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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2282/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Forte del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, Galleria San Babila n. 4/a
- OPPONENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Milano, via Savaré n. 1 CP_1 contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Grimaldi del Foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Piano di Sorrento, via Cavoniello n. 2
- OPPOSTI -
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento e avvisi di addebito All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 24 febbraio 2025, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 “In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata: dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme Controparte_ indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l anche e soprattutto ai fini dell'interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituivano ritualmente in giudizio l' Controparte_1
e l' ,
[...] Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, l' Controparte_1 domandava:
“In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell quanto alla CP_4 istanza di sospensione dell'esecuzione ex L.228/2012 formulata ex adverso;
in via principale, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 D.Lgs.46/99 e 617 cpc;
in subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso gli avvisi di addebito nn. 36820220010787515000 e 36820230012355049000, condannando comunque l'opponente, , al pagamento in favore dell delle Parte_1 CP_4 somme indicate negli atti suddetti o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
L' , dal canto suo, chiedeva: Controparte_2
2 “1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva formulata dalla parte opponente non sussistendone i presupposti giuridici;
2) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le motivazioni di cui al CP_5 punto 2) delle presenti memorie;
3) Rigettare la domanda poiché inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto”.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 23 luglio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda per cui è causa muove dall'intimazione di pagamento n.
06820259006958788000, notificata a in data 11 febbraio Parte_1
2025 per complessivi € 21.066,09 e relativa – per quanto qui di interesse – agli avvisi di addebito n. 36820220010787515000 e n. 36820230012355049000: titoli – emessi per complessivi € 6.018,09 – tutti concernenti omissioni su contributi I.V.S. per gli anni 2020, 2021 e 2022 (doc. 2, fascicolo opponente).
*
1.1. L'opponente eccepisce la nullità della pretesa creditoria così azionata sostenendo di non aver mai ricevuto rituale notificazione dei titoli presupposti;
eccepisce, conseguentemente, la nullità derivata dell'atto di intimazione opposto.
Lamenta, inoltre, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e, in ogni caso, “l'errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa contributiva comprensiva degli interessi moratori” (pag. 4, ricorso); in sede di discussione, infine, ha eccepito la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito in quanto effettuati da un indirizzo PEC dell' all'uopo non abilitato, la mancata produzione CP_4 dell'intimazione di pagamento che si assume notificata in data 4 marzo 2024 e la nullità della costituzione in giudizio dell' Controparte_2
in quanto effettuata con il patrocinio di un difensore del libero foro
[...]
(cfr. verbale udienza del 7 maggio 2025).
3 Ha contestato, infine, che l'istanza di rateazione e la richiesta di definizione agevolata possano costituire riconoscimento di debito (cfr. verbale udienza del 7 maggio 2025).
*
1.2. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
*** * ***
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità – per difetto di rappresentanza – della costituzione in giudizio di Controparte_2
, sollevata da parte opponente con particolare riferimento al
[...] patrocinio di un difensore del libero foro.
*
2.1. Sul punto, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano ha già avuto modo di così statuire:
“innanzitutto si deve affrontare l'eccezione preliminare sollevata dall'appellante in relazione alla nullità della rappresentanza in giudizio dell Controparte_6
Questa Corte ritiene di non condividere la soluzione adottata dalla Cassazione, nelle pronunce invocate dall'appellante, quantomeno nella parte in cui pretendono l'assunzione da parte dell di una delibera “speciale” ex art. 43 rd 1611/1933. CP_2 In particolare, si rileva che:
- l'art. 1 comma 8 del d.l. del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, nel regolare l'attività processuale dell quale successore “ope Controparte_2 legis” di , stabilisce che «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio CP_7 dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa»;
- la Cassazione ha chiarito che l quale successore “ope Controparte_2 legis” di , ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo, debba CP_7 avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale, tra quelli previsti dall'art. 1 comma 5 d.l. 193/2016 cit., contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1 comma 8 d.l. 193/2016 cit.),
4 sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (per tutte Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018);
- l'art. 43 r.d. 30/10/1933 n. 1611 stabilisce al comma 4: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»;
- secondo quanto ricorda la stessa Cassazione (Cass. 28741/2018 cit.), tra gli atti generali di cui al comma 5 dell'art. 1 d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, il 'Regolamento di amministrazione' di
[...] deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato Controparte_6 dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale (art.4) stabilisce ai commi 2 e 3: «L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati;
- con la convenzione tra ed Avvocatura di Stato del 22/06/17, Controparte_2 all'art. 3.4, espressamente dedicato al «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», si stabilisce quanto segue: «3.4.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.
3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie». Alla luce di tale quadro normativo, a parere di questa Corte, ove si verta in materia di contenzioso afferente l'attività di Riscossione, e si rientri in una delle ipotesi previste dall'art.
3.4.2 della citata convenzione non è richiesta altresì l'apposita delibera dell'ente prevista dall'art. 43 r.d. 1611/1933, norma dedicata espressamente a quei «casi speciali», in cui cioè la deroga alla regola della rappresentanza dell'Avvocatura di Stato non sia già stata disciplinata dalla legge (com'è avvenuto nella specie con l'art. 1 comma 8 d.l. 193/2016) e dagli atti di normazione secondaria cui la legge rinvia (nella specie Regolamento e Convenzione).
