Articolo 88 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 87Articolo 89
Versione
15 gennaio 1976
Art. 88.
I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1976, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976