Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1950/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1950/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 08.11.2024, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
) e residente in [...]
Risorgimento n. 119;
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
Risorgimento n. 119, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola
Citi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore giuste procure in atti;
Email_1
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 08.11.2024,
[...]
e , esponendo di aver contratto matrimonio in CP_1 Parte_1 data 28.06.2016 in Pistoia (PT), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (il 27.10.2016). Persona_1
Le parti evidenziavano peraltro che essendo venuta meno l'affectio coniugalis sulla quale è fondato il matrimonio, giungevano alla determinazione di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in Per_1 maniera condivisa, con domiciliazione prevalente presso il padre sig. , nell'abitazione, ex casa coniugale, sita in CP_2
TA ( PT) , Via Risorgimento, n. 119 , la madre sta cercando un altro alloggio in cui trasferirsi;
3. Il sig. rimarrà, con il figlio, ad abitare in TA CP_1
( PT) , Via Risorgimento 119 data l'intenzione della sig.ra Pt_1
di rientrare in Lituania per motivi lavorativi ma comunque avrà
[...] la possibilità , nei giorni in cui verrà a trovare il figlio, di poter essere ospitata nell'ex casa coniugale . La sig.ra è Parte_1
Con titolare di una società ( in italiano è una SRL unipersonale semplificata), con sede in Lituania in Putinu 33 - CP_4
76210 - Siauliai che si occupa di consulenze ed acquisto e vendita merce all'ingrosso .
4. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitarla anche disgiuntamente. Le decisioni di maggior interesse per il figlio , Per_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, saranno assunte di comune accordo
2 tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. Entrambi i genitori si obbligano, impegnandosi ad appianare sin d'ora ogni eventuale contrasto, a concordare periodicamente le linee guida da seguire nell'indirizzare la crescita e l'educazione del figlio, a risolvere ogni eventuale conflitto dovesse insorgere tra di loro senza coinvolgere il figlio stesso, a tutelare innanzi a loro l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro coniuge. Le parti si impegnano in ogni caso ad astenersi dal denigrare l'altro genitore, dall'utilizzare la prole quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dall'educazione del figlio minore.
5. Nel trattare le questioni relative al figlio , le parti prendono Per_1 atto dell'obbligo di giungere ad accordi che mettano al centro gli interessi del minore, il suo benessere, privilegiando in particolare la continuità del suo rapporto con ciascun genitore.
6. MODALITA' DI FREQUENTAZIONE : La madre potrà vedere il figlio minore quando vorrà, con diritto di telefonare al figlio almeno una volta al giorno e alla luce della situazione lavorativa in
Lituania, la madre potrà vedere in modo più specifico il figlio ogni fine settimana dal venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alla domenica pomeriggio alle ore 18:30, fatti salvi eventuali accordi integrativi tesi a favorire il rapporto del minore con entrambi i genitori. Qualora, infatti, per motivi di salute o lavoro (comprovati) il figlio non riesca a vedere la madre , questa potrà Per_1 recuperare tali giornate con un altri giorni, nel rispetto delle necessità ed esigenze del figlio minore. Sarà cura dei genitori comunicare i giorni di recupero con un preavviso di almeno tre giorni prima della data prevista per il recupero.
11 . VACANZE ESTIVE: Dal 10 luglio al 30 agosto il figlio minore starà con la madre ed il padre potrà fargli visita quando vorrà e comunque ogni fine settimana dal venerdì pomeriggio dalle ore
16:00 alla domenica pomeriggio alle ore 18:30. I genitori si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno i rispettivi programmi per le vacanze, indicando il luogo prescelto e rendendosi facilmente reperibili, con la previsione che, qualora i
3 genitori non riuscissero ad accordarsi sul periodo, gli stessi si riconosceranno il diritto di scelta del predetto periodo ad anni alterni. Fermo restando il calendario ordinario di frequentazione per il restante periodo estivo.
12. FESTIVITA' NATALIZIE. Il figlio minore rimarrà dal 24/12 dalle ore 11:00 al 30/12 alle ore 11:00 e dal 30/12 dalle ore 11:00 al
06/01 alle ore 11:00, ad anni alterni, con i genitori . Pertanto quest'anno (2024) la madre terrà il figlio dal 24/12 dalle ore 11:00 sino al 30/12 alle ore 11:00 e l'anno successivo nella settimana del
Capodanno (dal 30 dicembre ore 11:00 al 6 gennaio alle ore 11:00
).
13. FESTIVITA' PASQUALI. Il figlio minore rimarrà con il padre e la madre, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 la giornata di Pasqua la trascorrerà con la madre. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito per le altre principali festività come da calendario e più specificatamente:
25 aprile , 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e l'8 dicembre.
Entrambi i genitori si impegnano a partecipare assieme ai momenti importanti della vita dei figli, come i compleanni, i saggi, gare sportive ecc. .. .
13. La sig.ra si obbliga a versare al sig. Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, CP_1 un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario pre-autorizzato permanente sul conto corrente intestato al sig. alle seguenti coordinate bancarie: CP_1
[...] c/o Banca Intesa San Paolo
Agenzia di Pistoia Viale UA . Detta somma sarà soggetta annualmente ed automaticamente a rivalutazione Istat.
14. I genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie (sanitarie/scolastiche/ludico sportive) che si dovessero rendere necessarie per il figlio minore così come individuate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Pistoia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia in data 01-10-2018.
4 Si riporta testualmente quanto specificato nel suddetto Protocollo:
“SPESE EXTRA ASSEGNO CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO”:
A) Sanitarie di necessità ed urgenza, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base , effettuate nell'ambito
SSN compresi i relativi Tikets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es. spese per impianti di ausilio sanitario ortodontiche, oculistiche compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto , ortopediche ed acustiche );
B) Scolastiche : iscrizione e retta dell'asilo infantile , tasse universitarie , libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari.;
C) Extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento) spesa di manutenzione ( ordinaria e straordinaria per meccanica / carrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione : bicicletta e bici elettrica , (ciclomotore, motociclo, minicar, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse
( bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
SPESE EXTRA ASSEGNO CHE RICHIEDONO IL CONSENSO
ESPRESSO O TACITO DI ENTRAMBI I GENITORI
A) Sanitarie : visite mediche , esami diagnostici ed analisi cliniche , spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche , oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica , apparecchi sanitari e ortodontici , cicli di psicoterapia e logopedia;
B) Scolastiche : ripetizioni , gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private , lezioni private , stages, corsi di lingua, corsi di musica, ed acquisto strumento musicale , corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche , corsi di formazione post-universitari, viaggi di studio all'estero , scuole e università private , pre-scuola e doposcuola a
5 causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
C) Extrascolastiche : baby sitter dopo la separazione , viaggi e vacanze trascorsi autonomamente con i figli , attività sportiva agonistica comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei , attività ludico-ricreative ( centri estivi) acquisto cellulare , spese per acquisto mezzi di locomozione
( bicicletta ecc. ) e del casco;
corso per il conseguimento della patente , attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto di strumenti musicali – corsi di informatica) spese per i festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro tramite sms- e-mail – fax - pec, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in difetto di risposta il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
RIMBORSO DELLE SPESE AL GENITORE ANTICIPATARIO
Entrami i genitori provvederanno al pagamento delle spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione
(fattura,ricevuta,scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta
A' FI . I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
RIMBORSI E SUSSIDI Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da enti pubblici o privati per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno”;
6 15. L'assegno unico verrà integralmente richiesto e percepito dal padre sig. . CP_1
16. I sigg. e dichiarano di essere CP_1 Parte_1 economicamente autosufficienti e quindi di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento.
17. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note di trattazione scritta;
18. Le spese del procedimento interamente compensate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 - pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e CP_1 Pt_1
, nata a [...] il [...], che hanno
[...] contratto matrimonio in data 28.06.2016 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
71, P. 1, anno 2016);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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