Sentenza breve 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2025, proposto da AN IG, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennarino Crocamo e Francesco Botti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pollica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a.- dell’ordinanza n. 11/2025 adottata dal Comune di Pollica, Ufficio Tecnico, in data 17.2.2025, a firma del Responsabile Area Tecnica, geom. Domenico Giannella, successivamente notificata in data 18.2.2025, con la quale la suddetta Amministrazione Comunale ha ordinato all’odierno ricorrente - nella asserita qualità di proprietario delle opere abusive indicate nella precedente ordinanza di demolizione n. 3 del 9.1.2018 emessa nei confronti del Sig. EL IG (padre del ricorrente) - di procedere allo sgombero da persone o cose delle opere abusive di cui sopra, contestualmente dichiarando, ai sensi dell’art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/01, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate e descritte nella precedente ordinanza di demolizione n. 3/2018 e del terreno distinto in catasto al foglio n. 17, p.lle nn. 212, 213, 214, 519 e 522 sul quale le stesse sono state realizzate, con trascrizione dell’impugnato provvedimento nei Pubblici Registri;
b.- per quanto di ragione, del verbale prot. n. 11479 del 16.12.2024 redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale a seguito di sopralluogo effettuato in data 24.10.2024, successivamente comunicato, col quale è stata accertata l’inottemperanza alla suddetta ordinanza di demolizione n. 3/2018 ed è stato contestualmente comunicato l’avvio del procedimento propedeutico all’emissione degli atti di
acquisizione delle opere al patrimonio comunale;
c.- sempre per quanto di ragione, della relazione di sopralluogo del 24.10.2024, assunta al protocollo comunale in data 16.12.2024 al n.
8940, non conosciuta e con espressa riserva di motivi aggiunti;
d.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. EL Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale sono stati impugnati:
- l’ordinanza n. 11/2025 adottata dal Comune di Pollica, Ufficio Tecnico, in data 17.2.2025, a firma del Responsabile Area Tecnica, successivamente notificata in data 18.2.2025, con la quale la suddetta Amministrazione Comunale ha ordinato all’odierno ricorrente - nella asserita qualità di proprietario delle opere abusive indicate nella precedente ordinanza di demolizione n. 3 del 9.1.2018 emessa nei confronti del Sig. EL IG (padre del ricorrente) - di procedere allo sgombero da persone o cose delle opere abusive di cui sopra, contestualmente dichiarando, ai sensi dell’art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/01, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate e descritte nella precedente ordinanza di demolizione n. 3/2018 e del terreno distinto in catasto al foglio n. 17, p.lle nn. 212, 213, 214, 519 e 522 sul quale le stesse sono state realizzate, con trascrizione dell’impugnato provvedimento nei Pubblici Registri;
- il verbale prot. n. 11479 del 16.12.2024 redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale a seguito di sopralluogo effettuato in data 24.10.2024, col quale è stata accertata l’inottemperanza alla suddetta ordinanza di demolizione n. 3/2018 ed è stato contestualmente comunicato l’avvio del procedimento propedeutico all’emissione degli atti di acquisizione delle opere al patrimonio comunale;
- la relazione di sopralluogo del 24.10.2024, assunta al protocollo comunale in data 16.12.2024 al n. 8940.
Il ricorrente è insorto avverso i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato, ancorchè ritualmente evocato
Nell’udienza camerale del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, terzo comma, c.p.a., di possibili profili d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.
Il ricorso è manifestamente inammissibile e perciò può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Invero, dalle allegazioni della parte ricorrente nonché dall’emergenze istruttorie documentali acquisite agli atti di causa, è emero che il ricorrente non risulta essere il proprietario dei beni, in quanto non ha mai accettato l’eredità del defunto padre e, anzi, similmente a quanto già precedentemente effettuato innanzi a notaio di fiducia dai suoi fratelli (Matteo e Silvia), ha - in data 13.3.2025 – formalizzato presso la competente Cancelleria Civile del Tribunale di Vallo della Lucania la propria rinunzia alla suddetta eredità, sicché nessun beneficio ulteriore potrebbe ottenere la ricorrente attraverso una decisione nel merito del presente ricorso.
Invero, osserva il Collegio, con il ricorso all’esame, la parte ricorrente lamenta la sussistenza di vizi che non ledono direttamente i suoi interessi e che potrebbero, semmai, essere fatti valere solo ed esclusivamente in caso di irrogazione della sanzione.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto d’interesse a ricorrere.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
EL Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO