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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 542/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 542/2024, introdotta con ricorso depositato in data 02/02/2024 da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. BISSOLI DARIA nei confronti di
(CF: ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. CROSATO LUCIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
− Con il ricorso in epigrafe riportato, agiva per ottenere la pronuncia di separazione Parte_1 dalla moglie, , con cui aveva contratto matrimonio il 23.6.2001. Dall'unione Controparte_1 nasceva il 12.12.2003 . Per_1
− Si costituiva il 24.4.2024 , aderendo alla domanda di separazione e proponendo Controparte_1 in via riconvenzionale domanda di divorzio.
− All'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 23.5.2024 e davano atto di aver raggiunto un accordo nelle more, chiedendo la pronuncia 1 di separazione alle condizioni indicate e, trascorso il termine di legge, la pronuncia di sentenza di divorzio.
− La separazione è stata pronunciata con sentenza del 28.5.2024.
− Con ordinanza di pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia di sentenza di divorzio, con fissazione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
− Trascorso il termine di legge, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate il
4/12/2024, in sostituzione dell'udienza del 17/12/2024 hanno confermato la loro volontà, precisando che non sussistono possibilità di riconciliazione e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
***
− Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898
e successive modifiche ed integrazioni;
− poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
− ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
− visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
542/2024 RG: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/06/2001 da Parte_1
(n. a Treviso (TV) il 24/07/1972) e (n. a Treviso (TV) il 9/10/1974), trascritto Controparte_1 al n. 30, parte 2, Serie A, anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOGLIANO
VENETO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
− “1) la OR continuerà a rimanere, con la figlia nella casa di proprietà dei signori Controparte_1 Persona_2
e (genitori del sottoscritto e si impegna sin d'ora a rilasciare l'immobile entro e non oltre CP_2 Pt_1 Parte_1 la data del 31 luglio 2025 libero da persone e cose e in buono stato di conservazione, tenuto conto del normale deperimento
d'uso;
− 2) il signor si impegna a versare, per il contributo al mantenimento della figlia e fino alla sua Parte_1 Per_1 indipendenza economica, l'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente come per legge ed a pagare il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
− Si dà atto che il signor ha inoltre già versato, in conformità all'accordo raggiunto, la somma di € 10.000,00 una Pt_1 tantum in favore della OR , a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa della stessa.” Controparte_1
2 − Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MOGLIANO VENETO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
− Spese di lite interamente compensate tra le parti.
− Dà atto che la parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore
dott.ssa Cristina Bandiera
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