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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 773/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI ROMA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
AN AR Presidente
Beatrice Marrani Consigliere
SA AV Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 04/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 773/ 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NADIA CANDELORO e Parte_1
OM D'BR ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei medesimi professionisti, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELLA PIERGENTILI ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 11917 dal 24 novembre 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il 14.04.2025, la sig.ra proponeva tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in oggetto indicata, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte
d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di ROMA, sezione
Lavoro n. 11917/24 pubblicata in data 24/11/2024 nel giudizio R.G. 16756/2024, non notificata, CP_ condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi IN
MISURA INTEGRALE e pertanto senza applicazione di alcuna compensazione neppure parziale, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado pari ad € 600,00, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso C.U. per €
43,00), oltre spese generali, IVA, CPA, e rimborso del contributo unificato del primo grado di giudizio, o, comunque, nel rispetto del minimo tariffario previsto e, con applicazione della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS. Con condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltreché al rimborso del
CONTRIBUTO UNIFICATO corrisposto per la fase dell'impugnazione, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
In data 17.06.2025 l' si costituiva nel presente grado di giudizio, rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, rigettare l'appello avversario, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
La difesa dell'Ente evidenziava la possibilità che il giudice adito liquidi i compensi in misura inferiore al minimo, per effetto sia della normativa interna sia eurounitaria.
Il ricorso in appello ha l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui, ritenuta sussistente la soccombenza virtuale, il giudice di prime cure ha compensato per ½ le spese di lite e condannato l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà, liquidata in € 600,00 per CP_1 compenso professionale, oltre IVA, CAP, spese generali e rimborso contributo unificato.
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 30.04.2024 e ritualmente notificato il
27.06.2024, adiva il Tribunale di Roma al fine di dichiarare il diritto all'assegno Parte_1 per indennità di accompagnamento ex art.1 L. n. 18/80, stante, peraltro, l'intervenuta pronuncia, in data 04.09.2023, del Decreto di omologa ex art. 445, co.5 c.p.c. che aveva riconosciuto la
2 sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indicata prestazione, con decorrenza dal giorno della visita di revisione, effettuata il 19.02.2022. Decorso il termine di 120 giorni senza che l'Istituto avesse ottemperato, la chiedeva la condanna dell' alla corresponsione dei Pt_1 CP_1 ratei maturati e maturandi del diritto come riconosciuto.
CP_ In data 27.06.2024 la ricorrente notificava all' il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza.
In data 25.10.2024, con note di trattazione scritta, la rappresentava quanto segue: “Si Pt_1 precisa che l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione ex art. 1, L. 18/80 CP_1
“Indennità di accompagnamento” nei confronti della ricorrente nel mese di settembre, pertanto successivamente alla data di iscrizione al ruolo. A questo punto, la scrivente difesa chiede CP_ dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, considerando che il pagamento della prestazione è avvenuto successivamente all'iscrizione al ruolo della causa (30/04/2024), nonché successivamente alla notifica del ricorso (27/06/2024), come si evince dalla P.E.C. di sollecito ricevuta dalla scrivente difesa in data 17.07.2024. Inoltre, non risultando costituito l' ” CP_2
In data 27.10.2024, l' , costituitosi tardivamente, confermava di aver liquidato nelle more la CP_1 ricorrente e chiedeva al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con sentenza n. 11917 del 24.11.2024, in accoglimento della domanda, il giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere e, in virtù della soccombenza virtuale, compensava per ½ le spese di lite e condannava l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, CP_1 che liquidava in € 600,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso contributo unificato pari a € 43,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, precisamente nella parte in cui il giudice liquida parzialmente le spese di lite, peraltro al di sotto dei compensi minimi previsti dai parametri professionali, adducendo appunto la soccombenza virtuale dell' resistente. Contestualmente, chiedeva quindi disporsi in suo favore il pagamento integrale CP_1 delle spese di lite, ammontanti a € 1.865,00 (somma comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado, pari a € 600,00) oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso C.U. per € 43,00 del primo grado di giudizio o della diversa somma ritenuta di ragione, nel rispetto del minimo tariffario previsto e, con applicazione della maggiorazione di cui ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014 comma 1bis.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
3 Va in primo luogo messo in rilievo che all'atto di deposito del ricorso erano trascorsi i 120 giorni, senza che l' avesse corrisposto quanto dovuto all'avente diritto. La ricorrente aveva CP_1 correttamente provveduto a notificare alla competente sede il decreto di omologa e la CP_1 documentazione amministrativa (ossia il c.d. modello AP-70), come si evince dall'all. 2 del fascicolo di I grado.
Inoltre, va precisato che la persistente inadempienza dell' , dal momento che il detto decreto di CP_1 omologa è stato notificato n data 14.09.2023, ha condotto la parte ricorrente ad adire l'A.G., notificando l'atto introduttivo il 27.06.2024. A ciò si aggiunga che l'Ente, costituitosi tardivamente ha ottemperato solo nel mese di settembre 2024, nonostante il diritto alla prestazione sin sorto il
19.02.2022.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve CP_1 essere condannato al pagamento delle spese integrali di giudizio di primo grado, essendo totale la soccombenza, sebbene virtuale. La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, avrebbe richiesto che il giudice provvedesse sulle spese processuali tenendo conto della circostanza che l'Ente ha dato causa al procedimento giurisdizionale.
La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92
c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché, allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (C. Cost. n.
77 del 19/04/2018).
Nel caso di specie è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, a seguito della liquidazione del dovuto da parte del creditore al debitore, ammontante a € 11.624,00 (come riferito da parte appellante nel suo atto introduttivo a pag. 5), circostanza non contestata.
Tuttavia, il giudice chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento, ponendo le predette spese a carico della parte virtualmente soccombente. Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite, per induzione, sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. Ne consegue che, la decisione sulla compensazione di ½ delle spese di lite è censurabile, in quanto non conforme al diritto. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 spese del primo grado.
4 Per quanto attiene la misura dei compensi, si richiama il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L.
n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'Avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale. Il D.M. n. 55/2014 come noto si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza e minima difficoltà delle questioni giuridiche sottoposte al giudice.
Il compenso del giudizio di primo grado può quindi essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, ex art. 13 comma 2 c.p.c., che individua lo scaglione di riferimento;
le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4 relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio, conducono quindi al seguente conteggio: -€ 465,00 per la fase studio, -€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di €
1.865,00, nulla dovendosi liquidare, invece, per la fase istruttoria, in quanto non espletata.
Al suindicato importo va aggiunta la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del citato D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, che prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”.
Secondo la citata norma, è rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del
10%, pari a €186,50.
L'appello va dunque accolto e pertanto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € CP_1
2.051,50, oltre 15% per spese forfettarie.
5 Alla soccombenza dell' segue la sua condanna anche al pagamento delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 962,00 , oltre il 15% di spese forfetarie (scaglione di riferimento tra €1.101,00 e €5.200,00 tenuto conto che il valore della causa, in appello, è rappresentato dalla somma pari all'ammontare delle spese del giudizio di primo grado (“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado: Cass. n. 6345/2020; v. pure Cass. S.U. n. 19014/2007); la liquidazione va, anche per questo grado, effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie. Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, non risultano nel presente grado collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento per CP_1 intero in favore dell'appellante delle spese processuali di primo grado che liquida complessivamente in € 2.051,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 962,00 oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Cons. est. La Presidente
SA AV AN AR
6
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI ROMA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
AN AR Presidente
Beatrice Marrani Consigliere
SA AV Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 04/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 773/ 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NADIA CANDELORO e Parte_1
OM D'BR ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei medesimi professionisti, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELLA PIERGENTILI ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 11917 dal 24 novembre 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il 14.04.2025, la sig.ra proponeva tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in oggetto indicata, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte
d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di ROMA, sezione
Lavoro n. 11917/24 pubblicata in data 24/11/2024 nel giudizio R.G. 16756/2024, non notificata, CP_ condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi IN
MISURA INTEGRALE e pertanto senza applicazione di alcuna compensazione neppure parziale, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado pari ad € 600,00, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso C.U. per €
43,00), oltre spese generali, IVA, CPA, e rimborso del contributo unificato del primo grado di giudizio, o, comunque, nel rispetto del minimo tariffario previsto e, con applicazione della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS. Con condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltreché al rimborso del
CONTRIBUTO UNIFICATO corrisposto per la fase dell'impugnazione, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
In data 17.06.2025 l' si costituiva nel presente grado di giudizio, rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, rigettare l'appello avversario, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
La difesa dell'Ente evidenziava la possibilità che il giudice adito liquidi i compensi in misura inferiore al minimo, per effetto sia della normativa interna sia eurounitaria.
Il ricorso in appello ha l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui, ritenuta sussistente la soccombenza virtuale, il giudice di prime cure ha compensato per ½ le spese di lite e condannato l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà, liquidata in € 600,00 per CP_1 compenso professionale, oltre IVA, CAP, spese generali e rimborso contributo unificato.
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 30.04.2024 e ritualmente notificato il
27.06.2024, adiva il Tribunale di Roma al fine di dichiarare il diritto all'assegno Parte_1 per indennità di accompagnamento ex art.1 L. n. 18/80, stante, peraltro, l'intervenuta pronuncia, in data 04.09.2023, del Decreto di omologa ex art. 445, co.5 c.p.c. che aveva riconosciuto la
2 sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indicata prestazione, con decorrenza dal giorno della visita di revisione, effettuata il 19.02.2022. Decorso il termine di 120 giorni senza che l'Istituto avesse ottemperato, la chiedeva la condanna dell' alla corresponsione dei Pt_1 CP_1 ratei maturati e maturandi del diritto come riconosciuto.
CP_ In data 27.06.2024 la ricorrente notificava all' il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza.
In data 25.10.2024, con note di trattazione scritta, la rappresentava quanto segue: “Si Pt_1 precisa che l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione ex art. 1, L. 18/80 CP_1
“Indennità di accompagnamento” nei confronti della ricorrente nel mese di settembre, pertanto successivamente alla data di iscrizione al ruolo. A questo punto, la scrivente difesa chiede CP_ dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, considerando che il pagamento della prestazione è avvenuto successivamente all'iscrizione al ruolo della causa (30/04/2024), nonché successivamente alla notifica del ricorso (27/06/2024), come si evince dalla P.E.C. di sollecito ricevuta dalla scrivente difesa in data 17.07.2024. Inoltre, non risultando costituito l' ” CP_2
In data 27.10.2024, l' , costituitosi tardivamente, confermava di aver liquidato nelle more la CP_1 ricorrente e chiedeva al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con sentenza n. 11917 del 24.11.2024, in accoglimento della domanda, il giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere e, in virtù della soccombenza virtuale, compensava per ½ le spese di lite e condannava l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, CP_1 che liquidava in € 600,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso contributo unificato pari a € 43,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, precisamente nella parte in cui il giudice liquida parzialmente le spese di lite, peraltro al di sotto dei compensi minimi previsti dai parametri professionali, adducendo appunto la soccombenza virtuale dell' resistente. Contestualmente, chiedeva quindi disporsi in suo favore il pagamento integrale CP_1 delle spese di lite, ammontanti a € 1.865,00 (somma comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado, pari a € 600,00) oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso C.U. per € 43,00 del primo grado di giudizio o della diversa somma ritenuta di ragione, nel rispetto del minimo tariffario previsto e, con applicazione della maggiorazione di cui ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014 comma 1bis.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
3 Va in primo luogo messo in rilievo che all'atto di deposito del ricorso erano trascorsi i 120 giorni, senza che l' avesse corrisposto quanto dovuto all'avente diritto. La ricorrente aveva CP_1 correttamente provveduto a notificare alla competente sede il decreto di omologa e la CP_1 documentazione amministrativa (ossia il c.d. modello AP-70), come si evince dall'all. 2 del fascicolo di I grado.
Inoltre, va precisato che la persistente inadempienza dell' , dal momento che il detto decreto di CP_1 omologa è stato notificato n data 14.09.2023, ha condotto la parte ricorrente ad adire l'A.G., notificando l'atto introduttivo il 27.06.2024. A ciò si aggiunga che l'Ente, costituitosi tardivamente ha ottemperato solo nel mese di settembre 2024, nonostante il diritto alla prestazione sin sorto il
19.02.2022.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve CP_1 essere condannato al pagamento delle spese integrali di giudizio di primo grado, essendo totale la soccombenza, sebbene virtuale. La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, avrebbe richiesto che il giudice provvedesse sulle spese processuali tenendo conto della circostanza che l'Ente ha dato causa al procedimento giurisdizionale.
La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92
c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché, allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (C. Cost. n.
77 del 19/04/2018).
Nel caso di specie è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, a seguito della liquidazione del dovuto da parte del creditore al debitore, ammontante a € 11.624,00 (come riferito da parte appellante nel suo atto introduttivo a pag. 5), circostanza non contestata.
Tuttavia, il giudice chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento, ponendo le predette spese a carico della parte virtualmente soccombente. Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite, per induzione, sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. Ne consegue che, la decisione sulla compensazione di ½ delle spese di lite è censurabile, in quanto non conforme al diritto. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 spese del primo grado.
4 Per quanto attiene la misura dei compensi, si richiama il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L.
n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'Avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale. Il D.M. n. 55/2014 come noto si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza e minima difficoltà delle questioni giuridiche sottoposte al giudice.
Il compenso del giudizio di primo grado può quindi essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, ex art. 13 comma 2 c.p.c., che individua lo scaglione di riferimento;
le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4 relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio, conducono quindi al seguente conteggio: -€ 465,00 per la fase studio, -€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di €
1.865,00, nulla dovendosi liquidare, invece, per la fase istruttoria, in quanto non espletata.
Al suindicato importo va aggiunta la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del citato D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, che prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”.
Secondo la citata norma, è rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del
10%, pari a €186,50.
L'appello va dunque accolto e pertanto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € CP_1
2.051,50, oltre 15% per spese forfettarie.
5 Alla soccombenza dell' segue la sua condanna anche al pagamento delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 962,00 , oltre il 15% di spese forfetarie (scaglione di riferimento tra €1.101,00 e €5.200,00 tenuto conto che il valore della causa, in appello, è rappresentato dalla somma pari all'ammontare delle spese del giudizio di primo grado (“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado: Cass. n. 6345/2020; v. pure Cass. S.U. n. 19014/2007); la liquidazione va, anche per questo grado, effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie. Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, non risultano nel presente grado collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento per CP_1 intero in favore dell'appellante delle spese processuali di primo grado che liquida complessivamente in € 2.051,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 962,00 oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Cons. est. La Presidente
SA AV AN AR
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