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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Carmen Misasi Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 516/2017 del Ruolo Generale, vertente
TRA
(cl. 1937), quale erede di (cl. 1949), con il Parte_1 Persona_1 patrocinio dell'avv. Achille Francesco Esposito
ATTORE
E
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , quali eredi di (cl. 1949), con
[...] Controparte_9 Persona_1 il patrocinio dell'avv. Davide Garritano
, , , , nella _1 _1 CP_12 Controparte_13 qualità di eredi di (deceduto il 31.08.2022), erede di (cl. Persona_2 Persona_1
1949), con il patrocinio dell'avv. Peppino Russo e dell'avv. Livia Di Cola
e , quali eredi di Controparte_14 CP_15 Persona_1
(cl. 1949), con il patrocinio dell'avv. Angelo Villì
DURANTE LIDIA e , quali eredi di (cl. 1949), con il CP_16 Persona_1 patrocinio dell'avv. Alessandro Cilento
, e , quali eredi di CP_17 Controparte_18 CP_19 Per_3
, erede di (cl. 1949), con il patrocinio dell'avv. Gerardo Sena
[...] Persona_1
, quale erede di (cl. 1949), con il patrocinio dell'avv. CP_20 Persona_1
Gerardo Sena
CONVENUTI
NONCHE'
e , quali eredi di Controparte_21 CP_22 Per_4
(deceduto il 14.8.2015), a sua volta erede di (cl. 1949);
[...] Persona_1
, quale erede di (cl. 1949); CP_23 Persona_1
, quale erede di (cl. 1949); CP_24 Persona_1
, quale erede di (cl. 1949) Controparte_25 Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: successioni – testamento olografo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (cl. 1937) ha chiamato in causa Persona_1
, , , Persona_4 Controparte_1 CP_2 CP_23 CP_3 CP_20
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , Controparte_9 CP_17 Controparte_18 CP_19 _1 _1 [...
, , , , , Durante Lidia, Persona_2 CP_24 CP_12 Controparte_13 CP_26
, e nella loro
[...] CP_16 Controparte_25 CP_15 Controparte_14 qualità di chiamati all'eredità di , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Catanzaro il 15.04.2010, per sentire: “1) Accertare e dichiarare la validità della clausola testamentaria contenuta nel testamento olografo e quindi la piena validità del testamento olografo, datato 09.02.2002 e pubblicato per verbale del Notaio Dr. del 17.06.2010 n. ep. Persona_5
313889, n. racc. 53158, redatto dal Sig. nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
in Catanzaro il 15.04.2010, laddove la stessa stabilisce "...io lascio in eredità quanto di mia proprietà al parente collaterale (maschio o femmina) che avrà alleviato (assistenza) tutte le mie pene e sofferenze sino all'ora del trapasso"; 2) Accertare e dichiarare che l'unico tra i parenti collaterali che può avvalersi della detta clausola è il Sig. , (classe 1937) odierno attore, e che Persona_1
pertanto lo stesso è l'unico erede e beneficiario del testamento redatto dal de cuius Sig.
[...]
(classe 1949); 3) Conseguentemente accertare e dichiarare che l'attore è l'unico erede Per_1
testamentario successore mortis causa del de cuius 4) Con ogni conseguente Persona_1
statuizione occorrente e necessaria all'intestazione di tutti i beni mobili ed immobili dell'asse ereditario, così come risulterà accertato in corso di causa, ivi compreso l'ordine di trascrizione alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza (ora Agenzia del Territorio) e di provvedere a tutti gli incombenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Ha, in particolare, dedotto l'attore che il de cuius , suo omonimo cugino, in Persona_1
data 2 settembre 2002 aveva redatto testamento olografo, pubblicato il 17 giugno 2010 per notar con il quale, premesso di essere “… privo di prole, genitori, fratelli e sorelle”, aveva Persona_5
stabilito di lasciare in eredità tutto quanto di sua proprietà “al parente collaterale (maschio o femmina)” che avesse “alleviato (assistenza) tutte le” sue “pene e sofferenze sino all'ora del trapasso” ovvero, in mancanza, a chiunque lo avesse assistito sino alla morte, precisando pure che, nell'ipotesi di concorso di più persone nell'assistenza, l'eredità sarebbe stata ripartita in maniera proporzionale all'impegno profuso da ognuno e che, laddove alcuno a ciò avesse provveduto, i suoi beni avrebbero dovuto essere donati a persona indigente, riconosciuta come tale nell'immaginario collettivo del comune di LU, ove egli risiedeva.
Durante RE ha sostenuto di essere lui il collaterale a cui doveva essere devoluto il patrimonio del cugino premorto, poiché egli aveva assistito il testatore sino all'ultimo istante della sua vita come desumibile dalle circostanze dell'affidamento e detenzione delle chiavi dell'abitazione, del garage, dell'auto, delle carte di credito, del bancomat, del blocchetto degli assegni del cugino. Ha, inoltre, precisato di essere stato l'unico parente ad aver trascorso con il de cuius i fine settimana, le festività e di avere egli accompagnato il testatore alle varie visite mediche resesi necessarie per la cura delle patologie da cui il cugino era affetto, essendosi, al contrario, tutti gli altri parenti disinteressati del de cuius.
Si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2 CP_1 Controparte_4
, , , , i Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
quali hanno eccepito: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione;
2) la nullità del testamento per indeterminatezza delle disposizioni testamentarie;
3)
l'infondatezza, nel merito, della domanda attorea.
Si sono, altresì, costituiti , , , _1 _1 Persona_2 CP_12 CP_13
, i quali, dal canto loro, hanno preliminarmente lamentato l'improcedibilità della domanda
[...]
per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;
hanno, ancora, eccepito la nullità del testamento per violazione del principio secondo cui un soggetto, quando accetta l'eredità, lo fa per sempre ed il suo status è immodificabile se non in seguito al rinvenimento di un testamento, che sia, però, successivo all'accettazione compiuta. Nel caso di specie, hanno evidenziato i convenuti che l'attore , come dimostrato dal verbale di deposito del 07.03.2016 del curatore Persona_1 dell'eredità giacente, ha accettato espressamente la delazione ab intestato rivoltagli giudizialmente nell'anno 2012, pur essendo già in possesso del testamento olografo, fatto proprio da lui pubblicare nel 2010. Hanno, infine, comunque, eccepito la nullità del testamento per indeterminatezza delle disposizioni ivi contenute e l'infondatezza delle asserzioni attoree relative all'assistenza asseritamente da questi prestata al de cuius.
All'udienza del 20.6.2017 il Giudice, rilevata la nullità della notificazione nei confronti di CP_18
e di ha disposto il rinvio della causa al 23.01.2018, prima, e al 25.01.2018,
[...] CP_19
poi.
Successivamente, il difensore dell'attore ha prodotto prova della notifica della citazione nei confronti di e ed ha depositato, altresì, certificato di morte di Controparte_18 CP_19 Per_4
, nonché certificato anagrafico dei suoi eredi, chiedendo termine per la integrazione del
[...]
contradditorio nei loro confronti e per esperire la mediazione anche nei confronti di . _1
Il Giudice ha concesso termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_21
e entro il 30.04.2018 e per l'espletamento della mediazione anche nei
[...] CP_22 confronti di ed ha rinviato all'udienza del 18.10.2018, all'esito della quale, a richiesta _1
di parte, ha concesso termine per l'integrazione del contraddittorio, rinviando all'udienza del 14.03.2019. All'udienza del 14.03.2019 il difensore di parte attrice ha depositato l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e nonché il verbale di Controparte_21 CP_22
mediazione nei confronti dei predetti e di _1
Il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.07.2019 e con provvedimento del 05.07.2019, ritenuta ammissibile e rilevante la prova per testi richiesta da parte attrice sulle circostanze di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., l'istruttore ha ammesso la prova orale articolata dalle parti.
All'udienza del 19.11.2020, sono stati escussi i testi (dipendente presso lo stesso istituto Tes_1
tecnico commerciale di Acri ove aveva insegnato il de cuius), (infermiere, che ha Testimone_2 effettuato alcuni prelievi di sangue al - cl. 1949), (contattato dall'attore per Per_1 Testimone_3
il funerale e per il disbrigo delle pratiche dopo il decesso di - cl. 1949), , Persona_1 Tes_4
(vicino di casa ed amico del de cuius). All'udienza del 22.04.2021, è stato, inoltre, Testimone_5
sentito il teste (medico curante del de cuius). Testimone_6
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per la riferita pendenza di trattative per la definizione transattiva della vertenza, all'udienza del 31.01.2022, il difensore di , Controparte_1 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e ha dichiarato che i propri assistiti intendevano rinunciare agli atti del giudizio, Controparte_9
chiedendo contestualmente un rinvio per verificare le determinazioni di CP_2
All'udienza del 21.03.2022, si è dato atto della rinuncia di e dell'accettazione delle CP_2
altre parti e si è disposto il rinvio al 13.04.2022 allo scopo di completare le trattative intraprese tra le parti per la definizione transattiva della vertenza.
Nelle more, in data 11.04.2022, si sono costituiti e , i quali Controparte_14 CP_15 hanno chiesto che l'eredità venisse assegnata in modo da riconoscere a parte attrice, in ottemperanza al testamento, una quota proporzionata all'apporto assistenziale profuso in favore del de cuius e pari quota, sul residuo, agli altri eredi, essi compresi, secondo le regole della successione legittima.
In data 12.04.2022 si sono costituiti Durante Lidia e , i quali hanno CP_26 CP_16 chiesto l'assegnazione delle quote ereditarie del de cuius spettanti agli stessi sulla base dell'accordo stipulato tra le parti.
All'udienza del 13.04.2022 le parti hanno dichiarato di non essere riuscite ad addivenire ad un accordo e hanno chiesto che la causa proseguisse con l'istruttoria già iniziata.
In data 17.09.2022 l'avv. Rosa Ippolito ha depositato, nell'interesse di Durante Lidia, memoria di costituzione in affiancamento ai difensori già costituitisi.
All'udienza del 19.09.2022, il difensore di ha depositato certificato di morte dello Persona_2 stesso e, conseguentemente, ha chiesto l'interruzione del processo.
In data 16.12.2022 parte attrice ha depositato ricorso per riassunzione, ai sensi dell'art. 303, c. 2 c.p.c.
Riassunto il giudizio, all'udienza del 10.07.2023 è stata escussa la teste (cugina Testimone_7
delle parti).
In data 25.10.2023 si sono costituiti in giudizio , CP_17 Controparte_18 CP_19 nonché chiedendo l'assegnazione delle quote ereditarie del de cuius spettanti agli CP_20 stessi sulla base dell'accordo stipulato tra le parti.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 06.11.2023 il difensore della convenuta ha dichiarato il decesso della stessa, avvenuto in data 08.10.2023. CP_26
Con provvedimento del 06.11.2023, preso atto dell'intervenuto decesso di il Giudice CP_26 ha dichiarato l'interruzione del processo.
In data 01.12.2023 parte attrice ha depositato nuovo ricorso per riassunzione.
Fissata l'udienza del 26.02.2024, i difensori di tutte le parti costituite si sono riportati, integralmente, ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa ed hanno precisato le conclusioni;
il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed ha trattenuto.
Con la propria comparsa conclusionale e con le memorie di replica i convenuti , _1 _1
, (per sé e come eredi di ) hanno concluso
[...] CP_12 Controparte_13 Persona_2
per il rigetto integrale della domanda attorea.
Il difensore di nella propria comparsa conclusionale, ha dichiarato il decesso _1
dell'assistita in data 18.04.2024.
Con la comparsa conclusionale parte attrice si è riportata alle proprie conclusioni così come formulate nel ricorso.
I convenuti e hanno concluso per il rigetto della domanda Controparte_14 CP_15 attorea e, in subordine, per l'assegnazione della eredità nei seguenti termini: a parte attrice, in ottemperanza al testamento, una quota proporzionata all'apporto assistenziale profuso in favore del de cuius; pari quota sul residuo agli altri eredi ivi compresi e CP_15 CP_14
Il Giudice, preso atto dell'intervenuto decesso della convenuta dichiarato dal proprio _1
difensore e documentato dal relativo certificato di morte, osservato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il giudice … è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione”, con provvedimento del 22.05.2024 ha rimesso la causa sul ruolo, dichiarando l'interruzione del processo.
In data 03.06.2024 parte attrice ha proceduto a nuova riassunzione del processo.
A seguito del deposito di note scritte per l'udienza del 07.10.2024, con provvedimento del 12.10.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i chiesti termini ex art. 190 c.p.c.
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Va preliminarmente dato atto che i convenuti , Controparte_1 CP_2 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
hanno, in corso di causa (v. verbali udienze del 31.01.2022 e 21.03.2022), rinunciato agli atti
[...]
del giudizio a mezzo del loro procuratore munito di procura speciale, avvocato Davide Garritano, e che le altre parti hanno tutte accettato detta rinunzia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Analogamente hanno rinunciato agli atti del giudizio, a mezzo del loro procuratore speciale, anche i convenuti , , (eredi di ) e CP_17 Controparte_18 CP_19 Persona_3 CP_20
Anche la loro rinuncia è stata ritualmente accettata dalle controparti.
[...]
Trattandosi, tuttavia, nella specie, di causa caratterizzata da litisconsorzio necessario poiché le parti sono coeredi del de cuius , la rinuncia, siccome non effettuata da tutti gli Persona_1
eredi, benchè accettata dalle altre parti, non produce effetto ditalchè non può dichiararsi - a differenza di quanto accade, invece, in caso di litisconsorzio facoltativo, stante la scindibilità delle cause –
l'estinzione parziale del giudizio che è, pertanto, proseguito con tutte le parti, ivi compresi i rinuncianti, fino alla odierna decisione.
*******************************************************************************
La domanda attorea non è fondata.
Ed infatti, pur a voler ritenere la validità del testamento in punto di determinabilità dell'erede in esso designato mediante le indicazioni date dal de cuius nel suo atto di ultima volontà, (cfr. Cass. civ., n.
5131/2011), osserva il Tribunale che l'attore non ha fornito la prova, su di lui incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., di essere la persona avente i requisiti richiesti dal testatore nella scheda che qui si sta esaminando.
Va, sul punto, in primo luogo osservato che, come dedotto da tutti i convenuti, , a Persona_1 seguito di apertura della procedura di eredità giacente avente ad oggetto i beni relitti dal suo omonimo cugino, morto senza lasciare discendenti o ascendenti diretti, ha accettato la delazione ab intestato del dante causa nella qualità di erede legittimo.
La circostanza, del tutto pacifica tra le parti, risulta invero documentalmente provata.
I convenuti hanno, infatti, prodotto “verbale di deposito del 07.03.2016” a firma dell'avvocato
Francesco Chimenti, nominato curatore dell'eredità giacente di nell'ambito Parte_2
del procedimento n. 569/2011 V.G. aperto davanti al Tribunale di Cosenza a seguito del di lui decesso.
In tale verbale il curatore dà atto di avere depositato in Cancelleria, “per essere custodito, il libretto
ADR n. 009046731/74 emesso il 16.02.2012 dal e intestato alla Controparte_27 curatela dell'eredità giacente di , portante la somma di euro 28.789,17 alla data Persona_1
del 24.02.2016, in favore dei nr. 28 eredi che hanno accettato validamente l'eredità, in comunione, da dividere in n. 27 quote uguali di cui una da dividere al 59% tra e CP_15 CP_14
”.
[...]
Tra i chiamati che hanno accettato l'eredità devoluta ex lege, in cui sono ricompresi, oltre alle somme di denaro anzidette, anche beni immobili, risulta esserci anche l'odierno attore.
Ebbene, tale condotta risulta contrastante, se non incompatibile, con l'assunto attoreo di riconoscersi nel collaterale che ha prestato assistenza al de cuius e, dunque, nel suo erede testamentario.
Non solo, infatti, l'accettazione dell'eredità ab intestato da parte dell'istante nell'ambito della procedura di eredità giacente risulta essere stata effettuata successivamente alla pubblicazione del testamento olografo - che è avvenuta, su iniziativa dello stesso (v. verbale di Parte_2
pubblicazione del testamento in discorso, rep. 313889, racc. 53158), in data 17.06.2010, quando, cioè, egli era bene a conoscenza delle disposizioni testamentarie dell'omonimo cugino ed avrebbe piuttosto potuto attivarsi, come ha fatto 7 anni dopo incardinando il giudizio odierno, per chiedere l'accertamento della sua qualità di erede designato - ma non può ulteriormente non osservarsi come l'odierno giudizio sia stato introdotto dal a quasi un anno di distanza dalla definizione della Per_1
procedura di eredità giacente, durata, a sua volta, cinque anni e chiusa con il succitato verbale del 7 marzo 2016 a cui avrebbe dovuto fare seguito la concreta divisione, su accordo dei 28 coeredi accettanti la delazione legittima, della massa relitta dal de cuius.
L'istruttoria svolta nel presente giudizio ha, comunque, smentito l'assunto attoreo.
Osserva preliminarmente il Tribunale che già dal tenore del testamento emerge come il defunto non avesse alcun legame particolare con alcuno dei suoi collaterali. Persona_1
Nella scheda testamentaria, redatta dal de cuius il 2 settembre 2002, si legge infatti: “Oggi, due settembre 2002, alle ore venti minuti e quarantotto, io sottoscritto Prof. , nato Persona_6
a LU il 12/6/1949 ed ivi residente in [...]6, seduta alla mia piccola scrivania, stendo testamento olografo nella consapevolezza di essere portatore di malattia oncologica a livello cerebrale (subependimone del IV ventricolo) e dunque soggetto, probabilmente, nel tempo , alla perdita della capacità di intendere e di volere. Alla luce di tanto ed in piene capacità mentali rendo testè palese la mia volontà circa il patrimonio a me intestato. Premesso che lo status familiare che mi ritrovo, alla data odierna, risulto orfano, purtroppo, di prole, genitori fratelli e sorelle ma anche zii e zie e che gli unici miei eredi sono i cosiddetti parenti collaterali, io lascio in eredità quanto di mia proprietà al parente collaterale (maschio o femmina) che avrà alleviato (assistenza) tutte le mie pene e sofferenze sino all'ora del trapasso. Qualora nessuno dei suddetti ottemperi a quanto necessario, il patrimonio di cui in parola può andare in eredità a chiunque avrà aiutato il testatore
a sopportare fino alla morte tutte le conseguenze della malattia già accennata. Preciso che qualora sia più d'una persona (parenti, estranei. parenti ed estranei) a soddisfare quanto desiderato, l'asse testamentario dovrà essere ripartito in modo proporzionale all'impegno profuso, tra tutti i soggetti aventi diritto. Infine, nel caso nessuno si occupi di me, destinato prima o poi a lasciare questo mondo, predispongo la donazione di tutti i mei averi a persona indigente riconosciuta tale dall'immaginario collettivo degli abitanti del comune di LU”.
Come ben si vede, il testatore non menziona nel suo scritto alcun collaterale in particolare, facendo riferimento, per la designazione d'erede universale, in maniera generica “al parente collaterale
(maschio o femmina) che avrà alleviato (assistenza) tutte le” sue “pene e sofferenze sino all'ora del trapasso” e, in difetto, “a chiunque avrà aiutato” il testatore “a sopportare fino alla morte tutte le conseguenze della malattia” da cui, già all'epoca della stesura delle sue ultime volontà, egli era affetto.
Alla data della redazione del testamento, dunque, non risulta che l'attore avesse un legame particolare con il de cuius essendo egli stato piuttosto posto dal testatore sullo stesso piano di tutti gli altri
“cosiddetti collaterali”.
Va a questo punto analizzato il tenore della designazione d'erede testamentaria.
Come si legge nel testamento, , afflitto dal pensiero della grave malattia che Persona_1 gli era stata diagnosticata e consapevole di andare “soggetto, probabilmente, nel tempo, alla perdita della capacità di intendere e di volere”, rammaricandosi (“purtroppo”) di non avere genitori, fratelli o sorelle, zii e zie, il 2 settembre 2002 ha deciso di lasciare i suoi beni al collaterale che avesse
“alleviato” “tutte” le sue “pene e sofferenze sino all'ora del trapasso” e comunque a quella persona che lo avesse “aiutato a sopportare fino alla morte tutte le conseguenze della malattia”.
Si comprende bene dal tenore della scheda testamentaria che ciò che il de cuius chiede alla persona a cui lasciare il suo patrimonio è, all'evidenza, qualcosa che comprende ma va oltre la pura e semplice cura della persona e delle incombenze legate alla malattia (visite mediche, disbrigo pratiche varie): intende, cioè, il de cuius designare come erede chi (tra i collaterali o anche un estraneo, in mancanza di questi) gli fosse stato vicino, oltre che per aiutarlo nelle incombenze materiali, anche umanamente, contribuendo, con la sua presenza amorevole ed accudente, ad “alleviare tutte le pene e le sofferenze”, anche morali, confortandolo nei momenti (inevitabili) di scoraggiamento, facendolo distrarre e pensare a cose belle, accompagnandolo nel suo “trapasso” da questa all'altra vita con compassionevole sostegno.
L'attore ha, come detto, sostenuto di riconoscersi nella persona che a tanto ha provveduto.
Nel suo atto di citazione ha, infatti, dedotto di avere avuto, “in particolare da quando il de cuius ha necessitato di cure e assistenze, un diretto rapporto costante” con il testatore e che, a dimostrazione del “rapporto costante e soprattutto di fiducia e di disponibilità che si era instaurato tra” lui ed il cugino premorto, quest'ultimo gli aveva affidato le chiavi della sua abitazione, del garage, dell'auto, le carte di credito, il bancomat e il blocchetto degli assegni, spiegando che tali condotte si erano rese necessarie perché la malattia procurava al testatore “anche perdita di memoria temporanea” e, così organizzandosi, il de cuius si sentiva “più tranquillo, sicuro e meno solo”.
L'attore ha poi rappresentato che si era occupato del cugino “facendogli compagnia presso la sua abitazione, spesso anche ai pasti, accogliendo i suoi sfoghi e le sue giustificate paure, invitandolo, proprio al fine di non farlo sentire solo, molto spesso a trascorrere i fine settimana e le festività con la sua famiglia, accompagnandolo alle visite mediche specialistiche e presso il medico curante e recandosi da solo presso lo stesso medico curante al fine di farsi rilasciare le ricette necessarie all'acquisto di farmaci che provvedeva a comprare e disbrigando sempre, e comunque ogni qualvolta fosse necessario, tutti gli iter burocratici necessari”.
Ha, inoltre, dedotto, sempre al fine di dimostrare il legame e la fiducia che in lui riponeva il de cuius, che questi aveva lasciato “in evidenza per qualsiasi necessità e/o emergenza, sul comodino della camera da letto, il numero del telefono personale” di lui attore e che “lo stesso de cuius, il giorno in cui si sentì male, chiedeva al proprio medico curante, che era intervenuto presso la sua abitazione per prestargli assistenza, di prendere il bigliettino in evidenza sul comodino e di contattare il cugino
affinchè lo stesso potesse accompagnarlo presso l'Ospedale Civile di Cosenza”. Persona_1
Ha poi allegato di essere “stato l'unico dei parenti che è rimasto vicino al de cuius anche il
15.04.2010, giorno in cui decedeva, fino a seguirlo, ivi trasportato dall'Ospedale civile di Cosenza, presso la Clinica S. Anna Hospital di Catanzaro, assistendolo sino alla morte e provvedendo, anche, al disbrigo delle pratiche per il rientro della salma a LU e alla tumulazione della salma”.
