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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2024, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 582/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 582/2021 R.G., vertente
TRA
, e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di - nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il 18- Persona_1
6-2022 - elettivamente domiciliati in Boscotrecase, alla via Carlo Alberto, n. 91, presso lo studio dell'avvocato Francesco Lauretta, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di intervento volontario, indirizzo p.e.c.
Email_1
ATTORI
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato per Controparte_1 la carica presso il Palazzo Municipale di Boscotrecase (NA), alla Via Rio n. 1.
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni:
Interventori: accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c. in data 26-1-2021, Persona_1 evocava in giudizio, innanzi a questo tribunale, il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni – nel limite di euro 26.000 - per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 8-5-2019, ore 12.30 circa, a Boscotrecase, in via Carlo Alberto.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, mentre procedeva lungo il marciapiede destro della strada, in direzione di Piazza Sant'Anna, giunta di fronte al civico n.13, nel discendere dal marciapiedi per attraversare la strada, inciampava in una buca creatasi al bordo dello stesso, a causa di una rottura del suo blocco di contenimento e rovinava al suolo;
la buca non era visibile perché nascosta da erbacce, sporcizia e fogliame che non lasciavano intravedere la buca sottostante, né era segnalata e/o altrimenti evitabile con l'ordinaria diligenza;
a seguito dell'evento, riportava lesioni personali, veniva soccorsa immediatamente dalle persone presenti sul posto e accompagnata presso la propria abitazione per poi essere trasportata il giorno successivo,
a mezzo del 118, presso il Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” di
Boscotrecase dove le veniva diagnosticata una “frattura del femore” che rendeva necessario il suo ricovero presso il reparto di ortopedia;
era stata successivamente costretta a sottoporsi a visite mediche specialistiche;
le erano residuati postumi invalidanti da quantificarsi in corso di causa sulla base della documentazione medica in atti;
sussisteva la responsabilità del tenuto a garantire gli standards minimi di CP_1 sicurezza agli utenti della strada, ex artt. 2051 e 2043 c.c..
Il - sebbene ritualmente evocato in giudizio, mediante notifica Controparte_1 dell'atto di citazione con p.e.c. in data 26-1-2021 -, restava contumace.
A seguito del decesso dell'attrice, in data 19-12-2023, intervenivano i suoi eredi, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio.
2. La domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2051 c.c., tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste alla base ed inerenti alla omessa manutenzione del bene da parte del custode e a non aver impedito la creazione di una insidia imprevista ed imprevedibile.
In diritto, giova, quindi, rammentare, che sia che si agisca ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il danneggiato deve sempre dimostrare il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cfr., in ordine alla responsabilità
pag. 2 aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., Cass. civ., ordinanza n. 18584 del 30-6-2021 e Cass. civ., ordinanza n. 3285 del 3-2-2022).
3. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio,
pag. 3 secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento pag. 4 esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie la danneggiata ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era presente un dissesto) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (presenza di erbacce, sporcizia, fogliame, e assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa pag. 5 del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso pag. 6 da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-
2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-
12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere pag. 7 scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (verbale di pronto soccorso
2019017008 del 9-5-2019, ore 11.32, costituzione in mora del 6-9-2019, documentazione fotografica e ulteriore medica) può dirsi provato che l'evento si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Ed infatti, il testimone escusso ( ) ha riferito di aver visto l'attrice Tes_1 inciampare in una buca presente nel blocco di contenimento del marciapiede, non visibile perché ricoperta da foglie e terriccio, sottolineando che la buca non era segnalata;
l'attrice, rovinata al suolo, lamentava forti dolori alla gamba destra, all'anca destra oltre che alla spalla sinistra e al torace.
Il teste, poi, ha riconosciuto nelle foto prodotte dall'attrice lo stato dei luoghi.
Sulla scorta delle descritte emergenze, tuttavia, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del
24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Invero, occorre considerare che l'evento è avvenuto in condizioni di buona luce naturale
(ore 12:30 dell'8-5-2019), in pieno centro urbano, a poca distanza dall'abitazione pag. 8 dell'attrice e in assenza di barriere ed ostacoli, e che tali circostanze evidenziano che il lamentato dissesto risultava ben visibile e percepibile anticipatamente, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti.
La stessa presenza di sporcizia, erbacce e fogliame sulla buca (ovvero, come emergente dalla documentazione fotografica in atti, nello spazio vuoto esistente tra mattoni, che con i sanpietrini, formavano il fondo stradale posto in prossimità del marciapiede), chiaramente visibile da parte del pedone, evidenziava la presenza di una buca o comunque di un dislivello nel manto stradale che aveva determinato la loro raccolta e che costituiva ragione sufficiente per indurre il pedone a percorrere il tratto di marciapiede in questione con prudenza ed evitare il pericolo;
le diverse dichiarazioni espresse dal teste al riguardo, circa la non visibilità della buca, non incrinano tali conclusioni, trattandosi di valutazioni soggettive delle condizioni dei luoghi da egli percepite in occasione dell'evento e non di una descrizione di fatti oggettivi.
Pertanto, le condizioni di luce esistenti al momento dell'evento, la mancanza di barriere o ostacoli e il dissesto del fondo stradale, non limitato ad un punto specifico ma anzi, esteso per tutto il tratto stradale visibile nelle foto, costituiscono circostanze oggettive di fatto indicative di una situazione di pericolo evidente, che rendono del tutto verosimile che la danneggiata, con la ordinaria diligenza dovuta dal pedone in osservanza del principio di autoresponsabilità, poteva percepire o anche solo prevedere l'esistenza dell'anomalia nella sede stradale prima che si approssimasse ad essa.
Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte della danneggiata o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità.
Ne consegue che l'attrice non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che l'evento sia stato determinato proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dalla medesima danneggiata nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele (aggirando il pericolo, camminando lentamente o arrestandosi, in modo da non porre il piede ove era presenti sporcizia, erbacce e terreno), per cui deve ritenersi che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attrice stessa.
4. La domanda è infondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
pag. 9 Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nella specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
La verificazione dell'evento nelle descritte circostanze (condizioni di piena luce, verificazione nel centro urbano della città in cui abitava l'attrice e presenza di sporcizia, erbacce e terriccio), inducono ad escludere che la danneggiata non abbia avuto la percezione del pericolo.
Infatti, le peculiarità di quanto accaduto, evidenziano che la insidia dedotta era visibile dato che il sinistro è avvenuto in condizioni di piena visibilità e di assenza di barriere o ostacoli di sorta che impedissero di vedere e percepire il pericolo.
Inoltre, la circostanza che l'evento non sia avvenuto in assenza di condizioni climatiche avverse (non dedotte), costituiva oggettiva condizione di fatto che imponeva all'utente della strada non distratto di impegnare il tratto stradale di con maggiore diligenza e cautela e in modo da evitare eventuali disconnessioni visibili, per come vi evince anche dalla documentazione fotografica in atti dalla quale emerge anche la differenza di colore tra le mattonelle chiare e scure del fondo stradale e gli spazi (più scuri) esistenti tra esse e, in specie, nel punto messo in risalto nelle foto in atti.
Sulla scorta di quanto evidenziato e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi, in ogni caso, che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa della danneggiata.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., come detto, richiede che sussistano gli estremi della cd. insidia o trabocchetto che è costituita da una situazione di pericolo obbiettivo caratterizzato da un duplice requisito, ovvero il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità.
Alla stregua di tali principi, si ritiene che nel caso di specie non sussista alcuna delle caratteristiche connotanti la situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, non pag. 10 essendo riscontrato sul piano assertivo ed asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
5. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
6. Nulla va disposto sulle spese, attesa la contumacia del convenuto CP_1
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, , e , quali eredi di , nei Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 confronti di , in persona del Sindaco p.t., ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione, deduzione disattese, così provvede
A) rigetta la domanda;
B) nulla sulle spese di lite.
Torre Annunziata, 9 dicembre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 11
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 582/2021 R.G., vertente
TRA
, e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di - nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il 18- Persona_1
6-2022 - elettivamente domiciliati in Boscotrecase, alla via Carlo Alberto, n. 91, presso lo studio dell'avvocato Francesco Lauretta, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di intervento volontario, indirizzo p.e.c.
Email_1
ATTORI
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato per Controparte_1 la carica presso il Palazzo Municipale di Boscotrecase (NA), alla Via Rio n. 1.
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni:
Interventori: accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c. in data 26-1-2021, Persona_1 evocava in giudizio, innanzi a questo tribunale, il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni – nel limite di euro 26.000 - per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 8-5-2019, ore 12.30 circa, a Boscotrecase, in via Carlo Alberto.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, mentre procedeva lungo il marciapiede destro della strada, in direzione di Piazza Sant'Anna, giunta di fronte al civico n.13, nel discendere dal marciapiedi per attraversare la strada, inciampava in una buca creatasi al bordo dello stesso, a causa di una rottura del suo blocco di contenimento e rovinava al suolo;
la buca non era visibile perché nascosta da erbacce, sporcizia e fogliame che non lasciavano intravedere la buca sottostante, né era segnalata e/o altrimenti evitabile con l'ordinaria diligenza;
a seguito dell'evento, riportava lesioni personali, veniva soccorsa immediatamente dalle persone presenti sul posto e accompagnata presso la propria abitazione per poi essere trasportata il giorno successivo,
a mezzo del 118, presso il Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” di
Boscotrecase dove le veniva diagnosticata una “frattura del femore” che rendeva necessario il suo ricovero presso il reparto di ortopedia;
era stata successivamente costretta a sottoporsi a visite mediche specialistiche;
le erano residuati postumi invalidanti da quantificarsi in corso di causa sulla base della documentazione medica in atti;
sussisteva la responsabilità del tenuto a garantire gli standards minimi di CP_1 sicurezza agli utenti della strada, ex artt. 2051 e 2043 c.c..
Il - sebbene ritualmente evocato in giudizio, mediante notifica Controparte_1 dell'atto di citazione con p.e.c. in data 26-1-2021 -, restava contumace.
A seguito del decesso dell'attrice, in data 19-12-2023, intervenivano i suoi eredi, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio.
2. La domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2051 c.c., tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste alla base ed inerenti alla omessa manutenzione del bene da parte del custode e a non aver impedito la creazione di una insidia imprevista ed imprevedibile.
In diritto, giova, quindi, rammentare, che sia che si agisca ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il danneggiato deve sempre dimostrare il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cfr., in ordine alla responsabilità
pag. 2 aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., Cass. civ., ordinanza n. 18584 del 30-6-2021 e Cass. civ., ordinanza n. 3285 del 3-2-2022).
3. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio,
pag. 3 secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento pag. 4 esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie la danneggiata ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era presente un dissesto) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (presenza di erbacce, sporcizia, fogliame, e assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa pag. 5 del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso pag. 6 da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-
2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-
12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere pag. 7 scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (verbale di pronto soccorso
2019017008 del 9-5-2019, ore 11.32, costituzione in mora del 6-9-2019, documentazione fotografica e ulteriore medica) può dirsi provato che l'evento si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Ed infatti, il testimone escusso ( ) ha riferito di aver visto l'attrice Tes_1 inciampare in una buca presente nel blocco di contenimento del marciapiede, non visibile perché ricoperta da foglie e terriccio, sottolineando che la buca non era segnalata;
l'attrice, rovinata al suolo, lamentava forti dolori alla gamba destra, all'anca destra oltre che alla spalla sinistra e al torace.
Il teste, poi, ha riconosciuto nelle foto prodotte dall'attrice lo stato dei luoghi.
Sulla scorta delle descritte emergenze, tuttavia, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del
24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Invero, occorre considerare che l'evento è avvenuto in condizioni di buona luce naturale
(ore 12:30 dell'8-5-2019), in pieno centro urbano, a poca distanza dall'abitazione pag. 8 dell'attrice e in assenza di barriere ed ostacoli, e che tali circostanze evidenziano che il lamentato dissesto risultava ben visibile e percepibile anticipatamente, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti.
