano la questione e concordemente convenivano che i terreni intestati allo siti in Parte_1 via dei Campanili erano soggetti al versamento delle quote consortili annuali, al pari di tutti gli altri terreni frontisti di via dei Campanili, in ragione della percorrenza effettuata dallo Parte_1 sulla strada consortile per il raggiungimento del proprio fondo. In relazione alla richiesta di restituzione dell'importo di € 1.095,88, il convenuto contestava la documentazione allegata a sostegno dell'asserito pagamento di detta somma, sostenendo che il prospetto pagamenti prodotto dallo non forniva prova alcuna degli asseriti pagamenti in favore del Parte_1 CP_1 convenuto. Ancora, da detto elenco non era dato evincere quali fossero gli importi indicati a titolo di quota consortile e quali le spese postali e di notifica, di cui parte attrice non poteva richiedere la restituzione a titolo di indebito pagamento in quanto somme non percepite dal
. Non appariva chiaro quali quote annuali erano state effettivamente versate, Controparte_1 atteso che accanto ad alcune cifre appariva la dicitura “non pagato”. Infine, la somma totale pari ad € 1.095,88 non corrispondeva alla somma degli importi delle quote riferite a via dei
Campanili, neppure escludendo gli importi indicati come non pagati. Il eccepiva, CP_1 altresì, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle quote consortili versate in favore del nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del CP_1 presente giudizio. In relazione alla questione sollevata su strada NT DA, il CP_1 convenuto deduceva che, come si evinceva dall'Elenco delle Strade Vicinali approvato dal
Comune di Cori con Delibera del 21.07.1983, la strada denominata via NT DA iniziava dalla strada di (in corrispondenza della particella 107 del Controparte_3 foglio 51 da un lato, e della particella 1 del foglio 60 dall'altro lato) e terminava raccordandosi con la strada in corrispondenza delle particelle 77 e 97 del foglio 60, per una CP_1 lunghezza complessiva di 820 metri. Il terreno dell'attore, distinto con le particelle 231 e 232 del foglio 70, era ubicato a distanza notevole dal punto finale di via NT DA ed era raggiungibile attraverso degli stradelli interpoderali privati che si dipartivano dal punto in cui pagina 8 di 23 terminava via NT DA. Detti stradelli non erano vicinali, ma di proprietà dei proprietari frontisti perché creatisi con il passare del tempo tra un fondo e l'altro. Si trattava, infatti, di percorsi per lo più realizzati in terra battuta, non costituenti sede stradale, sprovvisti di toponomastica e non iscritti nell'Elenco delle strade vicinali, né risultanti dalla planimetria approvata del comprensorio del . Sosteneva quindi che il aveva CP_1 Controparte_1 poteri di intervento unicamente sulle strade vicinali che ricadevano nell'ambito del suo comprensorio, non già sulle strade private, la cui manutenzione era demandata ai proprietari dei fondi laterali. Sugli stradelli privati che si dipartivano da via NT DA il CP_1
non poteva, e non era tenuto, ad effettuare alcun intervento manutentivo e conservativo.
[...]
Ne conseguiva che il Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa non poteva essere condannato ad effettuare attività manutentiva sugli stradelli privati che, dipartendosi da via NT
DA, conducevano sino al fondo attoreo. La manutenzione di detti stradelli era demandata ai proprietari dei fondi, tra cui lo stesso che, in qualità di proprietario delle particelle 231 Parte_1
e 232, era tenuto ad effettuare la manutenzione del tratto di stradello antistante la sua proprietà, ancora in terra battuta. Lo era, comunque, tenuto a versare in favore del Consorzio Parte_1
Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa il contributo consortile annuale in relazione all'appezzamento di terreno distinto con le particelle 231 e 232 del foglio 70, in ragione del fatto che per raggiungere il proprio fondo, prima di immettersi negli stradelli privati, egli doveva percorrere le strade vicinali consortili che si dipartivano dalla strada Provinciale, come previsto dall'art. 2 del
Regolamento consortile. In relazione alla vicenda della richiesta di abbattimento/potatura delle piante dedotta dallo il rappresentava che le piante in questione si trovavano Parte_1 CP_1 nei fondi dello ubicati in via dei Campanili. Inoltre, in data 30.06.2016 il signor Parte_1 Parte_1 inoltrava al Comune di Cori – Comando di Polizia Municipale richiesta di autorizzazione alla deramificazione di due piante ad alto fusto site sulla “scarpata” del suo vigneto;
in data
05.07.2016 il Responsabile dell'Area di Polizia Locale Dott. autorizzava la potatura delle Per_5 piante;
in data 13.02.2017 l'attore inoltrava al Comune di Cori – Ufficio tecnico -Lavori Pubblici richiesta di autorizzazione all'abbattimento delle medesime piante ed in data 29.03.2017 il
Responsabile dell'Area Servizi Urbanistica ed Edilizia del territorio del Comune di Cori, Arch.
autorizzava a procedere all'abbattimento delle piante. L'attore, tuttavia, Per_6 Parte_1 non vi provvedeva, tanto che con Verbale di sopralluogo del 24.05.2017 l'Ing. e CP_5
l'Agente di Polizia Locale rilevavano che i due alberi ricadevano sul tratto di strada Per_2
pagina 9 di 23 denominata via dei Campanili e non su proprietà privata, e con atto del 29.05.2017 il CP_6 diffidava il Consorzio Fossatello-Pezze di Ninfa a provvedere alla deramificazione delle due
[...] piante site al margine di via dei Campanili. Precisava inoltre il che con raccomandata CP_1 del 05.06.2017 comunicava al che avrebbe provveduto alla deramificazione al CP_6 fine di garantire la sicurezza della strada, riservandosi di richiedere allo il rimborso delle Parte_1 somme spese. Provvedeva, quindi, alla deramificazione delle piante incaricando la ditta per la esecuzione dell'intervento di potatura, che veniva effettuata in data Controparte_15
08.06.2017, richiedendo poi allo con raccomandata del 29.06.2017, il rimborso delle Parte_1 somme pagate per la deramificazione delle piante di proprietà dello stesso poiché insistenti all'interno della sua proprietà. Con Nota del 29.09.2017 (prot. n. 8988) il responsabile dell'Area
Servizi Urbanistica e Edilizia del territorio del Comune di Cori, Arch. Testimone_1 comunicava che a causa del rinnovo degli Organi comunali, nella fase in cui era pervenuta al
Consorzio stradale la diffida, l'Ufficio tecnico non era attivo e per tale motivo l'istanza dello stesso non era stata prontamente riscontrata. Comunicava altresì il Responsabile CP_1 dell'Area Tecnica del Comune di Cori che, alla luce delle richieste pervenute in data 04.07.2016
e 13.02.2017, con le quali il signor aveva formulato richiesta di deramificazione e di Parte_1 taglio delle due piante di alto fusto, la proprietà delle stesse era da ascrivere allo il Parte_1 quale, pertanto veniva invitato a “tenere pulite le porzioni di terreno di sua proprietà di suo esclusivo utilizzo e di definire con il Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa, che tempestivamente ha provveduto al taglio delle piante ad alto fusto citate in premessa, le modalità di restituzione delle spese sostenute per il taglio delle piante stesse” . Le considerazioni contenute nella nota prot. 8988 del Comune di Cori, venivano ribadite da ultimo nella Nota dell'Arch. inviata all'Avv. Imperia in risposta alla sua pec del 14.11.2017 Testimone_1 acquisita al prot. n. 10541 del Comune di Cori. In data 20.08.2018 il , ritenendo che le CP_1 piante insistessero sulla proprietà privata e non sulla strada vicinale, e preso atto che le stesse mostravano segni di cedimento con potenziale rischio di caduta, si trovava costretto nuovamente ad invitare il signor ad intervenire al fine di scongiurare pericoli per la sicurezza della Parte_1 circolazione stradale su via dei Campanili. Detta nota veniva inviata anche all'Ufficio Tecnico
Comunale, il quale nella persona del nuovo responsabile dell'Area con Nota del 02.10.2018 prot.
n. 0610161-A comunicava che la manutenzione delle piante ricadeva in capo alla proprietà del terreno. Sulla scorta di ciò il riteneva che nessun atteggiamento persecutorio fosse CP_1
pagina 10 di 23 stato posto in essere nei confronti dell'attore. Invece, lo pur essendosi dichiarato Parte_1 proprietario delle due piante nelle richieste di autorizzazione alla potatura ed abbattimento inoltrate al Comune di Cori nel corso del 2016 e 2017, ed essere stato a ciò autorizzato, non vi aveva provveduto, mentre il Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa era stato costretto ad intervenire in luogo dello alla deramificazione al fine di evitare pericoli per gli utenti Parte_1 della strada. La Nota del 29.09.17 del Responsabile dell'Area tecnica del CP_6 rilevando che la proprietà delle due piante di alto fusto erano di proprietà dello aveva di Parte_1 fatto sancito la erroneità della diffida amministrativa del 29.05.2017 con la quale il CP_6 aveva ordinato al di provvedere alla deramificazione delle stesse. Sosteneva il
[...] CP_1
che la diffida amministrativa era stata emessa a seguito del sopralluogo eseguito in data CP_1
20.04.17 nel corso del quale erano stati eseguiti degli accertamenti tecnici con metodologia errata, che avevano indotto a ritenere che due piante di alto fusto ricadessero sulla sede stradale di via dei Campanili. L'erroneità della metodologia di misurazione effettuata dall'Ing. e CP_5 dall'Agente di Polizia Locale trovava conferma, secondo la sua prospettazione, in ben tre Per_2 relazioni tecniche redatte rispettivamente dal OM. dal geom. e dal OM CP_16 CP_17
, i quali avevano analizzato il verbale di sopralluogo e gli accertamenti preliminari allo CP_18 stesso, in tutti i loro aspetti tecnici. L'erroneità della metodologia tecnica adottata negli accertamenti eseguiti dal tecnico comunale in occasione del soprallugo del 20.04.2017, e ribadita la circostanza che le piante insistevano all'interno della proprietà veniva evidenziata con Parte_1 pec. del 20.12.2018 in risposta alla precedente pec dell'Avv. Imperia. Il sosteneva poi CP_1 di non aver ricevuto la diffida del 30.01.2019, nonché l'infondatezza ed assenza di prova in relazione alla domanda di risarcimento dei danni formulata dallo Parte_1
Il , rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Controparte_19
Giudice adito, Nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per i motivi tutti esposti in narrativa, qui da intendersi per integralmente riportati e trascritti nulla eccettuato e/o rinunciato. In ogni caso con il favore di compensi e spese di lite”.
Si costituiva in giudizio altresì il quale, nel contestare le domande attoree, Controparte_2 replicava le difese già svolte dal convenuto, così concludendo “Piaccia al Giudice CP_1 adito, Nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque
pagina 11 di 23 non provate, per i motivi tutti esposti in narrativa, qui da intendersi per integralmente riportati e trascritti nulla eccettuato e/o rinunciato. In ogni caso con il favore di compensi e spese di lite”.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché tramite apposita CTU tecnica, dopodiché veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, le domande proposte da sono solo parzialmente fondate e Parte_1 meritano di trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, l'attore ha chiesto ordinarsi la cancellazione dai ruoli del
[...]
relativamente alle particelle 249-250-251-254-190 del F. 70 del Controparte_20
Comune di Cori riguardanti la sua proprietà, confinante con Via dei Campanili. Secondo la prospettazione attore, Via dei Campanili non ricadrebbe all'interno dell'ambito di competenza del convenuto con conseguente obbligo di quest'ultimo alla restituzione delle quote CP_1 consortili indebitamente versate, quantificate nell'atto di citazione in € 1.095,58 e, successivamente – con le note di trattazione scritta dell'udienza del 14.05.2025 in € 3.666,77, oltre interessi.
In punto di diritto, giova premettere che, come noto, le strade si distinguono a seconda del soggetto proprietario, potendo avere natura “demaniale”, “vicinale” o “privata”. Sono private le vie cosiddette agrarie o vicinali private costituite da passaggi in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latistanti serviti da quei medesimi passaggi (cfr., ex multis, Tribunale Chieti,
15/10/2009, n. 748).
Le strade vicinali sono strade di proprietà privata, poste al di fuori dei centri abitati, costituite mediante apporti di terreno da parte dei proprietari dei fondi che si affacciano sulla strada o che sono da questa serviti. I frontisti, dunque, sono comproprietari della sede stradale (cfr. Cass. n.
3130/2013) Ciò nonostante, i frontisti possono non essere gli utilizzatori esclusivi del bene. Le strade vicinali, difatti, possono essere private o pubbliche a seconda che su di esse gravi o meno una servitù di pubblico passaggio, costituita a favore della collettività. Quindi, le strade vicinali sono costituite ex collatione privatorum agrorum e cioè mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latistanti e dei fondi in consecuzione ed assumono carattere pubblico, allorché adducono a luoghi pubblici di interesse generale e vengono utilizzate pagina 12 di 23 abitualmente dalla generalità dei cittadini. In tal caso, e solo in tale accezione, vengono assimilate alle strade comunali ex art. 2, 7° comma, d.lgs. n.° 285/1992, e per esse il comune è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione, potendo promuovere d'ufficio la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126, obbligatorio fra i proprietari ed esercitando su tali strade i poteri di tutela ai sensi del Codice della Strada. Sul punto è bene chiarire, infatti, che in tema di strade di uso pubblico, il transito può interessare anche una strada di proprietà privata, poiché la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur permettendo alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada stessa, non altera il diritto di proprietà sulla medesima, che rimane privata (cfr., ex multis, Cass. Sez. II, n. 15618 del 14.06.2018).
Le strade vicinali possono, pertanto, essere assimilate alle strade comunali (art. 2 comma VI lett.
d e art. 3, comma 52 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), con la particolarità che i frontisti, in questo caso riuniti in , sono tenuti alla manutenzione, al controllo e alla vigilanza CP_1 sulle stesse. Ne consegue che, sotto il profilo della gestione, le strade vicinali pubbliche sono assoggettate tanto alla normativa privatistica quanto a quella pubblicistica. La gestione, difatti, spetta ai Consorzi, la cui disciplina è dettata dall'art. 14 della Legge n. 126/1958 che ne prevede la costituzione obbligatoria: esattamente ciò che è avvenuto nel caso in esame, con la costituzione di plurimi Consorzi. Si tratta di soggetti giuridici preposti alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali, cui partecipano i comproprietari e il Sono, invece, CP_4 demaniali le strade che appartengono agli Enti pubblici. Sotto questo profilo, al fine di poter stabilire se una strada interpoderale sia pubblica oppure privata, non rileva il fatto che la stessa risulti inserita negli elenchi delle strade vicinali, poiché l'iscrizione non ha valore costitutivo, ma meramente dichiarativo. In altri termini, l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice presunzione di CP_4 pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù (cfr.,
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1624 del 27.01.2010, n. 1624).
Così, è stato chiarito che “Al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale, costituiscono indici di riferimento, oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una
pagina 13 di 23 servitù di passaggio), la ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella Pa toponomastica del Comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Per converso non può ritenersi elemento da solo sufficiente, l'inclusione o rispettivamente la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. II, 16.10.2020, n. 22569).
Una volta delineati, in termini generali, i principi che sovrintendono alla distinzione tra strade vicinali – ad uso pubblico o privato – e strade appartenenti al demanio stradale, deve osservarsi che, nel caso di specie, il Giudice non è chiamato a pronunciarsi in ordine alla natura pubblica o privata della Via dei Campanili. In primo luogo, infatti, parte attrice non ha proposto alcuna specifica domanda volta all'accertamento della demanialità della strada;
in secondo luogo, un simile accertamento avrebbe richiesto, in ogni caso, la necessaria partecipazione al giudizio del ente eventualmente titolare del relativo diritto demaniale, che tuttavia è rimasto CP_6 estraneo al presente processo, non essendo stato evocato in giudizio né da parte dello né Parte_1 dal convenuto. Né, peraltro, il Giudice avrebbe potuto disporre l'integrazione del CP_1 contraddittorio in difetto di un'espressa domanda volta a tale accertamento.
Tanto premesso, può al più osservarsi – in via del tutto incidentale – che la Via dei Campanili risulta iscritta nell'Elenco delle strade vicinali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
79/1983, e che, benché tale iscrizione abbia natura meramente dichiarativa e non costitutiva,
l'attore non ha allegato né offerto prova alcuna circa la ricorrenza, in concreto, degli indici sintomatici di demanialità. Né tali elementi si ricavano dalla documentazione prodotta in atti o dalle riproduzioni fotografiche acquisite, dalle quali anzi non paiono emergono i requisiti strutturali o funzionali propri delle strade appartenenti al demanio pubblico.
Ed allora, una volta escluso che l'accertamento della natura demaniale della Via dei Campanili rientri nell'ambito della presente cognizione, per le ragioni già esposte, ciò che invece assume rilevanza decisiva ai fini del decidere è la verifica circa l'inclusione, o meno, dello specifico tratto di strada oggetto di controversia – quello adiacente alla proprietà dell'attore – nell'ambito di competenza del convenuto. Tale accertamento, avente natura Controparte_1 eminentemente tecnica, deve essere condotto alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, avuto riguardo alle previsioni statutarie, agli elaborati planimetrici approvati e alla ulteriore documentazione acquisita agli atti di causa.
pagina 14 di 23 In particolare, il tecnico incaricato, OM. , dopo aver svolto sopralluoghi, preso Testimone_2 visione della documentazione depositata dalle parti, nonché di quella depositata presso i pubblici uffici, rilevava che “Via dei Campanili, ricade per la maggior consistenza all'interno del perimetro del di Ninfa e, in particolare, prendendo in Controparte_20 esame l'elaborato grafico allegato agli atti di causa dell'Avvocato Corbi, (Allegato 3), è evidente che: il limite del consorzio è evidenziato con il , ha inizio dalla proprietà della Parte_5 parte attrice (Compresa) a confine con la strada via dei Campanili. Via dei Campanili è esterna al perimetro , a partire dall'ingresso da Via Le Pastine fino a raggiungere il fosso CP_21 delle Vigne Vecchie, attraversando il ponticello del fosso la strada si immette all'interno del perimetro del . Catastalmente il tracciato stradale, già dalla mappa di impianto CP_1 catastale era classificato strada, rientrante nelle strade pubbliche del foglio di mappa N.70.
Dallo sviluppo e sovrapposizione del rilievo topografico alla mappa di Impianto e la mappa attuale è emerso, che la sede dell'attuale tracciato brecciato e le pertinenze (scoline laterali e oltre) ricadono all'interno del percorso della strada pubblica evidenziata nelle mappe catastali
(Allegato 4). Sia l'attuale tracciato stradale che le piante tagliate ricadono all'interno della sede stradale e non in area privata”.
Ebbene, ritiene il giudicante di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche della esauriente documentazione fotografica e tecnica allegata dal CTU a sostegno delle proprie considerazioni e delle puntuali risposte fornite dal tecnico ai CT di parte. Inoltre, le conclusioni del perito trovano riscontro nella copia della planimetria del comprensorio del consorzio stradale prodotto dalle parti convenute (cfr. doc. 3 delle comparse di costituzione e risposta), laddove il tratto di strada oggetto del presente giudizio è posto al di fuori della linea di demarcazione del Consorzio stradale medesimo, nonché nella successiva nota prot. 3603 del 03.03.2022 del Comune di Cori, allegata all'integrazione alla CTU, nella quale l'Ing. per conto dell'ente Persona_7 evidenziava che “La viabilità all'interno della perimetrazione del Consorzio Stradale Fossatello
— Pezze di Ninfa risulta essere di competenza privata;
Diversamente il tratto di Viabilità in oggetto risulta essere invece al di fuori della perimetrazione del e trattasi quindi di CP_1 strada vicinale comunale” e che “Non sono rilevabili competenze e i diritti in capo al Consorzio
Stradale Fossatello — Pezze di Ninfa, in quanto tale tratto non rientra all' interno della perimetrazione del , in conformità allo statuto e al corredato elaborato indicante la CP_1
pagina 15 di 23 delimitazione del , approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del CP_1
28.09.2017”. Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
In conclusione, pur risultando formalmente iscritta nell'elenco comunale delle strade vicinali nella sua interezza – circostanza che, come già evidenziato, trova riscontro nella documentazione prodotta dalle parti convenute e non risulta efficacemente contestata dalle generiche allegazioni attoree circa l'asserita natura demaniale della strada – Via dei Campanili non può considerarsi integralmente ricompresa nell'ambito di competenza del Controparte_20
In particolare, dallo stesso regolamento consortile e dalla planimetria ad esso allegata
[...] emerge chiaramente che il tratto di strada oggetto del presente giudizio, adiacente alla proprietà dell'attore, non risulta incluso nel perimetro consortile, né è contemplato tra le porzioni viarie soggette a manutenzione da parte del . Da ciò consegue che, sebbene la strada in CP_1 questione possa qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come vicinale nella sua globalità, l'effettiva estensione dell'ambito consortile deve ritenersi limitata ai tratti espressamente individuati nei documenti costitutivi e regolamentari dell'ente, con esclusione – dunque – del segmento di cui si controverte nel presente giudizio.
Occorre, quindi, a questo punto verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata ex art. 2033 c.c. Come noto, tale norma detta la disciplina dell'indebito oggettivo ed attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto. Affinché il pagamento sia ripetibile e, dunque, non dovuto, non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo: “L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Civ., sez. III,
28.05.2013, n.13207).
pagina 16 di 23 Quanto all'onere della prova, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, la c.d. causa debendi (Cass. Civ. ordinanza n. n.
