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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di
BR ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 5 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1490/2024 vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
, , , , , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Pt_28
, ,
[...] Parte_29 Parte_30 Parte_31 Parte_32
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Laura Girelli del Foro di BR e dall'avv. Sara Girelli del
Foro di BR, presso lo studio delle quali sono elettivamente domiciliati, giuste procure in calce al ricorso
RICORRENTI
c o n t r o
, in persona del rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandri Peroni CP_1
e BE ET
1 CONVENUTO
Oggetto: trasferimento di lavoratori e risarcimento del danno
Conclusioni per i ricorrenti: “In via principale, accertare la violazione della clausola n. 7 dell'accordo sindacale del 2015 e conseguentemente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 cc, dichiarare sentenza costitutiva del trasferimento dei ricorrenti presso lo stabilimento di BR della società convenuta,
- Sempre in via principale, accertare la violazione della clausola n. 7 dell'accordo sindacale del 2015 e conseguentemente condannare l'azienda convenuta a risarcire il danno materiale, morale e di relazione e familiare conseguente al mancato ricollocamento presso il sito di
BR dalla data in cui si sono verificate le condizioni per poter ricollocare i ricorrenti sino alla data di effettivo ricollocamento, quantificandolo in via equitativa;
- Sempre in via principale, accertare la violazione della clausola n. 8 dell'accordo sindacale del 2015 e conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento a favore di ciascun ricorrente della somma di € 800 mensili da gennaio 2017 alla data di effettivo ricollocamento su BR o della maggiore o minor somma da quantificarsi in via equitativa da parte di codesto Giudice, a titolo di rimborso delle spese di trasferta e risarcimento del danno.
- In via subordinata, accertare la violazione della clausola n. 7 dell'accordo sindacale del
2015 e conseguentemente condannare la società convenuta a procedere al trasferimento dei ricorrenti presso lo stabilimento di BR, garantendo loro priorità rispetto a qualsiasi assunzione di nuovi operai, pena il risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa da parte di codesto Giudice
- In via ulteriormente subordinata, dichiarare il diritto di tutti i ricorrenti ad essere addetti all'unità produttiva di BR, nonché disporre un risarcimento nei confronti di ogni ricorrente per il danno economico e morale subito, da quantificarsi in via equitativa. Vittoria di spese,
Conclusioni per la convenuta: rigetto delle domande in quanto inammissibili ed infondate.
Con vittoria di spese.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo depositato in data 25.6.24 i ricorrenti in epigrafe indicati, allegavano di essere stati originariamente assunti, tra gli anni novanta e gli anni duemila, dalla società CP_1
presso lo stabilimento di BR, via Volturno 62, quali operai di terzo, quarto e quinto
[...] livello.
Esponevano di essere stati, tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015, convocati a colloquio personale dall'azienda, la quale prospettava loro la necessità di ridimensionare la forza lavoro del sito di BR per una crisi del mercato e pertanto comunicava loro la necessità di procedere a licenziamenti individuali o, in alternativa, prospettava loro la possibilità di essere trasferiti temporaneamente presso il sito di in attesa di una ripresa del mercato / di una Pt_33
riorganizzazione del sito di BR / del turn over dei dipendenti più anziani su BR.
Allegavano che a ciascuno di loro era stata assicurata, in occasione dei colloqui individuali, la possibilità di tornare nel sito bresciano non appena ci fosse stata la necessità di nuove assunzioni di personale presso tale stabilimento.
Precisavano che in data 13 luglio 2015 tra le maggiori rappresentanze sindacali e CP_1
veniva siglato un accordo che recepiva sostanzialmente il contenuto dei colloqui individuali lavoratore – azienda, prevedendo il trasferimento dei ricorrenti (insieme ad altri lavoratori) per esigenze organizzative dell'azienda legate principalmente alla crisi del settore ed alle sovra assunzioni.
I Ricorrenti evidenziavano che il punto n. 7, di tale accordo prevedeva che “eventuali futuri fabbisogni di manodopera presso lo stabilimento di BR saranno soddisfatti in via prioritaria verificando la disponibilità dei lavoratori trasferiti agli stabilimenti di e Pt_33
Piacenza, purchè in possesso delle competenze/professionalità richieste”.
Al punto 8 dell'accordo sindacale veniva inoltre stabilito che “le parti confermano il proprio impegno nel continuare le relazioni con gli enti / società di trasporto pubblico per la ricerca delle migliori condizioni economiche, anche attraverso apposite convenzioni, per un servizio di trasporto giornaliero per e da ”. Pt_33
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, nonostante gli impegni assunti, la società non CP_1 rispettava tale accordo sindacale su due fronti:
3 a) Non predisponeva il trasporto giornaliero dei lavoratori da e per lo stabilimento di Pt_33
costringendo i ricorrenti a recarsi al lavoro con propri mezzi, stabilendo per una sola annualità, nel 2016, un rimborso spese di circa 900 euro annui per i km percorsi;
B) non aveva in alcun modo dato priorità di assunzione ai ricorrenti per nuove esigenze di manodopera sullo stabilimento di BR.
Allegavano i ricorrenti che aveva effettuato nuove assunzioni per BR, tra il CP_1
2022 e il 2023, in numero di neo 25 assunti a tempo indeterminato e pieno, tra il 2023 e il 2024 in numero di 175 persone di cui in massima parte “assemblatori in serie di articoli industriali compositi” vale a dire operari aventi la stessa qualifica dei ricorrenti e svolgenti le stesse mansioni.
I ricorrenti evidenziavano che il numero di assunzioni avvenute negli ultimi due anni sarebbero state pertanto sufficienti a ritrasferirli presso il sito di BR e che tali nuove assunzioni di personale, non in possesso di particolari qualifiche e, quindi, non specializzato, era in netto contrasto con quanto stabilito nella clausola 7 dell'accordo sindacale del 13 luglio 2015 che prevedeva dovesse essere data preferenza ai lavoratori già in forza presso lo stabilimento di e provenienti dal trasferimento del 2015. Pt_33
In punto di diritto i ricorrenti, sulla base delle allegazioni di cui sopra hanno dedotto la violazione dell'art. 2103 c.c. e violazione delle clausole 7 e 8 dell'accordo sindacale con conseguente diritto all'applicazione dell'art. 2932 c.c. con sentenza costitutiva del trasferimento presso lo stabilimento di BR e il risarcimento del danno derivante dalla violazione delle suddette clausole.
Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la convenuta al fine di sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
La convenuta nel costituirsi ritualmente in giudizio, contestava integralmente le pretese dei ricorrenti. Contestava la circostanza che i ricorrenti fossero stati trasferiti sulla base dell'accordo sindacale del 2015, essendo, per converso, la maggior parte degli stessi trasferiti a sulla base di accordi individuali incentivati singolarmente intercorsi con la Società tra Pt_33 il 2014 e il 2016 nei quali non veniva mai fatto riferimento all'accordo sindacale del 2015.
4 In ogni caso, allegava la resistente, il meccanismo di trasferimento presso la sede di BR di cui alla clausola 7 dell'accordo non avrebbe potuto operare per carenza della condizione prevista dalla stessa clausola, riguardante «il possesso delle competenze/professionalità richieste».
Sul punto la resistente ha sottolineato che, quale priorità per il risanamento dello stabilimento di BR, vi era la necessità, illustrata negli accordi sindacali del 2015 e del 2020, di un ricambio generazionale, al fine di poter garantire allo stabilimento una produzione efficiente e flessibile, attese le persistenti e rinnovate difficoltà del mercato, esigenze di rinnovamento e ringiovanimento del personale, dovendosi tutelare in particolare la necessità di operatori fungibili su tutte le linee. La flessibilità dell'organizzazione dei lavori e della catena di montaggio erano stati elementi dirimenti nella scelta del personale in entrata allo stabilimento di BR.
Evidenziava la resistente che le posizioni lavorative dei ricorrenti non rispondevano alle esigenze organizzative dello stabilimento di BR a ciò doveva aggiungersi la circostanza che i seguenti ricorrenti: , Pt_30 Pt_15 Parte_17 Pt_26 Pt_1 Pt_2 Pt_18
, , , , , , Pt_25 Pt_5 Pt_11 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_24 Pt_14 Pt_28 Pt_31
, , , , secondo le valutazioni del Pt_20 CP_2 Parte_4 Pt_12 Pt_13 Per_1
medico competente coordinatore aziendale per lo stabilimento di BR, che aveva analizzato le loro cartelle sanitarie e di rischio, avevano problematiche di salute di una certa criticità, tali da non poter essere adibiti alle mansioni richieste stabilimento bresciano, non addicendosi la loro capacità lavorativa a ogni postazione di lavoro del sito bresciano, che abbisognava invece proprio di manodopera da poter impiegare su ogni linea.
Quanto alla clausola n. 8 dell'accordo 13 luglio 2015, parte resistente allegava che già a partire dall'anno 2015 si era adoperata per costruire relazioni con le società di trasporto locali, in particolare con il Comune di BR e la Regione Lombardia, sottoscrivendo un accordo con cui si definì la destinazione di € 75.623,00 da parte del Comune di BR, oltre a € 25.000,00 di cofinanziamento da parte di , per l'erogazione di Voucher per i dipendenti CP_1 CP_1 trasferiti da CO BR che usufruissero del trasporto con autobus per spostarsi da BR a
5 e non dell'autovettura privata, con validità da gennaio a giugno 2016 e quindi a tutto il Pt_33
2016.
Precisava la resistente che l'impegno a coltivare le relazioni con gli enti competenti era stato ampiamente adempiuto, e che alcuna obbligazione di risultato (inesigibile) era prevista nell'accordo.
Allegava la resistente comunque di aver, nel 2020, concordato e sottoscritto con l'azienda del trasporto locale di BR un altro protocollo di Intesa, andando a finanziare con un importo pari a € 15.000 il rafforzamento del trasporto BR/Suzzara dei lavoratori dipendenti . CP_1
Ciò premesso la resistente insisteva per il rigetto delle domande evidenziando in punto di diritto che il mancato ritrasferimento dei ricorrente era giustificato dal fatto che gli stessi non fossero il possesso di competenze e professionalità richieste, in quanto inadatti ad essere collocati in modo flessibile presso tutte le linee di montaggio di CO-BR, sicchè il loro impiego presso il sito bresciano non rispondeva alle esigenze produttive e tecniche attuali dello stabilimento;
che non era comunque configurabile un diritto soggettivo dei ricorrenti al ritrasferimento con conseguente impossibilità per il Giudice di emettere sentenza ex art 2932
c.c.; che la clausola di cui all'art. 7 conteneva un eventuale diritto di precedenza nelle assunzioni ed in coerenza con i principi generali - in tema di prelazione obbligatoria - il prospettato inadempimento del datore di lavoro - che si perfeziona, appunto, con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza - non può che dar luogo (ai sensi degli art. 1218 ss. c.c.) al risarcimento del danno (vedi Cass. n. 14293-02, cit., ed, ivi, riferimenti ulteriori)» (Cass. Civ. Sez. Lav., 26 agosto 2003 n. 12505).
Tuttavia, secondo la prospettazione di parte resistente anche le pretese risarcitorie erano infondate non essendo allegata alcuna ipotesi di danno.
Quanto al preteso inadempimento della clausola 8, parte resistente allegava di aver adempiuto all'onere di attivazione ivi previsto, in ogni caso non coercibile stante il tenore letterale della clausola che prevedeva un mero impegno e non un obbligo di risultato.
Il giudice ha istruito la causa mediante prova testimoniale sulle circostanze inerenti il numero di lavoratori con problemi di salute presenti sul sito BRno, sulla eventuale saturazione delle postazioni loro assegnate.
6 Di seguito si riportano gli esiti della prova testimoniale. Testi Teste “Sono il medico coordinatore dello stabilimento di BR dal Testimone_1
2017 ma sono medico competente dal 2008.
ADR: sullo stabilimento di BR la situazione direi che è abbastanza critica nel senso che, attualmente, circa la metà dei lavoratori impiegati sul sito di BR presenta delle criticità che possiamo definire gravissime per 340 lavoratori, gravi o importanti per almeno 240 e meno gravi per circa 200. Questa classificazione che ho utilizzato è riferita alla collocabilità dei singoli lavoratori all'interno dei diversi profili di rischio che caratterizzano le varie attività lavorative e che sono propri di diverse mansioni. Nello stabilimento di BR ci sono varie unità operative e in queste singole unità ci sono varie attività lavorative: premontaggio e montaggio, lastratura, tutta la parte elettrica che si chiama cavi e tubi, bardatura ovvero
l'arredo della cabina, minibus che è una lavorazione su un mezzo prodotto a che noi Pt_33
arrediamo a BR e la parte elettrica 70-20. Poi ci sono le varie attività di manutenzione, logistica ovvero tutto l'asservimento delle varie attività che le ho nominato, ove si vengono forniti tutti i mezzi e gli strumenti per poter espletare le attività che le ho descritto in precedenza. Alcune di queste prevedono il cosiddetto lavoro in linea mentre altre il lavoro a banco. Questa distinzione serve per capire la diversa tipologia di lavoratore che può essere impiegata. Quando si parla di gravissime situazioni, s'intende che per questi lavoratori la collocabilità è fortemente complessa tanto da aver richiesto la creazione di postazioni ad hoc, attualmente a BR siamo a un numero pari a circa 190 postazioni, mediamente sparse in tutte le attività che le ho nominato prima, anche se in alcune attività o in alcune unità operativa è più facile crearle come, ad esempio, nei cavi e tubi ovvero nella logistica ovvero nelle lavorazioni cd. sottogruppi o da banco perché in queste situazioni possiamo dare pause aggiuntive, ad esempio, non essendovi il vincolo di linea quindi il vincolo del ritmo produttivo.
Fino all'avvento dei lavoratori interinali la situazione è quella che le ho descritto. Dopo, con queste nuove risorse è scesa l'età media dei lavoratori che prima era di 54 anni e oggi invece è scesa di un po', ma non so darle il dato preciso.
7 ADR: Posso dire che i lavoratori con criticità di cui ho parlato sono lavoratori di lunga data nel senso che io sono medico competente dal 2008 e visite di assunzione, a parte quelle che ho fatto per i lavoratori interinali o per la quota invalidi, non sono mai state effettuate.
ADR: io mi occupo solo dello stabilimento di BR. Tuttavia, i miei colleghi che si occupano invece della sorveglianza sanitaria dello stabilimento di , mi hanno inviato copia di Pt_33
tutte le cartelle sanitarie di rischio dei lavoratori di che dovevo sottoporre a Pt_33 valutazione. Preciso che non ho personalmente visitato i lavoratori, per cui non ho formulato un mio giudizio di idoneità, ma ho espresso un parere sulla base delle conclusioni delle visite effettuate a . Pt_33
ADR: le postazioni lavorative che ci sono a BR non sono esattamente sovrapponibili a quelle di , ma direi che sono abbastanza simili perché si parla sempre di attività di Pt_33 produzione di veicoli che si distinguono solo per dimensioni e, quindi, anche per numero di veicoli di produzione, ma al momento sto ipotizzando nel senso che, come ho già detto, io mi occupo dello stabilimento di BR. Quando ho analizzato le cartelle dei lavoratori di
io mi sono limitato a prendere atto degli organi critici presenti per ogni lavoratore Pt_33
analizzato ed è ovvio che, anche se le mansioni possono essere diverse, è ovvio che l'organo critico, ad esempio problematiche al rachide o dell'arto superiore, resta il medesimo sia a
sia a BR. Pt_33
ADR: A BR confermo che noi effettuiamo valutazioni sul cd. profilo di rischio, che comprende più mansioni perché è una caratteristica propria dello stabilimento che il lavoratore possa essere fungibile su più mansioni/postazioni. Confermo che le nuove assunzioni sono state da me effettuate sulla base dei medesimi profili di rischio.
ADR: penso che anche a ci possa essere questo tipo di valutazione, ma in quello Pt_33 stabilimento vi è una organizzazione differente. In particolare, i colleghi esprimono un giudizio di idoneità per la mansione/profilo di rischio e riportano nel giudizio tutte le criticità del lavoratore di modo da aiutare l'organizzazione aziendale per valutare eventuali spostamenti del lavoratore. Mentre su BR noi formuliamo i giudizi sul profilo di rischio, senza indicare nel giudizio le ulteriori criticità dei lavoratori. Facciamo così perché non ci serve esprimere limitazioni dove non sono necessarie per la mansione da svolgere. Noi ogni martedì ci
8 troviamo per gestire tutte le criticità bresciane, avendo un numero così elevato di situazioni critiche, cercando di trovare la collocazione migliore.
ADR: fino adesso, siamo riusciti, o con spostamenti o con la creazione di postazioni ad hoc, a gestire tutte le situazioni critiche, ma è difficile. Non mi risulta che tra gli assunti interinali vi fossero lavoratori con criticità, ma preciso anche che io e i miei colleghi ci siamo limitati a effettuare le visite preassuntive, dopodiché è l'azienda che decide se assumere o meno.
ADR: per i lavoratori di che oggi hanno fatto causa, per quel che ricordo, ce ne erano Pt_33
otto/dieci non presentavano alcuna criticità, per cui ho espresso un parere favorevole. Per gli altri ho espresso un parere non favorevole, non ricordo il grado di criticità rilevato, ma immagino che se ho espresso un parere non favorevole le criticità riscontrate non erano lievi.
ADR: il problema di far lavorare nello stabilimento bresciano i lavoratori di che Pt_33 presentano criticità non lievi è che andrebbero a occupare postazioni con quei profili di rischio che già sono attualmente occupate da altri lavoratori/colleghi bresciani che presentano le medesime criticità e già sono presenti in un numero importante. Non so dire se le mansioni che oggi questi lavoratori svolgono a tengano già conto delle limitazioni di cui Pt_33
soffrono, ma potrei darlo praticamente per certo anche se con loro non ho parlato personalmente.”
Teste adr: “sono operaio addetto al reparto cavi dell' di BR da Testimone_3 CP_1
35 anni questo mese. Sono invalido RCL da un certo momento in avanti, credo dal 1998 oppure dal 2000 non ricordo con esattezza. So che siamo in tantissimi nello stabilimento
IVECO ad avere delle limitazioni, infatti io lavoro in un reparto creato appositamente per queste persone che hanno queste limitazioni. Parliamo di limitazioni importanti, sia a livello psicologico che fisico. Diciamo che il reparto, avuto anche riguardo all'età che abbiamo, è saturo, nel senso che non c'è posto per altri. Tutto quello che hanno potuto fare per cercare di trovare dei posti adeguati a queste persone lo hanno fatto.
ADR: quelli con criticità che sono stati assunti di recente erano in collocamento mirato, intendo la quota invalidi. Gli altri invece sono come me lavoratori di lunga data che con l'età hanno sviluppato dei problemi.
9 ADR: nei vari reparti hanno creato, nei limiti del possibile, hanno creato delle postazioni per cercare di tamponare il proliferare di questi lavoratori con criticità non lievi ma, glielo ripeto, sono troppi. Secondo me i lavoratori con criticità non lievi nel sito bresciano sono più della metà degli occupati. Per cui, da quello che io posso vedere, tra il mio reparto e le postazioni di cui le ho detto prima, il sito bresciano è saturo, nel senso che è veramente molto difficile trovare un posto per i lavoratori che presentano queste criticità. Ho una carica sindacale, per questo che bene o male conosco la situazione. Sono RSA della FISMIC da trent'anni e sempre sullo stabilimento di BR”
Teste adr: “Attualmente non lavoro. Ho ricoperto il ruolo di responsabile Testimone_4 del personale dello stabilimento di BR dal febbraio 2022 sino al 31 marzo 2025. CP_1
Tecnicamente il mio rapporto è terminato per licenziamento ma non ho alcun contenzioso in essere con l'azienda.
ADR: confermo che nello stabilimento di BR è presente un rilevante numero di lavoratori con criticità, direi circa il 55% del personale operaio. Preciso che ci sono persone che hanno problematiche lievi e altre che hanno problematiche decisamente più importanti. Se dovessi concentrarmi sulle problematiche importantissime, quindi a ridotte capacità lavorative, sono più di 300, direi 340/350 ma vado a memoria. Per loro non esiste un reparto ad hoc o meglio, se vogliamo considerare la stamperia un reparto ad hoc ok, ma sarebbe concettualmente scorretto dire che abbiamo creato un reparto per i lavoratori con problematiche. Direi, piuttosto, che si tratta di un reparto che si presta all'impiego di lavoratori con gravi problematiche fisiche o psichiche. Noi nell'ambito dello stabilimento di BR abbiamo circa
190 postazioni in cui possiamo inserire personale con gravi o gravissimi problemi fisici, anche creati ad hoc per loro, ma si tratta di posti tuti integralmente occupati. Confermo che i lavoratori che occupano questi 190 posti sono lavoratori di lunga data o che appartengono alle categorie protette. Noi tutti i martedì avevamo delle riunioni con il medico competente e altri lavoratori proprio per affrontare questa tematica e per capire come collocare questi lavoratori. Nessuno dei nuovi assunti interinali presentava criticità o disabilità, ne sono sicuro al 99% mentre è possibile che ve ne fossero ma solo nei limiti delle assunzioni obbligatorie.”
Le domande di parte attrice vanno parzialmente accolte.
10 Analizzando la domanda principale del presente giudizio, riguardante la pretesa violazione della clausola n. 7 dell'accordo sindacale del 2015 con conseguente diritto dei ricorrenti ad essere ritrasferiti nel sito produttivo di BR mediante una sentenza costitutiva di tali effetti ex art 2932 c.c., non si può non osservare come le carenze di allegazione di cui è affetto il ricorso ostino, ancor prima del problema della possibilità giuridica di rendere coercibile l'obbligazione di prelazione cui alla clausola 7 dell'accordo del 2015 mediante un rimedio di natura reale e non risarcitorio, all'accoglimento della domanda stessa.
In termini più chiari in tutto il corpo del ricorso manca una analitica descrizione delle specifiche mansioni svolte da ciascuno dei lavoratori. Solo genericamente gli stessi vengono definiti in ricorso quali svolgenti “tutti” la mansione di assemblatori. Soltanto dall'esame delle allegate comunicazioni unilav è stato possibile per questo giudice ricostruire quale fosse la loro mansione.
Non è stabilito nessun ordine di priorità nel rientro dei 32 ricorrenti, le cui posizioni vengono presentate al Giudice indistinte anche con riguardo all'anzianità di servizio ed altri elementi tali da determinare quale (ed in che ordine) lavoratore riassorbire prioritariamente.
Manca una precisa allegazione circa imminenti assunzioni ed al contempo l'indicazione di quali lavoratori dovrebbero, in caso di effetto reale della prelazione, essere pretermessi in favore dei ricorrenti.
Tale domanda pertanto non può essere accolta.
Può viceversa trovare accoglimento soltanto per i ricorrenti , , Parte_3 Parte_19
, , , e la Parte_21 Parte_34 Parte_27 Parte_29 Parte_35 domanda di risarcimento del danno per violazione della clausola 7, potendosi in relazione alle loro posizioni ipotizzare un danno da perdita di chance (di ritrasferimento) da liquidarsi in via meramente equitativa, per le ragioni che seguono.
Va rilevata, innanzitutto affermata la piena vigenza della clausola di cui al punto 7 dell'accordo sindacale del 2015; del resto la sua efficacia non è stata messa in discussione da parte resistente con efficaci deduzioni. Ed invero il successivo accordo del 2020, disciplinante, per quanto riguarda gli aspetti relativi al personale, il passaggio di produzione da eurocargo presso il sito bresciano, con la più volte ribadita necessità di un ringiovanimento del personale, cita i
11 lavoratori traferiti intorno all'anno 2015 presso lo stabilimento di soltanto in premessa Pt_33
nell'ambito delle misure di risanamento adottate, ma non contiene alcuna nuova disposizione che li riguardi e non contiene elementi tali da escludere o vanificare la validità della clausola di cui al punto 7.
Circa l'applicabilità della clausola ai ricorrenti, dal tenore letterale della stessa si evince che è riferita ai lavoratori trasferiti a tra i quali rientrano i ricorrenti, salvo a voler Pt_33 penalizzarli per la circostanza di aver sottoscritto accordi individuali utili all'azienda - a valle o a monte - del piano di risanamento, ma comunque ad esso connesse. E non può essere questo lo spirito della contrattazione, né l'interpretazione corretta della clausola dal punto di vista sistematico ed eziologico.
Quanto al dato riguardante nuove assunzioni effettuate dalla presso lo stabilimento di CP_1
BR, parte ricorrente ha allegato che aveva effettuato nuove assunzioni per CP_1
BR, tra il 2022 e il 2023, in numero di neo 25 assunti a tempo indeterminato e pieno, tra il
2023 e il 2024 in numero di 175 persone di cui in massima parte “assemblatori in serie di articoli industriali compositi” vale a dire operari aventi la stessa qualifica dei ricorrenti e svolgenti le stesse mansioni.
A fronte di tale allegazione corroborata dal deposito delle comunicazioni di assunzione effettuate dall' proveniente dell'ITL provincia di BR, parte resistente ha replicato che CP_1 la gran parte degli assunti fossero lavoratori interinali, (senza tuttavia indicarne nominativo e numero preciso, ne' depositando i relativi contratti) e che comunque era personale di giovane età con caratteristiche di polifunzionalità.
E' emerso che dall'anno 2022 al 2024 l' di BR si era dotato di personale neoassunto a CP_1
tempo indeterminato, il cui numero era astrattamente idoneo a garantire il rientro dei ricorrenti.
Sussiste dunque il primo requisito di operatività della clausola: le nuove assunzioni.
Parte resistente ha indicato in memoria che per 24 dei ricorrenti ( in realtà si tratta di 23 nominativi elencati) non vi fosse comunque il requisito del possesso delle competenze/professionalità richieste secondo le valutazioni del medico competente coordinatore aziendale per lo stabilimento di BR, che aveva analizzato le loro cartelle
12 sanitarie e di rischio, riscontrando problematiche di salute di una certa criticità, tali da non poter essere adibiti alle mansioni richieste stabilimento bresciano.
A riguardo non è stata depositata documentazione medica, tuttavia il tema è stato oggetto di minuziosa istruttoria, ai cui esiti già trascritti si riporta, che ha contemplato tra l'altro l'esame del medico competente del sito bresciano, il quale ha confermato di aver espresso, da una analisi delle loro cartelle cliniche, un giudizio per taluni dei ricorrenti di inidoneità al lavoro presso il sito bresciano.
Dalla prova testimoniale è emerso che presso il sito di BR vi è un numero elevato di lavoratori con limitate capacità che occupano saturandole tutte le postazioni loro adibite dalla azienda, cica 190 postazioni.
I lavoratori di cui la resistente eccepisce la inidoneità fisica sono: Ameziane, Assffar,
Badalamenti, Bassanini, Cabra, Cassitti, Cortese, Esposito, Ippolito, Marra, Panni, Patella,
Patta, Pintore, Polonioni, Pompigna, Russo, Sabbadini, Santariello, Scarpella, , Pt_12
Vitetta, Xhafaraj.
A fronte di tali allegazioni di parte resistente, corroborate e confermate dal punto di vista probatorio dalle deposizioni testimoniali rese, parte ricorrente come già evidenziato, nulla ha specificato circa la posizione di ciascun ricorrente, bensì si è limitata ad allegare in ricorso solo il numero dei dipendenti ricorrenti, il fatto che erano stati trasferiti intorno al 2015 e che erano
“assemblatori in serie di articoli industriali”.
In considerazione di quanto testè osservato può affermarsi che sulla base del materiale processuale a disposizione si impone il rigetto delle domande di risarcimento del danno per violazione della clausola 7 dell'accordo sindacale del 2015 dei ricorrenti Pt_30 Pt_15
, , , , Parte_17 Pt_26 Pt_1 Pt_2 Pt_18 Pt_25 Pt_5 Pt_11 Pt_7 Pt_8
, , , , , , Pt_9 Pt_24 Pt_14 Pt_28 Pt_31 Pt_20 CP_2 Parte_4 Pt_12
, apparendo gli stessi carenti del requisiti del possesso delle Pt_13 Per_1 competenze/professionalità richieste per ragioni di inidoneità medica, sebbene in nuce emerse a seguito di allegazione di parte resistente comprovata dalle dichiarazioni testimoniali rese dal medico competente ed in assenza di allegazioni di senso contrario che in qualche modo ne
13 descrivessero le mansioni concretamente svolte e la compatibilità con il lavoro nel sito bresciano.
Il danno da perdita di chance derivante dalla violazione della clausola 7 di cui di seguito di tratterà non è configurabile in relazione alle posizioni sopraelencate non apparendo gli stessi, per ragioni mediche astrattamente idonei a rientrare nella platea dei lavoratori astrattamente trasferibili in base alla clausola 7.
Soltanto dall'esame dei modelli unilav allegati al ricorso può evincersi la mansione svolta da ciascun lavoratore nella genericità del ricorso. Tra l'altro in ricorso i ricorrenti vengono genericamente indicati “tutti” quali assemblatori in serie di articoli industriali”.
Per converso dall'esame dei modelli unilav dei lavoratori e si Parte_16 Parte_22
evince che gli stessi sono addetti alle attività amministrative non risultando assemblatori in serie di articoli industriali.
Anche in relazione a tali ultimi lavoratori il danno da perdita di chance non è configurabile apparendo gli stessi, per mansione non astrattamente idonei a rientrare nella platea dei lavoratori astrattamente trasferibili in base alla clausola 7, non svolgendo contrariamente a quanto allegato in ricorso le mansioni di assemblatori in serie di articoli industriali e non essendovi allegazione in ricorso circa la posizione di lavoratori svolgenti mansioni diverse da quella di assemblatore, peraltro solo laconicamente descritta.
Diversamente a dirsi per i lavoratori , , , Parte_3 Parte_19 Parte_21
, , e , i cui modelli unilav danno Parte_34 Parte_27 Parte_29 Parte_35 atto dello svolgimento delle mansioni di assemblatori in serie di articoli industriali.
Tali ultimi lavoratori, valutati idonei dal punto di vista fisico dal medico competente di BR, svolgendo la mansione di assemblatori in serie di articoli industriali rilultano nel possesso delle competenze/professionalità richieste quale requisito di operatività della clausola 7.
Nei loro confronti risulta la violazione della clausola 7 dell'accordo sindacale del 2015, in quanto essendo astrattamente idonei al rientro presso lo stabilimento di BR, la resistente avrebbe dovuto comunicare loro la volontà di procedere a nuove assunzioni o comunque avrebbe dovuto verificare, anche solo al fine di escluderla, la possibilità di un loro rientro.
14 Nulla di ciò è stato determinandosi così una lesione della sfera giuridica dei predetti sette ricorrenti, apparendo configurabile un danno da perdita di chance.
Tale obbligo di verifica non compiuto dalla in cui consiste l'inadempimento della CP_1
clausola risulta dal tenore letterale della clausola: “eventuali futuri fabbisogni di manodopera presso lo stabilimento di BR saranno soddisfatti in via prioritaria verificando la disponibilità dei lavoratori trasferiti agli stabilimenti di e Piacenza, purchè in Pt_33 possesso delle competenze/professionalità richieste”.
Si è più volte detto delle carenze di allegazione del ricorso;
tuttavia, l'inadempimento della va valutato in via prioritaria essendo comunque emerso che i suddetti 7 lavoratori, CP_1 idonei dal punto di vista fisico erano assemblatori, svolgenti dunque mansioni sovrapponibili a quelle di gran parte dei nuovi assunti
Risulta dunque provato l'inadempimento della clausola 7, il danno da perdita di chance ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro.
Quanto alla liquidazione di tale danno, lo stesso va determinato equitativamente con decorrenza dal 12.1.21 data di assunzione del primo assemblatore così come risultante dal documento n. 5 allegato al ricorso fino alla data di deposito del ricorso e utilizzando quale paramento presuntivo le spese su base mensile di spostamento per raggiungere il sito di in ogni Pt_33
caso forfettizzate sulla base di valutazioni equitative del Giudice.
Questo Giudice ritiene corretto ed equo liquidare in favore dei lavoratori , Parte_3
, e Parte_19 Parte_21 Parte_34 Parte_27 Parte_29
di euro 8.800,00 con interessi e rivalutazione fino al saldo. Parte_35
Vanno rigettate le domande relative all'inadempimento della clausola 8 dell'accordo sindacale del 2015.
Osta all'accoglimento della pretesa risarcitoria innanzitutto il tenore letterale della disposizione: “le parti confermano il proprio impegno nel continuare le relazioni con gli enti / società di trasporto pubblico per la ricerca delle migliori condizioni economiche, anche attraverso apposite convenzioni, per un servizio di trasporto giornaliero per e da ”. Pt_33
In primo luogo, si tratta di un impegno assunto dalle “parti” e non solo da parte datoriale che comunque ha allegato di aver adempiuto all'onere di attivazione ivi previsto, in secondo luogo
15 la eventuale violazione della clausola non appare coercibile mediante risarcimento, prevedendo un mero impegno e non un'obbligazione di risultato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per la metà stante il parziale accoglimento del ricorso, la restante metà segue la soccombenza per i ricorrenti Pt_3
,
[...] Parte_19 Parte_21 Parte_34 Parte_27 [...]
e . Con attribuzione. Pt_29 Parte_35
Spese compensate tra i restanti ricorrenti e la resistente stante la natura e la novità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di BR, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott. Marco
TT, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire ai ricorrenti , , Parte_3 Parte_19 Parte_21 Parte_34 Pt_27
e al risarcimento del danno da perdita da chance
[...] Parte_29 Parte_35 derivante dalla violazione della clausola 7 dell'accordo sindacale del 13.7.15 intercorso tra e le sigle sindacali più rappresentative che quantifica in complessivi euro 8.800,00 CP_1 per ciascun ricorrente con gli interessi legali sulla somma in capitale dalla data del 12.1.21 e via via rivalutata sino al saldo;
- rigetta il ricorso per il resto
- compensa per metà le spese di lite, condanna parte resistente a rimborsare ai ricorrenti
, , , , , Parte_3 Parte_19 Parte_21 Parte_34 Parte_27 [...]
