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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/07/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1474/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 27.5.2024
DA
(C.F. Parte_1
), con sede a Pasian di Prato (Udine), in persona del presidente dott. , P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione,
dall'avv. Mattia Matarazzo del Foro di Pordenone, domiciliatario;
attrice
CONTRO
AVV. C.F. , del Foro di Udine, agente in proprio, ex CP_2 C.F._1
art. 86 c.p.c.;
convenuto in punto: prestazione d'opera intellettuale;
opposizione al decreto ingiuntivo n. 349/2024.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'attrice: in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del dott. per Persona_1
evocarlo nel presente giudizio onde sentirlo condannare al pagamento delle parcelle dell'avvocato relative alle prestazioni professionali specificate ai punti 3 e 4 del ricorso monitorio (ivi, CP_2
pag. 3-4), disponendo all'uopo il differimento della prima udienza e concedendo termine per la citazione;
nel merito: accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'avvocato CP_2
relativamente alle prestazioni professionali specificate ai punti 3 e 4 del ricorso monitorio (ivi, pag. 3-
4); per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, nella parte riguardante le somme relative alle prestazioni professionali specificate ai punti 3 e 4 del ricorso monitorio (ivi, pag. 3-4) per carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente.
Per la convenuta: nel merito: respingere l'opposizione perché infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 349/2024 del Tribunale di Udine. Spese e compensi rifusi. Nel
merito in via subordinata: condannare l' l pagamento della Controparte_3 Pt_2
somma di € 18.768,91, oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 1 dal 02/01/2024 al 10/04/2024, e oltre interessi ex art. 1284 c.p.c. comma secondo dal 11/04/2024 al saldo. Spese e compensi rifusi, anche quelli relativi alla fase monitoria. In ogni caso: condannare l' x art. Controparte_3
96 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Udine, depositato il 10.4.2024, l'avv. premesso CP_2
di aver difeso in tre distinte vertenze, una delle quali giudiziale e le altre Controparte_4
stragiudiziali, specificamente indicate, con analitica descrizione dell'attività professionale svolta, ha lamentato il mancato pagamento del compenso richiesto con le note proforma inviate alla cliente,
rifiutato con il pretesto che l'associazione non sarebbe stata a conoscenza dell'attività del professionista. Allegato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'8.3.2024 aveva rilasciato il parere di congruità in ordine alle note emesse in relazione alle tre vertenze, l'avv. ha chiesto CP_2
pagina 2 di 9 pronunciarsi nei confronti di ingiunzione di pagamento dell'importo di € Controparte_5
18.768,91, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 c.c. dal 2.1.2024 alla domanda, ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo, nonché oltre delle spese del presente procedimento.
2. Il giudice designato ha integralmente accolto la domanda monitoria, con il decreto ingiuntivo n. 349/2024, emesso il 15.4.2024.
3. Con atto di citazione notificato in data 27.5.2024, ha Controparte_4
proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che, in relazione alle due pratiche stragiudiziali,
l'incarico era stato conferito all'avv. dal precedente presidente, dott. senza la CP_2 Persona_1
necessaria preventiva deliberazione del consiglio direttivo del sodalizio, ragion per cui non poteva ritenersi intercorso tra l'associazione e l'avv. alcun contratto d'opera professionale, avente ad CP_2
oggetto le prestazioni stragiudiziali indicate nel ricorso monitorio. L'attrice ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
4. Si è costituito l'avv. evidenziando, preliminarmente, l'erroneità del rito scelto CP_2
dall'attrice opponente, che avrebbe dovuto introdurre l'opposizione con il rito semplificato di cui agli artt. 14 D.L.vo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c.. Sottolineato che nessuna contestazione era stata svolta in ordine alle prestazioni giudiziali, in relazione all'attività stragiudiziale svolta il convenuto opposto ha dedotto che: -nel settembre 2022 presso il suo studio si erano presentati il dott. quale Per_1
presidente e legale rappresentante di Aeroclub, unitamente al sig. coinvolto nel giudizio Parte_3
promosso da e al dott. , allora componente del consiglio direttivo;
quest'ultimo CP_6 CP_1
aveva inviato a mezzo della posta elettronica, in data 8.9.2022, lo statuto dell'associazione, per confermare i poteri del presidente;
-gli incarichi stragiudiziali erano stati conferiti nell'ottobre 2022,
per la vertenza Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e nel dicembre 2022, per la vertenza con dunque poco dopo la sottoscrizione del mandato per l'azione giudiziaria contro , CP_7 CP_6
quando il dott. era ancora presidente, carica mantenuta sino al 14.10.2023. I mandati erano stati Per_1
conferiti dal legale rappresentante e al professionista non poteva farsi carico di verificare che il consiglio direttivo avesse autorizzato il conferimento dell'incarico e, in ogni caso, per statuto il pagina 3 di 9 presidente poteva assumere i provvedimenti ritenuti necessari, per poi presentarli alla ratifica del consiglio direttivo. Sottolineata l'assenza di qualsiasi contestazione sull'an e il quantum delle parcelle,
il convenuto ha sostenuto l'abnormità della richiesta di autorizzare la chiamata in causa del precedente presidente dell'associazione, non trattandosi di chiamata in garanzia ed avendo l'opponente sollecitato la revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione passiva;
l'opposto ha poi sollecitato l'anticipazione dell'udienza, la concessione della provvisoria esecuzione, la reiezione dell'opposizione e, comunque, la condanna dell'associazione opponente al pagamento della somma capitale di € 18.768,91, oltre interessi come richiesti con il ricorso monitorio.
5. E' stata disposta l'anticipazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., in parte vanificata dal mutamento della persona del giudicante e dalla conseguente ricalendarizzazione. Nella prima udienza,
il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione, ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 150/2011. La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione,
all'esito della precisazione delle conclusioni riportate nell'epigrafe e della discussione orale.
6. L'opposizione è in parte fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
7. Deve darsi atto che nessuna contestazione è stata svolta dall'opponente in ordine al compenso preteso dal professionista convenuto per l'attività prestata in relazione alla causa civile che vide opposta l'Associazione a Controparte_8
8. In ordine all'attività stragiudiziale, relativa, da un canto, al contenzioso tra l' ed in ordine ai canoni/indennità di occupazione per l'utilizzo di spazi demaniali Parte_1 CP_7
nell'aeroporto di Campoformido, dall'altro, alla fondatezza di una pretesa economica da parte dell' , in relazione alla partecipazione alla gara informale a seguito di un bando emesso Parte_1
dall'Istituto di Scienze Militari Areonautiche, l'attrice opponente si è limitata a dedurre l'eccesso del potere rappresentativo nel quale era incorso il suo presidente pro tempore, conferendo incarichi di consulenza senza la necessaria previa deliberazione del consiglio direttivo del sodalizio.