5 Conseguentemente, essendo stati espressamente previsti e disciplinati – con atti deliberativi generali cui la legge del 2016 ha demandato tale potere – i “casi speciali” nei quali l'ente non è rappresentato dall'Avvocatura di Stato e può essere rappresentato da avvocati di libero foro, non si vede per quale ragione si debba pretendere l'adozione di una apposita delibera che finirebbe per essere una pedissequa adesione alla scelta già operata a monte dall'amministrazione a ciò legittimata dalla legge. Tenuto conto che nella specie si verte in ipotesi di contenzioso afferente l'attività di riscossione dinanzi alla sezione lavoro della Corte di Appello, alla luce degli atti sopra richiamati, deve ritenersi legittimo il ricorso ad avvocati del libero foro, tanto più che con delibera del 17-12- 2018, il Comitato di Gestione dell richiamato il protocollo d'intesa con CP_2
l'Avvocatura dello Stato del 22-6-2017 e il Regolamento di amministrazione del 26-3- 2018, ha espressamente confermato gli incarichi conferiti a professionisti del libero foro “dalla data di costituzione dell'ente (1° luglio 2017)”, “in ragione dell'ingente volume di contenzioso in ingresso, della relativa distribuzione e concentrazione per ambito geografico, nonché dell'esiguo numero di risorse interne disponibili con adeguata professionalità e titoli …” (C.d.A. Milano Sezione Lavoro, 12 marzo 2019, n. 603).
Nel medesimo senso si sono pronunziate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza, 19 novembre 2019, n. 30008 (conformi, da ultimo,
Tribunale di Roma, 25 gennaio 2020, n. 10474; Comm. Trib. Reg. Roma, Sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1057).
*
2.2. Sulla specifica questione, peraltro, è recentemente intervenuto il Supremo
Collegio ribadendo quanto segue:
“3.3. Va ribadito nella presente sede quanto già affermato da questa Corte (cfr. ord. n. 21370/2023) sulla base di principi di diritto che il Collegio pienamente condivide.
3.4. Riguardo all'ammissibilità della costituzione in giudizio di Controparte_8
a mezzo di un legale del libero foro, ed in particolare, della sua
[...] rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti dell'obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell in sede di CP_2 convenzione con l'Avvocatura, con l'avvalimento di avvocati del libero foro, si osserva che, sotto il profilo della ricognizione normativa, l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue: «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può
6 avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
3.5. Le disposizioni richiamate dalla norma dianzi riportata sono: A) l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale «l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; B) il comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; C) gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»; D) l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui «l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».
7 3.6. Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l'art.
4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l , per la propria rappresentanza Controparte_2 e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
3.7. Il quadro di riferimento normativo è stato, poi, completato con: - il regolamento di amministrazione dell'odierna controricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall'art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; - il protocollo d'intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e la controricorrente, attuativo dell'art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; - il regolamento-bando della controricorrente per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016).
3.8. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 30008 del 2019, principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) hanno chiarito che, con l'introduzione della convenzione sopra richiamata non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'Avvocatura erariale e di Avvocati del libero foro, ma semplicemente l'applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre. 3.9. È stato specificato che: in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, dunque, le ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l'avvalimento di Avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma;
in ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell'art. 1). 3.10. È stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l CP_2 avvalersi anche di Avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale: a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle CP_2 condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e
8 nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure CP_2 davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
3.11. Nella Convezione stipulata tra l'Avvocatura Generale dello Stato e l
[...] in data 22 giugno 2016 è previsto, dunque, quanto segue: Controparte_8 «L'Avvocatura assume il patrocinio dell'ente nei seguenti casi azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in riscossione;
altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'avvocatura dello Stato;
liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. … L'ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie».
3.12. Nel caso in esame la controversia in oggetto si è svolta innanzi alla Commissione tributaria, in primo grado e in secondo grado, con la costituzione dell Controparte_2
la quale ha rilasciato una procura ad un Avvocato del libero foro.
[...]
3.13. Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che nella specie ricorra l'ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio di CP_5 il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad Avvocati del libero foro, ed in tale ipotesi, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di Avvocati del libero foro, essendo stato, infatti, precisato che un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti.
3.14. In altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell che si è determinata ad CP_2 agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, n. 30008/2019, cit., in senso conforme v. Cass., n. 36498/2021, , Cass., n. 16314/2021, Cass. n. 26531/2020)…” (Cass. Civ., Sez. Lav., 1 aprile 2025, n. 8616 – parte motiva).
*
2.3. L'eccezione è, dunque, infondata.
*** * ***
3. Le contestazioni inerenti forma e contenuto dell'intimazione di pagamento sono prive di pregio.
*
9 3.1. L'atto quivi impugnato risulta pienamente conforme al disposto di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973 e alle indicazioni di cui al correlato Decreto Ministeriale, riportando causale, importo, puntuale indicazione degli avvisi di addebito di riferimento, nonché inequivoca intimazione ad adempiere.
Con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, il
Supremo Collegio ha affermato che, “dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241 (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 4 luglio 2022, n. 21065 – parte motiva).
Ha, altresì, chiarito che “…per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione. Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione
10 coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto, conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n.2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 4 luglio 2022, n. 21065 – parte motiva).
*
3.2. Quanto a “l'errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa contributiva comprensiva degli interessi moratori”, la doglianza si prospetta del tutto pretestuosa e defatigatoria.
Il calcolo è stato effettuato in pieno ossequio alle previsioni normative di riferimento.
L'intimazione di pagamento qui opposta (doc. 2, fascicolo ricorrente) precisa, peraltro, che, ai crediti dalla stessa portati, “…dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al
31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili. 2 Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021). 3
L'importo indicato potrebbe essere aumentato delle somme dovute per le spese di cancellazione dei gravami derivanti da procedure cautelari eventualmente intraprese”.
*** * ***
11 4. Ciò posto, nel merito, con specifico riferimento all'avviso di addebito n.
36820220010787515000, la controversia deve essere risolta sulla base del principio della ragione più liquida che, “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. Civ., SS.UU., 8 maggio 2014, n. 9936).
Nel caso di specie, vi è una questione suscettibile di assicurare la definizione immediata ed è quella che concerne le plurime istanze di rateizzazione e l'adesione alla definizione agevolata formalizzate dall'odierno opponente.
*
4.1. Questo Giudice ha già avuto modo di osservare che il debitore – quando richiede la rateazione del versamento di contributi e termini di dilazione – riconosce i diritti dell'Ente creditore e interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti;
del pari, egli rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti e ad ogni altra eccezione;
anche la Corte di Appello di Milano con sentenza
5 dicembre 2018, n. 1758, ha affermato che “l'istanza di rateazione, proposta senza riserve di sorta dal contribuente, in data successiva alla scadenza dei termini di legge per opporre la cartella, costituisca riconoscimento del debito e comporti l'interruzione del termine di prescrizione”.
Il riconoscimento del debito e la rinuncia a valersi delle possibili eccezioni che possono influire sulla esistenza e sulla azionabilità del credito, d'altronde, può risultare da qualsiasi concludente manifestazione di volontà, poiché è un atto giuridico in senso stretto e, come tale, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga – anche implicitamente – la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 maggio 2004, n. 9054).
*
12 4.2. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 presentato l'istanza di rateizzazione con identificativo 760512 del 24 ottobre 2022 con riferimento, tra gli altri, all'avviso di addebito n. 36820220010787515000;
l'istanza è stata originariamente accolta ma, in seguito, è stata revocata per omesso Contr versamento delle rate (doc. 5, fascicolo .
*
4.3. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente anche in sede di discussione, non può esservi dubbio che la richiesta di definizione agevolata e l'istanza di rateazione – a suo tempo presentate – valgano tanto come riconoscimento di debito, quanto quale rinuncia a valersi di qualsivoglia eccezione.
In questo senso, d'altronde, si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio:
“la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito”
(Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 2024, n. 9221; conforme Cass. Civ., Sez. VI-Lav., 21 dicembre 2022, n. 37389); medesimo orientamento è proprio della più recente giurisprudenza di merito: “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva. È sufficiente pertanto che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione” (App. Brescia, Sez. Lav., 29 marzo 2023,
n. 103).
Ogni questione inerente al suddetto avviso di addebito e al credito dallo stesso portato risulta, pertanto, assorbita.
*** * ***
5. Con riguardo all'avviso di addebito n. 36820230012355049000, risulta infondata l'eccezione di nullità derivata dell'intimazione di pagamento n.
13 06820259006958788000 per omessa rituale notificazione del suddetto atto prodromico.
L' infatti, ha provato che l'avviso di addebito n. 36820230012355049000 è CP_4 stato ritualmente notificato al ricorrente, in data 15 dicembre 2023, all'indirizzo PEC indicato nella visura camerale della sua ditta individuale (doc. 2, fascicolo , CP_4 producendo le relative ricevute di accettazione e consegna (doc. 1, fascicolo . CP_4
La notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'opponente risulta validamente effettuata.
*
5.1. Si osservi, quanto all'indirizzo di spedizione, che la disciplina inerente ai pubblici registri concerne gli indirizzi di posta elettronica certificata dei destinatari, non quelli dei mittenti, in quanto la finalità di tutela sottesa attiene alla garanzia della effettiva possibilità di conoscenza degli atti che debbono essere notificati esclusivamente agli indirizzi PEC all'uopo indicati dagli interessati, per l'appunto, mediante pubblicazione nei pubblici registri (in questo senso, ex multis, App. Milano,
Sez. Lav., 29 novembre 2021, n. 1536, e App. Milano, Sez. Lav., 21 maggio 2019, n.
1066).
A tacer d'altro, qualsivoglia vizio risulterebbe sanato in virtù del principio per cui
“la nullità… è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 luglio 2018, n. 19105 – ordinanza;
cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 28 settembre 2018, n. 23620): nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare “contesta la ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito in quanto effettuati da un indirizzo PEC dell' all'uopo non abilitato” (cfr. CP_4 verbale udienza del 7 maggio 2025).
*
5.2. In secondo luogo, quanto all'indirizzo di destinazione, occorre evidenziare che – per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte – l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese deve ritenersi assimilabile alla sede legale della società (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16365); ciò rileva, a maggior ragione, quando,
14 come nel caso di specie, trattasi di impresa individuale, in considerazione della sostanziale identità soggettiva tra il ricorrente e il titolare della società.
Sul punto, come recentemente precisato dalla Suprema Corte, “ai fini del domicilio digitale, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, conv con mod. dalla L. n. 221 del 2012, e poi modificato dal D.L. n. 90 del 2014 conv. con mod. dalla L. n. 114 del 2014, e vigente al
4/9/2015 prevedeva che “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal presente decreto, art. 4 e art. 16, comma 12; dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio
2009, n. 2, dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-bis, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Tra questi pubblici elenchi era quindi ricompreso anche quello del registro delle imprese ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, conv. con L. n. 2 del 2009 con la conseguenza che l'indirizzo, risultante dalla visura camerale della ricorrente, poteva essere legittimamente utilizzato” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 30 maggio 2022,
n. 17464).
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6. L'opponente ha eccepito la violazione della sospensione conseguente all'invio dell'istanza di cui all'art. 1, co. 537, Legge 228/2012.
L'eccezione è infondata.
*
6.1. L'art. 1, co. 537, Legge 228/2012 dispone che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”.
Il successivo art. 1, co. 538, Legge 228/2012 prevede che, “ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di
15 pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore”.
L' art. 1, co. 539, Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che, “entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Infine, l'art. 1, co. 540, Legge 228/2012 prevede che, “in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
*
6.2. Nel caso di specie, il 13 febbraio 2025, parte opponente ha presentato la dichiarazione – in relazione ai titoli per cui è causa – affermando che “la somma richiesta nel suddetto atto è totalmente interessato da: prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella a cui il ruolo è reso esecutivo” (doc. 3, fascicolo
16 opponente): per come formalizzata, la dichiarazione risulta del tutto inidonea ad avviare il procedimento di legge con i conseguenti effetti.
Per espressa previsione normativa, la dichiarazione di cui all'art. 1, co. 537-538, deve essere “documentata”.
Questo Tribunale – con un orientamento quivi pienamente condiviso – ha già avuto modo di evidenziare che: “la disciplina sopra riportata richiede, infatti, che nella dichiarazione presentata dal contribuente venga “documentato” che l'avviso di addebito sia interessato da uno degli eventi specificamente indicati dalla norma;
ciò trova conferma nella successiva previsione dell'obbligo del concessionario della riscossione di trasmettere all'ente creditore, oltre alla dichiarazione del contribuente, “la documentazione allegata”. Non è quindi sufficiente – come è invece avvenuto nel caso di specie – affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione e decadenza”
(Trib. Milano, Sez. Lav., 24 febbraio 2021, n. 506).
Più nello specifico, “la disciplina sopra riportata richiede, però, che nella dichiarazione presentata dal contribuente venga “documentato” che l'avviso di addebito sia interessato da uno degli eventi specificamente indicati dalla norma;
ciò trova conferma nella successiva previsione dell'obbligo del concessionario della riscossione di trasmettere all'ente creditore, oltre alla dichiarazione del contribuente, “la documentazione allegata”. Non può, quindi, dirsi sufficiente la semplice affermazione, da parte dell'interessato, dell'intervenuta prescrizione e decadenza. Se così fosse, si ritiene, verrebbe del tutto vanificata la ratio della norma. L'art. 1 l.n. 228/12 citato introduce un procedimento che ha un intento deflattivo, volto cioè, attraverso la sollecitazione dell'interessato a richiamare gli enti creditori al riesame di quelle posizioni che, per ragioni diverse, possono, nel frattempo essere state colpite dalla falcidia della prescrizione o della decadenza e per le quali l'azione riscossiva non potrebbe avere esito positivo. Nello spirito della norma e perché lo stesso sia assicurato,
è però necessario che la sollecitazione del contribuente metta gli enti in grado di verificare celermente lo stato dei propri crediti, così da valutare l'eventuale estinzione o caducazione. Per tale ragione, la norma prevede che le cause di prescrizione e di decadenza siano documentate, diversamente, si esporrebbe gli enti a lunghe ricerche che vanificherebbero la ratio della procedura. Ciò premesso, è evidente come l'istanza di sospensione presentata dalla società non sia corredata di alcun documento”
(Trib. Milano, Sez. Lav., 28 maggio 2021, n. 1530).
*** * ***
17 7.
Per questi motivi
, da ritenersi assorbenti rispetto a ogni ulteriore rilievo sollevato dalle parti, l'opposizione è infondata e deve, quindi, essere rigettata.
*
7.1. La regolazione delle spese segue la soccombenza e, pertanto, Parte_1 deve essere condannato alla rifusione delle stesse – in favore di
[...] entrambe le parti convenute – nella misura di cui al dispositivo, che tiene conto del valore complessivo di causa.
*** * ***
7.2. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta, integralmente, l'opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 2.697,00, oltre accessori come per legge, in favore dell'
[...]
, e di € 2.000,00 oltre accessori Controparte_1 come per legge, in favore dell' . Controparte_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 23 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara COLOSIMO
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Forte del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, Galleria San Babila n. 4/a
- OPPONENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Milano, via Savaré n. 1 CP_1 contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Grimaldi del Foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Piano di Sorrento, via Cavoniello n. 2
- OPPOSTI -
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento e avvisi di addebito All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 24 febbraio 2025, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 “In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata: dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme Controparte_ indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l anche e soprattutto ai fini dell'interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituivano ritualmente in giudizio l' Controparte_1
e l' ,
[...] Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, l' Controparte_1 domandava:
“In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell quanto alla CP_4 istanza di sospensione dell'esecuzione ex L.228/2012 formulata ex adverso;
in via principale, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 D.Lgs.46/99 e 617 cpc;
in subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso gli avvisi di addebito nn. 36820220010787515000 e 36820230012355049000, condannando comunque l'opponente, , al pagamento in favore dell delle Parte_1 CP_4 somme indicate negli atti suddetti o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
L' , dal canto suo, chiedeva: Controparte_2
2 “1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva formulata dalla parte opponente non sussistendone i presupposti giuridici;
2) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le motivazioni di cui al CP_5 punto 2) delle presenti memorie;
3) Rigettare la domanda poiché inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto”.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 23 luglio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda per cui è causa muove dall'intimazione di pagamento n.
06820259006958788000, notificata a in data 11 febbraio Parte_1
2025 per complessivi € 21.066,09 e relativa – per quanto qui di interesse – agli avvisi di addebito n. 36820220010787515000 e n. 36820230012355049000: titoli – emessi per complessivi € 6.018,09 – tutti concernenti omissioni su contributi I.V.S. per gli anni 2020, 2021 e 2022 (doc. 2, fascicolo opponente).
*
1.1. L'opponente eccepisce la nullità della pretesa creditoria così azionata sostenendo di non aver mai ricevuto rituale notificazione dei titoli presupposti;
eccepisce, conseguentemente, la nullità derivata dell'atto di intimazione opposto.
Lamenta, inoltre, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e, in ogni caso, “l'errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa contributiva comprensiva degli interessi moratori” (pag. 4, ricorso); in sede di discussione, infine, ha eccepito la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito in quanto effettuati da un indirizzo PEC dell' all'uopo non abilitato, la mancata produzione CP_4 dell'intimazione di pagamento che si assume notificata in data 4 marzo 2024 e la nullità della costituzione in giudizio dell' Controparte_2
in quanto effettuata con il patrocinio di un difensore del libero foro
[...]
(cfr. verbale udienza del 7 maggio 2025).
3 Ha contestato, infine, che l'istanza di rateazione e la richiesta di definizione agevolata possano costituire riconoscimento di debito (cfr. verbale udienza del 7 maggio 2025).
*
1.2. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
*** * ***
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità – per difetto di rappresentanza – della costituzione in giudizio di Controparte_2
, sollevata da parte opponente con particolare riferimento al
[...] patrocinio di un difensore del libero foro.
*
2.1. Sul punto, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano ha già avuto modo di così statuire:
“innanzitutto si deve affrontare l'eccezione preliminare sollevata dall'appellante in relazione alla nullità della rappresentanza in giudizio dell Controparte_6
Questa Corte ritiene di non condividere la soluzione adottata dalla Cassazione, nelle pronunce invocate dall'appellante, quantomeno nella parte in cui pretendono l'assunzione da parte dell di una delibera “speciale” ex art. 43 rd 1611/1933. CP_2 In particolare, si rileva che:
- l'art. 1 comma 8 del d.l. del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, nel regolare l'attività processuale dell quale successore “ope Controparte_2 legis” di , stabilisce che «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio CP_7 dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa»;
- la Cassazione ha chiarito che l quale successore “ope Controparte_2 legis” di , ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo, debba CP_7 avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale, tra quelli previsti dall'art. 1 comma 5 d.l. 193/2016 cit., contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1 comma 8 d.l. 193/2016 cit.),
4 sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (per tutte Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018);
- l'art. 43 r.d. 30/10/1933 n. 1611 stabilisce al comma 4: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»;
- secondo quanto ricorda la stessa Cassazione (Cass. 28741/2018 cit.), tra gli atti generali di cui al comma 5 dell'art. 1 d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, il 'Regolamento di amministrazione' di
[...] deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato Controparte_6 dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale (art.4) stabilisce ai commi 2 e 3: «L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati;
- con la convenzione tra ed Avvocatura di Stato del 22/06/17, Controparte_2 all'art. 3.4, espressamente dedicato al «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», si stabilisce quanto segue: «3.4.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.
3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie». Alla luce di tale quadro normativo, a parere di questa Corte, ove si verta in materia di contenzioso afferente l'attività di Riscossione, e si rientri in una delle ipotesi previste dall'art.
3.4.2 della citata convenzione non è richiesta altresì l'apposita delibera dell'ente prevista dall'art. 43 r.d. 1611/1933, norma dedicata espressamente a quei «casi speciali», in cui cioè la deroga alla regola della rappresentanza dell'Avvocatura di Stato non sia già stata disciplinata dalla legge (com'è avvenuto nella specie con l'art. 1 comma 8 d.l. 193/2016) e dagli atti di normazione secondaria cui la legge rinvia (nella specie Regolamento e Convenzione).
5 Conseguentemente, essendo stati espressamente previsti e disciplinati – con atti deliberativi generali cui la legge del 2016 ha demandato tale potere – i “casi speciali” nei quali l'ente non è rappresentato dall'Avvocatura di Stato e può essere rappresentato da avvocati di libero foro, non si vede per quale ragione si debba pretendere l'adozione di una apposita delibera che finirebbe per essere una pedissequa adesione alla scelta già operata a monte dall'amministrazione a ciò legittimata dalla legge. Tenuto conto che nella specie si verte in ipotesi di contenzioso afferente l'attività di riscossione dinanzi alla sezione lavoro della Corte di Appello, alla luce degli atti sopra richiamati, deve ritenersi legittimo il ricorso ad avvocati del libero foro, tanto più che con delibera del 17-12- 2018, il Comitato di Gestione dell richiamato il protocollo d'intesa con CP_2
l'Avvocatura dello Stato del 22-6-2017 e il Regolamento di amministrazione del 26-3- 2018, ha espressamente confermato gli incarichi conferiti a professionisti del libero foro “dalla data di costituzione dell'ente (1° luglio 2017)”, “in ragione dell'ingente volume di contenzioso in ingresso, della relativa distribuzione e concentrazione per ambito geografico, nonché dell'esiguo numero di risorse interne disponibili con adeguata professionalità e titoli …” (C.d.A. Milano Sezione Lavoro, 12 marzo 2019, n. 603).
Nel medesimo senso si sono pronunziate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza, 19 novembre 2019, n. 30008 (conformi, da ultimo,
Tribunale di Roma, 25 gennaio 2020, n. 10474; Comm. Trib. Reg. Roma, Sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1057).
*
2.2. Sulla specifica questione, peraltro, è recentemente intervenuto il Supremo
Collegio ribadendo quanto segue:
“3.3. Va ribadito nella presente sede quanto già affermato da questa Corte (cfr. ord. n. 21370/2023) sulla base di principi di diritto che il Collegio pienamente condivide.
3.4. Riguardo all'ammissibilità della costituzione in giudizio di Controparte_8
a mezzo di un legale del libero foro, ed in particolare, della sua
[...] rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti dell'obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell in sede di CP_2 convenzione con l'Avvocatura, con l'avvalimento di avvocati del libero foro, si osserva che, sotto il profilo della ricognizione normativa, l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue: «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può
6 avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
3.5. Le disposizioni richiamate dalla norma dianzi riportata sono: A) l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale «l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; B) il comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; C) gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»; D) l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui «l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».
7 3.6. Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l'art.
4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l , per la propria rappresentanza Controparte_2 e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
3.7. Il quadro di riferimento normativo è stato, poi, completato con: - il regolamento di amministrazione dell'odierna controricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall'art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; - il protocollo d'intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e la controricorrente, attuativo dell'art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; - il regolamento-bando della controricorrente per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016).
3.8. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 30008 del 2019, principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) hanno chiarito che, con l'introduzione della convenzione sopra richiamata non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'Avvocatura erariale e di Avvocati del libero foro, ma semplicemente l'applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre. 3.9. È stato specificato che: in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, dunque, le ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l'avvalimento di Avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma;
in ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell'art. 1). 3.10. È stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l CP_2 avvalersi anche di Avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale: a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle CP_2 condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e
8 nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure CP_2 davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
3.11. Nella Convezione stipulata tra l'Avvocatura Generale dello Stato e l
[...] in data 22 giugno 2016 è previsto, dunque, quanto segue: Controparte_8 «L'Avvocatura assume il patrocinio dell'ente nei seguenti casi azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in riscossione;
altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'avvocatura dello Stato;
liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. … L'ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie».
3.12. Nel caso in esame la controversia in oggetto si è svolta innanzi alla Commissione tributaria, in primo grado e in secondo grado, con la costituzione dell Controparte_2
la quale ha rilasciato una procura ad un Avvocato del libero foro.
[...]
3.13. Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che nella specie ricorra l'ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio di CP_5 il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad Avvocati del libero foro, ed in tale ipotesi, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di Avvocati del libero foro, essendo stato, infatti, precisato che un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti.
3.14. In altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell che si è determinata ad CP_2 agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, n. 30008/2019, cit., in senso conforme v. Cass., n. 36498/2021, , Cass., n. 16314/2021, Cass. n. 26531/2020)…” (Cass. Civ., Sez. Lav., 1 aprile 2025, n. 8616 – parte motiva).
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2.3. L'eccezione è, dunque, infondata.
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3. Le contestazioni inerenti forma e contenuto dell'intimazione di pagamento sono prive di pregio.
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9 3.1. L'atto quivi impugnato risulta pienamente conforme al disposto di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973 e alle indicazioni di cui al correlato Decreto Ministeriale, riportando causale, importo, puntuale indicazione degli avvisi di addebito di riferimento, nonché inequivoca intimazione ad adempiere.
Con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, il
Supremo Collegio ha affermato che, “dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241 (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 4 luglio 2022, n. 21065 – parte motiva).
Ha, altresì, chiarito che “…per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione. Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione
10 coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto, conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n.2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 4 luglio 2022, n. 21065 – parte motiva).
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3.2. Quanto a “l'errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa contributiva comprensiva degli interessi moratori”, la doglianza si prospetta del tutto pretestuosa e defatigatoria.
Il calcolo è stato effettuato in pieno ossequio alle previsioni normative di riferimento.
L'intimazione di pagamento qui opposta (doc. 2, fascicolo ricorrente) precisa, peraltro, che, ai crediti dalla stessa portati, “…dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al
31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili. 2 Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021). 3
L'importo indicato potrebbe essere aumentato delle somme dovute per le spese di cancellazione dei gravami derivanti da procedure cautelari eventualmente intraprese”.
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11 4. Ciò posto, nel merito, con specifico riferimento all'avviso di addebito n.
36820220010787515000, la controversia deve essere risolta sulla base del principio della ragione più liquida che, “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. Civ., SS.UU., 8 maggio 2014, n. 9936).
Nel caso di specie, vi è una questione suscettibile di assicurare la definizione immediata ed è quella che concerne le plurime istanze di rateizzazione e l'adesione alla definizione agevolata formalizzate dall'odierno opponente.
*
4.1. Questo Giudice ha già avuto modo di osservare che il debitore – quando richiede la rateazione del versamento di contributi e termini di dilazione – riconosce i diritti dell'Ente creditore e interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti;
del pari, egli rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti e ad ogni altra eccezione;
anche la Corte di Appello di Milano con sentenza
5 dicembre 2018, n. 1758, ha affermato che “l'istanza di rateazione, proposta senza riserve di sorta dal contribuente, in data successiva alla scadenza dei termini di legge per opporre la cartella, costituisca riconoscimento del debito e comporti l'interruzione del termine di prescrizione”.
Il riconoscimento del debito e la rinuncia a valersi delle possibili eccezioni che possono influire sulla esistenza e sulla azionabilità del credito, d'altronde, può risultare da qualsiasi concludente manifestazione di volontà, poiché è un atto giuridico in senso stretto e, come tale, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga – anche implicitamente – la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 maggio 2004, n. 9054).
*
12 4.2. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 presentato l'istanza di rateizzazione con identificativo 760512 del 24 ottobre 2022 con riferimento, tra gli altri, all'avviso di addebito n. 36820220010787515000;
l'istanza è stata originariamente accolta ma, in seguito, è stata revocata per omesso Contr versamento delle rate (doc. 5, fascicolo .
*
4.3. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente anche in sede di discussione, non può esservi dubbio che la richiesta di definizione agevolata e l'istanza di rateazione – a suo tempo presentate – valgano tanto come riconoscimento di debito, quanto quale rinuncia a valersi di qualsivoglia eccezione.
In questo senso, d'altronde, si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio:
“la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito”
(Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 2024, n. 9221; conforme Cass. Civ., Sez. VI-Lav., 21 dicembre 2022, n. 37389); medesimo orientamento è proprio della più recente giurisprudenza di merito: “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva. È sufficiente pertanto che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione” (App. Brescia, Sez. Lav., 29 marzo 2023,
n. 103).
Ogni questione inerente al suddetto avviso di addebito e al credito dallo stesso portato risulta, pertanto, assorbita.
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5. Con riguardo all'avviso di addebito n. 36820230012355049000, risulta infondata l'eccezione di nullità derivata dell'intimazione di pagamento n.
13 06820259006958788000 per omessa rituale notificazione del suddetto atto prodromico.
L' infatti, ha provato che l'avviso di addebito n. 36820230012355049000 è CP_4 stato ritualmente notificato al ricorrente, in data 15 dicembre 2023, all'indirizzo PEC indicato nella visura camerale della sua ditta individuale (doc. 2, fascicolo , CP_4 producendo le relative ricevute di accettazione e consegna (doc. 1, fascicolo . CP_4
La notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'opponente risulta validamente effettuata.
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5.1. Si osservi, quanto all'indirizzo di spedizione, che la disciplina inerente ai pubblici registri concerne gli indirizzi di posta elettronica certificata dei destinatari, non quelli dei mittenti, in quanto la finalità di tutela sottesa attiene alla garanzia della effettiva possibilità di conoscenza degli atti che debbono essere notificati esclusivamente agli indirizzi PEC all'uopo indicati dagli interessati, per l'appunto, mediante pubblicazione nei pubblici registri (in questo senso, ex multis, App. Milano,
Sez. Lav., 29 novembre 2021, n. 1536, e App. Milano, Sez. Lav., 21 maggio 2019, n.
1066).
A tacer d'altro, qualsivoglia vizio risulterebbe sanato in virtù del principio per cui
“la nullità… è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 luglio 2018, n. 19105 – ordinanza;
cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 28 settembre 2018, n. 23620): nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare “contesta la ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito in quanto effettuati da un indirizzo PEC dell' all'uopo non abilitato” (cfr. CP_4 verbale udienza del 7 maggio 2025).
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5.2. In secondo luogo, quanto all'indirizzo di destinazione, occorre evidenziare che – per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte – l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese deve ritenersi assimilabile alla sede legale della società (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16365); ciò rileva, a maggior ragione, quando,
14 come nel caso di specie, trattasi di impresa individuale, in considerazione della sostanziale identità soggettiva tra il ricorrente e il titolare della società.
Sul punto, come recentemente precisato dalla Suprema Corte, “ai fini del domicilio digitale, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, conv con mod. dalla L. n. 221 del 2012, e poi modificato dal D.L. n. 90 del 2014 conv. con mod. dalla L. n. 114 del 2014, e vigente al
4/9/2015 prevedeva che “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal presente decreto, art. 4 e art. 16, comma 12; dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio
2009, n. 2, dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-bis, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Tra questi pubblici elenchi era quindi ricompreso anche quello del registro delle imprese ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, conv. con L. n. 2 del 2009 con la conseguenza che l'indirizzo, risultante dalla visura camerale della ricorrente, poteva essere legittimamente utilizzato” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 30 maggio 2022,
n. 17464).
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6. L'opponente ha eccepito la violazione della sospensione conseguente all'invio dell'istanza di cui all'art. 1, co. 537, Legge 228/2012.
L'eccezione è infondata.
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6.1. L'art. 1, co. 537, Legge 228/2012 dispone che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”.
Il successivo art. 1, co. 538, Legge 228/2012 prevede che, “ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di
15 pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore”.
L' art. 1, co. 539, Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che, “entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Infine, l'art. 1, co. 540, Legge 228/2012 prevede che, “in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
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6.2. Nel caso di specie, il 13 febbraio 2025, parte opponente ha presentato la dichiarazione – in relazione ai titoli per cui è causa – affermando che “la somma richiesta nel suddetto atto è totalmente interessato da: prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella a cui il ruolo è reso esecutivo” (doc. 3, fascicolo
16 opponente): per come formalizzata, la dichiarazione risulta del tutto inidonea ad avviare il procedimento di legge con i conseguenti effetti.
Per espressa previsione normativa, la dichiarazione di cui all'art. 1, co. 537-538, deve essere “documentata”.
Questo Tribunale – con un orientamento quivi pienamente condiviso – ha già avuto modo di evidenziare che: “la disciplina sopra riportata richiede, infatti, che nella dichiarazione presentata dal contribuente venga “documentato” che l'avviso di addebito sia interessato da uno degli eventi specificamente indicati dalla norma;
ciò trova conferma nella successiva previsione dell'obbligo del concessionario della riscossione di trasmettere all'ente creditore, oltre alla dichiarazione del contribuente, “la documentazione allegata”. Non è quindi sufficiente – come è invece avvenuto nel caso di specie – affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione e decadenza”
(Trib. Milano, Sez. Lav., 24 febbraio 2021, n. 506).
Più nello specifico, “la disciplina sopra riportata richiede, però, che nella dichiarazione presentata dal contribuente venga “documentato” che l'avviso di addebito sia interessato da uno degli eventi specificamente indicati dalla norma;
ciò trova conferma nella successiva previsione dell'obbligo del concessionario della riscossione di trasmettere all'ente creditore, oltre alla dichiarazione del contribuente, “la documentazione allegata”. Non può, quindi, dirsi sufficiente la semplice affermazione, da parte dell'interessato, dell'intervenuta prescrizione e decadenza. Se così fosse, si ritiene, verrebbe del tutto vanificata la ratio della norma. L'art. 1 l.n. 228/12 citato introduce un procedimento che ha un intento deflattivo, volto cioè, attraverso la sollecitazione dell'interessato a richiamare gli enti creditori al riesame di quelle posizioni che, per ragioni diverse, possono, nel frattempo essere state colpite dalla falcidia della prescrizione o della decadenza e per le quali l'azione riscossiva non potrebbe avere esito positivo. Nello spirito della norma e perché lo stesso sia assicurato,
è però necessario che la sollecitazione del contribuente metta gli enti in grado di verificare celermente lo stato dei propri crediti, così da valutare l'eventuale estinzione o caducazione. Per tale ragione, la norma prevede che le cause di prescrizione e di decadenza siano documentate, diversamente, si esporrebbe gli enti a lunghe ricerche che vanificherebbero la ratio della procedura. Ciò premesso, è evidente come l'istanza di sospensione presentata dalla società non sia corredata di alcun documento”
(Trib. Milano, Sez. Lav., 28 maggio 2021, n. 1530).
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17 7.
Per questi motivi
, da ritenersi assorbenti rispetto a ogni ulteriore rilievo sollevato dalle parti, l'opposizione è infondata e deve, quindi, essere rigettata.
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7.1. La regolazione delle spese segue la soccombenza e, pertanto, Parte_1 deve essere condannato alla rifusione delle stesse – in favore di
[...] entrambe le parti convenute – nella misura di cui al dispositivo, che tiene conto del valore complessivo di causa.
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7.2. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta, integralmente, l'opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 2.697,00, oltre accessori come per legge, in favore dell'
[...]
, e di € 2.000,00 oltre accessori Controparte_1 come per legge, in favore dell' . Controparte_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 23 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara COLOSIMO
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