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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/03/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 912/2020 R.G. promossa da: nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BIANCOVISO LINA LOREDANA, c.f.
; C.F._2
Appellante contro
c.f. Controparte_2
rappresentata e difesa, dall'avv. MORINA FILIPPA MARIA C.F._3
LUISA, ; P.IVA_1
Appellato
°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - proponeva appello avverso la sentenza n. 4132/19 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Catania.
Esponeva di avere partorito con taglio cesareo, in data 13.04.2011, presso l'
[...]
e di avere subito, nelle 48 ore successive, un'occlusione Controparte_2
intestinale con diagnosi di ileo paralitico per la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico in data 1.4.2011; veniva dimessa il 20.4.11 con diagnosi di “…occlusione intestinale da aderenza in paziente con recente taglio cesareo”.
In data 13.7.11, accusando dolori addominali acuti, dopo visita al p.s. dell'ospedale di
Giarre, il 14.7.11 veniva nuovamente operata d'urgenza all'ospedale di Acireale con resezione di circa 21 cm di ansa ileale causata da ansa ritorta con tenace aderenza. conveniva, pertanto, in giudizio l'azienda sanitaria provinciale per Controparte_1 accertare la colpa dei sanitari in ordine all'intervento eseguito il 20.4.2011 ed ottenere il risarcimento del danno che quantificava in euro 400.000,00.
L rimaneva contumace. Controparte_2
In corso di causa veniva esperita c.t.u. medico-legale.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza appellata, rigettava la domanda.
°°°
Con il proposto gravame si spiega una serrata critica alla c.t.u., affidata ai motivi di seguito esaminati, concludendo per la sussistenza dell'inadempimento e domandando l'integrale riforma della sentenza appellata.
L , costituitasi, ha contestato i motivi di appello e Controparte_2 domandato il rigetto dell'appello.
All'udienza del 23.06.2023 la causa veniva posta in decisione assegnando termine di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
°°°
NULLITÀ DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
- 2 - L'appellante censura la sentenza per avere omesso di dichiarare nulla la c.t.u. per due ragioni: a) omessa acquisizione del parere di un medico specialista;
b) violazione del diritto al contraddittorio.
Entrambe le ragioni sono infondate.
a) L'obbligo normativo di affidare la consulenza in materia di responsabilità medica ad un collegio nel quale il medico legale venga affiancato da uno specialista è sorto con la Legge Gelli-Bianco (L. 24/17), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il
17.03.2017.
Nel caso in esame la consulenza si è svolta su mandato conferito in data 25.5.2015 ed è stata depositata il 05.03.2016 e prima dell'entrata in vigore della Legge 24/17, la consulenza ben poteva essere svolta dal solo medico legale, rimanendo affidata alla valutazione del giudice la necessità o meno di affiancare un medico specialista.
Sotto diverso profilo, l'eventuale violazione del codice deontologico (che all'art. 62 prevede “Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata;
….”), valorizzata dall'appellante, non determina alcuna sanzione sul piano della validità della consulenza.
b) Nel rispondere alle critiche mosse alla consulenza il c.t.u., in primo grado, dichiarava di essersi avvalso dell'ausilio del prof. che aveva Per_1 confermato la correttezza delle conclusioni del c.t.u. (“… il sottoscritto CTU, essendo stato autorizzato dall'Ill.mo Sig. Giudice ad avvalersi dell'opera di un collaboratore, ha ritenuto di dovere confrontare le proprie opinioni, maturate nel corso delle operazioni di consulenza, con quelle di chirurgo esperto ed accreditato quale deve ritenersi il Prof. Direttore dell'Unità operativa complessa Per_1 di chirurgia generale dell' …. Il Prof. ha Parte_1 Per_1
condiviso ed avallato le considerazioni tecniche espresse nella bozza di consulenza”).
L'appellante lamenta che ciò sia avvenuto in modo informale e senza rispettare il necessario contraddittorio tra le parti ed il medico specialista.
- 3 - In punto di fatto, la ricostruzione dell'appellante è corretta poiché in atti non v'è traccia dell'intervento del medico specialista nelle operazioni di consulenza.
Tale conclusione non determina, tuttavia, la fondatezza della critica.
In assenza di nomina formale del medico specialista, quale professionista che coadiuva il consulente dell'ufficio, la responsabilità professionale del contenuto della relazione di consulenza e la sua paternità è ascrivibile solo ed esclusivamente al c.t.u. nominato dal giudice e tale conclusione non muta se quest'ultimo ha ritento di acquisire informalmente (come è avvenuto nel caso in esame) il parere di un medico specialista a conforto delle proprie conclusioni.
Non v'era, pertanto, necessità che il medico specialista partecipasse alle operazioni peritali e che le parti potessero con lui contraddire.
ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO NON
SUSSISTENTE LA RESPONSABILITA' DEI SANITARI RELATIVAMENTE
ALLE CONSEGUENZE DELL'INTERVENTO CHIRURGICO.
Il consulente dell'ufficio ha svolto le considerazioni che, in sintesi, di seguito si riportano.
“... l'attrice, in data 13.4.11, veniva sottoposta a taglio cesareo presso la struttura convenuta. E' noto che, nelle donne sottoposte a cesareo, a causa dell'apertura del peritoneo, può realizzarsi un ileo paralitico, ovvero un blocco della fisiologica motilità
(peristalsi) dell'intestino, determinante una occlusione. ….. Insorta tale sintomatologia, venivano espletate consulenza chirurgica, Rx diretta e TC addome, che ponevano diagnosi di occlusione intestinale. Per tale motivo, il 15.4.11, l'attrice veniva trasferita presso la
UOC di e sottoposta ad intervento chirurgico attraverso la stessa incisione CP_3 chirurgica del taglio cesareo. La descrizione dell'intervento evidenziava un quadro occlusivo ascrivibile a “parziale rotazione del colon a livello della flessura splenica si esegue derotazione manuale del colon a monte. Si esplora tutta la cavita' addominale senza evidenza di ulteriori note patologiche”. …. Nel caso in esame, quindi, la causa della occlusione non era dovuta ad aderenze, ma esclusivamente ad una parziale rotazione della flessura splenica del colon, verificatasi a seguito della distensione delle anse intestinali, quale conseguenza di un quadro di ileo paralitico. L'ileo paralitico è una complicanza che
- 4 - può verificarsi a seguito di ogni intervento chirurgico sull'addome, indipendentemente dalla corretta esecuzione dello stesso. Essa, quasi sempre, si risolve spontaneamente nell'arco di 24-72 ore. Nel caso specifico la distensione delle anse portava ad una parziale rotazione del colon sinistro in prossimità della flessura sinistra del colon. ….. Pertanto, non emergono censure nei confronti dei sanitari in quanto dagli atti non si ravvisano elementi che possano far ritenere esistente una malpractice. Inoltre deve rilevarsi come gli stessi sanitari abbiano diagnosticato correttamente e tempestivamente l'occlusione intestinale, trattandola adeguatamente”. A seguito delle osservazioni critiche del c.t.p. dell'attore, il c.t.u. osservava “…. Appare del tutto evidente come la mano dell'operatore che, aperta la parete addominale, entra all'interno dell'utero per estrarre il feto, resta nella parte inferiore dell'addome, ovvero in sede immediatamente sovrapubica, ed all'interno dell'utero, distretto ben lontano dalla flessura splenica che invece si trova in alto ed a sinistra, ovvero in prossimità del margine inferiore del torace. Pertanto, come può desumersi dalla descrizione della tecnica fornita dal , in corso di cesareo, non Tes_1 vi è manipolazione alcuna del colon. …. Per tali motivi, non vi è, e non può ravvisarsi nesso causale tra gli eventi contestati da parte attrice e l'esecuzione di taglio cesareo. In ogni caso,. ….. sembra che il Dr. abbia letto frettolosamente quanto riportato Per_2
nella bozza di consulenza e ciò lo ha portato a disconoscere il meccanismo, riportato in relazione, con cui un ileo paralitico (distensione delle anse post-anestesia), dal CTP definito anche “dinamico”, può trasformarsi in un ileo meccanico. Tale meccanismo viene riportato nel passo della consulenza che di seguito si riporta: “Nel caso in esame, quindi, la causa della occlusione non era dovuta ad aderenze, ma esclusivamente ad una parziale rotazione della flessura splenica del colon, verificatasi a seguito della distensione delle anse intestinali, quale conseguenza di un quadro di ileo paralitico. L'ileo paralitico è una complicanza che può verificarsi a seguito di ogni intervento chirurgico sull'addome, indipendentemente dalla corretta esecuzione dello stesso. Essa, quasi sempre, si risolve spontaneamente nell'arco di 24-72 ore. Nel caso specifico la distensione delle anse (quindi ileo paralitico ndr) portava ad una parziale rotazione del colon sinistro (quindi ileo meccanico ndr) in prossimità della flessura sinistra del colon. …. . Tra le cause di
- 5 - mancata risoluzione dell'ileo, si annovera proprio un'indotta 'rotazione del colon'. Per tale motivo, in assenza di ricanalizzazione, il soggetto operato non può essere dimesso.
