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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1761 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., con l'avv. Alfonso Niccoli
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Concetta Sorrentino
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, l' ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n.
450/2024, pubblicato in data 2.4.2024 ed emesso nel procedimento rubricato
Pagina 1 di 10 al R.G. n. 974/2024, su istanza della società , Controparte_1
con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro
20.607,82, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
sorte costituente oggetto di credito derivante dalla fornitura di ausili e dispositivi protesici per invalidi civili assisiti dalla CP_2
2. Parte opponente ha eccepito nel presente giudizio l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere territorialmente competente il
Tribunale di Cosenza, ove l ha sede, in base all'art. 19 Parte_1
c.p.c., ovvero anche alla stregua dell'art. 20 c.p.c..
Nel merito, parte opponente ha dedotto “la mancanza di prova certa” dei crediti posti a fondamento dell'ingiunzione, nonché il difetto di “contratto redatto nella cd forma solenne” e l'inapplicabilità alla fattispecie degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i..
Parte opponente ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, preliminarmente l'incompetenza del
Tribunale di Tivoli in favore di quello di Cosenza, nel merito che nessuna somma è dovuta dalla , opponente, alla società e CP_2 CP_1
per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo con vittoria di spese è compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.
Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della causa è di € 20.607,80. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
3. Si è costituita la società , contestando Controparte_1
quanto dedotto da parte opponente, onde così precisare le proprie conclusioni:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato e
Pagina 2 di 10 dichiarato il tardivo e parziale adempimento di eseguito oltre il CP_2
termine di legge e limitato alla sorte capitale delle fatture 2564, 2567, 2867,
3278, 3280, 3281, condannare l'opponente al pagamento della fattura 2569 di € 2.164,00 oltre interessi moratori nonché alla somma di € somma di €
1.388,42 o di quella maggiore o minore ritenuta dovuta per legge a titolo di interessi moratori ex dlgs 231/2002 medio tempore maturati dalle singole scadenze al soddisfo sulle predette fatture tardivamente saldate e gli interessi ex art 1284 quarto comma c.d. dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi legali del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
4. Avutasi in data 5.8.2025 la sostituzione della persona del Giudicante, la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con udienza sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
5. Deve essere, in via pregiudiziale, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito svolta dall'odierna opponente.
Occorre difatti rilevare che la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 cod. civ., non rendono tale foro esclusivo, né inderogabile (ordinanza 20 agosto 2003, n.
12289, sentenze 30 agosto 2004, n. 17424, e 8 febbraio 2007, n. 2758, nonché ordinanze 12 aprile 2005, n. 7514, e 7 maggio 2012, n. 6882).
Inoltre, con riguardo al luogo in cui l'obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere adempiuta, deve ritenersi non applicabile nella presente controversia la disciplina speciale in materia di contabilità pubblica richiamata dall'opponente.
Pagina 3 di 10 Infatti, tali norme non possono trovare applicazione, in quanto sono riferite esclusivamente agli enti locali, fra i quali non rientrano le ASL (e ASP) che hanno perso la natura di organi dei comuni, originariamente prevista dalla legge n. 833 del 1978 (cfr. Cass. 16.03.2009, n. 6351, conf. Cass. 03.03.2021,
n. 5799, Cons. Stato 26.09.2000, n. 5108).
Ciò comporta che l'attore sostanziale, in questo caso la società ben CP_1
avrebbe potuto radicare la competenza per territorio secondo uno dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c..
Ebbene, deve ritenersi che, nel caso in esame, sussiste la competenza del
Tribunale adito quale forum contractus ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
Merita infatti rammentare che la condivisibile sentenza della Corte di cassazione 26 marzo 2009, n. 7279, nell'affermare che i contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto e sia manifestata la volontà dell'Amministrazione dall'organo rappresentativo dell'ente, riconosce che la conclusione del contratto a distanza è consentita, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, nell'ipotesi di contratti conclusi con imprese commerciali (il che si verifica, appunto, nel caso di specie).
Tale giurisprudenza ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione (sentenza 22 marzo 2010, n. 6827) e di altre pronunce successive (sentenza 20 marzo 2014, n. 6555) ed è condivisa dal Tribunale.
Ne consegue che, alla luce di quanto osservato dalla società opposta, a fronte di proposte provenute dalla società e di relativa accettazione da questa CP_1
ricevuta nella propria sede (art. 1326 cod. civ.), il forum contractus va individuato nel Tribunale di Tivoli, che la società creditrice era libera di scegliere come foro alternativo.
Pagina 4 di 10 Ancora, sussiste la competenza del Tribunale di Tivoli quale luogo in cui deve essere eseguita la prestazione gravante sul convenuto sostanziale, dovendosi richiamare quanto condivisibilmente ritenuto, proprio in controversia riguardante l'odierna opposta, dalla Corte di cassazione, alla cui stregua: “In base alle regole che ora le disciplinano, si tratta allora di stabilire quale sia il luogo in cui, ex art. 20 c.p.c., debba eseguirsi
l'obbligazione pecuniaria di cui la parte che abbia concluso un contratto con la A.s.l. lamenti l'inadempimento. Al riguardo, come ha osservato la giurisprudenza amministrativa, con argomentazioni che vanno condivise, le norme indicate nella sentenza secondo cui i pagamenti sono effettuati presso gli uffici di tesoreria dell'ente, non possono trovare applicazione, in quanto sono riferite esclusivamente agli enti locali, fra i quali non rientrano le A.s.l. che, come sopra precisato, hanno perso la natura di "organi dei comuni", originariamente prevista dalla L. n. 833 del 1978 e neppure rientrano nella
p.a.. Dunque, in riferimento alle obbligazioni di natura privatistica, in difetto di specifiche clausole del capitolato o del contratto, "in forza dell'art. 1182
c.c., comma 2, l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza"
(in tal senso, Cons. Stato, sez. Vr. 26 settembre 2000, n. 5108). Sez. 1,
Ordinanza n. 6351 del 2009 Pertanto, in base alla prospettazione della parte attrice, e tenuto conto che la società creditrice ha incontestatamente sede nel circondario del Tribunale di Tivoli, l'obbligazione in questione deve essere adempiuta in tale luogo, con conseguente sussistenza di uno dei criteri di collegamento che conduce ad identificare in detto Tribunale il giudice competente per territorio.” (Cass. civ., sez. I, 03/03/2021, n. 5799).
D'altro canto, deve essere conclusivamente osservato il difetto di completezza, quanto alla proposta eccezione, circa la contestazione in ordine alla sussistenza, in capo al Giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e circa l'indicazione del diverso Giudice
Pagina 5 di 10 competente secondo ognuno di essi (Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio 2022,
n. 2548).
6. Ciò posto, quanto al merito, parte opposta ha dedotto l'intervenuto pagamento delle fatture nn. 2564, 2567, 2867, 3278, 3280, 3281, mentre nessun pagamento è invece intervenuto a saldo della fattura 2569.
Occorre dunque considerare che, come da condivisibile orientamento di legittimità, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto
l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21840 del
24/09/2013, Rv. 628154).
Ebbene, parte opponente, convenuta sostanziale, non ha specificamente contestato il ritardo nell'adempimento né l'effettuazione delle prestazioni da parte dell'odierna attrice sostanziale.
Sul punto, giova infatti rammentare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 28 giugno 2010, n. 15383).
Pagina 6 di 10 Tale criterio probatorio deve, naturalmente, essere coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n.
14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: 'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n.
17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
In difetto di specifica contestazione in ordine al fatto storico dell'effettuazione delle prestazioni secondo quanto esposto da parte opponente e risultante dalle fatture, la generica deduzione circa l'assenza di prova non produce, dunque, l'effetto di determinare l'infondatezza delle domande proposte dall'attore sostanziale, alla luce del principio di cui all'art. 115, secondo comma, c.p.c..
7. L deve essere dunque Parte_1
condannata al pagamento, nei confronti della società Controparte_1
a saldo della fattura 2569, della somma di euro 2.164,00.
[...]
8. In ordine al detto importo, così come per le somme recate dalle altre fatture oggetto della domanda monitoria, è dovuto, da parte della
[...]
nei confronti della società opposta, il pagamento degli Parte_1
interessi di cui al d.lgs. 231/2002.
La suddetta normativa risulta infatti applicabile al caso di specie, alla luce del disposto di cui all'art. 2, let. a), del d.lgs. n. 231 del 2001, per il quale si devono intendere per “transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e 5 pubbliche amministrazioni,
Pagina 7 di 10 che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Rientra in tale nozione il rapporto contrattuale oggetto del caso di specie, relativo ad una fornitura di presidi e ausili protesici effettuata da una società
a vantaggio di . Parte_1
A tal fine, risulta condivisibile la conclusione per cui “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate […] rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto
a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica” (Cass. 14.12.2023, n. 35092).
Ciò posto, l'art. 5 del d.lgs n. 231 del 2001 prevede in tali ipotesi l'applicazione di interessi moratori, quantificati secondo la previsione di cui all'art. 2, let. e), del d.lgs. n. 231 del 2001, per il quale si devono intendere per “interessi legali di mora: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”.
Con riguardo alla decorrenza degli interessi così previsti, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2001, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
In particolare, con riguardo all'ipotesi di credito nei confronti di imprese ed enti pubblici, l'art. 4, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 231 del 2001 prevede termine di pagamento di sessanta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore.
Pagina 8 di 10 9. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere conclusivamente revocato e l'opponente condannata al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 2.164,00, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002, in relazione sia alle fatture di cui alla domanda monitoria relative a credito tardivamente saldato (nn. 2564, 2567, 2867, 3278, 3280, 3281), sia alla fattura relativa al credito non saldato (n. 2569), con la quantificazione e la decorrenza suindicati.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
10. Le spese del giudizio sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata, disponendosene la distrazione in favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 450/2024 emesso dal Tribunale di Tivoli, respinta od assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 450/2024;
2. condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
dell'importo di euro 2.164,00, oltre interessi come
[...]
indicati in parte motiva;
Pagina 9 di 10 3. condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
[...]
euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
4. dispone la distrazione delle spese del giudizio in favore del procuratore di parte opposta avv. Concetta Sorrentino, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c.
Addì 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1761 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., con l'avv. Alfonso Niccoli
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Concetta Sorrentino
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, l' ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n.
450/2024, pubblicato in data 2.4.2024 ed emesso nel procedimento rubricato
Pagina 1 di 10 al R.G. n. 974/2024, su istanza della società , Controparte_1
con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro
20.607,82, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
sorte costituente oggetto di credito derivante dalla fornitura di ausili e dispositivi protesici per invalidi civili assisiti dalla CP_2
2. Parte opponente ha eccepito nel presente giudizio l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere territorialmente competente il
Tribunale di Cosenza, ove l ha sede, in base all'art. 19 Parte_1
c.p.c., ovvero anche alla stregua dell'art. 20 c.p.c..
Nel merito, parte opponente ha dedotto “la mancanza di prova certa” dei crediti posti a fondamento dell'ingiunzione, nonché il difetto di “contratto redatto nella cd forma solenne” e l'inapplicabilità alla fattispecie degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i..
Parte opponente ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, preliminarmente l'incompetenza del
Tribunale di Tivoli in favore di quello di Cosenza, nel merito che nessuna somma è dovuta dalla , opponente, alla società e CP_2 CP_1
per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo con vittoria di spese è compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.
Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della causa è di € 20.607,80. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
3. Si è costituita la società , contestando Controparte_1
quanto dedotto da parte opponente, onde così precisare le proprie conclusioni:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato e
Pagina 2 di 10 dichiarato il tardivo e parziale adempimento di eseguito oltre il CP_2
termine di legge e limitato alla sorte capitale delle fatture 2564, 2567, 2867,
3278, 3280, 3281, condannare l'opponente al pagamento della fattura 2569 di € 2.164,00 oltre interessi moratori nonché alla somma di € somma di €
1.388,42 o di quella maggiore o minore ritenuta dovuta per legge a titolo di interessi moratori ex dlgs 231/2002 medio tempore maturati dalle singole scadenze al soddisfo sulle predette fatture tardivamente saldate e gli interessi ex art 1284 quarto comma c.d. dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi legali del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
4. Avutasi in data 5.8.2025 la sostituzione della persona del Giudicante, la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con udienza sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
5. Deve essere, in via pregiudiziale, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito svolta dall'odierna opponente.
Occorre difatti rilevare che la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 cod. civ., non rendono tale foro esclusivo, né inderogabile (ordinanza 20 agosto 2003, n.
12289, sentenze 30 agosto 2004, n. 17424, e 8 febbraio 2007, n. 2758, nonché ordinanze 12 aprile 2005, n. 7514, e 7 maggio 2012, n. 6882).
Inoltre, con riguardo al luogo in cui l'obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere adempiuta, deve ritenersi non applicabile nella presente controversia la disciplina speciale in materia di contabilità pubblica richiamata dall'opponente.
Pagina 3 di 10 Infatti, tali norme non possono trovare applicazione, in quanto sono riferite esclusivamente agli enti locali, fra i quali non rientrano le ASL (e ASP) che hanno perso la natura di organi dei comuni, originariamente prevista dalla legge n. 833 del 1978 (cfr. Cass. 16.03.2009, n. 6351, conf. Cass. 03.03.2021,
n. 5799, Cons. Stato 26.09.2000, n. 5108).
Ciò comporta che l'attore sostanziale, in questo caso la società ben CP_1
avrebbe potuto radicare la competenza per territorio secondo uno dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c..
Ebbene, deve ritenersi che, nel caso in esame, sussiste la competenza del
Tribunale adito quale forum contractus ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
Merita infatti rammentare che la condivisibile sentenza della Corte di cassazione 26 marzo 2009, n. 7279, nell'affermare che i contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto e sia manifestata la volontà dell'Amministrazione dall'organo rappresentativo dell'ente, riconosce che la conclusione del contratto a distanza è consentita, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, nell'ipotesi di contratti conclusi con imprese commerciali (il che si verifica, appunto, nel caso di specie).
Tale giurisprudenza ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione (sentenza 22 marzo 2010, n. 6827) e di altre pronunce successive (sentenza 20 marzo 2014, n. 6555) ed è condivisa dal Tribunale.
Ne consegue che, alla luce di quanto osservato dalla società opposta, a fronte di proposte provenute dalla società e di relativa accettazione da questa CP_1
ricevuta nella propria sede (art. 1326 cod. civ.), il forum contractus va individuato nel Tribunale di Tivoli, che la società creditrice era libera di scegliere come foro alternativo.
Pagina 4 di 10 Ancora, sussiste la competenza del Tribunale di Tivoli quale luogo in cui deve essere eseguita la prestazione gravante sul convenuto sostanziale, dovendosi richiamare quanto condivisibilmente ritenuto, proprio in controversia riguardante l'odierna opposta, dalla Corte di cassazione, alla cui stregua: “In base alle regole che ora le disciplinano, si tratta allora di stabilire quale sia il luogo in cui, ex art. 20 c.p.c., debba eseguirsi
l'obbligazione pecuniaria di cui la parte che abbia concluso un contratto con la A.s.l. lamenti l'inadempimento. Al riguardo, come ha osservato la giurisprudenza amministrativa, con argomentazioni che vanno condivise, le norme indicate nella sentenza secondo cui i pagamenti sono effettuati presso gli uffici di tesoreria dell'ente, non possono trovare applicazione, in quanto sono riferite esclusivamente agli enti locali, fra i quali non rientrano le A.s.l. che, come sopra precisato, hanno perso la natura di "organi dei comuni", originariamente prevista dalla L. n. 833 del 1978 e neppure rientrano nella
p.a.. Dunque, in riferimento alle obbligazioni di natura privatistica, in difetto di specifiche clausole del capitolato o del contratto, "in forza dell'art. 1182
c.c., comma 2, l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza"
(in tal senso, Cons. Stato, sez. Vr. 26 settembre 2000, n. 5108). Sez. 1,
Ordinanza n. 6351 del 2009 Pertanto, in base alla prospettazione della parte attrice, e tenuto conto che la società creditrice ha incontestatamente sede nel circondario del Tribunale di Tivoli, l'obbligazione in questione deve essere adempiuta in tale luogo, con conseguente sussistenza di uno dei criteri di collegamento che conduce ad identificare in detto Tribunale il giudice competente per territorio.” (Cass. civ., sez. I, 03/03/2021, n. 5799).
D'altro canto, deve essere conclusivamente osservato il difetto di completezza, quanto alla proposta eccezione, circa la contestazione in ordine alla sussistenza, in capo al Giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e circa l'indicazione del diverso Giudice
Pagina 5 di 10 competente secondo ognuno di essi (Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio 2022,
n. 2548).
6. Ciò posto, quanto al merito, parte opposta ha dedotto l'intervenuto pagamento delle fatture nn. 2564, 2567, 2867, 3278, 3280, 3281, mentre nessun pagamento è invece intervenuto a saldo della fattura 2569.
Occorre dunque considerare che, come da condivisibile orientamento di legittimità, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto
l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21840 del
24/09/2013, Rv. 628154).
Ebbene, parte opponente, convenuta sostanziale, non ha specificamente contestato il ritardo nell'adempimento né l'effettuazione delle prestazioni da parte dell'odierna attrice sostanziale.
Sul punto, giova infatti rammentare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 28 giugno 2010, n. 15383).
Pagina 6 di 10 Tale criterio probatorio deve, naturalmente, essere coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n.
14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: 'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n.
17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
In difetto di specifica contestazione in ordine al fatto storico dell'effettuazione delle prestazioni secondo quanto esposto da parte opponente e risultante dalle fatture, la generica deduzione circa l'assenza di prova non produce, dunque, l'effetto di determinare l'infondatezza delle domande proposte dall'attore sostanziale, alla luce del principio di cui all'art. 115, secondo comma, c.p.c..
7. L deve essere dunque Parte_1
condannata al pagamento, nei confronti della società Controparte_1
a saldo della fattura 2569, della somma di euro 2.164,00.
[...]
8. In ordine al detto importo, così come per le somme recate dalle altre fatture oggetto della domanda monitoria, è dovuto, da parte della
[...]
nei confronti della società opposta, il pagamento degli Parte_1
interessi di cui al d.lgs. 231/2002.
La suddetta normativa risulta infatti applicabile al caso di specie, alla luce del disposto di cui all'art. 2, let. a), del d.lgs. n. 231 del 2001, per il quale si devono intendere per “transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e 5 pubbliche amministrazioni,
Pagina 7 di 10 che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Rientra in tale nozione il rapporto contrattuale oggetto del caso di specie, relativo ad una fornitura di presidi e ausili protesici effettuata da una società
a vantaggio di . Parte_1
A tal fine, risulta condivisibile la conclusione per cui “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate […] rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto
a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica” (Cass. 14.12.2023, n. 35092).
Ciò posto, l'art. 5 del d.lgs n. 231 del 2001 prevede in tali ipotesi l'applicazione di interessi moratori, quantificati secondo la previsione di cui all'art. 2, let. e), del d.lgs. n. 231 del 2001, per il quale si devono intendere per “interessi legali di mora: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”.
Con riguardo alla decorrenza degli interessi così previsti, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2001, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
In particolare, con riguardo all'ipotesi di credito nei confronti di imprese ed enti pubblici, l'art. 4, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 231 del 2001 prevede termine di pagamento di sessanta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore.
Pagina 8 di 10 9. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere conclusivamente revocato e l'opponente condannata al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 2.164,00, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002, in relazione sia alle fatture di cui alla domanda monitoria relative a credito tardivamente saldato (nn. 2564, 2567, 2867, 3278, 3280, 3281), sia alla fattura relativa al credito non saldato (n. 2569), con la quantificazione e la decorrenza suindicati.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
10. Le spese del giudizio sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata, disponendosene la distrazione in favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 450/2024 emesso dal Tribunale di Tivoli, respinta od assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 450/2024;
2. condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
dell'importo di euro 2.164,00, oltre interessi come
[...]
indicati in parte motiva;
Pagina 9 di 10 3. condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
[...]
euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
4. dispone la distrazione delle spese del giudizio in favore del procuratore di parte opposta avv. Concetta Sorrentino, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c.
Addì 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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