TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 926/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConSIlio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 926/2025 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ESPOSITO ANDREA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
pagina 1 di 3 che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 08/11/1997 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 180, Parte I, dell'anno 1997 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) la LI minore viene affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso); Per_1
2) la LI minore vivrà stabilmente con la madre nell'ex abitazione coniugale, oggi Per_1
di proprietà esclusiva della SI.ra , sita in Via Resia 16 a Bolzano;
Parte_2
3) il padre avrà ampio diritto di visita della LI, previo accordo con la madre circa giorni ed orari;
4) il padre contribuirà al mantenimento della LI minore corrispondendo l'importo Per_1
mensile di Euro 400,00 in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese e ciò sino al raggiungimento della comprovata indipendenza economica della stessa;
5) il IG. si impegna altresì a rimborsare alla IG.ra : Parte_1 Parte_2
a) il 50% delle spese mediche da lei sostenute per la LI , previa presentazione della Per_1
relativa documentazione;
b) il 50% delle spese scolastiche straordinarie da lei sostenute per la LI , previa Per_1
presentazione della relativa documentazione (a titolo esemplificativo: acquisto del materiale scolastico all'inizio dell'anno; eventuali gite scolastiche);
pagina 2 di 3 c) il 50% delle spese straordinarie sostenute per la LI;
le spese straordinarie, oltre Per_1
ad essere documentate, dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi;
6) la LI sarà fiscalmente a carico (100%) della IG.ra alla quale spetteranno Parte_2
altresì in via esclusiva gli assegni familiari e tutti i sussidi pubblici di qualsivoglia genere;
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non pretendere reciprocamente nulla a titolo di mantenimento;
dichiarano altresì di aver già regolato e diviso ogni rapporto economico derivante dall'unione e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, avendo risolto ogni questione patrimoniale.
Così deciso in Bolzano, il 07/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 926/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConSIlio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 926/2025 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ESPOSITO ANDREA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
pagina 1 di 3 che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 08/11/1997 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 180, Parte I, dell'anno 1997 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) la LI minore viene affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso); Per_1
2) la LI minore vivrà stabilmente con la madre nell'ex abitazione coniugale, oggi Per_1
di proprietà esclusiva della SI.ra , sita in Via Resia 16 a Bolzano;
Parte_2
3) il padre avrà ampio diritto di visita della LI, previo accordo con la madre circa giorni ed orari;
4) il padre contribuirà al mantenimento della LI minore corrispondendo l'importo Per_1
mensile di Euro 400,00 in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese e ciò sino al raggiungimento della comprovata indipendenza economica della stessa;
5) il IG. si impegna altresì a rimborsare alla IG.ra : Parte_1 Parte_2
a) il 50% delle spese mediche da lei sostenute per la LI , previa presentazione della Per_1
relativa documentazione;
b) il 50% delle spese scolastiche straordinarie da lei sostenute per la LI , previa Per_1
presentazione della relativa documentazione (a titolo esemplificativo: acquisto del materiale scolastico all'inizio dell'anno; eventuali gite scolastiche);
pagina 2 di 3 c) il 50% delle spese straordinarie sostenute per la LI;
le spese straordinarie, oltre Per_1
ad essere documentate, dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi;
6) la LI sarà fiscalmente a carico (100%) della IG.ra alla quale spetteranno Parte_2
altresì in via esclusiva gli assegni familiari e tutti i sussidi pubblici di qualsivoglia genere;
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non pretendere reciprocamente nulla a titolo di mantenimento;
dichiarano altresì di aver già regolato e diviso ogni rapporto economico derivante dall'unione e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, avendo risolto ogni questione patrimoniale.
Così deciso in Bolzano, il 07/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3