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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr Massimo Pulvirenti Presidente dr Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1657 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Calabrese, giusta procura in atti
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Calabrese, giusta procura in atti
- ricorrenti
-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 6.11.2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 26.9.2024 e hanno Parte_1 CP_1
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6.9.1999 a Modica, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica ed iscritto al n.137 Parte II, Serie A, Ufficio dell'anno
1999; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la FI nata a [...] il Per_1
30.06.2004; hanno esposto di essersi separati giusto decreto di omologa n. 5831/2022 del 6.4.2022 del
Tribunale di Ragusa;
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento
II Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione, risultando dagli atti la protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari nei casi di separazione consensuale, a sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno concordato e chiesto che il loro divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
- la sig.ra continuerà ad abitare, unitamente alla FI , la CP_1 Per_1
casa coniugale sita in Modica via Sacro Cuore n. 20 facendosi carico in via esclusiva e per intero di ogni obbligo e onere inerente l'immobile, in quanto di esclusiva proprietà del padre di lei;
- il Sig. continuerà a Parte_1
corrispondere direttamente alla FI maggiorenne , con decorrenza dal Per_1
giorno 5 di ogni mese e comunque dal deposito del presente ricorso, a titolo di concorso al mantenimento della FI la somma di €. 250,00;
- i coniugi, come per legge, ripartiranno al 50% tra loro le spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, sostenute per la FI;
Per_1
- in ordine ai doveri di mantenimento tra i coniugi - preso atto del consolidato inserimento nel mondo del lavoro da parte di entrambi i coniugi, dell'adeguatezza dei redditi propri percepiti, del fabbisogno di spesa personale di ognuno a seguito della separazione, nonché delle circostanze della stessa - i coniugi dichiarano sin
d'ora di avere necessità, ed essere loro espressa volontà, di vivere in futuro ognuno delle proprie risorse, senza gravare l'uno sull'altro. Pertanto, entrambi rinunciano espressamente e definitivamente, ora e per il futuro, al diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge;
- il sig. rinuncia, come già dichiarato nel procedimento di Parte_1
separazione, a qualsiasi pretesa sulla casa coniugale sita in Modica via Sacro
Cuore n. 20;
- di pari la sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa sull' CP_1
immobile sito in Modica via G. Iaconoto n. 24, limitatamente alla parte di mutuo da lei pagata in costanza di matrimonio, allorquando il sig. Parte_1
formalizzerà il trasferimento della proprietà del predetto immobile in favore della FI minore . Per_1
- il sig. si impegna e obbliga, a provvedere in via esclusiva e per Parte_1 intero al tempestivo pagamento delle residue rate, fino all'estinzione, del contratto
3 di mutuo acceso con la Banca Unicredit per l'acquisto dell'immobile sito in Modica via G. Iaconicoto n. 24 di sua esclusiva proprietà.
- i ricorrenti dichiarano di aver estinto tutti i rapporti finanziari tra loro cointestati;
- i coniugi dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, e con il presente accordo di divorzio hanno provveduto
a regolare definitivamente ogni reciproca pretesa economica;
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse della FI, maggiorenne ed economicamente non indipendente, né con norme di legge e vertenti su diritti disponibili delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
6.9.1999 a Modica, tra e con atto trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Modica ed iscritto al n.137 Parte II, Serie A, Ufficio dell'anno 1999;
- omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla FI ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
7.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
4 EMANUELA A. FAVARA
MASSIMO PULVIRENTI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr Massimo Pulvirenti Presidente dr Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1657 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Calabrese, giusta procura in atti
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Calabrese, giusta procura in atti
- ricorrenti
-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 6.11.2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 26.9.2024 e hanno Parte_1 CP_1
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6.9.1999 a Modica, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica ed iscritto al n.137 Parte II, Serie A, Ufficio dell'anno
1999; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la FI nata a [...] il Per_1
30.06.2004; hanno esposto di essersi separati giusto decreto di omologa n. 5831/2022 del 6.4.2022 del
Tribunale di Ragusa;
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento
II Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione, risultando dagli atti la protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari nei casi di separazione consensuale, a sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno concordato e chiesto che il loro divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
- la sig.ra continuerà ad abitare, unitamente alla FI , la CP_1 Per_1
casa coniugale sita in Modica via Sacro Cuore n. 20 facendosi carico in via esclusiva e per intero di ogni obbligo e onere inerente l'immobile, in quanto di esclusiva proprietà del padre di lei;
- il Sig. continuerà a Parte_1
corrispondere direttamente alla FI maggiorenne , con decorrenza dal Per_1
giorno 5 di ogni mese e comunque dal deposito del presente ricorso, a titolo di concorso al mantenimento della FI la somma di €. 250,00;
- i coniugi, come per legge, ripartiranno al 50% tra loro le spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, sostenute per la FI;
Per_1
- in ordine ai doveri di mantenimento tra i coniugi - preso atto del consolidato inserimento nel mondo del lavoro da parte di entrambi i coniugi, dell'adeguatezza dei redditi propri percepiti, del fabbisogno di spesa personale di ognuno a seguito della separazione, nonché delle circostanze della stessa - i coniugi dichiarano sin
d'ora di avere necessità, ed essere loro espressa volontà, di vivere in futuro ognuno delle proprie risorse, senza gravare l'uno sull'altro. Pertanto, entrambi rinunciano espressamente e definitivamente, ora e per il futuro, al diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge;
- il sig. rinuncia, come già dichiarato nel procedimento di Parte_1
separazione, a qualsiasi pretesa sulla casa coniugale sita in Modica via Sacro
Cuore n. 20;
- di pari la sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa sull' CP_1
immobile sito in Modica via G. Iaconoto n. 24, limitatamente alla parte di mutuo da lei pagata in costanza di matrimonio, allorquando il sig. Parte_1
formalizzerà il trasferimento della proprietà del predetto immobile in favore della FI minore . Per_1
- il sig. si impegna e obbliga, a provvedere in via esclusiva e per Parte_1 intero al tempestivo pagamento delle residue rate, fino all'estinzione, del contratto
3 di mutuo acceso con la Banca Unicredit per l'acquisto dell'immobile sito in Modica via G. Iaconicoto n. 24 di sua esclusiva proprietà.
- i ricorrenti dichiarano di aver estinto tutti i rapporti finanziari tra loro cointestati;
- i coniugi dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, e con il presente accordo di divorzio hanno provveduto
a regolare definitivamente ogni reciproca pretesa economica;
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse della FI, maggiorenne ed economicamente non indipendente, né con norme di legge e vertenti su diritti disponibili delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
6.9.1999 a Modica, tra e con atto trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Modica ed iscritto al n.137 Parte II, Serie A, Ufficio dell'anno 1999;
- omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla FI ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
7.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
4 EMANUELA A. FAVARA
MASSIMO PULVIRENTI
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