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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 357 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 tra
(P.IVA ), in persona del Curatore pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con l'avv. Emanuele Argento
-parte attrice-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Guido Cappuccilli
-parte convenuta contumace, costituitasi in data 04.01.2024-
***
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “B) nel merito: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al conto corrente ordinario n. 1551/36, al conto SBF
n. 1553/22, al conto SBF N. 1552/29 ed al conto corrente ordinario n. 3426/82; - dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare
l'illegittimità della prassi adottata dalla convenuta, in ordine alla capitalizzazione trimestrale delle CP_1 competenze bancarie e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare e dichiarare che nulla l'attore doveva alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa e/o onere non pattuiti per iscritto e/o comunque non dovuti;
- accertare mediante ricalcalo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valute e dichiarare non dovuti gli CP_1
1 interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la CP_1 ha applicato al conto corrente ordinario n. 1551/36, al conto SBF n. 1553/22, al conto SBF N. CP_1
1552/29 ed al conto corrente ordinario n. 3426/82 per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di CP_1 giustizia;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinato alla attualità il saldo del conto corrente ordinario n. 1551/36, al conto SBF n. 1553/22, al conto SBF N. 1552/29 ed al conto corrente ordinario n. 3426/82 condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'odierna parte attrice le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
- condannare, infine, la medesima
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attore di tutti i danni che allo stesso sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico legale, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'adito Giudice unico accogliere le seguenti conclusioni: in via istruttoria:
- rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre un supplemento peritale secondo i rilievi svolti dalla CP_
e rinnovare parzialmente la CTU;
nel merito: dichiarare nulle o comunque rigettare tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni ed ogni diritto connesso;
- con rivalsa delle spese e competenze del giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato il (di seguito anche solo Parte_1 il “ ”, la “EL” o “ ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1
Contr (di seguito anche solo la “ o “ ) al fine di vedere accolte le conclusioni riportate
[...] CP_1 in epigrafe.
I-1.1. A tal fine la EL ha allegato e dedotto: Contr
- che erano intercorsi con seguenti rapporti bancari:
a) conto corrente ordinario n. 1551/36 del 01.04.1997, estinto il 30.09.2014;
b) apertura di credito tramite conti SBF collegati al conto n. 1551/36 nn. 1553/22 e
1552/29;
c) conto corrente ordinario n. 3429/82 del 02.08.2002, estinto il 30.09.2014;
2 - che a fronte di richiesta di documentazione la non aveva mai inviato al correntista la CP_1 copia completa dei contratti intercorsi e dei relativi estratti conto;
- che i rapporti bancari sopra indicati avevano presentato numerose anomalie, tra le quali: i)
l'arbitraria individuazione del saggio di interesse;
ii) l'illegittima pattuizione della CMS;
iii)
l'illegittima applicazione dell'anatocismo bancario;
- che, pertanto, la convenuta doveva essere condannata – previ gli opportuni ricalcoli CP_1
– alla corresponsione della somma di euro 199.410,29 a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese mai validamente pattutiti, oltre a un importo equativamente determinato a titolo di danno da inadempimento. Contr I-2. Pur destinataria di rituale vocatio in ius, non si è costituita, con conseguente declaratoria della sua contumacia con ordinanza a verbale dell'udienza del 16.05.2019.
I-2.1. Con comparsa di risposta tardivamente depositata il 04.01.2024 si è costituita in giudizio la osservando che “a causa di un disguido interno nella trasmissione dell'atto di citazione notificato a mezzo CP_1
Pec non era a conoscenza del presente giudizio di cui ha appreso l'esistenza solo attraverso una comunicazione di cancelleria, intende con il presente atto costituirsi al fine di, ottenuta la revoca della dichiarazione di contumacia, rilevare la improcedibilità e/o nullità e comunque la manifesta infondatezza delle spiegate domande ed osservare in fatto”. Contr a, a tal fine, allegato e dedotto, tra l'altro:
- la inammissibilità della domanda di ripetizione, atteso che da un lato i rapporti non si sarebbero chiusi nella data indicata dall'attore (30.09.2014) e, dall'altro, che la EL non avrebbe comprovato il proprio diritto di credito, stante l'incompletezza degli estratti prodotti;
- che le carenze documentali avrebbero altresì inficiato i risultati della consulenza disposta nel presente procedimento;
- che dal mancato deposito del contratto n. 1553 conseguirebbe l'impossibilità di pronunciare la nullità delle relative condizioni;
- che dalle copie dei contratti depositati (nn. 1551 e 3429) risulterebbero chiaramente evincibili tutte le condizioni economiche e normative del contratto;
- che i ricalcoli ai tassi Bot per il conto n. 1553 non sarebbero corretti, tenuto conto della natura ancillare di tale rapporto rispetto al conto corrente ordinario n. 1551.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è poi pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
27.11.2024 al cui esito, con ordinanza del 29.11.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la
3 trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 17.02.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA. Contr II-4. Va anzitutto disposta la revoca della declaratoria di contumacia di a fronte della sua tardiva costituzione in data 04.01.2024, ai sensi dell'art. 293 c.p.c.
La ridetta costituzione è avvenuta tardivamente per ragioni inerenti all'organizzazione interna della convenuta. Ne consegue il pieno esplicarsi delle preclusioni processuali medio tempore maturate, tali da non consentire legittimamente alla convenuta tardivamente costituita tutte quelle attività che si estrinsecano nell'esercizio di poteri e facoltà processuali sottoposte a termini decadenziali. Contr In particolare, la costituzione di isulta avvenuta al maturare non solo delle preclusioni di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., ma anche di quelle assertive (art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) e istruttorie
(art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Com'è noto, infatti, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16800 del 26.06.2018).
II-5. L'azione introdotta dalla EL è volta alla enucleazione di poste non dovute e illegittimamente applicate in costanza di rapporto da parte della Banca e alla contestuale condanna Contr di l pagamento delle somme eventualmente dovute.
La decisione è fondata sulla documentazione prodotta dall'attrice e sulla consulenza tecnica disposta in corso di causa, non potendosi fare impiego di quanto offerto dalla convenuta, tardivamente costituitasi, poiché incorsa in decadenza.
II-6. I rapporti bancari per cui è causa sono da individuarsi:
- nel conto corrente ordinario n. 1551/36, attivo dal 01.04.1997 al 30.09.2014;
- nel conto corrente ordinario n. 3429/82, attivo dal 22.08.2002 al 30.09.2014;
- nel conto anticipi n. 1553/22, attivo dal 01.04.1997 al 31.12.2013;
- nel conto anticipi n. 1552/29, attivo dal 01.04.1997 al 31.12.2013.
Come accertato dal consulente, tutte le competenze dei conti anticipi e del conto ordinario n.
3429/82 sono state addebitate dalla sul conto corrente ordinario n. 1551/36. CP_1
La documentazione prodotta risulta lacunosa. Sul punto la EL ha allegato e dedotto di aver richiesto la documentazione relativa ai rapporti indicati e di aver ottenuto documentazione parziale, poi prodotta nel presente giudizio. In particolar modo, come del resto evidenziato dall'ausiliario, gli estratti conto relativi ai conti corrente indicati risultano incompleti. Tale incompletezza, tuttavia, non può essere in alcun modo fatta gravare sulla parte attrice, la quale ha attivato stragiudizialmente il proprio diritto ex art. 119, comma 4, T.U.B. (cfr. doc. n. 12 – attrice).
4 II-7. In ordine alla illegittima capitalizzazione degli interessi deve rilevarsi che sino al 30.06.2000 la clausola anatocistica deve ritenersi affetta da nullità, poiché applicata in forza di un uso negoziale inidoneo a derogare al divieto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 21095/2004).
Nel caso di specie il rapporto n. 1551/36 presenta una illegittima capitalizzazione (cfr. doc. n. 6 – attrice, da cui si evince la capitalizzazione annuale degli interessi a credito e quella trimestrale di quelli a debito) sino alla rinegoziazione del 26.07.2000 (cfr. doc. n. 7 – attrice).
II-7.1. L'ausiliario ha dunque provveduto – con metodologia corretta e immune da aporie logiche, giungendo a conclusioni qui pienamente recepibili – ai dovuti ricalcoli, applicando il regime di capitalizzazione semplice per il conto n. 1551/36 e per il collegato conto anticipi n. 1553/22 dall'apertura al 30.09.2000 (trimestre di riferimento della rinegoziazione del 26.07.2000).
Rispetto al conto anticipi n. 1552/29 non è stato necessario procedere a ricalcoli in quanto la CP_1 non ha concretamente applicato interessi passivi o attivi.
II-8. In secondo luogo, per i rapporti più risalenti non sono disponibili le copie degli originari contratti conclusi nel 1997 – nonostante la formale richiesta ex art. 119, comma 4, T.U.B. – con la conseguenza che tutti i costi, gli interessi e le commissioni a vario titolo applicate dalla sino CP_1 alla rinegoziazione del 26.07.2000 (e, dunque, fino al termine del trimestre di riferimento,
30.09.2000) risultano non dovute;
ne consegue che trova applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. (nel testo antecedente al d.lgs. n. 141/2010), sino al 30.09.2000.
II-8.1. L'ausiliario ha dunque opportunamente proceduto al ricalcolo, mediante applicazione del tasso sostitutivo ex lege, per i conti nn. 1551/36 e 1553/22 sino al 30.09.2000.
Per il periodo successivo, invece, trovano piena esplicazione le condizioni pattuite tra le parti, stante la loro determinatezza.
II-9. La commissione di massimo scoperto – definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo “scoperto di conto corrente”, trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto,
l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica.
5 Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato la c.m.s. come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. 870/06; Cass.
11772/02).
Recentemente la S.C. ha confermato che l'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008 - introdotto dalla Legge di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, “pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass., n. 12965/2016).
Riguardo alla dedotta violazione del disposto di cui all' art. 1346 c.c. – in quanto la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto sarebbe invalida essendo il suo oggetto indeterminato o indeterminabile – la giurisprudenza di legittimità valuta con particolare rigore tale requisito, anche in considerazione del fatto che il termine in questione non è univocamente riconducibile ad una univoca fattispecie giuridica.
Pertanto, benché non si ritenga necessaria una sua definizione contrattuale, si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola.
In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib.
Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013).
II-9.1. Ciò è quanto dato riscontrare nel caso di specie, laddove non risultano pattiziamente convenute le modalità di calcolo dell'onere e la sua base di calcolo. Ne è conseguita la sua espunzione da parte dell'ausiliario.
II-10. I rapporti per cui è causa presentano dunque l'applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi, la mancata pattuizione originaria dei tassi e degli altri costi e oneri a carico del cliente, nonché l'applicazione della commissione di massimo scoperto in difetto di specifica e puntuale sua pattuizione.
All'esito dei ricalcoli effettuati dall'ausiliario ne è risultato un credito in favore della EL pari a euro 177.082,12. Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della
6 domanda a quella dell'effettivo soddisfo, mentre alcunché è dovuto a titolo di svalutazione monetaria, nulla avendo specificamente allegato sul punto l'attrice.
II-11. Le ulteriori deduzioni difensive dell'attrice non trovano riscontro, trattandosi peraltro in larga parte di doglianze generiche, spesso limitate a meri richiami giurisprudenziali avulsi dal concreto contesto fattuale. Sicché le stesse devono intendersi disattese. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
II-12. La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta, non avendo l'attore allegato alcun concreto elemento a suo supporto, né fornito la prova dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del generico inadempimento contrattuale consistente nella violazione dei doveri incombenti sulla Banca.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. Per effetto delle illegittimità riscontrate nei rapporti bancari per cui è causa, va disposta la Contr condanna di al pagamento, in favore di dell'importo di euro 177.082.12. Sul detto Pt_1 importo sono dovuti gli interessi nella misura legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla domanda e sino al soddisfo.
III-14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; valori medi per tutte le fasi).
III-14.1. Le spese dell'espletata C.T.U., come liquidate con separato decreto del 16.02.2022, sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- REVOCA la declaratoria di contumacia di di cui Controparte_1 all'ordinanza a verbale dell'udienza del 16.05.2019;
- CONDANNA al pagamento di euro 177.082.12, oltre Controparte_1 interessi legali (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla domanda e sino al soddisfo in favore di
Parte_1
- CONDANNA alla refusione, in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 Parte_1 per compensi e in euro 545,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell'avvocato Emanuele
Argento, dichiaratosi antistatario;
7 - PONE definitivamente a carico di le spese Controparte_1 dell'espletata C.T.U., per come liquidate con separato decreto del 16.02.2022.
