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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 229/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
, con il patrocinio degli avv. BALDISERRA ANTONIO e Parte_1
LUGARA' ROSSELLA
PARTE RICORRENTE
contro
CP_
Controparte_3
con il patrocinio degli avv.ti ROVELLI STEFANO e SERAFINO
[...]
FRANCESCO funzionari delegati
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio il Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente alla Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), di cui all'art. 7 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso e alla corresponsione delle relative differenze retributive.
- per l'effetto condannare il al Controparte_2
pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati, nei limiti della prescrizione di legge, in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, per le ore di incarico assegnate, calcolate sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento di fine rapporto”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva , Controparte_2 unitamente all' Controparte_4
, con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le
[...]
avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “DICHIARARE la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum.
2/11 RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento
Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa”.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza odierna di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale, trattandosi di questioni di diritto. In particolare, i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.
La ricorrente allegava in ricorso di avere lavorato a tempo determinato nell'a.s. 2021/2022, senza avere percepito la retribuzione professionale docente, introdotta dall'art. 7 del CCNL 2001, 15.03.2001, ribadita dall'art. 81 del CCNL 24.07.2003, dall'art. 83 del CCNL 29.11.2007, nonché dall'art. 38 del
CCNL 19 aprile 2018. Infatti, la retribuzione professionale docente viene corrisposta solo ai docenti di ruolo e ai docenti assunti a tempo determinato per supplenze annuali al 31 agosto o sino al 30 giugno. Pur non venendo elaborati i conteggi, veniva indicato il parametro di calcolo, ossia la misura dell'indennità giornaliera.
Sulla questione oggetto di causa, è intervenuta l'ordinanza della
Cassazione n. 20015/2018, fissando il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";
In particolare, la Cassazione così argomentava la sua decisione:
3/11 “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
4/11 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del RR
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del RR Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la
5/11 diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe CP_2
incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che
6/11 vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_2
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Sulla questione oggetto di causa si esprimeva in senso favorevole alla parte ricorrente anche la Corte di Appello di Sezione Lavoro, secondo CP_3 cui “Sulla specifica questione, discussa nel presente giudizio, la Corte di
Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL.
Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità
7/11 della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso.
La ratio sottesa alla previsione del compenso, richiesto da (...) in primo grado, è indicata dal co. I del citato art. 7 nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel
“riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al “servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione.
Ulteriori argomenti letterali, a sostegno di tale interpretazione, sono stati individuati dal Supremo Collegio nella disposizione dell'art. 25 CCNI 1999, richiamata dal co. III del citato art. 7, la quale regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi.
I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono – infatti – che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
La giurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato l'indicazione – fra gli aventi diritto all'indennità in parola – ad opera dell'art. 25 CCNI 1999 co. I, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della sua durata complessiva
8/11 della supplenza ai fini dell'attribuzione del compenso oggetto di causa” (Corte di
Appello di Milano Sezione Lavoro Sentenza n. 353/2021 pubbl. il 07/04/2021).
Da ultimo, secondo la Cassazione è “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
5.3.2020, n. 6293).
Non può essere accolta l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente alla luce della compiutezza della memoria di parte resistente, il cui diritto di difesa non veniva pertanto leso dalla modalità di redazione del ricorso.
Quest'ultimo si conclude con la formulazione di una condanna generica, rispetto alla quale l'ammontare della condanna è determinabile in considerazione dei giorni di servizio prestati da parte ricorrente moltiplicati per l'importo giornaliero di euro 5,82, di cui al contratto collettivo applicabile.
La causa verte solo sull'anno scolastico 2021/2022, in cui la parte ricorrente prestava servizio nei seguenti periodi: dal 03.12.2021 al 31.12.2021, per 18 ore settimanali;
9/11 dal 1°.01.2022 al 09.01.2022, per 18 ore settimanali;
dal 10.01.2022 al 31.01.2022, per 18 ore settimanali;
dal 1°.02.2022 al 28.02.2022, per 18 ore settimanali;
dal 1°.03.2022 al 31.03.2022, per 18 ore settimanali;
dal 1°.04.2022 al 30.04.2022, per 18 ore settimanali;
dal 1°.05.2022 al 31.05.2022, per 18 ore settimanali, ad esclusione del
23 5 2022 in cui pacificamente la parte ricorrente fruiva di permesso, come risulta dal verbale di udienza;
dal 1°.06.2022 all'8.06.2022, per 18 ore settimanali;
dall'11.06.2022 all'11.06.2022, per 18 ore settimanali.
La pretesa di parte ricorrente è pertanto determinabile sulla scorta del valore giornaliero della retribuzione professionale e del numero di giorni di servizio, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità.
3. Per le ragioni esposte, pienamente condivisa dal giudicante, il ricorso deve essere accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere. In particolare, i resistenti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., i resistenti, in solido tra loro, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese di lite determinate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente. Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa che la parte ricorrente riconosceva essere inferiore a euro 1.000, come risulta dal verbale di udienza, e della sua bassa complessità correlata alla serialità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
10/11 Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti
(RPD) in relazione ai servizi prestati indicati in motivazione, anche ai fini del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite determinate in € 400,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso spese del contributo unificato, se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente. Sentenza esecutiva.
Milano, 12/03/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
11/11