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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9842 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78027/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 78027/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenza Stefanizzi Parte_1 parte attrice contro
Controparte_1
[...] parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice adiva l'intestato
Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa da rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) In via preliminare, emettere ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento;
2) dichiarare in via principale ed assorbente
l'intervenuta prescrizione del credito azionato per come evidenziato al punto A) della premessa del presente atto; 3) dichiarare, in subordine, la nullità dell'ingiunzione di pagamento per invalidità della notifica e per la carente notificazione degli atti prodronomici, con conseguente
Pag. 1 di 6 improduttività di effetti giuridici per difetto di motivazione;
4) dichiarare, in accoglimento dell'ulteriore motivo di cui al capo D) gli ulteriori motivi innanzi esposti, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. 5) Con condanna della società convenuta alla refusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente con distrazione del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. A sostegno della propria opposizione parte attrice esponeva che
[...]
era stato ammesso alle agevolazioni di cui alla l. n. 608/1996, Parte_1
erogate da come da contratto sottoscritto il 15.02.2001, Controparte_1
percependo l'importo di £ 49.550.000 ( € 25.590,00) per le spese di investimento, di cui £ 29.730.000 (€ 15.350,00) a Fondo Perduto e £19.820.000
(€ 10.240,00) sotto forma di mutuo agevolato, da restituirsi in cinque rate annuali posticipate al tasso agevolato determinato in misura pari al 1,77%, pari ad € 2.157,22 cadauna, con scadenza rispettivamente 1) 31.12.2003; 2)
31.12.2004; 3) 31.12.2005; 4) 31.12.2006; 5) 31.12.2007.
1.3. Eccepiva, in primo luogo che il credito vantato dall'opposta, doveva ritenersi prescritto atteso che il pagamento delle rate del mutuo doveva ritenersi soggetto, alla prescrizione ordinaria decennale con dies a quo a decorre dalla scadenza dell'ultima rata la cui scadenza nel caso di specie era fissata al
31.12.2007 e che per tutto il decennio sino al 3.11.2018, quando era stato raggiunto dall'ingiunzione di pagamento non vi era stato nei suoi confronti alcun atto interruttivo della prescrizione.
1.4. In secondo luogo, eccepiva la nullità dell'ingiunzione per il difetto di notificazione di atti prodromici nonché per difetto di motivazione, atteso che non emergeva con chiarezza dall'ordinanza quale fosse il credito vantato.
1.5. Eccepiva la nullità dell'ingiunzione atteso che la notifica era inesistente in quanto effettuata da un soggetto diverso da quelli legittimati.
1.6. Contestava, inoltre, l'opponente l'applicazione di interessi moratori usurari ed anatocistici.
1.7. Si costituiva che evidenziava di aver interrotto nel corso del CP_1
Pag. 2 di 6 decennio più volte i termini prescrizionali con note (sollecito del 16 maggio
2007 prot. n. 18145/AF/spo, diffida del 13 settembre 2007 prot.
34004/AF/spo, risoluzione contrattuale del 8 marzo 2017 prot. n. 4948) tutte inviate al domicilio indicato dall'opponente all'atto della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ed alla successiva sottoscrizione del contratto di finanziamento, domicilio la cui eventuale variazione, secondo quanto pattuito, doveva essere comunicata a cura dell'opponente.
1.8. Quanto all'ordinanza ingiunzione ed alla sua motivazione, parte opposta evidenziava che la stessa richiamava il contratto concluso, circostanza sufficiente a rendere edotto l'ingiunto del credito fatto valere.
1.9. Relativamente alle contestazioni circa l'assenza dei necessari atti prodromici, precisava che l'ordinanza ingiunzione è un atto CP_1
amministrativo come tale esecutivo di diritto, evidenziando in ogni caso che ogni nullità della notifica sarebbe stata comunque sanata dal raggiungimento dello scopo.
1.10. Infine, quanto alle contestazioni relativamente agli interessi moratori applicati, deduceva l'opposta che erano stati determinati sul contributo a fondo perduto al corrente tasso ufficiale di riferimento preso a base per le operazioni di credito alle imprese artigiane di durata superiore ai diciotto mesi.
1.11. Concludeva, dunque, l'opposta rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in via preliminare e/o pregiudiziale - rigettare l'istanza di sospensione dell'ingiunzione di pagamento prot. 85654 del 1 ottobre 2018 richiesta dal Sig. , Parte_1
non sussistendo nel caso di specie i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari ai fini dell'accoglimento della stessa, per tutti i motivi di cui al presente atto;
in via principale e nel merito: - rigettare l'opposizione spiegata dal Sig. Parte_1
nonché ogni domanda dal medesimo formulata, perché infondata in fatto e in diritto per tutti
i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento prot.
85654 del 1 ottobre 2018, con condanna del Sig. al pagamento, Parte_1
Pag. 3 di 6 in favore di Parte_2
dell'importo di Euro 6.732,45 (sei mila settecento trentadue/45), oltre interessi
[...]
convenzionali contrattualmente previsti dalla data della revoca delle agevolazioni sino al soddisfo, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- in ogni caso, condannare il Sig. a restituire ad Parte_1 [...]
la somma di 6.732,45 (sei Parte_2
mila settecento trentadue/45), oltre interessi convenzionali contrattualmente previsti dalla data della revoca delle agevolazioni sino al soddisfo, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2. Vale la pena osservare che parte opposta ha assolto all'onere sulla stessa gravante, dimostrando il titolo alla base della proprio pretesa (doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta) ed allegando l'inadempimento. Si tratta, dunque, di vagliare la fondatezza delle eccezioni articolate dall'opponente.
2.1. Deve preliminarmente osservarsi, in punto di prescrizione, che, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (Cass. sez. V, n. 10739/2023). Ai fini della interruzione della prescrizione (la cui prova incombe su colui che afferma di essere creditore), non sono previste modalità particolari, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore. Ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione
Pag. 4 di 6 dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. sez. 3, n.
27412/2021). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., può ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. sez. V, n. 29642/2019).
2.1.Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi che il decorso del termine decennale sia stato interrotto dagli atti di sollecito nonché dalla comunicazione di risoluzione (docc. 9, 10, 11), già inviati all'indirizzo che l'opponente aveva indicato.
2.2.Tale indicazione di domicilio è rimasta valida anche al tempo dell'invio del sollecito di pagamento, data la mancata comunicazione del mutamento dell'indirizzo, cui era onerata la debitrice nei confronti di (cfr. art. XIV CP_1
del contratto di finanziamento, doc. 2 di parte opposta).
2.3.La mancata cognizione dell'atto per mancata comunicazione delle variazioni di domicilio, deve essere, infatti, imputata all'opponente e non può risolversi in danno del creditore che abbia, invece, fatto affidamento sull'indicazione della controparte.
2.4.Per le ragioni esposte, i solleciti di pagamento nonché la comunicata risoluzione hanno prodotto gli effetti interruttivi di cui all'articolo 2943 c.c. e di conseguenza il termine prescrizionale non può dirsi spirato.
3.Totalmente destituita di fondamento è, inoltre, l'eccezione per cui la notifica dell'atto sarebbe dovuta avvenire nelle forme della notifica degli atti giudiziari, atteso che si tratta di atto amministrativo e non di atto giudiziario.
4.Quanto all'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, deve osservarsi come l'indicazione del contratto sia sufficiente ad individuare la pretesa vantata, senza che siano necessarie ulteriori indicazioni per l'individuazione del credito e delle modalità di calcolo degli interessi che devono essere conformi a quella stabilite contrattualmente.
5.Infine, la contestazione relativa al calcolo degli interessi è del tutto generica
Pag. 5 di 6 ed esplorativa.
6.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite che liquida in € 3.397 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in Roma in data 26.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 78027/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenza Stefanizzi Parte_1 parte attrice contro
Controparte_1
[...] parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice adiva l'intestato
Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa da rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) In via preliminare, emettere ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento;
2) dichiarare in via principale ed assorbente
l'intervenuta prescrizione del credito azionato per come evidenziato al punto A) della premessa del presente atto; 3) dichiarare, in subordine, la nullità dell'ingiunzione di pagamento per invalidità della notifica e per la carente notificazione degli atti prodronomici, con conseguente
Pag. 1 di 6 improduttività di effetti giuridici per difetto di motivazione;
4) dichiarare, in accoglimento dell'ulteriore motivo di cui al capo D) gli ulteriori motivi innanzi esposti, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. 5) Con condanna della società convenuta alla refusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente con distrazione del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. A sostegno della propria opposizione parte attrice esponeva che
[...]
era stato ammesso alle agevolazioni di cui alla l. n. 608/1996, Parte_1
erogate da come da contratto sottoscritto il 15.02.2001, Controparte_1
percependo l'importo di £ 49.550.000 ( € 25.590,00) per le spese di investimento, di cui £ 29.730.000 (€ 15.350,00) a Fondo Perduto e £19.820.000
(€ 10.240,00) sotto forma di mutuo agevolato, da restituirsi in cinque rate annuali posticipate al tasso agevolato determinato in misura pari al 1,77%, pari ad € 2.157,22 cadauna, con scadenza rispettivamente 1) 31.12.2003; 2)
31.12.2004; 3) 31.12.2005; 4) 31.12.2006; 5) 31.12.2007.
1.3. Eccepiva, in primo luogo che il credito vantato dall'opposta, doveva ritenersi prescritto atteso che il pagamento delle rate del mutuo doveva ritenersi soggetto, alla prescrizione ordinaria decennale con dies a quo a decorre dalla scadenza dell'ultima rata la cui scadenza nel caso di specie era fissata al
31.12.2007 e che per tutto il decennio sino al 3.11.2018, quando era stato raggiunto dall'ingiunzione di pagamento non vi era stato nei suoi confronti alcun atto interruttivo della prescrizione.
1.4. In secondo luogo, eccepiva la nullità dell'ingiunzione per il difetto di notificazione di atti prodromici nonché per difetto di motivazione, atteso che non emergeva con chiarezza dall'ordinanza quale fosse il credito vantato.
1.5. Eccepiva la nullità dell'ingiunzione atteso che la notifica era inesistente in quanto effettuata da un soggetto diverso da quelli legittimati.
1.6. Contestava, inoltre, l'opponente l'applicazione di interessi moratori usurari ed anatocistici.
1.7. Si costituiva che evidenziava di aver interrotto nel corso del CP_1
Pag. 2 di 6 decennio più volte i termini prescrizionali con note (sollecito del 16 maggio
2007 prot. n. 18145/AF/spo, diffida del 13 settembre 2007 prot.
34004/AF/spo, risoluzione contrattuale del 8 marzo 2017 prot. n. 4948) tutte inviate al domicilio indicato dall'opponente all'atto della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ed alla successiva sottoscrizione del contratto di finanziamento, domicilio la cui eventuale variazione, secondo quanto pattuito, doveva essere comunicata a cura dell'opponente.
1.8. Quanto all'ordinanza ingiunzione ed alla sua motivazione, parte opposta evidenziava che la stessa richiamava il contratto concluso, circostanza sufficiente a rendere edotto l'ingiunto del credito fatto valere.
1.9. Relativamente alle contestazioni circa l'assenza dei necessari atti prodromici, precisava che l'ordinanza ingiunzione è un atto CP_1
amministrativo come tale esecutivo di diritto, evidenziando in ogni caso che ogni nullità della notifica sarebbe stata comunque sanata dal raggiungimento dello scopo.
