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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 302/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
[...]
PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 03/06/2025, alle ore 12:02, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per Parte_1 Parte_1 l'Av Per l'avv. IACONE MARIO. Controparte_1 Le nza del Tribunale di Bologna è passata in giudicato. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Cita Sezioni Unite della Cassazione n. 10378 del 12.4.2019. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Eccepisce il giudicato sulle questioni sollevate dall'obbligato in solido ricorrente, , in quanto fatto che avrebbe potuto essere dedotto in quel giudizio. Insiste per l'inammissibilità dell'art. 700 c.p.c. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 302/2025 promossa da: Pt_1 Parte_1
.
[...] P.IVA_1
MORASCHINI AT PI ( VIALE REGINA MARGHERITA 43 C.F._1
20122 MILANO;
), presso il cui studio è Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. IACONE Controparte_2 C.F._3
MARIO e dall'Avv. GATTA CATERINA ( PASSAGGIO PIO IX, 17 81030 C.F._4
CASERTA, presso il cui studio è elettivament procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a precetto ai sensi degli artt. 414, 615, 617, 618bis, 700 c.p.c., depositato in data
03/04/2025, Parte_1
a adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio
[...] con per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale, contrariis Controparte_2 reiectis: a) in via cautelare ed urgente ex art. 700 cpc: inibire, con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, sussistendo gravi motivi di urgenza, al sig. l'avvio dell'azione CP_1 esecutiva minacciata, adottando tutti i provvedimenti conseguenziali;
b) nel merito: accertare e dichiarare - in ogni caso -
l'insussistenza del preteso credito di cui all'atto di precetto ed il diritto del sig. a procedere all'esecuzione; c) Con CP_1 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”. ha proposto opposizione a precetto per i seguenti motivi, esposti anche sotto il Parte_1 profilo del fumus boni iuris: a) insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, atteso che la committente dell'appalto quale responsabile in solido ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, giustifica l'aver pagato al lavoratore un importo inferiore rispetto alle differenze retributive spettanti in
Pag. 1 di 7 forza della sentenza del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, n. 202/2025 del 13.02.2025, con il versamento della differenza all'Erario a titolo di ritenuta di acconto del 20% dell'importo; b) la somma che il lavoratore rivendicherebbe con l'atto di precetto corrisponderebbe alla ritenuta di acconto che la società committente avrebbe versato all'Erario e dunque osterebbe alla pretesa del lavoratore il tenore dell'art. 51 del T.U.I.R. (d.p.r. n. 917/1986), che fa riferimento a qualsiasi somma o valore percepiti a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro;
c) il committente sarebbe sostituto di imposta al pari del datore di lavoro, tenuto alla ritenuta di acconto, pena possibili conseguenze sanzionatorie.
Sotto il profilo del periculum in mora, la società ribadisce l'insussistenza del credito del creditore procedente e il rischio di un “grave danno economico” rappresentato da un “doppio indebito esborso”, “avendo già regolarmente provveduto a versare all'Erario la ritenuta di acconto del 20%”, oltre al grave rischio di recupero delle somme corrisposte, atteso che – quale condizione soggettiva- il lavoratore è una persona fisica che, a dire dell'opponente, non fornirebbe alcuna garanzia di ripetibilità e vi sarebbe, secondo la tesi, una possibilità di occultamento delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna.
Si è ritualmente costituito nel giudizio di opposizione contestando le avverse Controparte_2 pretese, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per essere fatti valere fatti che avrebbero potuto essere eccepiti dalla ricorrente nel precedente giudizio definito dal Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, con sentenza n. 202/2025 (r.g. n. 628/2024), che adduce essere passata in giudicato, eccependo l'inammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c. per difetto di residualità ed in subordine per difetto di prova della irripetibilità delle somme corrisposte al lavoratore e del pregiudizio nel ritardo.
Nel merito, ha esposto dell'infondatezza della tesi avversaria, dacché, in sintesi, parte ricorrente pagherà le imposte solo dopo che avrà effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive, ha ribadito che la sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna non sarebbe stata impugnata, ha sottolineato che il
Tribunale di Bologna avrebbe liquidato le somme al lordo e che l'imposizione fiscale sarebbe successiva all'effettiva percezione degli importi;
ha, infine, osservato che la quietanza di pagamento non conterrebbe alcuna riferibilità immediata all'importo da versare a titolo di ritenuta di acconto come preteso dall'opponente.
Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, vertendo su questione documentale, è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso non può essere accolto.
I fatti rilevanti non contestati e risultanti dai documenti sono i seguenti: a) con sentenza emessa in data
13.02.2025 n. 202 del 2025 il Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, condannava la committente ed odierna opponente, in solido con l'appaltatore e datore di lavoro a pagare al lavoratore l'importo di €
Pag. 2 di 7 13.463,22, “oltre interessi sulle somme rivalutate di anno in anno, dal dovuto, fino al saldo effettivo”; il Giudice del
Lavoro condannava la appaltatrice a tenere indenne e manlevare la committente “degli importi che la stessa dovrà versare in forza del presente dispositivo al ricorrente” (docc. nn. 4 ric.; 1 res.); a.1.) la circostanza che l'importo oggetto di condanna sia al lordo non è controversa ed è agevolmente ricavabile dal conteggio di parte riprodotto (doc. n. 4 res.), oggetto del ricorso ex art. 414 c.p.c. nel giudizio avanti al Tribunale di Bologna, oltre che dalla motivazione della sentenza del Tribunale del Lavoro in atti;
a.2.) la committente corrispondeva pacificamente al lavoratore, quale spontaneo adempimento, un importo inferiore e di poco maggiore rispetto alla sorte capitale, meno parte degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti;
b) il lavoratore notificava atto di precetto alla committente nel quale, riconoscendo l'avvenuto parziale pagamento di un importo € 14.250,10, intimava il pagamento dell'importo residuo dovuto – decurtato di quanto già versato- a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, oltre che a titolo di compensi ed accessori
(IVA e c.p.a.) della procedura esecutiva (docc. nn. 1 ric.; 2 res.); b1) il quantum preciso di interessi e rivalutazione monetaria indicati nel prospetto del precetto;
c) in linea generale, il regime di sostituto di imposta per crediti relativi al rapporto di lavoro per il committente dell'appalto; d) il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna per decorso del termine di impugnazione, dichiarato dalle parti in udienza.
La società, che eccepisce l'insussistenza del credito azionato ed afferma il pagamento al lavoratore di parte dell'importo, documenta il pagamento all'Erario con quietanza (mod. F24) di un importo maggiore che, a suo dire, comprenderebbe nel complesso l'ammontare spettante al lavoratore, al netto di quanto è dovuto allo Stato a titolo di prelievo fiscale (doc. n. 5 ric.: si tratta di una quietanza per un saldo di € 33.074,01).
Ciò chiarito, si rendono opportune le seguenti osservazioni.
In primo luogo, la tutela ex art. 700 c.p.c. espressamente domandata nelle conclusioni del ricorso (“in via cautelare ed urgente ex art. 700 cpc […]”) è inammissibile in quanto tutela atipica connotata da residualità (“fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo”) e ben potendo la società opponente utilizzare in prima battuta altre e differenti misure cautelari tipiche a contenuto inibitorio dell'efficacia esecutiva del titolo (es. art. 615 c.p.c.), che omette di domandare.
In secondo luogo, le argomentazioni fornite dalla società non sono meritevoli di condivisione, perché non esiste prova dell'esborso all'Erario del preciso importo oggetto – secondo la società – della ritenuta di acconto nella misura del 20%.
La società riconosce di aver corrisposto un importo inferiore rispetto al complesso rappresentato dalla sorte capitale, interessi e rivalutazione: il fatto, documentato dal precetto, è pacifico ex art. 115 primo comma c.p.c.
Nell'atto di precetto, il lavoratore, riconoscendo il pagamento parziale e spontaneo della committente, domanda il versamento della residua parte dell'importo (non contestato dalla società) imputato a interessi
Pag. 3 di 7 legali e rivalutazione monetaria sul capitale oggetto di condanna nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, sopra citata.
Nel prospetto contenuto nell'atto di precetto notificato, infatti, come è pacifico, il lavoratore imputa quanto ricevuto al capitale e parte a titolo di interessi e rivalutazione, intimando il pagamento del residuo e delle spese per la procedura (v. docc. sopra cit.).
Nel presente giudizio, il lavoratore si difende contestando la correttezza del pagamento operato dalla società, correttamente eccependo che “tale comportamento [di avvenuto versamento della ritenuta d'acconto all'Erario] non è sufficientemente provato […]”.
È la società onerata della prova di aver corrisposto l'importo idoneo ad estinguere il debito, come espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “quando il debitore [odierno opponente] abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore – attore [nel caso di specie, il lavoratore], che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/01/2020, n. 450;
Cass. civ., Sez. II, 27/07/2006, n. 17102).
La quietanza su modulo F24 prodotta dalla società – che secondo la tesi proposta dovrebbe provare il pagamento del tributo all'Erario, decurtato dall'ammontare complessivo lordo dovuto al lavoratore – invero contiene un importo del tutto differente per ammontare, privo di univoca riferibilità alla ritenuta di acconto, presenta un codice tributo (il n. 1040) per causale di cui non è indicata l'attinenza con il rapporto di lavoro subordinato del lavoratore resistente (e ciò seguendo la tesi societaria).
La società omette di allegare e dimostrare che tale causale del codice tributo sia riferibile ad un rapporto di lavoro subordinato quale quello oggetto della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro.
Non sussiste idonea prova del pagamento all'Erario dell'importo a titolo di ritenuta di acconto, che dovrà essere versato dal lavoratore quando percepirà il pagamento delle differenze retributive dovutegli, comprensive degli accessori e della rivalutazione monetaria.
Infatti, come espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. 28 settembre 2011 n. 19790; Cass. 7 luglio 2008 n.
18584)” (v. parte motiva di Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 13/02/2013, n. 3525; conformi Cass. civ., Sez. lavoro, 21/03/2019, n. 8017, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/11/2021, n. 33155).
Pag. 4 di 7 Significa che è il lavoratore tenuto al pagamento del tributo all'Erario secondo il rapporto tributario con esso, una volta effettivamente percepito l'ammontare che gli spetta in base al titolo rappresentato dalla sentenza di condanna di cui si discute.
L'art. 51 comma 1 del T.U.I.R. – ad onta di quanto esposto dalla società opponente-, nel prevedere che: “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro […]”, fa riferimento ai redditi erogati dal datore di lavoro (o dal committente quale obbligato solidale e sostituto di imposta) ma in relazione al rapporto di lavoro che sia vigente tra le parti e non alle differenze retributive lorde il cui titolo sia rappresentato da una sentenza di condanna, quale è quella del caso di specie.
Tale lettura è del resto chiaramente desumibile dal parere del consulente del lavoro (quando fa riferimento al fatto che la ritenuta sia relativa ad un rapporto di lavoro, laddove nel caso di specie il titolo è rappresentato da una sentenza) e non è smentita dalla Risoluzione di Agenzia delle Entrate prodotta.
Le domande di meritano pertanto di essere rigettate. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di esecuzione mobiliare della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.). Con distrazione dei compensi in favore dei procuratori, avv. IACONE e avv. GATTA, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori di parte resistente, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA
Pag. 5 di 7 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 6 di 7
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
[...]
PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 03/06/2025, alle ore 12:02, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per Parte_1 Parte_1 l'Av Per l'avv. IACONE MARIO. Controparte_1 Le nza del Tribunale di Bologna è passata in giudicato. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Cita Sezioni Unite della Cassazione n. 10378 del 12.4.2019. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Eccepisce il giudicato sulle questioni sollevate dall'obbligato in solido ricorrente, , in quanto fatto che avrebbe potuto essere dedotto in quel giudizio. Insiste per l'inammissibilità dell'art. 700 c.p.c. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 302/2025 promossa da: Pt_1 Parte_1
.
[...] P.IVA_1
MORASCHINI AT PI ( VIALE REGINA MARGHERITA 43 C.F._1
20122 MILANO;
), presso il cui studio è Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. IACONE Controparte_2 C.F._3
MARIO e dall'Avv. GATTA CATERINA ( PASSAGGIO PIO IX, 17 81030 C.F._4
CASERTA, presso il cui studio è elettivament procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a precetto ai sensi degli artt. 414, 615, 617, 618bis, 700 c.p.c., depositato in data
03/04/2025, Parte_1
a adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio
[...] con per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale, contrariis Controparte_2 reiectis: a) in via cautelare ed urgente ex art. 700 cpc: inibire, con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, sussistendo gravi motivi di urgenza, al sig. l'avvio dell'azione CP_1 esecutiva minacciata, adottando tutti i provvedimenti conseguenziali;
b) nel merito: accertare e dichiarare - in ogni caso -
l'insussistenza del preteso credito di cui all'atto di precetto ed il diritto del sig. a procedere all'esecuzione; c) Con CP_1 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”. ha proposto opposizione a precetto per i seguenti motivi, esposti anche sotto il Parte_1 profilo del fumus boni iuris: a) insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, atteso che la committente dell'appalto quale responsabile in solido ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, giustifica l'aver pagato al lavoratore un importo inferiore rispetto alle differenze retributive spettanti in
Pag. 1 di 7 forza della sentenza del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, n. 202/2025 del 13.02.2025, con il versamento della differenza all'Erario a titolo di ritenuta di acconto del 20% dell'importo; b) la somma che il lavoratore rivendicherebbe con l'atto di precetto corrisponderebbe alla ritenuta di acconto che la società committente avrebbe versato all'Erario e dunque osterebbe alla pretesa del lavoratore il tenore dell'art. 51 del T.U.I.R. (d.p.r. n. 917/1986), che fa riferimento a qualsiasi somma o valore percepiti a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro;
c) il committente sarebbe sostituto di imposta al pari del datore di lavoro, tenuto alla ritenuta di acconto, pena possibili conseguenze sanzionatorie.
Sotto il profilo del periculum in mora, la società ribadisce l'insussistenza del credito del creditore procedente e il rischio di un “grave danno economico” rappresentato da un “doppio indebito esborso”, “avendo già regolarmente provveduto a versare all'Erario la ritenuta di acconto del 20%”, oltre al grave rischio di recupero delle somme corrisposte, atteso che – quale condizione soggettiva- il lavoratore è una persona fisica che, a dire dell'opponente, non fornirebbe alcuna garanzia di ripetibilità e vi sarebbe, secondo la tesi, una possibilità di occultamento delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna.
Si è ritualmente costituito nel giudizio di opposizione contestando le avverse Controparte_2 pretese, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per essere fatti valere fatti che avrebbero potuto essere eccepiti dalla ricorrente nel precedente giudizio definito dal Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, con sentenza n. 202/2025 (r.g. n. 628/2024), che adduce essere passata in giudicato, eccependo l'inammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c. per difetto di residualità ed in subordine per difetto di prova della irripetibilità delle somme corrisposte al lavoratore e del pregiudizio nel ritardo.
Nel merito, ha esposto dell'infondatezza della tesi avversaria, dacché, in sintesi, parte ricorrente pagherà le imposte solo dopo che avrà effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive, ha ribadito che la sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna non sarebbe stata impugnata, ha sottolineato che il
Tribunale di Bologna avrebbe liquidato le somme al lordo e che l'imposizione fiscale sarebbe successiva all'effettiva percezione degli importi;
ha, infine, osservato che la quietanza di pagamento non conterrebbe alcuna riferibilità immediata all'importo da versare a titolo di ritenuta di acconto come preteso dall'opponente.
Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, vertendo su questione documentale, è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso non può essere accolto.
I fatti rilevanti non contestati e risultanti dai documenti sono i seguenti: a) con sentenza emessa in data
13.02.2025 n. 202 del 2025 il Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, condannava la committente ed odierna opponente, in solido con l'appaltatore e datore di lavoro a pagare al lavoratore l'importo di €
Pag. 2 di 7 13.463,22, “oltre interessi sulle somme rivalutate di anno in anno, dal dovuto, fino al saldo effettivo”; il Giudice del
Lavoro condannava la appaltatrice a tenere indenne e manlevare la committente “degli importi che la stessa dovrà versare in forza del presente dispositivo al ricorrente” (docc. nn. 4 ric.; 1 res.); a.1.) la circostanza che l'importo oggetto di condanna sia al lordo non è controversa ed è agevolmente ricavabile dal conteggio di parte riprodotto (doc. n. 4 res.), oggetto del ricorso ex art. 414 c.p.c. nel giudizio avanti al Tribunale di Bologna, oltre che dalla motivazione della sentenza del Tribunale del Lavoro in atti;
a.2.) la committente corrispondeva pacificamente al lavoratore, quale spontaneo adempimento, un importo inferiore e di poco maggiore rispetto alla sorte capitale, meno parte degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti;
b) il lavoratore notificava atto di precetto alla committente nel quale, riconoscendo l'avvenuto parziale pagamento di un importo € 14.250,10, intimava il pagamento dell'importo residuo dovuto – decurtato di quanto già versato- a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, oltre che a titolo di compensi ed accessori
(IVA e c.p.a.) della procedura esecutiva (docc. nn. 1 ric.; 2 res.); b1) il quantum preciso di interessi e rivalutazione monetaria indicati nel prospetto del precetto;
c) in linea generale, il regime di sostituto di imposta per crediti relativi al rapporto di lavoro per il committente dell'appalto; d) il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna per decorso del termine di impugnazione, dichiarato dalle parti in udienza.
La società, che eccepisce l'insussistenza del credito azionato ed afferma il pagamento al lavoratore di parte dell'importo, documenta il pagamento all'Erario con quietanza (mod. F24) di un importo maggiore che, a suo dire, comprenderebbe nel complesso l'ammontare spettante al lavoratore, al netto di quanto è dovuto allo Stato a titolo di prelievo fiscale (doc. n. 5 ric.: si tratta di una quietanza per un saldo di € 33.074,01).
Ciò chiarito, si rendono opportune le seguenti osservazioni.
In primo luogo, la tutela ex art. 700 c.p.c. espressamente domandata nelle conclusioni del ricorso (“in via cautelare ed urgente ex art. 700 cpc […]”) è inammissibile in quanto tutela atipica connotata da residualità (“fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo”) e ben potendo la società opponente utilizzare in prima battuta altre e differenti misure cautelari tipiche a contenuto inibitorio dell'efficacia esecutiva del titolo (es. art. 615 c.p.c.), che omette di domandare.
In secondo luogo, le argomentazioni fornite dalla società non sono meritevoli di condivisione, perché non esiste prova dell'esborso all'Erario del preciso importo oggetto – secondo la società – della ritenuta di acconto nella misura del 20%.
La società riconosce di aver corrisposto un importo inferiore rispetto al complesso rappresentato dalla sorte capitale, interessi e rivalutazione: il fatto, documentato dal precetto, è pacifico ex art. 115 primo comma c.p.c.
Nell'atto di precetto, il lavoratore, riconoscendo il pagamento parziale e spontaneo della committente, domanda il versamento della residua parte dell'importo (non contestato dalla società) imputato a interessi
Pag. 3 di 7 legali e rivalutazione monetaria sul capitale oggetto di condanna nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, sopra citata.
Nel prospetto contenuto nell'atto di precetto notificato, infatti, come è pacifico, il lavoratore imputa quanto ricevuto al capitale e parte a titolo di interessi e rivalutazione, intimando il pagamento del residuo e delle spese per la procedura (v. docc. sopra cit.).
Nel presente giudizio, il lavoratore si difende contestando la correttezza del pagamento operato dalla società, correttamente eccependo che “tale comportamento [di avvenuto versamento della ritenuta d'acconto all'Erario] non è sufficientemente provato […]”.
È la società onerata della prova di aver corrisposto l'importo idoneo ad estinguere il debito, come espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “quando il debitore [odierno opponente] abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore – attore [nel caso di specie, il lavoratore], che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/01/2020, n. 450;
Cass. civ., Sez. II, 27/07/2006, n. 17102).
La quietanza su modulo F24 prodotta dalla società – che secondo la tesi proposta dovrebbe provare il pagamento del tributo all'Erario, decurtato dall'ammontare complessivo lordo dovuto al lavoratore – invero contiene un importo del tutto differente per ammontare, privo di univoca riferibilità alla ritenuta di acconto, presenta un codice tributo (il n. 1040) per causale di cui non è indicata l'attinenza con il rapporto di lavoro subordinato del lavoratore resistente (e ciò seguendo la tesi societaria).
La società omette di allegare e dimostrare che tale causale del codice tributo sia riferibile ad un rapporto di lavoro subordinato quale quello oggetto della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro.
Non sussiste idonea prova del pagamento all'Erario dell'importo a titolo di ritenuta di acconto, che dovrà essere versato dal lavoratore quando percepirà il pagamento delle differenze retributive dovutegli, comprensive degli accessori e della rivalutazione monetaria.
Infatti, come espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. 28 settembre 2011 n. 19790; Cass. 7 luglio 2008 n.
18584)” (v. parte motiva di Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 13/02/2013, n. 3525; conformi Cass. civ., Sez. lavoro, 21/03/2019, n. 8017, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/11/2021, n. 33155).
Pag. 4 di 7 Significa che è il lavoratore tenuto al pagamento del tributo all'Erario secondo il rapporto tributario con esso, una volta effettivamente percepito l'ammontare che gli spetta in base al titolo rappresentato dalla sentenza di condanna di cui si discute.
L'art. 51 comma 1 del T.U.I.R. – ad onta di quanto esposto dalla società opponente-, nel prevedere che: “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro […]”, fa riferimento ai redditi erogati dal datore di lavoro (o dal committente quale obbligato solidale e sostituto di imposta) ma in relazione al rapporto di lavoro che sia vigente tra le parti e non alle differenze retributive lorde il cui titolo sia rappresentato da una sentenza di condanna, quale è quella del caso di specie.
Tale lettura è del resto chiaramente desumibile dal parere del consulente del lavoro (quando fa riferimento al fatto che la ritenuta sia relativa ad un rapporto di lavoro, laddove nel caso di specie il titolo è rappresentato da una sentenza) e non è smentita dalla Risoluzione di Agenzia delle Entrate prodotta.
Le domande di meritano pertanto di essere rigettate. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di esecuzione mobiliare della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.). Con distrazione dei compensi in favore dei procuratori, avv. IACONE e avv. GATTA, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori di parte resistente, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA
Pag. 5 di 7 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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