Decreto decisorio 13 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 13/07/2021, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2021
N. 00409/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00721/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2015, proposto da
G.B. Thermae Hotels S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri, FR Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio FR Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Abano Terme, non costituito in giudizio;
nei confronti
EL CH, FR EI non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza a fuma del Dirigente del Settore prot. n. 8555 dell'11 marzo 2015, notificata il 12 marzo 2015, avente ad oggetto: "ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi relativamente alla riscontrata realizzazione di alcune opere, consistenti in una piccola piattaforma/rampa esterna e di alcuni gradini esterni alla muratura perimetrale, eseguite in prossimità della parete nord dello stabilimento Termale Hotel Terme Metropole prospiciente una stradina interna, privata, avvenuta in assenza di atto abilitativo";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 maggio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso in Venezia il giorno 13 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO