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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5125/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(c.f. ) con sede in Nicolosi, Via Fratelli Parte_1 P.IVA_1
Gemellaro n. 12/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], il quale Parte_2 C.F._1 agisce anche in proprio, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
Francesca Minnicino (c.f. ), presso il cui studio in Catania, C.F._2
via Morosoli n. 4, è elettivamente domiciliata parte attrice opponente
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa rappresenta e difesa per CP_2 procura in atti dall'avv. Daniele Passaro (c.f. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Catania, Via Alberto Mario n. 23, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Lenzo;
parte convenuta opposta
e nei confronti di pagina 1 di 12 , (c.f. ), nata a [...] il [...], CP_3 C.F._4
residente in [...], in proprio e nella qualità di fideiussore e datrice di ipoteca della ditta Parte_3
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Simonetta Pizzotti (c.f.
[...]
), presso il cui studio in Catania, Via Palmanova n. 3, è C.F._5
elettivamente domiciliata;
parte convenuta
(c.f. ) con sede in Catania, Controparte_4 P.IVA_3
Viale Odorico da Pordenone n. 19/21;
Avv. Sergio Finocchiaro, (c.f. ), nella qualità di C.F._6
professionista delegato nella procedura esecutiva n. 898/2018 RG. Es. convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, in Parte_1
via preliminare e cautelare, sospendere la decorrenza del termine fissato per il versamento del saldo prezzo relativo alla seconda aggiudicazione del 16.02.2023; nel merito, accertare e dichiarare che l'aggiudicatario è incorso in decadenza per fatti a lui non imputabili e conseguentemente disporre la rimessione in termini fissando il nuovo decorso di 120 giorni.
In via subordinata, disporre la restituzione della somma di € 10.500,00 versata quale cauzione per la prima asta, essendo l'aggiudicatario decaduto per cause a lui non imputabili. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Per “Voglia il G.I., rigettata ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e difesa 1. Preliminarmente dire che Sig. in Parte_2
proprio è carente di legittimazione attiva e di interesse e, per questa ragione dire improponibile, inammissibile e comunque rigettare ogni domanda da lui proposta condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 12
2. Sempre in via preliminare dire inammissibile ed improcedibile la domanda resa (anch'essa in via preliminare) e cautelare, con la quale parte attrice chiede di sospendere la decorrenza del termine fissato per il versamento del saldo prezzo relativo alla seconda aggiudicazione del 16.02.2023 (mai oggetto di opposizione e quindi non conoscibile da questo Giudice).
3. Ancora in via preliminare materia dire cessata la materia del contendere e, comunque, dichiarare la carenza di interesse da parte della attrice- opponente , avente sede legale in Nicolosi (CT), Via Fratelli Parte_1
Gemmellaro n. 12/A, numero REA CT-438045, codice fiscale e P.IVA
, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante P.IVA_1
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._1
relativamente alle domande proposte in via subordinata atteso che la stessa società, odierna attrice, in un successivo esperimento di vendita, come peraltro dichiarato nell'atto di citazione, si è nuovamente aggiudicata l'immobile oggetto di pignoramento seppure per un prezzo differente da quello della prima aggiudicazione da cui poi è decaduta.
In ogni caso e nel merito
4. Posto che la domanda relativa alla revoca del provvedimento di decadenza dell'aggiudicatario (nella vendita del 31.03.22 che è l'unica della quale questo Giudice può conoscere) non è stata riproposta dire che quel provvedimento
è divenuto definitivo.
5. Conseguentemente e comunque rigettare, per quanto dedotto in narrativa, tutte le domande oggetto della presente fase di merito dell'opposizione all'esecuzione introdotta con atto dep. il 17.10.22 nell'ambito della procedura esecutiva n. 898/2018 RGE Trib. Catania e riferita alla vendita del 31.03.2022.
6. Condannare parte opponente al pagamento delle spese sia della fase sommaria avanti al G.E. che della presente fase di merito dell'opposizione.”
Per MO MA: “PIACCIA al G.I. adito, contrariis reiectis, -in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione della Controparte_1
nella presente causa, per i motivi sopra evidenziati, rimettendosi alla decisione del
pagina 3 di 12 Giudice nel merito della richiesta della . Con vittoria di spese e Parte_1 compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3.4.2023, Parte_1 ha riassunto nel merito l'opposizione spiegata in data 17.10.2022 in seno
[...]
alla procedura esecutiva immobiliare n. 898/2018 Rg. Es. con cui aveva censurato il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione del 31.3.2022 per mancato versamento del saldo prezzo.
Va all'uopo premesso che l'esecuzione immobiliare è stata intrapresa da e per essa (già , in danno Controparte_1 CP_2 CP_5 dell'impresa in virtù del Parte_3
mutuo fondiario del 15.9.2009 in cui era intervenuta quale terza CP_3
datrice di ipoteca.
Nella procedura esecutiva, in data 18.2.2022, hanno spiegato intervento la e l'Avv. Gaetano Fabio Cavallaro in forza di titoli Controparte_4
vantati nei confronti di . CP_3
In data 31.3.2022 la in persona del legale Parte_1 rappresentante , si è aggiudicata per la somma di € 105.000,00 Parte_2
l'immobile pignorato.
Dopo aver versato a titolo di cauzione e acconto prezzo la somma di €
10.500,00, la società aggiudicataria avrebbe dovuto versare il prezzo residuo di €
94.500,00 entro termine di 119 giorni dall'asta (31.03.2022) e quindi entro il
28.7.2022.
Non avendo provveduto al versamento del saldo prezzo, il G.E., con provvedimento del 26.9.2022, ha dichiarato l'aggiudicataria decaduta, disposto incamerarsi la cauzione versata a titolo di multa e rimesso gli atti al delegato perché venisse fissata una nuova vendita.
La ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1
art. 617 c.p.c. deducendo di non aver potuto pagare il saldo prezzo per fatti e cause alla stessa non imputabili: ha in particolare dedotto di essersi rivolta alla pagina 4 di 12 società , quale società di consulenza e intermediazione Controparte_6
finanziaria per ottenere un finanziamento della somma di euro 110.000,00 finalizzato all'acquisto dell'immobile aggiudicato;
di non aver ottenuto per tempo il finanziamento richiesto, nonostante avesse più volte sollecitato la finanziaria, così decadendo dall'aggiudicazione.
Ha chiesto, pertanto, la sospensione della procedura, la revoca del provvedimento di decadenza, oltre che la rimessione in termini per il pagamento del prezzo.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'1.2.2023, ritenendo l'opposizione infondata ha denegato la sospensione;
più in dettaglio, premessa la perentorietà del termine per il pagamento del saldo prezzo, ha rilevato che i motivi di ritardo dedotti dall'opponente non risultassero provati, non potendo considerarsi prove le querele sporte dalla nei confronti della società Parte_1
finanziaria; che, in ogni caso, tali fatti andassero dedotti prima della scadenza del termine per il versamento del prezzo e non a seguito del provvedimento di decadenza.
Quindi ha assegnato il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza di diniego della sospensiva, per iniziare la causa di merito.
Nel presente giudizio la riproponendo le medesime Parte_1
deduzioni difensive svolte in fase cautelare, ovvero che il mancato pagamento del saldo prezzo non fosse dovuto a cause alla stessa imputabili, dopo aver dato atto di essersi nuovamente aggiudicata l'immobile per l'importo di € 103.000,00 (a seguito della nuova asta svoltasi in data 16.2.2023) ha chiesto, in via preliminare, sospendersi la decorrenza del termine fissato per il versamento del saldo prezzo relativo alla seconda aggiudicazione del 16.2.2023; nel merito, ha chiesto dichiararsi che la decadenza non fosse dipesa dalla Revolution s.r.l. con conseguente rimessione in termini per il pagamento del saldo. In via subordinata, ha chiesto la restituzione della somma di € 10.500,00 versata quale cauzione per la prima asta.
pagina 5 di 12 Si è costituita la creditrice che ha Controparte_1
preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva di in Parte_2
proprio, non essendo parte della procedura esecutiva né quale offerente, né quale aggiudicatario decaduto;
ha eccepito la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse stante la sopravvenuta nuova aggiudicazione dell'immobile all'attrice opponente, Nel merito, ha evidenziato Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione stante la diversità delle domande avanzate in fase di merito, rispetto a quanto richiesto nella fase sommaria di opposizione avanti al G.E. ( ed invero, nel presente giudizio di merito è stata richiesta la sospensione del termine di versamento del saldo prezzo della seconda e diversa aggiudicazione del 16.2.2023, mentre innanzi al G.E. era stata richiesta la sospensione del termine di versamento della vendita del 31.3.2022; né la domanda di revoca del provvedimento di decadenza dalla prima aggiudicazione è stata reiterata in questa fase di merito).
Si è costituita anche la debitrice esecutata che, non CP_3 prendendo posizione in merito all'oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposto dalla ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire di Parte_1
stante la mancata prova della titolarità del credito in Controparte_1
capo alla cessionaria.
In assenza di istanze istruttorie, successivamente al deposito degli scritti difensivi finali, all'udienza del 18.2.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_4
e dell'Avv. Sergio Finocchiaro, nella qualità di professionista delegato,
[...]
ritualmente citati e non costituiti in giudizio.
Va poi dichiarato il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad impugnare di in proprio, non essendo parte della procedura Parte_2 esecutiva n. 898/2018 R.G. Es., né aggiudicatario in proprio dell'immobile pignorato, bensì mero legale rappresentante dell'aggiudicataria Parte_1
pagina 6 di 12 Inoltre, va ricordato nel merito, a fronte di domande nuove, il principio dell'immutabilità dei motivi di opposizione e la bifasicità, quale condizione di procedibilità della domanda.
Difatti, non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione (nella specie opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da . Parte_1
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso da questo
Ufficio), secondo cui la c.d. struttura bifasica delle opposizioni endoesecutive non costituisce un passaggio meramente facoltativo, ma risulta coessenziale alle finalità di carattere pubblicistico della procedura esecutiva ed all'esigenza del suo regolare andamento, di tal che la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi, diretti a regolare il corso dell'esecuzione, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (cfr. Cass.
11.10.2018, n. 25170).
Ciò premesso, venendo all'opposizione per cui è causa ( oltre alla questione afferente alla legittimazione della creditrice procedente di cui si dirà avanti), risulta inammissibile la chiesta sospensione- per come formulata nell'atto di citazione- del saldo prezzo relativo alla seconda aggiudicazione, nel frattempo intervenuta, ovvero quella svoltasi in data 16.2.2023, sia perché motivo nuovo (si badi che con l'opposizione svolta in fase cautelare e da cui origina il presente giudizio di merito la aveva richiesto la sospensione del Parte_1
versamento del prezzo della prima aggiudicazione svoltasi in data 31.3.2022), sia perché la facoltà di sospendere l'esecuzione forzata spetta unicamente al giudice dell'esecuzione e non al giudice della cognizione.
Ma vi è di più.
pagina 7 di 12 Con le prime memorie 171-ter c.p.c., depositate in data 13.6.2023, la ha precisato e modificato la domanda dichiarando: “Si evidenzia Parte_1 che l'aggiudicataria non ha più interesse a richiedere la sospensione della decorrenza del termine per il saldo della seconda aggiudicazione stante
l'imminente scadenza e il relativo adempimento…”, per poi concludere nelle stesse memorie con le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, -accertare e dichiarare che l'aggiudicatario è incorso in decadenza dall'asta per fatti a lui non imputabili;
-revocare il provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione relativo alla vendita del 31.03.2022;
-disporre la rimessione in termini fissando il nuovo decorso di 120 giorni;
-per l'effetto ed in conseguenza di quanto sopra, revocare il provvedimento di aggiudicazione della seconda asta.
In via subordinata, essendo già intervenuta la seconda aggiudicazione in favore della medesima parte opponente, odierna attrice, disporre la restituzione della somma di € 10.500,00 versata quale cauzione per la prima asta, essendo
l'aggiudicatario decaduto per cause a lui non imputabili e dichiarare che parte attrice non sarà tenuta a versare nulla all'opposta, odierna convenuta a titolo di aggiudicataria dell'asta.>>.
Ne viene che la se avesse voluto la sospensione del Parte_1
termine per il versamento del saldo prezzo della nuova e diversa aggiudicazione del 16.2.2023 o la revoca dello stesso provvedimento di aggiudicazione -ammesso che ci fossero stati i presupposti- avrebbe dovuto proporre una nuova istanza o una nuova opposizione agli atti esecutivi al Giudice dell'esecuzione.
Ad ogni modo, anche le deduzioni difensive in ordine alla non imputabilità alla del mancato versamento del prezzo della prima Parte_1
asta che la medesima si era aggiudicata, con conseguente revoca della confisca della cauzione, non possono trovare accoglimento.
Va, infatti, osservato che il termine per il versamento del saldo prezzo nell'ambito delle vendite all'asta è perentorio e non prorogabile, sicché il mancato pagina 8 di 12 versamento nei termini non può che comportare la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione.
Segnatamente l'art. 585 c.p.c. prevede che l'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576 e consegnare al cancelliere il documento comprovante
l'avvenuto versamento.
Quanto alla natura del termine, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che in tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte
(cfr. Cass. n. 32136/2019).
Né può accogliersi la domanda di restituzione della cauzione di euro
10.500,00 versate dalla a titolo di acconto prezzo della prima Parte_1
aggiudicazione del 31.3.2022 per asserita non imputabilità della causa di decadenza dall'aggiudicazione.
Nel caso di specie, la ha avuto un lungo lasso di tempo Parte_1 per reperire la provvista del saldo;
l'aggiudicataria, per il principio di autoresponsabilità, avrebbe dovuto accertarsi della disponibilità della provvista prima della partecipazione all'asta consapevole delle conseguenze del mancato pagamento del saldo;
avendo incontrato difficoltà nella gestione del conto acceso presso la finanziaria a cui si era rivolto, avrebbe potuto/dovuto attivarsi al fine di ottenere altrove la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile.
La dedotta circostanza di aver subito una truffa dalla società finanziaria,– ove anche in ipotesi provata - è irrilevante ai fini della procedura esecutiva, né giustifica la restituzione della cauzione correttamente incamerata dalla procedura pagina 9 di 12 a titolo di multa ex art. 587 c.p.c. ( va all'uopo evidenziato che non può essere accolta la domanda di rimessione in istruttoria depositata dall'opponente in data
2.6.2025).
Va infine sgombrato il campo da motivi ulteriori che esulano dall'oggetto della presente causa come il difetto di legittimazione attiva della
[...]
quale unica difesa posta a fondamento della comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta di , depositata in data 29.4.2024, ed a cui la CP_3
con gli scritti difensivi finali si è associata chiedendo di accertare Parte_1
e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in executivis in capo a
[...]
e di dichiarare improcedibile l'esecuzione forzata intrapresa Controparte_1
illegittimamente dalla creditrice per carenza di titolarità del credito azionato.
A tal riguardo, rileva evidenziare che tale domanda è nuova e diversa da quella proposta in sede di opposizione agli atti esecutivi dall'aggiudicataria innanzi al G.e. e che, incidentalmente, va rilevato che sulla questione è sceso il giudicato cautelare, in quanto il Giudice dell'esecuzione si è già pronunciato sulla diversa opposizione all'esecuzione proposta da in data 5.12.2023, con CP_3
ordinanza del 28.10.2024 ritenendo sussistente la legittimazione della cessionaria del credito, attuale pignorante.
Alla luce dei motivi che precedono, l'opposizione va rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (per le cause di valore da €
52.000,01 a € 260.000,00 ex D.M. 147/2022 -valori minimi).
In considerazione delle infondate ed inammissibili deduzioni difensive svolte da si ritengono giustificati motivi per disporre la CP_3 compensazione delle spese di lite tra quest'ultima e parte attrice.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui al 3 comma dell'art. 96 c.p.c., così come introdotto dalla legge di riforma del 2009, la quale, avendo carattere sanzionatorio, può essere pronunziata a prescindere da una specifica istanza della parte totalmente vittoriosa e in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo, sulla sola scorta della temerarietà della lite, sub specie di inescusabile negligenza oggettiva.
pagina 10 di 12 Difatti, la palese infondatezza della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto l'opposizione nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto.
La Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass. n. 18057/2016).
Va all'uopo rilevata la condotta processuale degli opponenti che hanno insistito nel presente giudizio, come da ultime note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 13.2.2025, nonostante già in data 13.5.2024 il Giudice dell'Esecuzione avesse rilevato che l'immobile pignorato ì fosse stato aggiudicato per tre volte, alla società , la quale non ha mai versato il saldo prezzo;
l'ha Parte_1 nuovamente dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, disponendo l'acquisizione al procedimento, a titolo di multa, della cauzione dalla stessa versata;
infine, ricorrendo quanto previsto dagli artt. 587, 574 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c., ha, altresì, ritenuto sussistenti gli estremi per inviare gli atti alla Procura della
Repubblica.
Conseguentemente, appare adeguata la condanna della parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, pari ad €
2.000,00 in favore della creditrice opposta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-dichiara la contumacia della e dell'Avv. Controparte_4
Sergio Finocchiario n.q.;
pagina 11 di 12 -rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentate pro-tempore e da in proprio;
Parte_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7
tempore e in proprio in solido al pagamento in favore di Parte_2 [...]
e per essa delle spese del presente giudizio Controparte_1 CP_2 che liquida in € 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
nonché al pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma, c.p.c.;
-compensa le spese di lite nei confronti di . CP_3
Catania, 6.6.2025
Il Giudice dott.ssa Cristiana Delfa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(c.f. ) con sede in Nicolosi, Via Fratelli Parte_1 P.IVA_1
Gemellaro n. 12/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], il quale Parte_2 C.F._1 agisce anche in proprio, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
Francesca Minnicino (c.f. ), presso il cui studio in Catania, C.F._2
via Morosoli n. 4, è elettivamente domiciliata parte attrice opponente
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa rappresenta e difesa per CP_2 procura in atti dall'avv. Daniele Passaro (c.f. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Catania, Via Alberto Mario n. 23, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Lenzo;
parte convenuta opposta
e nei confronti di pagina 1 di 12 , (c.f. ), nata a [...] il [...], CP_3 C.F._4
residente in [...], in proprio e nella qualità di fideiussore e datrice di ipoteca della ditta Parte_3
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Simonetta Pizzotti (c.f.
[...]
), presso il cui studio in Catania, Via Palmanova n. 3, è C.F._5
elettivamente domiciliata;
parte convenuta
(c.f. ) con sede in Catania, Controparte_4 P.IVA_3
Viale Odorico da Pordenone n. 19/21;
Avv. Sergio Finocchiaro, (c.f. ), nella qualità di C.F._6
professionista delegato nella procedura esecutiva n. 898/2018 RG. Es. convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, in Parte_1
via preliminare e cautelare, sospendere la decorrenza del termine fissato per il versamento del saldo prezzo relativo alla seconda aggiudicazione del 16.02.2023; nel merito, accertare e dichiarare che l'aggiudicatario è incorso in decadenza per fatti a lui non imputabili e conseguentemente disporre la rimessione in termini fissando il nuovo decorso di 120 giorni.
In via subordinata, disporre la restituzione della somma di € 10.500,00 versata quale cauzione per la prima asta, essendo l'aggiudicatario decaduto per cause a lui non imputabili. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Per “Voglia il G.I., rigettata ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e difesa 1. Preliminarmente dire che Sig. in Parte_2
proprio è carente di legittimazione attiva e di interesse e, per questa ragione dire improponibile, inammissibile e comunque rigettare ogni domanda da lui proposta condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 12
2. Sempre in via preliminare dire inammissibile ed improcedibile la domanda resa (anch'essa in via preliminare) e cautelare, con la quale parte attrice chiede di sospendere la decorrenza del termine fissato per il versamento del saldo prezzo relativo alla seconda aggiudicazione del 16.02.2023 (mai oggetto di opposizione e quindi non conoscibile da questo Giudice).
3. Ancora in via preliminare materia dire cessata la materia del contendere e, comunque, dichiarare la carenza di interesse da parte della attrice- opponente , avente sede legale in Nicolosi (CT), Via Fratelli Parte_1
Gemmellaro n. 12/A, numero REA CT-438045, codice fiscale e P.IVA
, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante P.IVA_1
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._1
relativamente alle domande proposte in via subordinata atteso che la stessa società, odierna attrice, in un successivo esperimento di vendita, come peraltro dichiarato nell'atto di citazione, si è nuovamente aggiudicata l'immobile oggetto di pignoramento seppure per un prezzo differente da quello della prima aggiudicazione da cui poi è decaduta.
In ogni caso e nel merito
4. Posto che la domanda relativa alla revoca del provvedimento di decadenza dell'aggiudicatario (nella vendita del 31.03.22 che è l'unica della quale questo Giudice può conoscere) non è stata riproposta dire che quel provvedimento
è divenuto definitivo.
5. Conseguentemente e comunque rigettare, per quanto dedotto in narrativa, tutte le domande oggetto della presente fase di merito dell'opposizione all'esecuzione introdotta con atto dep. il 17.10.22 nell'ambito della procedura esecutiva n. 898/2018 RGE Trib. Catania e riferita alla vendita del 31.03.2022.
6. Condannare parte opponente al pagamento delle spese sia della fase sommaria avanti al G.E. che della presente fase di merito dell'opposizione.”
Per MO MA: “PIACCIA al G.I. adito, contrariis reiectis, -in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione della Controparte_1
nella presente causa, per i motivi sopra evidenziati, rimettendosi alla decisione del
pagina 3 di 12 Giudice nel merito della richiesta della . Con vittoria di spese e Parte_1 compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3.4.2023, Parte_1 ha riassunto nel merito l'opposizione spiegata in data 17.10.2022 in seno
[...]
alla procedura esecutiva immobiliare n. 898/2018 Rg. Es. con cui aveva censurato il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione del 31.3.2022 per mancato versamento del saldo prezzo.
Va all'uopo premesso che l'esecuzione immobiliare è stata intrapresa da e per essa (già , in danno Controparte_1 CP_2 CP_5 dell'impresa in virtù del Parte_3
mutuo fondiario del 15.9.2009 in cui era intervenuta quale terza CP_3
datrice di ipoteca.
Nella procedura esecutiva, in data 18.2.2022, hanno spiegato intervento la e l'Avv. Gaetano Fabio Cavallaro in forza di titoli Controparte_4
vantati nei confronti di . CP_3
In data 31.3.2022 la in persona del legale Parte_1 rappresentante , si è aggiudicata per la somma di € 105.000,00 Parte_2
l'immobile pignorato.
Dopo aver versato a titolo di cauzione e acconto prezzo la somma di €
10.500,00, la società aggiudicataria avrebbe dovuto versare il prezzo residuo di €
94.500,00 entro termine di 119 giorni dall'asta (31.03.2022) e quindi entro il
28.7.2022.
Non avendo provveduto al versamento del saldo prezzo, il G.E., con provvedimento del 26.9.2022, ha dichiarato l'aggiudicataria decaduta, disposto incamerarsi la cauzione versata a titolo di multa e rimesso gli atti al delegato perché venisse fissata una nuova vendita.
La ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1
art. 617 c.p.c. deducendo di non aver potuto pagare il saldo prezzo per fatti e cause alla stessa non imputabili: ha in particolare dedotto di essersi rivolta alla pagina 4 di 12 società , quale società di consulenza e intermediazione Controparte_6
finanziaria per ottenere un finanziamento della somma di euro 110.000,00 finalizzato all'acquisto dell'immobile aggiudicato;
di non aver ottenuto per tempo il finanziamento richiesto, nonostante avesse più volte sollecitato la finanziaria, così decadendo dall'aggiudicazione.
Ha chiesto, pertanto, la sospensione della procedura, la revoca del provvedimento di decadenza, oltre che la rimessione in termini per il pagamento del prezzo.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'1.2.2023, ritenendo l'opposizione infondata ha denegato la sospensione;
più in dettaglio, premessa la perentorietà del termine per il pagamento del saldo prezzo, ha rilevato che i motivi di ritardo dedotti dall'opponente non risultassero provati, non potendo considerarsi prove le querele sporte dalla nei confronti della società Parte_1
finanziaria; che, in ogni caso, tali fatti andassero dedotti prima della scadenza del termine per il versamento del prezzo e non a seguito del provvedimento di decadenza.
Quindi ha assegnato il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza di diniego della sospensiva, per iniziare la causa di merito.
Nel presente giudizio la riproponendo le medesime Parte_1
deduzioni difensive svolte in fase cautelare, ovvero che il mancato pagamento del saldo prezzo non fosse dovuto a cause alla stessa imputabili, dopo aver dato atto di essersi nuovamente aggiudicata l'immobile per l'importo di € 103.000,00 (a seguito della nuova asta svoltasi in data 16.2.2023) ha chiesto, in via preliminare, sospendersi la decorrenza del termine fissato per il versamento del saldo prezzo relativo alla seconda aggiudicazione del 16.2.2023; nel merito, ha chiesto dichiararsi che la decadenza non fosse dipesa dalla Revolution s.r.l. con conseguente rimessione in termini per il pagamento del saldo. In via subordinata, ha chiesto la restituzione della somma di € 10.500,00 versata quale cauzione per la prima asta.
pagina 5 di 12 Si è costituita la creditrice che ha Controparte_1
preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva di in Parte_2
proprio, non essendo parte della procedura esecutiva né quale offerente, né quale aggiudicatario decaduto;
ha eccepito la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse stante la sopravvenuta nuova aggiudicazione dell'immobile all'attrice opponente, Nel merito, ha evidenziato Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione stante la diversità delle domande avanzate in fase di merito, rispetto a quanto richiesto nella fase sommaria di opposizione avanti al G.E. ( ed invero, nel presente giudizio di merito è stata richiesta la sospensione del termine di versamento del saldo prezzo della seconda e diversa aggiudicazione del 16.2.2023, mentre innanzi al G.E. era stata richiesta la sospensione del termine di versamento della vendita del 31.3.2022; né la domanda di revoca del provvedimento di decadenza dalla prima aggiudicazione è stata reiterata in questa fase di merito).
Si è costituita anche la debitrice esecutata che, non CP_3 prendendo posizione in merito all'oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposto dalla ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire di Parte_1
stante la mancata prova della titolarità del credito in Controparte_1
capo alla cessionaria.
