Sentenza 13 ottobre 2023
Inammissibile
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/06/2025, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05109/2025REG.PROV.COLL.
N. 01497/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2024, proposto da
IR Tv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Eduardo de Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 12127 del 18 luglio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di TE S.r.l.;
Visto l’appello incidentale proposto da TE s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Lorenzo Lentini, l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli e l’avvocato Domenico Siciliano;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha indetto, con bando del 28 marzo 2022, una procedura per l’attribuzione, in fase di prima applicazione, della “numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell’area tecnica n. 14 – Campania”.
All’esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al detto bando è stata attribuita a TeleLuna s.r.l. la posizione n. 19 e ad IR TV la posizione n. 75 (i canali LCN da 20 a 74 sono riservati alle TV nazionali).
L’appellante evidenzia come l’attribuzione della numerazione LCN da 10 a 19 sia molto importante in quanto, compresa tra netwotk nazionali, avrebbe favorevoli conseguenze in tema di auditel e raccolta pubblicitaria.
L’IR TV ha proposto ricorso dinanzi al Tar per il Lazio avverso il provvedimento del MISE del 19 maggio 2022, con cui è stata approvata la graduatoria, sostenendo che avrebbe dovuto collocarsi in graduatoria prima di TE con conseguente attribuzione di LCN 19.
Il Tar per il Lazio, Sezione Quarta, con la sentenza n. 12127 del 18 luglio 2023, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Ministero aggiornato la graduatoria ed assegnato il canale 19 ad IR Tv.
L’appello è articolato nei seguenti motivi:
Error in iudicando. Error in procedendo. Violazione di legge (art. 100 c.p.c.; artt. 34, 35 e 84 c.p.a.).
Il provvedimento di attribuzione del Canale 19 ad IR Tv, in virtù della decadenza dell’autorizzazione a trasmettere di TE, non sarebbe definitivo e, quindi, sussisterebbe un interesse qualificato e differenziato della ricorrente ad una pronuncia di merito sulla graduatoria della numerazione LCN nel corso della originaria procedura di assegnazione.
Il provvedimento che ha attribuito ad IR Tv il canale LCN 19, infatti, ha formato oggetto di plurime impugnative dei competitor non ancora definite con sentenze passate in giudicato.
Il ricorso proposto da IR Tv rivestirebbe carattere pregiudiziale rispetto agli altri, in quanto il suo accoglimento consentirebbe ad IT di collocarsi al decimo poste della graduatoria, con assegnazione definitiva del canale 19, indipendentemente dagli esiti degli altri giudizi.
Né, IT avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare il provvedimento con cui il Ministero, intervenuta la decadenza dell’autorizzazione di TE, le ha assegnato il canale LCN 19, atteso che tale provvedimento è comunque ampliativo della sua sfera giuridica.
In ogni caso, l’accertamento della illegittimità della originaria graduatoria sussisterebbe anche ai fini del risarcimento dei danni subiti tra la pubblicazione della graduatoria e la effettiva attribuzione del canale 19.
Per l’effetto devolutivo dell’appello, IR Tv ha riproposto i motivi che il Tar per la Lazio ha assorbito.
In particolare, con plurime doglianze, di violazione di legge ed eccesso di potere, la ricorrente ha contestato l’attribuzione a TE di un punteggio complessivo superiore di quello assegnato ad IR Tv, con specifico riferimento all’attribuzione del punteggio per i dipendenti.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in primo luogo, ha evidenziato che, in sede di appello, non è stata riproposta la domanda risarcitoria che, quindi, deve intendersi rinunziata.
Inoltre, ha sostenuto che la sentenza impugnata, neppure tanto implicitamente, avrebbe accolto l’eccepita inammissibilità della domanda di annullamento per violazione dell’art. 1, comma 1037, della legge n. 205 del 2017, ma anche tale statuizione non sarebbe stata contestata in sede di appello.
Nel merito, l’Amministrazione ha contestato la fondatezza delle argomentazioni dedotte, concludendo per il rigetto del gravame.