24948/17; Cass. Civ. 27.11.2018, n. 30713). Orbene, risulta evidente che, non rientrando il tratto di strada di Via Dei Campanili, confinante con la proprietà dell'attore, nell'ambito di competenza del , quest'ultimo non poteva legittimamente esigere, né l'attore era tenuto a CP_1 corrispondere, alcuna quota consortile riferita alla manutenzione di detto tratto, con conseguente riconoscimento , in linea generale, del diritto dell'attore alla restituzione delle somme versate.
Tuttavia, l'attore ha solo parzialmente assolto al proprio onere probatorio, non avendo tempestivamente provato l'esecuzione in favore del di tutti i pagamenti di cui chiede la CP_1 restituzione. Sul punto, si rileva che i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. sono qualificati espressamente come “perentori” dal legislatore e che, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti”.
In altri termini, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, n. 16800 del 26.06.2018), mentre, al contrario, è ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non sussistendo un termine perentorio per il deposito di tali documenti, essendo sufficiente che la produzione avvenga entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. (cfr., ex multis, Corte D'appello Di Napoli, n. 474 del 07-02-
2022).
Nel caso di specie, lo in allegato all'atto di citazione, produceva solamente un prospetto Parte_1 dei pagamenti (cfr. doc. 6 dell'atto di citazione) che alcuna certezza conferisce in merito all'effettivo versamento delle somme di cui chiede la restituzione ed alla causale della loro corresponsione, nonché delle lettere di contestazione degli importi richiesti dallo stesso redatte e che per tale ragione non possono essere considerate prova di avvenuti pagamenti (cfr. doc. 4 dell'atto di citazione). Solo con la memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c. produceva in pagina 17 di 23 giudizio, la cartella n. 05720190023550161000 per € 486,64 con la relativa ricevuta di pagamento.
Tuttavia, dalla lettura del suddetto documento emerge che solo una parte degli importi ivi indicati
è effettivamente riferibile alle particelle catastali nn. 249, 250, 251, 254 e 190 del foglio 70 del
Comune di Cori – oggetto della presente domanda di ripetizione – mentre altre voci di spesa concernono il taglio delle siepi su Via Campanili, ad altre l'ulteriore proprietà che concerne Via
NT DA.
In particolare, dalla suddetta cartella risulta che:
- solo € 30,00 sono riconducibili al versamento di quote consortili relative alle particelle oggetto di causa;
- € 120,00 risultano corrisposti genericamente “a titolo di consorzio stradale”, senza alcun riferimento specifico a Via dei Campanili o alle particelle di cui si discute;
- l'importo indicato per il “taglio siepi via dei Campanili”, pur menzionando la strada, non consente di accertare se si riferisca al tratto di strada per cui è causa e, in ogni caso, concerne una spesa consortile diversa dalle quote annuali, che non forma oggetto della domanda di ripetizione;
- ulteriori importi si riferiscono infine alle particelle nn. 231 e 232 del medesimo foglio 70, che non formano oggetto della pretesa restitutoria dell'attore.
Analogo discorso va svolto per l'avviso di pagamento n. 05720190032196131/000 dell'importo complessivo di € 260,00, seguito da due distinti versamenti di € 130,00 ciascuno, effettuati rispettivamente in data 07.02.2020 e 31.03.2020. Anche in tale ipotesi, solo € 30,00 risultano riconducibili al pagamento di quote consortili relative alle particelle oggetto della presente domanda, mentre le restanti somme si riferiscono a voci generiche o a beni non pertinenti in relazione all'oggetto della domanda.
Da ultimo, l'attore produceva in giudizio un avviso di pagamento intestato e pagato da CP_22
soggetto estraneo al presente giudizio.
[...]
Infine, con le note in sostituzione di udienza, depositate in data 15.05.2024 e, dunque ben oltre i termini istruttori, l'attore depositava in giudizio tutti gli avvisi di pagamento, con le relative ricevute per il periodo dal 2005 al 2024. Orbene, considerato che il termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. scadeva in data 4 giugno 2020 — come rideterminato tenendo conto della sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza sanitaria da pagina 18 di 23 Covid-19 – è evidente che tutti i documenti formatisi antecedentemente a quella data risultano depositati tardivamente. Ne consegue l'inutilizzabilità, ai fini del presente giudizio, dei documenti contrassegnati dai nn. 1-15, allegati alle succitate note di trattazione scritta per l'udienza del 16.05.2024, in quanto introdotti oltre il termine perentorio previsto per le produzioni documentali. Sono invece utilizzabili, perché di formazione successiva, e comunque depositati prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i documenti da 16 a 19 delle predette note, relativi ai pagamenti effettuati dallo in favore del in corso di Parte_1 CP_1 causa in relazione alle annualità successive al 2021. Ciò posto, quanto al documento contraddistinto al n. 16, avviso di pagamento n. 05720210025292762000 con ricevuta del relativo pagamento, si osserva che, non essendo integralmente prodotto, non è dato evincere a quali specifiche voci o causali faccia riferimento l'importo richiesto di € 753,28. Analoghe considerazioni valgono i successivi avvisi di pagamento, di cui ai doc. nn. 17 e 18, , nei quali non è mai riportata la precisa indicazione delle causali degli importi reclamati e, soprattutto, a quale appezzamento di terreno gli stessi facciano riferimento. Quanto, infine, all'avviso di pagamento n. 05720230027813230000 (doc. 19), l'unica somma riferibile alle quote consortili relative alle particelle 249, 250, 251, 254 e 190 ammonta ad € 120,00. Anche in tal caso, le ulteriori voci di spesa risultano riconducibili a pagamenti effettuati a titolo diverso rispetto a quelli di cui è stata chiesta la restituzione, relativi alle quote consortili di Via Dei Campanili.
La domanda proposta, pertanto, alla stregua della documentazione versata in atti, può trovare accoglimento limitatamente all'importo di € 180,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Lo chiedeva, inoltre, di ordinare al di Parte_1 Controparte_1 provvedere alla manutenzione della via NT DA, fino al raggiungimento delle particelle 231-232 del F. 70 di sua proprietà. Ebbene, fermo restando quanto già in precedenza evidenziato in punto di diritto, anche in questo caso, in relazione all'accertamento della competenza del , occorre fare riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU, il quale CP_1 ha appurato che “Via NT DA, ricade all'interno del perimetro del , CP_1 dall'incrocio tra via Pezze di Ninfa e Via Leone XII a circa ml. 50,00 ha inizio il tracciato della strada evidenziato nell'allegato 2 Pagina 2 N.41 Fascicolo Avvocato Corbi. La viabilità che percorsa per raggiungere il fondo dell'attore, da via Leone XII e Via Pezze di Ninfa, pur rientrando nel perimetro del non è riportato nell'elenco delle strade consortili. La CP_1 strada per arrivare alla proprietà di parte attrice, benché denominate Via NT DA e
pagina 19 di 23 con numerazione civica, il suo tracciato attraversa proprietà private (Allegato 5) e non è nell'elenco della viabilità del ”. Lo stesso perito, nel replicare alle osservazioni svolte CP_1 dal CTP di parte convenuta, ha precisato che “Da accertamenti presso il Comune di Cori Via
Leone XII non esiste, il sottoscritto è stato indotto in errore da quanto riportato nella mappa di
Google, utilizzata per la descrizione dello stato dei luoghi. Nel richiedere informazioni all'ufficio toponomastica del si è venuti a conoscenza che, il ha da tempo segnalato il CP_4 CP_4 problema dell'errata denominazione delle viabilità nelle mappe, ma ancora non è avvenuta la correzione. Si conferma che la viabilità percorsa per raggiungere la proprietà della parte attrice attraversa proprietà private e non è la viabilità riportata nell'elenco delle strade consortili. La rappresentazione e il posizionamento del tracciato di Via NT DA (su proprietà private) è parzialmente riportato nell'ALLEGATO 5, dove è evidente che attraversa particelle catastali di proprietà privata. Via NT DA inserita nell'elenco delle strade consortili trovasi da tutt'altra parte rispetto il fondo in proprietà di parte attrice, come riportato nel grafico allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N.53 del 2017”. Il tratto di strada in questione, pertanto, non rientra nella competenza del , configurandosi come strada CP_1 privata, secondo quanto accertato dal CTU. A tale conclusione si ritiene di poter aderire, in quanto suffragata dal tracciato allegato alla CTU (cfr. doc. 5 dell'elaborato peritale), nonché dalla documentazione fotografica dallo stesso acquisita in sede di sopralluogo (cfr. doc. 3 della CTU).
Per tali ragioni, la domanda proposta dallo in relazione alle particelle n. 231-232 deve Parte_1 essere rigettata, essendo emerso che il correlativo tratto di strada NT DA non ricade all'interno del perimetro del . CP_1
A tale riguardo, giova rilevare che dalla documentazione versata in atti l'attore risulterebbe aver corrisposto quote consortili anche con riferimento alla predetta strada, che, in linea di principio, potrebbero essere oggetto di ripetizione. Tuttavia, nel presente giudizio non risulta proposta alcuna domanda in tal senso, avendo l'attore – nonostante le chiare risultanze della consulenza tecnica – continuato a sostenere l'inclusione della strada NT DA nel perimetro consortile, insistendo affinché il ne curasse la manutenzione. Nulla impedisce, CP_1 pertanto, che lo stesso possa eventualmente agire in separata sede per ottenere la restituzione delle somme versate in relazione a tale tratto viario.
Da ultimo, lo formulava domanda di condanna dei convenuti, in solido tra loro, al Parte_1 risarcimento dei danni dallo stesso asseritamente patiti in relazione a presunte condotte pagina 20 di 23 “persecutorie” che sarebbero state poste in essere nei suoi confronti, in particolare dal segretario del , . CP_1 Controparte_2
Orbene, premesso che, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si osserva che elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale, la cui prova incombe integralmente sull'attore. Invero, in tema di responsabilità extracontrattuale non è sufficiente limitarsi a dedurre l'inadempimento, richiedendosi all'attore di provare il fatto illecito, l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, l'eziologia, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo, con particolare attenzione anche alla dimostrazione dell'elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o quanto meno della colpa grave. È infatti noto che in presenza di un fatto storico qualificabile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito, vale a dire del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva (cfr., ex pluribus, Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n.
390/2008; Cass. n. 11946/2013). L'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale è quindi notevolmente gravoso per l'attore, richiedendosi a quest'ultimo la specifica prova del danno, nell'an e nel quantum, del nesso causale che correli eziologicamente il danno alla condotta dell'agente, nonché specifica dimostrazione della sussistenza del dolo o almeno della colpa grave in capo a questi. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia fornito in giudizio elementi idonei a dimostrare né la sussistenza di una condotta illecita, né il danno ingiusto che ne sarebbe derivato. Al contrario, le deduzioni attoree si sono limitate ad affermare che le condotte contestate consisterebbero nelle richieste di pagamento di quote consortili e nella richiesta di potatura/abbattimento di due alberi, intervento che – oltre ad essere stato inizialmente oggetto di autorizzazione da parte degli uffici comunali su istanza dello stesso attore – è stato successivamente eseguito dal , ma che, anche sulla base di successiva indicazione del CP_1
sembrerebbe in realtà rientrare nella sfera di competenza dello medesimo. CP_4 Parte_1
In ogni caso, risulta del tutto privo di riscontro probatorio il verificarsi di un danno ingiusto, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, effettivamente patito dall'attore.