Questo è quanto è accaduto nell'attrice. Ritengo, pertanto che le note redatte dal Dr.
non contengano elementi idonei a far rivedere le conclusioni rassegnate in bozza”. Per_2
°°°
Con il motivo di appello in esame, la sentenza -che le riferite conclusioni ha condiviso- viene criticata riproponendo testualmente le osservazioni che il consulente di parte dell'odierno appellante aveva proposto alla bozza della relazione tecnica trasmessa alle parti durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado (e che si trovano allegate alla relazione definitiva della consulenza depositata in primo grado).
In sintesi, l'appellante muove le seguenti critiche “ … una volta espletato il parto operativo (chirurgico), … vi è un tempo operativo (chirurgico) nel riposizionare l'utero nel contesto della cavità addomino-pelvica ove si esplorano manualmente i rapporti di contiguità tra utero e anse intestinali ricostituendo e riposizionando i suddetti organi in modo da non creare eventuali angolature e/o torsione. E' certo che una di queste manovre esplorative manuali ha comportato la rotazione dell'ansa determinando l'occlusione intestinale (blocco del transito intestinale) ….. Si può ipotizzare che anche la retrazione delle pezze laparotomiche e/o dell'autostatico o delle valve abbia potuto implicare l'ansa colica. Comunque sia avvenuta la rotazione una cosa è certa: il nesso causale del blocco intestinale è diretto nel senso che non si è verificato dopo diverse settimane ma a 48 ore dall'intervento. Affermazione grave è … che “in corso di cesareo non vi è manipolazione alcuna del colon”. Quando si apre un addome l'utero fuoriesce in parte o totalmente dalla cavità uterina e successivamente lo si deve far rientrare. In questa operazione di rientro … vi è una manovra che consiste nell'esplorazione di queste anse. ….. Infine è doveroso contestare quanto affermato dal CTU a pag. 6 delle risposte ai rilievi del CTP (ist. 3 dep.
05/01/2017) ove afferma che …. l'ileo dinamico può trasformarsi in un ileo meccanico.
Poco importa perché quel che conta è che l'odierna appellante è stata rioperata in urgenza per addome acuto secondaria a occlusione intestinale ed il chirurgo ha evidenziato che la causa dell'occlusione era un rotazione dell'ansa che ha determinato
- 6 - l'occlusione meccanica quindi lo stop del transito di feci e gas e pertanto veniva effettuata una derotazione dell'ansa ristabilendo così la canalizzazione della paziente. Non esiste dal punto di vista chirurgico altro nesso causale se non quello sopra prospettato….”.
Prima di vagliare la critica dell'appellante, appare utile un sintetico cenno alle regole probatorie che governano l'accertamento della responsabilità sanitaria.
La vicenda oggetto di causa si colloca temporalmente prima dell'entrata in vigore della L.
24/2017 (legge Gelli) e la responsabilità dell'azienda ospedaliera e del medico suo dipendente si inquadrano nell'ambito della responsabilità contrattuale (mutata per il medico in extracontrattuale dalla legge Gelli, non applicabile alla fattispecie).
Nella fattispecie di responsabilità contrattuale, il creditore (il paziente danneggiato) deve provare l'esistenza del contratto, allegare l'inadempimento (cioè la condotta colposa omissiva o commissiva del sanitario) e provare il nesso di causalità.
Nel diritto vivente (Cass. nn. 28991 e 28992 del 2019, cd. sentenze di San Martino bis), sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale,
l'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità sanitaria procede secondo un duplice ciclo: a) nesso materiale (tra condotta del medico ed evento); b) nesso giuridico
(tra evento e danno subito dal paziente).
