Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 18.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8198/2020 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso verbale di accertamento,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Marzio Parte_1
Salvi;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Gaetana Angela Marchese;
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Controparte_2
Gianfranco Leggio e Vanessa Ilaria Serafini;
- interveniente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
con gli Avv.ti Francesco Zuccarello e Luciano Zuccarello;
- interveniente -
****
1
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 18.12.2020, parte attrice ha promosso opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024104/DDL dell'1.9.2020, con cui le è stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di contributi previdenziali omessi e somme aggiuntive in relazione alle distinte violazioni ivi indicate per il periodo dall'1.4.2016 al 31.12.2019.
Eccepisce, preliminarmente, le “Intervenute prescrizioni e decadenze” e la “Nullità dell'atto impugnato per vizio di forma”.
Deduce, nel merito, la “Inesistenza di ogni tipologia di irregolarità contestata”, con precipuo riguardo alle contestazioni svolte nel verbale ispettivo “sull'asserito errato inquadramento retributivo”, “sugli orari di lavoro”, “sull'asserito illegittimo utilizzo della voce “trasferta””, “sull'asserito mancato pagamento della tredicesima mensilità”, “sugli assegni per il nucleo familiare”, “sul mancato versamento al Fondo di tesoreria”, “sul recupero agevolazioni contributi”, “sull'asserito errato inizio dell'attività lavorativa” e “sul regime sanzionatorio scaturente dall'asserita inosservanza degli obblighi contributivi”; CP_ contesta infine la “Errata quantificazione degli importi dovuti” posta in essere dall' e formula una “Richiesta di risarcimento danni” per le ragioni indicate in ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 14.6.2021, si è tempestivamente costituito in giudizio l' , richiamando il verbale ispettivo impugnato e svolgendo ampie difese CP_1
volte al rigetto del ricorso.
Con “comparsa di intervento volontario” depositata in data 29.6.2021, si è costituita in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “...dichiarato Controparte_2 preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza ragione o eccezione, così provvedere: accogliere le conclusioni del ricorrente da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie. Con vittoria di spese e competenze”.
Con “comparsa per intervento volontario” depositata in data 21.5.2024, si è costituita in giudizio la “ formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3
“...Ritenere e dichiarare ammissibile e legittimo l'intervento volontario dell' CP_3
Richiamare il C.T.U. Dott. al fine di integrare la propria
[...] Persona_1 relazione di consulenza, determinando l'importo che può essere posto a carico che l' quale debitrice solidale ex legge rispetto alla , per Controparte_3 Parte_1
le causali di cui in premessa. All'esito della disposta integrazione, dichiarare l'importo che
2 può essere posto a carico che l' quale debitrice solidale ex legge Controparte_3 rispetto alla , per le causali di cui in premessa. Con salvezza di spese e compensi”. Parte_1
Con ordinanza dell'11.6.2024 è stato ritenuto inammissibile l'intervento volontario della poiché effettuato oltre il termine previsto dall'art. 419 Controparte_3
c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
L'udienza del 18.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
Preliminarmente, va confermato il provvedimento emesso all'udienza dell'11.6.2024
(confermato all'udienza del 24.9.2024) con cui, per un verso, è stato ritenuto che
“...l'intervento volontario effettuato in data 21.5.2024 dalla Parte_2 non appare ammissibile, poiché effettuato oltre il termine previsto dall'art. 419 c.p.c.
[...]
(cfr. C. Cass. 17932/2019)” e, per altro verso, sono stati ritenuti “...insussistenti i presupposti per la chiesta rimessione in termini, anche tenuto conto del contenuto della nota dell' CP_1 da ultimo esibita dalla predetta società in data odierna, da cui risulta il “carattere meramente sollecitatorio” delle iniziative intraprese dall' (cfr. verbali di udienza CP_1 dell'11.6.2024 e del 24.9.2024, cit.).
In tal senso, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'intervento volontario del terzo non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora esso sia tardivo e non finalizzato all'integrazione necessaria del contraddittorio, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contradittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto le sue domande e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove” (cfr. C. Cass. 17932/2019).
Deve, invece, reputarsi ammissibile l'intervento volontario della Controparte_2
poiché effettuato tempestivamente entro il termine fissato dagli artt. 416 c 419 c.p.c.
3. Merito.
3.1. Nel merito, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3.2. Con il verbale unico di accertamento impugnato, l' ha rilevato in capo alla CP_1
società opponente le seguenti violazioni:
3 1. con riguardo al profilo concernente “…INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
E CORRETTA APPLICAZIONE DEL CCNL”, è stato contestato che: “…L'azienda
[...]
provvede ad applicare a tutti i dipendenti il CCNL PORTIERI del Pt_1 Parte_3
12/11/2012 con decorrenza 01/01/2013. Tale contratto, maggiormente rappresentativo, perché firmato dalle tre più importanti sigle sindacali ( ), trova CP_4
applicazione- ai sensi dell'art 18- per diverse figure professionali che vengono classificate nelle seguenti aree A-B-C-D comprensive di sotto aree.
Nell'area A) rientrano i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi. Nell'area B) rientrano i lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Nell'area C) rientrano i lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati). Nell'area D) rientrano i lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere. Inoltre, il contratto indica nella sotto area D1) l'inquadramento dei lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali.
Il contratto disciplina in modo diverso, in base alle varie aree di pertinenza, tutti gli aspetti del rapporto di lavoro (orario di lavoro-divisore orario-maggiorazioni per attività di lavoro festivo/supplementare/notturno-retribuzione-scatti d'anzianità etc). Per ciò che concerne la retribuzione dei lavoratori che svolgono le mansioni indicate nella sottocategoria D1, all'apposita tabella di riferimento viene indicata come paga mensile la somma di 1218,21 € con l'aggiunta di una indennità pari ad € 58,64 prevista dall'art 102 II comma.
In base all'analisi delle buste paga che sono state prodotte dall'azienda si evince Parte_1
che l'inquadramento dei lavoratori, da aprile 2016 a dicembre 2019, non è corretto.
La paga che viene conferita ai lavoratori è riconducibile ai lavoratori di cui all'area A ed in particolar modo alle sotto aree A1-A2-A5. L'attività di cui all'area A non è assolutamente pertinente con quella svolta dai dipendenti della che, senza ombra di dubbio, Parte_1 sono da inquadrarsi all'interno dell'area D-sotto area D1.
Trattasi, infatti, di lavoratori che operano nell'ambito di negozi e stabili di natura commerciale che non hanno nulla a che vedere con attività svolta- con o senza alloggi- all'interno di edifici di natura privata.
4 Per le considerazioni sopra svolte si è provveduto ad inquadrare tutti i lavoratori all'interno dell'area D (sotto area D1) con conseguente rideterminazione dell'imponibile contributivo calcolato sulla base dell'importo di € 1276,85 per i lavoratori a tempo pieno e parametrato alla percentuale di part time per tutti gli altri. […]”;
2. con riguardo al profilo concernente “ORARIO DI LAVORO”, è stato contestato che: “…L' ha provveduto all'assunzione dei dipendenti attraverso la Controparte_5
stipula di contratti a tempo determinato a tempo pieno ed a tempo parziale, molti dei quali prorogati o trasformati a tempo indeterminato.
Dall'esame del LUL prodotto dall'azienda, ed in particolar modo dalla parte relativa alle presenze, emergono sistematicamente delle giornate in cui non viene indicato nulla né a titolo di presenza né a titolo di assenza giustificata o ingiustificata. Inoltre, da un confronto tra le registrazioni delle presenze e le ore retribuite molto spesso non sussiste corrispondenza in busta paga.
Come più volte ribadito nelle circolari la contribuzione previdenziale e assistenziale CP_1
non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In particolar modo la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
[…]
Inoltre, sempre in relazione all'orario di lavoro svolto, dalle dichiarazioni rese è emerso quanto segue:
- la maggior parte dei lavoratori ha affermato di aver sempre svolto attività lavorativa in modo continuativo e di non essersi mai assentata per lunghi periodi (tranne casi eccezionali per eventi quali malattia o maternità);
- alcuni lavoratori hanno lavorato molte più ore di quelle previste contrattualmente e spesso hanno effettuato anche doppi turni-comprensivi di notturni;
- molti lavoratori hanno dichiarato di non aver riscontrato nelle buste paga consegnate l'indicazione corretta delle ore di lavoro svolte;
di non aver mai ricevuto maggiorazioni per lavoro supplementare o straordinario svolto né tantomeno per eventuale lavoro notturno;
di aver effettuato, soprattutto nei periodi di grande affluenza dei centri commerciali, attività lavorativa anche nelle giornate di domenica e di festivi.
Sono stati forniti, altresì, dei prospetti mensili in cui risultano annotate giornalmente le ore di lavoro effettivamente svolte (comprensive di turni festivi e notturni) ed i luoghi di lavoro.
5 (Tali prospetti sono stati consegnati solamente da alcuni lavoratori e per periodi limitati rispetto all'arco temporale sottoposto a controllo).
Va, altresì, ravvisato che nella maggior parte delle buste prodotte dall'azienda vengono indicate delle somme conferite a titolo di “trasferta”-“compenso extra”-“rimborso spese”
e ciò avviene sistematicamente mese per mese e per quasi tutti i lavoratori.
Per ciò che concerne le suddette voci in busta paga, la maggior parte delle persone sentite ha affermato di non aver ricevuto alcuna somma per eventuali spostamenti dal luogo di residenza al luogo di lavoro. Quasi tutti hanno affermato, invece, che le ore indicate come trasferta e rimborso spese, in realtà, sono riconducibili a ore di lavoro effettivamente svolte
(a volte come lavoro supplementare o straordinario).
Pertanto, si è provveduto a rideterminare l'intero imponibile retributivo, per il periodo oggetto dell'accertamento, tenendo conto delle buste paga fornite dall'azienda e di tutti gli elementi sopra indicati.
In particolar modo, oltre a prendere in considerazione la retribuzione prevista dal CCNL
(€ 1276,85) ed a provvedere a parametrarla all'orario di lavoro contrattuale (full time di
40 ore settimanali o part time), recuperando in tal modo le assenze ai sensi della legge
389/1989, si è provveduto a moltiplicare le ore di trasferta per la paga oraria contrattuale, applicando le maggiorazioni previste in caso di straordinario o supplementare.
Si specifica, inoltre, che per i lavoratori che hanno fornito dei fogli firma con attestazione dell'orario di lavoro, tali prospetti sono stati utilizzati come base per il calcolo del nuovo imponibile.
Inoltre, per i lavoratori che hanno svolto attività alle “Porte di Catania”, in base alle dichiarazioni rese ed ai prospetti presenze, è stato riconosciuto univocamente per tutti un orario settimanale di 45 ore e di 22 ore di straordinario. […]”;
3. con riguardo alla “TRASFERTA”, è stato contestato che: “…Come indicato nel paragrafo precedente le ore indicate come “trasferta o rimborso spese” fanno riferimento alle ore di lavoro effettivamente svolte dai dipendenti a titolo ordinario, supplementare o straordinario.
Per ciò che concerne il sig. , nel periodo in cui è stato dipendente della Parte_4 [...]
e cioè fino al mese di novembre 2019, oltre a ricevere delle somme a titolo di Pt_1
trasferta oraria -considerate come ore effettivamente lavorate e calcolate con le modalità indicate nel paragrafo precedente- nelle buste paga sono state erogate delle somme fisse sempre a titolo di trasferta o rimborso spese.
6 Nella rideterminazione dell'imponibile contributivo si è tenuto conto anche di tali somme per le quali l'azienda non ha fornito alcuna prova.
Tali importi erogati a titolo di trasferta e rimborso spese non sono stati assoggettati ad imposizione contributiva e fiscale.
[…]
Spetta al datore di lavoro fornire la prova che una data erogazione avente natura retributiva, in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata a contribuzione in quanto rientrante in una delle cause di esclusione previste dalla richiamata disciplina legislativa. […]”;
4. con riguardo alla “TREDICESIMA MENSILITÀ”, è stato contestato che: “…Nella maggior parte delle buste prodotte non risulta conferita alcuna somma a titolo di tredicesima mensilità. Nelle pochissime buste in cui viene indicata tale somma non è stata comunque calcolata in modo corretto, pertanto si è provveduto alla determinazione delle somme dovute che sono state imputate nel mese di dicembre di ogni anno o al termine del rapporto di lavoro. […]”;
5. con riguardo agli “ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE”, è stato contestato che: “…Per alcuni dipendenti, l'azienda ha provveduto ad indicare nelle buste paga delle somme conferite a titolo di ANF.
Sebbene sia stata più volte invitata in tal senso, la ditta non ha fornito tutte le domande presentate dai lavoratori e le poche consegnate non riguardano tutti i periodi in cui vengono erogati gli assegni.
Dall'esame degli archivi in possesso dell'Istituto (Anagrafe tributaria-archivio dei Comuni)
è stato possibile stabilire la composizione familiare ed i rispettivi redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Sulla base di tali riscontri sono emerse delle irregolarità negli importi erogati e poi, conguagliati dall'azienda attraverso i modelli DM10.
Inoltre, molto spesso la ditta provvede a non erogare per diversi mesi gli ANF per poi procedere a conferire degli arretrati di importo molto elevato e nella maggior parte dei casi non corretto.
In relazione a tale comportamento la ditta non ha fornito alcuna richiesta da parte dei lavoratori volta ad ottenere gli arretrati e, non è stato possibile avere prova del pagamento effettivo di tali somme non essendo stata riscontrata alcuna voce a titolo di arretrati ANF nelle buste prodotte.
7 Tali importi così elevati sono stati indebitamente conguagliati dalla ditta nei modelli DM10 del mese di riferimento.
Infine, nel calcolo dell'importo dell'assegno mensile dovuto al lavoratore è necessario tener conto anche di tutte le somme conferite dalla ditta a titolo di “trasferta”-“rimborso spese” etc.
In base alle considerazioni svolte al punto precedente, infatti, trattandosi di somme erogate per ore effettivamente lavorate devono entrare a far parte dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati del periodo di riferimento.
Pertanto, sulla base delle considerazioni di cui sopra sì è provveduto a rideterminare l'importo dovuto a titolo di ANF per i lavoratori di cui alla tabella dove per periodo vengono indicati gli importi corretti sulla base del nucleo familiare e dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati percepiti da tutti i componenti nell'anno precedente. Laddove le somme conguagliate dall'azienda nei modelli DM10 sono state superiori a quanto dovuto si è provveduto a recuperare l'eccedenza, come indicato nei modelli DM10V allegati al presente verbale. […]”;
6. con riguardo ai “MANCATI VERSAMENTI FONDO DI TESORERIA”, è stato contestato che: “…L'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) – ALL.
1 - ha istituito il
“Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”,
Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 756.
Il Fondo di Tesoreria è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo CP_1
2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Si precisa che, per effetto delle previsioni della norma in esame, l'accantonamento datoriale ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all' , viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, CP_1
ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
[…]
8 Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e ai fini dell'accertamento e della riscossione dello stesso trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
L'azienda , pur rientrando tra quelle che a livello dimensionale sono obbligate al Parte_1
versamento di tale contributo, ad oggi non vi ha mai provveduto.
La documentazione fornita dall'azienda, a tal proposito, risulta incompleta dal momento che sono stati prodotti solamente i moduli di scelta di destinazione del TFR di alcuni lavoratori ma non di tutti.
Pertanto, sulla base della documentazione fornita dalla ditta-dalle risultanze degli archivi in possesso dell' e della normativa di riferimento, si è provveduto ad individuare i CP_1
lavoratori (indicati in un elenco allegato al presente verbale) per i quali è stato effettuato il calcolo del contributo dovuto a titolo di TFR secondo il criterio stabilito dalla circ n CP_1
70 /2007: […]
Dal calcolo così effettuato, per singolo lavoratore, si è provveduto a sottrarre quanto la
CP_
ha conferito a titolo di anticipazione di TFR ad alcuni dipendenti e che trova riscontro nelle buste paga fornite e nei verbali di conciliazione. […]”;
7. con riguardo al “RECUPERO AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE”, è stato dedotto che: “…L'azienda ha provveduto ad assumere la maggior parte dei lavoratori usufruendo dei seguenti benefici contributivi:
- Esonero contributivo biennale e triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2015 e 2016 ai sensi della legge 23/12
n 190 del 2014 e, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (leggi di stabilità anni 2014 e 2015).
- beneficio contributivo previsto dal decreto direttoriale n 367 del 16/11/2016.
Tenuto conto del fatto che per usufruire di tali benefici è previsto il rispetto dei principi di carattere generale, tra cui quello previsto all'art 1 c 1175 della l 296/06 secondo il quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
9 Pertanto, si provvede al recupero delle somme di cui sopra esclusivamente per i periodi in cui sussistono le irregolarità e che vengono indicati nei modelli DM 10 V con le seguenti voci: BIETRIEN-B SUD. […]”;
8. con riguardo ai “LAVORATORI CHE HANNO INIZIATO A SVOLGERE LA LORO
ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE ALL'ASSUNZIONE ED APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA SANZIONE”, è stato contestato che “…Dagli accertamenti condotti è emerso che per i lavoratori di seguito indicati l'azienda non ha provveduto ad effettuare correttamente le dovute comunicazioni obbligatorie di assunzione al Ministero del Lavoro mediante l'invio dei modelli UNILAV.
In particolar modo, da un incrocio tra quanto dichiarato dai lavoratori e quanto risulta dalle registrazioni delle presenze prodotte da alcune aziende, è emerso che:
- il sig. , assunto dall'azienda con contratto a t. determinato per il periodo Parte_5
21/11/2017-31/12/2017, ha svolto attività lavorativa dal 18 al 20 novembre 2017 presso l'Eurospin di Campobello di Mazara
- il sig. , assunto dall'azienda con contratto a t. determinato per il periodo Persona_2
28/10/2017-30/11/2017 e prorogato fino al 31/12/2017, ha svolto attività lavorativa nelle giornate del 16/20/24/25 di ottobre 2017 presso l'Eurospin di Campobello di Mazara
- il sig. assunto dall'azienda con contratto a t. determinato per il Controparte_7
periodo 11/07/2017-30/09/2017 (distaccato presso IST srl) e trasformato in data 26/07/2017
a t. indeterminato e cessato in data 04/08/2018, ha svolto attività lavorativa dal 05 al
10/07/2017 presso l'Eurospin di Castelvetrano
- il sig. , assunto dall'azienda con c. a t. determinato dal 02/03/2018 al Controparte_8
31/03/2018 e prorogato fino al 30/09/2018 ma cessato anticipatamente al 04/08/2018, ha svolto attività lavorativa in data 21/02/2018 presso l'Eurospin di Castelvetrano
- il sig. assunto dall'azienda con c. a t. determinato dal 03/07/2019 al CP_9
31/08/2019 prorogato al 31/10/2019 ma cessato anticipatamente al 12/10/2019, ha svolto attività lavorativa per 2 gg nel mese di giugno 2019 che sono stati individuati nelle date del
15 e 16 giugno in base ai dati in possesso degli scriventi
- il sig. , assunto con c. a t. determinato dal 07/06/2016 al 30/07/2016, Parte_6
ha continuato a svolgere attività lavorativa nel periodo dal 01 al 31 agosto 2016 presso gli
Eurospin di Caltanissetta, Enna ed Agrigento.
[…]
Pertanto, con il presente verbale si procede al calcolo dei contributi dovuti ed omessi per i
10 lavoratori e per i periodi di cui sopra. Gli importi, calcolati sulla retribuzione giornaliera dovuta in base al CCNL di riferimento con orario a tempo pieno, vengono indicati nei modelli DM10 V allegati. […]”;
9. con riguardo al “REGIME SANZIONATORIO INOSSERVANZA OBBLIGHI
CONTRIBUTIVI”, è stato dedotto che “…L'azienda , nella persona del rapp.te Parte_1
legale p.t, è incorsa nell'ipotesi di reato stabilito dal comma 19 dell'art.116 della Legge
23/12/2000 n°388-che ha riformulato l'art.37 della Legge 24/11/1981 n°689-per i periodi di cui sotto: -mag./giu./lug./ott./dic. E_1 Email_2
2017 2018 […]”, facendo applicazione per le somme aggiuntive del regime Email_3 previsto per l'ipotesi di “evasione”.
Sulla base di tali contestazioni, con il verbale ispettivo in esame l' ha CP_1 conclusivamente evidenziato che “…Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell le inadempienze accertate è tenuto a versare: Verbale unico di accertamento e CP_1
notificazione n. 2017024104/DDL del 01/09/2020 • a titolo di contributi, l'importo di €
835.433,41 • a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 480.379,57 come riportato in dettaglio nei prospetti allegati TOTALE € 1.315.812,98”.
3.3. Con l'odierno giudizio, come detto, la società opponente ha contestato la pretesa contributiva fatta valere dall' con la notifica del verbale ispettivo, mentre l' CP_1 [...]
ha ribadito la fondatezza dello stesso chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. CP_10
3.4. Innanzitutto, va esaminata e disattesa la censura attorea concernente le
“Intervenute prescrizioni e decadenze”.
Nella specie, il verbale ispettivo “…si riferisce al periodo dal 01/04/2016 al
31/12/2019” ed è stato notificato a parte opponente in data 4.9.2020, sicché non risulta maturata l'eccepita prescrizione.
Né, per altro verso, parte opponente ha eccepito e invocato specifiche ipotesi di
“decadenze” applicabili alla fattispecie in esame, per cui anche sotto questo profilo l'eccezione di parte ricorrente appare infondata.
3.5. Sempre in via preliminare va disattesa la censura attorea concernente l'asserita
“Nullità dell'atto impugnato per vizio di forma”.
Ed infatti, in disparte quanto detto oltre sul merito delle singole contestazioni e pretese svolte dall' , il verbale di accertamento de quo appare sufficientemente motivato CP_1
ex art. 13 co. 4 D.Lgs. 124/2004 con riguardo a tutti i punti prospettati e non risulta affetto da vizi contenutistici tali da determinarne ex se l'illegittimità, siccome peraltro dimostrato
11 dalle compiute difese svolte dalla società opponente nell'atto introduttivo in ordine a tutti profili ivi evidenziati.
In aggiunta alle superiori argomentazioni, sul punto può altresì richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 3079/2021 emessa in data 24.6.2021 nel proc. n. 12596/2017 R.G. – est. dott.ssa
P. Mirenda).
Come evidenziato nella richiamata sentenza di questo Tribunale, “....Sempre in via preliminare, e con riferimento ai dedotti vizi formali del verbale unico di accertamento e notificazione, sia in relazione alla dedotta carenza degli elementi essenziali, che in relazione alla omessa indicazione del termine entro il quale proporre impugnazione, che con riferimento alla ragionevole durata dell'attività ispettiva, va evidenziato che l'osservanza delle disposizioni che regolano la procedimentalizzazione della attività ispettiva non è prevista a pena di nullità e che le violazioni formali dedotte in ricorso e concernenti l'iter procedimentale culminato nella emissione del verbale unico di accertamento e notificazione, quand'anche sussistenti, non inciderebbero sul merito dell'accertamento contributivo del quale qui si controverte e sulla ragione della pretesa contributiva, facendola venir meno.
Riguardando il giudizio di opposizione il rapporto, e non l'atto, gli argomenti dedotti dall'opponente potrebbero assumere rilievo solo ove dalle dedotte violazioni formali fossero discese conseguenze lesive del diritto di difesa della parte sottoposta all'attività ispettiva, conseguenze che non sembrano ravvisabili nella specie: né con riferimento alle carenze contenutistiche denunciate, le stesse risolvendosi piuttosto in limiti di tipo sostanziale incidenti sul merito della pretesa;
né con riferimento alla mancata indicazione del termine per impugnare il verbale in via amministrativa, ciò non avendo impedito alla ricorrente di proporre il relativo ricorso tempestivamente, dovendosi peraltro evidenziare che ciò che l'opponente può sostenere in sede ispettiva dinanzi all'autorità amministrativa ben può essere prospettato, come in concreto avvenuto, anche in sede giurisdizionale;
né con riferimento alla ragionevole durata dell'attività ispettiva, in ogni caso legata alla particolare complessità degli accertamenti da svolgersi, testimoniata dalla assai cospicua documentazione allegata al ricorso, altra questione, ancora una volta concernente il merito, essendo poi la circostanza che l'esito della verifica sia stato quello di disconoscere tout
12 court le trasferte sull'assunto che la società opponente non abbia fornito la prova della causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione.
Ne discende che nessuna conseguenza in punto alla legittimità delle accertate omissioni contributive può farsi discendere dall'eventuale verificato mancato rispetto delle disposizioni che regolano lo svolgimento della attività ispettiva.
Proprio avendosi riguardo alla natura del giudizio di opposizione avverso l'accertamento ispettivo, volto ad accertare negativamente la pretesa contributiva scaturente dalle sopra indicate infrazioni come tali prospettate dall' la mera CP_1
inosservanza delle disposizioni che regolano la procedimentalizzazione della attività ispettiva non incide sul rapporto e non determina la illegittimità della pretesa contributiva scaturente dall'accertamento...” (cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 3079/2021, cit.).
3.6. Con riguardo al merito della pretesa occorre premettere che, come precisato dalla
Suprema Corte, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, CP_ con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. C. Cass. 12108/2010; C.
Cass. 22862/2010; v. altresì C. Cass. 14965/2012).
Con specifico riferimento all'efficacia probatoria da riconoscere ai verbali di accertamento, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr. C. Cass. 23800/2014, C. Cass.
11012/2013, C. Cass. 11751/2004, C. Cass. 3350/2001, C. Cass. 1786/2000).
In definitiva, il verbale di accertamento, costituendo atto pubblico come tale soggetto al regime probatorio dell'art. 2700 c.c., fa piena prova -oltre che della sua provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti- anche delle dichiarazioni (ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate, a prescindere dalla loro veridicità) rese agli
13 ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (così Cass. Sez.lav. 15073 del 6/6/2008).
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, invero, la fede privilegiata non può essere infatti attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze apprese da terzi ma non verificate e controllate obiettivamente, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (cfr. da ultimo, C. Cass.
23800/2014).
3.7. Ciò posto, risulta opportuno procedere a un'analisi individuale delle contestate violazioni, anche in ragione dei singoli rilievi per ciascuna di esse dedotti da parte ricorrente.
3.8. Nel merito, appare in primo luogo fondata la censura attorea concernente la corretta applicazione, dal mese di gennaio 2017, del CCNL Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari in relazione agli specifici dipendenti per i quali tale migrazione consensuale risulta dalle conciliazioni sindacali prodotte in atti.
Ed infatti, come suesposto, nel verbale ispettivo l' ha solo genericamente CP_1
K security provvede ad applicare a tutti i dipendenti il CCNL Parte_1
PORTIERI E CUSTODI del 12/11/2012 con decorrenza 01/01/2013. Tale contratto, maggiormente rappresentativo, perché firmato dalle tre più importanti sigle sindacali
( ), trova applicazione- ai sensi dell'art 18- per diverse figure professionali CP_4 che vengono classificate nelle seguenti aree A-B-C-D comprensive di sotto aree. […]”, che
“…In base all'analisi delle buste paga che sono state prodotte dall'azienda si Parte_1 evince che l'inquadramento dei lavoratori, da aprile 2016 a dicembre 2019, non è corretto”, che “…La paga che viene conferita ai lavoratori è riconducibile ai lavoratori di cui all'area
A ed in particolar modo alle sotto aree A1-A2-A5. L'attività di cui all'area A non è assolutamente pertinente con quella svolta dai dipendenti della che, senza ombra Parte_1 di dubbio, sono da inquadrarsi all'interno dell'area D-sotto area D1”, che “…Trattasi, infatti, di lavoratori che operano nell'ambito di negozi e stabili di natura commerciale che non hanno nulla a che vedere con attività svolta- con o senza alloggi- all'interno di edifici di natura privata” e che “…Per le considerazioni sopra svolte si è provveduto ad inquadrare
14 tutti i lavoratori all'interno dell'area D (sotto area D1) con conseguente rideterminazione dell'imponibile contributivo calcolato sulla base dell'importo di € 1276,85 per i lavoratori a tempo pieno e parametrato alla percentuale di part time per tutti gli altri. […]”, senza tuttavia dedurre e contestare alcunché con precipuo riguardo all'anzidetta migrazione contrattuale al CCNL Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari risultante dalle conciliazioni sindacali in atti e agli specifici parametri di riferimento ivi individuati (anche sub specie di inquadramento contrattuale).
Sotto tale profilo, in particolare, parte ricorrente ha dedotto che “…sull'applicazione del CCNL per i portieri di abitazioni vi è stata un accesa diatriba e, successivamente, una proficua consultazione tra la e le OO.SS. maggiormente rappresentative”, Parte_1 che “…allorquando la ha iniziato ad espandere la propria attività nel Parte_1
settore del portierato presso centri commerciali e negozi, si è subito posta il problema della pertinenza del CCNL fino a quel momento utilizzato”, che “…La soluzione non era (né poteva essere) quella prospettata dagli Ispettori INL ovvero inquadrare i lavoratori nel livello D1, posto che tale livello è previsto per chi opera attività di vigilanza ed i dipendenti della non sono dei vigilantes non avendo alcun decreto di nomina prefettizia Parte_1
che gli permetta di svolgere tale ruolo (del resto neanche la è munita di Parte_1 licenza prefettizia utile a svolgere attività di vigilanza)”, che “…Pertanto, di concerto con le OO.SS., dopo lungo confronto e consultazione, si è optato per una più corretta
“migrazione contrattuale” dal CCNL per i portieri di abitazione al CCNL Vigilanza Privata CP_1 e Servizi Fiduciari dell'l Febbraio 2013, stipulato tra , Parte_7 [...]
e , cui hanno Parte_8 CP_12 CP_13
Contr successivamente aderito anche e ed in particolare per l'utilizzo della CP_15 parte speciale del predetto CCNL riferito alla Sezione dei Servizi Fiduciari”, che “…Tale migrazione contrattuale ha avuto efficacia a far data dal 1° gennaio 2017” e che “…Nessuna violazione contrattuale si è verificata neppure nel periodo compreso tra l'aprile 2016 ed il dicembre 2016 (periodo in cui, in attesa di siglare l'accordo di migrazione è stato applicato il CCNL per i portieri di abitazione) posto che la paga base di quest'ultimo CCNL con riferimento al livello A1 era più alta della paga base prevista per un operatore di Servizi fiduciari e che, pertanto, la retribuzione è risultata comunque rispettosa del dettato normativo dell'art. 36 Cost. e, conseguentemente, anche il versamento della relativa contribuzione. […]” (cfr. pagg.
6-8 del ricorso), producendo a tal fine i suindicati verbali di conciliazione sindacale de quibus (cfr. all. nn.
8-10 al ricorso, nonché documentazione
15 prodotta da parte ricorrente in data 24.3.2023 e 11.4.2024 a seguito delle autorizzazioni a tal fine disposte alle udienze del 21.3.2023 e del 19.3.2024).
A fronte di ciò e di quanto unicamente contestato sotto tale profilo nel verbale di accertamento, d'altronde, nessuna ulteriore e decisiva deduzione risulta svolta sul punto dall' nella propria memoria difensiva, essendosi il predetto Ente limitato a richiamare CP_1
le considerazioni contenute nel verbale ispettivo e a invocare la valenza probatoria da riconoscere a tale atto (cfr. ivi pagg. 4 e 10-12).
Stante quanto sopra e tenuto conto dell'assenza di specifiche e tempestive allegazioni dell' sul punto, non può neppure assumere ex se rilievo decisivo l'ulteriore CP_1 documentazione prodotta dall'Ente previdenziale in data 11.4.2024 (a seguito di autorizzazione del 19.3.2024), dovendo “...il “thema decidendum” della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite” (id est: nel caso in esame memoria difensiva dell' ) e non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per CP_1
supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (cfr. C. Cass.
13989/2008).
Sotto tale profilo, invero, non risulta tempestivamente e specificamente dedotta – né nel verbale ispettivo né nella memoria difensiva – la “…corretta applicazione del CCNL
Portieri e Custodi anche per il periodo successivo al 2017 ai sensi dell'art. 1 D.L. 338/1989, conv. dalla l. 389/1989 in relazione all'attività espletata dalla società opponente”, siccome invece solo genericamente prospettata all'udienza del 19.3.2024 (cfr. verbale di udienza), risultando peraltro dal CCNL “per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari” in atti la sua riferibilità al “…rapporto di lavoro fra gli Istituti, le Imprese,
i Consorzi e le Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di Vigilanza
Privata, così come indicato nel D.M. n. 269/2010 e/o servizi fiduciari ed il relativo personale dipendente. […]” (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente, cit.).
Ciò posto, al fine di quantificare gli importi conseguentemente dovuti da parte opponente – anche – in relazione tale punto del verbale ispettivo sulla base del CCNL applicabile ratione temporis è stata disposta CTU contabile (su cui v. oltre).
3.9. Ciò detto in ordine al CCNL applicabile ai rapporti di lavoro de quibus, risulta innanzitutto dovuta la conseguente contribuzione determinata sulla base degli orari di lavoro e dei parametri di riferimento risultanti dal LUL e dall'ulteriore documentazione in atti
16 (anche acquisita dal consulente), fermo restando – sotto tale profilo – l'obbligo della società
CP_ opponente di versare all' il c.d. minimale contributivo previsto ex art. 1 D.L. 338/1989, conv. con mod. dalla l. 389/1989.
In particolare, il citato art. 1 D.L. 338/1989, conv. con mod. dalla l. 389/1989, stabilisce che “...1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo...”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “Dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale. Ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro;
va, infatti, esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Ciò vale anche nel caso di attenuazione o cessazione temporanea dell'attività lavorativa per insussistenza di commesse, essendo tali eventi ricompresi nell'ambito del rischio imprenditoriale che grava sul datore di lavoro in via esclusiva, senza che ciò possa riflettersi sull'obbligo contributivo” (cfr. C. Cass. 21479/2020).
In tal senso, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “La contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (confermata la sanzione per il titolare di un ristorante che nelle vesti di datore di lavoro non aveva
17 provveduto a versare i premi rapportati alle retribuzioni relative a periodi di assenza dal lavoro dei dipendenti dovute a cause diverse da ferie, malattia ed altre ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo di sospensione dell'attività lavorativa)” (cfr. C. Cass.
15120/2019; cfr. altresì C. Cass. 16859/2020, C. Cass. 13650/2019).
3.10. Nella specie, occorre inoltre tenere conto dell'infondatezza della censura attorea concernente la contribuzione richiesta sugli importi indicati nelle buste paga in atti a titolo di “trasferta”, “compenso extra” o “rimborso spese”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha da ultimo precisato che “In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (cfr. C. Cass. 22923/2024). CP_ In relazione a tale punto, come detto, l' ha contestato alla società opponente che
“…le ore indicate come “trasferta o rimborso spese” fanno riferimento alle ore di lavoro effettivamente svolte dai dipendenti a titolo ordinario, supplementare o straordinario. Per ciò che concerne il sig. , nel periodo in cui è stato dipendente della Parte_4 Parte_1
e cioè fino al mese di novembre 2019, oltre a ricevere delle somme a titolo di trasferta oraria
-considerate come ore effettivamente lavorate e calcolate con le modalità indicate nel paragrafo precedente- nelle buste paga sono state erogate delle somme fisse sempre a titolo di trasferta o rimborso spese. Nella rideterminazione dell'imponibile contributivo si è tenuto conto anche di tali somme per le quali l'azienda non ha fornito alcuna prova. Tali importi erogati a titolo di trasferta e rimborso spese non sono stati assoggettati ad imposizione contributiva e fiscale. […]” (cfr. verbale ispettivo).
A fronte di ciò, la società opponente ha dedotto che “…La svolge la Parte_1
propria attività lavorativa in tutto il territorio della regione Sicilia, pertanto, non deve stupire che in talune occasioni i lavoratori possano essere chiamati a svolgere la propria prestazione fuori provincia. Le pochissime occasioni in cui è stata indicata la voce trasferta
è, effettivamente, relativa a prestazioni rese dai dipendenti in punti vendita di committenti, distanti oltre 55 km dalla propria residenza. Quanto alla posizione del sig. , Parte_4
non deve stupire il fatto che, a differenza degli altri lavoratori, questi abbia una busta paga costantemente pervasa di voce trasferta e rimborsi spesa. Ed infatti, il sig. , Parte_4
prima di divenire il legale rappresentante della Società, è stato il responsabile del personale e l'addetto ai rapporti con le committenze. Il suo lavoro, quindi, era svolto costantemente in giro per tutte le province della Regione, poiché lo stesso si recava presso ogni p.v. delle
18 varie committenze, per verificare il corretto espletamento dei servizi assegnati ai vari operatori fiduciari e recepire le ulteriori richieste che pervenivano dalle stazioni appaltanti.
Anche in questo caso, quindi, nessuna violazione di legge e/o di CCNL da parte della
[...] ma semplice organizzazione del lavoro. […]” (cfr. pag. 10 del ricorso). Parte_1
L'assunto attoreo non appare dimostrato.
Ed infatti, parte opponente non ha prodotto ulteriore e decisiva documentazione attestante le trasferte in ipotesi effettuate dai dipendenti e le spese (ad esempio per viaggio e vitto) in ipotesi sostenute dai dipendenti, non risultando neppure formulate specifiche e ammissibili richieste di istruzione orale a tal fine.
Stante quanto sopra e considerato che la società opponente non ha compiutamente allegato e provato, pur essendone onerata, la sussistenza dei presupposti legittimanti gli importi risultanti dal LUL a titolo di “trasferta”, “compenso extra” o “rimborso spese”, appare dovuta la relativa contribuzione omessa.
Ciò posto, al fine di quantificare gli importi conseguentemente dovuti da parte opponente – anche – in relazione a tali punti del verbale ispettivo è stata disposta CTU contabile (su cui v. oltre).
3.11. Sulla base di quanto esposto e in disparte ogni considerazione in ordine all'effettiva erogazione di tale emolumento ai lavoratori, appare altresì fondata la pretesa dell' concernente la contribuzione dovuta sulla tredicesima mensilità, nei termini CP_1
risultanti dalla documentazione in atti e accertati dal consulente nella CTU depositata.
3.12. Tenuto conto della documentazione in atti e delle incontestate deduzioni svolte dal consulente nella CTU in atti, pienamente condivise da questo giudicante, appare altresì infondata la censura attorea concernente i “mancati versamenti fondo di tesoreria”.
Al riguardo, l'art. 1 co. 755 e ss. l. 296/2006 stabilisce che “755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. CP_1
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota
19 di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. […]. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
[…]
757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Al riguardo, occorre altresì tenere conto dell'art. 1 co. 6 D.M. 30.1.2007 del
, secondo cui “…6. Per le aziende in attività Controparte_16
al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale [id est: ai sensi del precedente co. 5
“…almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile”] viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività”.
Ebbene, come osservato dal consulente nella CTU in atti, con argomentazioni condivise e dunque recepite da questo giudicante, oltreché non specificamente contestate da
CP_ parte ricorrente, “…La contestazione dell' riguardante i mancati versamenti al Fondo di Tesoreria è stata accertata dal sottoscritto CTU come fondata atteso che, alla luce delle previsioni di cui all'art. 1 co. 6 D.M. 30.1.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, nel caso, come di specie, di aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006, ai fini dell'individuazione del limite numerico di 50 unità lavorative mediamente occupate in un anno solare, è da considerare l'anno solare di inizio attività.
Orbene, la società opponente, ha iniziato l'attività nel mese di marzo 2016, sebbene costituita sin dal mese di novembre 2012 (cfr. visura camerale in produzione opponente del
20 24.03.2023), e nell'anno 2016 che qui rileva ha occupato mediamente 86 unità lavorative, ben oltre l'indicato limite di 50 unità per non essere assoggettata all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria per come accertato dall'esame delle forze lavoro di cui al LUL CP_1 acquisito in atti (v. forze lavoro in Appendice Tav. 1). […]” (cfr. pag. 42 della CTU depositata in data 21.12.2023).
Anche con riguardo alla specifica quantificazione degli importi dovuti da parte opponente a tale titolo occorre fare riferimento agli esiti della disposta CTU contabile (su cui v. oltre).
3.13. Sulla base delle deduzioni delle parti, della documentazione in atti e di quanto precisato dal CTU, appare invece infondata la pretesa dell' concernente gli assegni per CP_1
il nucleo familiare.
Sotto tale profilo, come detto, nel verbale ispettivo l' ha eccepito che, per le CP_1 ragioni ivi indicate, “...Sulla base di tali riscontri sono emerse delle irregolarità negli importi erogati e poi, conguagliati dall'azienda attraverso i modelli DM10” e che “...Tali importi così elevati sono stati indebitamente conguagliati dalla ditta nei modelli DM10 del mese di riferimento [...]” (cfr. ivi pagg. 7 e 8), mentre nella memoria difensiva ha ribadito che “...Per alcuni dipendenti, l'azienda ha provveduto ad indicare nelle buste paga delle somme conferite a titolo di ANF e l'odierna ricorrente, sebbene sia stata più volte invitata in tal senso, da un lato non ha fornito tutte le domande presentate dai lavoratori, dall'altro le poche consegnate non riguardano tutti i periodi in cui vengono erogati gli assegni. Nel calcolo dell'importo dell'assegno mensile dovuto al lavoratore è necessario, inoltre, tener conto anche di tutte le somme conferite dalla ditta a titolo di “trasferta” - “rimborso spese” etc. e, infatti, trattandosi di somme erogate per ore effettivamente lavorate devono entrare a far parte dei redditi da lavoro dipendente e assimilati del periodo di riferimento. [...]” (cfr. ivi pag. 5).
Ebbene, a fronte delle contestazioni attoree appare dirimente osservare che, per un verso, nella relazione in atti il consulente ha sul punto preliminarmente dedotto che “...Con riguardo all'addebito relativo alla questione degli assegni nucleo familiare nessuna verifica contabile è stato possibile effettuare per carenza di documentazione in atti. Sicché è stato, comunque, predisposto un conteggio separato come da seguente specifica desunta dal
“PROSPETTO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA” allegato al VUAN in atti [...]”
(cfr. pagg. 36 e ss. della CTU depositata in data 21.12.2023).
Per altro verso, all'udienza del 13.12.2024 il consulente ha confermato “...quanto già dedotto a pag. 36 della CTU del 21.12.2023 in ordine alla impossibilità di effettuare una
21 verifica contabile per carenza di documentazione in atti”, precisando altresì che “...tale carenza di documentazione non ha consentito di verificare il diritto dei lavoratori alla spettanza di ANF;
l'eventuale conguaglio di tali ANF si sarebbe dovuto effettuare sulla base dei DM10, che non risultano prodotti in atti”, mentre il procuratore di parte ricorrente ha precisato che “...come dedotto negli scritti difensivi, gli ANF oggetto di contestazione non sono stati erogati ai lavoratori né sono mai stati compensati nei DM10, sicché tale voce non
è dovuta” e che “...la carenza documentale è imputabile all' (cfr. verbale di udienza;
CP_1 in tal senso cfr. altresì note del 22.11.2024, in cui parte ricorrente ha osservato che “...viene contestato che la non avrebbe versato ai lavoratori €.13.680,00 a titolo di ANF Parte_1
ma, fosse anche vero, non è mai stato contestato né provato che abbia Parte_1
successivamente portato in compensazioni tali somme diventando, pertanto, debitrice delle stesse nei confronti dell' [...]”). CP_1
Stante quanto sopra, appare dunque indimostrata la pretesa contributiva in esame, ricadendo il rischio della riscontrata carenza probatoria a carico dell'Ente previdenziale.
Sul punto occorre infatti evidenziare che, nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all'Istituto previdenziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall'Ente previdenziale in sede di opposizione a verbale ispettivo ruolo, grava sull' il rischio processuale (c.d. onere CP_1
della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Va, pertanto, disattesa la pretesa in esame fatta valere dall' con la notifica del CP_1
verbale ispettivo opposto e, per converso, va accolto sotto tale profilo l'odierno ricorso.
3.14. Tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti e facendo applicazione dell'anzidetto criterio di riparto dell'onere probatorio, appare solo parzialmente fondata la pretesa dell' concernente la contribuzione dovuta sulle CP_1
maggiori ore di lavoro non risultanti dal LUL ma fondate sulle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva e prodotte dall' in data 11.4.2024. CP_1
Sul punto va innanzitutto evidenziato che, nonostante la tardiva produzione in giudizio, deve disporsi l'acquisizione d'ufficio ex art. 421 c.p.c. della suindicata documentazione prodotta dall' (id est: per quel che qui rileva, dichiarazioni rese dai CP_1
lavoratori in sede ispettiva), poiché necessaria al fine di delibare compiutamente le prospettazioni delle parti in ordine a tale profilo.
22 Inoltre, deve confermarsi quanto ritenuto con ordinanza del 13.12.2024 in ordine alla inammissibilità e irrilevanza della “audizione sotto giuramento dei lavoratori coinvolti” richiesta da parte opponente, poiché generica e ultronea (cfr. verbale di udienza e conseguente ordinanza del 13.12.2024, cit.).
Le suindicate dichiarazioni in sede ispettiva appaiono dunque rilevanti nella fattispecie in esame, poiché rese dai lavoratori coinvolti in prossimità dei fatti e difettando decisive e ammissibili prove contrarie richieste a tal fine da parte opponente.
Ebbene, tenuto conto dei dati emergenti dalle citate – e inconfutate – dichiarazioni prodotte dall' in data 11.4.2024, il maggior orario di lavoro invocato nel verbale CP_1
ispettivo può reputarsi provato unicamente nei seguenti limiti:
1. : 6 giorni a settimana con orario dalle ore 09:00 alle 21:00 con 2 ore CP_17
di pausa o dalle 11:00 alle 21:00;
2. da aprile 2016 a giugno 2017, per 7 ore al giorno e per 6 giorni a Controparte_18
settimana;
3. da aprile a giugno 2016, 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana;
Controparte_19
4. : turni 07/14 o 14/22 o 22/07 per 6 giorni a settimana;
CP_20
5. : dapprima turni 14:00/06:00 o 06:00/14:00 o 22:00/06:00; Controparte_21
da dicembre 2015, un turno 06:00/14:00, un turno 14:00/22:00 e 2 turni notturni di fila
22:00/06:00, per 5 turni settimanali;
6. : sino a marzo 2017, per 6 ore e 1/2 al giorno, per 4 giorni a settimana;
Parte_9
7. Pulvirenti sino al 2017, per 12 ore al giorno con una pausa (un'ora) per 6 giorni CP_22
a settimana.
Non risulta, invece, sufficientemente provato l'eventuale maggiore orario di lavoro osservato dai lavoratori , e Controparte_23 CP_24 Controparte_25
essendo generiche le dichiarazioni rese sul punto dai predetti e non risultando agli atti i fogli turni richiamati dal nella propria dichiarazione resa in sede ispettiva. CP_24
Anche con riguardo alla specifica quantificazione degli importi dovuti da parte opponente a tale titolo occorre fare riferimento agli esiti della disposta CTU contabile (su cui v. oltre).
3.15. Dalla riscontrata parziale fondatezza – nei suddetti termini – delle contestazioni svolte dall' con il verbale ispettivo discende altresì la legittimità della pretesa CP_1 concernente il “recupero agevolazioni contributive” (cfr. pag. 11 del verbale ispettivo e pagg. 6 e 7 della memoria difensiva).
23 Al riguardo, il richiamato art. 1 co. 1175 l. 296/2006 stabilisce che “A decorrere dal
1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
A fronte di tale specifica previsione normativa (che non distingue a tali fini tra omissione ed evasione contributiva) e delle accertate violazioni contributive suesposte, peraltro, non appaiono neppure decisive le generiche deduzioni attoree secondo cui “...Non sono, infine, dovute le somme di cui alla lettera E della pagina 33 della relazione integrativa relative al recupero delle agevolazioni fiscali. Ed infatti tali somme erano state richieste dall' in ragione dell'asserita errata applicazione del CCNL Vigilanza Armata e Servizi CP_1
Fiduciari, ma atteso che nel corso del Giudizio è stata provata la corretta applicazione del predetto CCNL, in ragione di una migrazione contrattuale le stesse non sono dovute. [...]”