In considerazione della totale carenza probatoria in merito agli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, la domanda deve essere integralmente rigettata.
pagina 21 di 23 Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e il CP_1 convenuto, il solo parziale accoglimento delle domande attoree – limitatamente all'accertamento della non ricomprensione, nel perimetro consortile, del tratto di Via dei Campanili oggetto di causa e alla conseguente parziale restituzione delle somme versate – consente di ravvisare i presupposti della soccombenza reciproca, tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le suddette parti.
Diversamente deve ritenersi con riguardo ai rapporti tra parte attrice e il convenuto CP_2 destinatario esclusivamente della domanda risarcitoria (risultando le altre domande formalmente indirizzate al ), rispetto alla quale l'attore è risultato integralmente soccombente. Ne CP_1 consegue la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Controparte_2 che si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, ed applicando i parametri medi.
Da ultimo, le spese di CTU, stante la necessarietà della stessa al fine della risoluzione della presente controversia, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da , ordina al Parte_1 [...]
la cancellazione dai ruoli consortili delle particelle 249-250- Controparte_19
251-254-190 del F. 70 del Comune di Cori, riferite alla proprietà del signor Parte_1
, limitatamente al tratto di strada di Via dei Campanili oggetto di causa, come
[...] analiticamente descritto e graficamente individuato nell'allegato alla relazione peritale integrativa depositata dal geom. in data 12.4.2022; Testimone_2
- per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_20 favore dell'attore, dell'importo di € 180,00, a titolo di restituzione dei contributi consortili pagati dallo in relazione al predetto tratto di strada, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande svolte da;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra l'attore ed il;
Controparte_1
pagina 22 di 23 - Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, spese generali e cpa, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Latina, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5187/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Aielli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via G. Verdi n. 6, giusta delega in atti,
ATTORE
E
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Palleschi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cori (LT), Via San Nicola n. 86/G, giusta delega in atti,
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Gabriele Romano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cori (LT), Via F.lli Cervi n.
35, giusta delega in atti;
CONVENUTO
Oggetto: consorzio stradale di manutenzione strade vicinali.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti pagina 1 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, deducendo di essere proprietario Controparte_3 Controparte_2 dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Cori, confinante con Via dei Campanili, foglio
70 particelle 190 249 252 151 e 254 e che detta via non risultava inserita in alcun consorzio di manutenzione. Detto assunto era riscontrato dalla nota ufficiale Prot. 334/2010 dell'allora responsabile dell'area LL.PP. del del 05/02/2010, OM. che CP_4 Pt_2 Persona_1 certificava che “Via dei Campanili risulta iscritta al progressivo n. 37 dell'elenco delle strade vicinali approvato con delibera di C.C. n. 79 del 21/07/1983; e non risulta inserita in alcun consorzio per la manutenzione delle strade vicinali costituiti nel di Cori”. L'attore CP_4 soggiungeva che, nonostante tale documentazione e le diffide notificate al e allo CP_1
egli aveva subito nel corso degli anni l'invio di richieste di pagamento per la CP_2 manutenzione del tratto stradale di Via dei Campanili da parte del Controparte_1 con iscrizione a ruolo dei presunti crediti, richieste dallo stesso pagate, seppur non dovute,
[...] al fine di evitare azioni esecutive. Inoltre, lo sosteneva che le sue diffide avevano Parte_1 prodotto una dichiarazione proveniente dal Presidente del che disponeva “il pagamento CP_1 relativo alle particelle numero 190-254 del F. 70 del Comune di Cori non è dovuto in quanto queste particelle si affacciano su Via dei Campanili e detta strada non è assoggettata alla manutenzione da parte del e pertanto necessita Controparte_1 procedere all'addebito del contributo relativo alle sole particelle 231-232 del medesimo F.70 “.
Con tale comunicazione il Presidente del consorzio invitava il segretario, , alla Controparte_2 restituzione delle quote per gli anni 2007-2008 e 2010 e relative alle particelle 190-249-250-251-
254 che si affacciavano su Via dei Campanili ed al relativo sgravio delle cartelle in suo danno.
L'attore precisava che, nonostante tale sollecitazione inviata dal Presidente del allo CP_1
quest'ultimo continuava ad attivarsi contro di lui, di sua iniziativa, per crediti non CP_2 dovuti. Nonostante la diffida di rettifica del 18.01.2011, lo stesso a titolo personale, CP_2 continuava ad iscrivere al ruolo le particelle 190-249-250-521-254, precostituendo un credito non dovuto, senza titolo e senza poteri. Le somme indebitamente pagate dall'attore ammontavano ad
€ 1.095,88, oltre interessi. L'attore assumeva inoltre di essere altresì proprietario di appezzamento di terreno in Cori (LT), località NT DA (foglio 70 particelle 231-232)
e che tale fondo era servito da strada consortile in cui il consorzio Fossatello-Pezze di Ninfa non pagina 2 di 23 operava alcuna manutenzione, mentre egli stesso pagava puntualmente la quota di spettanza, pari fino a quel momento ad € 414,84. Rappresentava, infatti, che gravi disagi si incontravano specie nel periodo invernale nel percorrere tale tratto di strada consortile, invaso da grandi buche e, nell'ultimo tratto, ancora in terra battuta. L'atteggiamento persecutorio dello si era CP_2 materializzato con ulteriore richiesta di abbattimento/potatura di due piante poiché, a suo dire, ricadevano all'interno della sua proprietà (sulla ripa laterale del fondo dello stesso oltre la scolina che delimita la sede stradale). Da accertamenti effettuati in data 20.04.2017 dall'Ing. CP_5
per l'U.T. del e dalla vigilessa per il Comando di Polizia
[...] CP_6 Persona_2
Locale si era accertato che le piante in questione non ricadevano nella sua proprietà privata, ma sulla scolina di pertinenza della strada denominata Via dei Campanili e, dunque, demaniale.
Anche tale circostanza veniva notificata al ed allo senza esito. Deduceva CP_1 CP_2 infine l'attore che con raccomandata a/r del 22.05.2019 attivava il procedimento di negoziazione assistita, rimasto senza esito, poiché le raccomandate erano state restituite al mittente per compiuta giacenza.
rassegnava quindi le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, Parte_1 contrariis reiectis:
1 -ordinare al in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, relativamente alle particelle 249-250-251-254-190 del F. 70 del riguardanti la proprietà del signor di cancellarle dai ruoli del CP_6 Parte_1
stesso;
2 - ordinare al la restituzione CP_1 Controparte_1 delle somme indebitamente percepite, che allo stato ammontano ad € 1.095, 88, oltre interessi legali;
3- ordinare, altresì, al tenuto alla Controparte_1 manutenzione della via NT DA, ad oggi non adempiuta, fino al raggiungimento delle particelle 231-232 del F. 70 di proprietà dell'attore.
4 - Condannare il
[...]
unitamente al signor per le causali dedotte Controparte_1 Controparte_2 narrativa, al risarcimento dei danni subiti dal signor a seguito dell'indebito Parte_1 arricchimento e dell'illegittimo comportamento da loro tenuto, per tutti questi anni, in concorso tra loro, che si indicano in euro 5.000,00 somma indicata in via guida in difetto di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costitutiva in giudizio il , deducendo che lo stesso era un Controparte_1
Consorzio Stradale permanente obbligatorio istituito con deliberazione della Giunta Municipale di Cori del 03.05.1912 n. 26, resa esecutiva con visto del Sottoprefetto del 23.05.1912 n. 3947, e pagina 3 di 23 che, come statuito all'art. 1 del Regolamento del Consorzio del 20.09.1919 si trattava di un
“Consorzio permanente obbligatorio fra gli utenti per la riparazione e conservazione della strada vicinale , che ha origine dalla salita del Parte_3
e termina al confine di Doganella di Ninfa”. Detto veniva istituito ai sensi Pt_3 CP_1 dell'art. 54 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche per la conservazione delle strade, che testualmente recitava: “
1. Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consiglio comunale, quando il comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.
2. La
Giunta municipale provvede per la formazione del , previa convocazione degli utenti, e CP_1 decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla deputazione provinciale che statuirà definitivamente”. Si trattava pertanto di un Consorzio
Stradale permanente obbligatorio, costituito per volontà del Comune di Cori, ai sensi della sopra citata Legge del 1865, finalizzato alla conservazione delle strade vicinali ricadenti nell'ambito del suo comprensorio. L'ambito territoriale di operatività del , ovvero le strade cui al CP_1
era demandata la manutenzione, era individuato nel citato art. 1 del Regolamento del CP_1
del 20.09.1919 che le ricomprendeva tra la Salita del Serrone e il confine di Doganella CP_1 di Ninfa. Detto comprensorio era individuato nella allegata planimetria di delimitazione del
, nella quale erano evidenziati tutti i tratti stradali ricompresi tra i due sopraindicati CP_1 estremi, tratti che da sempre avevano costituito oggetto di manutenzione da parte del . I CP_1 rami principali erano costituiti dalle seguenti strade vicinali: Via Pezze di Ninfa, Via Pezze di
Ninfa Superiore, Via dei Campanili, Via delle Vetrine, Via Cavone, Via NT DA;
quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, Via dei Campanili, nella sua interezza, rientrava nel comprensorio del , che da sempre, ne Controparte_7 curava la manutenzione e conservazione. Il sosteneva inoltre che la nota 334/2010 del CP_1
OM. non aveva alcuna rilevanza ai fini della presente controversia e non costituiva Per_1 prova del mancato inserimento della strada dei Campanili nel comprensorio del CP_1
per un duplice ordine di motivi:
1. la certificazione del OM. era riferita alla
[...] Per_1 via dei Campanili iscritta al n. 37 dell'elenco delle strade vicinali del Comune di Cori, ove veniva esattamente indicato il punto di inizio di detta via, il punto finale e la sua lunghezza in km. La
Via dei Campanili indicata al progressivo 37 di detto elenco si riferiva, pertanto, unicamente ad un tratto della stessa di lunghezza complessiva di metri 3.570 che iniziava dalle particelle 113 e pagina 4 di 23 114 del Foglio 45 e terminava alle particelle 62 e 69 del foglio 71, prima del tratto fronteggiante la proprietà di parte attrice che, infatti, insisteva sul Foglio 70. Ne conseguiva che detta certificazione non poteva avere alcuna valenza per il diverso tratto stradale antistante la proprietà dello (particelle 190- 249 – 250 – 251 – e 254 del Foglio 70), che si trovava ubicata da Parte_1 tutt'altra parte, come da planimetria allegata.
2. In secondo luogo, l'attestazione del OM. era errata in quanto non esisteva un elenco delle strade vicinali con indicazione del Per_1 consorzio di manutenzione di appartenenza. Deduceva, a tal proposito, che nel Comune di Cori esistevano svariati consorzi stradali obbligatori per la manutenzione delle strade vicinali (quali ad. es. , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, ecc.), ma che non sussisteva un elenco che indicasse quali fossero le Controparte_11 strade di competenza di ciascun . Detta certificazione risultava pertanto erronea, in CP_1 quanto non esistendo agli atti del un elenco legalmente deliberato delle strade CP_6 consortili, non si comprendeva sulla base di quale documentazione il OM. affermava Per_1 che via dei Campanili non risultava inserita in alcun consorzio. Nondimeno, la mancanza di un elenco ufficiale delle strade consortili non comportava, di per sé, che tali strade non appartenessero ai rispettivi comprensori consortili. Al contrario, le strade rurali dell'agro di Cori, non appartenendo al demanio comunale, erano da qualificarsi giuridicamente come strade vicinali e, come tali, ricomprese nell'ambito del consorzio stradale territorialmente competente, cui spettava l'onere della manutenzione e della conservazione delle medesime. Quindi, con nota del
16.03.2010 inviata al il faceva rilevare l'erroneità della certificazione CP_6 CP_1 del OM. ribadendo come via dei Campanili fosse, in realtà, ricompresa nel Per_1 comprensorio consortile, circostanza comprovata dallo Statuto del approvato con CP_1 deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.09.2007 e dalla allegata planimetria, ove figurava tra le altre strade vicinali consortili anche via dei Campanili. Secondo la prospettazione del convenuto, la nota del OM. oltre a fare riferimento ad altro tratto della strada Per_1 denominata Via dei Campanili, diverso e lontano dalla zona ove era ubicato l'appezzamento di terreno dello era comunque smentita da altra documentazione del Comune da Parte_1 Pt_2 cui invece risultava che via dei Campanili, nella sua interezza, risultava inserita nell'ambito del
Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa. Ed infatti: a) in data 19.12.2005 il responsabile dell' del di Cori Ing. rilasciava attestazione Controparte_12 CP_4 CP_13 dalla quale risultava che la Via dei Campanili era strada vicinale ai sensi della Delibera del pagina 5 di 23 Consiglio Comunale n.79 e che era onere del provvedere alla sua ricostruzione, CP_1 sistemazione e manutenzione in quanto soggetta a pubblico transito ed inserita nel consorzio b) nel verbale di sopralluogo del 24.05.2017 a firma Ing. e Agente di Polizia Controparte_5
Locale era dato leggere “Da verifiche effettuate presso l'Ufficio tecnico e Persona_2 attraverso la consultazione “visiva” della cartografia denominata “Delimitazione Comprensorio
Consorzio Stradale Fossatello- Pezze di Ninfa” via dei Campanili ricade all'interno del
e la Gestione e manutenzione Ordinaria e Straordinaria è di competenza dello CP_1
Stesso”; c) in data 29.05.17 perveniva al Consorzio Stradale diffida amministrativa relativa alla deramificazione di due piante, ritenute dal Comune di Cori, insistenti sulla strada via dei
Campanili e non sulla proprietà privata dello nella quale si premetteva che in base alla Parte_1 consultazione “visiva” della cartografia denominata “Delimitazione Comprensorio Consorzio
Stradale Fossatello- Pezze di Ninfa” via dei Campanili ricadeva all'interno del e la CP_1
Gestione e manutenzione Ordinaria e Straordinaria era di competenza dello stesso ”; CP_1
d) In data 04.04.2019 il OM. nominato ausiliario di P.G. in relazione ad Persona_3 accertamenti relativi ad opere eseguite dal sig. sulla sua proprietà in Cori, via dei Parte_1
Campanili, nella sua Relazione tecnica attestava che “via dei Campanili risulta essere strada vicinale consorziale aperta al pubblico transito, quindi non di proprietà pubblica”; e) Da ultimo nello stesso atto notarile di compravendita del 22.06.2003 per Notaio in Cori (rep. Per_4
22.618) con il quale l'attore acquistava da il fondo distinto in catasto con la CP_14 particella 190 del foglio 70, sito lungo via dei Campanili, all'art. 2 si dichiarava che detto terreno confinava per un lato con “strada consortile”, e nella allegata mappa catastale la via dei
Campanili veniva indicata come “vicinale”. Il Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa curava la manutenzione di via dei Campanili nel suo intero tracciato dall'inizio della strada (dal
Foglio 45) sino alla S.P. Le Pastine (Foglio 70), sia nel tratto di cui al n. 37 dell'Elenco delle strade vicinali del sia nel tratto successivo che iniziava in corrispondenza delle CP_6 particelle 281 (foglio 71) e 118 (foglio 76) e terminava all'incrocio con la strada Provinciale Le
Pastine, come da planimetria allegata. La circostanza che su via dei Campanili il CP_1 convenuto aveva sempre effettuato attività di manutenzione era comprovata dalle fatture emesse dalle ditte che per conto dello stesso avevano effettuato lavori sulla sede stradale e sue pertinenze, nonché dalla Relazione del 21.09.2017 dei Vigili Urbani di Cori laddove l'Agente di
Polizia Locale , intervenuta a seguito di segnalazione di fuoriuscita di fango da Persona_2
pagina 6 di 23 uno dei fondi frontisti, relazionava: “Al momento del sopralluogo la situazione era stata già ripristinata dal Consorzio Fossatello-Pezze di Ninfa”. Secondo il convenuto, il CP_1 carattere consortile di via dei Campanili comportava che tutti i proprietari frontisti erano tenuti al versamento della contribuzione annuale, finalizzata alla esecuzione di interventi di manutenzione e conservazione della strada. Tutti i proprietari frontisti risultanti nell'Elenco dei Consorziati via dei Campanili, i quali si servivano di detta strada per raggiungere i propri fondi, versavano regolarmente ogni anno le quote consortili di spettanza determinate in ragione della superficie di terreno da ciascuno posseduta. Poiché il sig. aveva realizzato accessi carrabili lungo via Parte_1 dei Campanili per accedere al proprio fondo, utilizzando in via continuativa detta strada, egli era tenuto – al pari degli altri frontisti – al pagamento dei contributi consortili, destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada medesima. Ne conseguiva che, correttamente, il Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa aveva emesso avvisi di pagamento nei confronti dell'attore per le particelle 190-249-250-251- 254 del foglio 70, che direttamente si affacciavano su via dei Campanili. Le richieste di annullamento degli avvisi di pagamento per le particelle suddette inviate dall'attore erano state prontamente riscontrate dal Controparte_1
con note del 06.11.2008 e 17.03.2010, nelle quali veniva ribadito che l'utilizzo da
[...] parte dell'attore di Via dei Campanili per l'accesso al fondo (a seguito della apertura di passi carrabili), implicava l'obbligo di versamento dei contributi consortili. In relazione alla sostenuta demanialità della strada, il evidenziava che una strada per essere considerata CP_1 demaniale doveva necessariamente appartenere ad un ente pubblico territoriale in forza di un titolo legittimo quale ad esempio un negozio giuridico, una deliberazione della Pubblica
Amministrazione, o quanto meno un acquisto per usucapione. Precisava che le strade vicinali, a differenza di quelle appartenenti allo Stato, alle regioni, alle provincie ed ai Comuni, erano caratterizzate dall'essere di proprietà privata, sebbene gravate da servitù di uso pubblico a favore di una collettività. Nel caso di specie, via dei Campanili non apparteneva al demanio, in quanto strada vicinale, risultando iscritta nell'Elenco delle strade vicinali approvato con Delibera del
Consiglio Comunale di Cori n. 79 del 21.07.1983, e non figurando, invece, nell'Elenco delle strade comunali interne ed esterne del Comune di Cori approvato con la medesima Delibera. La qualità di vicinalità della predetta strada (cui conseguiva un diverso regime giuridico, rispetto a quello delle strade appartenenti al demanio pubblico) risultava, oltre che dalla documentazione di emanazione Comunale, anche dalla interrogazione del Catasto terreni circa la presenza di zone pagina 7 di 23 demaniali nel foglio 70 del Comune di Cori, che rendeva esito negativo. Il convenuto aggiungeva, poi, che agli atti del Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa non vi era traccia della comunicazione prodotta da parte attrice recante la data del 20.01.2012 ed asseritamente rimessa dal Consorzio stradale al signor Al contrario, a seguito delle reiterate Controparte_2 richieste di annullamento degli avvisi di accertamento relativi al fondo sito in via dei Campanili, i
Membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stradale Fossatello-Pezze di Ninfa discutevano la questione e concordemente convenivano che i terreni intestati allo siti in Parte_1 via dei Campanili erano soggetti al versamento delle quote consortili annuali, al pari di tutti gli altri terreni frontisti di via dei Campanili, in ragione della percorrenza effettuata dallo Parte_1 sulla strada consortile per il raggiungimento del proprio fondo. In relazione alla richiesta di restituzione dell'importo di € 1.095,88, il convenuto contestava la documentazione allegata a sostegno dell'asserito pagamento di detta somma, sostenendo che il prospetto pagamenti prodotto dallo non forniva prova alcuna degli asseriti pagamenti in favore del Parte_1 CP_1 convenuto. Ancora, da detto elenco non era dato evincere quali fossero gli importi indicati a titolo di quota consortile e quali le spese postali e di notifica, di cui parte attrice non poteva richiedere la restituzione a titolo di indebito pagamento in quanto somme non percepite dal
. Non appariva chiaro quali quote annuali erano state effettivamente versate, Controparte_1 atteso che accanto ad alcune cifre appariva la dicitura “non pagato”. Infine, la somma totale pari ad € 1.095,88 non corrispondeva alla somma degli importi delle quote riferite a via dei
Campanili, neppure escludendo gli importi indicati come non pagati. Il eccepiva, CP_1 altresì, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle quote consortili versate in favore del nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del CP_1 presente giudizio. In relazione alla questione sollevata su strada NT DA, il CP_1 convenuto deduceva che, come si evinceva dall'Elenco delle Strade Vicinali approvato dal
Comune di Cori con Delibera del 21.07.1983, la strada denominata via NT DA iniziava dalla strada di (in corrispondenza della particella 107 del Controparte_3 foglio 51 da un lato, e della particella 1 del foglio 60 dall'altro lato) e terminava raccordandosi con la strada in corrispondenza delle particelle 77 e 97 del foglio 60, per una CP_1 lunghezza complessiva di 820 metri. Il terreno dell'attore, distinto con le particelle 231 e 232 del foglio 70, era ubicato a distanza notevole dal punto finale di via NT DA ed era raggiungibile attraverso degli stradelli interpoderali privati che si dipartivano dal punto in cui pagina 8 di 23 terminava via NT DA. Detti stradelli non erano vicinali, ma di proprietà dei proprietari frontisti perché creatisi con il passare del tempo tra un fondo e l'altro. Si trattava, infatti, di percorsi per lo più realizzati in terra battuta, non costituenti sede stradale, sprovvisti di toponomastica e non iscritti nell'Elenco delle strade vicinali, né risultanti dalla planimetria approvata del comprensorio del . Sosteneva quindi che il aveva CP_1 Controparte_1 poteri di intervento unicamente sulle strade vicinali che ricadevano nell'ambito del suo comprensorio, non già sulle strade private, la cui manutenzione era demandata ai proprietari dei fondi laterali. Sugli stradelli privati che si dipartivano da via NT DA il CP_1
non poteva, e non era tenuto, ad effettuare alcun intervento manutentivo e conservativo.
[...]
Ne conseguiva che il Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa non poteva essere condannato ad effettuare attività manutentiva sugli stradelli privati che, dipartendosi da via NT
DA, conducevano sino al fondo attoreo. La manutenzione di detti stradelli era demandata ai proprietari dei fondi, tra cui lo stesso che, in qualità di proprietario delle particelle 231 Parte_1
e 232, era tenuto ad effettuare la manutenzione del tratto di stradello antistante la sua proprietà, ancora in terra battuta. Lo era, comunque, tenuto a versare in favore del Consorzio Parte_1
Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa il contributo consortile annuale in relazione all'appezzamento di terreno distinto con le particelle 231 e 232 del foglio 70, in ragione del fatto che per raggiungere il proprio fondo, prima di immettersi negli stradelli privati, egli doveva percorrere le strade vicinali consortili che si dipartivano dalla strada Provinciale, come previsto dall'art. 2 del
Regolamento consortile. In relazione alla vicenda della richiesta di abbattimento/potatura delle piante dedotta dallo il rappresentava che le piante in questione si trovavano Parte_1 CP_1 nei fondi dello ubicati in via dei Campanili. Inoltre, in data 30.06.2016 il signor Parte_1 Parte_1 inoltrava al Comune di Cori – Comando di Polizia Municipale richiesta di autorizzazione alla deramificazione di due piante ad alto fusto site sulla “scarpata” del suo vigneto;
in data
05.07.2016 il Responsabile dell'Area di Polizia Locale Dott. autorizzava la potatura delle Per_5 piante;
in data 13.02.2017 l'attore inoltrava al Comune di Cori – Ufficio tecnico -Lavori Pubblici richiesta di autorizzazione all'abbattimento delle medesime piante ed in data 29.03.2017 il
Responsabile dell'Area Servizi Urbanistica ed Edilizia del territorio del Comune di Cori, Arch.
autorizzava a procedere all'abbattimento delle piante. L'attore, tuttavia, Per_6 Parte_1 non vi provvedeva, tanto che con Verbale di sopralluogo del 24.05.2017 l'Ing. e CP_5
l'Agente di Polizia Locale rilevavano che i due alberi ricadevano sul tratto di strada Per_2
pagina 9 di 23 denominata via dei Campanili e non su proprietà privata, e con atto del 29.05.2017 il CP_6 diffidava il Consorzio Fossatello-Pezze di Ninfa a provvedere alla deramificazione delle due
[...] piante site al margine di via dei Campanili. Precisava inoltre il che con raccomandata CP_1 del 05.06.2017 comunicava al che avrebbe provveduto alla deramificazione al CP_6 fine di garantire la sicurezza della strada, riservandosi di richiedere allo il rimborso delle Parte_1 somme spese. Provvedeva, quindi, alla deramificazione delle piante incaricando la ditta per la esecuzione dell'intervento di potatura, che veniva effettuata in data Controparte_15
08.06.2017, richiedendo poi allo con raccomandata del 29.06.2017, il rimborso delle Parte_1 somme pagate per la deramificazione delle piante di proprietà dello stesso poiché insistenti all'interno della sua proprietà. Con Nota del 29.09.2017 (prot. n. 8988) il responsabile dell'Area
Servizi Urbanistica e Edilizia del territorio del Comune di Cori, Arch. Testimone_1 comunicava che a causa del rinnovo degli Organi comunali, nella fase in cui era pervenuta al
Consorzio stradale la diffida, l'Ufficio tecnico non era attivo e per tale motivo l'istanza dello stesso non era stata prontamente riscontrata. Comunicava altresì il Responsabile CP_1 dell'Area Tecnica del Comune di Cori che, alla luce delle richieste pervenute in data 04.07.2016
e 13.02.2017, con le quali il signor aveva formulato richiesta di deramificazione e di Parte_1 taglio delle due piante di alto fusto, la proprietà delle stesse era da ascrivere allo il Parte_1 quale, pertanto veniva invitato a “tenere pulite le porzioni di terreno di sua proprietà di suo esclusivo utilizzo e di definire con il Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa, che tempestivamente ha provveduto al taglio delle piante ad alto fusto citate in premessa, le modalità di restituzione delle spese sostenute per il taglio delle piante stesse” . Le considerazioni contenute nella nota prot. 8988 del Comune di Cori, venivano ribadite da ultimo nella Nota dell'Arch. inviata all'Avv. Imperia in risposta alla sua pec del 14.11.2017 Testimone_1 acquisita al prot. n. 10541 del Comune di Cori. In data 20.08.2018 il , ritenendo che le CP_1 piante insistessero sulla proprietà privata e non sulla strada vicinale, e preso atto che le stesse mostravano segni di cedimento con potenziale rischio di caduta, si trovava costretto nuovamente ad invitare il signor ad intervenire al fine di scongiurare pericoli per la sicurezza della Parte_1 circolazione stradale su via dei Campanili. Detta nota veniva inviata anche all'Ufficio Tecnico
Comunale, il quale nella persona del nuovo responsabile dell'Area con Nota del 02.10.2018 prot.
n. 0610161-A comunicava che la manutenzione delle piante ricadeva in capo alla proprietà del terreno. Sulla scorta di ciò il riteneva che nessun atteggiamento persecutorio fosse CP_1
pagina 10 di 23 stato posto in essere nei confronti dell'attore. Invece, lo pur essendosi dichiarato Parte_1 proprietario delle due piante nelle richieste di autorizzazione alla potatura ed abbattimento inoltrate al Comune di Cori nel corso del 2016 e 2017, ed essere stato a ciò autorizzato, non vi aveva provveduto, mentre il Consorzio Stradale Fossatello-Pezze di Ninfa era stato costretto ad intervenire in luogo dello alla deramificazione al fine di evitare pericoli per gli utenti Parte_1 della strada. La Nota del 29.09.17 del Responsabile dell'Area tecnica del CP_6 rilevando che la proprietà delle due piante di alto fusto erano di proprietà dello aveva di Parte_1 fatto sancito la erroneità della diffida amministrativa del 29.05.2017 con la quale il CP_6 aveva ordinato al di provvedere alla deramificazione delle stesse. Sosteneva il
[...] CP_1
che la diffida amministrativa era stata emessa a seguito del sopralluogo eseguito in data CP_1
20.04.17 nel corso del quale erano stati eseguiti degli accertamenti tecnici con metodologia errata, che avevano indotto a ritenere che due piante di alto fusto ricadessero sulla sede stradale di via dei Campanili. L'erroneità della metodologia di misurazione effettuata dall'Ing. e CP_5 dall'Agente di Polizia Locale trovava conferma, secondo la sua prospettazione, in ben tre Per_2 relazioni tecniche redatte rispettivamente dal OM. dal geom. e dal OM CP_16 CP_17
, i quali avevano analizzato il verbale di sopralluogo e gli accertamenti preliminari allo CP_18 stesso, in tutti i loro aspetti tecnici. L'erroneità della metodologia tecnica adottata negli accertamenti eseguiti dal tecnico comunale in occasione del soprallugo del 20.04.2017, e ribadita la circostanza che le piante insistevano all'interno della proprietà veniva evidenziata con Parte_1 pec. del 20.12.2018 in risposta alla precedente pec dell'Avv. Imperia. Il sosteneva poi CP_1 di non aver ricevuto la diffida del 30.01.2019, nonché l'infondatezza ed assenza di prova in relazione alla domanda di risarcimento dei danni formulata dallo Parte_1
Il , rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Controparte_19
Giudice adito, Nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per i motivi tutti esposti in narrativa, qui da intendersi per integralmente riportati e trascritti nulla eccettuato e/o rinunciato. In ogni caso con il favore di compensi e spese di lite”.
Si costituiva in giudizio altresì il quale, nel contestare le domande attoree, Controparte_2 replicava le difese già svolte dal convenuto, così concludendo “Piaccia al Giudice CP_1 adito, Nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque
pagina 11 di 23 non provate, per i motivi tutti esposti in narrativa, qui da intendersi per integralmente riportati e trascritti nulla eccettuato e/o rinunciato. In ogni caso con il favore di compensi e spese di lite”.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché tramite apposita CTU tecnica, dopodiché veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, le domande proposte da sono solo parzialmente fondate e Parte_1 meritano di trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, l'attore ha chiesto ordinarsi la cancellazione dai ruoli del
[...]
relativamente alle particelle 249-250-251-254-190 del F. 70 del Controparte_20
Comune di Cori riguardanti la sua proprietà, confinante con Via dei Campanili. Secondo la prospettazione attore, Via dei Campanili non ricadrebbe all'interno dell'ambito di competenza del convenuto con conseguente obbligo di quest'ultimo alla restituzione delle quote CP_1 consortili indebitamente versate, quantificate nell'atto di citazione in € 1.095,58 e, successivamente – con le note di trattazione scritta dell'udienza del 14.05.2025 in € 3.666,77, oltre interessi.
In punto di diritto, giova premettere che, come noto, le strade si distinguono a seconda del soggetto proprietario, potendo avere natura “demaniale”, “vicinale” o “privata”. Sono private le vie cosiddette agrarie o vicinali private costituite da passaggi in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latistanti serviti da quei medesimi passaggi (cfr., ex multis, Tribunale Chieti,
15/10/2009, n. 748).
Le strade vicinali sono strade di proprietà privata, poste al di fuori dei centri abitati, costituite mediante apporti di terreno da parte dei proprietari dei fondi che si affacciano sulla strada o che sono da questa serviti. I frontisti, dunque, sono comproprietari della sede stradale (cfr. Cass. n.
3130/2013) Ciò nonostante, i frontisti possono non essere gli utilizzatori esclusivi del bene. Le strade vicinali, difatti, possono essere private o pubbliche a seconda che su di esse gravi o meno una servitù di pubblico passaggio, costituita a favore della collettività. Quindi, le strade vicinali sono costituite ex collatione privatorum agrorum e cioè mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latistanti e dei fondi in consecuzione ed assumono carattere pubblico, allorché adducono a luoghi pubblici di interesse generale e vengono utilizzate pagina 12 di 23 abitualmente dalla generalità dei cittadini. In tal caso, e solo in tale accezione, vengono assimilate alle strade comunali ex art. 2, 7° comma, d.lgs. n.° 285/1992, e per esse il comune è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione, potendo promuovere d'ufficio la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126, obbligatorio fra i proprietari ed esercitando su tali strade i poteri di tutela ai sensi del Codice della Strada. Sul punto è bene chiarire, infatti, che in tema di strade di uso pubblico, il transito può interessare anche una strada di proprietà privata, poiché la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur permettendo alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada stessa, non altera il diritto di proprietà sulla medesima, che rimane privata (cfr., ex multis, Cass. Sez. II, n. 15618 del 14.06.2018).
Le strade vicinali possono, pertanto, essere assimilate alle strade comunali (art. 2 comma VI lett.
d e art. 3, comma 52 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), con la particolarità che i frontisti, in questo caso riuniti in , sono tenuti alla manutenzione, al controllo e alla vigilanza CP_1 sulle stesse. Ne consegue che, sotto il profilo della gestione, le strade vicinali pubbliche sono assoggettate tanto alla normativa privatistica quanto a quella pubblicistica. La gestione, difatti, spetta ai Consorzi, la cui disciplina è dettata dall'art. 14 della Legge n. 126/1958 che ne prevede la costituzione obbligatoria: esattamente ciò che è avvenuto nel caso in esame, con la costituzione di plurimi Consorzi. Si tratta di soggetti giuridici preposti alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali, cui partecipano i comproprietari e il Sono, invece, CP_4 demaniali le strade che appartengono agli Enti pubblici. Sotto questo profilo, al fine di poter stabilire se una strada interpoderale sia pubblica oppure privata, non rileva il fatto che la stessa risulti inserita negli elenchi delle strade vicinali, poiché l'iscrizione non ha valore costitutivo, ma meramente dichiarativo. In altri termini, l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice presunzione di CP_4 pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù (cfr.,
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1624 del 27.01.2010, n. 1624).
Così, è stato chiarito che “Al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale, costituiscono indici di riferimento, oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una
pagina 13 di 23 servitù di passaggio), la ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella Pa toponomastica del Comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Per converso non può ritenersi elemento da solo sufficiente, l'inclusione o rispettivamente la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. II, 16.10.2020, n. 22569).
Una volta delineati, in termini generali, i principi che sovrintendono alla distinzione tra strade vicinali – ad uso pubblico o privato – e strade appartenenti al demanio stradale, deve osservarsi che, nel caso di specie, il Giudice non è chiamato a pronunciarsi in ordine alla natura pubblica o privata della Via dei Campanili. In primo luogo, infatti, parte attrice non ha proposto alcuna specifica domanda volta all'accertamento della demanialità della strada;
in secondo luogo, un simile accertamento avrebbe richiesto, in ogni caso, la necessaria partecipazione al giudizio del ente eventualmente titolare del relativo diritto demaniale, che tuttavia è rimasto CP_6 estraneo al presente processo, non essendo stato evocato in giudizio né da parte dello né Parte_1 dal convenuto. Né, peraltro, il Giudice avrebbe potuto disporre l'integrazione del CP_1 contraddittorio in difetto di un'espressa domanda volta a tale accertamento.
Tanto premesso, può al più osservarsi – in via del tutto incidentale – che la Via dei Campanili risulta iscritta nell'Elenco delle strade vicinali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
79/1983, e che, benché tale iscrizione abbia natura meramente dichiarativa e non costitutiva,
l'attore non ha allegato né offerto prova alcuna circa la ricorrenza, in concreto, degli indici sintomatici di demanialità. Né tali elementi si ricavano dalla documentazione prodotta in atti o dalle riproduzioni fotografiche acquisite, dalle quali anzi non paiono emergono i requisiti strutturali o funzionali propri delle strade appartenenti al demanio pubblico.
Ed allora, una volta escluso che l'accertamento della natura demaniale della Via dei Campanili rientri nell'ambito della presente cognizione, per le ragioni già esposte, ciò che invece assume rilevanza decisiva ai fini del decidere è la verifica circa l'inclusione, o meno, dello specifico tratto di strada oggetto di controversia – quello adiacente alla proprietà dell'attore – nell'ambito di competenza del convenuto. Tale accertamento, avente natura Controparte_1 eminentemente tecnica, deve essere condotto alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, avuto riguardo alle previsioni statutarie, agli elaborati planimetrici approvati e alla ulteriore documentazione acquisita agli atti di causa.
pagina 14 di 23 In particolare, il tecnico incaricato, OM. , dopo aver svolto sopralluoghi, preso Testimone_2 visione della documentazione depositata dalle parti, nonché di quella depositata presso i pubblici uffici, rilevava che “Via dei Campanili, ricade per la maggior consistenza all'interno del perimetro del di Ninfa e, in particolare, prendendo in Controparte_20 esame l'elaborato grafico allegato agli atti di causa dell'Avvocato Corbi, (Allegato 3), è evidente che: il limite del consorzio è evidenziato con il , ha inizio dalla proprietà della Parte_5 parte attrice (Compresa) a confine con la strada via dei Campanili. Via dei Campanili è esterna al perimetro , a partire dall'ingresso da Via Le Pastine fino a raggiungere il fosso CP_21 delle Vigne Vecchie, attraversando il ponticello del fosso la strada si immette all'interno del perimetro del . Catastalmente il tracciato stradale, già dalla mappa di impianto CP_1 catastale era classificato strada, rientrante nelle strade pubbliche del foglio di mappa N.70.
Dallo sviluppo e sovrapposizione del rilievo topografico alla mappa di Impianto e la mappa attuale è emerso, che la sede dell'attuale tracciato brecciato e le pertinenze (scoline laterali e oltre) ricadono all'interno del percorso della strada pubblica evidenziata nelle mappe catastali
(Allegato 4). Sia l'attuale tracciato stradale che le piante tagliate ricadono all'interno della sede stradale e non in area privata”.
Ebbene, ritiene il giudicante di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche della esauriente documentazione fotografica e tecnica allegata dal CTU a sostegno delle proprie considerazioni e delle puntuali risposte fornite dal tecnico ai CT di parte. Inoltre, le conclusioni del perito trovano riscontro nella copia della planimetria del comprensorio del consorzio stradale prodotto dalle parti convenute (cfr. doc. 3 delle comparse di costituzione e risposta), laddove il tratto di strada oggetto del presente giudizio è posto al di fuori della linea di demarcazione del Consorzio stradale medesimo, nonché nella successiva nota prot. 3603 del 03.03.2022 del Comune di Cori, allegata all'integrazione alla CTU, nella quale l'Ing. per conto dell'ente Persona_7 evidenziava che “La viabilità all'interno della perimetrazione del Consorzio Stradale Fossatello
— Pezze di Ninfa risulta essere di competenza privata;
Diversamente il tratto di Viabilità in oggetto risulta essere invece al di fuori della perimetrazione del e trattasi quindi di CP_1 strada vicinale comunale” e che “Non sono rilevabili competenze e i diritti in capo al Consorzio
Stradale Fossatello — Pezze di Ninfa, in quanto tale tratto non rientra all' interno della perimetrazione del , in conformità allo statuto e al corredato elaborato indicante la CP_1
pagina 15 di 23 delimitazione del , approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del CP_1
28.09.2017”. Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
In conclusione, pur risultando formalmente iscritta nell'elenco comunale delle strade vicinali nella sua interezza – circostanza che, come già evidenziato, trova riscontro nella documentazione prodotta dalle parti convenute e non risulta efficacemente contestata dalle generiche allegazioni attoree circa l'asserita natura demaniale della strada – Via dei Campanili non può considerarsi integralmente ricompresa nell'ambito di competenza del Controparte_20
In particolare, dallo stesso regolamento consortile e dalla planimetria ad esso allegata
[...] emerge chiaramente che il tratto di strada oggetto del presente giudizio, adiacente alla proprietà dell'attore, non risulta incluso nel perimetro consortile, né è contemplato tra le porzioni viarie soggette a manutenzione da parte del . Da ciò consegue che, sebbene la strada in CP_1 questione possa qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come vicinale nella sua globalità, l'effettiva estensione dell'ambito consortile deve ritenersi limitata ai tratti espressamente individuati nei documenti costitutivi e regolamentari dell'ente, con esclusione – dunque – del segmento di cui si controverte nel presente giudizio.
Occorre, quindi, a questo punto verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata ex art. 2033 c.c. Come noto, tale norma detta la disciplina dell'indebito oggettivo ed attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto. Affinché il pagamento sia ripetibile e, dunque, non dovuto, non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo: “L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Civ., sez. III,
28.05.2013, n.13207).
pagina 16 di 23 Quanto all'onere della prova, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, la c.d. causa debendi (Cass. Civ. ordinanza n. n.
24948/17; Cass. Civ. 27.11.2018, n. 30713). Orbene, risulta evidente che, non rientrando il tratto di strada di Via Dei Campanili, confinante con la proprietà dell'attore, nell'ambito di competenza del , quest'ultimo non poteva legittimamente esigere, né l'attore era tenuto a CP_1 corrispondere, alcuna quota consortile riferita alla manutenzione di detto tratto, con conseguente riconoscimento , in linea generale, del diritto dell'attore alla restituzione delle somme versate.
Tuttavia, l'attore ha solo parzialmente assolto al proprio onere probatorio, non avendo tempestivamente provato l'esecuzione in favore del di tutti i pagamenti di cui chiede la CP_1 restituzione. Sul punto, si rileva che i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. sono qualificati espressamente come “perentori” dal legislatore e che, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti”.
In altri termini, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, n. 16800 del 26.06.2018), mentre, al contrario, è ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non sussistendo un termine perentorio per il deposito di tali documenti, essendo sufficiente che la produzione avvenga entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. (cfr., ex multis, Corte D'appello Di Napoli, n. 474 del 07-02-
2022).
Nel caso di specie, lo in allegato all'atto di citazione, produceva solamente un prospetto Parte_1 dei pagamenti (cfr. doc. 6 dell'atto di citazione) che alcuna certezza conferisce in merito all'effettivo versamento delle somme di cui chiede la restituzione ed alla causale della loro corresponsione, nonché delle lettere di contestazione degli importi richiesti dallo stesso redatte e che per tale ragione non possono essere considerate prova di avvenuti pagamenti (cfr. doc. 4 dell'atto di citazione). Solo con la memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c. produceva in pagina 17 di 23 giudizio, la cartella n. 05720190023550161000 per € 486,64 con la relativa ricevuta di pagamento.
Tuttavia, dalla lettura del suddetto documento emerge che solo una parte degli importi ivi indicati
è effettivamente riferibile alle particelle catastali nn. 249, 250, 251, 254 e 190 del foglio 70 del
Comune di Cori – oggetto della presente domanda di ripetizione – mentre altre voci di spesa concernono il taglio delle siepi su Via Campanili, ad altre l'ulteriore proprietà che concerne Via
NT DA.
In particolare, dalla suddetta cartella risulta che:
- solo € 30,00 sono riconducibili al versamento di quote consortili relative alle particelle oggetto di causa;
- € 120,00 risultano corrisposti genericamente “a titolo di consorzio stradale”, senza alcun riferimento specifico a Via dei Campanili o alle particelle di cui si discute;
- l'importo indicato per il “taglio siepi via dei Campanili”, pur menzionando la strada, non consente di accertare se si riferisca al tratto di strada per cui è causa e, in ogni caso, concerne una spesa consortile diversa dalle quote annuali, che non forma oggetto della domanda di ripetizione;
- ulteriori importi si riferiscono infine alle particelle nn. 231 e 232 del medesimo foglio 70, che non formano oggetto della pretesa restitutoria dell'attore.
Analogo discorso va svolto per l'avviso di pagamento n. 05720190032196131/000 dell'importo complessivo di € 260,00, seguito da due distinti versamenti di € 130,00 ciascuno, effettuati rispettivamente in data 07.02.2020 e 31.03.2020. Anche in tale ipotesi, solo € 30,00 risultano riconducibili al pagamento di quote consortili relative alle particelle oggetto della presente domanda, mentre le restanti somme si riferiscono a voci generiche o a beni non pertinenti in relazione all'oggetto della domanda.
Da ultimo, l'attore produceva in giudizio un avviso di pagamento intestato e pagato da CP_22
soggetto estraneo al presente giudizio.
[...]
Infine, con le note in sostituzione di udienza, depositate in data 15.05.2024 e, dunque ben oltre i termini istruttori, l'attore depositava in giudizio tutti gli avvisi di pagamento, con le relative ricevute per il periodo dal 2005 al 2024. Orbene, considerato che il termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. scadeva in data 4 giugno 2020 — come rideterminato tenendo conto della sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza sanitaria da pagina 18 di 23 Covid-19 – è evidente che tutti i documenti formatisi antecedentemente a quella data risultano depositati tardivamente. Ne consegue l'inutilizzabilità, ai fini del presente giudizio, dei documenti contrassegnati dai nn. 1-15, allegati alle succitate note di trattazione scritta per l'udienza del 16.05.2024, in quanto introdotti oltre il termine perentorio previsto per le produzioni documentali. Sono invece utilizzabili, perché di formazione successiva, e comunque depositati prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i documenti da 16 a 19 delle predette note, relativi ai pagamenti effettuati dallo in favore del in corso di Parte_1 CP_1 causa in relazione alle annualità successive al 2021. Ciò posto, quanto al documento contraddistinto al n. 16, avviso di pagamento n. 05720210025292762000 con ricevuta del relativo pagamento, si osserva che, non essendo integralmente prodotto, non è dato evincere a quali specifiche voci o causali faccia riferimento l'importo richiesto di € 753,28. Analoghe considerazioni valgono i successivi avvisi di pagamento, di cui ai doc. nn. 17 e 18, , nei quali non è mai riportata la precisa indicazione delle causali degli importi reclamati e, soprattutto, a quale appezzamento di terreno gli stessi facciano riferimento. Quanto, infine, all'avviso di pagamento n. 05720230027813230000 (doc. 19), l'unica somma riferibile alle quote consortili relative alle particelle 249, 250, 251, 254 e 190 ammonta ad € 120,00. Anche in tal caso, le ulteriori voci di spesa risultano riconducibili a pagamenti effettuati a titolo diverso rispetto a quelli di cui è stata chiesta la restituzione, relativi alle quote consortili di Via Dei Campanili.
La domanda proposta, pertanto, alla stregua della documentazione versata in atti, può trovare accoglimento limitatamente all'importo di € 180,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Lo chiedeva, inoltre, di ordinare al di Parte_1 Controparte_1 provvedere alla manutenzione della via NT DA, fino al raggiungimento delle particelle 231-232 del F. 70 di sua proprietà. Ebbene, fermo restando quanto già in precedenza evidenziato in punto di diritto, anche in questo caso, in relazione all'accertamento della competenza del , occorre fare riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU, il quale CP_1 ha appurato che “Via NT DA, ricade all'interno del perimetro del , CP_1 dall'incrocio tra via Pezze di Ninfa e Via Leone XII a circa ml. 50,00 ha inizio il tracciato della strada evidenziato nell'allegato 2 Pagina 2 N.41 Fascicolo Avvocato Corbi. La viabilità che percorsa per raggiungere il fondo dell'attore, da via Leone XII e Via Pezze di Ninfa, pur rientrando nel perimetro del non è riportato nell'elenco delle strade consortili. La CP_1 strada per arrivare alla proprietà di parte attrice, benché denominate Via NT DA e
pagina 19 di 23 con numerazione civica, il suo tracciato attraversa proprietà private (Allegato 5) e non è nell'elenco della viabilità del ”. Lo stesso perito, nel replicare alle osservazioni svolte CP_1 dal CTP di parte convenuta, ha precisato che “Da accertamenti presso il Comune di Cori Via
Leone XII non esiste, il sottoscritto è stato indotto in errore da quanto riportato nella mappa di
Google, utilizzata per la descrizione dello stato dei luoghi. Nel richiedere informazioni all'ufficio toponomastica del si è venuti a conoscenza che, il ha da tempo segnalato il CP_4 CP_4 problema dell'errata denominazione delle viabilità nelle mappe, ma ancora non è avvenuta la correzione. Si conferma che la viabilità percorsa per raggiungere la proprietà della parte attrice attraversa proprietà private e non è la viabilità riportata nell'elenco delle strade consortili. La rappresentazione e il posizionamento del tracciato di Via NT DA (su proprietà private) è parzialmente riportato nell'ALLEGATO 5, dove è evidente che attraversa particelle catastali di proprietà privata. Via NT DA inserita nell'elenco delle strade consortili trovasi da tutt'altra parte rispetto il fondo in proprietà di parte attrice, come riportato nel grafico allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N.53 del 2017”. Il tratto di strada in questione, pertanto, non rientra nella competenza del , configurandosi come strada CP_1 privata, secondo quanto accertato dal CTU. A tale conclusione si ritiene di poter aderire, in quanto suffragata dal tracciato allegato alla CTU (cfr. doc. 5 dell'elaborato peritale), nonché dalla documentazione fotografica dallo stesso acquisita in sede di sopralluogo (cfr. doc. 3 della CTU).
Per tali ragioni, la domanda proposta dallo in relazione alle particelle n. 231-232 deve Parte_1 essere rigettata, essendo emerso che il correlativo tratto di strada NT DA non ricade all'interno del perimetro del . CP_1
A tale riguardo, giova rilevare che dalla documentazione versata in atti l'attore risulterebbe aver corrisposto quote consortili anche con riferimento alla predetta strada, che, in linea di principio, potrebbero essere oggetto di ripetizione. Tuttavia, nel presente giudizio non risulta proposta alcuna domanda in tal senso, avendo l'attore – nonostante le chiare risultanze della consulenza tecnica – continuato a sostenere l'inclusione della strada NT DA nel perimetro consortile, insistendo affinché il ne curasse la manutenzione. Nulla impedisce, CP_1 pertanto, che lo stesso possa eventualmente agire in separata sede per ottenere la restituzione delle somme versate in relazione a tale tratto viario.
Da ultimo, lo formulava domanda di condanna dei convenuti, in solido tra loro, al Parte_1 risarcimento dei danni dallo stesso asseritamente patiti in relazione a presunte condotte pagina 20 di 23 “persecutorie” che sarebbero state poste in essere nei suoi confronti, in particolare dal segretario del , . CP_1 Controparte_2
Orbene, premesso che, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si osserva che elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale, la cui prova incombe integralmente sull'attore. Invero, in tema di responsabilità extracontrattuale non è sufficiente limitarsi a dedurre l'inadempimento, richiedendosi all'attore di provare il fatto illecito, l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, l'eziologia, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo, con particolare attenzione anche alla dimostrazione dell'elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o quanto meno della colpa grave. È infatti noto che in presenza di un fatto storico qualificabile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito, vale a dire del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva (cfr., ex pluribus, Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n.
390/2008; Cass. n. 11946/2013). L'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale è quindi notevolmente gravoso per l'attore, richiedendosi a quest'ultimo la specifica prova del danno, nell'an e nel quantum, del nesso causale che correli eziologicamente il danno alla condotta dell'agente, nonché specifica dimostrazione della sussistenza del dolo o almeno della colpa grave in capo a questi. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia fornito in giudizio elementi idonei a dimostrare né la sussistenza di una condotta illecita, né il danno ingiusto che ne sarebbe derivato. Al contrario, le deduzioni attoree si sono limitate ad affermare che le condotte contestate consisterebbero nelle richieste di pagamento di quote consortili e nella richiesta di potatura/abbattimento di due alberi, intervento che – oltre ad essere stato inizialmente oggetto di autorizzazione da parte degli uffici comunali su istanza dello stesso attore – è stato successivamente eseguito dal , ma che, anche sulla base di successiva indicazione del CP_1
sembrerebbe in realtà rientrare nella sfera di competenza dello medesimo. CP_4 Parte_1
In ogni caso, risulta del tutto privo di riscontro probatorio il verificarsi di un danno ingiusto, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, effettivamente patito dall'attore.
In considerazione della totale carenza probatoria in merito agli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, la domanda deve essere integralmente rigettata.
pagina 21 di 23 Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e il CP_1 convenuto, il solo parziale accoglimento delle domande attoree – limitatamente all'accertamento della non ricomprensione, nel perimetro consortile, del tratto di Via dei Campanili oggetto di causa e alla conseguente parziale restituzione delle somme versate – consente di ravvisare i presupposti della soccombenza reciproca, tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le suddette parti.
Diversamente deve ritenersi con riguardo ai rapporti tra parte attrice e il convenuto CP_2 destinatario esclusivamente della domanda risarcitoria (risultando le altre domande formalmente indirizzate al ), rispetto alla quale l'attore è risultato integralmente soccombente. Ne CP_1 consegue la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Controparte_2 che si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, ed applicando i parametri medi.
Da ultimo, le spese di CTU, stante la necessarietà della stessa al fine della risoluzione della presente controversia, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da , ordina al Parte_1 [...]
la cancellazione dai ruoli consortili delle particelle 249-250- Controparte_19
251-254-190 del F. 70 del Comune di Cori, riferite alla proprietà del signor Parte_1
, limitatamente al tratto di strada di Via dei Campanili oggetto di causa, come
[...] analiticamente descritto e graficamente individuato nell'allegato alla relazione peritale integrativa depositata dal geom. in data 12.4.2022; Testimone_2
- per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_20 favore dell'attore, dell'importo di € 180,00, a titolo di restituzione dei contributi consortili pagati dallo in relazione al predetto tratto di strada, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande svolte da;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra l'attore ed il;
Controparte_1
pagina 22 di 23 - Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, spese generali e cpa, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Latina, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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