Articolo 5 della Legge 28 marzo 1991, n. 104
Articolo 4Articolo 6
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1 gennaio 1991
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22 giugno 2022
Art. 5. 1. Con decreti del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) , da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonche' ((alla relativa rendicontazione.)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73)) .
3. E' abrogato l' articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78 .
(( 3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. ))
Entrata in vigore il 22 giugno 2022
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