TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/09/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 25.09.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7716/2023
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Pasquariello presso il Parte_1 cui studio elett. dom. in Caserta alla via F. Turati n. 55
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., Controparte_1 come in atti, dal funzionario, dott. unitamente al quale elett. dom. in Caserta alla Via Controparte_2
Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe premesso di aver ottenuto in sede amministrativa il riconoscimento dello stato di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a seguito di domanda amministrativa del 23.07.2018, esponeva di non aver ottenuto la liquidazione della prestazione della indennità di accompagnamento CP_ nonostante il riconoscimento del requisito sanitario da parte della commissione
Agiva, pertanto, per ottenere la condanna dell' convenuto al pagamento dei ratei dell'indennità CP_1 di accompagnamento a far data dal 23.07.2018, oltre accessori come per legge, vinte le spese, con attribuzione. CP_ L' si costituiva e resisteva genericamente alla domanda.
Alla odierna udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto di aver presentato domanda amministrativa relativa all'invalidità in data 23.07.2018 e di aver ottenuto, con verbale sanitario del
20.03.2019, il riconoscimento dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
(100%) e con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla data della domanda, lamentando che, nonostante il riconoscimento del requisito sanitario, l'ente previdenziale non aveva erogato il trattamento economico previsto per la indennità di accompagnamento.
Tale circostanza – pacifica in quanto non contestata dall'ente convenuto – trova pieno riscontro nella documentazione versata in atti (cfr. verbale sanitario del 20.03.2019 nella parte relativa alla valutazione conclusiva della Commissione laddove testualmente riconosce il ricorrente “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani … data decorrenza: 23.07.2018”).
L' resistente, costituendosi in giudizio, con memoria contenente difese di stile, in parte anche CP_1 non conferenti alla domanda azionata, ha confermato il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della prestazione richiesta dal ricorrente, evidenziando che “tuttavia, ai soli fini del diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili, è stato formulato il seguente giudizio diagnostico - valutativo: "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88. Percentuale: 67% Data decorrenza:
23/07/2018" per cui in data 20/03/2019 è stato generato il verbale negativo n. 3930787404065” (cfr. pag. 3 memoria di costituzione in atti).
L'ente convenuto, dunque, omettendo di allegare qualsivoglia circostanza fattuale nonché giuridica ostativa alla liquidazione della prestazione oggetto della richiesta attorea, si limitava a trascrivere, nella memoria di costituzione, la dicitura, pure presente nel verbale sanitario, riportata all'interno del riquadro posto in calce al verbale, laddove veniva appunto indicata “ai soli fini dell'eventuale diritto ad assegni, pensioni e indennità” una percentuale di invalidità pari al 67%.
Con ordinanza del 11.07.2025, stante il tenore complessivo del verbale sanitario versato in atti, il CP_ Tribunale onerava l' alla produzione in giudizio del verbale nella versione integrale, ovvero completo della parte relativa alla anamnesi nonché all'esame obiettivo in quanto tali elementi – nel predetto documento – erano coperti da “omissis”.
L' , con nota del 23.07.2025, depositava il verbale sanitario nella versione integrale – CP_1 pienamente conforme nel contenuto e nelle conclusioni finali a quello già depositato in atti - dal quale si evincevano le patologie riscontrate dalla Commissione in sede di esame obiettivo, patologie compatibili con il riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini della indennità di accompagnamento.
Orbene, stante la sussistenza del requisito sanitario, riconosciuto in via amministrativa, nonché degli CP_ ulteriori requisiti socio - economici, la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.08.2018
(primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successivi ratei mensili al soddisfo.
Rileva il Tribunale che non possono essere prese in considerazioni le deduzioni svolte dall' CP_1 convenuto nelle note del 23.07.2025 in quanto volte ad introdurre circostanze e fatti completamente nuovi in quanto mai allegati né specificati all'interno della memoria difensiva depositata all'atto della costituzione in giudizio.
Analogamente, in presenza di deduzioni difensive assolutamente tardive ed, in quanto tali, inammissibili, non può essere presa in considerazione la documentazione – pure tardiva – depositata per la prima volta in allegato alle note del 23.07.2025.
E' appena il caso di aggiungere che, in ragione delle preclusioni e decadenze sancite nel rito del lavoro, non possa demandarsi al giudicante alcuna attività di integrazione delle descritte carenze assertive - prima ancora che probatorie - in ragione della pacifica circolarità tra oneri di allegazione ed oneri probatori, di tal che, all'evidenza, può essere oggetto di prova solo quanto, nella fase introduttiva del giudizio, sia stato oggetto di puntuale allegazione e specificazione.
Va, infine, evidenziato che, alla luce dei consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU. n. 11353/2004; Cass. nn. 13694/2014; 6205/2010; 17102/2009),
l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro, non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza assertiva e probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte.
