Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1564/2024 R.G., promossa
DA
con Parte_1
l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RICORRENTE IN APPELLO
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Causa in punto di appello avverso la sentenza 153 del 2023 del Giudice di pace di
Pattada, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, in via pregiudiziale, rilevata l'erroneità della dichiarazione di irritualità della costituzione della dichiarare Parte_1
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Pattada per essere competente a
parti il termine ex art. 50 c.p.c. per riassumere il processo davanti al Giudice competente;
in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare validità ed efficacia del verbale opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.9.2023 proponeva davanti al Giudice di CP_1
pace di Pattada opposizione avverso il processo verbale n. PTR3042000510 redatto dalla Sezione della Polizia Stradale di in data 12/09/2023, con il quale gli era Pt_1
stato contestato di aver circolato lungo la S.S. 131 alla guida del veicolo targato
GK095DK alla ritenuta velocità di 148,2 Km/h e dunque eccedendo il limite di 90 km/h; assumeva che da tale contestazione erano derivati la sanzione di Euro 543,00 e il contestuale ritiro della patente di guida con decurtazione di punti 6. Del verbale chiedeva l'annullamento, perché l'eccesso di velocità era stato accertato mediante apparecchiatura Telelaser modello TRUCAM HD matricola n. TC009955, la cui presenza a dire degli accertatori era segnalata con cartello fisso al km 13+200 a mt.
1500 dal punto di rilevamento. Sosteneva, invece, che l'apparecchiatura non era segnalata né da cartello fisso né da cartello mobile, come sarebbe stato invece necessario a norma del D.L. n. 117 del 3.8.2007, convertito in Legge il 2.10.2007 n.
160, che avrebbe imposto l'uso di cartelli e sistemi di segnalazione luminosa per presegnalare gli strumenti elettronici di rilevamento della velocità. Deduceva, in particolare, come nel caso di specie non vi fossero cartelli di segnalazione del controllo elettronico della velocità e come la postazione fosse mobile e priva delle caratteristiche di sistematicità della apposizione nel luogo interessato. Affermava, poi, l'inidoneità della segnaletica presente, in quanto era stata installata al km 71+400 e non era stata ripetuta dopo ogni intersezione, come invece stabilito dall'art. 104 reg. esec. C.d.s.
Ancora, sosteneva che non era stata neppure dimostrata la perfetta funzionalità dell'apparecchio al momento dell'accertamento, non essendo sufficiente l'indicazione degli estremi della omologazione, come pure che la velocità del suo mezzo era quella rilevata dal Telelaser, essendo stati presenti su quel punto della strada anche altri veicoli, essendovi condizioni di traffico intenso. Anche sotto il profilo del possibile errore umano, dunque, contestava la legittimità della contestazione e concludeva in conformità.
Si costituiva l'Amministrazione che eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice di pace adito in favore di quello di come pure che i verbalizzanti avevano dato Pt_1
atto dell'esatta collocazione della postazione mobile di controllo, della sua presegnalazione con cartello stradale situato al Km 13+200 nella medesima direzione di marcia, oltre che della sua visibilità, posto che gli agenti erano in uniforme e con autovettura istituzionale. Resisteva, così, all'opposizione.
Con sentenza 153 del 2023 il Giudice adito accoglieva il ricorso, annullando il verbale che ne aveva costituito oggetto. In particolare, rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio così come sollevata dalla convenuta , ritenuta non ritualmente Parte_1
costituita, e nel merito affermava che l'accertamento della velocità eseguito non era conforme all'ordinamento, stanti l'impossibilità di fornire una prova certa della riferibilità della velocità rilevata al veicolo condotto dal ricorrente e la mancata dimostrazione del corretto funzionamento dell'apparecchio “Telelaser” e della sua conformità al dettato normativo, oltre che dell'adeguatezza della presegnalazione della strumentazione di rilevamento.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la e il giudizio, Parte_1
istruito con l'acquisizione del fascicolo di primo grado nella contumacia del resistente, approdava alla decisione ex artt. 127 ter e 420 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminato il primo motivo di appello (relativo alla costituzione della nel Parte_1
precedente grado e alla conseguente valutabilità dell'eccezione di incompetenza per territorio). Ora, riguardo alla corretta presenza in giudizio dell'odierna appellante se ne deve riconoscere l'assoluta regolarità in quanto frutto del deposito in Cancelleria degli atti inviati a mezzo PEC, come imposto dalla riforma Cartabia a partire dal 30 giugno 2023 per le procedure davanti al Giudice di Pace. Per effetto della regolare e tempestiva costituzione in giudizio dell'amministrazione avrebbe dovuto procedersi alla pregiudiziale verifica della competenza territoriale del Giudice adito che, stante il suo carattere funzionale ed inderogabile, avrebbe dovuto accogliere l'eccezione o anche rilevare d'ufficio la sua incompetenza in favore del Giudice di pace di nella Pt_1
cui circoscrizione rientra il nel cui territorio la violazione è Controparte_2
stata accertata. Pur essendo stata pronunciata la sentenza impugnata dal Giudice incompetente, è necessario procedere in sede d'appello al giudizio nel merito, non ricorrendo nessuno dei tassativi casi in cui l'art. 354 c.p.c. prevede la remissione del processo al Giudice di primo grado.
Il secondo motivo di impugnazione censura la pronuncia laddove ha ritenuto che lo strumento utilizzato, telelaser Trucam, non consente di fornire una prova certa che permetta di abbinare l'accertamento della velocità ad un dato veicolo. Ora, dalla documentazione presente in giudizio emerge che la velocità di guida è stata acquisita mediante apparecchiatura Telelaser mod. Trucam che, per sua stessa tecnologia, scatta il fotogramma del mezzo con cui viene commessa l'infrazione: agli atti vi sono non solo la fotografia a campo lungo dove effettivamente vi sono tre vetture, ma anche quella – ravvicinata – del veicolo condotto dal resistente, in cui si legge chiaramente la sua targa. Peraltro, l'acquisizione di tale immagine appartiene all'area dell'omologazione e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura stessa: dal verbale emerge che fu impiegato l'apparecchio modello Trucam TC009955, regolarmente omologato, sottoposto alla verifica della taratura in data 17/11/2022, sottoposto alla verifica di funzionalità periodica il 2 gennaio 2023 e ancora sottoposto alla verifica di funzionalità iniziale prima della sua apposizione lungo la S.S. 131 in data 12/09/2023 e dunque immediatamente prima dell'acquisizione della velocità del mezzo condotto dal resistente. E occorre considerare che quanto eseguito dagli agenti accertatori, che non appartiene affatto alla sfera della valutazione personale, è coperto da fede privilegiata, sicché fa piena prova fino a querela di falso, mentre sono rimaste mere allegazioni di parte la non idoneità e il mancato funzionamento della strumentazione. Tali rilievi, unitamente agli elementi oggettivi riferiti dal verbale di contestazione, conducono a ritenere del tutto provata la violazione contestata al CP_1
Il terzo motivo di appello riguarda la valutazione effettuata dal Giudice di prima istanza rispetto alla sufficiente segnalazione della presenza dell'apparecchiatura elettronica.
Deve considerarsi in proposito come quanto richiesto dall'ordinamento sia l'idoneità della segnalazione ad avvertire preventivamente l'automobilista della presenza della strumentazione di rilevazione della velocità, senza che sia anche imposto l'utilizzo di dispositivi luminosi. Ora, risulta che la contestazione è avvenuta nell'immediatezza del fatto direttamente nei confronti del trasgressore (subito identificato) che nulla ha avuto da dichiarare e ha sottoscritto il verbale, nel quale è stata esattamente indicata la violazione, accertata a mt. 503,2 dal punto di posizionamento dell'apparecchiatura mobile Telelaser, presegnalata al km. 13.200 con apposita cartellonistica stradale.
Anche questi dati oggettivi sono coperti da fede privilegiata, sicché ci si deve limitare ad osservare come, essendo stato l'automobilista preavvertito della presenza del rilevamento elettronico della velocità ben 1.600 mt. prima della postazione, egli sia stato adeguatamente edotto della presenza del Telelaser, sì da aver avuto modo e possibilità di adeguare la sua condotta di guida alle prescrizioni vigenti in materia di velocità.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve trovare integrale accoglimento con conseguente totale riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione di al verbale di contestazione oggetto del procedimento. CP_1
Le spese del presente grado d'appello, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza, mentre nulla si dispone per quelle di primo grado (compensate dal
Giudice di prime cure), in cui l'amministrazione non si è avvalsa della difesa tecnica.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - in accoglimento dell'appello in totale riforma della sentenza 531 del 2023 del
Giudice di pace di Pattada rigetta l'opposizione avverso il processo verbale n.
PTR3042000510 del 12.9.2023;
- condanna alla rifusione in favore CP_1 Controparte_3
delle spese di lite del presente giudizio liquidate in
[...]
complessivi Euro 800,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge
Sassari, 05/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella