Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6024 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 890/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile pendente
TRA con sede legale in DI AN AN (FR) Parte_1 alla via Selvidieri n. 7, partita IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Calzolari (C.F. Parte_1 [...]
in virtù di procura rilasciata con atto a parte, ed elettivamente domi- C.F._1 ciliata in Modena, al Largo Garibaldi, n. 7 presso lo studio del medesimo avvocato;
PEC: ;
OPPONENTE
CONTRO società con sede legale in AN Giorgio a Cremano alla via S. Anna, Controparte_1 n. 29, partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- P.IVA_2 presentata e difesa dall'Avv. Pietro Ferrara (C.F. ) in virtù di pro- C.F._2 cura rilasciata con atto a parte, ed elettivamente domiciliata in Portici, alla via Libertà, n. 218 bis, presso lo studio del medesimo avvocato;
PEC: ;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 7020/23 (n. 22457/23 r.g.)
CONCLUSIONI
L'avv. Carbone per la società chiede la conferma del decreto in- Controparte_1 giuntivo ed il rigetto della opposizione, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale pretestuosa ed infondata, nonché condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
L'avv. De Falco per la società si riporta ai propri scritti, Controparte_2 chiede l'accoglimento di tutte le domande proposte con vittoria di spese ed onorari.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso monitorio n. 22457/23 r.g. la società chiedeva ingiun- Controparte_1 gersi alla società il pagamento della somma di € Parte_1 15.546,30 a titolo di corrispettivo rimasto insoluto, maturato in virtù dell'accordo com-
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Emesso il decreto n. 7020/23, proponeva opposizione la ingiunta Parte_2
che, in primis, riconosceva di essere debitrice della somma di € 5.469,11
[...] nei confronti dell'opposta, impegnandosi a versare la stessa banco iudicis;
in secondo luogo, contestava la debenza della somma di € 10.077,20, eccependo l'inadempimento della controparte e, in specie, rilevando che il restante materiale prodotto dalla
[...] non era mai stato consegnato alla opponente;
ancora, rilevava che il com- CP_1 portamento della ricorrente monitoria integra abuso del diritto, paralizzabile mediante exceptio doli;
infine, deduceva la mancata accettazione dell'opera eseguita dall'opponente ex art. 1665 c.c. a causa della sussistenza di vizi del materiale consegna- to dalla parte opposta, tali da renderlo inidoneo all'uso convenuto.
L'opponente proponeva domanda riconvenzionale lamentando un danno per l'importo di € 9.854,00, addebitando alla il costo di € 854,00 sostenuto dal Controparte_1 trasportatore per il ritiro del materiale non andato a buon fine, nonché la somma di € 9.000,00 per il rifacimento della posa di parte del materiale acquistato a causa dei vizi e difetti di alcuni pezzi.
Chiedeva condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della controparte, per aver agito in mala- fede instaurando il giudizio monitorio pur essendo consapevole del proprio torto.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per la condanna della ricorrente in via monitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, per la condanna della al pagamento in favore del- Controparte_1 la in persona del legale rapp.te p.t., della somma di Parte_1 euro 9.854,00 o della somma minore o maggiore che il Magistrato avesse ritenuto di giustizia sulla base dei fatti sopra esposti, eseguendo la compensazione con quelle somme che venissero eventualmente riconosciute a favore della convenuta opposta stes- sa.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale, nel riportarsi al crono- Controparte_1 programma dei pagamenti allegato al contratto di fornitura sottoscritto dalle parti, ecce- piva la morosità della nell'esecuzione dei pagamenti, Parte_1 tale da legittimare la sospensione della fornitura della merce;
la società opposta, invero, precisava di aver comunicato diversi solleciti di pagamento all'opponente, oltre ad una formale comunicazione di risoluzione del contratto per colpa del compratore.
Evidenziava, inoltre, che le condizioni contrattuali pattuite e, in specie, il punto n. 11 dell'accordo n. 8/2023, riconoscevano il diritto del fornitore – a fronte del mancato o ri- tardato pagamento delle fatture – di sospendere la fornitura e procedere comunque alla fatturazione del materiale indicato nel cronoprogramma, esigendone il pagamento.
Rispetto ai vizi del prodotto fornito alla la convenuta Parte_1 rilevava che gli stessi andavano contestati immediatamente, entro 8 giorni dalla data di consegna della merce, come da contratto sottoscritto fra le parti, e non già con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Rispetto alla domanda di condanna per lite temeraria, la convenuta eccepiva l'assoluta infondatezza della stessa. Quanto alla spiegata domanda riconvenzionale ne eccepiva le genericità e la infondatezza delle doglianze, in fatto e in diritto.
Concludeva chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, nonché la dichiarazione della risoluzione del con-
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tratto per colpa e danno del compratore, con condanna della società
[...] al pagamento della somma di € 15.546,30 oltre gli interessi dovuti Parte_1 in virtù del D. Lgs n. 321/02 dal sorgere del diritto al saldo.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., depositata il 27/6/2024, l'opponente
[...] eccepiva in via preliminare di rito l'illegittimità e/o inesi- Parte_1 stenza della procura speciale depositata dalla parte opposta con la comparsa di costitu- zione, nella parte in cui la aveva conferito delega in favore Controparte_1 dell'avv. Piero Ferrari “in relazione al giudizio ad intraprendere innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti della , società terza, del tutto estra- Parte_3 nea al presente procedimento. Chiedeva, per l'effetto, dichiararsi la contumacia della controparte.
Proseguiva con il contestare la violazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. nella sua declinazione di clausola generale integratrice degli accordi con- trattuali, adducendo che il ritardo del pagamento “di pochi giorni” non poteva essere equiparato ad un inadempimento legittimante la sospensione della prestazione di con- troparte.
Rilevava che la richiesta creditoria di € 10.077,20 senza consegnare il materiale si pone come una richiesta abusiva del diritto e fonte di responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c.
In merito ai vizi del materiale consegnato, precisava che la committente/opponente non aveva mai accettato il materiale fornito dalla ricorrente in via monitoria perché inidoneo all'uso convenuto, di talché aveva sospeso il pagamento delle somme dovute ordinando di rimuovere parte dei manufatti.
In via riconvenzionale, si riportava alla richiesta di condanna al pagamento della somma di € 9.854,00 già presentata con l'atto di opposizione. Chiedeva, infine, condanna ex art. 96 c.p.c. del ricorrente in via monitoria.
Con la seconda e la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., rispettivamente del 10/7/2024 e del 29/07/2024, l'opponente si riportava alle domande ed alle eccezioni già fatte valere, oltre a ribadire che la pretesa creditoria della parte opposta dell'intero importo di € 10.077,20, senza eseguire la controprestazione, per un ritardo di pochi giorni poi rego- larmente eseguito, rappresenta una condotta comportamentale da parte dell'opposta abusiva del diritto, in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza che im- pone alle parti di salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio (ex art. 2 Cost).
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., depositata il 28/6/2024, l'opposta
[...] replicava all'eccezione preliminare circa la presunta nullità della procura CP_1 alle liti per erronea indicazione della rappresentata, rilevando che si tratta di mero errore materiale, confermato dalla documentazione depositata in giudizio e, ad ogni modo, sa- nabile dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
In secondo luogo, la società rilevava che l'opponente non si era li- Controparte_1 mitato ad un mero “breve ritardo”, ma aveva omesso di corrispondere l'integrale impor- to dell'acconto così come contrattualmente convenuto nonostante diverse sollecitazioni di pagamento, avanzate per più di quattro mesi.
Ribadiva la pretestuosità dell'eccezione relativa ai vizi della merce fornita, non essendo stata mai manifestata alcuna doglianza al riguardo nelle more della vigenza del rapporto contrattuale.
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Eccepiva, inoltre, l'assenza di qualsiasi valida prova rispetto al danno oggetto di do- manda riconvenzionale, tanto quanto alla presunta difformità del materiale fornito, tanto quanto alla richiesta attinente alla fattura del trasportatore, atteso che alcuna autorizza- zione al ritiro del materiale era mai stata concessa.
Con la seconda e la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., rispettivamente del 17/7/2024 e del 29/7/2024, l'opposta si riportava alle domande ed alle eccezioni già fatte valere con la comparsa di risposta.