(cfr. note del 22.11.2024) ovvero “…contesta la debenza del recupero delle agevolazioni non sussistendo una evasione ma solamente una omissione contributiva […]” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2024).
Nel caso di specie, accertate le irregolarità contributive per come sopra esposto e in mancanza di prova contraria offerta dalla ricorrente per il mantenimento dei benefici, appare dunque legittima la richiesta dell'indebito operata dall' , siccome quantificata dal CTU CP_1
nominato nella consulenza in atti.
Stante quanto sopra, anche la pretesa dell' concernente il “recupero CP_1 agevolazioni contributive” appare dunque fondata nei termini risultanti dall'accertamento peritale espletato (non contestato sotto tale profilo).
3.16. Con precipuo riguardo alle somme aggiuntive, infine, va disattesa la prospettazione attorea concernente l'erronea quantificazione delle stesse sulla base del regime sanzionatorio previsto dall'art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000 per le ipotesi di evasione, anziché sulla base di quello previsto dalla lettera a) della citata disposizione per le ipotesi di omissione.
24 In particolare, la disposizione citata prevede che “...8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale,
l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;
[…]”.
Ebbene, considerato che nel caso de quo l'ammontare dei contributi omessi non appare di per sé “...rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie”, ma appare piuttosto connesso – alla luce della complessiva ricostruzione fattuale suesposta e dei complessi accertamenti peritali posti in essere dal CTU – “...a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”, la società opponente risulta avere volontariamente evaso i corrispondenti contributi previdenziali, sicché la fattispecie in esame è riconducibile alla previsione della citata lett. b) dell'art. 116 co. 8 l. 116/2000.
25 Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “...alla stregua della consolidato giurisprudenza di legittimità, l'omessa o infedele denuncia mensile all (attraverso i CP_1
modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché, come nella specie, registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. B) della richiamata L. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lett. A) della medesima norma, concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti [...]” (cfr. C. Cass. 10427/21018; cfr. altresì C. Cass. 17119/2015).
In tal senso, da ultimo, la Suprema Corte ha osservato che “In tema di inadempimento dell'obbligo di versare i contributi previdenziali, ai fini del regime sanzionatorio applicabile, il discrimine fra semplice «omissione» e la più grave ipotesi dell'«evasione» è dato dall'avvenuto riscontro, in tale seconda ipotesi, di un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni, o di entrambi, che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti” (cfr. C. Cass. 33852/2023; cfr. altresì C. Cass.
20446/2022).
Né, a fronte di ciò, la società opponente – pur essendone onerata – ha specificamente allegato e dimostrato la sussistenza di circostanze idonee a provare l'assenza dell'intento fraudolento (al contrario, anche con riguardo ai debiti contributivi risultanti dal LUL, il consulente ha peraltro precisato all'udienza del 13.1.2024 che “...i debiti contributivi di cui al punto A di pag. 33 della CTU del 30.7.2024 scaturiscono dal mancato integrale rispetto del CCNL servizi fiduciari invocato da parte ricorrente”).
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “...grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr., da ultimo, Cass. 18 gennaio 2018, n. 1167 e la giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. 25 agosto 2015, n. 17119; Cass. 25 giugno 2012, n.
10509); [...]” (cfr. C. Cass. 10427/2018, cit.; cfr. altresì C. Cass. 6405/2017 invocata anche da parte ricorrente).
26 Infine, diversamente da quanto eccepito da parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del 13.12.2024), le somme aggiuntive ex art. 116 l. 388/2000 appaiono dovute anche in relazione alle somme richieste dall' a titolo di “mancati versamenti fondo di tesoreria”, CP_1 stante l'espressa qualificazione legislativa di tale importo come “...contributo” (cfr. art. 1 co.
756 l. 296/2006, secondo cui inoltre “…Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”).
Anche con riguardo alla quantificazione dei conseguenti importi dovuti a tale titolo, può farsi riferimento ai conteggi espletati dal CTU nominato.
3.17. Ciò posto con riguardo ai singoli punti contestati e riscontrati del verbale
CP_ ispettivo opposto, al fine verificare la fondatezza della pretesa creditoria dell' e di quantificare le somme dovute da parte ricorrente per le superiori causali, con ordinanza del
5.5.2023 è stata disposta consulenza tecnico-contabile d'ufficio.
In particolare, con la citata ordinanza è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “...accertare, sulla base della documentazione prodotta e di quella ritenuta necessaria dal consulente e di cui si autorizza sin d'ora l'acquisizione, l'importo dei contributi in ipotesi dovuti da parte ricorrente (in prospetti separati) per le distinte causali indicate nel verbale di accertamento opposto, tenuto conto:
- dei periodi, degli orari di lavoro e degli importi corrisposti, nonché dei parametri di riferimento contenuti nel CCNL applicato ratione temporis, come risultanti dalla suindicata documentazione;
- dell'applicazione, in ordine all'obbligo di versamento al Fondo di tesoreria dell'art. CP_1
1 co. 6 D.M. 30.1.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo cui
“…6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale [id est: ai sensi del precedente co. 5 “…almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile”] viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno
2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività” [...]” (cfr. ordinanza del 21.7.2023, cit.).
A seguito della relazione depositata in data 21.12.2023 e tenuto conto dei rilievi formulati da parte ricorrente nelle note del 7.1.2024 e delle precisazioni rese dal consulente all'udienza del 19.3.2024, con ordinanza emessa all'udienza dell'11.6.2024 è stato disposto
27 “...il richiamo del CTU affinché, sotto il vincolo del prestato giuramento, proceda a calcolare i contributi in ipotesi dovuti dalla società opponente in relazione alle singole voci richieste dall' in prospetti distinti e separati, tenendo conto dell'applicazione del CP_1
CCNL servizi fiduciari con riguardo anche a tutti i dipendenti per i quali risulta in atti la conciliazione sindacale concernente la migrazione contrattuale al CCNL Vigilanza Privata
– Servizi Fiduciari;
[...]” (cfr. verbale di udienza).
A seguito del deposito della relazione integrativa in data 30.7.2024 e a fronte delle deduzioni da ultimo svolte da parte ricorrente nelle note del 22.11.2024 e del 2.12.2024, all'udienza del 13.12.2024 il CTU ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti e con ordinanza emessa all'esito della relativa camera di consiglio è stato invitato “...il CTU nominato a calcolare i contributi in ipotesi dovuti dalla società opponente a titolo di
“…maggiori ore di lavoro fondate sulle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva dai lavoratori” (cfr. punto B di pag. 33 della relazione integrativa del 30.7.2024) in relazione ai seguenti lavoratori e per l'orario di lavoro di seguito indicato, con limitato riferimento ai periodi di lavoro documentati in atti:
1. : 6 giorni a settimana con orario dalle ore 09:00 alle 21:00 con 2 ore di CP_17
pausa o dalle 11:00 alle 21:00;
2. da aprile 2016 a giugno 2017, per 7 ore al giorno e per 6 giorni a Controparte_18
settimana;
3. da aprile a giugno 2016, 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana;
Controparte_19
4. : turni 07/14 o 14/22 o 22/07 per 6 giorni a settimana;
CP_20
5. : dapprima turni 14:00/06:00 o 06:00/14:00 o 22:00/06:00; da Controparte_21
dicembre 2015, un turno 06:00/14:00, un turno 14:00/22:00 e 2 turni notturni di fila
22:00/06:00, per 5 turni settimanali;
6. : sino a marzo 2017, per 6 ore e 1/2 al giorno, per 4 giorni a settimana;
Parte_9
7. sino al 2017, per 12 ore al giorno con una pausa (un'ora) per 6 giorni Persona_3
a settimana” (cfr. verbale di udienza e conseguente ordinanza del 13.12.2024).
Il CTU ha depositato l'ulteriore integrazione alla relazione in data 16.1.2025.
