Ordinanza presidenziale 17 settembre 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2023, proposto da SC AT, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Padovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento 18/11/2022 reso dal 1° Reg.to Sostegno Aviazione dell’Esercito “IDRA”, notificato al ricorrente in data 18/11/2022, recante il diniego di accoglimento dell’istanza di riconoscimento del beneficio economico di cui alla L. n. 42/2000 proposta dal Ten. Col. AT in data 09/11/2022;
per l’accertamento
- del diritto del Ten. Col. SC AT al premio di cui all’art. 1 comma 1 e 2 della L. n°42/2000 o, alternativamente, di cui all’art. 1803 del D.lgs. n°66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);
nonché per la conseguente condanna
- del Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente le relative somme, oltre rivalutazione e interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. EP HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente, attualmente in servizio nel ruolo di pilota militare di elicotteri presso il 1° Reg.to Sostegno Aviazione dell’Esercito “IDRA”, ha esposto:
- di essere “ in possesso, sin dall’anno 1987, del brevetto di pilota militare di elicottero ”;
- di aver presentato “ già in data 29/01/2001, la prevista istanza per vedersi concesso, da parte del Ministero della Difesa, il premio di cui si discute [c.d. premio anti esodo ex art. 1 della L. n. 42/2000]”;
- che “ detta istanza, in un primo momento, aveva visto il suo accoglimento da parte del Ministero della Difesa proprio in ragione dell’accertata sussistenza dei requisiti previsti dalla norma (cfr. atto dispositivo di accoglimento del 28/02/2001, all. n°8) [con il quale il ricorrente veniva ammesso a contrarre la prima ferma biennale con decorrenza dal 21 marzo 2000 ai sensi del l’art. 1 della L. n. 42/2000 e con il quale, conseguentemente, veniva “ attribuito il premio di lire trenta milioni da corrispondere per metà subito e per metà alla data del 21.03.2001, cioè a dire al dodicesimo mese dall’assunzione della prima ferma biennale ”] per poi essere inopinatamente denegata con successivo provvedimento [del 12 novembre 2001] di annullamento del precedente atto ” sul rilievo che detto premio fosse dovuto “ ai soli piloti di aeromobile e non già a quelli di elicottero ”;
- che “ in data 11/10/2021, il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n°6766/2021, Sez. seconda … ha definitivamente chiarito l’errata interpretazione dell’impianto normativo in questione da parte del Ministero della Difesa e, conseguentemente, la legittimità delle richieste di concessione del detto premio anche da parte dei piloti di elicottero ”;
- “ in ragione di tali pronunzie … il Ten. Col. AT ha inteso reintrodurre, in data 09/11/2022, l’istanza per il riconoscimento del beneficio economico previsto dalla Legge n°42 del 28 febbraio 2000 nonché dall’Art. 1803 del Codice dell’Ordinamento militare ”;
- “ l’Amministrazione resistente ha inteso nuovamente denegare al Ten. Col. AT quanto da egli legittimamente richiesto ”.
2. Il ricorrente con il ricorso all’odierno esame ha impugnato quest’ultimo provvedimento articolando tre motivi di ricorso, rubricati come segue:
“ Della violazione della Legge n°42 del 28/02/2000 e dell’Art. 1803 del Codice dell’Ordinamento militare (Decreto legislativo 15 marzo 2010, n°66);
Sulla disparità di trattamento emergente dal diniego opposto;
Illogicità e contraddittorietà delle ulteriori motivazioni proposte ”.
Il ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento “ del diritto del ricorrente al percepimento del premio di cui alla richiamata normativa ” e la conseguente condanna del Ministero della Difesa a “ corrispondere al ricorrente le relative somme, oggi pari a Euro 65.073,56 oltre rivalutazione e interessi, a far data dal 29/01/2001 sino all’effettivo soddisfo ”.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente che, in via preliminare, ha eccepito l’intervenuta “ prescrizione quinquennale del richiamato diritto del ricorrente, ex art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 ed ex art. 2948, n. 4 c.c., non risultando agli atti dell’Amministrazione istanze interruttive formulate dall’avente diritto nel lasso temporale intercorrente tra il 29 gennaio 2001 (prima istanza) e il 9 novembre 2022 (seconda istanza). Ed invero, nello specifico, lo SPATARELLA, a fronte di una prima richiesta di riconoscimento del beneficio economico in argomento, datata 29 gennaio 2001, non si determinava all’impugnazione del diniego formulato dall’Amministrazione, né riproponeva una nuova istanza nel lasso temporale relativo al quinquennio successivo. Solo in data 9 novembre 2022, e solo a seguito della pronuncia n. 6766/2021 del Consiglio di Stato, l’Ufficiale ricorrente formulava una nuova domanda di ammissione al beneficio, allorquando però il quinquennio prescrizionale era da ritenersi già ampiamente spirato ”.
5. All’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dalla parte resistente.
Il Ministero della Difesa ha dedotto, senza peraltro essere smentito dal ricorrente, che il diritto al pagamento del premio si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in quanto l’ufficiale ha presentato una prima istanza di corresponsione del premio nel 2001, reiterata soltanto nel 2022, cioè a distanza di circa ventuno anni.
Al fine di individuare il dies a quo del termine prescrizionale (ai sensi dell’articolo 2935 c.c., secondo cui “ La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ”) occorre premettere che l’art. 1, comma 1 e comma 2, della L. n. 42/2000, applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, prevedeva che:
“ 1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.
2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:
a) trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere per metà all’atto dell’assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;
b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;
c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;
d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;
e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione ”.
Nel caso oggetto della presente controversia, dunque, il c.d. premio anti-esodo richiesto dal ricorrente avrebbe dovuto essere pagato in corrispondenza dello svolgimento delle cinque ferme biennali che il ricorrente avrebbe dovuto contrarre con decorrenza dal 21 marzo 2000.
Pertanto, il premio, per il primo biennio, avrebbe dovuto essere corrisposto per metà al momento dell’ammissione del ricorrente alla prima ferma biennale con il provvedimento (poi annullato) del 28 febbraio 2001 e “ per metà alla data del 21.03.2001, cioè a dire al dodicesimo mese dall’assunzione della prima ferma biennale ” (come riportato nel suddetto provvedimento).
Il premio per il secondo, il terzo e il quarto biennio avrebbe dovuto essere corrisposto “ in unica soluzione ” atto dell’assunzione di ciascuna ferma (ovvero, al più tardi, alla scadenza di ogni biennio di ferma).
Analogamente, per il quinto biennio il premio avrebbe dovuto essere corrisposto “ in unica soluzione ” atto dell’assunzione della relativa ferma ovvero, al più tardi, alla scadenza del biennio stesso, il giorno 21 marzo 2010.
Pertanto, il dies a quo del termine di prescrizione del premio rivendicato dal ricorrente, per l’ultimo biennio, deve individuarsi nel giorno 21 marzo 2010, momento a partire dal quale il ricorrente avrebbe potuto fare valere il diritto in questione in relazione all’ultimo biennio di ferma.
Ne deriva che, anche applicando l’ordinaria prescrizione decennale, il termine prescrizionale del diritto al premio risulta decorso per tutti i bienni in considerazione in quanto il ricorrente ha domandato la corresponsione del premio in questione soltanto in data 9 novembre 2022, a distanza di oltre dodici anni dal giorno in cui avrebbe potuto essere fatto valere il diritto alla corresponsione del premio per l’ultimo biennio di ferma.
Alla stessa conclusione (in ordine all’intervenuta prescrizione del credito azionato dal ricorrente) si perviene ove si identifichi il dies a quo del termine prescrizionale con il raggiungimento del limite di età (45 anni) superato il quale il premio non è più dovuto ai sensi del prima riportato art. 1, comma 1, della L. n. 42/2000.
Infatti, il ricorrente ha raggiunto il suddetto limite di età nell’anno 2010, con la conseguenza che i crediti azionati, fatti valere dal medesimo solo nel 2022, devono ritenersi, anche adottando tale prospettiva, estinti per intervenuta prescrizione.
Ne discende che la domanda di accertamento e condanna proposta dalla parte ricorrente non può essere accolta.
7. Da quanto esposto discende, inoltre, la mancanza di interesse da parte del ricorrente alla decisione della domanda di annullamento della gravata nota con la quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di riesame del menzionato provvedimento del 28 febbraio 2001 (con cui è stato annullato il primigenio provvedimento di ammissione del ricorrente alla ferma volontaria biennale).
Invero, una volta appurato che il diritto soggettivo azionato nel presente giudizio è estinto per prescrizione, parte ricorrente non può nutrire alcun effettivo interesse all’annullamento del provvedimento che ha negato (sia pure per ragioni diverse dalla prescrizione) il riconoscimento del beneficio in questione.
In altre parole, l’eventuale annullamento di tale provvedimento non potrebbe, in ogni caso, incidere sull’accertata prescrizione del credito fatto valere, con la conseguenza che l’eventuale nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione non potrebbe che negare, nuovamente, il diritto del ricorrente alla corresponsione del suddetto premio.
8. In conclusione la domanda di accertamento e condanna va respinta mentre la domanda di annullamento va dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
9. Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della peculiarità della vicenda concreta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge la domanda di accertamento e condanna;
- dichiara improcedibile la domanda di annullamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EN TA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
EP HI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP HI | EN TA |
IL SEGRETARIO