Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice Ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 709/2022 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2023, promossa da:
Cod. Fisc. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Arcangelo
Finocchi per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
Contro
(Cod. Fisc. ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_2
Giunta Regionale, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di L'Aquila, ivi elettivamente domiciliata in Via Buccio di Ranallo s.c.n.,
Appellata – Appellante incidentale
(Cod. Fisc. , in persona del Sindaco, OP P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Morgione e Patrizia Tracanna del
Servizio Affari Legali dell'Ente, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via
D'Annunzio n. 20, presso l'Avv. Andrea Filippi De Santis, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, Appellato
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 16/2022 del 18.1.2022.
1
2) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita condannare conseguentemente la ed il in solido tra loro, al Controparte_1 OP pagamento della somma che risulterà spettante a a titolo di Parte_1 conguaglio sui contributi di esercizio per l' annualità 2014, per effetto dei rilievi e delle contestazioni mosse con i motivi di appello, con l' aggiunta degli interessi ex art.1284, quarto comma c.c. e del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. In via subordinata Voglia l'On. Corte di Appello adita condannare il CP_2 al pagamento in favore dell'appellante della somma di €.372.983,92 indicata
[...] quale saldo contributivo per l'anno 2014 a carico del nelle OP conclusioni assunte dal C.T.U. nell'elaborato peritale integrativo depositato in primo grado in data 25.11.2020, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. e maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. In via istruttoria, si chiede che la Corte di appello adita voglia disporre la rinnovazione della CTU al fine di procedere alla corretta quantificazione delle somme effettivamente spettati per l'annualità 2014 alla azienda appellante, a titolo di conguagli sui contributi di esercizio ex artt. 49 e 56 della legge regionale n.62 del 1983, alla luce CP_1 delle contestazioni e dei rilievi di cui ai motivi di gravame. Con vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni della Regione Abruzzo: “In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla , voglia la Corte di appello adita, in riforma della Controparte_1 sentenza di primo grado, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle domande tutte proposte in giudizio Controparte_1 dalla con l'atto di citazione di primo grado, Parte_1 rigettando in ogni caso le domande tutte avanzata nei suoi confronti perché infondate. In ogni caso, dichiararsi inammissibili e, comunque, respingersi perché infondati i motivi di appello proposti dalla con Parte_1 l'atto di citazione in appello. Vinte le spese".
Conclusioni del “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, OP rigettare l'interposto appello, siccome inammissibile e/o, comunque, infondato, confermando in ogni sua parte la appellata sentenza n. 16/2022, resa dal Tribunale civile di L'Aquila, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese del grado di appello.”.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di L'Aquila, con la sentenza n. 16/2022 del 18.1.2022, ha rigettato la domanda proposta dalla OC nei confronti della Parte_1
Regione Abruzzo e del per il pagamento dei crediti dell'attrice a OP titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per l'anno 2014 relativamente al
2 trasporto pubblico locale, di cui la stessa attrice è concessionaria, con riguardo al su linee di natura urbana, ai sensi della legge del 10 aprile 1981 n. OP
151 e della legge regionale del 9 settembre 1983 n. 62. I predetti contributi sono erogati dall'Ente Locale in favore delle imprese concessionarie per compensare la non rimuneratività dei servizi resi, dovuta agli obblighi tariffari imposti dalla legge ed alla particolare onerosità di alcune linee di trasporto.
L'attrice, a fondamento della predetta domanda, ha dedotto per l'annualità 2014 la mancata erogazione dei citati contributi, nonostante le richieste regolarmente e tempestivamente formulate ai sensi dell'art. 58 della predetta legge regionale n.62 del
1983.
La Abruzzo si è costituita in giudizio, contestando la domanda dell'attrice, CP_1 rilevando che, secondo l'art. 2 della L.R. del 21 febbraio 2012 n. 9, le richieste dei conguagli dei contributi debbano rivolgersi ai comuni capoluogo per le concessioni rilasciate da questi, ai quali sono state trasferite l'intera gestione della contribuzione e le relative somme, secondo quanto disposto dall'art. 64 della L.R. n. 1 del 2011. La ha dunque eccepito il difetto della propria legittimazione passiva. CP_1
Tale eccezione è stata formulata anche dal costituitosi pure in OP
giudizio, il quale ha dedotto che per effetto della citata L.R. n. 1 del 2011 le funzioni amministrative e le attribuzioni dei comuni non siano mutate. Il convenuto ha CP_2
comunque rilevato la propria impossibilità di provvedere agli adempimenti richiesti poiché successivamente al 1986 la determinazione dei costi standard consuntivi da parte della non è stata effettuata. Controparte_1
Il Tribunale di L'Aquila ha ritenuto la legittimazione passiva di entrambi gli Enti convenuti essendo il tenuto, ai sensi dell'art. 64, 4° comma, lett. b), OP della L.R. n. 1 del 2011, all'erogazione dei corrispettivi, e la tenuta, Controparte_1
ai sensi degli artt. 49 e 56 della L.R. n. 62 del 1983 all'individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio.
Poi, il medesimo Tribunale. disposta la c.t.u. per valutare la sussistenza di un conguaglio ulteriore per i contributi di esercizio relativi all'annualità 2014, ha ritenuto di considerare le percorrenze chilometriche effettivamente realizzate dalla società
[...]
– pari a km 1.641.852,00 – poiché inferiori a quelle 'contribuibili' Parte_1
assentite dal con Deliberazione del Consiglio Comunale di n. 215 del CP_2 CP_2
20.6.2011.
3 Poi, in ordine alla determinazione a consuntivo dei costi economici standardizzati del servizio di trasposto pubblico locale nell'anno oggetto di analisi, il Tribunale, condividendo l'indicazione del C.T.U., si è riferito, per il carburante e il personale, ai costi effettivi sostenuti dalla concessionaria e ricavati dai bilanci prodotti anziché al mero adeguamento Istat dei valori individuati nella deliberazione della G.R. n. 2865
del 1989, rilevando poi che, avendo la OC ha già ottenuto Parte_1 contributi in acconto per complessivi € 3.622.197,25, alla stessa spettasse la differenza di € 84.714,90.
Il Tribunale di L'Aquila ha però ritenuto di detrarre dal saldo l'importo già percepito dalla predetta OC a titolo di contributo per i rinnovi CCNL, ritenendo che tali contributi assumano lo scopo di alleviare il peso del costo del personale sostenuto dalla
OC concessionaria, con la conseguenza che non possono ritenersi estranei al sistema dei contributi di cui alla legge regionale n. 62 del 1983. Pertanto, sottraendo alle somme che risultano dovute a conguaglio (€ 84.714,90 per il 2014) i contributi ricevuti per i rinnovi CCNL, risultanti dalla Determina Dirigenziale DE6/70 del
09.9.2014, (pari a complessivi € 494.851,90 per il 2014), il primo Giudice è pervenuto alla determinazione di un saldo negativo per la società (- € 352.297,10) Parte_1 per l'annualità dedotta in giudizio, con il conseguente rigetto della domanda di pagamento proposta dalla medesima OC.
La OC , in persona del legale rappresentante, ha Parte_1 proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
il in persona del , si è costituito n giudizio, OP CP_3 chiedendo il rigetto dell'appello. Anche la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e ribadendo, in via incidentale, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell'udienza del 28.11.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Pregiudizialmente occorre esaminare l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della , da quest'ultima riproposta in via incidentale. Controparte_1
4 Ad avviso di tale Ente la OC appellante esercita l'attività di trasporto pubblico presso il Comune di per effetto di concessioni rilasciate unicamente da tale CP_2
Comune, per cui la è estranea a tale rapporto concessorio. Infatti, per Controparte_1 effetto della legge finanziaria regionale del 2011, le richieste dei contributi e dei saldi per le concessioni rilasciate dai Comuni capoluoghi devono essere esclusivamente presentate ai medesimi Comuni, cosicché non sussiste più alcun rapporto diretto tra le regioni e le società concessionarie comunali. La è soltanto tenuta a trasferire CP_1
ai Comuni capoluoghi di provincia le risorse, la cui gestione spetta soltanto ad essi.
1.1. In relazione ai rilievi indicati occorre considerare che - come la Corte di Appello di L'Aquila ha già ritenuto riguardo alla medesima questione pregiudiziale - la
Concessionaria non è comunque legittimata ad agire direttamente verso il predetto
Ente per ottenere i conguagli. Infatti, la L.R. del 10 gennaio 2011, n.1, evidentemente ispirata alla finalità di attribuire ai Comuni il compito di erogarli, ha attuato la delega già a suo tempo prevista dall'art. 59 della L.R. n. 62 del 1983 secondo cui "la giunta regionale accredita in favore dei comuni le quote di competenza per l'intero esercizio".
Inoltre, la successiva L.R. del 21 febbraio 2012, n. 9 ha chiaramente regolato i rapporti in questione stabilendo che le richieste dei contributi e dei rispettivi saldi devono essere presentate alla nel caso delle concessioni regionali e ai Comuni CP_1
capoluogo, come nel caso in esame, per ciò che riguarda le concessioni da essi rilasciate.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale della Abruzzo, deve essere CP_1 dichiarato il difetto di legittimazione passiva della medesima CP_1
2. Nel merito, la , nel primo motivo del Pt_1 Controparte_4
proprio appello, ha dedotto che il Consulente Tecnico d'Ufficio abbia effettuato erroneamente la sottrazione dal contributo chilometrico complessivo (€ 4.211.682,33) degli acconti ricevuti (€ 3.683.682,33) per cui l'importo di € 760.305,93 derivante da tale operazione sarebbe errato.
2.1. Il motivo in esame è logicamente connesso al terzo motivo dell'impugnazione, nel quale l'appellante ha criticato la valutazione preliminarmente compiuta dal primo
Giudice, secondo cui il conteggio del conguaglio deve essere eseguito tenendo conto del fatto per cui le percorrenze della OC Parte_1 nell'anno 2014 sono inferiori rispetto al budget assentito dal OP
Pertanto il Tribunale ha rideterminato gli importi indicati dal C.T.U., indicando
5 l'importo relativo al contributo complessivo dovuto alla predetta OC concessionaria in € 3.581.530,88, incrementato a € 3.706.912,20 per l'utile ragionevole atteso, determinato secondo le percorrenze contribuibili.
Pertanto, la rilevanza dell'errore dedotto dall'appellante è subordinata alla valutazione della critica della stessa appellante in ordine all'applicazione del chilometraggio effettivamente svolto dall'Impresa nel 2014 in luogo di quello autorizzato dal Comune di CP_2
2.2. Occorre al riguardo osservare che La Abruzzo, in attuazione dei criteri e CP_1 dei principi della richiamata Legge Quadro n. 151 del 1981, ha introdotto l'art. 49 della
L.R. 9 settembre 1983, n. 62, ed ha determinato le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale e le somme dovute a titolo di contributi di esercizio. In particolare, tale articolo prevede che "I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire
l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio
con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per
categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità
del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del
traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione. Tali ricavi
devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il
Ministro del tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, di cui
alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 13; c) l'ammontare del contributo chilometrico
annuo da erogare è determinato dalla Giunta regionale sulla base della differenza tra
i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b)". L'importo del contributo che
mediante gli acconti erogati secondo l'art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al
comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta Regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze”.
Da tali disposizioni, alle quali è appunto sotteso l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale, si deduce che il contributo deve essere rapportato al servizio effettivamente prestato, alla sua tipologia e quindi ai suoi costi effettivi, per cui il riferimento del Tribunale di L'Aquila alle
6 percorrenze effettivamente eseguite deve ritenersi corretto. Conseguentemente, il calcolo cui fare riferimento è quello fondato su tale criterio, specificato nella pagina 14 della sentenza impugnata, che rende appunto irrilevante l'esame dell'errore dedotto dall'appellante nel primo motivo dell'impugnazione.
Quindi tale motivo e il terzo non sono fondati.
3. L'appellante, nel secondo motivo dell'impugnazione, ha rilevato alcuni errori metodologici del Consulente Tecnico d'Ufficio, recepiti dal Giudice di primo grado.
In primo luogo, tale erroneità riguarderebbe la riduzione del “costo standard” per ogni anno di riferimento, ritenendo la predetta appellante l'inverosimiglianza della riduzione del costo del carburante e del costo del personale.
In ordine a quest'ultimo costo la OC ha poi criticato il riferimento del primo
Giudice ai costi effettivi risultanti dai bilanci riclassificati anziché al costo standard del personale in relazione ai valori di mercato degli 2012-2014 per il settore del trasporto pubblico, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro.
3.1. Occorre al riguardo rilevare l'infondatezza delle critiche indicate, atteso che quella inerente al costo del carburante è fondata su una mera ipotesi priva di qualsiasi riferimento obiettivo.
Poi, rispetto al costo del personale, occorre ribadire che, come il Tribunale di L'Aquila ha affermato, i dati aziendali riflettono l'effettiva situazione economica dell'azienda e quindi oltre ad essere più reali rispetto ai meri sistemi automatici di calcolo, sono più favorevoli alla OC. Quest'ultima, in effetti, nella memoria di cui all'art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., ha chiesto che il C.T.U., nell' espletamento dell'incarico da conferirgli, facesse riferimento ai “valori effettivi del personale e del carburante riscontrati nelle annualità di riferimento - piuttosto che procedere, come per le altre
voci di costo, al mero adeguamento ISTAT dei valori individuati nella già richiamata
deliberazione n.2865/1989 – trattandosi di prezzi che hanno subito variazioni di gran lunga superiori a quelle degli indici di riferimento”.
Pertanto i rilievi dell'appellante sopra esposti sono infondati.
3.2. La medesima infondatezza concerne l'ulteriore critica dell'appellante alla c.t.u. in ordine ai chilometri considerati per il calcolo del conguaglio poiché, come si è già
rilevato, il Tribunale ha compiuto nella sentenza il ricalcolo alla luce del chilometraggio effettivo, corrispondente a km. 1.641.852,00 (pagg. 12 e 14 della sentenza).
7 3.3. La appellante ha poi criticato la c.t.u., e quindi la decisione di primo grado, Pt_1 con riguardo alla determinazione dell'utile ragionevole applicando la percentuale dello
0,55% corrispondente al tasso percentuale medio dei Titoli di Stato per l'anno di riferimento, poiché il tasso di remunerazione di riferimento si sarebbe dovuto individuare in quello del 6,15% previsto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Occorre tuttavia considerare che quest'ultimo tasso si riferisce ai servizi oggetto di contrattazione e non oggetto di concessione come nel in esame e che, comunque, tale tasso, come pure indicato dall'appellante, non si applica al valore del servizio, ma al capitale netto investito, cioè ad un valore notevolmente inferiore.
Quindi anche questo motivo dell'appello è infondato, dovendosi conseguentemente escludere la rinnovazione della c.t.u. chiesta dall'appellante.
4. Infine, l'appellante ha dedotto l'erroneità della detrazione dal contributo a saldo dei contributi derivanti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli rilevando che questi ultimi contributi abbiano finalità diverse Controparte_5 rispetto a quelli di esercizio di cui alla L.R. n. 62 del 1983.
4.1. Al riguardo, occorre osservare che la L.R. n. 38 del 2017 ha integrato la L.R. n. 62 del 1983 per cui l'art. 56, ultimo comma, di quest'ultima legge regionale dispone che
“il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”. Tale comma aggiunto dalla L.R. n.38 del
2017 era originariamente applicabile anche ai rapporti pendenti secondo quanto disposto dalla stessa normativa all'art. 10, 2° comma, ma tale effetto retroattivo è stato eliminato dall'abrogazione di tale comma, intervenuto in seguito all'art. 1, 6° comma, della L.R. n. 64 del 2017.
Si deve allora rilevare che l'intervento del legislatore per stabilire la decurtazione dal conguaglio delle erogazioni disposte al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri, oltre a valere per il periodo successivo al 2016, evidenzia con chiarezza, per il periodo precedente, la sussistenza di tali contributi per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro come contributi autonomi, da conteggiare secondo le indicazioni di legge.
4.2. E' opportuno sotto questo profilo considerare che la Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 3 aprile 2023, n. 9203, esaminando la questione della possibile duplicazione delle provvidenze spettanti per la copertura dell'unico costo sofferto dalla
8 società di autotrasporti per il personale, ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'impresa abbia ottenuto, sulla base della legislazione regionale, ulteriori contributi per il personale assunto, poiché il riconoscimento di un contributo non può incidere su quello disposto in via autonoma da un'altra normativa.
Pertanto, con specifico riguardo al caso in esame, la somma accertata nella sentenza di primo grado a titolo di conguaglio, ammontante a € 84.714,90, deve essere corrisposta alla OC di Autotrasporti dal non potendo computarsi, per le OP
ragioni indicate, nel maggiore importo ricevuto dalla medesima OC a titolo di contributo per i rinnovi contrattuali. Al predetto importo deve aggiungersi il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma 2 c.c., corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi di mora.
Dunque l'appello principale deve essere accolto in relazione al motivo ora esaminato, riformando la sentenza impugnata nel senso sopra indicato.
5. Alla luce delle considerazioni esposte l'appello principale deve essere parzialmente accolto limitatamente al motivo da ultimo esaminato, dichiarando, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale della , il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva di tale Ente.
In ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio, appare opportuno disporne l'integrale compensazione per la particolarità e la complessità delle questioni sottese alla controversia nonché per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato le medesime questioni, ponendo a carico della e Controparte_6 del in uguale misura, la spesa della consulenza tecnica d'ufficio di OP
primo grado, in ragione del citato difetto di legittimazione passiva della CP_1
.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, non definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, nei confronti della OC e del Parte_1
in persona, rispettivamente, del legale rappresentante e del OP
, alla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 16/2022 del 18.1.2022 e CP_3
9 pertanto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara il difetto di legittimazione passiva della predetta CP_1
2) Accoglie parzialmente all'appello alla medesima sentenza proposto dalla OC
, in persona del legale rappresentante e quindi, Parte_1
in parziale riforma della stessa decisione, condanna il in persona OP
del , al pagamento, in favore della citata OC, dell'importo di € CP_3
84.719,90 oltre interessi come indicati in motivazione. Conferma per il resto la sentenza appellata.
3) Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico della appellante e del in Pt_1 OP uguale misura, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 24 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice Ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
10