pagina 4 di 9 9. L'attrice è associazione sportiva dilettantistica;
non è stato allegato da alcuna delle parti,
né documentato, che essa abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
L'art. 38 c.c. prevede che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possano far valere i loro diritti sul fondo comune e che di tali obbligazioni rispondano anche,
personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
L'autonomia patrimoniale in tal modo configurata presuppone non solo che un soggetto abbia agito in nome e per conto dell'associazione, secondo lo schema dell'immedesimazione organica -ove si tratti di un soggetto che, secondo l'ordinamento interno dell'associazione e, quindi secondo gli accordi degli associati, sia abilitato a manifestare la volontà dell'associazione- ma anche che il potere rappresentativo effettivamente sussista, non essendo sufficiente la mera spendita del nome dell'associazione. Il giudice di legittimità ha ritenuto che l'art. 19 c.c. -che stabilisce l'inopponibilità delle limitazioni del potere di rappresentanza degli organi delle persone giuridiche private se non risultino dal registro o siano effettivamente conosciute dal terzo- non possa essere applicato, in via di interpretazione estensiva o analogica, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma di pubblicità. Da ciò consegue che l'eccesso di potere rappresentativo dell'organo dell'associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l'esercizio di detto potere, in base allo statuto dell'ente,
subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all'ente,
indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell'altro contraente
(Cass., sez. III civ., 26.2.2004, n. 3872; Cass., sez. II civ., 7.6.2000, n. 7724). L'art. 38 c.c. non prevede,
infatti, alcuna deroga all'art. 1398 c.c. sulla sorte dell'attività negoziale posta in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo;
dunque l'art. 1398 c.c. trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, in quanto un soggetto deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze dell'operato altrui esclusivamente nei limiti in cui l'abbia consentito. Anche per le associazioni non riconosciute, pertanto, il falsus procurator non impegna l'associazione, ma è
responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente ex art. 1398 c.c.. Il potere rappresentativo pagina 5 di 9 dell'associazione costituisce il presupposto indefettibile perché possa operare l'art. 38 c.c., fermo restando che l'associazione può assentire l'operato di chi abbia agito in suo nome e per suo conto anche con comportamenti concludenti significativi della volontà di accettare l'attività negoziale così posta in essere. La ratifica, infatti, può risultare anche da fatti concludenti, quando, come nel caso di specie, il negozio rappresentativo non richieda la forma scritta ad substantiam (si vedano, per l'enunciazione di tutti i principi di diritto sin qui riassunti, oltre a quelle già citate, Cass., sez. lav., 2.8.2003, n. 11772;
Cass., sez. III civ., 27.1.2015, n. 1451; Cass., sez. VI-II civ., 18.11.2019, n. 29825).
10. La deduzione del difetto del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato (così Cass., SS.UU. Civ., 3.6.2015, n. 11377, cui si sono uniformate le successive pronunce sul tema, tra le quali la più recente, Cass., sez. VI-III civ., ord.
13.9.2022, n. 26871). Trattandosi di fatto costitutivo, laddove il rappresentato neghi la sussistenza del potere rappresentativo, sarà onere del terzo che ha contrattato con il rappresentante di provare l'esistenza e i limiti dello stesso.
11. Lo stesso convenuto opposto allega e documenta di aver ricevuto, in data 8.9.2022,
copia dello statuto dell'associazione opponente, che ha prodotto (doc. 5-6); l'avv. ha poi CP_2
allegato che gli incarichi per l'attività stragiudiziale vennero conferiti successivamente alla conoscenza,
da parte sua, dello statuto, nell'ottobre 2022, per la questione della gara informale indetta dall'Istituto
di Scienze Militari Areonautiche e nel dicembre 2022 per il contenzioso con CP_7
12. Dallo statuto si evince che il presidente del sodalizio ne è il legale rappresentante,
convoca le riunioni degli organi collegiali (assemblea e consiglio direttivo), ne stabilisce l'ordine del giorno, svolge “funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attività…”
dell'associazione, può adottare, in caso di indifferibilità e urgenza, i provvedimenti che si rendano necessari, presentandoli alla ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione utile. Il consiglio direttivo, del quale fa parte anche il presidente, è organo che attende all'esecuzione dei deliberati pagina 6 di 9 assembleari ed ha poteri deliberanti su ogni materia non riservata alla competenza assembleare. Sulla
scorta dello statuto, pertanto, il conferimento di incarichi a professionisti rientra nel potere deliberativo del consiglio direttivo, ciò che non appare contestato dal convenuto opposto, che ha invece sostenuto che non poteva pretendersi una verifica, da parte sua, del potere del presidente e si è appellato alla ricorrenza di situazioni di indifferibilità ed urgenza che avrebbero comunque giustificato le determinazioni del presidente.
13. L'opponente ha prodotto i verbali del proprio consiglio direttivo, dalla riunione del
6.12.2021 a quella del 21.11.2023, nei quali non si rinviene alcuna deliberazione relativa al conferimento degli incarichi stragiudiziali al legale.
Nella nota doc. 36 allegato al ricorso monitorio, con la quale ha riscontrato la richiesta dell'associazione di essere posta a conoscenza dei mandati ricevuti, il legale ha riferito di aver ricevuto incarico verbale dal presidente del sodalizio dott. Persona_1
Nel ricorso per ingiunzione, l'avv. si riferisce al contenzioso con come “un'antica e CP_2 CP_7
annosa questione di cui al canone demaniale dovuto dall'AEROCLUB FRIULANO stesso, per l'uso
degli hangar e degli uffici” e che, dopo la prestazione a lui richiesta, “la pratica veniva messa in stand-
by in attesa di sviluppi che non pervenivano”.
Dalla comparsa di costituzione nel presente giudizio e dal tenore della nota dell'avv. allegata CP_2
come doc. 32 al ricorso monitorio si evince che l'allora presidente dott. chiese di valutare se Per_1
fosse possibile pretendere dall'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche la differenza tra quanto offerto in relazione al bando di gara doc. 33 e quanto effettivamente percepito dall'associazione, differenza pari ad € 15.120,00.
Alla luce delle citate allegazioni e produzioni, non possono ritenersi ricorrenti i presupposti di oggettiva indifferibilità ed urgenza dell'attività che avrebbero potuto giustificare il potere deliberativo del presidente.
14. Dalla documentazione prodotta nel presente giudizio si evince che la trasmissione al legale della documentazione esaminata ai fini dell'attività stragiudiziale fu curata dal dott. Per_1
pagina 7 di 9 utilizzando l'indirizzo di posta elettronica una sola mail, recante quale Per_1 Email_1
oggetto “Replica ” e contenente una richiesta di informazioni, è stata trasmessa dall'indirizzo del CP_7
presidente , mentre all'indirizzo Email_2 Email_3
risulta inoltrata, per conoscenza, soltanto una mail proveniente dall'indirizzo personale del dott. Per_1
sopra citato, con la quale venivano trasmessi alcuni documenti che aveva a sua volta CP_5
trasmesso all'indirizzo personale del presidente. Non è stato documentato dall'opposto a quali indirizzi di posta elettronica siano state inviate le note allegate con il ricorso per ingiunzione, indirizzate ad CP_3
, contenenti i pareri resi. Ne consegue che non risulta in alcun modo provata una ratifica, da parte
[...]
dell'associazione, del conferimento degli incarichi di consulenza stragiudiziale da parte del presidente;
né appare prospettabile una condotta colposa dell'associazione apparentemente rappresentata, idonea ad ingenerare nel professionista la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito all'apparente rappresentante.
15. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
l'associazione opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'avv. del solo importo non contestato, preteso in CP_2
relazione all'attività giudiziale svolta, pari ad € 10.512,49 (comprensivo di spese non imponibili,
contributo previdenziale e IVA e al netto dell'acconto percepito), aumentato per gli interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dal 2.1.2024 al 10.4.2024 e al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 per il periodo successivo, sino al saldo.
16. L'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà
luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass., SS.UU. Civ., 31.10.2022, n. 32061). Le spese del giudizio di opposizione seguono pertanto la soccombenza dell'associazione opponente e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014
pertinenti rispetto alla somma riconosciuta come dovuta in forza della presente sentenza, assunti ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria, al valore minimo per quella decisoria (attesa la pagina 8 di 9 limitata attività svolta rispetto a quella prevista dall'onnicomprensivo parametro). La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (così Cass., sez. VI-II civ., 18.2.2019, n. 4698).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, in parziale accoglimento dell'opposizione:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 349/2024, emesso da questo Tribunale il
15.4.2024;
b) condanna l'attrice al pagamento Parte_4
in favore dell'avv. della somma di € 10.512,49, aumentata per gli interessi moratori, al CP_2
tasso legale di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dal 2.1.2024 al 10.4.2024 e al tasso legale di cui all'art. 1284 c.
4 dall'11.4.2024 sino al saldo;
c) condanna l'attrice a rifondere Parte_4
all'avv. le spese processuali relative alla presente causa, che liquida in € 4.227,00 per CP_2
compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 30 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1474/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 27.5.2024
DA
(C.F. Parte_1
), con sede a Pasian di Prato (Udine), in persona del presidente dott. , P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione,
dall'avv. Mattia Matarazzo del Foro di Pordenone, domiciliatario;
attrice
CONTRO
AVV. C.F. , del Foro di Udine, agente in proprio, ex CP_2 C.F._1
art. 86 c.p.c.;
convenuto in punto: prestazione d'opera intellettuale;
opposizione al decreto ingiuntivo n. 349/2024.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'attrice: in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del dott. per Persona_1
evocarlo nel presente giudizio onde sentirlo condannare al pagamento delle parcelle dell'avvocato relative alle prestazioni professionali specificate ai punti 3 e 4 del ricorso monitorio (ivi, CP_2
pag. 3-4), disponendo all'uopo il differimento della prima udienza e concedendo termine per la citazione;
nel merito: accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'avvocato CP_2
relativamente alle prestazioni professionali specificate ai punti 3 e 4 del ricorso monitorio (ivi, pag. 3-
4); per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, nella parte riguardante le somme relative alle prestazioni professionali specificate ai punti 3 e 4 del ricorso monitorio (ivi, pag. 3-4) per carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente.
Per la convenuta: nel merito: respingere l'opposizione perché infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 349/2024 del Tribunale di Udine. Spese e compensi rifusi. Nel
merito in via subordinata: condannare l' l pagamento della Controparte_3 Pt_2
somma di € 18.768,91, oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 1 dal 02/01/2024 al 10/04/2024, e oltre interessi ex art. 1284 c.p.c. comma secondo dal 11/04/2024 al saldo. Spese e compensi rifusi, anche quelli relativi alla fase monitoria. In ogni caso: condannare l' x art. Controparte_3
96 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Udine, depositato il 10.4.2024, l'avv. premesso CP_2
di aver difeso in tre distinte vertenze, una delle quali giudiziale e le altre Controparte_4
stragiudiziali, specificamente indicate, con analitica descrizione dell'attività professionale svolta, ha lamentato il mancato pagamento del compenso richiesto con le note proforma inviate alla cliente,
rifiutato con il pretesto che l'associazione non sarebbe stata a conoscenza dell'attività del professionista. Allegato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'8.3.2024 aveva rilasciato il parere di congruità in ordine alle note emesse in relazione alle tre vertenze, l'avv. ha chiesto CP_2
pagina 2 di 9 pronunciarsi nei confronti di ingiunzione di pagamento dell'importo di € Controparte_5
18.768,91, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 c.c. dal 2.1.2024 alla domanda, ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo, nonché oltre delle spese del presente procedimento.
2. Il giudice designato ha integralmente accolto la domanda monitoria, con il decreto ingiuntivo n. 349/2024, emesso il 15.4.2024.
3. Con atto di citazione notificato in data 27.5.2024, ha Controparte_4
proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che, in relazione alle due pratiche stragiudiziali,
l'incarico era stato conferito all'avv. dal precedente presidente, dott. senza la CP_2 Persona_1
necessaria preventiva deliberazione del consiglio direttivo del sodalizio, ragion per cui non poteva ritenersi intercorso tra l'associazione e l'avv. alcun contratto d'opera professionale, avente ad CP_2
oggetto le prestazioni stragiudiziali indicate nel ricorso monitorio. L'attrice ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
4. Si è costituito l'avv. evidenziando, preliminarmente, l'erroneità del rito scelto CP_2
dall'attrice opponente, che avrebbe dovuto introdurre l'opposizione con il rito semplificato di cui agli artt. 14 D.L.vo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c.. Sottolineato che nessuna contestazione era stata svolta in ordine alle prestazioni giudiziali, in relazione all'attività stragiudiziale svolta il convenuto opposto ha dedotto che: -nel settembre 2022 presso il suo studio si erano presentati il dott. quale Per_1
presidente e legale rappresentante di Aeroclub, unitamente al sig. coinvolto nel giudizio Parte_3
promosso da e al dott. , allora componente del consiglio direttivo;
quest'ultimo CP_6 CP_1
aveva inviato a mezzo della posta elettronica, in data 8.9.2022, lo statuto dell'associazione, per confermare i poteri del presidente;
-gli incarichi stragiudiziali erano stati conferiti nell'ottobre 2022,
per la vertenza Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e nel dicembre 2022, per la vertenza con dunque poco dopo la sottoscrizione del mandato per l'azione giudiziaria contro , CP_7 CP_6
quando il dott. era ancora presidente, carica mantenuta sino al 14.10.2023. I mandati erano stati Per_1
conferiti dal legale rappresentante e al professionista non poteva farsi carico di verificare che il consiglio direttivo avesse autorizzato il conferimento dell'incarico e, in ogni caso, per statuto il pagina 3 di 9 presidente poteva assumere i provvedimenti ritenuti necessari, per poi presentarli alla ratifica del consiglio direttivo. Sottolineata l'assenza di qualsiasi contestazione sull'an e il quantum delle parcelle,
il convenuto ha sostenuto l'abnormità della richiesta di autorizzare la chiamata in causa del precedente presidente dell'associazione, non trattandosi di chiamata in garanzia ed avendo l'opponente sollecitato la revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione passiva;
l'opposto ha poi sollecitato l'anticipazione dell'udienza, la concessione della provvisoria esecuzione, la reiezione dell'opposizione e, comunque, la condanna dell'associazione opponente al pagamento della somma capitale di € 18.768,91, oltre interessi come richiesti con il ricorso monitorio.
5. E' stata disposta l'anticipazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., in parte vanificata dal mutamento della persona del giudicante e dalla conseguente ricalendarizzazione. Nella prima udienza,
il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione, ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 150/2011. La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione,
all'esito della precisazione delle conclusioni riportate nell'epigrafe e della discussione orale.
6. L'opposizione è in parte fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
7. Deve darsi atto che nessuna contestazione è stata svolta dall'opponente in ordine al compenso preteso dal professionista convenuto per l'attività prestata in relazione alla causa civile che vide opposta l'Associazione a Controparte_8
8. In ordine all'attività stragiudiziale, relativa, da un canto, al contenzioso tra l' ed in ordine ai canoni/indennità di occupazione per l'utilizzo di spazi demaniali Parte_1 CP_7
nell'aeroporto di Campoformido, dall'altro, alla fondatezza di una pretesa economica da parte dell' , in relazione alla partecipazione alla gara informale a seguito di un bando emesso Parte_1
dall'Istituto di Scienze Militari Areonautiche, l'attrice opponente si è limitata a dedurre l'eccesso del potere rappresentativo nel quale era incorso il suo presidente pro tempore, conferendo incarichi di consulenza senza la necessaria previa deliberazione del consiglio direttivo del sodalizio.
pagina 4 di 9 9. L'attrice è associazione sportiva dilettantistica;
non è stato allegato da alcuna delle parti,
né documentato, che essa abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
L'art. 38 c.c. prevede che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possano far valere i loro diritti sul fondo comune e che di tali obbligazioni rispondano anche,
personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
L'autonomia patrimoniale in tal modo configurata presuppone non solo che un soggetto abbia agito in nome e per conto dell'associazione, secondo lo schema dell'immedesimazione organica -ove si tratti di un soggetto che, secondo l'ordinamento interno dell'associazione e, quindi secondo gli accordi degli associati, sia abilitato a manifestare la volontà dell'associazione- ma anche che il potere rappresentativo effettivamente sussista, non essendo sufficiente la mera spendita del nome dell'associazione. Il giudice di legittimità ha ritenuto che l'art. 19 c.c. -che stabilisce l'inopponibilità delle limitazioni del potere di rappresentanza degli organi delle persone giuridiche private se non risultino dal registro o siano effettivamente conosciute dal terzo- non possa essere applicato, in via di interpretazione estensiva o analogica, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma di pubblicità. Da ciò consegue che l'eccesso di potere rappresentativo dell'organo dell'associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l'esercizio di detto potere, in base allo statuto dell'ente,
subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all'ente,
indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell'altro contraente
(Cass., sez. III civ., 26.2.2004, n. 3872; Cass., sez. II civ., 7.6.2000, n. 7724). L'art. 38 c.c. non prevede,
infatti, alcuna deroga all'art. 1398 c.c. sulla sorte dell'attività negoziale posta in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo;
dunque l'art. 1398 c.c. trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, in quanto un soggetto deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze dell'operato altrui esclusivamente nei limiti in cui l'abbia consentito. Anche per le associazioni non riconosciute, pertanto, il falsus procurator non impegna l'associazione, ma è
responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente ex art. 1398 c.c.. Il potere rappresentativo pagina 5 di 9 dell'associazione costituisce il presupposto indefettibile perché possa operare l'art. 38 c.c., fermo restando che l'associazione può assentire l'operato di chi abbia agito in suo nome e per suo conto anche con comportamenti concludenti significativi della volontà di accettare l'attività negoziale così posta in essere. La ratifica, infatti, può risultare anche da fatti concludenti, quando, come nel caso di specie, il negozio rappresentativo non richieda la forma scritta ad substantiam (si vedano, per l'enunciazione di tutti i principi di diritto sin qui riassunti, oltre a quelle già citate, Cass., sez. lav., 2.8.2003, n. 11772;
Cass., sez. III civ., 27.1.2015, n. 1451; Cass., sez. VI-II civ., 18.11.2019, n. 29825).
10. La deduzione del difetto del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato (così Cass., SS.UU. Civ., 3.6.2015, n. 11377, cui si sono uniformate le successive pronunce sul tema, tra le quali la più recente, Cass., sez. VI-III civ., ord.
13.9.2022, n. 26871). Trattandosi di fatto costitutivo, laddove il rappresentato neghi la sussistenza del potere rappresentativo, sarà onere del terzo che ha contrattato con il rappresentante di provare l'esistenza e i limiti dello stesso.
11. Lo stesso convenuto opposto allega e documenta di aver ricevuto, in data 8.9.2022,
copia dello statuto dell'associazione opponente, che ha prodotto (doc. 5-6); l'avv. ha poi CP_2
allegato che gli incarichi per l'attività stragiudiziale vennero conferiti successivamente alla conoscenza,
da parte sua, dello statuto, nell'ottobre 2022, per la questione della gara informale indetta dall'Istituto
di Scienze Militari Areonautiche e nel dicembre 2022 per il contenzioso con CP_7
12. Dallo statuto si evince che il presidente del sodalizio ne è il legale rappresentante,
convoca le riunioni degli organi collegiali (assemblea e consiglio direttivo), ne stabilisce l'ordine del giorno, svolge “funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attività…”
dell'associazione, può adottare, in caso di indifferibilità e urgenza, i provvedimenti che si rendano necessari, presentandoli alla ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione utile. Il consiglio direttivo, del quale fa parte anche il presidente, è organo che attende all'esecuzione dei deliberati pagina 6 di 9 assembleari ed ha poteri deliberanti su ogni materia non riservata alla competenza assembleare. Sulla
scorta dello statuto, pertanto, il conferimento di incarichi a professionisti rientra nel potere deliberativo del consiglio direttivo, ciò che non appare contestato dal convenuto opposto, che ha invece sostenuto che non poteva pretendersi una verifica, da parte sua, del potere del presidente e si è appellato alla ricorrenza di situazioni di indifferibilità ed urgenza che avrebbero comunque giustificato le determinazioni del presidente.
13. L'opponente ha prodotto i verbali del proprio consiglio direttivo, dalla riunione del
6.12.2021 a quella del 21.11.2023, nei quali non si rinviene alcuna deliberazione relativa al conferimento degli incarichi stragiudiziali al legale.
Nella nota doc. 36 allegato al ricorso monitorio, con la quale ha riscontrato la richiesta dell'associazione di essere posta a conoscenza dei mandati ricevuti, il legale ha riferito di aver ricevuto incarico verbale dal presidente del sodalizio dott. Persona_1
Nel ricorso per ingiunzione, l'avv. si riferisce al contenzioso con come “un'antica e CP_2 CP_7
annosa questione di cui al canone demaniale dovuto dall'AEROCLUB FRIULANO stesso, per l'uso
degli hangar e degli uffici” e che, dopo la prestazione a lui richiesta, “la pratica veniva messa in stand-
by in attesa di sviluppi che non pervenivano”.
Dalla comparsa di costituzione nel presente giudizio e dal tenore della nota dell'avv. allegata CP_2
come doc. 32 al ricorso monitorio si evince che l'allora presidente dott. chiese di valutare se Per_1
fosse possibile pretendere dall'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche la differenza tra quanto offerto in relazione al bando di gara doc. 33 e quanto effettivamente percepito dall'associazione, differenza pari ad € 15.120,00.
Alla luce delle citate allegazioni e produzioni, non possono ritenersi ricorrenti i presupposti di oggettiva indifferibilità ed urgenza dell'attività che avrebbero potuto giustificare il potere deliberativo del presidente.
14. Dalla documentazione prodotta nel presente giudizio si evince che la trasmissione al legale della documentazione esaminata ai fini dell'attività stragiudiziale fu curata dal dott. Per_1
pagina 7 di 9 utilizzando l'indirizzo di posta elettronica una sola mail, recante quale Per_1 Email_1
oggetto “Replica ” e contenente una richiesta di informazioni, è stata trasmessa dall'indirizzo del CP_7
presidente , mentre all'indirizzo Email_2 Email_3
risulta inoltrata, per conoscenza, soltanto una mail proveniente dall'indirizzo personale del dott. Per_1
sopra citato, con la quale venivano trasmessi alcuni documenti che aveva a sua volta CP_5
trasmesso all'indirizzo personale del presidente. Non è stato documentato dall'opposto a quali indirizzi di posta elettronica siano state inviate le note allegate con il ricorso per ingiunzione, indirizzate ad CP_3
, contenenti i pareri resi. Ne consegue che non risulta in alcun modo provata una ratifica, da parte
[...]
dell'associazione, del conferimento degli incarichi di consulenza stragiudiziale da parte del presidente;
né appare prospettabile una condotta colposa dell'associazione apparentemente rappresentata, idonea ad ingenerare nel professionista la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito all'apparente rappresentante.
15. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
l'associazione opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'avv. del solo importo non contestato, preteso in CP_2
relazione all'attività giudiziale svolta, pari ad € 10.512,49 (comprensivo di spese non imponibili,
contributo previdenziale e IVA e al netto dell'acconto percepito), aumentato per gli interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dal 2.1.2024 al 10.4.2024 e al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 per il periodo successivo, sino al saldo.
16. L'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà
luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass., SS.UU. Civ., 31.10.2022, n. 32061). Le spese del giudizio di opposizione seguono pertanto la soccombenza dell'associazione opponente e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014
pertinenti rispetto alla somma riconosciuta come dovuta in forza della presente sentenza, assunti ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria, al valore minimo per quella decisoria (attesa la pagina 8 di 9 limitata attività svolta rispetto a quella prevista dall'onnicomprensivo parametro). La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (così Cass., sez. VI-II civ., 18.2.2019, n. 4698).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, in parziale accoglimento dell'opposizione:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 349/2024, emesso da questo Tribunale il
15.4.2024;
b) condanna l'attrice al pagamento Parte_4
in favore dell'avv. della somma di € 10.512,49, aumentata per gli interessi moratori, al CP_2
tasso legale di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dal 2.1.2024 al 10.4.2024 e al tasso legale di cui all'art. 1284 c.
4 dall'11.4.2024 sino al saldo;
c) condanna l'attrice a rifondere Parte_4
all'avv. le spese processuali relative alla presente causa, che liquida in € 4.227,00 per CP_2
compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 30 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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