L'attore, ciò dedotto, ha quindi, sostenuto che con il suo “comportamento amorevole e la sua disponibilità” avrebbe “alleggerito le sofferenze, i dolori e i patimenti anche morali” del de cuius,
“rendendo, con la sua presenza e la sua disponibilità per tutto il periodo della malattia sino alla morte, certamente più lievi le sofferenze del de cuius, senza nessun tornaconto economico, mentre gli altri parenti collaterali, con alcuni dei quali vi erano rapporti non certo amichevoli, tanto da intraprendere azioni legali, con altri, invece, da diversi anni non aveva nessuna sorta di dialogo, si sono sempre disinteressati delle sorti del de cuius, ricordandosi dello stesso solo dopo la sua morte”.
Ancora a riprova dell'assunto ha prodotto l'attore una serie di dichiarazioni “sottoscritte da chi, conoscendo la situazione, di fatto dava conferma della disposizione testamentaria, tra i quali medici, medico curante, infermieri, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro, sacerdote, collaboratrici domestiche e addirittura anche da molti dei parenti collaterali del de cuius tra i quali , Persona_7
, , , , Durante Lidia, , Persona_8 Controparte_13 _1 Persona_2 CP_16
e ”. Persona_9 Persona_10 CP_26
Ebbene, la prova testimoniale espletata con i testi introdotti dal non ha confermato gli assunti Per_1
attorei.
Il teste , che lavorava nello stesso istituto tecnico commerciale di Acri ove insegnava il de Tes_1 cuius, ha dichiarato di non sapere “nulla in ordine all'assistenza prestata da con Persona_1
specifico riferimento alle visite mediche specialistiche e presso il medico di base”. Ha tuttavia, aggiunto di avere “fatto visita a ” è il secondo nome del defunto) “due volte” Persona_1 Per_1
e di avere trovato “presso l'abitazione ”. Il teste ha pure ricordato che “in Persona_1 occasione del malessere che ha determinato il ricovero in ospedale, ” lo aveva Persona_1
“incaricato di consegnare le chiavi di casa, dell'auto ed il portafoglio a . Ha Persona_1 specificato di non sapere “se successivamente ” avesse “mantenuto la detenzione Persona_1 dei suddetti oggetti” e di non conoscere “i rapporti intercorrenti tra e gli altri Persona_1 parenti”.
sentito anch'egli come testimone, ha, a sua volta, riferito di avere conosciuto il de Testimone_2
cuius per la sua professione di infermiere e che aveva effettuato alcuni prelievi di sangue e prestazioni infermieristiche presso la di lui abitazione. Il testimone ha, in particolare, dichiarato di avere visto il presso il Bar o bar di solito dopo pranzo aggiungendo, che il defunto “non Per_1 CP_28 Tes_2 frequentava il bar intrattenendosi ma solo per bere un caffè” e di non avere mai visto “il Durante passeggiare con le persone indicate nel capitolo 17 né con ”. Ha detto, tuttavia, di Persona_1 avere appreso dal de cuius che l'attore “era l'unica persona di riferimento per le sue esigenze a cui si rivolgeva per ogni necessità”.
Il teste ha, invece, riferito di essere “stato contattato da (attore) Testimone_3 Persona_1
per il funerale e per il disbrigo delle pratiche dopo il decesso di avvenuto in Persona_1
Catanzaro” mentre , commerciante, ha dichiarato che il de cuius si era “recato da solo circa Tes_4
12 anni fa presso il” suo “negozio per acquistare materiali per la ristrutturazione della casa” e che lo aveva visto passeggiare qualche volta col cugino – odierno attore – ma senza ricordare – con evidente contraddizione rispetto a quanto prima detto – se i due passeggiavano “insieme o separatamente”.
, vicino di casa ed amico del de cuius, ha riferito di avere “accompagnato qualche Testimone_5 volta” il defunto “presso il medico specialista” e di avere visto “anche recarsi Persona_1 presso l'abitazione” del testatore “per accompagnarlo dal medico”. Ha ancora dichiarato che non gli risultava che altre persone avessero accompagnato il defunto dal dottore e che il testatore gli aveva
“sempre riferito che si rivolgeva a per le sue esigenze” ma di non sapere se l'attore Persona_1
“si occupava anche della casa e della pulizia”. Ha, infine, dichiarato che il de cuius “si recava presso
l'abitazione di e viceversa.” Persona_1
medico curante del defunto, ha dichiarato che “fino ad un anno circa prima Testimone_6 della morte, ” si recava presso il suo studio “anche da solo”; che, quando Persona_1 egli effettuava visite domiciliari, trovava “spesso (attore) da solo o insieme alla Persona_1 badante” mentre “altre volte trovav(a) solo la badante”; che “nell'ultimo periodo in cui il
[...]
stava male” andava presso il suo studio (attore) ma di non poter Persona_1 Persona_1 affermare che l'attore “fosse la sola persona ad occuparsi di ”. Persona_1
, cugina dell'attore e dei convenuti, ha, infine, dichiarato che “le volte in cui” lei Testimone_7 chiamava telefonicamente il de cuius “per sapere come stava”, questi le “raccontava che vedeva solo
e che se non fosse stato per lui che si occupava delle sue necessità sarebbe stato solo come Per_1 un cane”. Ha anche aggiunto di avere “il rimpianto di non essere stata vicino e presente con” suo
“cugino”. La teste ha ancora ricordato che il de cuius “aveva una donna che faceva le pulizie di casa, ma per il resto faceva tutto ”. Ha inoltre raccontato che il testatore le aveva detto che “aveva Per_1
dato a una copia delle chiavi di casa nonostante fosse un tipo che non si fidava delle Per_1 persone” ed ha aggiunto che già da prima della malattia aveva un ottimo rapporto con” Per_1 il defunto, “fin da ragazzo, tanto che gli aveva fatto anche lezioni di latino e credo anche qualche lezione di italiano”. La teste ha, infine, riferito che il 15.04.2010 l'attore aveva accompagnato il de cuius presso la clinica S. Anna Hospital di Catanzaro dove era poi deceduto e che l'attore stesso ivi lo aveva “assistito sino al momento del trapasso, curando anche il disbrigo delle pratiche per il rientro a LU della salma”.
Dalla prova esaminata, e qui sintetizzata, non è emerso quel rapporto costante, accudente, di vicinanza emotiva e di compassionevole conforto che ha allegato di avere instaurato con il Persona_1
defunto e premorto cugino.
E', al contrario, emerso che il era assistito da una badante che con lui Persona_1
conviveva e che, di conseguenza, si occupava di tutte le sue necessità quotidiane e domestiche, nonchè che fino ad un anno prima della sua morte egli era autonomo tanto da recarsi presso lo studio del medico curante “anche da solo” (v. dichiarazioni del dr. , medico curante). Tes_6
Il medico curante ha, inoltre, riferito che, le volte in cui si era portato (dopo che la malattia si era evidentemente aggravata non consentendogli di uscire dalla sua abitazione) ad effettuare visite domiciliari presso l'abitazione del suo paziente in LU, aveva trovato spesso il testatore con l'attore e con la badante, ed altre volte solo con la badante.
Ebbene, la presenza e l'accudimento forniti al de cuius dalla badante, che con il defunto coabitava e che al defunto prestava, in conseguenza, l'assistenza materiale di cui questi aveva quotidianamente bisogno nelle sue attività giornaliere (vestirsi, mangiare, lavarsi ecc.), rappresentando necessariamente, secondo l'id quod plerumque accidit, una compagnia anche per fare quattro chiacchiere e commentare i giornalieri accadimenti, costituiscono circostanze oggettive, non contestate e non contestabili, che, anche a voler ritenere che non escludano ex se che l'attore possa avere “alleviato tutte le pene e le sofferenze” da cui il testatore è stato afflitto “fino al trapasso”, impongono allo stesso attore - ed a chiunque dei collaterali intendesse attribuirsi il ruolo disegnato per il suo erede da nell'atto testamentario - un onere probatorio Persona_1
particolarmente stringente, idoneo a superare la inevitabile presunzione che (almeno) le sofferenze materiali siano state al de cuius “alleviate” dalla persona che con lui condivideva la casa e le giornate.
E tale prova non è stata offerta.
La circostanza che l'attore si recasse qualche volta a casa del cugino (non è, infatti, emersa dalla prova testimoniale una assidua frequentazione del defunto né tantomeno che l'attore, come sostenuto, si sia occupato del cugino sin da quando si erano rese necessarie cure ed assistenza – non è stato, invero, dal nemmeno precisato a che epoca risalisse tale necessità), il fatto che ogni tanto Per_1
l'attore accompagnasse il de cuius dal medico curante (ma solo nell'ultimo anno di vita e condividendo tale incombenza con la anzidetta badante e con il vicino di casa ), la Testimone_5
circostanza che egli detenesse le chiavi di casa e dell'auto del de cuius (ma non si sa da quando, né
l'attore ha fornito prova di detenere, come da lui dedotto, anche le carte di credito, il bancomat e il blocchetto degli assegni di ) e financo il fatto di avere accompagnato in Persona_1
ospedale il testatore ed essersi occupato del disbrigo delle pratiche relative al di lui funerale ed alla sepoltura costituiscono, infatti, elementi che non dimostrano quel legame e quell'accudimento assidui e totalizzanti posti dal testatore quale presupposto per il lascito di tutti i suoi averi, rappresentando, al contrario, mere incombenze materiali ricollegabili al legame familiare ed ai buoni rapporti che l'attore, a differenza di altri collaterali (ma la circostanza non è provata), aveva mantenuto col cugino.