All'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c., deve, infatti, sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini della parte ed in una conseguente sanatoria della decadenza in cui la stessa sia incorsa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_
a) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e non corrisposti dell'indennità di accompagnamento a far data dal 01.08.2018, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successivi ratei mensili al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 oltre IVA, CPA e CP_1 rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 25.09.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7716/2023
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Pasquariello presso il Parte_1 cui studio elett. dom. in Caserta alla via F. Turati n. 55
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., Controparte_1 come in atti, dal funzionario, dott. unitamente al quale elett. dom. in Caserta alla Via Controparte_2
Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe premesso di aver ottenuto in sede amministrativa il riconoscimento dello stato di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a seguito di domanda amministrativa del 23.07.2018, esponeva di non aver ottenuto la liquidazione della prestazione della indennità di accompagnamento CP_ nonostante il riconoscimento del requisito sanitario da parte della commissione
Agiva, pertanto, per ottenere la condanna dell' convenuto al pagamento dei ratei dell'indennità CP_1 di accompagnamento a far data dal 23.07.2018, oltre accessori come per legge, vinte le spese, con attribuzione. CP_ L' si costituiva e resisteva genericamente alla domanda.
Alla odierna udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto di aver presentato domanda amministrativa relativa all'invalidità in data 23.07.2018 e di aver ottenuto, con verbale sanitario del
20.03.2019, il riconoscimento dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
(100%) e con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla data della domanda, lamentando che, nonostante il riconoscimento del requisito sanitario, l'ente previdenziale non aveva erogato il trattamento economico previsto per la indennità di accompagnamento.
Tale circostanza – pacifica in quanto non contestata dall'ente convenuto – trova pieno riscontro nella documentazione versata in atti (cfr. verbale sanitario del 20.03.2019 nella parte relativa alla valutazione conclusiva della Commissione laddove testualmente riconosce il ricorrente “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani … data decorrenza: 23.07.2018”).
L' resistente, costituendosi in giudizio, con memoria contenente difese di stile, in parte anche CP_1 non conferenti alla domanda azionata, ha confermato il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della prestazione richiesta dal ricorrente, evidenziando che “tuttavia, ai soli fini del diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili, è stato formulato il seguente giudizio diagnostico - valutativo: "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88. Percentuale: 67% Data decorrenza:
23/07/2018" per cui in data 20/03/2019 è stato generato il verbale negativo n. 3930787404065” (cfr. pag. 3 memoria di costituzione in atti).
L'ente convenuto, dunque, omettendo di allegare qualsivoglia circostanza fattuale nonché giuridica ostativa alla liquidazione della prestazione oggetto della richiesta attorea, si limitava a trascrivere, nella memoria di costituzione, la dicitura, pure presente nel verbale sanitario, riportata all'interno del riquadro posto in calce al verbale, laddove veniva appunto indicata “ai soli fini dell'eventuale diritto ad assegni, pensioni e indennità” una percentuale di invalidità pari al 67%.
Con ordinanza del 11.07.2025, stante il tenore complessivo del verbale sanitario versato in atti, il CP_ Tribunale onerava l' alla produzione in giudizio del verbale nella versione integrale, ovvero completo della parte relativa alla anamnesi nonché all'esame obiettivo in quanto tali elementi – nel predetto documento – erano coperti da “omissis”.
L' , con nota del 23.07.2025, depositava il verbale sanitario nella versione integrale – CP_1 pienamente conforme nel contenuto e nelle conclusioni finali a quello già depositato in atti - dal quale si evincevano le patologie riscontrate dalla Commissione in sede di esame obiettivo, patologie compatibili con il riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini della indennità di accompagnamento.
Orbene, stante la sussistenza del requisito sanitario, riconosciuto in via amministrativa, nonché degli CP_ ulteriori requisiti socio - economici, la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.08.2018
(primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successivi ratei mensili al soddisfo.
Rileva il Tribunale che non possono essere prese in considerazioni le deduzioni svolte dall' CP_1 convenuto nelle note del 23.07.2025 in quanto volte ad introdurre circostanze e fatti completamente nuovi in quanto mai allegati né specificati all'interno della memoria difensiva depositata all'atto della costituzione in giudizio.
Analogamente, in presenza di deduzioni difensive assolutamente tardive ed, in quanto tali, inammissibili, non può essere presa in considerazione la documentazione – pure tardiva – depositata per la prima volta in allegato alle note del 23.07.2025.
E' appena il caso di aggiungere che, in ragione delle preclusioni e decadenze sancite nel rito del lavoro, non possa demandarsi al giudicante alcuna attività di integrazione delle descritte carenze assertive - prima ancora che probatorie - in ragione della pacifica circolarità tra oneri di allegazione ed oneri probatori, di tal che, all'evidenza, può essere oggetto di prova solo quanto, nella fase introduttiva del giudizio, sia stato oggetto di puntuale allegazione e specificazione.
Va, infine, evidenziato che, alla luce dei consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU. n. 11353/2004; Cass. nn. 13694/2014; 6205/2010; 17102/2009),
l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro, non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza assertiva e probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte.
All'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c., deve, infatti, sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini della parte ed in una conseguente sanatoria della decadenza in cui la stessa sia incorsa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_
a) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e non corrisposti dell'indennità di accompagnamento a far data dal 01.08.2018, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successivi ratei mensili al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 oltre IVA, CPA e CP_1 rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni