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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1547/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. MESSINA Parte_1
ALESSANDRO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. DI STEFANO CP_1
MA DA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale, note di trattazione scritta per l'udienza del 28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1164/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) e continueranno a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 CP_1 mutuo rispetto.
Art. 2) La casa coniugale sita in Palermo, viale Sandro Pertini n. 172, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà a quest'ultimo assegnata;
e ciò anche in virtù dell'accordo Parte_1 raggiunto in sede di separazione e del rilascio della stessa da parte della sig.ra in favore CP_1 del sig. Pt_1
Art. 3) Essendo economicamente autosufficienti i coniugi rinunziano a qualsiasi pretesa reciproca di mantenimento.
Art. 4) Con la sottoscrizione delle odierne clausole il sig. da una parte, e la Parte_1 sig.ra dall'altra, rinunziano espressamente alle pretese derivanti dal giudizio CP_1 pendente e relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse parti contratto.
Art. 5) Le spese legali del presente procedimento sono a carico delle parti per metà ciascuno ma ognuna di esse è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Gli avv.ti Di Stefano e Pt_1 sottoscrivendo le clausole consensuali rinunziano alla solidarietà prevista in materia.
Art. 6) Per quant'altro non previsto i coniugi e si rimettono CP_1 Parte_1 alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 17/04/1979, da Parte_1
nato a [...] il [...], e da , nata a [...] CP_1
(PA) il 21/10/1958, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 249, parte II, serie A, dell'anno 1979, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 3/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1547/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. MESSINA Parte_1
ALESSANDRO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. DI STEFANO CP_1
MA DA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale, note di trattazione scritta per l'udienza del 28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1164/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) e continueranno a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 CP_1 mutuo rispetto.
Art. 2) La casa coniugale sita in Palermo, viale Sandro Pertini n. 172, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà a quest'ultimo assegnata;
e ciò anche in virtù dell'accordo Parte_1 raggiunto in sede di separazione e del rilascio della stessa da parte della sig.ra in favore CP_1 del sig. Pt_1
Art. 3) Essendo economicamente autosufficienti i coniugi rinunziano a qualsiasi pretesa reciproca di mantenimento.
Art. 4) Con la sottoscrizione delle odierne clausole il sig. da una parte, e la Parte_1 sig.ra dall'altra, rinunziano espressamente alle pretese derivanti dal giudizio CP_1 pendente e relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse parti contratto.
Art. 5) Le spese legali del presente procedimento sono a carico delle parti per metà ciascuno ma ognuna di esse è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Gli avv.ti Di Stefano e Pt_1 sottoscrivendo le clausole consensuali rinunziano alla solidarietà prevista in materia.
Art. 6) Per quant'altro non previsto i coniugi e si rimettono CP_1 Parte_1 alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 17/04/1979, da Parte_1
nato a [...] il [...], e da , nata a [...] CP_1
(PA) il 21/10/1958, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 249, parte II, serie A, dell'anno 1979, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 3/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.