Art. 4. Campagne informative e di sensibilizzazione 1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della societa' civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravita' del body shaming, sulle eventuali responsabilita' penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno e sulla necessita' di contrastarlo;
b) fornire informazioni sulle conseguenze del body shaming sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittime;
c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;
d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicita' nonche' promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravita' del body shaming, sulle eventuali responsabilita' penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno e sulla necessita' di contrastarlo;
b) fornire informazioni sulle conseguenze del body shaming sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittime;
c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;
d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicita' nonche' promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.