TE s.r.l. ha riproposto le domande ed eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado ed ha altresì contestato la fondatezza delle censure dedotte. La controinteressata ha altresì formulato un appello incidentale, intendendo gravare la sentenza del tar per il Lazio n. 12127 del 2023, nella parte in cui è stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in riferimento al disposto dell’art. 1, comma 1037, della legge n. 205 del 2017.
La IR TV ha eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale di TE, in quanto detta Società, nel maggio 2023, ha ceduto l’autorizzazione per forniture di servizi di media audiovisivi alla società TV Multimidia s.r.l., cui è stato attribuito il LCN 83, per cui non avrebbe più interesse alla numerazione LCN 19.
L’appellante e la controinteressata TE hanno depositato memorie di replica a sostegno delle rispettive ragioni.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello incidentale proposto da TE s.r.l. è inammissibile per carenza delle condizioni soggettive dell’azione.
L’art. 111 c.p.c., comma 1, stabilisce che “ se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ”.
Tuttavia, nel caso di specie, non si è trasferito il diritto controverso, che attiene alla numerazione LCN 19, ma un altro diritto, attinente alla numerazione LCN 83, sicché l’istituto di cui all’art. 111 c.p.c. non può operare.
In altri termini, il presente giudizio riguarda la legittimità dell’originaria assegnazione della numerazione LCN 19, laddove, successivamente, con provvedimento del 2 febbraio 2023, il Ministero ha rilasciato una nuova autorizzazione FSMA in favore di TE ed, in data 21 marzo 2023, ha rilasciato una nuova numerazione LCN 83 che TE ha ceduto alla Società Multimidia.
L’atto di trasferimento da TE a Multimidia, pertanto, ha riguardato autorizzazioni estranee al diritto controverso nel presente giudizio.
3. Il motivo di appello proposto da IR TV avverso la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto in primo grado è fondato e va accolto.
Il Collegio rileva, da un lato, che, con sentenze di pari data, pronunciate su cause in trattazione alla stessa udienza è stato respinto il ricorso in appello proposto da Only AD (R.G. n. 1031 del 2024) avverso la graduatoria aggiornata e l’attribuzione dell’LCN 19 ad IR TV ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto da TE s.r.l. (R.G. n. 1640 del 2024) avverso il provvedimento di estinzione della autorizzazione e la conseguente assegnazione del canale LCN 19 ad IR TV.
Tuttavia, dall’altro, rileva che l’attribuzione ad IR TV del canale LCN 19 è stata contestata in giudizio anche da Telecolore s.r.l., il cui giudizio non è ancora stato definito con sentenza passata in giudicato.
Ne consegue che, allo stato, quantomeno fino alla completa definizione della controversia giurisdizionale anche con la Telecolore, l’interesse di IR Tv alla prosecuzione del presente giudizio sussiste, atteso che l’eventuale accoglimento dello stesso sarebbe idoneo a rendere irrilevante nei confronti di IT qualunque esito del giudizio instaurato da Telecolore.
Ne consegue che, in parte qua, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso in primo grado deve essere dichiarato procedibile.
4. Con riferimento ai motivi riproposti da IR Tv ex art. 101, comma 2, c.p.a. - dato atto che la domanda risarcitoria non è stata riproposta in appello – il Collegio, al fine di scrutinare le eccezioni di inammissibilità del ricorso in ragione delle norme di cui all’art. 1, comma 1037, della legge n. 205 del 2007, ritiene di disporre la cd. “sospensione impropria” del giudizio.
4.1. L’art. 1, comma 1037, della legge n. 205 del 2017 stabilisce che:
“ I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale ”.
4.2. Questa Sezione, con le ordinanze collegiali nn. 10415 e 10416 del 1° dicembre 2023, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea il seguente quesito:
“ Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli art. 6 e 19, par. 1, seconda parte, del T.U.E., interpretati alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentale dell’Unione europea, l’art. 4, par. 1, co. 1, della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e l’art. 31 della Direttiva (UE) 2018/1972, deve essere interpretato nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella rilevante nell’ordinamento italiano (art. 1, comma 1037, della L. n. 205/2017) che, in una situazione di rilevanza comunitaria, limita gli effetti dell’azione di annullamento, impedendo la reintegrazione o esecuzione in forma specifica, e circoscrive la tutela cautelare al pagamento di una provvisionale, compromettendo la tutela giurisdizionale effettiva”.
4.3. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4 del 22 marzo 2024, ha perimetrato i confini della sospensione del processo nel giudizio amministrativo, affermando, tra gli altri, i seguenti principi di diritto:
“( a) nel processo amministrativo la sospensione del processo è disciplinata - ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. - dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea; a sua volta il c.p.c., come interpretato dal diritto vivente della Corte di cassazione, nella lettura datane dalla Corte costituzionale, non contempla la sospensione del processo per ragioni di opportunità;
(b) la c.d. sospensione impropria “in senso lato” del processo, ossia disposta, in un dato giudizio, nelle more della soluzione, in un diverso giudizio, di un incidente di costituzionalità, o di una pregiudiziale eurounitaria, o di una rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato avente carattere pregiudiziale anche nel giudizio de quo, costituisce, al pari della c.d. sospensione impropria “in senso stretto” (ossia disposta nel giudizio in cui viene sollevata questione di costituzionalità o questione pregiudiziale eurounitaria) una sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la definizione di una questione avente carattere “pregiudiziale”, avuto riguardo alla portata “normativa” delle decisioni della Corte costituzionale e della CGUE, e al valore di precedente parzialmente vincolante delle pronunce dell’Adunanza Plenaria;
(c) la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale, la CGUE, la Plenaria, nel qual caso va disposta una nuova rimessione (con conseguente sospensione impropria “in senso stretto” nelle prime due ipotesi) ”.
4.4. Il Collegio, in ragione della stretta connessione sussistente tra la presente controversia e la questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con le richiamate ordinanze collegiali, ritiene necessario procedere alla c.d. sospensione impropria del giudizio.
Le questioni sottoposte alla Corte di Giustizia dalle dette ordinanze – in quanto relative alla compatibilità eurounitaria della norma che limita gli effetti dell’azione di annullamento, impedendo la reintegrazione o esecuzione in forma specifica - sono destinate ad incidere sullo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità formulate, che si basano proprio sulla preclusone legislativa della esecuzione in forma specifica della eventuale sentenza di annullamento degli atti impugnati.
La decisione che sarà assunta dalla Corte di Giustizia, pertanto, avrà verosimilmente riflessi sulla definizione della presente controversia.
4.5. Nelle ipotesi in cui la definizione della controversia è condizionata dalla soluzione di quesiti pregiudiziali di compatibilità eurounionale posti in separati giudizi aventi ad oggetto questioni analoghe, le esigenze di coerenza delle decisioni giudiziarie, unitamente alla forza vincolante delle pronunce della Corte di Giustizia – suscettibili di trascendere il singolo processo nell’ambito del quale sono rese – inducono a disporre la sospensione c.d. impropria del giudizio pendente.
Di talché, occorre disporre la sospensione c.d. impropria del giudizio, con riferimento ai motivi riproposti da IR Tv, in attesa che la Corte di Giustizia si pronunci sulla questione pregiudiziale rimessa da questa Sezione con le ordinanze nn. 10415 e 10416 del 2023.
4.6. Le parti hanno l’onere di presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., vale a dire nel termine perentorio, secondo i principi enunciati nella richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2024, di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto (nel caso di specie, la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa sulla questione pregiudiziale rimessa dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 10415 del 2023) che determina il venire meno della causa di sospensione.
4.7. Il Collegio, pertanto, sospende in parte qua il giudizio, impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, non definitivamente pronunciando, impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, così provvede sull’appello in epigrafe (R.G. n. 1497 del 2024):
- dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto da TE s.r.l.;
- accoglie il primo motivo di appello proposto da NA Tv e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara procedibile il ricorso proposto in primo grado;
- sospende il giudizio sui motivi riproposti da IR Tv sino alla pronunzia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione pregiudiziale in motivazione indicata
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO