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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19968/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
e rappresentate e difese dall'avv. CIULLA Parte_1 Parte_2
GIUSEPPE e dall'avv. PANERO CRISTIANA presso cui ha eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/11/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dell'interdizione nei confronti di , in quanto Controparte_1 incapace di provvedere ai propri interessi.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Il Giudice assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni congiunte delle parti
In data 25.02.2025, i difensori di parti ricorrenti depositavano certificato di morte dell'interdicenda, chiedendo disporsi l'interruzione del processo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La morte sopravvenuta della parte nei cui confronti si chiede di pronunciare l'interdizione rende irrilevante la decisione del Tribunale in quanto del tutto improduttiva di effetti.
Occorre pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda od eccezione:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19968/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
e rappresentate e difese dall'avv. CIULLA Parte_1 Parte_2
GIUSEPPE e dall'avv. PANERO CRISTIANA presso cui ha eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/11/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dell'interdizione nei confronti di , in quanto Controparte_1 incapace di provvedere ai propri interessi.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Il Giudice assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni congiunte delle parti
In data 25.02.2025, i difensori di parti ricorrenti depositavano certificato di morte dell'interdicenda, chiedendo disporsi l'interruzione del processo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La morte sopravvenuta della parte nei cui confronti si chiede di pronunciare l'interdizione rende irrilevante la decisione del Tribunale in quanto del tutto improduttiva di effetti.
Occorre pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda od eccezione:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo