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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15218 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61542/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 61542 /2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.09.1974, con il patrocinio dell'avv. Ameliana Daniele, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Augusto Manni, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.10.2022, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in Controparte_1 data 12.09.1998, precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
20.07.1999), maggiorenne e parzialmente autonomo economicamente e Per_2
(Roma, 14.05.2002), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile, a causa del comportamento del marito. Chiedeva, pertanto, Per_3 la dichiarazione di addebito al marito per il fallimento del rapporto coniugale,
l'assegnazione della casa familiare, il versamento a carico del di euro CP_1
300,00 mensili, a titolo di mantenimento del figlio oltre all'aumento istat e Per_2 al 70% delle spese straordinarie, nonché dell'importo di euro 200,00 mensili, quale contributo al mantenimento della moglie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto contestando le richieste economiche e la domanda di addebito..
Nelle more del giudizio le parti, raggiunto un accordo, depositavano l'istanza congiunta per la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e le relative condizioni della separazione.
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, le quali chiedevano omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, cessando ogni obbligo di convivenza e di assistenza materiale e morale derivante dal matrimonio.
2. La casa coniugale, sita in Roma, via Olevano
Romani n. 241, rimane assegnata alla SI.ra , essendosi il SI. Parte_1
già allontanato.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà Controparte_1 autonomamente e per intero al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti. Essi, pertanto, rinunciano reciprocamente e sin
d'ora a qualsiasi pretesa di natura economica, anche a titolo di assegno di mantenimento.
4. Le parti danno atto che il figlio maggiorenne, ha Per_2 raggiunto la piena indipendenza economica e, di conseguenza, dichiarano cessato ogni obbligo di mantenimento, ordinario e straordinario, a suo favore.
5. A completa e definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa patrimoniale nascente dall'obbligo di mantenimento del figlio il SI. ha Per_2 Controparte_1 già versato in favore della SI.ra la somma di € 1.200,00 Parte_1
(milleduecento/00).
6. Le parti rinunciano reciprocamente e in via definitiva a ogni domanda di addebito della separazione.
7. Le spese di lite del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni formulate dalle parti . In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
61542/2022:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 12.09.1998;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 01299, parte 2, serie A02);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 28.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 61542 /2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.09.1974, con il patrocinio dell'avv. Ameliana Daniele, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Augusto Manni, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.10.2022, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in Controparte_1 data 12.09.1998, precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
20.07.1999), maggiorenne e parzialmente autonomo economicamente e Per_2
(Roma, 14.05.2002), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile, a causa del comportamento del marito. Chiedeva, pertanto, Per_3 la dichiarazione di addebito al marito per il fallimento del rapporto coniugale,
l'assegnazione della casa familiare, il versamento a carico del di euro CP_1
300,00 mensili, a titolo di mantenimento del figlio oltre all'aumento istat e Per_2 al 70% delle spese straordinarie, nonché dell'importo di euro 200,00 mensili, quale contributo al mantenimento della moglie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto contestando le richieste economiche e la domanda di addebito..
Nelle more del giudizio le parti, raggiunto un accordo, depositavano l'istanza congiunta per la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e le relative condizioni della separazione.
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, le quali chiedevano omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, cessando ogni obbligo di convivenza e di assistenza materiale e morale derivante dal matrimonio.
2. La casa coniugale, sita in Roma, via Olevano
Romani n. 241, rimane assegnata alla SI.ra , essendosi il SI. Parte_1
già allontanato.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà Controparte_1 autonomamente e per intero al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti. Essi, pertanto, rinunciano reciprocamente e sin
d'ora a qualsiasi pretesa di natura economica, anche a titolo di assegno di mantenimento.
4. Le parti danno atto che il figlio maggiorenne, ha Per_2 raggiunto la piena indipendenza economica e, di conseguenza, dichiarano cessato ogni obbligo di mantenimento, ordinario e straordinario, a suo favore.
5. A completa e definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa patrimoniale nascente dall'obbligo di mantenimento del figlio il SI. ha Per_2 Controparte_1 già versato in favore della SI.ra la somma di € 1.200,00 Parte_1
(milleduecento/00).
6. Le parti rinunciano reciprocamente e in via definitiva a ogni domanda di addebito della separazione.
7. Le spese di lite del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni formulate dalle parti . In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
61542/2022:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 12.09.1998;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 01299, parte 2, serie A02);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 28.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi