TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. NI Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 718 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Iolanda Miracco;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gravina Chiara;
Controparte_1
resistente
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1734/2022 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da Pt_1
ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con
[...]
. Controparte_1
Restano, dunque, da assumere le determinazioni con riguardo ai figli minori, rispetto alle quali si precisa quanto segue.
Al riguardo, deve osservarsi che nelle more del giudizio è intervenuta una modifica delle condizioni della separazione con cui il Tribunale ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, in ragione delle condotte di violenza diretta e indiretta del in danno dei minori che Pt_1
“hanno avuto profonde ripercussioni sul benessere psico-fisico dei figli, che hanno chiaramente manifestato la volontà di limitare i rapporti con il padre denotando una profonda mancanza di fiducia nei suoi confronti”, evidenziando, ancora, i preoccupanti riflessi che ciò aveva generato su pagina 1 di 3 affetta di gravi disturbi alimentari e comportamentali, per fortuna in via di risoluzione (cfr. Pt_2
Decreto del 20.05.2022).
All'esito dell'ascolto dei minori - elemento di primaria importanza nella valutazione dell'interesse degli stessi (cfr., tra le altre, Cass. 6455/24) – si ritiene di confermare l'affido esclusivo alla madre, domanda a cui il ricorrente non si è più opposto all'esito delle dichiarazioni rilasciate dai figli.
Sul punto, deve osservarsi che il rapporto tra i minori e il padre vede un miglioramento nelle dinamiche relazionali, frutto di un ritrovato equilibrio personale dei figli e del venire meno delle occasioni di contrasto tra i genitori, anche in conseguenza dell'attuale assetto disposto in sede di modifiche delle condizioni della separazione. in sede di audizione ha dichiarato, infatti, che negli ultimi tempi il rapporto con il padre si Pt_2
era rasserenato, fatto di contatti telefonici quasi giornalieri, di uscite, seppur non programmate, per mangiare fuori assieme al fratello, di incontri in occasione del Natale, trascorso a casa dei nonni paterni, oppure all'uscita da scuola.
Anche NI ha riferito che i rapporti con il padre erano migliorati, uscendo la sera per andare in pizzeria o al cinema, e lo stesso mostra interesse sull'andamento scolastico del minore, incentivandolo a studiare.
Dall'audizione emerge che tale miglioramento risente, appunto, dell'affido esclusivo e, dunque, del venir meno delle occasioni di comunicazione tra i genitori che il regime ordinario di affidamento comporterebbe.
Tenuto conto degli elementi emersi dall'istruttoria e della volontà espressa dai minori, deve confermarsi l'attuale assetto che prevede l'affido esclusivo in favore della resistente, in quanto maggiormente confacente all'interesse del minori.
Va disattesa, invece, la richiesta di affido c.d. super esclusivo, originariamente avanzata per via delle misure restrittive a carico del Filippo, ad oggi invece revocate.
Nessuna ulteriore criticità ha infatti specificamente segnalato la resistente che possano giustificare l'esclusione del dalle decisioni di maggiore importanza per i figli. Pt_1
La necessità di un affido c.d. super esclusivo non emerge nemmeno dal tenore complessivo delle dichiarazioni dei minori, in particolare di dovendosi di contro ritenere che l'attuale assetto Pt_2
non solo è conforme all'interesse degli stessi, ma appare oltremodo opportuno per sostenere l'andamento positivo della ripresa dei rapporti che, di contro, una diversa, più gravosa soluzione, potrebbe disincentivare.
pagina 2 di 3 Conseguentemente deve disporsi il collocamento dei minori presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare, tenuto conto delle finalità dell'istituto volto a garantire ai figli il mantenimento dell'ambiente domestico, dovendosi rigettare la domanda di assegnazione congiunta della casa.
Quanto alle frequentazioni con il padre, appare conforme all'interesse dei minori disporre conformemente all'attuale situazione di fatto caratterizzatoda liberi incontri.
Quanto al mantenimento dei due figli, incontroverso il relativo obbligo del ricorrente, tenuto conto dei redditi autodichiarati dalla resistente (la quale indica una retribuzione di circa € 1.500,00 al mese) si reputa di determinare il contributo in € 300,00 mensili, tenuto conto delle presumibili esigenze dei due ragazzi correlate all'età, delle risorse economiche del ricorrente (il quale in sede di interrogatorio formale dichiarava di essere stato da poco assunto e di guadagnare circa €
1.300,00 al mese), dell'assegnazione della casa in comproprietà e del diritto della resistente alla percezione dell'assegno unico ed universale in ragione dell'affidamento esclusivo.
Devono essere inoltre poste a carico del ricorrente le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli in misura del 50%.
La condivisione della domanda sull'affidamento esclusivo giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento degli stessi presso quest'ultima, cui resta assegnata la casa familiare, e con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i minori nei termini di cui in motivazione;
- dispone che contribuisca al mantenimento di entrambi i figli versando alla Parte_1
resistente la somma complessiva di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, e partecipando alle spese straordinarie in misura pari al 50%;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.02.2025.
Il Giudice rel. dott. NI Giovanni Provazza
Il Presidente
dott. Andrea Palma
pagina 3 di 3