Il nesso di causalità è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità (sia contrattuale che extracontrattuale) ed è, quindi, onere del paziente danneggiato dare la prova della sua sussistenza anche attraverso presunzioni.
Se resta ignota la causa dell'evento dannoso (e cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che l'evento - l'aggravamento della patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia - sia causalmente riconducibile alla condotta del sanitario), le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo;
se, invece, resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità o l'inevitabilità dell'evento, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (tra le tante, si vedano Cass. 26907/20; Cass. 5490/23).
Sotto altro profilo, la sentenza di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità
(sul punto si vedano, tra le tante, Cass. 30738/19; 15833/19) ed è onere dell'appellante
- 7 - proporre motivi di critica, dimostrandone il fondamento, che persuadano dell'errore commesso dalla decisione impugnata.
°°°
Individuate le regole che la disciplinano la materia, può ora accertarsi se gli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale sono stati provati dal danneggiato ed, in particolare, se la critica alla sentenza (che è ancor prima critica alle conclusioni raggiunte dal c.t.u.) sia fondata.
La conclusione del c.t.u. che assume valore centrale nella soluzione della controversia è la seguente “Nel caso in esame, quindi, la causa della occlusione non era dovuta ad aderenze, ma esclusivamente ad una parziale rotazione della flessura splenica del colon, verificatasi a seguito della distensione delle anse intestinali, quale conseguenza di un quadro di ileo paralitico. L'ileo paralitico è una complicanza che può verificarsi a seguito di ogni intervento chirurgico sull'addome, indipendentemente dalla corretta esecuzione dello stesso. Essa, quasi sempre, si risolve spontaneamente nell'arco di 24-72 ore. Nel caso specifico la distensione delle anse (quindi ileo paralitico ndr) portava ad una parziale rotazione del colon sinistro (quindi ileo meccanico ndr) in prossimità della flessura sinistra del colon. I chirurghi intervenuti per risolvere il quadro clinico, non lisano alcuna aderenza, ma si limitano a derotare il viscere con immediata risoluzione del quadro occlusivo”.
In sostanza il primo giudice ha affermato che nel caso di specie si era in presenza di ileo paralitico (complicanza che può verificarsi a seguito di ogni intervento chirurgico e per la quale nessuna responsabilità potrebbe ipotizzarsi) che si è evoluto/trasformato in ileo meccanico a causa di una rotazione/torsione del colon sinistro determinata dalla distensione delle anse (tipica dell'ileo paralitico). Per tale ragione ha escluso la responsabilità dei sanitari.
Su tale conclusione – che rappresenta il fulcro della decisione - il motivo di appello è formulato nei seguenti termini “…è doveroso contestare quanto affermato dal CTU a pag.
6 delle risposte ai rilievi del CTP (ist. 3 dep. 05/01/2017) ove afferma che …. l'ileo dinamico può trasformarsi in un ileo meccanico. … quel che conta è che l'odierna
- 8 - appellante è stata rioperata in urgenza per addome acuto secondaria a occlusione intestinale ed il chirurgo ha evidenziato che la causa dell'occlusione era una rotazione dell'ansa che ha determinato l'occlusione meccanica quindi lo stop del transito di feci e gas e pertanto veniva effettuata una derotazione dell'ansa ristabilendo così la canalizzazione della paziente. Non esiste dal punto di vista chirurgico altro nesso causale se non quello sopra prospettato. …” (così l'atto di appello, p. 7).
Si addebita, inoltre, al c.t.u. di avere fatto un'affermazione priva di supporto scientifico;
tale critica proviene, tuttavia, dal difensore dell'appellante (non rinvenendosi nella c.t.p. del primo grado alcun cenno in tal senso) che è soggetto privo di qualificazione professionale che consenta di accreditarla e non risulta idonea a smentire la considerazione del consulente recepita dal primo giudice (secondo cui la patologia insorta è ileo paralitico, evolutosi spontaneamente in ileo meccanico).
L'applicazione dei principi enunziati fa ritenere alla corte che le critiche esaminate non sono idonee a smentire le conclusioni tratte dal primo giudice in quanto si risolvono in una meramente assertiva petizione di principio, priva di supporto probatorio, e, come, tale inidonea a smentire la correttezza della sentenza di primo grado.
°°°
L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 912/20 R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore dell' che si liquidano, Controparte_2
in euro 6.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 15.03.2024
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 912/2020 R.G. promossa da: nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BIANCOVISO LINA LOREDANA, c.f.
; C.F._2
Appellante contro
c.f. Controparte_2
rappresentata e difesa, dall'avv. MORINA FILIPPA MARIA C.F._3
LUISA, ; P.IVA_1
Appellato
°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - proponeva appello avverso la sentenza n. 4132/19 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Catania.
Esponeva di avere partorito con taglio cesareo, in data 13.04.2011, presso l'
[...]
e di avere subito, nelle 48 ore successive, un'occlusione Controparte_2
intestinale con diagnosi di ileo paralitico per la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico in data 1.4.2011; veniva dimessa il 20.4.11 con diagnosi di “…occlusione intestinale da aderenza in paziente con recente taglio cesareo”.
In data 13.7.11, accusando dolori addominali acuti, dopo visita al p.s. dell'ospedale di
Giarre, il 14.7.11 veniva nuovamente operata d'urgenza all'ospedale di Acireale con resezione di circa 21 cm di ansa ileale causata da ansa ritorta con tenace aderenza. conveniva, pertanto, in giudizio l'azienda sanitaria provinciale per Controparte_1 accertare la colpa dei sanitari in ordine all'intervento eseguito il 20.4.2011 ed ottenere il risarcimento del danno che quantificava in euro 400.000,00.
L rimaneva contumace. Controparte_2
In corso di causa veniva esperita c.t.u. medico-legale.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza appellata, rigettava la domanda.
°°°
Con il proposto gravame si spiega una serrata critica alla c.t.u., affidata ai motivi di seguito esaminati, concludendo per la sussistenza dell'inadempimento e domandando l'integrale riforma della sentenza appellata.
L , costituitasi, ha contestato i motivi di appello e Controparte_2 domandato il rigetto dell'appello.
All'udienza del 23.06.2023 la causa veniva posta in decisione assegnando termine di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
°°°
NULLITÀ DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
- 2 - L'appellante censura la sentenza per avere omesso di dichiarare nulla la c.t.u. per due ragioni: a) omessa acquisizione del parere di un medico specialista;
b) violazione del diritto al contraddittorio.
Entrambe le ragioni sono infondate.
a) L'obbligo normativo di affidare la consulenza in materia di responsabilità medica ad un collegio nel quale il medico legale venga affiancato da uno specialista è sorto con la Legge Gelli-Bianco (L. 24/17), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il
17.03.2017.
Nel caso in esame la consulenza si è svolta su mandato conferito in data 25.5.2015 ed è stata depositata il 05.03.2016 e prima dell'entrata in vigore della Legge 24/17, la consulenza ben poteva essere svolta dal solo medico legale, rimanendo affidata alla valutazione del giudice la necessità o meno di affiancare un medico specialista.
Sotto diverso profilo, l'eventuale violazione del codice deontologico (che all'art. 62 prevede “Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata;
….”), valorizzata dall'appellante, non determina alcuna sanzione sul piano della validità della consulenza.
b) Nel rispondere alle critiche mosse alla consulenza il c.t.u., in primo grado, dichiarava di essersi avvalso dell'ausilio del prof. che aveva Per_1 confermato la correttezza delle conclusioni del c.t.u. (“… il sottoscritto CTU, essendo stato autorizzato dall'Ill.mo Sig. Giudice ad avvalersi dell'opera di un collaboratore, ha ritenuto di dovere confrontare le proprie opinioni, maturate nel corso delle operazioni di consulenza, con quelle di chirurgo esperto ed accreditato quale deve ritenersi il Prof. Direttore dell'Unità operativa complessa Per_1 di chirurgia generale dell' …. Il Prof. ha Parte_1 Per_1
condiviso ed avallato le considerazioni tecniche espresse nella bozza di consulenza”).
L'appellante lamenta che ciò sia avvenuto in modo informale e senza rispettare il necessario contraddittorio tra le parti ed il medico specialista.
- 3 - In punto di fatto, la ricostruzione dell'appellante è corretta poiché in atti non v'è traccia dell'intervento del medico specialista nelle operazioni di consulenza.
Tale conclusione non determina, tuttavia, la fondatezza della critica.
In assenza di nomina formale del medico specialista, quale professionista che coadiuva il consulente dell'ufficio, la responsabilità professionale del contenuto della relazione di consulenza e la sua paternità è ascrivibile solo ed esclusivamente al c.t.u. nominato dal giudice e tale conclusione non muta se quest'ultimo ha ritento di acquisire informalmente (come è avvenuto nel caso in esame) il parere di un medico specialista a conforto delle proprie conclusioni.
Non v'era, pertanto, necessità che il medico specialista partecipasse alle operazioni peritali e che le parti potessero con lui contraddire.
ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO NON
SUSSISTENTE LA RESPONSABILITA' DEI SANITARI RELATIVAMENTE
ALLE CONSEGUENZE DELL'INTERVENTO CHIRURGICO.
Il consulente dell'ufficio ha svolto le considerazioni che, in sintesi, di seguito si riportano.
“... l'attrice, in data 13.4.11, veniva sottoposta a taglio cesareo presso la struttura convenuta. E' noto che, nelle donne sottoposte a cesareo, a causa dell'apertura del peritoneo, può realizzarsi un ileo paralitico, ovvero un blocco della fisiologica motilità
(peristalsi) dell'intestino, determinante una occlusione. ….. Insorta tale sintomatologia, venivano espletate consulenza chirurgica, Rx diretta e TC addome, che ponevano diagnosi di occlusione intestinale. Per tale motivo, il 15.4.11, l'attrice veniva trasferita presso la
UOC di e sottoposta ad intervento chirurgico attraverso la stessa incisione CP_3 chirurgica del taglio cesareo. La descrizione dell'intervento evidenziava un quadro occlusivo ascrivibile a “parziale rotazione del colon a livello della flessura splenica si esegue derotazione manuale del colon a monte. Si esplora tutta la cavita' addominale senza evidenza di ulteriori note patologiche”. …. Nel caso in esame, quindi, la causa della occlusione non era dovuta ad aderenze, ma esclusivamente ad una parziale rotazione della flessura splenica del colon, verificatasi a seguito della distensione delle anse intestinali, quale conseguenza di un quadro di ileo paralitico. L'ileo paralitico è una complicanza che
- 4 - può verificarsi a seguito di ogni intervento chirurgico sull'addome, indipendentemente dalla corretta esecuzione dello stesso. Essa, quasi sempre, si risolve spontaneamente nell'arco di 24-72 ore. Nel caso specifico la distensione delle anse portava ad una parziale rotazione del colon sinistro in prossimità della flessura sinistra del colon. ….. Pertanto, non emergono censure nei confronti dei sanitari in quanto dagli atti non si ravvisano elementi che possano far ritenere esistente una malpractice. Inoltre deve rilevarsi come gli stessi sanitari abbiano diagnosticato correttamente e tempestivamente l'occlusione intestinale, trattandola adeguatamente”. A seguito delle osservazioni critiche del c.t.p. dell'attore, il c.t.u. osservava “…. Appare del tutto evidente come la mano dell'operatore che, aperta la parete addominale, entra all'interno dell'utero per estrarre il feto, resta nella parte inferiore dell'addome, ovvero in sede immediatamente sovrapubica, ed all'interno dell'utero, distretto ben lontano dalla flessura splenica che invece si trova in alto ed a sinistra, ovvero in prossimità del margine inferiore del torace. Pertanto, come può desumersi dalla descrizione della tecnica fornita dal , in corso di cesareo, non Tes_1 vi è manipolazione alcuna del colon. …. Per tali motivi, non vi è, e non può ravvisarsi nesso causale tra gli eventi contestati da parte attrice e l'esecuzione di taglio cesareo. In ogni caso,. ….. sembra che il Dr. abbia letto frettolosamente quanto riportato Per_2
nella bozza di consulenza e ciò lo ha portato a disconoscere il meccanismo, riportato in relazione, con cui un ileo paralitico (distensione delle anse post-anestesia), dal CTP definito anche “dinamico”, può trasformarsi in un ileo meccanico. Tale meccanismo viene riportato nel passo della consulenza che di seguito si riporta: “Nel caso in esame, quindi, la causa della occlusione non era dovuta ad aderenze, ma esclusivamente ad una parziale rotazione della flessura splenica del colon, verificatasi a seguito della distensione delle anse intestinali, quale conseguenza di un quadro di ileo paralitico. L'ileo paralitico è una complicanza che può verificarsi a seguito di ogni intervento chirurgico sull'addome, indipendentemente dalla corretta esecuzione dello stesso. Essa, quasi sempre, si risolve spontaneamente nell'arco di 24-72 ore. Nel caso specifico la distensione delle anse (quindi ileo paralitico ndr) portava ad una parziale rotazione del colon sinistro (quindi ileo meccanico ndr) in prossimità della flessura sinistra del colon. …. . Tra le cause di
- 5 - mancata risoluzione dell'ileo, si annovera proprio un'indotta 'rotazione del colon'. Per tale motivo, in assenza di ricanalizzazione, il soggetto operato non può essere dimesso.
Questo è quanto è accaduto nell'attrice. Ritengo, pertanto che le note redatte dal Dr.
non contengano elementi idonei a far rivedere le conclusioni rassegnate in bozza”. Per_2
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Con il motivo di appello in esame, la sentenza -che le riferite conclusioni ha condiviso- viene criticata riproponendo testualmente le osservazioni che il consulente di parte dell'odierno appellante aveva proposto alla bozza della relazione tecnica trasmessa alle parti durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado (e che si trovano allegate alla relazione definitiva della consulenza depositata in primo grado).
In sintesi, l'appellante muove le seguenti critiche “ … una volta espletato il parto operativo (chirurgico), … vi è un tempo operativo (chirurgico) nel riposizionare l'utero nel contesto della cavità addomino-pelvica ove si esplorano manualmente i rapporti di contiguità tra utero e anse intestinali ricostituendo e riposizionando i suddetti organi in modo da non creare eventuali angolature e/o torsione. E' certo che una di queste manovre esplorative manuali ha comportato la rotazione dell'ansa determinando l'occlusione intestinale (blocco del transito intestinale) ….. Si può ipotizzare che anche la retrazione delle pezze laparotomiche e/o dell'autostatico o delle valve abbia potuto implicare l'ansa colica. Comunque sia avvenuta la rotazione una cosa è certa: il nesso causale del blocco intestinale è diretto nel senso che non si è verificato dopo diverse settimane ma a 48 ore dall'intervento. Affermazione grave è … che “in corso di cesareo non vi è manipolazione alcuna del colon”. Quando si apre un addome l'utero fuoriesce in parte o totalmente dalla cavità uterina e successivamente lo si deve far rientrare. In questa operazione di rientro … vi è una manovra che consiste nell'esplorazione di queste anse. ….. Infine è doveroso contestare quanto affermato dal CTU a pag. 6 delle risposte ai rilievi del CTP (ist. 3 dep.
05/01/2017) ove afferma che …. l'ileo dinamico può trasformarsi in un ileo meccanico.
Poco importa perché quel che conta è che l'odierna appellante è stata rioperata in urgenza per addome acuto secondaria a occlusione intestinale ed il chirurgo ha evidenziato che la causa dell'occlusione era un rotazione dell'ansa che ha determinato
- 6 - l'occlusione meccanica quindi lo stop del transito di feci e gas e pertanto veniva effettuata una derotazione dell'ansa ristabilendo così la canalizzazione della paziente. Non esiste dal punto di vista chirurgico altro nesso causale se non quello sopra prospettato….”.
Prima di vagliare la critica dell'appellante, appare utile un sintetico cenno alle regole probatorie che governano l'accertamento della responsabilità sanitaria.
La vicenda oggetto di causa si colloca temporalmente prima dell'entrata in vigore della L.
24/2017 (legge Gelli) e la responsabilità dell'azienda ospedaliera e del medico suo dipendente si inquadrano nell'ambito della responsabilità contrattuale (mutata per il medico in extracontrattuale dalla legge Gelli, non applicabile alla fattispecie).
Nella fattispecie di responsabilità contrattuale, il creditore (il paziente danneggiato) deve provare l'esistenza del contratto, allegare l'inadempimento (cioè la condotta colposa omissiva o commissiva del sanitario) e provare il nesso di causalità.
Nel diritto vivente (Cass. nn. 28991 e 28992 del 2019, cd. sentenze di San Martino bis), sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale,
l'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità sanitaria procede secondo un duplice ciclo: a) nesso materiale (tra condotta del medico ed evento); b) nesso giuridico
(tra evento e danno subito dal paziente).
Il nesso di causalità è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità (sia contrattuale che extracontrattuale) ed è, quindi, onere del paziente danneggiato dare la prova della sua sussistenza anche attraverso presunzioni.
Se resta ignota la causa dell'evento dannoso (e cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che l'evento - l'aggravamento della patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia - sia causalmente riconducibile alla condotta del sanitario), le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo;
se, invece, resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità o l'inevitabilità dell'evento, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (tra le tante, si vedano Cass. 26907/20; Cass. 5490/23).
Sotto altro profilo, la sentenza di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità
(sul punto si vedano, tra le tante, Cass. 30738/19; 15833/19) ed è onere dell'appellante
- 7 - proporre motivi di critica, dimostrandone il fondamento, che persuadano dell'errore commesso dalla decisione impugnata.
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Individuate le regole che la disciplinano la materia, può ora accertarsi se gli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale sono stati provati dal danneggiato ed, in particolare, se la critica alla sentenza (che è ancor prima critica alle conclusioni raggiunte dal c.t.u.) sia fondata.
La conclusione del c.t.u. che assume valore centrale nella soluzione della controversia è la seguente “Nel caso in esame, quindi, la causa della occlusione non era dovuta ad aderenze, ma esclusivamente ad una parziale rotazione della flessura splenica del colon, verificatasi a seguito della distensione delle anse intestinali, quale conseguenza di un quadro di ileo paralitico. L'ileo paralitico è una complicanza che può verificarsi a seguito di ogni intervento chirurgico sull'addome, indipendentemente dalla corretta esecuzione dello stesso. Essa, quasi sempre, si risolve spontaneamente nell'arco di 24-72 ore. Nel caso specifico la distensione delle anse (quindi ileo paralitico ndr) portava ad una parziale rotazione del colon sinistro (quindi ileo meccanico ndr) in prossimità della flessura sinistra del colon. I chirurghi intervenuti per risolvere il quadro clinico, non lisano alcuna aderenza, ma si limitano a derotare il viscere con immediata risoluzione del quadro occlusivo”.
In sostanza il primo giudice ha affermato che nel caso di specie si era in presenza di ileo paralitico (complicanza che può verificarsi a seguito di ogni intervento chirurgico e per la quale nessuna responsabilità potrebbe ipotizzarsi) che si è evoluto/trasformato in ileo meccanico a causa di una rotazione/torsione del colon sinistro determinata dalla distensione delle anse (tipica dell'ileo paralitico). Per tale ragione ha escluso la responsabilità dei sanitari.
Su tale conclusione – che rappresenta il fulcro della decisione - il motivo di appello è formulato nei seguenti termini “…è doveroso contestare quanto affermato dal CTU a pag.
6 delle risposte ai rilievi del CTP (ist. 3 dep. 05/01/2017) ove afferma che …. l'ileo dinamico può trasformarsi in un ileo meccanico. … quel che conta è che l'odierna
- 8 - appellante è stata rioperata in urgenza per addome acuto secondaria a occlusione intestinale ed il chirurgo ha evidenziato che la causa dell'occlusione era una rotazione dell'ansa che ha determinato l'occlusione meccanica quindi lo stop del transito di feci e gas e pertanto veniva effettuata una derotazione dell'ansa ristabilendo così la canalizzazione della paziente. Non esiste dal punto di vista chirurgico altro nesso causale se non quello sopra prospettato. …” (così l'atto di appello, p. 7).
Si addebita, inoltre, al c.t.u. di avere fatto un'affermazione priva di supporto scientifico;
tale critica proviene, tuttavia, dal difensore dell'appellante (non rinvenendosi nella c.t.p. del primo grado alcun cenno in tal senso) che è soggetto privo di qualificazione professionale che consenta di accreditarla e non risulta idonea a smentire la considerazione del consulente recepita dal primo giudice (secondo cui la patologia insorta è ileo paralitico, evolutosi spontaneamente in ileo meccanico).
L'applicazione dei principi enunziati fa ritenere alla corte che le critiche esaminate non sono idonee a smentire le conclusioni tratte dal primo giudice in quanto si risolvono in una meramente assertiva petizione di principio, priva di supporto probatorio, e, come, tale inidonea a smentire la correttezza della sentenza di primo grado.
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L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 912/20 R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore dell' che si liquidano, Controparte_2
in euro 6.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 15.03.2024
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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