TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 2079
TAR
Ordinanza presidenziale 17 settembre 2025
>
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Improcedibile
    Sopravvenuto difetto di interesse

    Una volta appurato che il diritto soggettivo azionato è estinto per prescrizione, parte ricorrente non può nutrire alcun effettivo interesse all’annullamento del provvedimento che ha negato il riconoscimento del beneficio in questione. L’eventuale annullamento di tale provvedimento non potrebbe, in ogni caso, incidere sull’accertata prescrizione del credito fatto valere.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del diritto

    Il dies a quo del termine prescrizionale del premio rivendicato dal ricorrente, per l’ultimo biennio, deve individuarsi nel giorno 21 marzo 2010, momento a partire dal quale il ricorrente avrebbe potuto fare valere il diritto in questione in relazione all’ultimo biennio di ferma. Ne deriva che, anche applicando l’ordinaria prescrizione decennale, il termine prescrizionale del diritto al premio risulta decorso per tutti i bienni in considerazione in quanto il ricorrente ha domandato la corresponsione del premio in questione soltanto in data 9 novembre 2022, a distanza di oltre dodici anni dal giorno in cui avrebbe potuto essere fatto valere il diritto alla corresponsione del premio per l’ultimo biennio di ferma. Alla stessa conclusione si perviene ove si identifichi il dies a quo con il raggiungimento del limite di età (45 anni) superato il quale il premio non è più dovuto. Il ricorrente ha raggiunto il suddetto limite di età nell’anno 2010, con la conseguenza che i crediti azionati, fatti valere dal medesimo solo nel 2022, devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del diritto

    Il dies a quo del termine prescrizionale del premio rivendicato dal ricorrente, per l’ultimo biennio, deve individuarsi nel giorno 21 marzo 2010, momento a partire dal quale il ricorrente avrebbe potuto fare valere il diritto in questione in relazione all’ultimo biennio di ferma. Ne deriva che, anche applicando l’ordinaria prescrizione decennale, il termine prescrizionale del diritto al premio risulta decorso per tutti i bienni in considerazione in quanto il ricorrente ha domandato la corresponsione del premio in questione soltanto in data 9 novembre 2022, a distanza di oltre dodici anni dal giorno in cui avrebbe potuto essere fatto valere il diritto alla corresponsione del premio per l’ultimo biennio di ferma. Alla stessa conclusione si perviene ove si identifichi il dies a quo con il raggiungimento del limite di età (45 anni) superato il quale il premio non è più dovuto. Il ricorrente ha raggiunto il suddetto limite di età nell’anno 2010, con la conseguenza che i crediti azionati, fatti valere dal medesimo solo nel 2022, devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 2079
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2079
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo