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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/06/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7335/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. ) tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
con proc. e dom., come da procura alle liti allegata alla busta telematica, l'Avv.
FRANCESCA FERRETTO del Foro di Verona, c.f. e, con C.F._4
elezione di domicilio in VERONA, CORSO PORTA NUOVA, n. 60;
ATTORI
contro
: in persona del procuratore Avv. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti CARLO DEFABIANI (C.F. C.F._5
e MICHELE BRESCIA (C.F. ) ed C.F._6 CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in MILANO, VIA DELLA
GUASTALLA, n.5;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 28.11.24 che qui si intendono richiamate.
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona - richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva:
• dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso depositato in data
10.11.23 ex art. 281 decies c.p.c. e ritualmente notificato alla convenuta in data
24.1.24 a mezzo pec ex art. 149 bis c.p.c., abbia ad oggetto le domande proposte da parte dei ricorrenti, - n.q. di contraente, succeduto al contraente Parte_1
originario ( -, ( e Parte_2 CP_3 Parte_2 CP_4 Parte_3
n.q. di beneficiari in quanto coeredi del primo beneficiario,
[...] Pt_4
[...]
• di accertamento della maturazione, in data 1° dicembre 2021, del diritto dell'assicurato e beneficiario, alla corresponsione della rendita Parte_4
vitalizia annua pari ad euro 19.065,41, prevista dalla polizza assicurativa n.
031075915, emessa da " ; Controparte_1
• di accertamento che, in forza delle condizioni particolari della suddetta polizza assicurativa sulla vita, era convenuto che il pagamento della rendita vitalizia fosse eseguito “in *12* rate mensili posticipate”;
• di accertamento che ha corrisposto al beneficiario, e Controparte_1
successivamente ai suoi coeredi ( e ), le prime tre rate Pt_3 Parte_5
mensili posticipate, con scadenza rispettivamente al 1°.01.2022, 1°.02.2022 e pagina 3 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 1°.03.2022, per un importo complessivo di euro 4.766,34 (euro 1.588,78 per ciascuna delle tre rate), omettendo tuttavia il pagamento delle ulteriori nove rate mensili posticipate e maturate, di pari importo (euro 1.588,78 ciascuna, per un totale di euro 14.299,02), scadenti il primo giorno di ciascun mese da aprile a dicembre
2022;
• di condanna di , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di e Parte_6 Parte_3
ciascuno quale coerede del defunto beneficiario, per
[...] Parte_4
la quota del 50%, dell'importo di euro 14.299,02, pari alle nove rate mensili non corrisposte, nella misura di euro 7.149,51 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori da calcolarsi sulla singola rata mensile, decorrenti rispettivamente dalle date di scadenza del 1.04.2022, 1.05.2022, 1.06.2022, 1.07.2022, 1.08.2022,
1.09.2022, 1.10.2022, 1.11.2022 e 1.12.2022, fino all'effettivo soddisfo;
• di condannare altresì della medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite, comprensive degli accessori di legge, tenuto conto, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c., del mancato accoglimento, da parte di , dell'invito a Controparte_1
partecipare alla procedura di mediazione n. VR2022-550.
- dato atto di come la parte convenuta, nella suddetta Controparte_1
qualità, si sia costituita con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale depositata in data 15.3.24, chiedendo il rigetto delle istanze attoree e, per contro, la condanna degli attori alla restituzione della somma di € 3.177,56, corrispondente all'ammontare delle rate della rendita indebitamente corrisposte nei mesi di febbraio e marzo 2022 – successivamente al decesso dell'assicurato e beneficiario Pt_4
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
[...]
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella sola produzione documentale di parte attrice;
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona - dato atto di come sulla base degli atti e dei documenti prodotti risultino provate, in fatto, le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
1. In data 1.12.1987, ) stipulava con “ Persona_1 [...]
(d'ora in poi: ), Agente Sig. la “polizza Controparte_5 CP_5 Persona_2 di assicurazione sulla vita n° 00870059” (cfr. docc. di parte attrice 7/a: polizza sottoscritta;
7/d: condizioni generali;
7/e: condizioni speciali);
2. tale polizza prevedeva, tra l'altro:
a. un'assicurazione sulla vita di , n.q. anche di primo beneficiario Parte_4
in caso di esistenza in vita, seguito -in caso di morte-, da , in Parte_1
difetto , in difetto figli o comunque eredi dei medesimi, Controparte_6
n.q. di succedenti beneficiari;
b. la contraenza della polizza stessa verteva originariamente in capo
[...]
succeduto in difetto - per previsione contrattuale - da Parte_7 Pt_1
e in difetto di quest'ultimo da;
[...] Controparte_6
c. il pagamento, per il caso di vita dell'assicurato al 1.12.1998, a far data dal
1.12.1998, al 1° dicembre di ogni anno di “una rendita vitalizia annua di lorde L.
*12.000.000*” che il contraente, Dott. volle fosse Parte_2
“pagabile -al beneficiario indicato- in *12* rate mensili posticipate, ammontanti
- ciascuna- a L.
1.000.000 alle scadenze del giorno 1/ogni mese di ogni anno finché in vita l'assicurato” (cfr. doc. 7/a di parte attrice); inoltre, anche nella
“esemplificazione delle modalità di rivalutazione” allegata alla polizza (cfr. doc.
7/b di parte attrice) risulta che trattasi di “rendita vitalizia annua al termine del differimento (pagabile in rate mensili posticipate)”;
3. inoltre, l'agente OR Sig. specificava che “la rateizzazione della Persona_2
rendita può essere variata in qualsiasi momento” (v. apostilla autografa su una copia del frontespizio della polizza, doc. 7/c di parte attrice);
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 4. in seguito, il 19.01.1988, l'Agente OR Sig. comunicava ad Persona_2
che “la nostra Direzione Generale ha accettato il contratto Parte_2
assicurativo così come stilato” (v. doc. 8 di parte attrice);
5. successivamente, in data 15.06.1993, il contraente originario Persona_1
decedeva (v. doc. 9 di parte attrice);
[...]
6. conseguentemente, in data 12.11.1993 comunicava, con oggetto “polizza vita CP_5
n. 593817” (nuovo numero identificativo della polizza), che “in seguito al decesso del Contraente Sig. la contraenza della polizza in oggetto viene Parte_2 assunta dal Sig. ” (v. doc. 10 di parte attrice); Parte_1
7. risultano dunque dal 1.12.1987 (1° premio) al 1.12.1992 (6° premio) pagati da
6 premi per l'importo complessivo di Lire 127.322.640, e dal Controparte_7
1.12.1993 (7° premio) al 1.12.1997 (11° ed ultimo premio) pagati da Controparte_8
5 ulteriori premi per l'importo complessivo di Lire 154.572.000 (per l'importo
[...]
unitario complessivo di Lire 281.894.640)1.
8. in seguito, dunque, in data 8.04.1998 comunicava “confermiamo che la CP_5
polizza vita n. 329.01.593817 scadrà in data 01.12.98 e che con la scadenza del
01.12.97 si è completato il pagamento dei premi” (v. doc. 11 di parte attrice);
9. in data 20.9.2013 “ e “ Controparte_9 Controparte_1 comunicavano “con effetto 31 dicembre 2013 la fusione per incorporazione di in (v. doc. 12 di parte attrice) e in data Controparte_10 Controparte_1
28.12.2015 (d'ora in poi: comunicava che “il Controparte_1 CP_1 numero che identifica attualmente il Suo contratto 100000593817 varierà in
” (v. doc. 13 di parte attrice); P.IVA_1
10. , poi (dopo la fusione per incorporazione del 31.12.2013) CP_11 CP_1 ogni anno corrispondevano la “rendita vitalizia annua” maturata il 1° dicembre di ogni anno in 12 rate mensili posticipate pagate il 1° giorno di ogni mese dell'anno successivo (la prima il 1° gennaio e l'ultima il 1° dicembre di ogni anno)2;
11. in data 30.01.2022 il beneficiario della polizza di cui è causa, Parte_4
decedeva (v. doc. 1 di parte attrice) e gli succedevano quali eredi i nipoti Pt_2
e (si vedano docc. di parte attrice n. 2:
[...] Parte_3
accettazione eredità; n. 3: inventario eredità; nn. 4/a e 4/b: dichiarazione successione;
n. 5: albero genealogico);
12. la “posizione assicurativa al 1°/12/2021” di evidenziava come CP_1
“prestazioni assicurate e valori economici determinati sul totale dei premi versati” una “rendita assicurata annua: euro *19.065,41* corrisposta in rate mensili” (v. doc. 14 di parte attrice);
13. in seguito, generali ha corrisposto le prime 3 rate mensili, scadenti il 1.01.2022, il
1.02.2022 ed il 1.03.2022, ciascuna di € 1.588,78 lordi (si vedano docc. 15/a, 15/b e
15/c di parte attrice) della rendita vitalizia annua di € 19.065,41 maturata il
1.12.2021, ed ha omesso di pagare le ulteriori 9 rate mensili posticipate (ciascuna di
€ 1.588,78 lordi x 9 = € 14.299,02) scadenti il 1° giorno di ogni mese a far data dal
1.04.2022 fino al 1.12.2022;
14. i plurimi tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza non hanno sortito esito in quanto:
• in data 9.04.2022 l 'Avv. chiedeva che adempia Parte_1 CP_1
alle obbligazioni contratte con la polizza n. 031075915 e disponga che le 'rate mensili posticipate ' impagate, scadenti dal 1°.04.2022 fino all 'esaurimento dell 'annualità scaduta il 1°.12.2021, siano accreditate (in unica soluzione o con modalità rateale) sul conto corrente intestato al de cuius Sig. a Parte_4
favore del quale sono stati disposti i pagamenti precedenti” (v. doc. 16 di parte attrice), tuttavia in data 29.04.2022 rispondeva negativamente (v. CP_1
doc. 17 di parte attrice);
• nuovamente, in data 25.05.2022 l 'Avv. chiedeva a Parte_3
“vorrà pertanto adempiere al proprio obbligo contrattuale e CP_1
provvedere alla conseguente corresponsione di tutte le rate impagate, da quella scaduta il 1°.04.2022 fino a quella dovuta a saldo, della “rendita vitalizia annua” maturata dal beneficiario il 1°.12.2021” (v. doc. 18 di parte attrice), ciononostante in data 8.06.2022 rispondeva ancora una volta CP_1
negativamente (v. doc. 19 di parte attrice);
• successivamente, in data 6.10.2022 i ricorrenti proponevano istanza di mediazione presso il “Centro Mediazione Medyapro”, procedimento n.
VR2022-550, ove non si presentava e comunicava “non CP_1
intendiamo aderire alla procedura in oggetto in quanto non è percorribile alcuna ipotesi conciliativa”, talchè veniva redatto il “verbale negativo per mancata adesione della parte” (v. doc. 20 di parte attrice);
• ne seguiva dunque l'azione degli attori nel presente giudizio, esperita in data 10.11.2023 con l'inoltro del ricorso ex art. 281 decies c.p.c..
A tali premesse in fatto ne segue, in diritto, l'accoglimento della domanda di parte attrice e il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta nei limiti che seguono.
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona La questione dirimente il presente giudizio verte sull'esatta interpretazione della polizza di assicurazione sulla vita n° 00870059 (successivamente 593817 e 031075915), specificamente per quanto attiene al momento di maturazione della "rendita vitalizia annua" e alla sua esigibilità in caso di decesso del beneficiario nel corso dell'annualità.
La disamina di tale questione impone l'applicazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, volti a ricercare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole. È pur vero che “in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 29.04.2024 n. 11475), come conferma la consolidata giurisprudenza citata in corso di causa (Cass. Civ., Sez. II, sent.
