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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 584/2021
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 24.02.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse dell'attrice, compare l'avv. Andrea
Fresi, il quale dichiara di concludere in conformità con le conclusioni rassegnate nelle memorie conclusive autorizzate e chiede che sia data lettura della sentenza.
Nell'interesse dei convenuti, compare l'avv. Michele Delogu, il quale conferma le conclusioni in atti e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Dichiara, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., di essere antistatario insieme all'avv. Annalisa Soggiu.
Il Giudice sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 24.02.2025.
R.G. n. 584/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 584 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Oristano nello studio dell'avv. Andrea Fresi, che la difende rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(c.f. ) e (c.f. ), con domicilio C.F._4 CP_5 C.F._5
eletto in Bosa nello studio degli avvocati Vittorino Michele Delogu e Annalisa Soggiu, che li difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti, convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice: “a) Dichiararsi ai sensi e per gli effetti dell'art 2901 c.c. revocato ed inefficace nei confronti della l'atto di disposizione descritto in premessa, e Parte_1
precisamente: - atto pubblico di compravendita del 29.04.2016 a rogito del dott. Persona_1
(Rep. 9862 – Racc. 7301), trascritto in Oristano il 04.05.2016 (Reg. Part. 1696 - Reg. Gen. 2321), con il quale la vendeva ai figli , e Controparte_1 CP_4 CP_2 Per_2
, ed alla SI.ra , il fabbricato ad uso civile abitazione sito nel comune di
[...] Parte_2
Arborea alla via Tulipani n. 13, disposto su tre piani, distinto al NCEU al foglio 15, mapp. 622, via dei Tulipani sn, piano T- 1-2, ctg A/2, classe 1^, consistenza vani 10,5, superficie catatsale mq 248, rendita € 840,53. b) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”;
~ 2 ~ Nell'interesse dei convenuti: “Dichiarare inammissibile la domanda attorea e, in ogni caso, rigettare la medesima domanda, in quanto del tutto priva di fondamento, in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore dei difensori antistatari ed il cui valore della causa relativa ad azione revocatoria, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, è determinato in base all'ammontare del credito vantato dall'attore, l'applicazione dei valori medi e l'aumento per la presenza di quattro parti convenute aventi stessa posizione processuale.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata, la al fine di sentire dichiarare inefficace, ai Parte_1 sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto pubblico di compravendita del 29.04.2016 con cui Controparte_1
aveva ceduto ai figli , e e alla nuora
[...] CP_4 CP_2 Persona_2 Pt_2
al prezzo di euro 150.000,00, l'unico immobile di sua proprietà, costituito dal fabbricato a
[...]
uso civile abitazione sito nel Comune di Arborea, distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, mappale 622, ha esposto:
- che, vantando, a titolo di corrispettivi di forniture di materiali edili, un credito di euro 28.343,56 oltre accessori nei confronti di – divenuta titolare del debito per effetto Controparte_1 dell'accettazione, in data 25.03.2015, dell'eredità del defunto coniuge, e originario debitore,
, deceduto il 19.10.2014 –, aveva negoziato con la debitrice, contro cui aveva Persona_3 ottenuto per l'intero ammontare del credito il decreto ingiuntivo n. 240/2015 del 17.07.2015, un piano di rientro dilazionato, che prevedeva il pagamento immediato di euro 15.000,00 e il versamento del residuo in rate mensili di euro 250,00 ciascuna;
- che la aveva effettuato i pagamenti fino alla settima rata;
CP_1
- che, eseguiti gli accertamenti preliminari all'inizio dell'azione esecutiva per il recupero del residuo, aveva scoperto che, medio tempore, aveva alienato ai figli e a Controparte_1 una nuora l'unico immobile presente nel proprio patrimonio;
- che costituivano indici di fraudolenza dell'operazione in danno dei creditori lo stretto legame di parentela fra i paciscenti, il prezzo di vendita inferiore al valore di mercato del bene, la prossimità cronologica del trasferimento con l'interruzione del pagamento delle rate del piano dilazionato e la circostanza che la avesse continuato ad abitare nell'immobile venduto ai congiunti. CP_1
2. Con comparsa del 17.09.2021, si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2
, e (quest'ultimo succeduto, insieme al padre
[...] Persona_2 CP_4 CP_5
alla madre deceduta il 22.10.2016), i quali hanno chiesto il rigetto della CP_4 Parte_2
domanda in quanto:
~ 3 ~ - il prezzo della cessione del fabbricato di Arborea, distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, mappale
622 – pervenuto per successione mortis causa dal coniuge a già gravato Controparte_1
da iscrizioni pregiudizievoli – era stato interamente utilizzato per pagare numerosi debiti scaduti
(fra cui uno, contratto, a titolo di mutuo, con la Banca di Credito Cooperativo di Arborea, che aveva già avviato l'azione esecutiva contro la debitrice) e, pertanto, la compravendita era irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod. proc. civ.;
- in ogni caso, erano assenti così l'eventus damni, giacché la era titolare di beni mobili e di CP_1
una pensione sufficienti a soddisfare in misura integrale il credito vantato dall'attrice, come la scientia damni e la partecipatio fraudis, non desumili dal solo rapporto di parentela fra alienante e acquirenti.
