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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 728/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to VISCOVO LUCIA, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...] , C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VISCOVO LUCIA, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Controparte_1 ruolo in data 14/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 24.7.1982, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) (al N. 77 , Parte 1 , anno 1982).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, il 25.3.1986 e Persona_1 [...] il 12.5.1989, entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente, le parti Persona_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 13.5.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. I coniugi decideranno autonomamente gli incontri con i figli;
2 3. Il IG. , dona, alla IG.ra la proprietà pari al 50% della casa Controparte_1 Parte_1 sita in Cariati (CS), contrada S. Maria n. 16, (catasto fabbricato Cariati fl.19- p.lla 185 sub
6 Cat A73 CI3 V.4 R.c. 216.90 graffata con le p.lle nn 188 sub41 e 188 sub 43);
4. La IG.ra accetta la quota pari 50% di proprietà del IG. , Parte_1 Controparte_1 della casa sita in Cariati (CS), contrada S. Maria n.16;
5. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento la CP_1 Parte_1 somma di € 200.00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
6. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
Il Tribunale in primo luogo dà atto che nulla va disciplinato circa gli incontri con i figli in quanto questi ultimi maggiorenni.
Inoltre il Tribunale prende atto dell'intento di attuare atto di liberalità a favore della IG
da parte del IG. ovvero di donare la proprietà pari al 50% Pt_1 Controparte_1 dell'immobile alla IG.ra , come precisato in accordi: tale intento di svolgere atto di Pt_1 liberalità in quanto tale non può rientrare in prerogativa di accordo ( di natura obbligazionaria) tra le parti, accessoria al divorzio;
in quanto tale non è inoltre atto coercibile;
infine si evidenzia che l'atto di donazione va perfezionato come da previsione di legge ovvero a mezzo atto pubblico notarile, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1 matrimonio a San Giorgio a Cremano (NA) il 24.7.1982 (al N. 77 , Parte 1 , anno 1982).
- Determina in euro 200,00 il contributo al mantenimento a carico del IG. in CP_1 favore della IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese mediante contanti o bonifico Pt_1 bancario;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini di cui al presente dispositivo;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 20/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 728/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to VISCOVO LUCIA, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...] , C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VISCOVO LUCIA, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Controparte_1 ruolo in data 14/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 24.7.1982, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) (al N. 77 , Parte 1 , anno 1982).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, il 25.3.1986 e Persona_1 [...] il 12.5.1989, entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente, le parti Persona_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 13.5.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. I coniugi decideranno autonomamente gli incontri con i figli;
2 3. Il IG. , dona, alla IG.ra la proprietà pari al 50% della casa Controparte_1 Parte_1 sita in Cariati (CS), contrada S. Maria n. 16, (catasto fabbricato Cariati fl.19- p.lla 185 sub
6 Cat A73 CI3 V.4 R.c. 216.90 graffata con le p.lle nn 188 sub41 e 188 sub 43);
4. La IG.ra accetta la quota pari 50% di proprietà del IG. , Parte_1 Controparte_1 della casa sita in Cariati (CS), contrada S. Maria n.16;
5. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento la CP_1 Parte_1 somma di € 200.00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
6. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
Il Tribunale in primo luogo dà atto che nulla va disciplinato circa gli incontri con i figli in quanto questi ultimi maggiorenni.
Inoltre il Tribunale prende atto dell'intento di attuare atto di liberalità a favore della IG
da parte del IG. ovvero di donare la proprietà pari al 50% Pt_1 Controparte_1 dell'immobile alla IG.ra , come precisato in accordi: tale intento di svolgere atto di Pt_1 liberalità in quanto tale non può rientrare in prerogativa di accordo ( di natura obbligazionaria) tra le parti, accessoria al divorzio;
in quanto tale non è inoltre atto coercibile;
infine si evidenzia che l'atto di donazione va perfezionato come da previsione di legge ovvero a mezzo atto pubblico notarile, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1 matrimonio a San Giorgio a Cremano (NA) il 24.7.1982 (al N. 77 , Parte 1 , anno 1982).
- Determina in euro 200,00 il contributo al mantenimento a carico del IG. in CP_1 favore della IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese mediante contanti o bonifico Pt_1 bancario;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini di cui al presente dispositivo;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 20/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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