Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16365/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16365/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28/11/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 17/02/2024
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli al Parte_1 C.F._1
C.so Vittorio Emanuele 764 presso lo studio dell'Avv. Langella Carlo, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._2
a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
F.G.V.S , P.IVA , quale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
impresa designata FGVS gestione sinistri in Campania, in persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to in Napoli alla Via Domenico Fontana,
27/33, presso lo studio dell'Avv. Vitale Francesca, c.f.:
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._3
in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza del 31/10/2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione notificato in data 28/05/2018, conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi a questo Tribunale, la nella qualità di Controparte_3
impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al fine di sentir accertare la responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, nella causazione dei sinistro verificatosi il
14 Febbraio 2018, in Napoli, alla Via Ferrara, in danno della stesso, e per l'effetto sentir condannare la nella qualità di impresa Controparte_3
designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del
F.G.V.S., al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite quantificate in €40.026,47 , con vittorie di spese e competenze di giudizio. Si costituiva la , nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_3
alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. in data 19/09/2019, che eccepiva l'improponibilità e improcedibilità della domanda e nel merito l'infondatezza della stessa.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, e all'esito veniva disposta C.T.U. al fine di valutare il nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dall'attore e per la quantificazione dei danni, ed all'esito del deposito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In via preliminare, deve essere affermata la procedibilità della domanda, avendo l'attrice adempiuto alle condizioni di cui all'art. 148 D. L 209/2005, mediante l'invio di PEC contenente la richiesta di risarcimento del danno, ricevuta dalla nella qualità di impresa designata per la Controparte_3
Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. e dalla
- 2 - il 09/04/2018, con l'indicazione di tutti gli elementi Parte_2
identificativi del sinistro e delle conseguenze lesive derivatene, funzionali alla composizione stragiudiziale della controversia, in ossequio alla ratio sottesa all'obbligo di comunicazione prescritto dalla legge.
Di una pretesa incompletezza della domanda stragiudiziale non può del resto dolersi, per la prima volta, nella instaurata fase processuale, la compagnia di assicurazione, la quale non ha richiesto, entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di costituzione in mora, l'integrazione dei dati forniti;
altrimenti opinando, si finirebbe, infatti, per far ricadere sul danneggiato il mancato assolvimento dell'onere posto dalla legge proprio a carico della compagnia di assicurazione, in presenza, come nella specie, di una messa in mora, che presenti un contenuto minimo sufficiente per essere preso in considerazione, sia pure al fine di eventuali successivi approfondimenti, dalla destinataria.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Invero è' noto che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento del danno nei confronti del , sul Parte_3
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro sia stata cagionato dalla condotta colposa o dolosa del conducente di un altro veicolo sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto.
La mancata identificazione del veicolo cd. pirata deve dipendere da un'impossibilità incolpevole: si vuole la collaborazione attiva del danneggiato per evitare facili frodi là dove diversamente sarebbe facile denunciare come danni provocati da veicolo ignoto quelli in realtà causati da un veicolo perfettamente identificato o identificabile così da proteggere il conducente da eventuali responsabilità penali o il proprietario da eventuali pregiudizi economici derivanti da maggiorazioni del premio assicurativo ecc….
E' noto altresì il dibattito sorto in ordine alla rilevanza da attribuire alla circostanza della presentazione o mancata presentazione delle denuncia- querela all'autorità: secondo il più recente e condivisibile orientamento della
- 3 - giurisprudenza di legittimità (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; Cass., 24 febbraio 2011 n. 4480; Cass. 18 giugno 2012 n. 9939), in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal
, la prova che il danneggiato è Parte_3
tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere sì offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa. In altri termini,
l'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato ed a costituire quindi, a priori, un elemento ostativo al risarcimento del danno;
all'opposto, l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto.
Tanto premesso va osservato che nella fattispecie in esame non è stata provata la sussistenza di una situazione tale da rendere impossibile l'identificazione del veicolo investitore, inoltre, si riscontra nell'atto di citazione una certa genericità nella deduzione del fatto e la carenza di particolari e di dettagli utili per una precisa ricostruzione del sinistro.
Ed invero anche le dichiarazioni testimoniali rese dai testi Testimone_1
e entrambi indifferenti i quali hanno reso dlele Testimone_2
dichiarazioni estremamente generiche limitandosi ad affermare che l'attore mentre attraversava Via Ferrara servendosi delle strisce pedonali veniva investito da un'auto il aggiunge di oclore scuro, e che tale auto non Tes_1
si è fermata.
Dunque, alla luce di quanto esposto, questo Tribunale non può ritenere sussistente la responsabilità, per il sinistro di cui è causa, del conducente di un veicolo-pirata, mancando, per l'appunto, la rigorosa prova della dinamica del
- 4 - sinistro, la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa del conducente di un veicolo antagonista, oltreché l'oggettiva impossibilità di identificarlo.
Allo stesso modo, non depone verso una autentica ricostruzione della reale dinamica del sinistro la circostanza del mancato intervento sul posto di forze dell'ordine, né del servizio del 118, nonostante l'entità dei danni per le lesioni personali subite dall'attore.
Dal sin qui argomentato consegue il rigetto della domanda attorea.
Stante la oggettiva controvertibilità in fatto della lite, appare comunque giustificata l'integrale compensazione delle spese di giudizio, restando definitivamente a carico della parte istante quelle di c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di C.T.U., così come liquidate nel corso del giudizio con separato decreto del 04/04/2022.
Napoli 29 Maggio 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina )
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