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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 963 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 14/10/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa GE IO, viene chiamata la causa iscritta al n. 963/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Salvatore Mattiani, per delega dell'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente l'avv. Aurora Gallo, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente Parte_1
, e l'avv. Mariano Parisi, per delega dell'avv. Luigi Tambone, per parte resistente CP_1 [...]
. Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa GE IO, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 963/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Piazza Libertà, 16, Taurianova, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1
avv.ti Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_2
Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Viale Libertà n. 212, presso lo studio dell'avv. Luigi Tambone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da
IE Donnici, responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio n. 181515 raccolta n. Persona_3
12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2024 9004707214/000 per la parte sottesa attinente la cartella di pagamento n. 094 20070000035592 000, poiché già dichiarate prescritte le somme da essa portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 3/2021 resa dal Tribunale Civile di
Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 04.01.2021; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto, CP_1 con condanna alle spese di lite nei confronti dell' . CP_1
Parte resistente chiede di confermare la legittimità dell'atto Controparte_5
opposto e della sottesa cartella;
con vittoria di spese e compensi. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90047072 14/000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 094 2007
0000035592 000, di €uro 9.491,20 richiestigli dall' , sede di Reggio Calabria, a titolo di CP_1
contributi IVS sul reddito eccedente il minimale Artigiani e correlate somme aggiuntive per l'anno
1999, gestione lavoratore autonomo.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito il giudicato formatosi sulla sentenza n.
3/2021 del 4 gennai 2021. Emessa dal Tribunale di Palmi, in funzione di G.L..
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito che la CP_1
suddetta sentenza è stata riformata, in appello, con la sentenza n. 532/2023, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Si è costituita anche l' ed ha difeso la legittimità del suo operato. Controparte_2
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto per far valere l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente essendo intervenuto il giudicato sull'estinzione del credito.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Innanzi tutto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_2
, stante la novella apportata all'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999 dalla legge n. 203/2024,
[...]
entrata in vigore il 12 gennaio 2025.
Il ricorso va, però, rigettato perché il credito non è stato dichiarato estinto per avvenuta prescrizione, poiché la sentenza di primo grado, che aveva statuito in tal senso, è stata riformata dalla sentenza di appello, che ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado.
L'eccepito giudicato non si è, dunque, formato sul credito per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo dei crediti per cui è causa, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della Parte_1
parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
GE IO, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
Palmi, 14 ottobre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
GE IO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 14/10/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa GE IO, viene chiamata la causa iscritta al n. 963/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Salvatore Mattiani, per delega dell'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente l'avv. Aurora Gallo, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente Parte_1
, e l'avv. Mariano Parisi, per delega dell'avv. Luigi Tambone, per parte resistente CP_1 [...]
. Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa GE IO, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 963/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Piazza Libertà, 16, Taurianova, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1
avv.ti Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_2
Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Viale Libertà n. 212, presso lo studio dell'avv. Luigi Tambone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da
IE Donnici, responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio n. 181515 raccolta n. Persona_3
12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2024 9004707214/000 per la parte sottesa attinente la cartella di pagamento n. 094 20070000035592 000, poiché già dichiarate prescritte le somme da essa portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 3/2021 resa dal Tribunale Civile di
Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 04.01.2021; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto, CP_1 con condanna alle spese di lite nei confronti dell' . CP_1
Parte resistente chiede di confermare la legittimità dell'atto Controparte_5
opposto e della sottesa cartella;
con vittoria di spese e compensi. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90047072 14/000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 094 2007
0000035592 000, di €uro 9.491,20 richiestigli dall' , sede di Reggio Calabria, a titolo di CP_1
contributi IVS sul reddito eccedente il minimale Artigiani e correlate somme aggiuntive per l'anno
1999, gestione lavoratore autonomo.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito il giudicato formatosi sulla sentenza n.
3/2021 del 4 gennai 2021. Emessa dal Tribunale di Palmi, in funzione di G.L..
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito che la CP_1
suddetta sentenza è stata riformata, in appello, con la sentenza n. 532/2023, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Si è costituita anche l' ed ha difeso la legittimità del suo operato. Controparte_2
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto per far valere l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente essendo intervenuto il giudicato sull'estinzione del credito.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Innanzi tutto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_2
, stante la novella apportata all'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999 dalla legge n. 203/2024,
[...]
entrata in vigore il 12 gennaio 2025.
Il ricorso va, però, rigettato perché il credito non è stato dichiarato estinto per avvenuta prescrizione, poiché la sentenza di primo grado, che aveva statuito in tal senso, è stata riformata dalla sentenza di appello, che ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado.
L'eccepito giudicato non si è, dunque, formato sul credito per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo dei crediti per cui è causa, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della Parte_1
parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
GE IO, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
Palmi, 14 ottobre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
GE IO