1.10. Infine, quanto alle contestazioni relativamente agli interessi moratori applicati, deduceva l'opposta che erano stati determinati sul contributo a fondo perduto al corrente tasso ufficiale di riferimento preso a base per le operazioni di credito alle imprese artigiane di durata superiore ai diciotto mesi.
1.11. Concludeva, dunque, l'opposta rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in via preliminare e/o pregiudiziale - rigettare l'istanza di sospensione dell'ingiunzione di pagamento prot. 85654 del 1 ottobre 2018 richiesta dal Sig. , Parte_1
non sussistendo nel caso di specie i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari ai fini dell'accoglimento della stessa, per tutti i motivi di cui al presente atto;
in via principale e nel merito: - rigettare l'opposizione spiegata dal Sig. Parte_1
nonché ogni domanda dal medesimo formulata, perché infondata in fatto e in diritto per tutti
i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento prot.
85654 del 1 ottobre 2018, con condanna del Sig. al pagamento, Parte_1
Pag. 3 di 6 in favore di Parte_2
dell'importo di Euro 6.732,45 (sei mila settecento trentadue/45), oltre interessi
[...]
convenzionali contrattualmente previsti dalla data della revoca delle agevolazioni sino al soddisfo, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- in ogni caso, condannare il Sig. a restituire ad Parte_1 [...]
la somma di 6.732,45 (sei Parte_2
mila settecento trentadue/45), oltre interessi convenzionali contrattualmente previsti dalla data della revoca delle agevolazioni sino al soddisfo, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2. Vale la pena osservare che parte opposta ha assolto all'onere sulla stessa gravante, dimostrando il titolo alla base della proprio pretesa (doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta) ed allegando l'inadempimento. Si tratta, dunque, di vagliare la fondatezza delle eccezioni articolate dall'opponente.
2.1. Deve preliminarmente osservarsi, in punto di prescrizione, che, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (Cass. sez. V, n. 10739/2023). Ai fini della interruzione della prescrizione (la cui prova incombe su colui che afferma di essere creditore), non sono previste modalità particolari, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore. Ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione
Pag. 4 di 6 dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. sez. 3, n.
27412/2021). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., può ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. sez. V, n. 29642/2019).
2.1.Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi che il decorso del termine decennale sia stato interrotto dagli atti di sollecito nonché dalla comunicazione di risoluzione (docc. 9, 10, 11), già inviati all'indirizzo che l'opponente aveva indicato.
2.2.Tale indicazione di domicilio è rimasta valida anche al tempo dell'invio del sollecito di pagamento, data la mancata comunicazione del mutamento dell'indirizzo, cui era onerata la debitrice nei confronti di (cfr. art. XIV CP_1
del contratto di finanziamento, doc. 2 di parte opposta).
2.3.La mancata cognizione dell'atto per mancata comunicazione delle variazioni di domicilio, deve essere, infatti, imputata all'opponente e non può risolversi in danno del creditore che abbia, invece, fatto affidamento sull'indicazione della controparte.
2.4.Per le ragioni esposte, i solleciti di pagamento nonché la comunicata risoluzione hanno prodotto gli effetti interruttivi di cui all'articolo 2943 c.c. e di conseguenza il termine prescrizionale non può dirsi spirato.
3.Totalmente destituita di fondamento è, inoltre, l'eccezione per cui la notifica dell'atto sarebbe dovuta avvenire nelle forme della notifica degli atti giudiziari, atteso che si tratta di atto amministrativo e non di atto giudiziario.
4.Quanto all'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, deve osservarsi come l'indicazione del contratto sia sufficiente ad individuare la pretesa vantata, senza che siano necessarie ulteriori indicazioni per l'individuazione del credito e delle modalità di calcolo degli interessi che devono essere conformi a quella stabilite contrattualmente.
5.Infine, la contestazione relativa al calcolo degli interessi è del tutto generica
Pag. 5 di 6 ed esplorativa.
6.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite che liquida in € 3.397 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in Roma in data 26.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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