e la restante metà spese di lite che liquida in complessivi euro Pt_29 Parte_35
7.185,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione alle procuratrici anticipatarie;
compensa le spese tra i restanti ricorrenti e la . CP_1
BR, 6.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Marco TT
16 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di
BR ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 5 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1490/2024 vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
, , , , , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Pt_28
, ,
[...] Parte_29 Parte_30 Parte_31 Parte_32
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Laura Girelli del Foro di BR e dall'avv. Sara Girelli del
Foro di BR, presso lo studio delle quali sono elettivamente domiciliati, giuste procure in calce al ricorso
RICORRENTI
c o n t r o
, in persona del rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandri Peroni CP_1
e BE ET
1 CONVENUTO
Oggetto: trasferimento di lavoratori e risarcimento del danno
Conclusioni per i ricorrenti: “In via principale, accertare la violazione della clausola n. 7 dell'accordo sindacale del 2015 e conseguentemente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 cc, dichiarare sentenza costitutiva del trasferimento dei ricorrenti presso lo stabilimento di BR della società convenuta,
- Sempre in via principale, accertare la violazione della clausola n. 7 dell'accordo sindacale del 2015 e conseguentemente condannare l'azienda convenuta a risarcire il danno materiale, morale e di relazione e familiare conseguente al mancato ricollocamento presso il sito di
BR dalla data in cui si sono verificate le condizioni per poter ricollocare i ricorrenti sino alla data di effettivo ricollocamento, quantificandolo in via equitativa;
- Sempre in via principale, accertare la violazione della clausola n. 8 dell'accordo sindacale del 2015 e conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento a favore di ciascun ricorrente della somma di € 800 mensili da gennaio 2017 alla data di effettivo ricollocamento su BR o della maggiore o minor somma da quantificarsi in via equitativa da parte di codesto Giudice, a titolo di rimborso delle spese di trasferta e risarcimento del danno.
- In via subordinata, accertare la violazione della clausola n. 7 dell'accordo sindacale del
2015 e conseguentemente condannare la società convenuta a procedere al trasferimento dei ricorrenti presso lo stabilimento di BR, garantendo loro priorità rispetto a qualsiasi assunzione di nuovi operai, pena il risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa da parte di codesto Giudice
- In via ulteriormente subordinata, dichiarare il diritto di tutti i ricorrenti ad essere addetti all'unità produttiva di BR, nonché disporre un risarcimento nei confronti di ogni ricorrente per il danno economico e morale subito, da quantificarsi in via equitativa. Vittoria di spese,
Conclusioni per la convenuta: rigetto delle domande in quanto inammissibili ed infondate.
Con vittoria di spese.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo depositato in data 25.6.24 i ricorrenti in epigrafe indicati, allegavano di essere stati originariamente assunti, tra gli anni novanta e gli anni duemila, dalla società CP_1
presso lo stabilimento di BR, via Volturno 62, quali operai di terzo, quarto e quinto
[...] livello.
Esponevano di essere stati, tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015, convocati a colloquio personale dall'azienda, la quale prospettava loro la necessità di ridimensionare la forza lavoro del sito di BR per una crisi del mercato e pertanto comunicava loro la necessità di procedere a licenziamenti individuali o, in alternativa, prospettava loro la possibilità di essere trasferiti temporaneamente presso il sito di in attesa di una ripresa del mercato / di una Pt_33
riorganizzazione del sito di BR / del turn over dei dipendenti più anziani su BR.
Allegavano che a ciascuno di loro era stata assicurata, in occasione dei colloqui individuali, la possibilità di tornare nel sito bresciano non appena ci fosse stata la necessità di nuove assunzioni di personale presso tale stabilimento.
Precisavano che in data 13 luglio 2015 tra le maggiori rappresentanze sindacali e CP_1
veniva siglato un accordo che recepiva sostanzialmente il contenuto dei colloqui individuali lavoratore – azienda, prevedendo il trasferimento dei ricorrenti (insieme ad altri lavoratori) per esigenze organizzative dell'azienda legate principalmente alla crisi del settore ed alle sovra assunzioni.
I Ricorrenti evidenziavano che il punto n. 7, di tale accordo prevedeva che “eventuali futuri fabbisogni di manodopera presso lo stabilimento di BR saranno soddisfatti in via prioritaria verificando la disponibilità dei lavoratori trasferiti agli stabilimenti di e Pt_33
Piacenza, purchè in possesso delle competenze/professionalità richieste”.
Al punto 8 dell'accordo sindacale veniva inoltre stabilito che “le parti confermano il proprio impegno nel continuare le relazioni con gli enti / società di trasporto pubblico per la ricerca delle migliori condizioni economiche, anche attraverso apposite convenzioni, per un servizio di trasporto giornaliero per e da ”. Pt_33
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, nonostante gli impegni assunti, la società non CP_1 rispettava tale accordo sindacale su due fronti:
3 a) Non predisponeva il trasporto giornaliero dei lavoratori da e per lo stabilimento di Pt_33
costringendo i ricorrenti a recarsi al lavoro con propri mezzi, stabilendo per una sola annualità, nel 2016, un rimborso spese di circa 900 euro annui per i km percorsi;
B) non aveva in alcun modo dato priorità di assunzione ai ricorrenti per nuove esigenze di manodopera sullo stabilimento di BR.
Allegavano i ricorrenti che aveva effettuato nuove assunzioni per BR, tra il CP_1
2022 e il 2023, in numero di neo 25 assunti a tempo indeterminato e pieno, tra il 2023 e il 2024 in numero di 175 persone di cui in massima parte “assemblatori in serie di articoli industriali compositi” vale a dire operari aventi la stessa qualifica dei ricorrenti e svolgenti le stesse mansioni.
I ricorrenti evidenziavano che il numero di assunzioni avvenute negli ultimi due anni sarebbero state pertanto sufficienti a ritrasferirli presso il sito di BR e che tali nuove assunzioni di personale, non in possesso di particolari qualifiche e, quindi, non specializzato, era in netto contrasto con quanto stabilito nella clausola 7 dell'accordo sindacale del 13 luglio 2015 che prevedeva dovesse essere data preferenza ai lavoratori già in forza presso lo stabilimento di e provenienti dal trasferimento del 2015. Pt_33
In punto di diritto i ricorrenti, sulla base delle allegazioni di cui sopra hanno dedotto la violazione dell'art. 2103 c.c. e violazione delle clausole 7 e 8 dell'accordo sindacale con conseguente diritto all'applicazione dell'art. 2932 c.c. con sentenza costitutiva del trasferimento presso lo stabilimento di BR e il risarcimento del danno derivante dalla violazione delle suddette clausole.
Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la convenuta al fine di sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
La convenuta nel costituirsi ritualmente in giudizio, contestava integralmente le pretese dei ricorrenti. Contestava la circostanza che i ricorrenti fossero stati trasferiti sulla base dell'accordo sindacale del 2015, essendo, per converso, la maggior parte degli stessi trasferiti a sulla base di accordi individuali incentivati singolarmente intercorsi con la Società tra Pt_33 il 2014 e il 2016 nei quali non veniva mai fatto riferimento all'accordo sindacale del 2015.
4 In ogni caso, allegava la resistente, il meccanismo di trasferimento presso la sede di BR di cui alla clausola 7 dell'accordo non avrebbe potuto operare per carenza della condizione prevista dalla stessa clausola, riguardante «il possesso delle competenze/professionalità richieste».
Sul punto la resistente ha sottolineato che, quale priorità per il risanamento dello stabilimento di BR, vi era la necessità, illustrata negli accordi sindacali del 2015 e del 2020, di un ricambio generazionale, al fine di poter garantire allo stabilimento una produzione efficiente e flessibile, attese le persistenti e rinnovate difficoltà del mercato, esigenze di rinnovamento e ringiovanimento del personale, dovendosi tutelare in particolare la necessità di operatori fungibili su tutte le linee. La flessibilità dell'organizzazione dei lavori e della catena di montaggio erano stati elementi dirimenti nella scelta del personale in entrata allo stabilimento di BR.
Evidenziava la resistente che le posizioni lavorative dei ricorrenti non rispondevano alle esigenze organizzative dello stabilimento di BR a ciò doveva aggiungersi la circostanza che i seguenti ricorrenti: , Pt_30 Pt_15 Parte_17 Pt_26 Pt_1 Pt_2 Pt_18
, , , , , , Pt_25 Pt_5 Pt_11 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_24 Pt_14 Pt_28 Pt_31
, , , , secondo le valutazioni del Pt_20 CP_2 Parte_4 Pt_12 Pt_13 Per_1
medico competente coordinatore aziendale per lo stabilimento di BR, che aveva analizzato le loro cartelle sanitarie e di rischio, avevano problematiche di salute di una certa criticità, tali da non poter essere adibiti alle mansioni richieste stabilimento bresciano, non addicendosi la loro capacità lavorativa a ogni postazione di lavoro del sito bresciano, che abbisognava invece proprio di manodopera da poter impiegare su ogni linea.
Quanto alla clausola n. 8 dell'accordo 13 luglio 2015, parte resistente allegava che già a partire dall'anno 2015 si era adoperata per costruire relazioni con le società di trasporto locali, in particolare con il Comune di BR e la Regione Lombardia, sottoscrivendo un accordo con cui si definì la destinazione di € 75.623,00 da parte del Comune di BR, oltre a € 25.000,00 di cofinanziamento da parte di , per l'erogazione di Voucher per i dipendenti CP_1 CP_1 trasferiti da CO BR che usufruissero del trasporto con autobus per spostarsi da BR a
5 e non dell'autovettura privata, con validità da gennaio a giugno 2016 e quindi a tutto il Pt_33
2016.
Precisava la resistente che l'impegno a coltivare le relazioni con gli enti competenti era stato ampiamente adempiuto, e che alcuna obbligazione di risultato (inesigibile) era prevista nell'accordo.
Allegava la resistente comunque di aver, nel 2020, concordato e sottoscritto con l'azienda del trasporto locale di BR un altro protocollo di Intesa, andando a finanziare con un importo pari a € 15.000 il rafforzamento del trasporto BR/Suzzara dei lavoratori dipendenti . CP_1
Ciò premesso la resistente insisteva per il rigetto delle domande evidenziando in punto di diritto che il mancato ritrasferimento dei ricorrente era giustificato dal fatto che gli stessi non fossero il possesso di competenze e professionalità richieste, in quanto inadatti ad essere collocati in modo flessibile presso tutte le linee di montaggio di CO-BR, sicchè il loro impiego presso il sito bresciano non rispondeva alle esigenze produttive e tecniche attuali dello stabilimento;
che non era comunque configurabile un diritto soggettivo dei ricorrenti al ritrasferimento con conseguente impossibilità per il Giudice di emettere sentenza ex art 2932
c.c.; che la clausola di cui all'art. 7 conteneva un eventuale diritto di precedenza nelle assunzioni ed in coerenza con i principi generali - in tema di prelazione obbligatoria - il prospettato inadempimento del datore di lavoro - che si perfeziona, appunto, con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza - non può che dar luogo (ai sensi degli art. 1218 ss. c.c.) al risarcimento del danno (vedi Cass. n. 14293-02, cit., ed, ivi, riferimenti ulteriori)» (Cass. Civ. Sez. Lav., 26 agosto 2003 n. 12505).
Tuttavia, secondo la prospettazione di parte resistente anche le pretese risarcitorie erano infondate non essendo allegata alcuna ipotesi di danno.
Quanto al preteso inadempimento della clausola 8, parte resistente allegava di aver adempiuto all'onere di attivazione ivi previsto, in ogni caso non coercibile stante il tenore letterale della clausola che prevedeva un mero impegno e non un obbligo di risultato.
Il giudice ha istruito la causa mediante prova testimoniale sulle circostanze inerenti il numero di lavoratori con problemi di salute presenti sul sito BRno, sulla eventuale saturazione delle postazioni loro assegnate.
6 Di seguito si riportano gli esiti della prova testimoniale. Testi Teste “Sono il medico coordinatore dello stabilimento di BR dal Testimone_1
2017 ma sono medico competente dal 2008.
ADR: sullo stabilimento di BR la situazione direi che è abbastanza critica nel senso che, attualmente, circa la metà dei lavoratori impiegati sul sito di BR presenta delle criticità che possiamo definire gravissime per 340 lavoratori, gravi o importanti per almeno 240 e meno gravi per circa 200. Questa classificazione che ho utilizzato è riferita alla collocabilità dei singoli lavoratori all'interno dei diversi profili di rischio che caratterizzano le varie attività lavorative e che sono propri di diverse mansioni. Nello stabilimento di BR ci sono varie unità operative e in queste singole unità ci sono varie attività lavorative: premontaggio e montaggio, lastratura, tutta la parte elettrica che si chiama cavi e tubi, bardatura ovvero
l'arredo della cabina, minibus che è una lavorazione su un mezzo prodotto a che noi Pt_33
arrediamo a BR e la parte elettrica 70-20. Poi ci sono le varie attività di manutenzione, logistica ovvero tutto l'asservimento delle varie attività che le ho nominato, ove si vengono forniti tutti i mezzi e gli strumenti per poter espletare le attività che le ho descritto in precedenza. Alcune di queste prevedono il cosiddetto lavoro in linea mentre altre il lavoro a banco. Questa distinzione serve per capire la diversa tipologia di lavoratore che può essere impiegata. Quando si parla di gravissime situazioni, s'intende che per questi lavoratori la collocabilità è fortemente complessa tanto da aver richiesto la creazione di postazioni ad hoc, attualmente a BR siamo a un numero pari a circa 190 postazioni, mediamente sparse in tutte le attività che le ho nominato prima, anche se in alcune attività o in alcune unità operativa è più facile crearle come, ad esempio, nei cavi e tubi ovvero nella logistica ovvero nelle lavorazioni cd. sottogruppi o da banco perché in queste situazioni possiamo dare pause aggiuntive, ad esempio, non essendovi il vincolo di linea quindi il vincolo del ritmo produttivo.
Fino all'avvento dei lavoratori interinali la situazione è quella che le ho descritto. Dopo, con queste nuove risorse è scesa l'età media dei lavoratori che prima era di 54 anni e oggi invece è scesa di un po', ma non so darle il dato preciso.
7 ADR: Posso dire che i lavoratori con criticità di cui ho parlato sono lavoratori di lunga data nel senso che io sono medico competente dal 2008 e visite di assunzione, a parte quelle che ho fatto per i lavoratori interinali o per la quota invalidi, non sono mai state effettuate.
ADR: io mi occupo solo dello stabilimento di BR. Tuttavia, i miei colleghi che si occupano invece della sorveglianza sanitaria dello stabilimento di , mi hanno inviato copia di Pt_33
tutte le cartelle sanitarie di rischio dei lavoratori di che dovevo sottoporre a Pt_33 valutazione. Preciso che non ho personalmente visitato i lavoratori, per cui non ho formulato un mio giudizio di idoneità, ma ho espresso un parere sulla base delle conclusioni delle visite effettuate a . Pt_33
ADR: le postazioni lavorative che ci sono a BR non sono esattamente sovrapponibili a quelle di , ma direi che sono abbastanza simili perché si parla sempre di attività di Pt_33 produzione di veicoli che si distinguono solo per dimensioni e, quindi, anche per numero di veicoli di produzione, ma al momento sto ipotizzando nel senso che, come ho già detto, io mi occupo dello stabilimento di BR. Quando ho analizzato le cartelle dei lavoratori di
io mi sono limitato a prendere atto degli organi critici presenti per ogni lavoratore Pt_33
analizzato ed è ovvio che, anche se le mansioni possono essere diverse, è ovvio che l'organo critico, ad esempio problematiche al rachide o dell'arto superiore, resta il medesimo sia a
sia a BR. Pt_33
ADR: A BR confermo che noi effettuiamo valutazioni sul cd. profilo di rischio, che comprende più mansioni perché è una caratteristica propria dello stabilimento che il lavoratore possa essere fungibile su più mansioni/postazioni. Confermo che le nuove assunzioni sono state da me effettuate sulla base dei medesimi profili di rischio.
ADR: penso che anche a ci possa essere questo tipo di valutazione, ma in quello Pt_33 stabilimento vi è una organizzazione differente. In particolare, i colleghi esprimono un giudizio di idoneità per la mansione/profilo di rischio e riportano nel giudizio tutte le criticità del lavoratore di modo da aiutare l'organizzazione aziendale per valutare eventuali spostamenti del lavoratore. Mentre su BR noi formuliamo i giudizi sul profilo di rischio, senza indicare nel giudizio le ulteriori criticità dei lavoratori. Facciamo così perché non ci serve esprimere limitazioni dove non sono necessarie per la mansione da svolgere. Noi ogni martedì ci
8 troviamo per gestire tutte le criticità bresciane, avendo un numero così elevato di situazioni critiche, cercando di trovare la collocazione migliore.
ADR: fino adesso, siamo riusciti, o con spostamenti o con la creazione di postazioni ad hoc, a gestire tutte le situazioni critiche, ma è difficile. Non mi risulta che tra gli assunti interinali vi fossero lavoratori con criticità, ma preciso anche che io e i miei colleghi ci siamo limitati a effettuare le visite preassuntive, dopodiché è l'azienda che decide se assumere o meno.
ADR: per i lavoratori di che oggi hanno fatto causa, per quel che ricordo, ce ne erano Pt_33
otto/dieci non presentavano alcuna criticità, per cui ho espresso un parere favorevole. Per gli altri ho espresso un parere non favorevole, non ricordo il grado di criticità rilevato, ma immagino che se ho espresso un parere non favorevole le criticità riscontrate non erano lievi.
ADR: il problema di far lavorare nello stabilimento bresciano i lavoratori di che Pt_33 presentano criticità non lievi è che andrebbero a occupare postazioni con quei profili di rischio che già sono attualmente occupate da altri lavoratori/colleghi bresciani che presentano le medesime criticità e già sono presenti in un numero importante. Non so dire se le mansioni che oggi questi lavoratori svolgono a tengano già conto delle limitazioni di cui Pt_33
soffrono, ma potrei darlo praticamente per certo anche se con loro non ho parlato personalmente.”
Teste adr: “sono operaio addetto al reparto cavi dell' di BR da Testimone_3 CP_1
35 anni questo mese. Sono invalido RCL da un certo momento in avanti, credo dal 1998 oppure dal 2000 non ricordo con esattezza. So che siamo in tantissimi nello stabilimento
IVECO ad avere delle limitazioni, infatti io lavoro in un reparto creato appositamente per queste persone che hanno queste limitazioni. Parliamo di limitazioni importanti, sia a livello psicologico che fisico. Diciamo che il reparto, avuto anche riguardo all'età che abbiamo, è saturo, nel senso che non c'è posto per altri. Tutto quello che hanno potuto fare per cercare di trovare dei posti adeguati a queste persone lo hanno fatto.
ADR: quelli con criticità che sono stati assunti di recente erano in collocamento mirato, intendo la quota invalidi. Gli altri invece sono come me lavoratori di lunga data che con l'età hanno sviluppato dei problemi.
9 ADR: nei vari reparti hanno creato, nei limiti del possibile, hanno creato delle postazioni per cercare di tamponare il proliferare di questi lavoratori con criticità non lievi ma, glielo ripeto, sono troppi. Secondo me i lavoratori con criticità non lievi nel sito bresciano sono più della metà degli occupati. Per cui, da quello che io posso vedere, tra il mio reparto e le postazioni di cui le ho detto prima, il sito bresciano è saturo, nel senso che è veramente molto difficile trovare un posto per i lavoratori che presentano queste criticità. Ho una carica sindacale, per questo che bene o male conosco la situazione. Sono RSA della FISMIC da trent'anni e sempre sullo stabilimento di BR”
Teste adr: “Attualmente non lavoro. Ho ricoperto il ruolo di responsabile Testimone_4 del personale dello stabilimento di BR dal febbraio 2022 sino al 31 marzo 2025. CP_1
Tecnicamente il mio rapporto è terminato per licenziamento ma non ho alcun contenzioso in essere con l'azienda.
ADR: confermo che nello stabilimento di BR è presente un rilevante numero di lavoratori con criticità, direi circa il 55% del personale operaio. Preciso che ci sono persone che hanno problematiche lievi e altre che hanno problematiche decisamente più importanti. Se dovessi concentrarmi sulle problematiche importantissime, quindi a ridotte capacità lavorative, sono più di 300, direi 340/350 ma vado a memoria. Per loro non esiste un reparto ad hoc o meglio, se vogliamo considerare la stamperia un reparto ad hoc ok, ma sarebbe concettualmente scorretto dire che abbiamo creato un reparto per i lavoratori con problematiche. Direi, piuttosto, che si tratta di un reparto che si presta all'impiego di lavoratori con gravi problematiche fisiche o psichiche. Noi nell'ambito dello stabilimento di BR abbiamo circa
190 postazioni in cui possiamo inserire personale con gravi o gravissimi problemi fisici, anche creati ad hoc per loro, ma si tratta di posti tuti integralmente occupati. Confermo che i lavoratori che occupano questi 190 posti sono lavoratori di lunga data o che appartengono alle categorie protette. Noi tutti i martedì avevamo delle riunioni con il medico competente e altri lavoratori proprio per affrontare questa tematica e per capire come collocare questi lavoratori. Nessuno dei nuovi assunti interinali presentava criticità o disabilità, ne sono sicuro al 99% mentre è possibile che ve ne fossero ma solo nei limiti delle assunzioni obbligatorie.”
Le domande di parte attrice vanno parzialmente accolte.
10 Analizzando la domanda principale del presente giudizio, riguardante la pretesa violazione della clausola n. 7 dell'accordo sindacale del 2015 con conseguente diritto dei ricorrenti ad essere ritrasferiti nel sito produttivo di BR mediante una sentenza costitutiva di tali effetti ex art 2932 c.c., non si può non osservare come le carenze di allegazione di cui è affetto il ricorso ostino, ancor prima del problema della possibilità giuridica di rendere coercibile l'obbligazione di prelazione cui alla clausola 7 dell'accordo del 2015 mediante un rimedio di natura reale e non risarcitorio, all'accoglimento della domanda stessa.
In termini più chiari in tutto il corpo del ricorso manca una analitica descrizione delle specifiche mansioni svolte da ciascuno dei lavoratori. Solo genericamente gli stessi vengono definiti in ricorso quali svolgenti “tutti” la mansione di assemblatori. Soltanto dall'esame delle allegate comunicazioni unilav è stato possibile per questo giudice ricostruire quale fosse la loro mansione.
Non è stabilito nessun ordine di priorità nel rientro dei 32 ricorrenti, le cui posizioni vengono presentate al Giudice indistinte anche con riguardo all'anzianità di servizio ed altri elementi tali da determinare quale (ed in che ordine) lavoratore riassorbire prioritariamente.
Manca una precisa allegazione circa imminenti assunzioni ed al contempo l'indicazione di quali lavoratori dovrebbero, in caso di effetto reale della prelazione, essere pretermessi in favore dei ricorrenti.
Tale domanda pertanto non può essere accolta.
Può viceversa trovare accoglimento soltanto per i ricorrenti , , Parte_3 Parte_19
, , , e la Parte_21 Parte_34 Parte_27 Parte_29 Parte_35 domanda di risarcimento del danno per violazione della clausola 7, potendosi in relazione alle loro posizioni ipotizzare un danno da perdita di chance (di ritrasferimento) da liquidarsi in via meramente equitativa, per le ragioni che seguono.
Va rilevata, innanzitutto affermata la piena vigenza della clausola di cui al punto 7 dell'accordo sindacale del 2015; del resto la sua efficacia non è stata messa in discussione da parte resistente con efficaci deduzioni. Ed invero il successivo accordo del 2020, disciplinante, per quanto riguarda gli aspetti relativi al personale, il passaggio di produzione da eurocargo presso il sito bresciano, con la più volte ribadita necessità di un ringiovanimento del personale, cita i
11 lavoratori traferiti intorno all'anno 2015 presso lo stabilimento di soltanto in premessa Pt_33
nell'ambito delle misure di risanamento adottate, ma non contiene alcuna nuova disposizione che li riguardi e non contiene elementi tali da escludere o vanificare la validità della clausola di cui al punto 7.
Circa l'applicabilità della clausola ai ricorrenti, dal tenore letterale della stessa si evince che è riferita ai lavoratori trasferiti a tra i quali rientrano i ricorrenti, salvo a voler Pt_33 penalizzarli per la circostanza di aver sottoscritto accordi individuali utili all'azienda - a valle o a monte - del piano di risanamento, ma comunque ad esso connesse. E non può essere questo lo spirito della contrattazione, né l'interpretazione corretta della clausola dal punto di vista sistematico ed eziologico.
Quanto al dato riguardante nuove assunzioni effettuate dalla presso lo stabilimento di CP_1
BR, parte ricorrente ha allegato che aveva effettuato nuove assunzioni per CP_1
BR, tra il 2022 e il 2023, in numero di neo 25 assunti a tempo indeterminato e pieno, tra il
2023 e il 2024 in numero di 175 persone di cui in massima parte “assemblatori in serie di articoli industriali compositi” vale a dire operari aventi la stessa qualifica dei ricorrenti e svolgenti le stesse mansioni.
A fronte di tale allegazione corroborata dal deposito delle comunicazioni di assunzione effettuate dall' proveniente dell'ITL provincia di BR, parte resistente ha replicato che CP_1 la gran parte degli assunti fossero lavoratori interinali, (senza tuttavia indicarne nominativo e numero preciso, ne' depositando i relativi contratti) e che comunque era personale di giovane età con caratteristiche di polifunzionalità.
E' emerso che dall'anno 2022 al 2024 l' di BR si era dotato di personale neoassunto a CP_1
tempo indeterminato, il cui numero era astrattamente idoneo a garantire il rientro dei ricorrenti.
Sussiste dunque il primo requisito di operatività della clausola: le nuove assunzioni.
Parte resistente ha indicato in memoria che per 24 dei ricorrenti ( in realtà si tratta di 23 nominativi elencati) non vi fosse comunque il requisito del possesso delle competenze/professionalità richieste secondo le valutazioni del medico competente coordinatore aziendale per lo stabilimento di BR, che aveva analizzato le loro cartelle
12 sanitarie e di rischio, riscontrando problematiche di salute di una certa criticità, tali da non poter essere adibiti alle mansioni richieste stabilimento bresciano.
A riguardo non è stata depositata documentazione medica, tuttavia il tema è stato oggetto di minuziosa istruttoria, ai cui esiti già trascritti si riporta, che ha contemplato tra l'altro l'esame del medico competente del sito bresciano, il quale ha confermato di aver espresso, da una analisi delle loro cartelle cliniche, un giudizio per taluni dei ricorrenti di inidoneità al lavoro presso il sito bresciano.
Dalla prova testimoniale è emerso che presso il sito di BR vi è un numero elevato di lavoratori con limitate capacità che occupano saturandole tutte le postazioni loro adibite dalla azienda, cica 190 postazioni.
I lavoratori di cui la resistente eccepisce la inidoneità fisica sono: Ameziane, Assffar,
Badalamenti, Bassanini, Cabra, Cassitti, Cortese, Esposito, Ippolito, Marra, Panni, Patella,
Patta, Pintore, Polonioni, Pompigna, Russo, Sabbadini, Santariello, Scarpella, , Pt_12
Vitetta, Xhafaraj.
A fronte di tali allegazioni di parte resistente, corroborate e confermate dal punto di vista probatorio dalle deposizioni testimoniali rese, parte ricorrente come già evidenziato, nulla ha specificato circa la posizione di ciascun ricorrente, bensì si è limitata ad allegare in ricorso solo il numero dei dipendenti ricorrenti, il fatto che erano stati trasferiti intorno al 2015 e che erano
“assemblatori in serie di articoli industriali”.
In considerazione di quanto testè osservato può affermarsi che sulla base del materiale processuale a disposizione si impone il rigetto delle domande di risarcimento del danno per violazione della clausola 7 dell'accordo sindacale del 2015 dei ricorrenti Pt_30 Pt_15
, , , , Parte_17 Pt_26 Pt_1 Pt_2 Pt_18 Pt_25 Pt_5 Pt_11 Pt_7 Pt_8
, , , , , , Pt_9 Pt_24 Pt_14 Pt_28 Pt_31 Pt_20 CP_2 Parte_4 Pt_12
, apparendo gli stessi carenti del requisiti del possesso delle Pt_13 Per_1 competenze/professionalità richieste per ragioni di inidoneità medica, sebbene in nuce emerse a seguito di allegazione di parte resistente comprovata dalle dichiarazioni testimoniali rese dal medico competente ed in assenza di allegazioni di senso contrario che in qualche modo ne
13 descrivessero le mansioni concretamente svolte e la compatibilità con il lavoro nel sito bresciano.
Il danno da perdita di chance derivante dalla violazione della clausola 7 di cui di seguito di tratterà non è configurabile in relazione alle posizioni sopraelencate non apparendo gli stessi, per ragioni mediche astrattamente idonei a rientrare nella platea dei lavoratori astrattamente trasferibili in base alla clausola 7.
Soltanto dall'esame dei modelli unilav allegati al ricorso può evincersi la mansione svolta da ciascun lavoratore nella genericità del ricorso. Tra l'altro in ricorso i ricorrenti vengono genericamente indicati “tutti” quali assemblatori in serie di articoli industriali”.
Per converso dall'esame dei modelli unilav dei lavoratori e si Parte_16 Parte_22
evince che gli stessi sono addetti alle attività amministrative non risultando assemblatori in serie di articoli industriali.
Anche in relazione a tali ultimi lavoratori il danno da perdita di chance non è configurabile apparendo gli stessi, per mansione non astrattamente idonei a rientrare nella platea dei lavoratori astrattamente trasferibili in base alla clausola 7, non svolgendo contrariamente a quanto allegato in ricorso le mansioni di assemblatori in serie di articoli industriali e non essendovi allegazione in ricorso circa la posizione di lavoratori svolgenti mansioni diverse da quella di assemblatore, peraltro solo laconicamente descritta.
Diversamente a dirsi per i lavoratori , , , Parte_3 Parte_19 Parte_21
, , e , i cui modelli unilav danno Parte_34 Parte_27 Parte_29 Parte_35 atto dello svolgimento delle mansioni di assemblatori in serie di articoli industriali.
Tali ultimi lavoratori, valutati idonei dal punto di vista fisico dal medico competente di BR, svolgendo la mansione di assemblatori in serie di articoli industriali rilultano nel possesso delle competenze/professionalità richieste quale requisito di operatività della clausola 7.
Nei loro confronti risulta la violazione della clausola 7 dell'accordo sindacale del 2015, in quanto essendo astrattamente idonei al rientro presso lo stabilimento di BR, la resistente avrebbe dovuto comunicare loro la volontà di procedere a nuove assunzioni o comunque avrebbe dovuto verificare, anche solo al fine di escluderla, la possibilità di un loro rientro.
14 Nulla di ciò è stato determinandosi così una lesione della sfera giuridica dei predetti sette ricorrenti, apparendo configurabile un danno da perdita di chance.
Tale obbligo di verifica non compiuto dalla in cui consiste l'inadempimento della CP_1
clausola risulta dal tenore letterale della clausola: “eventuali futuri fabbisogni di manodopera presso lo stabilimento di BR saranno soddisfatti in via prioritaria verificando la disponibilità dei lavoratori trasferiti agli stabilimenti di e Piacenza, purchè in Pt_33 possesso delle competenze/professionalità richieste”.
Si è più volte detto delle carenze di allegazione del ricorso;
tuttavia, l'inadempimento della va valutato in via prioritaria essendo comunque emerso che i suddetti 7 lavoratori, CP_1 idonei dal punto di vista fisico erano assemblatori, svolgenti dunque mansioni sovrapponibili a quelle di gran parte dei nuovi assunti
Risulta dunque provato l'inadempimento della clausola 7, il danno da perdita di chance ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro.
Quanto alla liquidazione di tale danno, lo stesso va determinato equitativamente con decorrenza dal 12.1.21 data di assunzione del primo assemblatore così come risultante dal documento n. 5 allegato al ricorso fino alla data di deposito del ricorso e utilizzando quale paramento presuntivo le spese su base mensile di spostamento per raggiungere il sito di in ogni Pt_33
caso forfettizzate sulla base di valutazioni equitative del Giudice.
Questo Giudice ritiene corretto ed equo liquidare in favore dei lavoratori , Parte_3
, e Parte_19 Parte_21 Parte_34 Parte_27 Parte_29
di euro 8.800,00 con interessi e rivalutazione fino al saldo. Parte_35
Vanno rigettate le domande relative all'inadempimento della clausola 8 dell'accordo sindacale del 2015.
Osta all'accoglimento della pretesa risarcitoria innanzitutto il tenore letterale della disposizione: “le parti confermano il proprio impegno nel continuare le relazioni con gli enti / società di trasporto pubblico per la ricerca delle migliori condizioni economiche, anche attraverso apposite convenzioni, per un servizio di trasporto giornaliero per e da ”. Pt_33
In primo luogo, si tratta di un impegno assunto dalle “parti” e non solo da parte datoriale che comunque ha allegato di aver adempiuto all'onere di attivazione ivi previsto, in secondo luogo
15 la eventuale violazione della clausola non appare coercibile mediante risarcimento, prevedendo un mero impegno e non un'obbligazione di risultato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per la metà stante il parziale accoglimento del ricorso, la restante metà segue la soccombenza per i ricorrenti Pt_3
,
[...] Parte_19 Parte_21 Parte_34 Parte_27 [...]
e . Con attribuzione. Pt_29 Parte_35
Spese compensate tra i restanti ricorrenti e la resistente stante la natura e la novità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di BR, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott. Marco
TT, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire ai ricorrenti , , Parte_3 Parte_19 Parte_21 Parte_34 Pt_27
e al risarcimento del danno da perdita da chance
[...] Parte_29 Parte_35 derivante dalla violazione della clausola 7 dell'accordo sindacale del 13.7.15 intercorso tra e le sigle sindacali più rappresentative che quantifica in complessivi euro 8.800,00 CP_1 per ciascun ricorrente con gli interessi legali sulla somma in capitale dalla data del 12.1.21 e via via rivalutata sino al saldo;
- rigetta il ricorso per il resto
- compensa per metà le spese di lite, condanna parte resistente a rimborsare ai ricorrenti
, , , , , Parte_3 Parte_19 Parte_21 Parte_34 Parte_27 [...]
e la restante metà spese di lite che liquida in complessivi euro Pt_29 Parte_35
7.185,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione alle procuratrici anticipatarie;
compensa le spese tra i restanti ricorrenti e la . CP_1
BR, 6.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Marco TT
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