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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3054/2019
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3054/2019, assunta in decisione all'udienza del 9.10.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via E. Ciccotti, n. 36/C, presso lo studio legale dell'avv. Vito Vincenzo ZACCAGNINO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- OPPONENTE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di P.IVA_1 costituzione, dall' Avv. Maria Rosa GRECO, c.f.: , con la quale C.F._3
è elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Emiliano POTENZA, c.f.:
, in Potenza (PZ), alla Via del Gallitello, n. 221; C.F._4
- OPPOSTA -
* * * * * * *
Oggetto: fase di merito opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da atti introduttivi e comparse conclusionali
1 FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso il procedimento Parte_1 di espropriazione presso terzi iscritto a ruolo al n. 1035/2016 R.G.E. del Tribunale di
Potenza, attivato dalla in virtù del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2461/1997 emesso dal Pretore di Bari, ritenendo illegittima l'azione esecutiva per non aver mai ricevuto la notifica del predetto titolo esecutivo, per non aver mai prestato fideiussioni in favore della e, oltretutto, risultando Controparte_2 impignorabile la pensione erogata in suo favore.
La fase sommaria, svoltasi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, si è conclusa con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione e con l'assegnazione della somma di € 8.774,22, oltre interessi, in favore della , con ordine al terzo pignorato Controparte_1
INPS, nella qualità di debitore del sig. di versare la suddetta somma trattenendo Pt_1
l'importo di € 90,00 mensili dalla pensione a lui erogata.
L'opponente, quindi, ha introdotto la presente fase di merito ribadendo le contestazioni già formulate nella fase cautelare, oltre a proporre reclamo nei termini previsti.
Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione forzata azionata nei suoi confronti dalla creditrice procedente e l'impignorabilità della pensione percepita, tenuto conto della rettifica trasmessa dall'INPS in merito alla dichiarazione del terzo e vista la precedente ordinanza di assegnazione in favore di Equitalia Sud S.p.A. per debiti verso l'erario pari ad € 325.017,64.
Si è costituita in giudizio la contestando le argomentazioni Controparte_1 difensive dell'opponente e, in particolare, rilevando l'inammissibilità delle eccezioni riguardanti la formazione del titolo.
Ha evidenziato l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, depositando in giudizio la relativa cartolina, e l'infondatezza delle doglianze in merito alla presunta impignorabilità della pensione percepita dall'opponente.
Ha chiesto, pertanto, la conferma della validità e dell'efficacia del titolo esecutivo azionato ed il definitivo rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
All'udienza del 28.01.2020, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie;
inoltre, l'opposta ha prodotto in giudizio ulteriore copia del decreto ingiuntivo notificato, mentre il sig. ha depositato il provvedimento che ha definito il procedimento di reclamo. Pt_1
2 Mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, con ordinanza del
14.09.2023, è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati onerando la parte più diligente a provvedere in tal senso.
Successivamente, con comparsa di costituzione del 19.10.2023, per il sig. si è Pt_1 costituito in giudizio un nuovo difensore.
All'udienza del 9.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, cui ha provveduto soltanto parte opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato in premessa, con ordinanza del 14.09.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il terzo pignorato deve sempre partecipare al giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
In mancanza, l'intero procedimento risulta viziato da nullità insanabile giacché il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione in quanto destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, verso i quali inevitabilmente incide l'esito del medesimo giudizio (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 21.03.2022, n. 9000).
Ebbene, non avendo nessuna delle parti provveduto ad integrare il contraddittorio, risulta impossibile addivenire ad una decisione nel merito dell'odierna controversia, dovendosi il presente giudizio ritenere – e dichiarare – estinto, a norma del comma 3 dell'art. 307
c.p.c.
Tale disposizione, per quanto qui di interesse, prescrive che il processo si estingua, tra l'altro, quando la parte alla quale spetti di integrare il giudizio non vi abbia provveduto nel termine stabilito dalla legge o dal giudice: la norma evidenzia, dunque, una palese logica sanzionatoria, volta a colpire la negligenza delle parti che omettano il compimento di atti ritenuti dal legislatore necessari perché il processo giunga verso la sua naturale conclusione;
tanto è reso ulteriormente evidente dalla disposizione del comma successivo, il quale – modificato dalla l. n. 69/2009 – ha previsto la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione, che peraltro opera di diritto, con ciò rendendosi il pronunciamento del giudice meramente dichiarativo/ricognitivo di un effetto predeterminato, a monte, ex lege.
Come già chiarito, nel caso di specie, non è stato integrato il contraddittorio nei confronti di INPS e di , terzi pignorati, non citati nel presente giudizio pur Controparte_3 essendo litisconsorti necessari.
3 Infatti, nessuna parte ha provveduto a dare seguito all'ordinanza del 14.09.2023 nel termine massimo di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c.
Dal ché, stante il combinato disposto degli artt. 102 e 307 c.p.c., il presente processo non può che dichiararsi estinto, essendo tale causa di estinzione, a differenza della rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., un effetto automatico e indisponibile, derivante ex lege dal verificarsi degli eventi codificati dalla disposizione di cui all'art. 307 c.p.c., di cui il giudice non può che prendere atto.
In merito alle spese di lite, queste, dovendo il presente processo dichiararsi estinto, vanno regolate in forza dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., permanendo a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il presente giudizio;
2) pone a carico delle parti che le hanno anticipate le spese relative al giudizio estinto ex art. 310 c.p.c.
Potenza, 09/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
4
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3054/2019, assunta in decisione all'udienza del 9.10.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via E. Ciccotti, n. 36/C, presso lo studio legale dell'avv. Vito Vincenzo ZACCAGNINO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- OPPONENTE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di P.IVA_1 costituzione, dall' Avv. Maria Rosa GRECO, c.f.: , con la quale C.F._3
è elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Emiliano POTENZA, c.f.:
, in Potenza (PZ), alla Via del Gallitello, n. 221; C.F._4
- OPPOSTA -
* * * * * * *
Oggetto: fase di merito opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da atti introduttivi e comparse conclusionali
1 FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso il procedimento Parte_1 di espropriazione presso terzi iscritto a ruolo al n. 1035/2016 R.G.E. del Tribunale di
Potenza, attivato dalla in virtù del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2461/1997 emesso dal Pretore di Bari, ritenendo illegittima l'azione esecutiva per non aver mai ricevuto la notifica del predetto titolo esecutivo, per non aver mai prestato fideiussioni in favore della e, oltretutto, risultando Controparte_2 impignorabile la pensione erogata in suo favore.
La fase sommaria, svoltasi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, si è conclusa con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione e con l'assegnazione della somma di € 8.774,22, oltre interessi, in favore della , con ordine al terzo pignorato Controparte_1
INPS, nella qualità di debitore del sig. di versare la suddetta somma trattenendo Pt_1
l'importo di € 90,00 mensili dalla pensione a lui erogata.
L'opponente, quindi, ha introdotto la presente fase di merito ribadendo le contestazioni già formulate nella fase cautelare, oltre a proporre reclamo nei termini previsti.
Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione forzata azionata nei suoi confronti dalla creditrice procedente e l'impignorabilità della pensione percepita, tenuto conto della rettifica trasmessa dall'INPS in merito alla dichiarazione del terzo e vista la precedente ordinanza di assegnazione in favore di Equitalia Sud S.p.A. per debiti verso l'erario pari ad € 325.017,64.
Si è costituita in giudizio la contestando le argomentazioni Controparte_1 difensive dell'opponente e, in particolare, rilevando l'inammissibilità delle eccezioni riguardanti la formazione del titolo.
Ha evidenziato l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, depositando in giudizio la relativa cartolina, e l'infondatezza delle doglianze in merito alla presunta impignorabilità della pensione percepita dall'opponente.
Ha chiesto, pertanto, la conferma della validità e dell'efficacia del titolo esecutivo azionato ed il definitivo rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
All'udienza del 28.01.2020, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie;
inoltre, l'opposta ha prodotto in giudizio ulteriore copia del decreto ingiuntivo notificato, mentre il sig. ha depositato il provvedimento che ha definito il procedimento di reclamo. Pt_1
2 Mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, con ordinanza del
14.09.2023, è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati onerando la parte più diligente a provvedere in tal senso.
Successivamente, con comparsa di costituzione del 19.10.2023, per il sig. si è Pt_1 costituito in giudizio un nuovo difensore.
All'udienza del 9.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, cui ha provveduto soltanto parte opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato in premessa, con ordinanza del 14.09.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il terzo pignorato deve sempre partecipare al giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
In mancanza, l'intero procedimento risulta viziato da nullità insanabile giacché il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione in quanto destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, verso i quali inevitabilmente incide l'esito del medesimo giudizio (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 21.03.2022, n. 9000).
Ebbene, non avendo nessuna delle parti provveduto ad integrare il contraddittorio, risulta impossibile addivenire ad una decisione nel merito dell'odierna controversia, dovendosi il presente giudizio ritenere – e dichiarare – estinto, a norma del comma 3 dell'art. 307
c.p.c.
Tale disposizione, per quanto qui di interesse, prescrive che il processo si estingua, tra l'altro, quando la parte alla quale spetti di integrare il giudizio non vi abbia provveduto nel termine stabilito dalla legge o dal giudice: la norma evidenzia, dunque, una palese logica sanzionatoria, volta a colpire la negligenza delle parti che omettano il compimento di atti ritenuti dal legislatore necessari perché il processo giunga verso la sua naturale conclusione;
tanto è reso ulteriormente evidente dalla disposizione del comma successivo, il quale – modificato dalla l. n. 69/2009 – ha previsto la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione, che peraltro opera di diritto, con ciò rendendosi il pronunciamento del giudice meramente dichiarativo/ricognitivo di un effetto predeterminato, a monte, ex lege.
Come già chiarito, nel caso di specie, non è stato integrato il contraddittorio nei confronti di INPS e di , terzi pignorati, non citati nel presente giudizio pur Controparte_3 essendo litisconsorti necessari.
3 Infatti, nessuna parte ha provveduto a dare seguito all'ordinanza del 14.09.2023 nel termine massimo di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c.
Dal ché, stante il combinato disposto degli artt. 102 e 307 c.p.c., il presente processo non può che dichiararsi estinto, essendo tale causa di estinzione, a differenza della rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., un effetto automatico e indisponibile, derivante ex lege dal verificarsi degli eventi codificati dalla disposizione di cui all'art. 307 c.p.c., di cui il giudice non può che prendere atto.
In merito alle spese di lite, queste, dovendo il presente processo dichiararsi estinto, vanno regolate in forza dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., permanendo a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il presente giudizio;
2) pone a carico delle parti che le hanno anticipate le spese relative al giudizio estinto ex art. 310 c.p.c.
Potenza, 09/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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