3. La causa, istruita mediante documenti, è stata spedita a sentenza, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., all'udienza del 24.02.2025.
§§§
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
5. Come correttamente osservato dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. del 21.10.2021, l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 19963/2023; Cass. civ. n. 16793/2015) e, pertanto, la stessa – non essendo, appunto, rilevabile d'ufficio – deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza (art. 167, comma 2, cod. proc. civ.), entro il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ..
Nel caso di specie, l'eccezione di irrevocabilità ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod. proc. civ., formulata nella comparsa di costituzione e risposta dai convenuti, costituitisi in giudizio il
17.09.2021, tre giorni prima dell'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. indicata nell'atto di citazione – senza che fossero adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, cod. proc. civ. –, è dunque tardiva e non può essere esaminata.
6. Per quel che concerne la domanda di parte attrice, poiché l'atto di cui è invocata la declaratoria di inefficacia relativa è a titolo oneroso ed è stato compiuto, dopo il sorgere del credito, il 29.04.2016
(doc. denominato “Compravendita Tras” allegato all'atto di citazione), è necessario verificare se i paciscenti fossero consapevoli dell'attitudine della vendita a ledere le ragioni creditorie della
[...]
CP_6
[...
. In primo luogo, quanto ai profili oggettivi dell'azione revocatoria, non occorre soffermarsi sulla sussistenza del credito, pacifica fra le parti e, in ogni caso, dimostrata dal decreto ingiuntivo n.
240/2015 del 21.07.2015 (doc. denominato “DI notificato” allegato all'atto di citazione), ottenuto dall'attrice contro dalle fatture (non contestate) recanti l'indicazione delle Controparte_1
~ 4 ~ forniture di cui, esercitando l'azione monitoria, la ha rivendicato il pagamento (docc. Parte_1 denominati “Fatture e DDT 1” e “Fatture e DDT 2” allegati all'atto di citazione) e dal piano di rientro dilazionato in forza del quale si era impegnata a restituire all'attrice l'importo Controparte_1
di cui alla summenzionata ingiunzione, non oggetto di contestazione specifica e indirettamente comprovato dall'esecuzione di un pagamento di euro 15.000,00 in data 13.01.2016 (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dei convenuti).
6.2. Difficilmente confutabile è pure l'attitudine dell'atto dispositivo a ledere le ragioni creditorie dell'attrice: difatti, nei propri atti difensivi, i convenuti hanno esposto che il prezzo della vendita del fabbricato sito nel Comune di Arborea, distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, mappale 622, era stato integralmente utilizzato per pagare debiti scaduti, sicché è certo che, alla fuoriuscita dell'unico cespite immobiliare presente nel patrimonio della prima del trasferimento, non sia corrisposta CP_1
l'acquisizione di utilità di valore equivalente, tali da consentire alla di veder soddisfatto Parte_1
il proprio diritto.
D'altra parte, ancorché allegata, non è stata dimostrata l'esistenza, in capo alla debitrice, di residualità patrimoniali tanto ampie – tali, purtroppo, non essendo l'esiguo ammontare, di euro 884,00 al mese, della pensione di vecchiaia percepita dalla (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, CP_1 comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dei convenuti) o gli “altri beni mobili” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta), non meglio indicati e della cui esistenza non è stata, comunque, fornita la prova – da escludere, indipendentemente dall'alienazione dell'immobile, il rischio di insoddisfazione delle ragioni della creditrice (cfr. Cass. civ. n. 16221/2019).
6.3. Infine, la ricorrenza della scientia damni va verificata avendo riguardo, oltre che agli effetti pratici ottenuti dalla debitrice/disponente attraverso la vendita del 29.04.2016, agli atti, anteriori (ma comunque successivi al sorgere del credito vantato dalla , di accettazione e rinuncia Parte_1 relativi all'eredità di . Persona_3
Difatti, fra i chiamati, soltanto ha accettato di succedere nel patrimonio Controparte_1 relitto dal defunto coniuge, mentre vi hanno rinunciato tutti i figli (doc. denominato “Verbale rinuncia eredit” allegato all'atto di citazione), i quali, per un verso, acquistando la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Arborea, distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, mappale 622, hanno assicurato all'ascendente superstite (pacificamente rimasta nella disponibilità del bene compravenduto) di continuare ad abitare nel fabbricato sottraendolo ad azioni esecutive da parte dei creditori del de cuius non garantiti da ipoteca (fra cui la , e, per l'altro, pagando con denaro proprio, imputato Parte_1
al prezzo di vendita, alcuni creditori ipotecari (e, in particolar modo, come affermato nella comparsa di costituzione e risposta, la Banca di Credito Cooperativo di Arborea), hanno sia tacitato una parte dei debiti paterni (di cui formalmente avrebbe dovuto rispondere la sola in qualità di unica CP_1
~ 5 ~ chiamata accettante), sia ottenuto, attraverso la rinuncia a un'eredità che può supporsi passiva, il vantaggio collaterale della limitazione della (propria) responsabilità all'ammontare di quanto strettamente necessario per soddisfare le ragioni dell'unica creditrice (ossia, la Banca di Credito
Cooperativo di Arborea) che, a dispetto dell'alienazione del 29.04.2016, avrebbe, comunque, potuto aggredire, poiché garantita dall'ipoteca, la casa di Arborea con l'azione esecutiva.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, è lecito ipotizzare che la famiglia Per_4
abbia compiuto l'atto dispositivo del 29.04.2016 in esecuzione di un più complesso accordo
[...]
avente per oggetto la sistemazione del patrimonio relitto da nel modo più conveniente Persona_3 per tutti i chiamati all'eredità; di conseguenza, deve, altresì, presumersi che tutti i contraenti fossero pienamente consapevoli che, con il trasferimento del 29.04.2016, sarebbe stato pressoché impossibile per la recuperare il credito vantato nei confronti di Parte_1 Controparte_1
7. All'accoglimento della domanda segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna dei convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice, in ragione del valore del credito (cfr. Cass. civ. n.
10089/2014), le spese processuali, che sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con riduzione, relativamente alla fase istruttoria, nella misura del 50% dei compensi medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 per i giudizi di valore ricompreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, atteso che il processo è stato istruito esclusivamente a mezzo di documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda dell'attrice e, pertanto, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dichiara inefficace, nei confronti della il trasferimento immobiliare – avente ad oggetto il fabbricato Parte_1
a uso civile abitazione sito nel Comune di Arborea, disposto su tre piani, distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, mappale 622, piani terra, 1 e 2, categoria A/2, classe 1^, consistenza vani 10,5, superficie catastale mq 248, rendita euro 840,53 – attuato con atto di compravendita del
29.04.2016 a rogito del dottor (Rep. 9862 – Racc. 7301), trascritto a Oristano Persona_1
il 04.05.2016 (Reg. Part. 1696 - Reg. Gen. 2321);
2) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 4.237,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 24.02.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 6 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 24.02.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse dell'attrice, compare l'avv. Andrea
Fresi, il quale dichiara di concludere in conformità con le conclusioni rassegnate nelle memorie conclusive autorizzate e chiede che sia data lettura della sentenza.
Nell'interesse dei convenuti, compare l'avv. Michele Delogu, il quale conferma le conclusioni in atti e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Dichiara, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., di essere antistatario insieme all'avv. Annalisa Soggiu.
Il Giudice sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 24.02.2025.
R.G. n. 584/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 584 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Oristano nello studio dell'avv. Andrea Fresi, che la difende rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(c.f. ) e (c.f. ), con domicilio C.F._4 CP_5 C.F._5
eletto in Bosa nello studio degli avvocati Vittorino Michele Delogu e Annalisa Soggiu, che li difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti, convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice: “a) Dichiararsi ai sensi e per gli effetti dell'art 2901 c.c. revocato ed inefficace nei confronti della l'atto di disposizione descritto in premessa, e Parte_1
precisamente: - atto pubblico di compravendita del 29.04.2016 a rogito del dott. Persona_1
(Rep. 9862 – Racc. 7301), trascritto in Oristano il 04.05.2016 (Reg. Part. 1696 - Reg. Gen. 2321), con il quale la vendeva ai figli , e Controparte_1 CP_4 CP_2 Per_2
, ed alla SI.ra , il fabbricato ad uso civile abitazione sito nel comune di
[...] Parte_2
Arborea alla via Tulipani n. 13, disposto su tre piani, distinto al NCEU al foglio 15, mapp. 622, via dei Tulipani sn, piano T- 1-2, ctg A/2, classe 1^, consistenza vani 10,5, superficie catatsale mq 248, rendita € 840,53. b) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”;
~ 2 ~ Nell'interesse dei convenuti: “Dichiarare inammissibile la domanda attorea e, in ogni caso, rigettare la medesima domanda, in quanto del tutto priva di fondamento, in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore dei difensori antistatari ed il cui valore della causa relativa ad azione revocatoria, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, è determinato in base all'ammontare del credito vantato dall'attore, l'applicazione dei valori medi e l'aumento per la presenza di quattro parti convenute aventi stessa posizione processuale.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata, la al fine di sentire dichiarare inefficace, ai Parte_1 sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto pubblico di compravendita del 29.04.2016 con cui Controparte_1
aveva ceduto ai figli , e e alla nuora
[...] CP_4 CP_2 Persona_2 Pt_2
al prezzo di euro 150.000,00, l'unico immobile di sua proprietà, costituito dal fabbricato a
[...]
uso civile abitazione sito nel Comune di Arborea, distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, mappale 622, ha esposto:
- che, vantando, a titolo di corrispettivi di forniture di materiali edili, un credito di euro 28.343,56 oltre accessori nei confronti di – divenuta titolare del debito per effetto Controparte_1 dell'accettazione, in data 25.03.2015, dell'eredità del defunto coniuge, e originario debitore,
, deceduto il 19.10.2014 –, aveva negoziato con la debitrice, contro cui aveva Persona_3 ottenuto per l'intero ammontare del credito il decreto ingiuntivo n. 240/2015 del 17.07.2015, un piano di rientro dilazionato, che prevedeva il pagamento immediato di euro 15.000,00 e il versamento del residuo in rate mensili di euro 250,00 ciascuna;
- che la aveva effettuato i pagamenti fino alla settima rata;
CP_1
- che, eseguiti gli accertamenti preliminari all'inizio dell'azione esecutiva per il recupero del residuo, aveva scoperto che, medio tempore, aveva alienato ai figli e a Controparte_1 una nuora l'unico immobile presente nel proprio patrimonio;
- che costituivano indici di fraudolenza dell'operazione in danno dei creditori lo stretto legame di parentela fra i paciscenti, il prezzo di vendita inferiore al valore di mercato del bene, la prossimità cronologica del trasferimento con l'interruzione del pagamento delle rate del piano dilazionato e la circostanza che la avesse continuato ad abitare nell'immobile venduto ai congiunti. CP_1
2. Con comparsa del 17.09.2021, si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2
, e (quest'ultimo succeduto, insieme al padre
[...] Persona_2 CP_4 CP_5
alla madre deceduta il 22.10.2016), i quali hanno chiesto il rigetto della CP_4 Parte_2
domanda in quanto:
~ 3 ~ - il prezzo della cessione del fabbricato di Arborea, distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, mappale
622 – pervenuto per successione mortis causa dal coniuge a già gravato Controparte_1
da iscrizioni pregiudizievoli – era stato interamente utilizzato per pagare numerosi debiti scaduti
(fra cui uno, contratto, a titolo di mutuo, con la Banca di Credito Cooperativo di Arborea, che aveva già avviato l'azione esecutiva contro la debitrice) e, pertanto, la compravendita era irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod. proc. civ.;
- in ogni caso, erano assenti così l'eventus damni, giacché la era titolare di beni mobili e di CP_1
una pensione sufficienti a soddisfare in misura integrale il credito vantato dall'attrice, come la scientia damni e la partecipatio fraudis, non desumili dal solo rapporto di parentela fra alienante e acquirenti.
3. La causa, istruita mediante documenti, è stata spedita a sentenza, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., all'udienza del 24.02.2025.
§§§
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
5. Come correttamente osservato dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. del 21.10.2021, l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 19963/2023; Cass. civ. n. 16793/2015) e, pertanto, la stessa – non essendo, appunto, rilevabile d'ufficio – deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza (art. 167, comma 2, cod. proc. civ.), entro il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ..
Nel caso di specie, l'eccezione di irrevocabilità ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod. proc. civ., formulata nella comparsa di costituzione e risposta dai convenuti, costituitisi in giudizio il
17.09.2021, tre giorni prima dell'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. indicata nell'atto di citazione – senza che fossero adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, cod. proc. civ. –, è dunque tardiva e non può essere esaminata.
6. Per quel che concerne la domanda di parte attrice, poiché l'atto di cui è invocata la declaratoria di inefficacia relativa è a titolo oneroso ed è stato compiuto, dopo il sorgere del credito, il 29.04.2016
(doc. denominato “Compravendita Tras” allegato all'atto di citazione), è necessario verificare se i paciscenti fossero consapevoli dell'attitudine della vendita a ledere le ragioni creditorie della
[...]
CP_6
[...
. In primo luogo, quanto ai profili oggettivi dell'azione revocatoria, non occorre soffermarsi sulla sussistenza del credito, pacifica fra le parti e, in ogni caso, dimostrata dal decreto ingiuntivo n.
240/2015 del 21.07.2015 (doc. denominato “DI notificato” allegato all'atto di citazione), ottenuto dall'attrice contro dalle fatture (non contestate) recanti l'indicazione delle Controparte_1
~ 4 ~ forniture di cui, esercitando l'azione monitoria, la ha rivendicato il pagamento (docc. Parte_1 denominati “Fatture e DDT 1” e “Fatture e DDT 2” allegati all'atto di citazione) e dal piano di rientro dilazionato in forza del quale si era impegnata a restituire all'attrice l'importo Controparte_1
di cui alla summenzionata ingiunzione, non oggetto di contestazione specifica e indirettamente comprovato dall'esecuzione di un pagamento di euro 15.000,00 in data 13.01.2016 (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dei convenuti).
6.2. Difficilmente confutabile è pure l'attitudine dell'atto dispositivo a ledere le ragioni creditorie dell'attrice: difatti, nei propri atti difensivi, i convenuti hanno esposto che il prezzo della vendita del fabbricato sito nel Comune di Arborea, distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, mappale 622, era stato integralmente utilizzato per pagare debiti scaduti, sicché è certo che, alla fuoriuscita dell'unico cespite immobiliare presente nel patrimonio della prima del trasferimento, non sia corrisposta CP_1
l'acquisizione di utilità di valore equivalente, tali da consentire alla di veder soddisfatto Parte_1
il proprio diritto.
D'altra parte, ancorché allegata, non è stata dimostrata l'esistenza, in capo alla debitrice, di residualità patrimoniali tanto ampie – tali, purtroppo, non essendo l'esiguo ammontare, di euro 884,00 al mese, della pensione di vecchiaia percepita dalla (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, CP_1 comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dei convenuti) o gli “altri beni mobili” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta), non meglio indicati e della cui esistenza non è stata, comunque, fornita la prova – da escludere, indipendentemente dall'alienazione dell'immobile, il rischio di insoddisfazione delle ragioni della creditrice (cfr. Cass. civ. n. 16221/2019).
6.3. Infine, la ricorrenza della scientia damni va verificata avendo riguardo, oltre che agli effetti pratici ottenuti dalla debitrice/disponente attraverso la vendita del 29.04.2016, agli atti, anteriori (ma comunque successivi al sorgere del credito vantato dalla , di accettazione e rinuncia Parte_1 relativi all'eredità di . Persona_3
Difatti, fra i chiamati, soltanto ha accettato di succedere nel patrimonio Controparte_1 relitto dal defunto coniuge, mentre vi hanno rinunciato tutti i figli (doc. denominato “Verbale rinuncia eredit” allegato all'atto di citazione), i quali, per un verso, acquistando la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Arborea, distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, mappale 622, hanno assicurato all'ascendente superstite (pacificamente rimasta nella disponibilità del bene compravenduto) di continuare ad abitare nel fabbricato sottraendolo ad azioni esecutive da parte dei creditori del de cuius non garantiti da ipoteca (fra cui la , e, per l'altro, pagando con denaro proprio, imputato Parte_1
al prezzo di vendita, alcuni creditori ipotecari (e, in particolar modo, come affermato nella comparsa di costituzione e risposta, la Banca di Credito Cooperativo di Arborea), hanno sia tacitato una parte dei debiti paterni (di cui formalmente avrebbe dovuto rispondere la sola in qualità di unica CP_1
~ 5 ~ chiamata accettante), sia ottenuto, attraverso la rinuncia a un'eredità che può supporsi passiva, il vantaggio collaterale della limitazione della (propria) responsabilità all'ammontare di quanto strettamente necessario per soddisfare le ragioni dell'unica creditrice (ossia, la Banca di Credito
Cooperativo di Arborea) che, a dispetto dell'alienazione del 29.04.2016, avrebbe, comunque, potuto aggredire, poiché garantita dall'ipoteca, la casa di Arborea con l'azione esecutiva.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, è lecito ipotizzare che la famiglia Per_4
abbia compiuto l'atto dispositivo del 29.04.2016 in esecuzione di un più complesso accordo
[...]
avente per oggetto la sistemazione del patrimonio relitto da nel modo più conveniente Persona_3 per tutti i chiamati all'eredità; di conseguenza, deve, altresì, presumersi che tutti i contraenti fossero pienamente consapevoli che, con il trasferimento del 29.04.2016, sarebbe stato pressoché impossibile per la recuperare il credito vantato nei confronti di Parte_1 Controparte_1
7. All'accoglimento della domanda segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna dei convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice, in ragione del valore del credito (cfr. Cass. civ. n.
10089/2014), le spese processuali, che sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con riduzione, relativamente alla fase istruttoria, nella misura del 50% dei compensi medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 per i giudizi di valore ricompreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, atteso che il processo è stato istruito esclusivamente a mezzo di documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda dell'attrice e, pertanto, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dichiara inefficace, nei confronti della il trasferimento immobiliare – avente ad oggetto il fabbricato Parte_1
a uso civile abitazione sito nel Comune di Arborea, disposto su tre piani, distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, mappale 622, piani terra, 1 e 2, categoria A/2, classe 1^, consistenza vani 10,5, superficie catastale mq 248, rendita euro 840,53 – attuato con atto di compravendita del
29.04.2016 a rogito del dottor (Rep. 9862 – Racc. 7301), trascritto a Oristano Persona_1
il 04.05.2016 (Reg. Part. 1696 - Reg. Gen. 2321);
2) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 4.237,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 24.02.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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