Alla prima udienza del 9/9/2024, tenuta in modalità cartolare, la parte opponente depo- sitava copia della contabile di pagamento relativa al bonifico ordinario disposto in favo- re della con cui attestava il pagamento della somma di Parte_1 5.469,11 dovuta quale residua parte dell'acconto, fino ad allora ancora non corrisposta. La parte opponente chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiunti- vo.
Il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta e di non pronta soluzione, considerato che una parte delle somme (€ 5469,11) veniva corrisposta in corso di causa e che quindi il decreto potrà essere eseguito limitatamente all'importo ancora dovuto, concedeva la provvisoria esecuzione e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia- va al 26 maggio 2025 ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 26 maggio 2025 di discussione orale della causa le parti formulavano le rispettive conclusioni.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
1.Sulla nullità/inesistenza della procura speciale:
In via del tutto preliminare, deve rilevarsi come l'eccezione di rito sollevata dall'opponente relativa alla nullità/inesistenza della procura speciale conferita dalla in favore dell'Avv. Pietro Ferrari del Foro di Napoli depositata con Controparte_1 la memoria costitutiva dall'opposto sia priva di fondamento e debba essere, pertanto, ri- gettata.
Come riportato dalla società opposta, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ri- badito, in più occasioni, necessario superare i semplici formalismi che impediscono il diritto di accedere allo strumento giudiziario. Nel caso di specie, trattasi di un mero er- rore materiale, risultando indicata la parte ...” in luogo della ”, che Pt_3 Pt_1 non può in alcun modo inficiare il potere di rappresentanza della Controparte_1 nella causa oggetto del presente procedimento.
Risulta evidente dalla documentazione in atti (accordo commerciale, fatture, ddt, copie delle comunicazioni scambiatisi tra le parti), senza alcuna incertezza, come l'opposta abbia conferito mandato all'Avv. Pietro Ferrari per agire nei confronti della soc.
[...] contestualmente consegnandogli tutta la suindicata do- Parte_1 cumentazione.
Ed invero, deve condividersi, nell'ottica di massima tutela del fondamentale diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il principio generale sancito dalla Su- prema Corte di Cassazione con cui si ribadisce la centralità del principio di conserva- zione di cui all'159 c.p.c., sostenendo che “nei casi dubbi la procura va interpretata at- tribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti” (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2077 del 19/01/2024).
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Nel caso di specie, dunque, deve concludersi per la sussistenza di un mero errore mate- riale all'interno dell'atto di procura, oltretutto sanato mediante la produzione, in sede di prima memoria ex 171-ter, della procura speciale emendata dal vizio.
2.Sull'eccezione concernente la mancata consegna di parte del materiale prodotto dalla Controparte_1
In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'o- nere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debi- tore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori ri- chiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamen- tale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 se- condo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 mar- zo 2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a de- creto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio del- la sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione an- che al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto
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eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Ciò premesso, nel caso di specie, deve rilevarsi come nel giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo il creditore-opposto abbia assolto all'onere probatorio a suo carico rela- tivo ai fatti costitutivi della pretesa. Ed invero, il creditore ha dato prova del titolo da cui il credito è originato, segnatamente, producendo l'accordo commerciale n. 08/23 sotto- scritto dalle parti il 9/3/2023 avente ad oggetto la fornitura di pavimentazione in pietra lavica e, in specie, di:
- Mq. 360 Pavimentazione in pietra lavica cm. 40 a correre spessore cm. 3 lavorata a bocciarda, costo al mq. € 27,00 escl. I.V.A.
- Mq. 575 Pavimentazione in pietra lavica cm. 40 a correre spessore cm. 6 lavorata a bocciarda, costo al mq. € 44,00 escl. I.V.A.
- Bancali di legno, costo cad. € 12,00 escl. I.V.A.
In allegato all'accordo, la ricorrente in via monitoria produceva il cronoprogramma dei pagamenti, scadenzati come di seguito si riporta:
- acconto del 20 % dell'intera fornitura a mezzo bonifico bancario su conto corrente BPER - COD. IBAN [...] Co
- saldo fattura a mezzo ri. 30 / 60 gg. data fattura.
In forza del contratto fra le parti, inoltre, il fornitore si obbligava ad approntare il mate- riale entro il 21/04/2023, essendo a cura del compratore l'organizzazione dei ritiri ripar- titi nel tempo.
Ancora, appare fondamentale richiamare l'art. 11 dell'accordo commerciale fra le parti, in forza del quale “Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento delle fatture emesse così come stabilito nel CRONOPROGRAMMA, il FORNITORE sospenderà la fornitu- ra e, come sopra indicato, procederà alla fatturazione del materiale indicato nel CRO- NOPROGRAMMA esigendone il pagamento. Pertanto, per concorde volontà delle parti i termini convenuti nel sono essenziali ed inderogabili”. CP_4
Preliminarmente, deve darsi atto dell'avvenuto pagamento, nelle more del giudizio, del- la somma pari ad € 5469,11 pari al residuo acconto da versare in forza del contratto di fornitura, di talché il credito è parzialmente estinto.
Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7020/2023 la società
[...] eccepiva l'inadempimento da parte della se- Parte_1 Controparte_1 gnatamente, essendo quest'ultima rimasta inadempiente all'obbligazione di consegnare il materiale ordinato come da cronoprogramma, per la somma di € 10.077,20. A soste- gno della già menzionata eccezione adduceva la comunicazione inviata via e-mail dal trasportatore incaricato dalla parte opponente di ritirare il materiale presso la società opposta in data 20/8/2023, con cui lo stesso precisava che il materiale non gli veniva consegnato dalla Controparte_1
Orbene, appare pacifico e documentato che il programma di pagamento non è stato ri- spettato dall'opponente.
Ed infatti, già il credito maturato a titolo di acconto pari ad € 5.544,88 veniva adempiu- to solo in parte dalla per effetto del pagamento di soli Parte_1
€ 3.000,00, avvenuto in data 24/4/2023, rispetto al quale veniva regolarmente emessa la fattura n. 171/23.
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Sebbene la fosse già inadempiente, la Parte_1 CP_1
provvedeva ad avviare la produzione del materiale come ordinato e ad emettere
[...] fatture. Le Ri.Ba., tuttavia, alle scadenze non venivano pagate dal compratore. Invero, al ConCo 31/05/23, data di scadenza della prima di € 4.667,26, la riceveva co- CP_1 municazione di omesso pagamento da parte della La opposta, pertanto, conte- CP_6 stava la morosità al “compratore” che, in data 6/06/23 provvedeva al pagamento a mez- zo bonifico dell'importo di € 4.667,26, ma non saldava il residuo acconto di € 5.469,11.
Anche le Ri.Ba. del 30/06/24, per un importo complessivo di € 20.213,56, ritornavano insolute. La fornitrice contestava nuovamente l'omesso pagamento del dovuto e ottene- va, così, solo in data 17/07/23, il pagamento a mezzo bonifico bancario dell'importo di
€ 10.000, e, sempre in data 17/7/2023, il pagamento di € 213,56.
In data 27/07/23 la fornitrice sollecitava nuovamente la Parte_1
al pagamento del residuo acconto come concordato, ed al rispetto dei termini di
[...] pagamento, pena la risoluzione del contratto. L'opponente, tuttavia, non provvedeva al pagamento della morosità, ed inviava in data 28/7/2023 un trasportatore per il carico del restante materiale prodotto e lavorato dalla fornitrice che, tuttavia, nel rispetto del con- tratto, nel persistere della morosità, sospendeva la fornitura della merce.
Né agli atti risulta contestazione sulla circostanza che la opposta abbia prodotto il mate- riale oggetto del contratto.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 11 del contratto, la fornitrice avesse tutto il diritto di sospendere la fornitura della merce, e che pertanto nessun inadempimento può ritenersi configurato a carico della Controparte_1
Al contrario, alla luce di quanto detto, e in considerazione dell'avvenuto parziale paga- mento dell'importo di € 5.469,11 da parte dell'opponente nelle more del giudizio, resi- dua in capo alla un credito pari a € 10.077,20, oltre interessi di mo- Controparte_1 ra ai sensi del d.lgs. 231/2002, relativo al mancato pagamento corrispettivo per la forni- tura dei prodotti in marmo oggetto dell'accordo commerciale sottoscritto dalle parti.