Così deciso in Teramo, 14.03.2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 357 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 tra
(P.IVA ), in persona del Curatore pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con l'avv. Emanuele Argento
-parte attrice-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Guido Cappuccilli
-parte convenuta contumace, costituitasi in data 04.01.2024-
***
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “B) nel merito: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al conto corrente ordinario n. 1551/36, al conto SBF
n. 1553/22, al conto SBF N. 1552/29 ed al conto corrente ordinario n. 3426/82; - dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare
l'illegittimità della prassi adottata dalla convenuta, in ordine alla capitalizzazione trimestrale delle CP_1 competenze bancarie e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare e dichiarare che nulla l'attore doveva alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa e/o onere non pattuiti per iscritto e/o comunque non dovuti;
- accertare mediante ricalcalo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valute e dichiarare non dovuti gli CP_1
1 interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la CP_1 ha applicato al conto corrente ordinario n. 1551/36, al conto SBF n. 1553/22, al conto SBF N. CP_1
1552/29 ed al conto corrente ordinario n. 3426/82 per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di CP_1 giustizia;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinato alla attualità il saldo del conto corrente ordinario n. 1551/36, al conto SBF n. 1553/22, al conto SBF N. 1552/29 ed al conto corrente ordinario n. 3426/82 condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'odierna parte attrice le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
- condannare, infine, la medesima
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attore di tutti i danni che allo stesso sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico legale, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'adito Giudice unico accogliere le seguenti conclusioni: in via istruttoria:
- rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre un supplemento peritale secondo i rilievi svolti dalla CP_
e rinnovare parzialmente la CTU;
nel merito: dichiarare nulle o comunque rigettare tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni ed ogni diritto connesso;
- con rivalsa delle spese e competenze del giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato il (di seguito anche solo Parte_1 il “ ”, la “EL” o “ ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1
Contr (di seguito anche solo la “ o “ ) al fine di vedere accolte le conclusioni riportate
[...] CP_1 in epigrafe.
I-1.1. A tal fine la EL ha allegato e dedotto: Contr
- che erano intercorsi con seguenti rapporti bancari:
a) conto corrente ordinario n. 1551/36 del 01.04.1997, estinto il 30.09.2014;
b) apertura di credito tramite conti SBF collegati al conto n. 1551/36 nn. 1553/22 e
1552/29;
c) conto corrente ordinario n. 3429/82 del 02.08.2002, estinto il 30.09.2014;
2 - che a fronte di richiesta di documentazione la non aveva mai inviato al correntista la CP_1 copia completa dei contratti intercorsi e dei relativi estratti conto;
- che i rapporti bancari sopra indicati avevano presentato numerose anomalie, tra le quali: i)
l'arbitraria individuazione del saggio di interesse;
ii) l'illegittima pattuizione della CMS;
iii)
l'illegittima applicazione dell'anatocismo bancario;
- che, pertanto, la convenuta doveva essere condannata – previ gli opportuni ricalcoli CP_1
– alla corresponsione della somma di euro 199.410,29 a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese mai validamente pattutiti, oltre a un importo equativamente determinato a titolo di danno da inadempimento. Contr I-2. Pur destinataria di rituale vocatio in ius, non si è costituita, con conseguente declaratoria della sua contumacia con ordinanza a verbale dell'udienza del 16.05.2019.
I-2.1. Con comparsa di risposta tardivamente depositata il 04.01.2024 si è costituita in giudizio la osservando che “a causa di un disguido interno nella trasmissione dell'atto di citazione notificato a mezzo CP_1
Pec non era a conoscenza del presente giudizio di cui ha appreso l'esistenza solo attraverso una comunicazione di cancelleria, intende con il presente atto costituirsi al fine di, ottenuta la revoca della dichiarazione di contumacia, rilevare la improcedibilità e/o nullità e comunque la manifesta infondatezza delle spiegate domande ed osservare in fatto”. Contr a, a tal fine, allegato e dedotto, tra l'altro:
- la inammissibilità della domanda di ripetizione, atteso che da un lato i rapporti non si sarebbero chiusi nella data indicata dall'attore (30.09.2014) e, dall'altro, che la EL non avrebbe comprovato il proprio diritto di credito, stante l'incompletezza degli estratti prodotti;
- che le carenze documentali avrebbero altresì inficiato i risultati della consulenza disposta nel presente procedimento;
- che dal mancato deposito del contratto n. 1553 conseguirebbe l'impossibilità di pronunciare la nullità delle relative condizioni;
- che dalle copie dei contratti depositati (nn. 1551 e 3429) risulterebbero chiaramente evincibili tutte le condizioni economiche e normative del contratto;
- che i ricalcoli ai tassi Bot per il conto n. 1553 non sarebbero corretti, tenuto conto della natura ancillare di tale rapporto rispetto al conto corrente ordinario n. 1551.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è poi pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
27.11.2024 al cui esito, con ordinanza del 29.11.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la
3 trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 17.02.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA. Contr II-4. Va anzitutto disposta la revoca della declaratoria di contumacia di a fronte della sua tardiva costituzione in data 04.01.2024, ai sensi dell'art. 293 c.p.c.
La ridetta costituzione è avvenuta tardivamente per ragioni inerenti all'organizzazione interna della convenuta. Ne consegue il pieno esplicarsi delle preclusioni processuali medio tempore maturate, tali da non consentire legittimamente alla convenuta tardivamente costituita tutte quelle attività che si estrinsecano nell'esercizio di poteri e facoltà processuali sottoposte a termini decadenziali. Contr In particolare, la costituzione di isulta avvenuta al maturare non solo delle preclusioni di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., ma anche di quelle assertive (art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) e istruttorie
(art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Com'è noto, infatti, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16800 del 26.06.2018).
II-5. L'azione introdotta dalla EL è volta alla enucleazione di poste non dovute e illegittimamente applicate in costanza di rapporto da parte della Banca e alla contestuale condanna Contr di l pagamento delle somme eventualmente dovute.
La decisione è fondata sulla documentazione prodotta dall'attrice e sulla consulenza tecnica disposta in corso di causa, non potendosi fare impiego di quanto offerto dalla convenuta, tardivamente costituitasi, poiché incorsa in decadenza.
II-6. I rapporti bancari per cui è causa sono da individuarsi:
- nel conto corrente ordinario n. 1551/36, attivo dal 01.04.1997 al 30.09.2014;
- nel conto corrente ordinario n. 3429/82, attivo dal 22.08.2002 al 30.09.2014;
- nel conto anticipi n. 1553/22, attivo dal 01.04.1997 al 31.12.2013;
- nel conto anticipi n. 1552/29, attivo dal 01.04.1997 al 31.12.2013.
Come accertato dal consulente, tutte le competenze dei conti anticipi e del conto ordinario n.
3429/82 sono state addebitate dalla sul conto corrente ordinario n. 1551/36. CP_1
La documentazione prodotta risulta lacunosa. Sul punto la EL ha allegato e dedotto di aver richiesto la documentazione relativa ai rapporti indicati e di aver ottenuto documentazione parziale, poi prodotta nel presente giudizio. In particolar modo, come del resto evidenziato dall'ausiliario, gli estratti conto relativi ai conti corrente indicati risultano incompleti. Tale incompletezza, tuttavia, non può essere in alcun modo fatta gravare sulla parte attrice, la quale ha attivato stragiudizialmente il proprio diritto ex art. 119, comma 4, T.U.B. (cfr. doc. n. 12 – attrice).
4 II-7. In ordine alla illegittima capitalizzazione degli interessi deve rilevarsi che sino al 30.06.2000 la clausola anatocistica deve ritenersi affetta da nullità, poiché applicata in forza di un uso negoziale inidoneo a derogare al divieto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 21095/2004).
Nel caso di specie il rapporto n. 1551/36 presenta una illegittima capitalizzazione (cfr. doc. n. 6 – attrice, da cui si evince la capitalizzazione annuale degli interessi a credito e quella trimestrale di quelli a debito) sino alla rinegoziazione del 26.07.2000 (cfr. doc. n. 7 – attrice).
II-7.1. L'ausiliario ha dunque provveduto – con metodologia corretta e immune da aporie logiche, giungendo a conclusioni qui pienamente recepibili – ai dovuti ricalcoli, applicando il regime di capitalizzazione semplice per il conto n. 1551/36 e per il collegato conto anticipi n. 1553/22 dall'apertura al 30.09.2000 (trimestre di riferimento della rinegoziazione del 26.07.2000).
Rispetto al conto anticipi n. 1552/29 non è stato necessario procedere a ricalcoli in quanto la CP_1 non ha concretamente applicato interessi passivi o attivi.
II-8. In secondo luogo, per i rapporti più risalenti non sono disponibili le copie degli originari contratti conclusi nel 1997 – nonostante la formale richiesta ex art. 119, comma 4, T.U.B. – con la conseguenza che tutti i costi, gli interessi e le commissioni a vario titolo applicate dalla sino CP_1 alla rinegoziazione del 26.07.2000 (e, dunque, fino al termine del trimestre di riferimento,
30.09.2000) risultano non dovute;
ne consegue che trova applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. (nel testo antecedente al d.lgs. n. 141/2010), sino al 30.09.2000.
II-8.1. L'ausiliario ha dunque opportunamente proceduto al ricalcolo, mediante applicazione del tasso sostitutivo ex lege, per i conti nn. 1551/36 e 1553/22 sino al 30.09.2000.
Per il periodo successivo, invece, trovano piena esplicazione le condizioni pattuite tra le parti, stante la loro determinatezza.
II-9. La commissione di massimo scoperto – definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo “scoperto di conto corrente”, trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto,
l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica.
5 Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato la c.m.s. come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. 870/06; Cass.
11772/02).
Recentemente la S.C. ha confermato che l'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008 - introdotto dalla Legge di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, “pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass., n. 12965/2016).
Riguardo alla dedotta violazione del disposto di cui all' art. 1346 c.c. – in quanto la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto sarebbe invalida essendo il suo oggetto indeterminato o indeterminabile – la giurisprudenza di legittimità valuta con particolare rigore tale requisito, anche in considerazione del fatto che il termine in questione non è univocamente riconducibile ad una univoca fattispecie giuridica.
Pertanto, benché non si ritenga necessaria una sua definizione contrattuale, si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola.
In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib.
Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013).
II-9.1. Ciò è quanto dato riscontrare nel caso di specie, laddove non risultano pattiziamente convenute le modalità di calcolo dell'onere e la sua base di calcolo. Ne è conseguita la sua espunzione da parte dell'ausiliario.
II-10. I rapporti per cui è causa presentano dunque l'applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi, la mancata pattuizione originaria dei tassi e degli altri costi e oneri a carico del cliente, nonché l'applicazione della commissione di massimo scoperto in difetto di specifica e puntuale sua pattuizione.
All'esito dei ricalcoli effettuati dall'ausiliario ne è risultato un credito in favore della EL pari a euro 177.082,12. Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della
6 domanda a quella dell'effettivo soddisfo, mentre alcunché è dovuto a titolo di svalutazione monetaria, nulla avendo specificamente allegato sul punto l'attrice.
II-11. Le ulteriori deduzioni difensive dell'attrice non trovano riscontro, trattandosi peraltro in larga parte di doglianze generiche, spesso limitate a meri richiami giurisprudenziali avulsi dal concreto contesto fattuale. Sicché le stesse devono intendersi disattese. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
II-12. La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta, non avendo l'attore allegato alcun concreto elemento a suo supporto, né fornito la prova dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del generico inadempimento contrattuale consistente nella violazione dei doveri incombenti sulla Banca.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. Per effetto delle illegittimità riscontrate nei rapporti bancari per cui è causa, va disposta la Contr condanna di al pagamento, in favore di dell'importo di euro 177.082.12. Sul detto Pt_1 importo sono dovuti gli interessi nella misura legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla domanda e sino al soddisfo.
III-14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; valori medi per tutte le fasi).
III-14.1. Le spese dell'espletata C.T.U., come liquidate con separato decreto del 16.02.2022, sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- REVOCA la declaratoria di contumacia di di cui Controparte_1 all'ordinanza a verbale dell'udienza del 16.05.2019;
- CONDANNA al pagamento di euro 177.082.12, oltre Controparte_1 interessi legali (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla domanda e sino al soddisfo in favore di
Parte_1
- CONDANNA alla refusione, in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 Parte_1 per compensi e in euro 545,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell'avvocato Emanuele
Argento, dichiaratosi antistatario;
7 - PONE definitivamente a carico di le spese Controparte_1 dell'espletata C.T.U., per come liquidate con separato decreto del 16.02.2022.
Così deciso in Teramo, 14.03.2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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