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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1638/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1638/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. Carmine Pullano, elettivamente domiciliato nel suo studio in Trieste, via
Carducci n. 10
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
RECUPERO PIETRO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 207
MISTERBIANCO, presso il difensore avv. RECUPERO PIETRO
e pagina 1 di 22 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
BLANDIZZI ROBERTA, elettivamente domiciliata in VIA SAN BASSIANO 11
SIRACUSA, presso il difensore avv. BLANDIZZI ROBERTA
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4605/2023, pubblicata in data 10.11.2023, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da e dalla moglie Parte_1 Parte_2
nei confronti della Controparte_3
e della
[...] Controparte_1
aventi rispettivamente ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali alla
[...]
salute lamentati dal primo e quelli non patrimoniali da lesione del rapporto parentale, lamentati dalla seconda, in dipendenza della imperita condotta tenuta dai sanitari dei due nosocomi da cui sarebbe dipesa la compromissione della salute di e Parte_1
del rapporto coniugale intrattenuto con la moglie.
In estrema sintesi, secondo il primo giudice, sebbene fosse risultata dimostrata la imperizia dei sanitari di entrambi i nosocomi, tuttavia, sulla base di quanto affermato nella disposta CTU, sarebbe difettato il nesso causale tra la stessa e la compromissione della salute di ravvisandosi piuttosto la mera perdita di chance di un Parte_1
pagina 2 di 22 suo migliore recupero neurologico-funzionale, rispetto alla quale, tuttavia, in difetto di apposita domanda da parte dell'attore (attesa l'ontologica differenza rispetto al danno lamentato), nessun risarcimento era possibile riconoscere.
Le spese di lite venivano compensate tra le parti vista l'elevata difficoltà, anche sotto il profilo fattuale, delle questioni affrontate.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_3
Si costituivano in giudizio entrambe le aziende ospedaliere chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto nei termini appresso specificati.
Preliminarmente vanno esposti sinteticamente i tratti fondamentali della vicenda per cui
è causa, corredati dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (affidata ad uno specialista in medicina legale e da uno specialista in neurochirurgia): la mattina del 26.7.2010 si recava presso la Clinica urologica Parte_1
dell ove veniva Controparte_3
visitato dal dott. a cui riferiva: “Sintomatologia disurica da circa 48 Persona_1
ore caratterizzata da mitto ipovalido con impiego di torchio addominale. Pollachiuria diurna, bruciore minzionale. Riferisce inoltre senso di peso nella regione perineale.
Riferisce inoltre stipsi e mancata emissione di urine da circa 12 ore”; nella stessa visita riferiva anche di avere subito un intervento in data Parte_1
16.2.2005, alla colonna vertebrale per “stenosi del canale vertebrale”; all'esame obiettivo il medico ravvisava “Globo vescicale;
prostata di dimensioni regolari, consistenza parenchimatosa, margini netti del solco apprezzabile”. Veniva specificato che “il paziente non avverte stimolo minzionale”; il medico apponeva un catetere consentendo l'espulsione di circa 900 cc. di urine normocromiche;
pagina 3 di 22 indi consigliava di mantenere il catetere con sacca di raccolta per circa 24 ore, successivamente alle quali consigliava lo svuotamento ogni 4 ore. Indi suggeriva, decorsi circa 7 giorni, di tentare la rimozione del catetere. Concludeva scrivendo: “In caso di mancata ripresa della minzione spontanea si consiglia cateterismo ad intermittenza”. “Utile eseguire visita neurologica e studio urodinamico” (v. referto di visita urologica del 26.7.2010); il giorno seguente 27.7.2010, supponendo che i sintomi accusati e Parte_1
persistenti potessero essere collegati al pregresso intervento subito al rachide lombare nel 2005 riferito al medico dell Controparte_3
decideva autonomamente di sottoporsi ad esame RX della colonna lombo-
[...]
sacrale e del bacino da cui risultava che lo stesso presentava: “scoliosi, spondilosi deformante con ponti ossei, artrosi interapofisaria lombo-sacrale in esiti di pregresso intervento per stenosi del canale, disallineamento posteriore tra L4 ed L5, riduzione generalizzata degli spazi discali, più marcata in L4-L5, riduzione del trofismo osseo, coxartrosi bilaterale, prevalente a sinistra”; il giorno ancora seguente 28.7.2010, avendo accusato una intensificazione del dolore lombare, si sottoponeva autonomamente a RNM al rachide lombare. Parte_1
In tale sede il radiologo che effettuava l'esame, vistone l'esito, senza nemmeno refertarlo, gli consigliava di recarsi immediatamente al pronto soccorso;
alle ore 13.58 del 28.7.2010 veniva registrato presso il Pronto Parte_1
Soccorso dell ove riferiva “Algia agli arti inferiori presunta stenosi Controparte_4
del canale midollare”; lo stesso giorno 28.7.2010 veniva eseguita altra RNM presso l'Ospedale sulla CP_1
base della quale, considerate anche le evidenze cliniche, veniva diagnosticata una
“Sindrome da compressione spinale da discopatia erniaria L1-L2”; il giorno seguente 29.7.2010 veniva sottoposto ad intervento di Parte_1
“Emilaminectomia L1-L2 sn., erniectomia e stabilizzazione con barra e viti L1-L3 a s.”; in data 4.8.2010 veniva eseguita altra RNM che veniva come di seguito refertata: “esiti
pagina 4 di 22 di recente intervento chirurgico di stabilizzazione con viti intrapeduncolari a livello di