3.12.2004 n.
22781; Cass. Civ., sez. IV, ordinanza 11.11.2020/4.06.2021 n. 15707; Cass. Civ., Sez.
II, 20.03.2024 n. 7447), ma è altrettanto corretto evidenziare che “il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per
"senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (ancora, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 29.04.2024 n. 11475, e così similmente anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2025, n. 5625), “anche considerando il contenuto complessivo e sistematico dell'atto, nonché il comportamento successivo delle parti” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/02/2025, n. 4090) e “solo se
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona questo risulta ambiguo si può ricorrere agli altri canoni interpretativi previsti dal
Codice Civile (artt. 1362-1371 c.c.)” (come conferma la recentissima Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 11/03/2025, n. 6444) .
Dunque, in primo luogo, si applica il criterio letterale di cui all'art. 12 delle preleggi, in combinato disposto con l'art. 1362 c.c., valutando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. Solo successivamente si potranno prendere in considerazione altri criteri rilevanti nel caso di specie, tra cui risulta opportuno citare quello di cui all'art. 1367 c.c., secondo il quale la clausola dubbia deve interpretarsi nel senso in cui possa produrre qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne produrrebbe alcuno. Infine, i criteri sussidiari, come l'interpretazione secondo la natura e l'oggetto del contratto o contro il predisponente in caso di utilizzo di condizioni generali di contratto, moduli o formulari predisposti da uno dei due contraenti (artt. 1369-1370 c.c.) - come si riscontra nel caso di specie essendo il contratto predisposto unilateralmente dall'azienda assicuratrice -, trovano applicazione solo se permangono dubbi interpretativi.
Dall'esame della polizza sottoscritta (docc. 7/a, 7c e 7e di parte attrice) emerge che le parti hanno convenuto una "rendita vitalizia annua" garantita "in caso di vita dell 'assicurato alla data del 01.12.1998" e, successivamente, "al 1° dicembre di ogni anno". La medesima clausola specifica che tale rendita annua è "pagabile -al beneficiario indicato - in 12 rate mensili posticipate, ammontanti -ciascuna- a L.
1.000.000 alle scadenze del giorno 1/ogni mese di ogni anno finché in vita l 'assicurato”.
Il linguaggio contrattuale appare sufficientemente chiaro nell'individuare due aspetti distinti:
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 1. la maturazione del diritto alla rendita, che avviene su base annua ("rendita vitalizia annua") ed è condizionata all'esistenza in vita dell'assicurato - - ad una Parte_4
data specifica (il 1° dicembre di ogni anno, a far data dal 1.12.1998);
2. le modalità di pagamento della rendita annua maturata, che avvengono in 12 rate mensili posticipate. Il termine "posticipate" infatti conferma l'idea che il diritto alla somma annuale sia già acquisito, e che il pagamento di tale somma avvenga successivamente in forma di rate3.
Questa interpretazione letterale che privilegia il significato proprio delle parole, trova ulteriore riscontro - ai fini dell'interpretazione della comune intenzione delle pareti ex art. 1362 c.c. - nell'esemplificazione delle modalità di rivalutazione allegata alla polizza
(doc. 7b di parte attrice), che anch'essa si riferisce a una "rendita vitalizia annua al termine del differimento (pagabile in rate mensili posticipate)".
Parimenti, l'annotazione autografa dell'agente , secondo cui "la rateizzazione della CP_5
rendita può essere variata in qualsiasi momento", supporta l'idea che la suddivisione in rate mensili fosse una modalità di erogazione modificabile, e non il fondamento o la condizione per l'acquisizione del diritto annuale. L'esame complessivo del contratto e del comportamento delle parti, in ossequio all'art. 1362 c.c., conferma che l'annualità della rendita maturava per intero alla data prestabilita del 1° dicembre, configurando le rate mensili una mera modalità di pagamento successiva all'acquisizione del diritto.
La clausola "finché in vita l 'assicurato" e la previsione similare nelle Condizioni generali ("purché sia in vita l 'assicurato"), devono essere lette in correlazione con la maturazione annua della rendita stabilita al 1° dicembre.
L'esistenza in vita dell'assicurato è, pertanto, condizione per la maturazione del diritto all'intera annualità della rendita, che si verifica alla data del 1° dicembre di ciascun anno. Una volta maturato il diritto all'annualità, il successivo decesso dell'assicurato non fa venir meno il diritto alla riscossione dell'intera somma annuale già acquisita e esigibile, ma incide unicamente sulla durata dell'erogazione delle rate mensili relative a quell'annualità, nel senso che i pagamenti saranno dovuti agli eredi del beneficiario.
Interpretare tale espressione nel senso che l'esistenza in vita sia una condizione per il pagamento di ciascuna singola rata mensile, farebbe perdere significato all'accordo di una "rendita vitalizia annua" che matura ad una data prefissata (il 1° dicembre), facendo venir meno la causa di acquisizione del diritto.
Tale interpretazione è l'unica che garantisce l'effetto utile della clausola che prevede la maturazione annuale del diritto e si conforma al principio previsto dall'art. 1367 c.c.
Una diversa lettura, che facesse dipendere il diritto alla singola rata dalla sopravvivenza al momento della scadenza della rata stessa, sarebbe inoltre in contrasto con la pattuizione contrattuale che rappresenta una deroga rispetto alla regola generale sulla rendita vitalizia contenuta nell'art. 1880 c.c., il quale prevede la proporzionalità della rata - in caso di rate posticipate-, e nel caso di specie il contratto deroga a tale principio stabilendo una maturazione annuale del diritto al 1° dicembre, condizionata unicamente alla vita dell'assicurato in quella data, indipendentemente dalla sua sopravvivenza successiva per l'intero periodo di pagamento rateale -in questo senso posticipato-.
Data la chiarezza interpretativa derivante dall'applicazione dei criteri primari (letterale e della comune intenzione) e del principio di conservazione, non divengono necessari i pagina 12 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona criteri sussidiari di cui agli artt. 1369 e 1370 c.c., che si applicano, come già spiegato, in via sussidiaria.
Nel caso di specie, il beneficiario Sig. era in vita alla data del 1° dicembre Parte_4
2021. Pertanto, in quella data è maturata a suo favore l'intera rendita vitalizia annua per l'anno 2021 e per l'importo di € 19.065,41. Il decesso del Sig. avvenuto il Parte_4
30.01.2022, è successivo alla data di maturazione della rendita annuale (01.12.2021).
Conseguentemente, il diritto all'intera rendita annuale per il periodo successivo al
01.12.2021 si era già consolidato in capo al beneficiario - e dunque ai suoi successori,
e -. Parte_2 Parte_3
Le rate mensili posticipate relative a tale annualità, scadenti il 1° giorno di ogni mese a partire da gennaio 2022, costituiscono la mera modalità di frazionamento del pagamento di un importo annuale già dovuto. Il decesso del beneficiario nel corso dell'anno di pagamento rateale (2022) non estingue il diritto alla riscossione delle rate residue per quell'annualità già maturata. Tale diritto si trasmette, infatti, ai suoi eredi. ha corrisposto le prime 3 rate mensili (gennaio, febbraio, Controparte_1
marzo 2022), ciascuna di € 1.588,78 e ha poi omesso di pagare le ulteriori 9 rate mensili
(da aprile a dicembre 2022).
Alla luce della corretta interpretazione contrattuale, le rate da aprile a dicembre 2022 sono dovute in quanto parte della rendita annuale maturata il 01.12.2021, momento in cui l'assicurato era ancora in vita. L'omissione del pagamento di tali rate è, pertanto, illegittima. L'importo delle rate residue ammonta a € 14.299,02 (€ 1.588,78 x 9). Tale somma deve essere corrisposta agli eredi del beneficiario, i signori Pt_2
e ciascuno per la propria quota del 50%.
[...] Parte_3
pagina 13 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona Per quanto concerne la domanda riconvenzionale avanzata da per Controparte_1
la restituzione delle somme relative alle rate corrisposte nei mesi di febbraio e marzo
2022 (€ 3.177,56), la stessa risulta infondata. Essendo la rendita annuale maturata interamente il 01.12.2021, le rate mensili successive, comprese quelle di febbraio e marzo 2022, erano legittimamente dovute quali frazioni del pagamento dell'annualità già acquisita dal beneficiario - e dunque, in seguito, dai suoi successori -. Non si trattava, quindi, di pagamenti effettuati per errore su un diritto inesistente, ma di pagamenti parziali di un diritto già sorto in capo al beneficiario.
Infine, si osserva che la natura del giudizio, introdotto nelle forme del procedimento semplificato, e la completezza della prova documentale offerta dai ricorrenti, consentono una decisione sulla base degli elementi acquisiti.
Inoltre, la mancata adesione di motivata dalla generica Controparte_1
impossibilità di addivenire ad alcuna soluzione conciliativa, e dunque senza alcuna giustificata ragione oggettiva, alla procedura di mediazione obbligatoria rileva ai fini della comminazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12-bis del D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, che saranno quantificate come da dispositivo, applicabile essendo venuta meno la limitazione temporale di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, che non prevede più (con l'art. 41, comma
1) che la modifica di cui al presente articolo si applichi a decorrere dal 30 giugno 2023.
Le spese liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., seguono la soccombenza di parte convenuta resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 7335/2023 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 1. accerta che la rendita vitalizia annua di € 19.065,41 relativa alla polizza n. 031075915 è maturata in favore del beneficiario Controparte_1
in data 01.12.2021; Parte_4
2. accerta che il pagamento di tale rendita annua era convenuto in 12 rate mensili posticipate;
3. dichiara che è obbligata al pagamento delle rate Controparte_1
residue relative alla predetta annualità, e per l'effetto:
4. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare ai signori e quali Parte_2 Parte_3
coeredi del beneficiario la complessiva somma di € 14.299,02, Parte_4
corrispondente alle 9 rate mensili posticipate non corrisposte, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze alla data della sentenza, trattandosi di obbligazione di valore, ed oltre interessi legali moratori dalla sentenza al saldo effettivo;
5. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
6. condanna l pagamento della somma corrispondente Controparte_1
al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio - ex art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28 - pari a € 474, in favore del bilancio dello Stato;
7. condanna altresì pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1
della somma corrispondente alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ex art. 12-bis, comma 3, del D.Lgs. 28 marzo 2010 n.
28 e pertanto come da capo che segue in € 4900;
8. condanna, altresì, a rimborsare ai ricorrenti le spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 287,50 per spese, € 4900 per compensi difensivi ex DM.
55/14 (di cui € 920 per fase di studio, € 780 per fase introduttiva, € 1600 per CP_12
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona fase di istruttoria e trattazione, ed € 1700 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge.
Cosi' deciso in data 4.6.25 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circostanze dedotte da parte attrice e mai contestate da parte convenuta e che, in quanto tale, possono ritenersi provate. Infatti, “il giudice può ritenere provata una circostanza dedotta dalla difesa, qualora essa non sia stata specificamente contestata dalla controparte, conformemente al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”, comportando così l'effetto della “relevatio ab onere probandi”,
“spetta al giudice di merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte.” (cfr. Cass. n. 2847/2025 e 32914/2023). pagina 6 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 2 Ibidem. pagina 7 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 3 Questa interpretazione si fonda primariamente sulla lettera del testo contrattuale, in linea con il combinato disposto tra l'art. 12 delle Preleggi e l'art. 1362, comma 1, c.c., il quale permette di distinguere nettamente il momento in cui il diritto alla prestazione matura (su base annuale al 1° dicembre) dalla sua mera modalità di erogazione (in rate mensili posticipate). pagina 11 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7335/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. ) tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
con proc. e dom., come da procura alle liti allegata alla busta telematica, l'Avv.
FRANCESCA FERRETTO del Foro di Verona, c.f. e, con C.F._4
elezione di domicilio in VERONA, CORSO PORTA NUOVA, n. 60;
ATTORI
contro
: in persona del procuratore Avv. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti CARLO DEFABIANI (C.F. C.F._5
e MICHELE BRESCIA (C.F. ) ed C.F._6 CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in MILANO, VIA DELLA
GUASTALLA, n.5;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 28.11.24 che qui si intendono richiamate.
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona - richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva:
• dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso depositato in data
10.11.23 ex art. 281 decies c.p.c. e ritualmente notificato alla convenuta in data
24.1.24 a mezzo pec ex art. 149 bis c.p.c., abbia ad oggetto le domande proposte da parte dei ricorrenti, - n.q. di contraente, succeduto al contraente Parte_1
originario ( -, ( e Parte_2 CP_3 Parte_2 CP_4 Parte_3
n.q. di beneficiari in quanto coeredi del primo beneficiario,
[...] Pt_4
[...]
• di accertamento della maturazione, in data 1° dicembre 2021, del diritto dell'assicurato e beneficiario, alla corresponsione della rendita Parte_4
vitalizia annua pari ad euro 19.065,41, prevista dalla polizza assicurativa n.
031075915, emessa da " ; Controparte_1
• di accertamento che, in forza delle condizioni particolari della suddetta polizza assicurativa sulla vita, era convenuto che il pagamento della rendita vitalizia fosse eseguito “in *12* rate mensili posticipate”;
• di accertamento che ha corrisposto al beneficiario, e Controparte_1
successivamente ai suoi coeredi ( e ), le prime tre rate Pt_3 Parte_5
mensili posticipate, con scadenza rispettivamente al 1°.01.2022, 1°.02.2022 e pagina 3 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 1°.03.2022, per un importo complessivo di euro 4.766,34 (euro 1.588,78 per ciascuna delle tre rate), omettendo tuttavia il pagamento delle ulteriori nove rate mensili posticipate e maturate, di pari importo (euro 1.588,78 ciascuna, per un totale di euro 14.299,02), scadenti il primo giorno di ciascun mese da aprile a dicembre
2022;
• di condanna di , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di e Parte_6 Parte_3
ciascuno quale coerede del defunto beneficiario, per
[...] Parte_4
la quota del 50%, dell'importo di euro 14.299,02, pari alle nove rate mensili non corrisposte, nella misura di euro 7.149,51 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori da calcolarsi sulla singola rata mensile, decorrenti rispettivamente dalle date di scadenza del 1.04.2022, 1.05.2022, 1.06.2022, 1.07.2022, 1.08.2022,
1.09.2022, 1.10.2022, 1.11.2022 e 1.12.2022, fino all'effettivo soddisfo;
• di condannare altresì della medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite, comprensive degli accessori di legge, tenuto conto, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c., del mancato accoglimento, da parte di , dell'invito a Controparte_1
partecipare alla procedura di mediazione n. VR2022-550.
- dato atto di come la parte convenuta, nella suddetta Controparte_1
qualità, si sia costituita con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale depositata in data 15.3.24, chiedendo il rigetto delle istanze attoree e, per contro, la condanna degli attori alla restituzione della somma di € 3.177,56, corrispondente all'ammontare delle rate della rendita indebitamente corrisposte nei mesi di febbraio e marzo 2022 – successivamente al decesso dell'assicurato e beneficiario Pt_4
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
[...]
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella sola produzione documentale di parte attrice;
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona - dato atto di come sulla base degli atti e dei documenti prodotti risultino provate, in fatto, le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
1. In data 1.12.1987, ) stipulava con “ Persona_1 [...]
(d'ora in poi: ), Agente Sig. la “polizza Controparte_5 CP_5 Persona_2 di assicurazione sulla vita n° 00870059” (cfr. docc. di parte attrice 7/a: polizza sottoscritta;
7/d: condizioni generali;
7/e: condizioni speciali);
2. tale polizza prevedeva, tra l'altro:
a. un'assicurazione sulla vita di , n.q. anche di primo beneficiario Parte_4
in caso di esistenza in vita, seguito -in caso di morte-, da , in Parte_1
difetto , in difetto figli o comunque eredi dei medesimi, Controparte_6
n.q. di succedenti beneficiari;
b. la contraenza della polizza stessa verteva originariamente in capo
[...]
succeduto in difetto - per previsione contrattuale - da Parte_7 Pt_1
e in difetto di quest'ultimo da;
[...] Controparte_6
c. il pagamento, per il caso di vita dell'assicurato al 1.12.1998, a far data dal
1.12.1998, al 1° dicembre di ogni anno di “una rendita vitalizia annua di lorde L.
*12.000.000*” che il contraente, Dott. volle fosse Parte_2
“pagabile -al beneficiario indicato- in *12* rate mensili posticipate, ammontanti
- ciascuna- a L.
1.000.000 alle scadenze del giorno 1/ogni mese di ogni anno finché in vita l'assicurato” (cfr. doc. 7/a di parte attrice); inoltre, anche nella
“esemplificazione delle modalità di rivalutazione” allegata alla polizza (cfr. doc.
7/b di parte attrice) risulta che trattasi di “rendita vitalizia annua al termine del differimento (pagabile in rate mensili posticipate)”;
3. inoltre, l'agente OR Sig. specificava che “la rateizzazione della Persona_2
rendita può essere variata in qualsiasi momento” (v. apostilla autografa su una copia del frontespizio della polizza, doc. 7/c di parte attrice);
pagina 5 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 4. in seguito, il 19.01.1988, l'Agente OR Sig. comunicava ad Persona_2
che “la nostra Direzione Generale ha accettato il contratto Parte_2
assicurativo così come stilato” (v. doc. 8 di parte attrice);
5. successivamente, in data 15.06.1993, il contraente originario Persona_1
decedeva (v. doc. 9 di parte attrice);
[...]
6. conseguentemente, in data 12.11.1993 comunicava, con oggetto “polizza vita CP_5
n. 593817” (nuovo numero identificativo della polizza), che “in seguito al decesso del Contraente Sig. la contraenza della polizza in oggetto viene Parte_2 assunta dal Sig. ” (v. doc. 10 di parte attrice); Parte_1
7. risultano dunque dal 1.12.1987 (1° premio) al 1.12.1992 (6° premio) pagati da
6 premi per l'importo complessivo di Lire 127.322.640, e dal Controparte_7
1.12.1993 (7° premio) al 1.12.1997 (11° ed ultimo premio) pagati da Controparte_8
5 ulteriori premi per l'importo complessivo di Lire 154.572.000 (per l'importo
[...]
unitario complessivo di Lire 281.894.640)1.
8. in seguito, dunque, in data 8.04.1998 comunicava “confermiamo che la CP_5
polizza vita n. 329.01.593817 scadrà in data 01.12.98 e che con la scadenza del
01.12.97 si è completato il pagamento dei premi” (v. doc. 11 di parte attrice);
9. in data 20.9.2013 “ e “ Controparte_9 Controparte_1 comunicavano “con effetto 31 dicembre 2013 la fusione per incorporazione di in (v. doc. 12 di parte attrice) e in data Controparte_10 Controparte_1
28.12.2015 (d'ora in poi: comunicava che “il Controparte_1 CP_1 numero che identifica attualmente il Suo contratto 100000593817 varierà in
” (v. doc. 13 di parte attrice); P.IVA_1
10. , poi (dopo la fusione per incorporazione del 31.12.2013) CP_11 CP_1 ogni anno corrispondevano la “rendita vitalizia annua” maturata il 1° dicembre di ogni anno in 12 rate mensili posticipate pagate il 1° giorno di ogni mese dell'anno successivo (la prima il 1° gennaio e l'ultima il 1° dicembre di ogni anno)2;
11. in data 30.01.2022 il beneficiario della polizza di cui è causa, Parte_4
decedeva (v. doc. 1 di parte attrice) e gli succedevano quali eredi i nipoti Pt_2
e (si vedano docc. di parte attrice n. 2:
[...] Parte_3
accettazione eredità; n. 3: inventario eredità; nn. 4/a e 4/b: dichiarazione successione;
n. 5: albero genealogico);
12. la “posizione assicurativa al 1°/12/2021” di evidenziava come CP_1
“prestazioni assicurate e valori economici determinati sul totale dei premi versati” una “rendita assicurata annua: euro *19.065,41* corrisposta in rate mensili” (v. doc. 14 di parte attrice);
13. in seguito, generali ha corrisposto le prime 3 rate mensili, scadenti il 1.01.2022, il
1.02.2022 ed il 1.03.2022, ciascuna di € 1.588,78 lordi (si vedano docc. 15/a, 15/b e
15/c di parte attrice) della rendita vitalizia annua di € 19.065,41 maturata il
1.12.2021, ed ha omesso di pagare le ulteriori 9 rate mensili posticipate (ciascuna di
€ 1.588,78 lordi x 9 = € 14.299,02) scadenti il 1° giorno di ogni mese a far data dal
1.04.2022 fino al 1.12.2022;
14. i plurimi tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza non hanno sortito esito in quanto:
• in data 9.04.2022 l 'Avv. chiedeva che adempia Parte_1 CP_1
alle obbligazioni contratte con la polizza n. 031075915 e disponga che le 'rate mensili posticipate ' impagate, scadenti dal 1°.04.2022 fino all 'esaurimento dell 'annualità scaduta il 1°.12.2021, siano accreditate (in unica soluzione o con modalità rateale) sul conto corrente intestato al de cuius Sig. a Parte_4
favore del quale sono stati disposti i pagamenti precedenti” (v. doc. 16 di parte attrice), tuttavia in data 29.04.2022 rispondeva negativamente (v. CP_1
doc. 17 di parte attrice);
• nuovamente, in data 25.05.2022 l 'Avv. chiedeva a Parte_3
“vorrà pertanto adempiere al proprio obbligo contrattuale e CP_1
provvedere alla conseguente corresponsione di tutte le rate impagate, da quella scaduta il 1°.04.2022 fino a quella dovuta a saldo, della “rendita vitalizia annua” maturata dal beneficiario il 1°.12.2021” (v. doc. 18 di parte attrice), ciononostante in data 8.06.2022 rispondeva ancora una volta CP_1
negativamente (v. doc. 19 di parte attrice);
• successivamente, in data 6.10.2022 i ricorrenti proponevano istanza di mediazione presso il “Centro Mediazione Medyapro”, procedimento n.
VR2022-550, ove non si presentava e comunicava “non CP_1
intendiamo aderire alla procedura in oggetto in quanto non è percorribile alcuna ipotesi conciliativa”, talchè veniva redatto il “verbale negativo per mancata adesione della parte” (v. doc. 20 di parte attrice);
• ne seguiva dunque l'azione degli attori nel presente giudizio, esperita in data 10.11.2023 con l'inoltro del ricorso ex art. 281 decies c.p.c..
A tali premesse in fatto ne segue, in diritto, l'accoglimento della domanda di parte attrice e il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta nei limiti che seguono.
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona La questione dirimente il presente giudizio verte sull'esatta interpretazione della polizza di assicurazione sulla vita n° 00870059 (successivamente 593817 e 031075915), specificamente per quanto attiene al momento di maturazione della "rendita vitalizia annua" e alla sua esigibilità in caso di decesso del beneficiario nel corso dell'annualità.
La disamina di tale questione impone l'applicazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, volti a ricercare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole. È pur vero che “in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 29.04.2024 n. 11475), come conferma la consolidata giurisprudenza citata in corso di causa (Cass. Civ., Sez. II, sent.
