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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 576-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Laura De Simone -Presidente . dott. Luisa Vasile - Giudice rel.est. dott. Sergio Rossetti - Giudice nel procedimento n. 576-1//2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Porretta n. 56, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Aderjana Petova (C.F. - PEC - FAX C.F._2 Email_1 0276028498), del Foro di Milano, con studio in Milano, via Solferino n. 7 presso la quale elegge domicilio
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 24-4-25 da per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...]e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di euro 367.355,40, come di seguito:
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che
risulta proprietario di quote immobiliari (quote ereditarie 3/12 su Parte_1 due beni immobili site in Sestri Levante), titolare di reddito da lavoro dipendente, di credito verso la ex coniuge e saldo attivo da conti correnti;
visto l'impegno della attuale convivente al versamento in favore della Procedura dell'importo di
€.800,00; tenuto conto, con riguardo alla trattenuta di un quinto in esecuzione di pignoramento presso terzi promosso dalla Società (per un credito complessivo di 6.469,79, di cui €3.748,91 già Parte_2 versati), che la medesima, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n. 19947): la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.); osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC di Garbagnate Milanese, nella persona dell'avv. Anna Porcari, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso soggetto gestore nominato dall'OCC, avv. Anna Porcari;
ritenuto che
per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ); C.F._1 nomina Giudice Delegato la dott.ssa Luisa Vasile; nomina liquidatore l'avv. Anna Porcari; ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura il pignoramento del quinto dello stipendio di di cui al pignoramento presso terzi promosso dalla Società Parte_1 Parte_2 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano. Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC. Milano, 30/04/2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Luisa Vasile
Il Presidente dott. Laura De Simone
Pagina nr. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Laura De Simone -Presidente . dott. Luisa Vasile - Giudice rel.est. dott. Sergio Rossetti - Giudice nel procedimento n. 576-1//2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Porretta n. 56, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Aderjana Petova (C.F. - PEC - FAX C.F._2 Email_1 0276028498), del Foro di Milano, con studio in Milano, via Solferino n. 7 presso la quale elegge domicilio
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 24-4-25 da per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...]e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di euro 367.355,40, come di seguito:
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che
risulta proprietario di quote immobiliari (quote ereditarie 3/12 su Parte_1 due beni immobili site in Sestri Levante), titolare di reddito da lavoro dipendente, di credito verso la ex coniuge e saldo attivo da conti correnti;
visto l'impegno della attuale convivente al versamento in favore della Procedura dell'importo di
€.800,00; tenuto conto, con riguardo alla trattenuta di un quinto in esecuzione di pignoramento presso terzi promosso dalla Società (per un credito complessivo di 6.469,79, di cui €3.748,91 già Parte_2 versati), che la medesima, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n. 19947): la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.); osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC di Garbagnate Milanese, nella persona dell'avv. Anna Porcari, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso soggetto gestore nominato dall'OCC, avv. Anna Porcari;
ritenuto che
per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ); C.F._1 nomina Giudice Delegato la dott.ssa Luisa Vasile; nomina liquidatore l'avv. Anna Porcari; ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura il pignoramento del quinto dello stipendio di di cui al pignoramento presso terzi promosso dalla Società Parte_1 Parte_2 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano. Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC. Milano, 30/04/2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Luisa Vasile
Il Presidente dott. Laura De Simone
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