3. Sulla presunta abusività della condotta tenuta dalla società opposta eccepita dall'opponente
L'opponente, nel merito, solleva “exceptio doli” facendo valere l'abusività della condot- ta della società opposta, diretta a richiedere il pagamento della somma portata dal decre- to ingiuntivo opposto per forniture in concreto mai eseguite per proprio inadempimento per € 10.077,20, con asserita violazione del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Orbene, non configurandosi, come si è detto, alcun inadempimento in capo alla
[...]
che legittimamente sospendeva l'esecuzione del contratto di fornitura a CP_1 fronte del mancato rispetto del cronoprogramma, nessuna violazione dei principi di buona fede e correttezza, né del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., può ritener- si riscontrata.
4. Sulla difformità del prodotto all'ordine e sull'inidoneità dello stesso all'uso con- venuto eccepita dalla parte opponente
L'opponente eccepisce i vizi del materiale consegnato dalla evi- Controparte_1 denziando che il prodotto consegnato dalla parte opposta, di cui era stato eseguito il pa-
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gamento, non era conforme all'ordine e il materiale era totalmente idoneo all'uso con- venuto.
In particolare, ad avviso dell'opponente il materiale fornito aveva dimensioni diverse rispetto a quelle ordinate dalla parte opponente. Alla luce dei vizi/difetti imputabili al materiale non conforme consegnato dalla parte opposta, l'opponente allega di non aver accettato l'opera eseguita dall'opponente ex art. 1665 c.c., sospendendo pertanto il pa- gamento di tutte le somme dovute alla parte opposta.
Anche tale eccezione appare destituita di fondamento, nonché priva di riscontro proba- torio.
Invero, quandanche esistenti, i vizi dovevano contestati immediatamente, a seguito della consegna e non certo con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, come evidenziato dall'art. 19 del contratto di fornitura sottoscritto dalle parti, a norma del quale “Il Com- pratore è tenuto a verificare l'integrità della merce e la corrispondenza del prodotto con- segnato con quello ordinato e ai documenti di accompagnamento. Eventuali discordanze o danneggiamenti dovranno essere tassativamente riportati nei documenti di accompa- gnamento se tali vizi sono rilevabili al momento della consegna stessa;
diversamente ogni reclamo, per qualsiasi causa, dovrà essere avanzato, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni dalla data di consegna della merce. E' espressamente convenuto che le garanzie indicate in questo articolo sono escluse se il prezzo del materiale fornito non è stato in- tegralmente pagato”.
5. Sulla domanda riconvenzionale presentata dalla parte opponente con eventuale compensazione dei crediti
La società presenta, unitamente all'opposizione al de- Parte_1 creto ingiuntivo, domanda riconvenzionale di condanna della al Controparte_1 pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., della somma di euro 9.854,00, con compensazione delle somme eventual- mente riconosciute a favore della convenuta opposta stessa.
Tale importo viene richiesto, da un lato, a titolo di rimborso del costo sostenuto per il trasporto del carico non consegnato in data 28/7/2023, pari ad € 854,00, come si evince dalla fattura n. 406 del 31.07.2023 allegata all'atto di opposizione;
dall'altro, quale ri- sarcimento del danno consistente nei costi per il rifacimento della posa di parte del ma- teriale acquistato dalla parte opposta per i vizi e/o difetti di alcuni pezzi consegnati dalla ricorrente in via monitoria.
La pretesa è infondata e dev'essere rigettata.
In primo luogo, non è previsto nelle condizioni contrattuali pattuite dalle parti che il co- sto del trasporto debba essere posto a carico della fornitrice né al- Controparte_1 cuna autorizzazione al ritiro del materiale era mai stata concessa, atteso che la società legittimamente sospendeva l'esecuzione del contratto di fornitura a fronte del mancato rispetto del cronoprogramma.
In secondo luogo, si rileva che, a monte, non sussiste alcun inadempimento circa la pre- stazione di fornitura con riferimento ai materiali consegnati, atteso che -come si è detto- i vizi non sono stati contestati a seguito della consegna ma esclusivamente con l'opposizione al decreto ingiuntivo;
ad ogni modo, non vi è neppure alcuna valida prova agli atti circa l'esborso di somme per il rifacimento della posa di parte del materiale ac- quistato dalla parte opposta. 8
Sulla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria proposta dall'opponente
In considerazione della fondatezza della pretesa azionata con il ricorso monitorio, la domanda dell'opponente dev'essere rigettata in quanto infondata.
6. Sulla domanda di risoluzione del contratto con condanna al pagamento di € 15.546,30 proposta dall'opposto
L'opposto nella comparsa di risposta, concludeva chiedendo il ri- Controparte_1 getto dell'opposizione, nonché la dichiarazione della intervenuta risoluzione del contrat- to per colpa e danno del compratore, con condanna della società Parte_2 al pagamento della somma di € 15.546,30 oltre gli interessi dovuti in virtù
[...] del D. Lgs n. 321/02 dal sorgere del diritto al saldo.
Preliminarmente, si ribadisce che nelle more del procedimento l'opponente ha versato la somma di € 5.469,11 a titolo di pagamento del residuo acconto, come documentato con la copia della contabile del bonifico eseguito in favore della Controparte_1 depositata all'udienza del 9/9/2024, tenuta in modalità cartolare.
La domanda di risoluzione contrattuale dev'essere senz'altro accolta.
Ed invero, come già ribadito in motivazione, a fronte della legittima sospensione della prestazione da parte del fornitore, la rottura del sinallagma contrattuale è pienamente imputabile alla mancata esecuzione dell'obbligazione concernente il pagamento di parte del corrispettivo da parte della società Parte_1
Né tale inadempimento può essere considerato di scarsa rilevanza, attesa la pattuizione espressa, all'interno del contratto di fornitura, di un cronoprogramma dei pagamenti, con termini definiti dalle parti come “essenziali”.
Si richiama, in tal senso, il disposto dell'art. 11 dell'accordo commerciale n. 08/23 sot- toscritto il 9/3/2023 dalle parti, secondo cui “[…] Pertanto, per concorde volontà delle parti i termini convenuti nel sono essenziali ed inderogabili”. CP_4
Come graniticamente sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione “il termine per l'inadempimento indicato nel contratto deve ritenersi essenziale quando la sua improro- gabilità risulti dalle espressioni utilizzate dai contraenti, anche senza l'uso di formule sacramentali, ovvero dalla natura e dall'oggetto del contratto, la cui utilità economica, avuta presente dai contraenti, sarebbe perduta per effetto dell'inutile decorso del termine pattuito (così Cass. 29/08/1997 n° 8233)”.
Non vi è dubbio che nel caso di specie, alla stregua delle pedisseque espressioni adope- rate dai contraenti e della natura e dell'oggetto del contratto, risulta inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine stesso.
Va quindi dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte opponente.
Quanto alla domanda di pagamento del residuo importo di € 15.546,30 occorre eviden- ziare che nel caso di inadempimento contrattuale, l'art. 1453 c.c. prevede che la risoluzione può essere domandata anche in un secondo momento, quando inizialmen-
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te era stato chiesto l'adempimento. In sostanza, la parte che ha invocato la condanna ad adempiere può sostituire a tale domanda quella di risoluzione senza essere soggetta a termini processuali, per cui la trasformazione delle domanda può avvenire non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma anche in appello, senza incorrere nel divieto previ- sto dall'art. 345 c.p.c.. Tuttavia una volta domandata la risoluzione la parte non può più chiedere l'adempimento.
Nel caso di specie l'opposta ha insisto in primo luogo per la pronuncia di inadempimen- to per colpa della debitrice e contestualmente ha chiesto l'adempimento della prestazio- ne, ossia il pagamento del residuo importo della fornitura.
Tale domanda non è ammissibile avendo la parte scelto di chiedere una pronuncia di ri- soluzione del contratto.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di risoluzione proposta dalla e dichiara ri- Controparte_1 solto l'accordo commerciale n. 08/23 sottoscritto il 9/3/2023 dalle parti, per inadempi- mento della Parte_1
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. n. 7020/23 (n. 22467/23 r.g.) opposto;
- Rigetta la domanda di condanna della al paga- Parte_1 mento del residuo importo ancora dovuto;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente
[...]
Parte_1
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore dell'opposta che liquida ex DM 147/2022 in € 4237,00 per compensi ol- tre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Danilo Battinelli, dichiaratosi antistatario.
Na,16/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Notaro
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