TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2634/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente Parte_1 C.F._1 in Cesenatico (FC) via Giuseppe Garibaldi n.52/A con il patrocinio dell'avv. MELCHIONDA
JOLANDA, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.4.2025 il Procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo del giudizio ed alle relative richieste (1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzando i predetti a vivere separati e a fissare ognuno la propria residenza ovunque, CP_1 con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e quindi, nulla verrà disposto a titolo di mantenimento dell'uno o dell'altra. 3) Con condanna della controparte alla refusione delle spese e compensi di causa oltre accessori come per Legge, da attribuire al sottoscritto avvocato, dichiaratosi antistatario.), in particolare chiedendo sentenza parziale di separazione, non essendovi richiesta di provvedimenti provvisori. PER PARTE RESISTENTE all'udienza del 3.4.2025 nessuno compariva e ne veniva dichiarata la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Con ricorso depositato il 11/10/2023 chiedeva pronunziare la separazione Parte_1 personale da con la quale si era unito in matrimonio con rito civile in data Controparte_1
06.12.2017 nello Stato di Cipro ad Aradippou. Tale matrimonio veniva trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Cesenatico (FC) al numero 1, Parte II, anno 2018, serie C. I predetti coniugi al momento della celebrazione del matrimonio sceglievano il regime della comunione dei beni. Prima del matrimonio, i coniugi avevano convissuto dal 1989 instaurando una convivenza more uxorio e da tale relazione era nato il [...] in [...] il figlio . ha dichiarato che Persona_1 Parte_1 fino alla Pasqua 2020 il rapporto matrimoniale sembrava sorreggersi sul reciproco rispetto e ciò fino a quando la signora non comunicava al ricorrente la propria volontà di separarsi, lasciando la CP_1 casa coniugale, recandosi in Israele e, da quel momento, iniziando a recarvisi spesso.
Il ricorrente chiedeva quindi di: ''1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzando i predetti a vivere separati e a fissare ognuno la propria residenza ovunque, con l'obbligo del CP_1 mutuo rispetto. 2) Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e quindi, nulla verrà disposto a titolo di mantenimento dell'uno o dell'altra. 3) Con condanna della controparte alla refusione delle spese e compensi di causa oltre accessori come per Legge, da attribuire al sottoscritto avvocato, dichiaratosi antistatario.''
All'udienza del 3 aprile 2024 il Giudice relatore delegato, accertata la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.p. del ricorso e del decreto, dichiarava la contumacia della resistente e sentiva il ricorrente, il quale dichiarava “Insisto nella domanda di separazione, non essendovi possibilità di riconciliazione con mia moglie;
confermo il contenuto e le richieste di cui al ricorso. L'ho informata che volevo il divorzio e la separazione ma lei mi dice sempre che non le interessa. Io ho avuto anche problemi di salute e devo rivolgermi sempre ai miei figli che ho avuto dal primo matrimonio.
Lei si fa viva ogni tre o quattro mesi e se voglio sapere qualcosa di lei devo chiamare mio figlio in Israele. Io al mese prendo circa 1500 euro di pensione. Possiedo l'immobile in Cesenatico dove vivo. Io le avevo comprato una villa e con i soldi del ricavato ha comprato un appartamento dove vive e ha ricavato anche altri soldi”. Il Procuratore di parte ricorrente si riportava agli atti e chiedeva sentenza parziale di separazione.
2. Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dal ricorrente e non opposta dalla resistente contumace, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dal ricorrente e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale che, di fatto, si protrae ininterrottamente quanto meno da agosto 2023, cioè da quando il ricorrente ha riferito di aver tentato senza successo la riconciliazione. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita. Ciò emerge anche dal comportamento della resistente contumace che ha dimostrato il proprio disinteresse nei confronti della vicenda tale da far ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale ormai declinatosi in un insanabile conflitto comprovato dall'interruzione della continuativa convivenza.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la parte relativa alle questioni economiche.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, con sentenza non definitiva
1. pronunzia la separazione personale fra nato a NICOSIA (EN) il Parte_1
07/11/1947 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio Controparte_1 nello Stato di Cipro ad Aradippou il 6.12.2017 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Cesenatico (FC) al numero 1, Parte II, anno 2018, serie C;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CESENATICO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018 Atto n. 1 Parte II
Serie C)
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
N. R.G. 2634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2634/2023 promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MELCHIONDA JOLANDA,
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 17.4.2025; rilevato che il ricorrente ha già avanzato in ricorso le proprie istanze istruttorie e deve decidersi sull'ammissione, rilevato che il giudizio deve proseguire con rimessione in istruttoria per la parte relativa alle disposizioni concernenti le questioni economiche
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore delegato dott.ssa Serena Chimichi e fissa per la comparizione delle parti innanzi al predetto Giudice l'udienza del 23.09.2025 ore 12,30, per la delibazione sulle istanze istruttorie;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2634/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente Parte_1 C.F._1 in Cesenatico (FC) via Giuseppe Garibaldi n.52/A con il patrocinio dell'avv. MELCHIONDA