3.18. Ebbene, all'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, sulla base dell'analisi della complessiva documentazione versata in atti dalle parti e, inoltre, di quella prodotta in corso di indagini peritali (cfr. pagg. 5 e 6 della consulenza) e da reputare acquisita da questo decidente ex art. 421 c.p.c. (cfr. citata ordinanza del 5.5.2023), in quanto necessaria ai fini della decisione della causa ed essendo tale necessità emersa nel corso delle predette
28 operazioni peritali, il CTU nominato ha conclusivamente ritenuto quanto segue in relazione ai suindicati punti del verbale ispettivo ritenuti fondati almeno in parte qua:
1) In relazione al punto “A) debiti desumibili dal LUL (rilievi dal 1° al 4° VUAN)” (id est:
“inquadramento dei lavoratori e corretta applicazione del CCNL”, “orario di lavoro”,
“trasferta” e “tredicesima mensilità”), il CTU ha accertato un debito contributivo totale di €
392.068, di cui € 248.506 a titolo di sorte capitale (per le distinte voci ivi indicate), € 136.090
a titolo di sanzioni ed € 7.472 a titolo di interessi di mora (cfr. pagg. 32-34 della relazione integrativa del 30.7.2024).
Come precisato nella relazione in atti e confermato dal consulente all'udienza del
13.12.2024, inoltre, i suddetti importi comprendono anche gli importi indicati al successivo punto “F) debiti contributivi di cui al 8° rilievo VUAN (periodi lavoro in nero)”.
Il suindicato importo quantificato a titolo di sorte capitale, peraltro, non risulta contestato da parte ricorrente (cfr. note del 22.11.2024, in cui la predetta parte ha dedotto che “...si ritiene che le uniche somme dovute sono, pertanto, quelle di cui alla sola sorte capitale delle lettere A, D ed F (quest'ultime, peraltro, già ricomprese in quelle di cui alla lettera A) della pagina 33 della relazione integrativa e quindi, complessivamente, €.274.210.
[...]”, nonché verbale di udienza del 13.12.2024 e note del 16.1.2025 e del 10.2.2025).
2) In relazione al punto “D) debiti contributivi di cui al 6° rilievo VUAN (contributo TFR
Fondo Tesoreria)”, il CTU ha accertato un debito contributivo totale di € 39.243, di cui €
25.704 a titolo di sorte capitale, € 13.100 a titolo di sanzioni ed € 439 a titolo di interessi di mora (cfr. pagg. 32-34 della relazione integrativa del 30.7.2024).
Anche il suindicato importo accertato a titolo di sorte capitale non risulta contestato da parte ricorrente (cfr. note del 22.11.2024, verbale di udienza del 13.12.2024 e note del
16.1.2025 e del 10.2.2025, cit.).
3) In relazione al punto “E) debiti contributivi di cui al 7° rilievo VUAN (recupero agevolazioni)”, il CTU ha accertato un debito contributivo totale di € 127.829, di cui €
78.476 a titolo di sorte capitale, € 47.085 a titolo di sanzioni ed € 2.268 a titolo di interessi di mora (cfr. pagg. 32-34 della relazione integrativa del 30.7.2024).
Ferma restando l'infondata eccezione attorea sulla debenza di tali somme, anche il suindicato importo accertato a titolo di sorte capitale non risulta contestato da parte ricorrente
(cfr. verbale di udienza del 13.12.2024, cit., in cui il procuratore di parte ricorrente ha contestato “...la debenza del recupero delle agevolazioni non sussistendo una evasione ma solamente una omissione contributiva” ma ha altresì precisato che “...sul calcolo [...] nulla osserva”).
29 4) In relazione al punto “B) debiti non desumibili dal LUL, per maggiori ore di lavoro fondate sulle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva dai lavoratori4: (rilievi dal 1° al 4°
VUAN)”, a seguito dell'ulteriore richiamo disposto con ordinanza del 13.12.2024, nella relazione integrativa del 16.1.2025 il CTU ha conclusivamente ritenuto che “...i debiti contributivi della a titolo di maggiori ore di lavoro fondate sulle Parte_1
dichiarazioni acquisite in sede ispettiva dai lavoratori indicati in mandato, risultano di complessivi euro 2.285,78 di cui euro 1.383,50 per sorte capitale contributiva ed euro
902,28 per somme aggiuntive ex art. 116, comma 8 lett. b) e comma 9, della legge 388/2000
[...]” (cfr. pagg. 32-34 della relazione integrativa del 30.7.2024 e pag. 9 della relazione integrativa del 16.1.2025).
Anche la quantificazione di tali importi non risulta specificamente contestata da parte ricorrente nelle note del 16.1.2025 e del 10.2.2025.
3.19. Con riferimento a tutti i punti suindicati, infine, va disattesa la generica censura attorea l'erronea quantificazione delle somme aggiuntive sul presupposto che “...secondo l'art. 116, comma 8, L. 388/2000 le sanzioni civili devono essere calcolate nella misura del
30% e non possono, in ogni caso, superare il 40%, mentre sia l' che il CTU hanno CP_1 calcolato le stesse in misura maggiore” (cfr. note del 22.11.2024).
Al riguardo occorre infatti evidenziare che, per un verso, il CTU ha ulteriormente confermato – da ultimo – all'udienza del 13.12.2024 che “...le somme aggiuntive sono state computate in relazione alla fattispecie dell'evasione” e, per altro verso, il richiamato art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000 prevede sul punto il “...pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
[...]”.
3.20. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU in relazione ai singoli punti (almeno parzialmente fondati) del verbale ispettivo, siccome precisate a seguito delle osservazioni di parte ricorrente e dei vari richiami disposti e non ulteriormente e specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della complessiva documentazione prodotta e acquisita.
3.21. Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto della parziale fondatezza – nei termini suindicati – dei rilievi formulati dall' con il verbale ispettivo e degli specifici CP_1
30 importi quantificati dal CTU in relazione ai singoli punti, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dal verbale unico di accertamento CP_1
e notificazione n. 2017024104/DDL dell'1.9.2020 per somma eccedente € 561.425,78, di cui € 354.069,50 a titolo di sorte capitale ed € 207.356,28 a titolo di somme aggiuntive ex art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000 (id est: punti A, D ed E di pagg. 32-34 della relazione integrativa del 30.7.2024 e punto B rideterminato nella relazione integrativa del 16.1.2025:
€ 392.068 + € 39.243 + € 127.829 + € 2.285,78).
Va, in conseguenza, dichiarato parzialmente illegittimo e annullato in parte qua il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024104/DDL dell'1.9.2020.
Nei limiti dell'anzidetto importo di € 561.425,78 (di cui € 354.069,50 per sorte capitale ed € 207.356,28 per somme aggiuntive ex art. 116 co. 8 lett. b l. 388/2000), deve CP_ invece ritenersi fondata la pretesa fatta valere dell' con la notifica del verbale ispettivo opposto.
3.22. Infine, va esaminata e disattesa la domanda attorea volta al risarcimento del danno.
Sul punto, stante il carattere assorbente, occorre evidenziare che, da un lato, la contestata notifica del verbale ispettivo anche ad altre società risulta in astratto giustificata dalla pretesa applicazione della responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 (in disparte ogni ulteriore considerazione sul merito di tale pretesa poiché non oggetto del presente procedimento) e, dall'altro lato, all'esito del giudizio risulta comunque confermata la sussistenza di un significativo debito contributivo di parte ricorrente nei confronti dell' (id est: € 561.425,78 a fronte dell'originaria pretesa di € 1.315.812,98). CP_1
4. Spese.
Stante la complessità e peculiarità della fattispecie in esame e l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione, nonché tenuto conto della posizione processuale rivestita dalle società intervenienti, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
Parimenti, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente e dell' , in ragione della metà ciascuno. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti in epigrafe indicati, così statuisce:
31 dichiara inammissibile l'intervento volontario effettuato in data 21.5.2024 dalla
Controparte_3
dichiara non dovuti i contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024104/DDL dell'1.9.2020 per somma eccedente € 561.425,78 e, per l'effetto, lo dichiara parzialmente illegittimo e lo annulla in parte qua;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente e dell' in ragione della metà per ciascuno. CP_1
Catania, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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