Del resto, le circostanze più significative dedotte da a sostegno del suo legame Persona_1
speciale col de cuius non sono state provate nel corso del giudizio: nessun teste ha riferito che l'attore portava il cugino a casa sua per i weekend o per le festività, o che consumava spesso i pasti da lui o che lo portava a passeggiare oppure a svagarsi al bar vicino casa (dove è invece emerso che è stato visto andare da solo – v. deposizione del teste . Testimone_2
Nemmeno è stata dimostrata la circostanza che avesse lasciato “in evidenza Persona_1
per qualsiasi necessità e/o emergenza, sul comodino della camera da letto, il numero del telefono personale” dell'attore e che “lo stesso de cuius, il giorno in cui si sentì male, chiedeva al proprio medico curante, che era intervenuto presso la sua abitazione per prestargli assistenza, di prendere il bigliettino in evidenza sul comodino e di contattare il cugino affinchè lo stesso Persona_1 potesse accompagnarlo presso l'Ospedale Civile di Cosenza”.
E' stato escusso, in corso di causa, il medico curante a cui nulla è stato chiesto sul punto e che si è limitato a riferire di avere trovato spesso l'attore a casa del cugino insieme alla badante e altre volte solo la badante.
Né ha trovato riscontro aliunde la circostanza che l'attore fosse l'unico punto di riferimento per le esigenze del collaterale premorto, riferita da alcuni testi de relato per averla appreso dal de cuius.
Si tratta, peraltro, di dichiarazioni generiche, non circostanziate e smentite dalla prova testimoniale raccolta in corso di causa.
Nemmeno utilizzabili sono le dichiarazioni, prodotte da , asseritamente rilasciate Persona_1 per iscritto da alcune persone (amici, parenti dell'attore, parroco del paese, taluni convenuti) in ordine alla circostanza che egli avesse assistito il premorto cugino. Si tratta, infatti, di dichiarazioni non solo generiche e decontestualizzate ma meramente ripetitive della formula testamentaria e tutte di uguale tenore (“Io sottoscritto” – seguono le generalità del dichiarante – “riconosco che Persona_1 ha alleviato, assistendolo, tutte le pene e sofferenze, fino all'ora del trapasso, del compianto professor ”), le quali, anche a volerne ritenere l'autenticità (ma sono prive Persona_1 di qualsiasi elemento da cui poter inferire la certezza della loro provenienza, non essendo nemmeno accompagnate da copie dei documenti di identità dei propalanti), sono state peraltro smentite da successive dichiarazioni di contrario tenore (prodotte dai convenuti assistiti dall'avvocato Garritano) parimenti rese e sottoscritte da parte di molti degli stessi dichiaranti, ivi compresi i convenuti che le avevano rilasciate.
La prova assunta, insomma, non ha fornito dimostrazione che l'attore sia stata la persona che, come previsto dal de cuius nel suo testamento, ha accompagnato nel lungo Persona_1
percorso della sua grave malattia, fino al trapasso, occupandosi di tutte le sue esigenze, materiali e morali.
Ne deriva che, assorbita ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata e l'attore condannato al pagamento delle spese legali sostenute dai convenuti non rinuncianti che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso, secondo la dichiarazione attorea, tra euro
260.001,00 ed euro 520.000,00) ed a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione alla sua concreta complessità. In particolare, vanno riconosciuti gli onorari per le quattro fasi processuali alle difese dei convenuti , costituitisi sin _1 _1 CP_12 Controparte_13 dall'inizio del processo (fase di studio: euro 2.000,00, fase introduttiva: euro 1.200,00, fase di trattazione: euro 5.500,00, fase decisoria: euro 3.500,00) mentre ai convenuti costituitisi ad istruttoria inoltrata possono essere riconosciuti e liquidati soltanto gli onorari relativi a parziale fase di trattazione (euro 2.500,00) e fase decisoria (euro 3.500,00).
Nulla va disposto, invece, sulle spese nei confronti dei convenuti che hanno rinunciato agli atti del giudizio ( , Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_17 CP_18
, e .
[...] CP_19 CP_20
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese legali sostenute dai convenuti non rinuncianti che liquida in euro 12.200,00 in favore della difesa dei , _1 _1 CP_12 , in euro 6.000,00 in favore della difesa di
[...] Controparte_13 Controparte_14
e ed in euro 6.000,00 in favore della difesa di Durante Lidia e CP_15 CP_16
a titolo di onorari professionali, oltre, per tutte le difese, a rimborso forfettario, CAP
[...] ed IVA come per legge, da distarsi nei confronti del procuratore avv. Alessandro Cilento, dichiaratosi antistatario;
- nulla sulle spese rispetto ai convenuti rinuncianti.
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice rel. dott.ssa Filomena De Sanzo
Il Presidente dott.ssa Rosangela Viteritti