3.12.2004 n.
22781; Cass. Civ., sez. IV, ordinanza 11.11.2020/4.06.2021 n. 15707; Cass. Civ., Sez.
II, 20.03.2024 n. 7447), ma è altrettanto corretto evidenziare che “il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per
"senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (ancora, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 29.04.2024 n. 11475, e così similmente anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2025, n. 5625), “anche considerando il contenuto complessivo e sistematico dell'atto, nonché il comportamento successivo delle parti” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/02/2025, n. 4090) e “solo se
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona questo risulta ambiguo si può ricorrere agli altri canoni interpretativi previsti dal
Codice Civile (artt. 1362-1371 c.c.)” (come conferma la recentissima Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 11/03/2025, n. 6444) .
Dunque, in primo luogo, si applica il criterio letterale di cui all'art. 12 delle preleggi, in combinato disposto con l'art. 1362 c.c., valutando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. Solo successivamente si potranno prendere in considerazione altri criteri rilevanti nel caso di specie, tra cui risulta opportuno citare quello di cui all'art. 1367 c.c., secondo il quale la clausola dubbia deve interpretarsi nel senso in cui possa produrre qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne produrrebbe alcuno. Infine, i criteri sussidiari, come l'interpretazione secondo la natura e l'oggetto del contratto o contro il predisponente in caso di utilizzo di condizioni generali di contratto, moduli o formulari predisposti da uno dei due contraenti (artt. 1369-1370 c.c.) - come si riscontra nel caso di specie essendo il contratto predisposto unilateralmente dall'azienda assicuratrice -, trovano applicazione solo se permangono dubbi interpretativi.
Dall'esame della polizza sottoscritta (docc. 7/a, 7c e 7e di parte attrice) emerge che le parti hanno convenuto una "rendita vitalizia annua" garantita "in caso di vita dell 'assicurato alla data del 01.12.1998" e, successivamente, "al 1° dicembre di ogni anno". La medesima clausola specifica che tale rendita annua è "pagabile -al beneficiario indicato - in 12 rate mensili posticipate, ammontanti -ciascuna- a L.
1.000.000 alle scadenze del giorno 1/ogni mese di ogni anno finché in vita l 'assicurato”.
Il linguaggio contrattuale appare sufficientemente chiaro nell'individuare due aspetti distinti:
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 1. la maturazione del diritto alla rendita, che avviene su base annua ("rendita vitalizia annua") ed è condizionata all'esistenza in vita dell'assicurato - - ad una Parte_4
data specifica (il 1° dicembre di ogni anno, a far data dal 1.12.1998);
2. le modalità di pagamento della rendita annua maturata, che avvengono in 12 rate mensili posticipate. Il termine "posticipate" infatti conferma l'idea che il diritto alla somma annuale sia già acquisito, e che il pagamento di tale somma avvenga successivamente in forma di rate3.
Questa interpretazione letterale che privilegia il significato proprio delle parole, trova ulteriore riscontro - ai fini dell'interpretazione della comune intenzione delle pareti ex art. 1362 c.c. - nell'esemplificazione delle modalità di rivalutazione allegata alla polizza
(doc. 7b di parte attrice), che anch'essa si riferisce a una "rendita vitalizia annua al termine del differimento (pagabile in rate mensili posticipate)".
Parimenti, l'annotazione autografa dell'agente , secondo cui "la rateizzazione della CP_5
rendita può essere variata in qualsiasi momento", supporta l'idea che la suddivisione in rate mensili fosse una modalità di erogazione modificabile, e non il fondamento o la condizione per l'acquisizione del diritto annuale. L'esame complessivo del contratto e del comportamento delle parti, in ossequio all'art. 1362 c.c., conferma che l'annualità della rendita maturava per intero alla data prestabilita del 1° dicembre, configurando le rate mensili una mera modalità di pagamento successiva all'acquisizione del diritto.
La clausola "finché in vita l 'assicurato" e la previsione similare nelle Condizioni generali ("purché sia in vita l 'assicurato"), devono essere lette in correlazione con la maturazione annua della rendita stabilita al 1° dicembre.
L'esistenza in vita dell'assicurato è, pertanto, condizione per la maturazione del diritto all'intera annualità della rendita, che si verifica alla data del 1° dicembre di ciascun anno. Una volta maturato il diritto all'annualità, il successivo decesso dell'assicurato non fa venir meno il diritto alla riscossione dell'intera somma annuale già acquisita e esigibile, ma incide unicamente sulla durata dell'erogazione delle rate mensili relative a quell'annualità, nel senso che i pagamenti saranno dovuti agli eredi del beneficiario.
Interpretare tale espressione nel senso che l'esistenza in vita sia una condizione per il pagamento di ciascuna singola rata mensile, farebbe perdere significato all'accordo di una "rendita vitalizia annua" che matura ad una data prefissata (il 1° dicembre), facendo venir meno la causa di acquisizione del diritto.
Tale interpretazione è l'unica che garantisce l'effetto utile della clausola che prevede la maturazione annuale del diritto e si conforma al principio previsto dall'art. 1367 c.c.
Una diversa lettura, che facesse dipendere il diritto alla singola rata dalla sopravvivenza al momento della scadenza della rata stessa, sarebbe inoltre in contrasto con la pattuizione contrattuale che rappresenta una deroga rispetto alla regola generale sulla rendita vitalizia contenuta nell'art. 1880 c.c., il quale prevede la proporzionalità della rata - in caso di rate posticipate-, e nel caso di specie il contratto deroga a tale principio stabilendo una maturazione annuale del diritto al 1° dicembre, condizionata unicamente alla vita dell'assicurato in quella data, indipendentemente dalla sua sopravvivenza successiva per l'intero periodo di pagamento rateale -in questo senso posticipato-.
Data la chiarezza interpretativa derivante dall'applicazione dei criteri primari (letterale e della comune intenzione) e del principio di conservazione, non divengono necessari i pagina 12 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona criteri sussidiari di cui agli artt. 1369 e 1370 c.c., che si applicano, come già spiegato, in via sussidiaria.
Nel caso di specie, il beneficiario Sig. era in vita alla data del 1° dicembre Parte_4
2021. Pertanto, in quella data è maturata a suo favore l'intera rendita vitalizia annua per l'anno 2021 e per l'importo di € 19.065,41. Il decesso del Sig. avvenuto il Parte_4
30.01.2022, è successivo alla data di maturazione della rendita annuale (01.12.2021).
Conseguentemente, il diritto all'intera rendita annuale per il periodo successivo al
01.12.2021 si era già consolidato in capo al beneficiario - e dunque ai suoi successori,
e -. Parte_2 Parte_3
Le rate mensili posticipate relative a tale annualità, scadenti il 1° giorno di ogni mese a partire da gennaio 2022, costituiscono la mera modalità di frazionamento del pagamento di un importo annuale già dovuto. Il decesso del beneficiario nel corso dell'anno di pagamento rateale (2022) non estingue il diritto alla riscossione delle rate residue per quell'annualità già maturata. Tale diritto si trasmette, infatti, ai suoi eredi. ha corrisposto le prime 3 rate mensili (gennaio, febbraio, Controparte_1
marzo 2022), ciascuna di € 1.588,78 e ha poi omesso di pagare le ulteriori 9 rate mensili
(da aprile a dicembre 2022).
Alla luce della corretta interpretazione contrattuale, le rate da aprile a dicembre 2022 sono dovute in quanto parte della rendita annuale maturata il 01.12.2021, momento in cui l'assicurato era ancora in vita. L'omissione del pagamento di tali rate è, pertanto, illegittima. L'importo delle rate residue ammonta a € 14.299,02 (€ 1.588,78 x 9). Tale somma deve essere corrisposta agli eredi del beneficiario, i signori Pt_2
e ciascuno per la propria quota del 50%.
[...] Parte_3
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona Per quanto concerne la domanda riconvenzionale avanzata da per Controparte_1
la restituzione delle somme relative alle rate corrisposte nei mesi di febbraio e marzo
2022 (€ 3.177,56), la stessa risulta infondata. Essendo la rendita annuale maturata interamente il 01.12.2021, le rate mensili successive, comprese quelle di febbraio e marzo 2022, erano legittimamente dovute quali frazioni del pagamento dell'annualità già acquisita dal beneficiario - e dunque, in seguito, dai suoi successori -. Non si trattava, quindi, di pagamenti effettuati per errore su un diritto inesistente, ma di pagamenti parziali di un diritto già sorto in capo al beneficiario.
Infine, si osserva che la natura del giudizio, introdotto nelle forme del procedimento semplificato, e la completezza della prova documentale offerta dai ricorrenti, consentono una decisione sulla base degli elementi acquisiti.
Inoltre, la mancata adesione di motivata dalla generica Controparte_1
impossibilità di addivenire ad alcuna soluzione conciliativa, e dunque senza alcuna giustificata ragione oggettiva, alla procedura di mediazione obbligatoria rileva ai fini della comminazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12-bis del D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, che saranno quantificate come da dispositivo, applicabile essendo venuta meno la limitazione temporale di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, che non prevede più (con l'art. 41, comma
1) che la modifica di cui al presente articolo si applichi a decorrere dal 30 giugno 2023.
Le spese liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., seguono la soccombenza di parte convenuta resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 7335/2023 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 1. accerta che la rendita vitalizia annua di € 19.065,41 relativa alla polizza n. 031075915 è maturata in favore del beneficiario Controparte_1
in data 01.12.2021; Parte_4
2. accerta che il pagamento di tale rendita annua era convenuto in 12 rate mensili posticipate;
3. dichiara che è obbligata al pagamento delle rate Controparte_1
residue relative alla predetta annualità, e per l'effetto:
4. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare ai signori e quali Parte_2 Parte_3
coeredi del beneficiario la complessiva somma di € 14.299,02, Parte_4
corrispondente alle 9 rate mensili posticipate non corrisposte, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze alla data della sentenza, trattandosi di obbligazione di valore, ed oltre interessi legali moratori dalla sentenza al saldo effettivo;
5. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
6. condanna l pagamento della somma corrispondente Controparte_1
al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio - ex art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28 - pari a € 474, in favore del bilancio dello Stato;
7. condanna altresì pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1
della somma corrispondente alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ex art. 12-bis, comma 3, del D.Lgs. 28 marzo 2010 n.
28 e pertanto come da capo che segue in € 4900;
8. condanna, altresì, a rimborsare ai ricorrenti le spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 287,50 per spese, € 4900 per compensi difensivi ex DM.
55/14 (di cui € 920 per fase di studio, € 780 per fase introduttiva, € 1600 per CP_12
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona fase di istruttoria e trattazione, ed € 1700 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge.
Cosi' deciso in data 4.6.25 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circostanze dedotte da parte attrice e mai contestate da parte convenuta e che, in quanto tale, possono ritenersi provate. Infatti, “il giudice può ritenere provata una circostanza dedotta dalla difesa, qualora essa non sia stata specificamente contestata dalla controparte, conformemente al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”, comportando così l'effetto della “relevatio ab onere probandi”,
“spetta al giudice di merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte.” (cfr. Cass. n. 2847/2025 e 32914/2023). pagina 6 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 2 Ibidem. pagina 7 di 16
N. R.G. 7335/23 Trib. Verona 3 Questa interpretazione si fonda primariamente sulla lettera del testo contrattuale, in linea con il combinato disposto tra l'art. 12 delle Preleggi e l'art. 1362, comma 1, c.c., il quale permette di distinguere nettamente il momento in cui il diritto alla prestazione matura (su base annuale al 1° dicembre) dalla sua mera modalità di erogazione (in rate mensili posticipate). pagina 11 di 16
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