La stessa presenza di sporcizia, erbacce e fogliame sulla buca (ovvero, come emergente dalla documentazione fotografica in atti, nello spazio vuoto esistente tra mattoni, che con i sanpietrini, formavano il fondo stradale posto in prossimità del marciapiede), chiaramente visibile da parte del pedone, evidenziava la presenza di una buca o comunque di un dislivello nel manto stradale che aveva determinato la loro raccolta e che costituiva ragione sufficiente per indurre il pedone a percorrere il tratto di marciapiede in questione con prudenza ed evitare il pericolo;
le diverse dichiarazioni espresse dal teste al riguardo, circa la non visibilità della buca, non incrinano tali conclusioni, trattandosi di valutazioni soggettive delle condizioni dei luoghi da egli percepite in occasione dell'evento e non di una descrizione di fatti oggettivi.
Pertanto, le condizioni di luce esistenti al momento dell'evento, la mancanza di barriere o ostacoli e il dissesto del fondo stradale, non limitato ad un punto specifico ma anzi, esteso per tutto il tratto stradale visibile nelle foto, costituiscono circostanze oggettive di fatto indicative di una situazione di pericolo evidente, che rendono del tutto verosimile che la danneggiata, con la ordinaria diligenza dovuta dal pedone in osservanza del principio di autoresponsabilità, poteva percepire o anche solo prevedere l'esistenza dell'anomalia nella sede stradale prima che si approssimasse ad essa.
Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte della danneggiata o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità.
Ne consegue che l'attrice non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che l'evento sia stato determinato proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dalla medesima danneggiata nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele (aggirando il pericolo, camminando lentamente o arrestandosi, in modo da non porre il piede ove era presenti sporcizia, erbacce e terreno), per cui deve ritenersi che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attrice stessa.
4. La domanda è infondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
pag. 9 Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nella specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
La verificazione dell'evento nelle descritte circostanze (condizioni di piena luce, verificazione nel centro urbano della città in cui abitava l'attrice e presenza di sporcizia, erbacce e terriccio), inducono ad escludere che la danneggiata non abbia avuto la percezione del pericolo.
Infatti, le peculiarità di quanto accaduto, evidenziano che la insidia dedotta era visibile dato che il sinistro è avvenuto in condizioni di piena visibilità e di assenza di barriere o ostacoli di sorta che impedissero di vedere e percepire il pericolo.
Inoltre, la circostanza che l'evento non sia avvenuto in assenza di condizioni climatiche avverse (non dedotte), costituiva oggettiva condizione di fatto che imponeva all'utente della strada non distratto di impegnare il tratto stradale di con maggiore diligenza e cautela e in modo da evitare eventuali disconnessioni visibili, per come vi evince anche dalla documentazione fotografica in atti dalla quale emerge anche la differenza di colore tra le mattonelle chiare e scure del fondo stradale e gli spazi (più scuri) esistenti tra esse e, in specie, nel punto messo in risalto nelle foto in atti.
Sulla scorta di quanto evidenziato e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi, in ogni caso, che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa della danneggiata.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., come detto, richiede che sussistano gli estremi della cd. insidia o trabocchetto che è costituita da una situazione di pericolo obbiettivo caratterizzato da un duplice requisito, ovvero il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità.
Alla stregua di tali principi, si ritiene che nel caso di specie non sussista alcuna delle caratteristiche connotanti la situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, non pag. 10 essendo riscontrato sul piano assertivo ed asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
5. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
6. Nulla va disposto sulle spese, attesa la contumacia del convenuto CP_1
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, , e , quali eredi di , nei Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 confronti di , in persona del Sindaco p.t., ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione, deduzione disattese, così provvede
A) rigetta la domanda;
B) nulla sulle spese di lite.
Torre Annunziata, 9 dicembre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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