Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8216/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Riccardo Volpi;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 21.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
1
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 27.6.2021 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore
(nata dall'unione coniugale il 28.2.2023), e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
2 autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora ex coniugale ubicata nel Comune di Genova in Via Piacenza 174/22 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del Sig. , mentre la nuova Parte_2
residenza della figlia minore viene fissata presso la casa di proprietà della madre in Via E.
Massone 4/2.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resterà collocata senza prevalenza presso la dimora materna e Persona_2
paterna; la dimora paterna è sita in Genova, Via Piacenza 174/22, quella materna sempre in
Genova in Via E. Massone 4/2, la madre ed il padre potranno esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica pomeriggio, quando li riporterà presso la dimora materna / paterna e comunque entro le ore 18:00; nei casi di malattia, compleanni e ricorrenze o per necessità imprevedibili, la minore avrà diritto di vedere l'altro genitore;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore una settimana o un periodo maggiore sempre
3 preventivamente comunicato, da concordarsi entro il 01/04 di ogni anno, con la possibilità di modificare in base alle ferie di ciascun genitore.
5. Vi è accordo tra i genitori di non richiedere l'assegno di mantenimento per la figlia.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. (in questo ultimo caso sarà facoltà del singolo genitore fare sottoporre la minore alla visita di uno specialista di fiducia ed in caso di disaccordo richiedere solo il 10% della spesa) e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, che si equivalgono, e preso atto che la figlia trascorrerà con i genitori una settimana alternativamente, i coniugi si accordano nel non richiedere all'altro alcun assegno sia per se stessi che per la figlia in quanto entrambi concorreranno al suo mantenimento durante la settimana di convivenza;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 62, parte II, serie A, anno 2021), e alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
4 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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