In assenza di istanze istruttorie, successivamente al deposito degli scritti difensivi finali, all'udienza del 18.2.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_4
e dell'Avv. Sergio Finocchiaro, nella qualità di professionista delegato,
[...]
ritualmente citati e non costituiti in giudizio.
Va poi dichiarato il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad impugnare di in proprio, non essendo parte della procedura Parte_2 esecutiva n. 898/2018 R.G. Es., né aggiudicatario in proprio dell'immobile pignorato, bensì mero legale rappresentante dell'aggiudicataria Parte_1
pagina 6 di 12 Inoltre, va ricordato nel merito, a fronte di domande nuove, il principio dell'immutabilità dei motivi di opposizione e la bifasicità, quale condizione di procedibilità della domanda.
Difatti, non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione (nella specie opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da . Parte_1
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso da questo
Ufficio), secondo cui la c.d. struttura bifasica delle opposizioni endoesecutive non costituisce un passaggio meramente facoltativo, ma risulta coessenziale alle finalità di carattere pubblicistico della procedura esecutiva ed all'esigenza del suo regolare andamento, di tal che la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi, diretti a regolare il corso dell'esecuzione, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (cfr. Cass.
11.10.2018, n. 25170).
Ciò premesso, venendo all'opposizione per cui è causa ( oltre alla questione afferente alla legittimazione della creditrice procedente di cui si dirà avanti), risulta inammissibile la chiesta sospensione- per come formulata nell'atto di citazione- del saldo prezzo relativo alla seconda aggiudicazione, nel frattempo intervenuta, ovvero quella svoltasi in data 16.2.2023, sia perché motivo nuovo (si badi che con l'opposizione svolta in fase cautelare e da cui origina il presente giudizio di merito la aveva richiesto la sospensione del Parte_1
versamento del prezzo della prima aggiudicazione svoltasi in data 31.3.2022), sia perché la facoltà di sospendere l'esecuzione forzata spetta unicamente al giudice dell'esecuzione e non al giudice della cognizione.
Ma vi è di più.
pagina 7 di 12 Con le prime memorie 171-ter c.p.c., depositate in data 13.6.2023, la ha precisato e modificato la domanda dichiarando: “Si evidenzia Parte_1 che l'aggiudicataria non ha più interesse a richiedere la sospensione della decorrenza del termine per il saldo della seconda aggiudicazione stante
l'imminente scadenza e il relativo adempimento…”, per poi concludere nelle stesse memorie con le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, -accertare e dichiarare che l'aggiudicatario è incorso in decadenza dall'asta per fatti a lui non imputabili;
-revocare il provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione relativo alla vendita del 31.03.2022;
-disporre la rimessione in termini fissando il nuovo decorso di 120 giorni;
-per l'effetto ed in conseguenza di quanto sopra, revocare il provvedimento di aggiudicazione della seconda asta.
In via subordinata, essendo già intervenuta la seconda aggiudicazione in favore della medesima parte opponente, odierna attrice, disporre la restituzione della somma di € 10.500,00 versata quale cauzione per la prima asta, essendo
l'aggiudicatario decaduto per cause a lui non imputabili e dichiarare che parte attrice non sarà tenuta a versare nulla all'opposta, odierna convenuta a titolo di aggiudicataria dell'asta.>>.
Ne viene che la se avesse voluto la sospensione del Parte_1
termine per il versamento del saldo prezzo della nuova e diversa aggiudicazione del 16.2.2023 o la revoca dello stesso provvedimento di aggiudicazione -ammesso che ci fossero stati i presupposti- avrebbe dovuto proporre una nuova istanza o una nuova opposizione agli atti esecutivi al Giudice dell'esecuzione.
Ad ogni modo, anche le deduzioni difensive in ordine alla non imputabilità alla del mancato versamento del prezzo della prima Parte_1
asta che la medesima si era aggiudicata, con conseguente revoca della confisca della cauzione, non possono trovare accoglimento.
Va, infatti, osservato che il termine per il versamento del saldo prezzo nell'ambito delle vendite all'asta è perentorio e non prorogabile, sicché il mancato pagina 8 di 12 versamento nei termini non può che comportare la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione.
Segnatamente l'art. 585 c.p.c. prevede che l'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576 e consegnare al cancelliere il documento comprovante
l'avvenuto versamento.
Quanto alla natura del termine, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che in tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte
(cfr. Cass. n. 32136/2019).
Né può accogliersi la domanda di restituzione della cauzione di euro
10.500,00 versate dalla a titolo di acconto prezzo della prima Parte_1
aggiudicazione del 31.3.2022 per asserita non imputabilità della causa di decadenza dall'aggiudicazione.
Nel caso di specie, la ha avuto un lungo lasso di tempo Parte_1 per reperire la provvista del saldo;
l'aggiudicataria, per il principio di autoresponsabilità, avrebbe dovuto accertarsi della disponibilità della provvista prima della partecipazione all'asta consapevole delle conseguenze del mancato pagamento del saldo;
avendo incontrato difficoltà nella gestione del conto acceso presso la finanziaria a cui si era rivolto, avrebbe potuto/dovuto attivarsi al fine di ottenere altrove la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile.
La dedotta circostanza di aver subito una truffa dalla società finanziaria,– ove anche in ipotesi provata - è irrilevante ai fini della procedura esecutiva, né giustifica la restituzione della cauzione correttamente incamerata dalla procedura pagina 9 di 12 a titolo di multa ex art. 587 c.p.c. ( va all'uopo evidenziato che non può essere accolta la domanda di rimessione in istruttoria depositata dall'opponente in data
2.6.2025).
Va infine sgombrato il campo da motivi ulteriori che esulano dall'oggetto della presente causa come il difetto di legittimazione attiva della
[...]
quale unica difesa posta a fondamento della comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta di , depositata in data 29.4.2024, ed a cui la CP_3
con gli scritti difensivi finali si è associata chiedendo di accertare Parte_1
e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in executivis in capo a
[...]
e di dichiarare improcedibile l'esecuzione forzata intrapresa Controparte_1
illegittimamente dalla creditrice per carenza di titolarità del credito azionato.
A tal riguardo, rileva evidenziare che tale domanda è nuova e diversa da quella proposta in sede di opposizione agli atti esecutivi dall'aggiudicataria innanzi al G.e. e che, incidentalmente, va rilevato che sulla questione è sceso il giudicato cautelare, in quanto il Giudice dell'esecuzione si è già pronunciato sulla diversa opposizione all'esecuzione proposta da in data 5.12.2023, con CP_3
ordinanza del 28.10.2024 ritenendo sussistente la legittimazione della cessionaria del credito, attuale pignorante.
Alla luce dei motivi che precedono, l'opposizione va rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (per le cause di valore da €
52.000,01 a € 260.000,00 ex D.M. 147/2022 -valori minimi).
In considerazione delle infondate ed inammissibili deduzioni difensive svolte da si ritengono giustificati motivi per disporre la CP_3 compensazione delle spese di lite tra quest'ultima e parte attrice.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui al 3 comma dell'art. 96 c.p.c., così come introdotto dalla legge di riforma del 2009, la quale, avendo carattere sanzionatorio, può essere pronunziata a prescindere da una specifica istanza della parte totalmente vittoriosa e in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo, sulla sola scorta della temerarietà della lite, sub specie di inescusabile negligenza oggettiva.
pagina 10 di 12 Difatti, la palese infondatezza della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto l'opposizione nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto.
La Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass. n. 18057/2016).
Va all'uopo rilevata la condotta processuale degli opponenti che hanno insistito nel presente giudizio, come da ultime note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 13.2.2025, nonostante già in data 13.5.2024 il Giudice dell'Esecuzione avesse rilevato che l'immobile pignorato ì fosse stato aggiudicato per tre volte, alla società , la quale non ha mai versato il saldo prezzo;
l'ha Parte_1 nuovamente dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, disponendo l'acquisizione al procedimento, a titolo di multa, della cauzione dalla stessa versata;
infine, ricorrendo quanto previsto dagli artt. 587, 574 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c., ha, altresì, ritenuto sussistenti gli estremi per inviare gli atti alla Procura della
Repubblica.
Conseguentemente, appare adeguata la condanna della parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, pari ad €
2.000,00 in favore della creditrice opposta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-dichiara la contumacia della e dell'Avv. Controparte_4
Sergio Finocchiario n.q.;
pagina 11 di 12 -rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentate pro-tempore e da in proprio;
Parte_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7
tempore e in proprio in solido al pagamento in favore di Parte_2 [...]
e per essa delle spese del presente giudizio Controparte_1 CP_2 che liquida in € 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
nonché al pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma, c.p.c.;
-compensa le spese di lite nei confronti di . CP_3
Catania, 6.6.2025
Il Giudice dott.ssa Cristiana Delfa
pagina 12 di 12