Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
______________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del
Per ___________________ Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 11808 R.G.L. 2023,
promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
, giusta procura in calce al ricorso, ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio di questa in Palermo, Via Nunzio
MORELLO 23; Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Lidia LO PRESTI, giusta procura allegata alla memoria di
costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio, all'indirizzo pec indicato in memoria;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Stefania SOTGIA e Alessandro CP_2
DOA, giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione ed
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in
Palermo, Via LAURANA 59;
Resistente
1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CACIOPPO, giusta CP_3
procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo, Viale del Fante 58/D;
Resistente
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E AD
AVVISO DI ADDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
26/02/2025, ha emesso
S E N T E N Z A
avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e l' in ordine al CP_2 credito di cui all'avviso di addebito n.59620190008811504000 nonché l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto dell di procedere alla Controparte_1 riscossione coattiva del credito dell' di cui alla cartella n.29620130007505272000 e CP_3
conseguentemente dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l' al pagamento nei confronti del di metà delle spese CP_2 Parte_1
processuali, che liquida in Euro 800,00, oltre rimborso spese generali iva e c.p.a,
dichiarandole compensate per la residua frazione.
Dichiara interamente compensate le spese processuali nei confronti dell CP_3
Dichiara compensate per metà le spese processuali nei confronti dell Controparte_1
e condanna quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente della residua
[...]
frazione, che liquida in Euro 800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.
Distrae le spese di lite, come sopra liquidate, in favore dell'Avv. , ai Parte_2
sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/10/2023, propose Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.296202390000922809/000, con la 2 quale gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 2.179,64, di cui 5.88 per spese di notifica ed Euro 2.173,76, a titolo di rate e regolazione premio per gli anni 2010, 2011 e CP_3
2012 nonché avverso l'avviso di addebito n.59620190008811504000, relativo al mancato pagamento di contributi I.V.S. dovuti all' per l'anno 2013, pari a Euro 2.709,74, CP_2 di cui 2.475,84 per sorte capitale ed il resto per oneri di riscossione ed interessi.
Dedusse l'illegittimità dell'intimazione di pagamento relativa al credito dell' CP_3
in quanto la cartella esattoriale presupposta non risultava notificata e la pretesa fatta valere era, in ogni caso, estinta per prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3 L. n° 335/95.
Parimenti, lamentò l'illegittimità dell'avviso di addebito, in quanto anche il credito dell' relativo a contributi I.V.S. del 2013 era, a suo dire, inesorabilmente estinto per CP_2
prescrizione.
L' , ritualmente costituitasi con memoria difensiva, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva, avendo essa notificato ritualmente la cartella esattoriale relativa al credito dell' in data 11/04/2013, senza CP_3
che la stessa fosse stata impugnata nel termine di 40 giorni e sottolineando che alla notifica della stessa erano, poi, seguiti due avvisi di intimazione di pagamento in data 7/02/2017 e
29/03/2023.
Allo stesso modo, l'avviso di addebito relativo al credito era stato CP_2
regolarmente notificato in data 10/01/2020.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
L' ritualmente costituitosi, con memoria difensiva, ha dedotto l'avvenuto CP_2
annullamento dell'avviso di addebito, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L' ha chiesto il rigetto dell'opposizione, atteso che la cartella di pagamento CP_3
era stata regolarmente notificata, rilevando che una eventuale prescrizione maturata, dopo l'iscrizione a ruolo, era ascrivibile alla responsabilità esclusiva del . CP_4
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
26/02/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Deve preliminarmente rilevarsi che l' in data 3/06/2024 ha annullato l'avviso di CP_2
addebito, disponendo il relativo sgravio.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, salvo quanto verrà
stabilito infra anche sulle spese di lite.
3 In ordine al credito , non vi è dubbio che, alla luce della relata di notifica della CP_3
cartella 29620130007505272000, prodotta dall' , la medesima è stata Controparte_1
notificata in data 11/04/2013 al , personalmente, non essendovi dubbio che Parte_1
la relata, riportante il numero della cartella, si riferisca a quest'ultima.
Egli aveva, quindi, l'onere di impugnarla entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 24 , comma 5°, D.l.vo n° 46/99.
A tal proposito va ribadito che l'impugnazione del ruolo non può avere carattere recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito la cartella esattoriale (ex art. 24 D.Lgs 46/99), né tantomeno per far valere vizi formali della stessa, essendo decorsi i venti giorni dalla notifica del titolo. Il contribuente, però, può
agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo,
ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo.
Conseguentemente, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata regolarmente notificata, il debitore - che non l'abbia impugnata nel termine decadenziale - non può più impugnarla per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però il debitore afferma che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Deve inoltre ribadirsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
la cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di
impugnazione, non vale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in
decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito,
ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo
termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato
dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere
costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è
idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo
esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce
semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto
nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva ( Cass. Civ. n° 15704/21).
4 Nel caso in esame, il concessionario non ha dimostrato di avere interrotto la prescrizione quinquennale applicabile anche ai premi , ai sensi dell'art. 3 L. n° 335/95 CP_3
che decorreva dalla data di notifica della cartella (11/04/2013).
Ed, infatti, anche a voler ritenere, in via ipotetica, che l'avviso di recapito in data
7/02/2017 si riferisca ad un atto di intimazione di pagamento del credito di cui alla cartella,
come allega l , senza tuttavia produrre l'atto notificato e consentire tale CP_1 CP_1
verifica, deve sottolinearsi come da tale data a quella della notifica dell'intimazione oggi impugnata (29/03/2023) sono decorsi oltre sei anni, cosicchè si è in ogni caso prescritto il diritto del concessionario di procedere alla riscossione coattiva del credito.
Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di procedere alla riscossione coattiva del credito dell' di cui alla cartella CP_3
n.29620130007505272000.
In conseguenza di tali statuizioni, l'impugnazione di pagamento impugnata va dichiarata illegittima.
In ordine al regolamento delle spese tra il ricorrente e l' considerato il CP_2
comportamento processuale di quest'ultimo che si è attivato, in via amministrativa, per l'annullamento dell'avviso di addebito prima dell'udienza di discussione, anche se dopo circa otto mesi dal deposito del ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare la metà delle spese processuali, mentre l'Istituto, virtualmente soccombente, va condannato al pagamento in favore del ricorrente della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo.
Ricorrono, poi, gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nei confronti dell' atteso che la rilevata prescrizione attiene al diritto del CP_3
concessionario di procedere alla riscossione coattiva del credito ed è stata determinata dal comportamento omissivo di quest'ultimo, di cui l'Istituto, al quale non è addebitabile, si limita a subire gli effetti.
L' , attesa la sua posizione processuale e l'esito Controparte_1
globale della lite, che la vede soccombente soltanto in relazione alla prescrizione del diritto di procedere alla riscossione del credito imputabile a sua esclusiva responsabilità, CP_3
mentre in ordine al credito dell è cessata la materia del contendere per CP_2
annullamento dell'avviso di addebito da parte dell'Ente impositore, va condannata al pagamento di metà delle spese processuali, nei confronti del ricorrente, da liquidarsi come in dispositivo, mentre le stesse devono essere compensate per la residua frazione.
5 Va disposta la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore dell'Avv.
, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ. Parte_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 28/03/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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