JOLANDA, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.4.2025 il Procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo del giudizio ed alle relative richieste (1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzando i predetti a vivere separati e a fissare ognuno la propria residenza ovunque, CP_1 con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e quindi, nulla verrà disposto a titolo di mantenimento dell'uno o dell'altra. 3) Con condanna della controparte alla refusione delle spese e compensi di causa oltre accessori come per Legge, da attribuire al sottoscritto avvocato, dichiaratosi antistatario.), in particolare chiedendo sentenza parziale di separazione, non essendovi richiesta di provvedimenti provvisori. PER PARTE RESISTENTE all'udienza del 3.4.2025 nessuno compariva e ne veniva dichiarata la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Con ricorso depositato il 11/10/2023 chiedeva pronunziare la separazione Parte_1 personale da con la quale si era unito in matrimonio con rito civile in data Controparte_1
06.12.2017 nello Stato di Cipro ad Aradippou. Tale matrimonio veniva trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Cesenatico (FC) al numero 1, Parte II, anno 2018, serie C. I predetti coniugi al momento della celebrazione del matrimonio sceglievano il regime della comunione dei beni. Prima del matrimonio, i coniugi avevano convissuto dal 1989 instaurando una convivenza more uxorio e da tale relazione era nato il [...] in [...] il figlio . ha dichiarato che Persona_1 Parte_1 fino alla Pasqua 2020 il rapporto matrimoniale sembrava sorreggersi sul reciproco rispetto e ciò fino a quando la signora non comunicava al ricorrente la propria volontà di separarsi, lasciando la CP_1 casa coniugale, recandosi in Israele e, da quel momento, iniziando a recarvisi spesso.
Il ricorrente chiedeva quindi di: ''1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzando i predetti a vivere separati e a fissare ognuno la propria residenza ovunque, con l'obbligo del CP_1 mutuo rispetto. 2) Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e quindi, nulla verrà disposto a titolo di mantenimento dell'uno o dell'altra. 3) Con condanna della controparte alla refusione delle spese e compensi di causa oltre accessori come per Legge, da attribuire al sottoscritto avvocato, dichiaratosi antistatario.''
All'udienza del 3 aprile 2024 il Giudice relatore delegato, accertata la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.p. del ricorso e del decreto, dichiarava la contumacia della resistente e sentiva il ricorrente, il quale dichiarava “Insisto nella domanda di separazione, non essendovi possibilità di riconciliazione con mia moglie;
confermo il contenuto e le richieste di cui al ricorso. L'ho informata che volevo il divorzio e la separazione ma lei mi dice sempre che non le interessa. Io ho avuto anche problemi di salute e devo rivolgermi sempre ai miei figli che ho avuto dal primo matrimonio.
Lei si fa viva ogni tre o quattro mesi e se voglio sapere qualcosa di lei devo chiamare mio figlio in Israele. Io al mese prendo circa 1500 euro di pensione. Possiedo l'immobile in Cesenatico dove vivo. Io le avevo comprato una villa e con i soldi del ricavato ha comprato un appartamento dove vive e ha ricavato anche altri soldi”. Il Procuratore di parte ricorrente si riportava agli atti e chiedeva sentenza parziale di separazione.
2. Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dal ricorrente e non opposta dalla resistente contumace, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dal ricorrente e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale che, di fatto, si protrae ininterrottamente quanto meno da agosto 2023, cioè da quando il ricorrente ha riferito di aver tentato senza successo la riconciliazione. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita. Ciò emerge anche dal comportamento della resistente contumace che ha dimostrato il proprio disinteresse nei confronti della vicenda tale da far ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale ormai declinatosi in un insanabile conflitto comprovato dall'interruzione della continuativa convivenza.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la parte relativa alle questioni economiche.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, con sentenza non definitiva
1. pronunzia la separazione personale fra nato a NICOSIA (EN) il Parte_1
07/11/1947 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio Controparte_1 nello Stato di Cipro ad Aradippou il 6.12.2017 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Cesenatico (FC) al numero 1, Parte II, anno 2018, serie C;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CESENATICO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018 Atto n. 1 Parte II
Serie C)
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
N. R.G. 2634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2634/2023 promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MELCHIONDA JOLANDA,
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 17.4.2025; rilevato che il ricorrente ha già avanzato in ricorso le proprie istanze istruttorie e deve decidersi sull'ammissione, rilevato che il giudizio deve proseguire con rimessione in istruttoria per la parte relativa alle disposizioni concernenti le questioni economiche
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore delegato dott.ssa Serena Chimichi e fissa per la comparizione delle parti innanzi al predetto Giudice l'udienza del 23.09.2025 ore 12,30, per la delibazione sulle istanze istruttorie;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi