Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14560/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...] (Avv. CRISTINA Parte_1
GIOVANNI);
E
, nato a [...] in data [...] (Avv. ALFANO ANNA); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso, “istanza congiunta di integrazione e modifica delle condizioni del ricorso congiunto di divorzio” sottoscritta il 25/3/2025 e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dall'udienza cartolare dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 16.04.2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n.2880/2024 dei 7-21.05.2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- con note depositate il 7.03.2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e, con note del 28.03.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
2. I coniugi hanno, inoltre, indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'“istanza congiunta di integrazione e modifica delle condizioni del ricorso congiunto di divorzio”, depositata il 26.03.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“1) le figlie minori e rimangono affidate congiuntamente ai Persona_1 Per_2 genitori, nel reciproco rispetto ed armonia con le esigenze che le minori dimostreranno ma continueranno a vivere prevalentemente presso il domicilio materno;
2) la responsabilità genitoriale, così come stabilito al punto 4 della sentenza di separazione, verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per le figlie;
3) a parziale modifica ed integrazione del punto 5 di cui alla sentenza di separazione, le parti stabiliscono concordemente che il padre delle minori ha diritto di vedere e tenere con sé le minori due giorni a settimana, nei giorni di mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore
14 alle ore 20 e nei fine settimana (con alternanza di settimana) da sabato dalle ore 10 al lunedì al rientro a scuola (quando non ci sarà scuola all'ora di pranzo del lunedì), ovvero secondo diverso accordo fra i coniugi, anche in ragione delle esigenze scolastiche delle figlie. Nelle settimane in cui le minori non pernottano con il padre durante il fine settimana, le stesse rimarranno con il padre dalle ore 14 del mercoledì e giovedì con pernotto infrasettimanale. Durante il periodo estivo le figlie trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) anche non consecutivi nel periodo ricompreso tra il 22 giugno ed il 31 agosto, da concordare entro la prima settimana di giugno di ciascun anno, con sospensione del regime ordinario. Le vacanze natalizie e pasquali saranno alternate, ed al fine di garantire il benessere delle minori, il loro riposo e per soddisfare l'eventuale esigenza di organizzare un viaggio, devono intendersi nei giorni dal 24 al 30 dicembre con un genitore, con pernottamento, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante i predetti periodi il regime ordinario di visita s'intende sospeso. Le minori trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, anche le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno trascorse ora con l'uno ora con l'altro genitore ad anni alterni. Infine, i compleanni dei genitori saranno trascorsi con le minori anche ove non spettasse il giorno di affido, mentre i compleanni delle minori, ove possibile, saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, o in alternativa il pranzo con uno e la cena con l'altro;
4) a parziale modifica del punto “6)” della sentenza di separazione, le parti concordemente stabiliscono che il Sig verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, la somma di €. 350,00 ciascuna, incluso il cambio di stagione, da corrispondersi con bonifico nel c/c intestato alla sig.ra tale somma sarà soggetta alle variazioni secondo gli indici pubblicati Pt_1 dall'ISTAT. Il dovrà versare l'assegno mensile per intero senza le detrazioni delle CP_1 spese straordinarie che vanno conteggiate e versate a parte. I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per le figlie.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, quali le spese scolastiche e le relative rette e/o spese riconducibili all'istruzione della prole, trasporto per la scuola, spese mediche ed eventuali cure, attività sportive, viaggi vacanza, i coniugi concorreranno nella misura del
50% ciascuno, dietro presentazione delle relative ricevute e/o bollettini di pagamento, concordando insieme ed anticipatamente la scelta di tali spese e/o acquisti e comunque, per tutto il resto, in ragione delle linee guida elaborate dal Tribunale di Palermo di concerto con il C.N.F. ed indicate nel Protocollo vigente. Sempre in merito alle spese straordinarie da dividere al 50% ovviamente rientrano le spese per l'acquisto manutenzione e gestione di automobili e/o motocicli per le figlie, le spese per la festa dei 18 anni, e altre celebrazioni
(comunione, avvenimenti importanti ecc..), da concordarsi preventivamente. Ad ulteriore CP_ modifica si precisa che l'assegno unico versato dal verrà diviso tra le parti nella misura del 50% ciascuna come previsto per legge. Le parti si impegnano ad attivare la relativa istanza al per la modifica delle modalità di erogazione dell'assegno unico, e si danno CP_2 reciprocamente atto che la ripartizione al 50% dell'assegno unico decorrerà dal momento in cui a seguito della modifica richiesta, provvederà direttamente al versamento delle CP_2 rispettive quote a ciascun genitore. Qualora il disbrigo della pratica richieda tempi di attesa superiori a tre mesi dal momento della presentazione della domanda (che in ogni caso le parti s'impegnano ad effettuare entro la prima decade di aprile 2025), viene concordato che la sig.ra verserà, dal mese di luglio, la metà dell'assegno unico al sig. e Pt_1 CP_1 ciò sino al momento in cui ci sarà l'effettivo versamento diretto da parte del CP_2
5) in ordine al punto “3” di cui alla sentenza di separazione, le parti danno atto che, in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione consensuale, il sig si CP_1
è impegnato a trasferire il diritto di proprietà dell'immobile sito in Borgetto in Contrada
Barbarino e di ½ del magazzino di pertinenza dell'appartamento alle figlie e Per_2 [...]
. Considerato che l'autorizzazione del Giudice Tutelare già ottenuta necessita di Per_1 integrazione/rettifica per includervi l'autorizzazione della madre ad accettare il trasferimento della proprietà per conto delle figlie ai sensi dell'art. 320 c.c., il sig. CP_1 si obbliga sin d'ora, irrevocabilmente, a stipulare l'atto di trasferimento della
[...] proprietà dell'immobile in favore delle figlie immediatamente dopo l'ottenimento della necessaria integrazione/rettifica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ovvero di nuova autorizzazione comprensiva del consenso materno all'accettazione. Le parti si impegnano a presentare tempestivamente la relativa istanza al Giudice Tutelare e a compiere tutti gli atti necessari per addivenire al trasferimento nel più breve tempo possibile, trasferimento che dovrà avvenire comunque entro e non oltre il mese di giugno 2025. Il presente impegno costituisce parte integrante ed essenziale delle condizioni di divorzio. Le parti concordano che le figlie mantengono il diritto di abitare e utilizzare l'immobile, essendo tale diritto funzionale alla tutela del loro interesse abitativo e alla conservazione dell'ambiente domestico in cui sono cresciute.
6) in ordine al punto “8” della sentenza di separazione si precisa che la sig.ra Pt_1
s'impegna ad asportare la camera da letto nonché a ritirare i fascicoli relativi alla propria professione ancora conservati presso la casa coniugale entro il mese di dicembre 2025, entro lo stesso termine dovrà essere asportato l'autocaravan;
7) la sig.ra trasferisce a titolo gratuito il 50% della proprietà dell'autovettura fiat Pt_1
500 e il sig. affronterà la spesa del passaggio di proprietà entro il 2025, oltre a CP_1 tutte le spese riconducibili alla medesima auto, considerato che è sempre stata utilizzata esclusivamente dallo stesso.
8) le parti reciprocamente concordano che nessuna pretesa di natura economica verrà avanzata dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
9) il sig. continuerà a versare (come di fatto già avviene) alla sig.ra la CP_1 Pt_1 somma residua calcolata nel corrente mese e pari ad ulteriori € 2.600,00 a rate da € 200,00 ciascuna sino all'estinzione del debito derivante dalla polizza assicurativa che lo stesso ha in precedenza incassato;
10) estinto il debito di cui al punto 9, il sig. erogherà, sempre nella misura di € CP_1
200,00 mensili sino alla rata finale a conguaglio, l'integrazione delle somme di mantenimento non versate e relative al periodo dicembre 2024/marzo 2025 per un totale di € 1065,00 (millesessantacinqueeuro di cui € 400,00 integrazione dicembre 2024, €
400,00 integrazione mese gennaio 2025; € 110,00 integrazione mese febbraio 2025; € 155 integrazione mese di marzo 2025); di contro la sig.ra erogherà le somme del Pt_1 doposcuola sino ad oggi anticipate per intero dal padre e relative al medesimo periodo e per un totale a suo carico di € 205,00. Estinto questo secondo debito, il sig. restituirà CP_1 alla sig.ra sempre a rate da € 200,00 mensili ciascuna con rata conclusiva a Pt_1 conguaglio, l'importo delle spese notarili necessarie e quelle necessarie per il trasferimento della casa coniugale alle minori;
11) i coniugi dichiarano di avere regolato tutti gli ulteriori rapporti di natura economica e patrimoniale e che null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra;
3. Le superiori condizioni, espressione della conconde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge e tutelano adeguamente la prole, possono essere recepite dal Tribunale.
4. Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Giardinello (PA), in data 14/08/2004, da , nata a Parte_1
CARINI (PA) in data 19/01/1976 e da , nato a PARTINICO (PA) in [...] CP_1
27/04/1977, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie
A, dell'anno 2004, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.