L1 ed L3, ed emilaminectomia a sn a livello di L2. Invariati i restanti reperti rispetto all'esame del 28.07.2010 …”; in data 6.8.2010 veniva dimesso: si legge nella relazione clinica di Parte_1
dimissione che “l'esame RNM di controllo ha dimostrato il buon esito dell'intervento”, sebbene si aggiunga che “persiste paraparesi e deficit sfinterali”. Si prescriveva di conseguenza adeguato periodo di neuroriabilitazione presso struttura idonea e successivo controllo neurochirurgico entro un mese, previa sottoposizione a RNM;
dall il veniva quindi direttamente trasportato, in Controparte_4 Parte_1
ambulanza, presso la ove rimaneva ricoverato fino al Controparte_5
13.8.2010. In questo periodo il paziente manifestava agli arti inferiori, tra l'altro,
“riduzione della sensibilità tattile, dolorifica, termica, di movimento e posizione…. riduzione del tono e del trofismo, ipostenia con riduzione della forza, velocità rallentatissima, equilibrio non mantenuto, inoltre stazione eretta e marcia impossibili, non possibile il passaggio dalla posizione seduta a quella ortostatica” (v. cartella clinica del ricovero presso sottolineato aggiunto); Controparte_5
veniva dimesso dalla in data 13.8.2010 ed inviato al suo Controparte_5
domicilio con diagnosi di “Paraplegia da stenosi midollare L1-L2 stabilizzata chirurgicamente, vescica neurologica”; in data 14.8.2010 veniva sottoposto ad EMG agli arti inferiori refertata come segue:
“…deficit di reclutamento ad entrambi gli arti inferiori prevalentemente distale più marcato a dx, associato a segni di denervazione in atto (denervazione da non uso?) presenti anch'essi bilateralmente, ma più evidenti al lato dx…”; in data 18.8.2010 veniva sottoposto a RNM presso l la quale Controparte_4
dimostrava l'esistenza “…a livello di L1-L2 … voluminosa ernia discale espulsa che occupa il canale spinale in sede mediana e paramediana sn, con notevole dislocazione delle strutture cono-cauda verso destra … impregnazione di tessuto fibro-legamentoso posteriore ed attorno al tessuto discale come da fenomeni di flogosi reattiva…”;
pagina 5 di 22 sempre in data 18.8.2010 il Responsabile dell'UOS di dell CP_6 CP_4
informava delle sue condizioni e gli proponeva di sottoporsi
[...] Parte_1
a nuovo intervento chirurgico per l'asportazione della componente residua mediana dell'ernia. rifiutava il ricovero e chiedeva di potere soprassedere Parte_1
temporaneamente per motivi personali (v. relazione medica in atti); in data 24.8.2010 si ricoverava presso il reparto di Neurochirurgia Parte_1
dell'Ospedale Borgo Trento dell'A.O. Universitaria Integrata di Verona. All'ingresso veniva annotato in cartella clinica: “.. importante paraparesi ..solleva l'arto inferiore sinistro di 20 gradi dal piano del letto, nessun movimento con l'arto inferiore destro, deficit alla dorsiflessione del piede di sinistra, possibile l'estensione dei piedi: 4/5 a destra, 4- a sinistra. ROT patellare assente a destra, scattante a sinistra .. anestesia regione sellare .. stipsi. Catetere vescicale a dimora. Si Sposta con la carrozzina”; eseguita RNM in data 25.8.2010, il giorno 27.8.2010 si sottoponeva Parte_1
ad intervento chirurgico mediante cui veniva asportata la voluminosa ernia da cui era afflitto;
nei giorni successivi le condizioni del miglioravano tanto che lo stesso iniziava Pt_1
a deambulare con il girello;
in data 8.9.2010 veniva eseguita RNM di controllo con cui si accertava “…. Non più evidente la voluminosa formazione mediana-paramediana sn aggettante nel canale vertebrale, precedentemente descritta al passaggio L1-L2 riferibile a recidiva di ernia discale successivamente trattata chirurgicamente”; in data 14.9.2010 veniva dimesso con diagnosi: “Recidiva di Ernia Parte_1
Discale L1-L2 in paziente con sindrome della Cauda Equina”; veniva quindi trasferito nel reparto di Riabilitazione dell'Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria di EG (Verona) ove restava ricoverato fino al 9.10.2010.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata eseguita una consulenza tecnica d'ufficio mediante cui è stato accertato che:
a) “la condotta dei Sanitari dell ” di che CP_7 CP_3 Controparte_3 CP_2
pagina 6 di 22 ebbero in cura il Sig. il 26.07.2010 si ritiene NON condivisibile per non aver Pt_1
indicato al paziente la necessità di un urgente ricovero per sospetta sindrome della cauda equina da sottoporre agli accertamenti e cure del caso.
Tale mancata indicazione ha determinato il ritardo diagnostico e quindi dell'esecuzione dell'intervento chirurgico (dal 26 al 28.07.2010). L'indicazione assoluta e urgente all'intervento di discectomia è infatti indicata entro le 24 ore e non oltre le 48 ore
(Documento Piano Nazionale Linee Guida del Ministero della Salute: Appropriatezza della diagnosi e del trattamento chirurgico dell'ernia del disco lombare sintomatica)”;
b) “In riferimento alla valutazione della condotta dei Sanitari dell Controparte_8
che ebbero in cura il paziente dal 28.07.2010, si valutano come corrette e
[...]
condivisibili la diagnosi e approccio neurochirurgico. Si evidenzia come i Sanitari che ebbero in cura il Sig. in presenza dei documentati deficit neurologici non Pt_1
evidenziavano la persistenza dell'ernia L1-L2 alla RMN del 04.08.2010.
Pertanto, si valuta come NON condivisibile l'operato dei Sanitari CP_9 [...]
che non indicavano tempestivamente la necessità di un re-intervento CP_8
chirurgico in data 04.08.2010, indicata solo il 18.08.2010, a seguito di una ulteriore
RMN, diminuendo ulteriormente le chances di un buon recupero neurologico del Sig.
”; Pt_1
c) “A causa della NON condivisibile condotta dei Sanitari delle Controparte_10
convenute, l'esaminando in atto presenta un quadro clinico stabilizzato che si estrinseca in postumi permanenti oggetto di valutazione medico-legale rappresentati da: “Esiti di ritardata diagnosi di sindrome della cauda equina secondaria a ernia discale intradurale L1-L2 sottoposta a ritardato re-intervento neurochirurgico con residua vescica ipoestesica e ipotonia sfinteriale anale, turbe della sensibilità pelvico-genitale
e lieve paresi agli arti inferiori, in soggetto diabetico già sottoposto a intervento per stenosi L4-L5 (2005)” tale da concretare un danno alla salute nella misura complessiva del 20% (venti percento)”;
d) “Tenuto conto della vicenda clinica per come documentata in atti, è da ritenere che lo
pagina 7 di 22 stato di malattia conseguito all'evento in oggetto abbia ragionevolmente determinato un periodo di ragionevole ripresa funzionale quale presupposto di:
- un Danno Biologico Temporaneo mediamente al 100% per un totale di gg. 65
(settantacinque) per i ricoveri dal 06/08/10 al 13/08/10; 24/08/10 al 13/09/10; 14/09/10 al 09/10/19; dal 27/01/12 al 28/01/12; dal 04/05/12 al 05/05/12; dal 29/08/13 al
03/09/13.
- un Danno Biologico Temporaneo mediamente al 50% per un totale di gg. 90 (novanta) correlati alla ritardata diagnosi e re-intervento che hanno causato un prolungamento delle necessità terapeutiche che si evidenzia sarebbero comunque state necessarie - ma per un periodo più breve - nel caso di un condivisibile iter diagnostico-terapeutico nelle strutture ospedaliere convenute”.
Ciò posto, i CCTTUU, ferma la valutazione in termini di imperizia della condotta tenuta dai sanitari dei due ospedali per avere, in estrema sintesi, i primi omesso di diagnosticare la sindrome della cauda equina così impedendo la tempestiva esecuzione dell'intervento chirurgico di discectomia ed i secondi omesso di avvedersi, tramite la corretta lettura dell'esame della RNM del 4.8.2010, che l'ernia non era stata rimossa e che si imponeva, il più rapidamente possibile, un nuovo intervento di decompressione, hanno tuttavia individuato quale risultato eziologicamente connesso al doppio, gravissimo errore, una mera diminuzione delle chance di recupero neurologico del paziente.
Si legge infatti alle pp. 34 ss. della CTU: “Alla luce della disamina effettuata si può quindi affermare che una tempestiva diagnosi e un tempestivo re-intervento con una decompressione adeguata avrebbero aumentato le chances di recupero neurologico.
La letteratura scientifica e le linee guida danno una chiara indicazione a operare prima possibile. Va però ricordato che numerosi e autorevoli lavori riportano che non è infrequente che i deficit neurologici permangano anche dopo un trattamento tempestivo
e appropriato, soprattutto, ma non solo, se i deficit sono severi e strutturati da tempo
(DU e coll, ER e coll.)”.
Riportavano quindi la tabella III tratta dalle Linee Guida SIOT, redatte dalla Società
pagina 8 di 22 , a conferma quanto appena affermato. Parte_4 CP_11
Quindi osservavano, con riferimento al quesito volto ad accertare “l'incidenza causale
(indicandone la percentuale), sull'esito dannoso per la salute del , delle Pt_1
condotte rispettivamente realizzate dai sanitari delle due strutture convenute, valutando anche se quelle poste in essere dai sanitari dell' siano state, in ipotesi, da sole CP_8
sufficienti a produrre l'evento di danno”, che: “In relazione alla valutazione medico- legale dei postumi attualmente presentati dal Sig. è necessario evidenziare Pt_1
come non sia semplice e scientificamente possibile esprimersi indicando con precisione il singolo “peso specifico” che - la ritardata diagnosi ed intervento prima (dal 26 al
27.08.2010 A.O.U. “ ” di ), ed il ritardato re- Controparte_3 CP_2
intervento poi (dal 04.08.2010 al 18.08.2010 addebitabile ai Controparte_12
e dal 18.08.10 al 27.08.10 per volontà del Sig. ) – abbiano avuto sul
[...] Pt_1
possibile recupero funzionale del paziente.
Come evidenziato dalle Linee Guida e Letteratura Specialistica, infatti, non è infrequente che i deficit neurologici permangano anche dopo un trattamento tempestivo
e appropriato.
La complessa valutazione del caso in esame permette di classificarlo come danno da perdita di chance di un migliore recupero neurologico-funzionale.”.
Sulla base dei sopra riportati passaggi della CTU, il Tribunale riteneva che difettasse il nesso di causalità tra i deficit neurologici accertati nella persona dell'attore e la condotta imperita realizzata dai medici dei due ospedali che lo ebbero in cura (“Appare indubbio, quindi, che, nella specie, i c.t.u. hanno più volte affermato che la tempestiva ed esatta esecuzione dell'intervento non avrebbe, secondo il principio del “più probabile che non”, ovviato ai deficit neurologici accertati. Ma, tutt'la più, le condotte censurate hanno determinato una perdita di chance di un migliore recupero neurologico- funzionale. Sicchè, nemmeno risulta provato alla luce del principio del “più probabile che non”, che tali condotte abbiano determinato l'evento lesivo. In punto di diritto, occorre ribadire che la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad
pagina 9 di 22 affermarne la responsabilità, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. “più probabile che non” (Cass. Civ., n.21008/2018)”; v. pp.
7-8 della sentenza impugnata).
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata e, a monte, la CTU che è stata da essa recepita, per avere erroneamente ricondotto la fattispecie in esame nell'ambito della categoria della perdita di chance.
Secondo gli appellanti, infatti, la corretta lettura degli atti (secondo cui Pt_1
all'esordio presentava: “- una sintomatologia caratteristica per una sindrome della causa equina incompleta;
- al momento della prima visita, del 26/7/2010, non presentava deficit deambulatori, che invece si presentavano successivamente, anche in forma grave (non deambulante per documentata paraplegia o paraparesi grave); - il deficit deambulatorio dopo l'intervento del 27/8/2010 ( di Verona) CP_6
migliorava sensibilmente e il paziente, pur con deficit, poteva riprendere la deambulazione”; v. p. 19 della citazione in appello) avrebbe dovuto indurre a ritenere che, se fosse stato operato con urgenza allorquando lo stesso si recò, Parte_1
in data 26.7.2010, presso l' Controparte_3
con elevata probabilità la compromissione permanente del suo stato di salute
[...]
sarebbe stata evitata.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia fondato.
Come sopra esposto il Tribunale, recependo il ragionamento esposto nella CTU, ha ritenuto di inquadrare la vicenda per cui è causa nella tematica della perdita di chance perché, sebbene “la letteratura scientifica e le linee guida danno una chiara indicazione
a operare il prima possibile”, “numerosi ed autorevoli lavori riportano che non è infrequente che i deficit neurologici permangano anche dopo un trattamento tempestivo
e appropriato, soprattutto, ma non solo, se i deficit sono severi e strutturati da tempo
(DU e coll, ER e coll.)” (sottolineato aggiunto).
pagina 10 di 22 Quindi, siccome secondo il Tribunale la realizzazione del comportamento alternativo lecito (ossia la immediata diagnosi della sindrome da cauda equina con tempestivo intervento chirurgico) “non è infrequente” che risulti inutile, nel senso che comunque non varrebbe ad escludere il verificarsi delle conseguenze dannose per la salute prodottesi nella persona del le quali, in ogni caso si sarebbero verificate, allora, Pt_1
secondo il noto canone probatorio del “più probabile che non”, deve essere escluso il nesso eziologico tra queste ultime e la condotta senz'altro imperita realizzata dai sanitari che ebbero in cura l'appellante.
Orbene, fermo restando che l'affermazione secondo cui “non è infrequente” che i deficit neurologici permangano anche dopo il tempestivo intervento non significa affatto, in termini positivi, che i deficit neurologici “frequentemente” permangono anche in caso di trattamento appropriato e tempestivo, e già solo per questo, anche muovendosi nell'ottica di un giudizio di probabilità c.d. quantitativa o pascaliana che in ogni caso andrebbe rifiutato in favore di un giudizio probabilità c.d. logica o baconiana (come chiarito da moltissime sentenze della S.C. tra cui v. Cass., sez. III, 27 settembre 2018, n.
23197, secondo cui: “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)”, ed anche Cass., sez.
III, 16 giugno 2024, n. 16199; Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18584), il ragionamento pagina 11 di 22 adottato dal Tribunale non può essere condiviso, atteso che dire “non è infrequente che i deficit permangano” non significa affermare, nemmeno sotto il profilo meramente statistico-quantitativo, che “è più probabile che non, che i deficit permangono” a dispetto della realizzazione della condotta alternativa lecita, poiché questo giudizio presupporrebbe una valutazione non già in termini di “mancata infrequenza” bensì, all'opposto, in termini di “maggiore frequenza” della permanenza dei deficit quale che sia la condotta realizzata dai sanitari.
Inoltre, ed a monte di quanto appena evidenziato, la stessa valutazione in termini di
“mancata infrequenza” del permanere dei deficit neurologici anche nel caso di tempestiva diagnosi e trattamento della sindrome della cauda equina, non sembra potersi fondare sulla Tabella III delle Linee Guida SIOT (Società Italiana Ortopedia e
Traumatologia) che, secondo i CCTTUU, varrebbero invece a confermarla.
Si legge infatti nella “Tabella III Sindrome della cauda equina” riportata nella CTU:
“La definizione di sindrome della cauda equina (SCE) non è univoca in letteratura ma nell'accezione più comune tale termine si riserva ad una condizione in cui si associa un deficit sacrale inferiore (disturbi vescicali, ano-rettali, sessuali) ad un deficit motorio
e/o sensitivo in uno od entrambi gli arti inferiori. La SCE è una patologia che, pur essendo rara, può comportare gravi con seguenze e deve essere quindi tempestivamente individuata e adeguatamente trattata, in modo da evitare pesanti ripercussioni sia dal punto di vista clinico che medico-legale. Le cause di SCE possono essere numerose, ma
l'etiologia più frequente è rappresentata da un'ernia discale lombare massiva o associata ad una stenosi del canale vertebrale. La SCE può essere classificata in completa, con un interessamento di tutte le radici, o incompleta, quando non sono presenti tutti i sintomi ma solo alcuni per interessamento solo parziale;
altri autori preferiscono distinguere una SCE incompleta ed una SCE con ritenzione urinaria neuro gena. L'insorgenza inoltre può essere acuta oppure cronica, a lenta progressione. Il trattamento della SCE da ernia discale è chirurgico e rappresenta classicamente un'urgenza nell'ottica di ottimizzare le possibilità di recupero neurologico, ma il timing
pagina 12 di 22 chirurgico appropriato non è stato ancora esattamente definito e unanimemente condiviso. La rarità e la variabilità di presentazione della sindrome rendono i dati in letteratura, metanalisi comprese, meno significativi. In passato gli studi orientavano verso un trattamento da effettuare entro le 48 ore, poiché il recupero neurologico appariva superiore. Altri Autori hanno poi considerato l'intervento entro 24 ore come timing ottimale. Altri ancora hanno evidenziato che il risultato è relativamente indipendente dal tempo di intervento, considerando comunque l'urgenza solo per SCE incomplete e consentendo di procrastinare le SCE complete, in quando il recupero appare comunque scarso indi pendentemente dal timing. In linea di massima attualmente si considera che, nelle forme acute e complete, la lesione sia grave ed irreversibile entro poche ore: periodo nel quale è tecnicamente impossibile effettuare una diagnostica per immagini e portare a termine un intervento chirurgico decompressivo. Negli altri casi, sia l'intervento precoce che dilazionato portano ad un recupero variabile del danno neurologico. Restano le indicazioni ad effettuate un intervento chirurgico tempestivo, soprattutto nelle forme acute, in quanto l'eliminazione precoce della compressione sulle radici nervose rappresenta un approccio razionale ed
è senz'altro portatrice di maggiori benefici” (enfasi aggiunta).
Ciò posto nel caso concreto, come esattamente evidenziato dagli appellanti, Parte_1
è risultato affetto da “Sindrome della cauda equina incompleta” e caratterizzata
[...]
da una progressione che, esordita 48 ore prima dell'accesso in data 24.7.2010 presso l' con sintomi non Controparte_3
ancora univocamente ad essa riconducibili (dolore al rachide lombare con irradiazione sciatalgica all'arto inferiore sinistro, mitto ipovalido, ma presente;
pollachiuria e bruciore minzionale) a differenza di quelli registrati a partire dalle 12 ore prima dell'accesso (stipsi e mancata emissione di urine da circa 12 ore;
senso di peso in regione perineale) che avrebbero invece dovuto essere riconosciuti come manifestazioni della sindrome, si intensificava fino all'accesso presso il P.S. dell Controparte_4
ove il giungeva denunciando algie agli arti inferiori con deambulazione Pt_1
pagina 13 di 22 deficitaria, per aumentare ancora dopo l'intervento a cui lo stesso venne sottoposto in data 29.7.2010 (“Dopo l'intervento parte attrice lamentava un evidente peggioramento della motilità agli arti inferiori. In diaria viene riportato: “...30.7: “Segnalata difficoltà motoria arto inferiore di dx, notevole miglioramento della sintomatologia algica all'arto inferiore di sn, iniziata ginnastica vescicale”; 01.08: “Invariato”; 03.08:
“Permangono i deficit agli sfinteri e la paraparesi (notevolmente diminuito il dolore a sinistra)”; 04.08: “Esegue Eco-Doppler arti inferiori + RM lombosacrale;
05.08:
“Invariato”...” È indiscutibile che il sig. nei giorni dopo l'intervento del 28 Pt_1
luglio 2010 presentasse un deficit di forza agli arti inferiori molto severo, specie a destra. Ciò è confermato anche dall'obiettività neurologica documentata al momento del ricovero in Riabilitazione a Meno chiara è l'entità del deficit di Controparte_5
forza prima dell'intervento”; v. p. 33 della CTU) e restare sostanzialmente invariata, nel suo livello di gravità, fino al ricovero presso l'Ospedale di Verona ove è dato atto che il si trovava in condizione di “paraparesi grave”, si spostava in carrozzina, era Pt_1
cateterizzato e soffriva di stipsi.
Eseguito l'intervento presso l'Ospedale di Verona in data 27.8.2010 le condizioni di miglioravano sensibilmente, tanto da consentirgli di deambulare con Parte_1
girello, fino a stabilizzarsi, all'esito anche di un lungo periodo di riabilitazione, in quelle accertate dai CCTTUU sotto il profilo medico legale nei termini appresso trascritti:
“Esiti di ritardata diagnosi di sindrome della cauda equina secondaria a ernia discale intradurale L1-L2 sottoposta a ritardato re-intervento neurochirurgico con residua vescica ipoestesica e ipotonia sfinteriale anale, turbe della sensibilità pelvico-genitale e lieve paresi agli arti inferiori, in soggetto diabetico già sottoposto a intervento per stenosi L4-L5” tale da concretare un danno alla salute nella misura complessiva del
20% (venti percento).
Orbene, secondo la Corte, la valutazione espressa dai CCTTUU e fatta propria dal
Tribunale secondo cui, anche in caso di tempestiva diagnosi ed intervento “non è infrequente che” i deficit neurologici permangano, si attaglia alle ipotesi di sindrome pagina 14 di 22 della cauda equina “completa” (e quella del non lo era) ed “acuta” (mentre Pt_1
quella del ha presentato un andamento ingravescente protrattosi per diversi Pt_5
giorni prima del primo intervento presso l' e poi anche Controparte_4
successivamente ad esso).
Di contro, pacifica la circostanza che la sindrome della cauda equina vada trattata sempre in regime di urgenza (anche nei casi di sindrome acuta e completa in cui il danno neurologico, verosimilmente, si è irreversibilmente prodotto, in quanto l'eliminazione precoce della compressione sulle radici nervose rappresenta un approccio razionale ed è senz'altro portatrice di maggiori benefici), le circostanze concrete del caso specifico
(avuto riguardo al tipo di sindrome accusata dall'appellato ed al significativo recupero che ha fatto seguito all'intervento chirurgico correttamente eseguito soltanto il 27.8.2010 presso l'Ospedale di Verona), di cui secondo la S.C. occorre tenere conto ai fini dell'accertamento del nesso di causalità in termini di maggiore probabilità, in senso logico, che l'esecuzione della condotta alternativa lecita avrebbe impedito il danno alla salute riportato dal , inducono a ritenerne la sussistenza. Pt_1
Invero, ribadito che secondo i CCTTUU il danno alla salute riportato da Parte_1
è il risultato di entrambe le condotte imperite realizzate dai sanitari dei due
[...]
nosocomi catanesi a cui il predetto si è rivolto (e segnatamente, la omessa diagnosi della sindrome della cauda equina da parte dei sanitari dell Controparte_3
in occasione della visita del 26.7.2010, e la dimissione in data
[...]
4.8.2010 dall a dispetto delle evidenze della RNM di controllo da Controparte_4
cui risultava che la compressione discale non era stata affatto rimossa con l'intervento chirurgico del 28.7.2010 in cui non ci si era avveduti della componente intradurale dell'ernia), ed evidenziato che nessun serio rimprovero può essere mosso al Parte_1
per non avere accettato di sottoporsi immediatamente a nuovo intervento
[...]
chirurgico presso l non appena tale necessità gli venne prospettata Controparte_4
dal dirigente dell'Unità operativa in data 18.8.2010 così ritardando, di 9 giorni,
l'intervento che sarà poi eseguito presso l'Ospedale di Verona (sembrando appena il pagina 15 di 22 caso di osservare come del tutto comprensibile sia stato il rifiuto di ricovero, con la ricerca di diversa struttura sanitaria a cui affidarsi, a fronte di una proposta che giungeva all'esito di un disastroso percorso prima diagnostico e poi di cura, snodatosi attraverso il misconoscimento della patologia da parte dei sanitari dell'
[...]
, il ricorso ad approfondimenti diagnostici di pura Controparte_3
iniziativa del paziente con l'effettuazione di RX e RNM, il ricorso al P.S. dell CP_4
dove finalmente veniva fatta la diagnosi corretta, seguita però prima da
[...]
intervento chirurgico con cui non si riusciva a rimuovere l'ernia e poi dal misconoscimento dell'accaduto con conseguente impropria dimissione del paziente), nel caso a mani ciò che è sostanzialmente accaduto è che un soggetto affetto da sindrome della cauda equina diagnosticabile già il 26.7.2010 abbia dovuto aspettare un mese ed un giorno per ottenere le cure che le linee guida della SIOT imponevano di prestargli con urgenza, possibilmente entro 48 ore (come sarebbe stato possibile se i sanitari dell avessero effettuato la diagnosi Controparte_3
corretta), o comunque al più presto possibile (come non sono stati capaci di fare i sanitari dell non tanto perché con l'intervento del 29.7.2010 l'ernia, Controparte_4
con interessamento intradurale, non sia stata rimossa, atteso che in proposito, secondo i Parte_ CCTTUU, dalle immagini della non era possibile stabilire l'esistenza dell'interessamento intradurale – sebbene non si possa fare a meno di notare che i Parte_ chirurghi dell'Ospedale di Verona, un mese dopo, sulla base delle evidenze della , ebbero il sospetto che l'ernia potesse essere intradurale e riuscirono quindi a rimuoverla;
v. cartella clinica con la descrizione dell'intervento –, quanto, perché, del tutto imperitamente, non si avvidero che nella RNM del 4.8.2010 l'ernia era ancora presente e nonostante ciò dimisero il causando un ritardo nell'esecuzione del nuovo Pt_1
intervento) e, nonostante l'ingiustificabile ritardo, è stato sufficiente l'intervento chirurgico correttamente eseguito presso l'Ospedale di Verona, con successiva idonea riabilitazione, per limitare il danno alla salute a quello accertato dai CCTTUU, dovendosi conseguentemente ritenere – proprio alla luce del recupero del deficit pagina 16 di 22 neurologico rispetto alla compromissione iniziale e del tipo di sindrome della cauda equina manifestatasi nella persona del paziente – che, in presenza di tempestiva diagnosi e tempestivo intervento (o al limite anche reintervento, volendo giustificare i chirurghi della prima operazione) correttamente eseguito, nessun significativo deficit neurologico sarebbe residuato nella persona dell'appellato.
In definitiva, quindi, va accolto il motivo di appello in esame e riformata la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo insussistente il nesso di causalità tra le condotte imperite realizzate dalle due strutture sanitarie evocate in giudizio, ed il danno alla salute riportato da hanno rigettato la sua domanda risarcitoria. Parte_1
Venendo ai danni il cui risarcimento è stato chiesto da gli stessi sono Parte_1
stati distinti nei termini appresso trascritti:
“Come dedotto poc'anzi il danno diretto patito dal sig. viene quantificato Pt_1
secondo le tabelle milanesi come segue oltre al rimborso delle spese sostenute come quantificate in primo grado per ca. € 23.000,00:
-- in biologico:
- inabilità temporanea totale per tre mesi;
- pari ad € 8.910,00
- inabilità temporanea parziale al tasso del 70% per nove mesi;
- pari ad € 18.711,00
- postumi permanenti nella misura del 50% (postumi evitabili con elevata probabilità nel caso di intervento chirurgico tempestivo e, soprattutto, efficace); - pari ad €
373.350,00 con personalizzazione massima al 25% del danno biologico
-- in patrimoniale:
- inabilità temporanea totale al lavoro per tre mesi;
inoltre:
- elevato il livello di sofferenza, e in rapporto alla temporanea inabilità, e in rapporto ai postumi permanenti”.
La stessa esistenza di danni patrimoniali è rimasta del tutto indimostrata, sia con riferimento al lavoro svolto dal prima della vicenda per cui è causa, Parte_1
sia con riferimento alla impossibilità di svolgimento dello stesso in forza delle sue pagina 17 di 22 attuali condizioni di salute che, infine, con riferimento al reddito originariamente percepito e, in tesi, perduto, non potendosi fare a meno di evidenziare come, in subiecta materia, qualsiasi ricorso ad una liquidazione equitativa pura sia da escludere.
Avuto riguardo al danno non patrimoniale alla salute, invece, ritiene la Corte che lo stesso vada liquidato sulla base di quanto condivisibilmente accertato dai CCTTUU i quali hanno quantificato il danno biologico permanente in 20 punti percentuali, quello da inabilità temporanea assoluta in gg. 65 (avuto riguardo ai giorni di ricovero subiti dall'attore) e quello da inabilità temporanea parziale nella misura del 50% in gg. 90.
Con riferimento al danno biologico permanente, in particolare, si condivide e va riportata la risposta fornita dai CCTTUU alle osservazioni con cui il CTP di parte attrice chiedeva il riconoscimento di una maggiore percentuale di invalidità (“non si può non evidenziare come la valutazione effettuata nella nostra Consulenza sia riferita al danno biologico presentato dall'attore in relazione alla documentazione agli atti e all'esame obiettivo cui è stato sottoposto. Il Collega Dott. fa riferimento ad una Per_2
valutazione “esiti da sindrome della cauda equina postumi permanenti variabili dal
51% all'85%” che mal si concilia e NON rappresenta l'ATTUALE stato del Sig.
, che presenta gli esiti di ritardata diagnosi di sindrome della cauda equina Pt_1
secondaria a ernia discale intradurale L1-L2 sottoposta a ritardato re-intervento neurochirurgico con residua vescica ipoestesica e ipotonia sfinteriale anale, turbe della sensibilità pelvico-genitale e lieve paresi agli arti inferiori, in soggetto diabetico già sottoposto a intervento per stenosi L4-L5 (2005). Infatti, gli accertamenti più recenti presenti agli atti evidenziano: “...una capacità vescicale nei limiti di norma...”,
28.06.2011, esame urodinamico, presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale “Sacro
Cuore – Don Calabria” di EG (VR); 03.10.2011, studio del transito intestinale con marker radiopachi, presso lo Studio di Radiologia “E. De Luca”, : CP_2
“....Conclusioni: rallentato transito globale”; 27.1.2012 al 28.1.2012, ricovero presso la Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale “S. Cuore – Don Calabria” di EG
(Verona), “...Ano – espl. Rettale: ipotono sfinterico basale...”. Pertanto, si conferma la
pagina 18 di 22 valutazione medico-legale effettuata in consulenza”; v. pp.
5-6 della relazione integrativa del 16.11.2021).
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale alla salute in funzione di quanto accertato dai CCTTUU, ritiene la Corte di dovere applicare le ultime tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano (non potendosi applicare la Tabella Unica Nazionale giusta la norma transitoria contenuta nell'art. 5 del DPR 13 gennaio 2025, n. 12, secondo cui: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”), con il riconoscimento di un aumento del 20% per personalizzazione del danno, avuto riguardo alla particolare penosità del deficit neurologico in termini di difficoltà di controllo degli sfinteri e di impotentia coeundi e quindi: danno biologico permanente in senso stretto € 51.051,00; incrementato per la componente di sofferenza soggettiva (danno morale) fino ad €
69.429,00; aumentato nella componente biologica per personalizzazione del 20% fino a complessivi
€ 79.639,20; danno biologico temporaneo per complessivi € 12.650,00; di cui per ITT € 7.475,00;
e per ITP al 50% € 5.175,00, pari, ad € 92.289,20 da devalutare alla data del 24.7.2010 e rivalutare alla data della presente sentenza, con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata e poi, dalla liquidazione in data odierna, con i soli interessi legali sul coacervo fino al soddisfo;
Quanto alle spese mediche sostenute dal le stesse, giusta la valutazione operata Pt_1
dai CCTTUU, vanno liquidate in € 22.196,67, a cui aggiungere gli interessi legali dalla data degli esborsi, senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debito già originariamente di valuta.
Venendo alla posizione di ritiene la Corte che la gravità Controparte_13
dei danni permanenti riportati dal coniuge anche in termini di scarso Parte_1
pagina 19 di 22 controllo degli sfinteri con conseguente compromissione della vita sociale e di impotentia coeundi (a fronte di matrimonio contratto appena un anno prima della vicenda per cui è causa), giustifichino appieno il riconoscimento dei danni da lesione
(non già da perdita, ovviamente, come richiesto dall'appellante) del rapporto parentale, da liquidarsi attraverso l'applicazione delle uniche tabelle che, ad oggi, contemplano la fattispecie in questione, ossia quelle del Tribunale di Roma del 2023 (sub tab. F relativa al “Danno riflesso del congiunto vittima di lesioni”; v. in proposito Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13540, secondo cui: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”).
Nel caso a mani il sistema delineato dalla tabella in questione vede il riconoscimento dei seguenti punti in relazione ai quali procedere alla liquidazione del danno: rapporto di coniugio: punti 20; numero di familiari e coefficienti commessi: 1 età del danneggiato anni 67): punti 4; Parte_1
età del parente da risarcire anni 49): punti 5; Controparte_13
percentuale di danno biologico riconosciuto in persona di 20%. Parte_1
Posto che il valore del punto base, comprensivo della componente dinamico relazionale e di sofferenza soggettiva, è pari ad € 5.924 (€ 3.474 + € 2.450), il calcolo del danno da lesione del rapporto coniugale conduce alla seguente liquidazione: punti 29 x € 5.924 x
1 x 20% = € 34.359,20, anche in questo caso da devalutare alla data del 24.7.2010 e rivalutare fino alla presente sentenze con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata e quindi, sul coacervo, con i soli interessi legali fino al soddisfo.
La condanna di entrambe le appellate in favore degli appellanti va disposta in solido atteso che entrambe, per le ragioni sopra esposte, sono responsabili dei danni arrecati ai pagina 20 di 22 predetti, con ripartizione interna della responsabilità in misura paritaria sia per quanto esposto in proposito dai CTU (i quali a p. 8 dell'integrazione in data 16.11.2021 hanno scritto che: “Dalla disamina effettuata si evidenzia come nel caso de quo si sia verificata una concreta azione concorsuale di tutti i partecipanti al presente giudizio” senza possibilità di distinguere il “peso” dell'una e dell'altra), che in applicazione del criterio residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c.
Venendo alle spese di lite le stesse, per entrambi i gradi di giudizio, vanno regolate avuto riguardo all'esito complessivo della causa che vede vittoriosi gli appellanti, facendo applicazione dello scaglione (da € 52.001 ad € 260.000) in cui è ricompreso il risarcimento complessivamente ritenuto in sentenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo nei valori medi.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico esclusivo degli appellati soccombenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1638/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Controparte_13
sentenza del Tribunale di Catania, n. 4605/2023, pubblicata in data 10.11.2023: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna l
[...]
e l Controparte_1 [...]
, in solido, al pagamento: Controparte_3
in favore di della somma di € 92.289,20, con la rivalutazione e gli Parte_1
interessi come in parte motiva, oltre ad € 22.196,67 con i soli interessi legali;
in favore di della somma di € 34.359,20 con la rivalutazione e gli Controparte_13
interessi come in parte motiva;
rigetta nel resto l'appello; condanna l' Controparte_1
e l , in
[...] Controparte_3
solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per pagina 21 di 22 ciascuno dei gradi, in € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle appellate in solido.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1638/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. Carmine Pullano, elettivamente domiciliato nel suo studio in Trieste, via
Carducci n. 10
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
RECUPERO PIETRO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 207
MISTERBIANCO, presso il difensore avv. RECUPERO PIETRO
e pagina 1 di 22 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
BLANDIZZI ROBERTA, elettivamente domiciliata in VIA SAN BASSIANO 11
SIRACUSA, presso il difensore avv. BLANDIZZI ROBERTA
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4605/2023, pubblicata in data 10.11.2023, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da e dalla moglie Parte_1 Parte_2
nei confronti della Controparte_3
e della
[...] Controparte_1
aventi rispettivamente ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali alla
[...]
salute lamentati dal primo e quelli non patrimoniali da lesione del rapporto parentale, lamentati dalla seconda, in dipendenza della imperita condotta tenuta dai sanitari dei due nosocomi da cui sarebbe dipesa la compromissione della salute di e Parte_1
del rapporto coniugale intrattenuto con la moglie.
In estrema sintesi, secondo il primo giudice, sebbene fosse risultata dimostrata la imperizia dei sanitari di entrambi i nosocomi, tuttavia, sulla base di quanto affermato nella disposta CTU, sarebbe difettato il nesso causale tra la stessa e la compromissione della salute di ravvisandosi piuttosto la mera perdita di chance di un Parte_1
pagina 2 di 22 suo migliore recupero neurologico-funzionale, rispetto alla quale, tuttavia, in difetto di apposita domanda da parte dell'attore (attesa l'ontologica differenza rispetto al danno lamentato), nessun risarcimento era possibile riconoscere.
Le spese di lite venivano compensate tra le parti vista l'elevata difficoltà, anche sotto il profilo fattuale, delle questioni affrontate.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_3
Si costituivano in giudizio entrambe le aziende ospedaliere chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto nei termini appresso specificati.
Preliminarmente vanno esposti sinteticamente i tratti fondamentali della vicenda per cui
è causa, corredati dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (affidata ad uno specialista in medicina legale e da uno specialista in neurochirurgia): la mattina del 26.7.2010 si recava presso la Clinica urologica Parte_1
dell ove veniva Controparte_3
visitato dal dott. a cui riferiva: “Sintomatologia disurica da circa 48 Persona_1
ore caratterizzata da mitto ipovalido con impiego di torchio addominale. Pollachiuria diurna, bruciore minzionale. Riferisce inoltre senso di peso nella regione perineale.
Riferisce inoltre stipsi e mancata emissione di urine da circa 12 ore”; nella stessa visita riferiva anche di avere subito un intervento in data Parte_1
16.2.2005, alla colonna vertebrale per “stenosi del canale vertebrale”; all'esame obiettivo il medico ravvisava “Globo vescicale;
prostata di dimensioni regolari, consistenza parenchimatosa, margini netti del solco apprezzabile”. Veniva specificato che “il paziente non avverte stimolo minzionale”; il medico apponeva un catetere consentendo l'espulsione di circa 900 cc. di urine normocromiche;
pagina 3 di 22 indi consigliava di mantenere il catetere con sacca di raccolta per circa 24 ore, successivamente alle quali consigliava lo svuotamento ogni 4 ore. Indi suggeriva, decorsi circa 7 giorni, di tentare la rimozione del catetere. Concludeva scrivendo: “In caso di mancata ripresa della minzione spontanea si consiglia cateterismo ad intermittenza”. “Utile eseguire visita neurologica e studio urodinamico” (v. referto di visita urologica del 26.7.2010); il giorno seguente 27.7.2010, supponendo che i sintomi accusati e Parte_1
persistenti potessero essere collegati al pregresso intervento subito al rachide lombare nel 2005 riferito al medico dell Controparte_3
decideva autonomamente di sottoporsi ad esame RX della colonna lombo-
[...]
sacrale e del bacino da cui risultava che lo stesso presentava: “scoliosi, spondilosi deformante con ponti ossei, artrosi interapofisaria lombo-sacrale in esiti di pregresso intervento per stenosi del canale, disallineamento posteriore tra L4 ed L5, riduzione generalizzata degli spazi discali, più marcata in L4-L5, riduzione del trofismo osseo, coxartrosi bilaterale, prevalente a sinistra”; il giorno ancora seguente 28.7.2010, avendo accusato una intensificazione del dolore lombare, si sottoponeva autonomamente a RNM al rachide lombare. Parte_1
In tale sede il radiologo che effettuava l'esame, vistone l'esito, senza nemmeno refertarlo, gli consigliava di recarsi immediatamente al pronto soccorso;
alle ore 13.58 del 28.7.2010 veniva registrato presso il Pronto Parte_1
Soccorso dell ove riferiva “Algia agli arti inferiori presunta stenosi Controparte_4
del canale midollare”; lo stesso giorno 28.7.2010 veniva eseguita altra RNM presso l'Ospedale sulla CP_1
base della quale, considerate anche le evidenze cliniche, veniva diagnosticata una
“Sindrome da compressione spinale da discopatia erniaria L1-L2”; il giorno seguente 29.7.2010 veniva sottoposto ad intervento di Parte_1
“Emilaminectomia L1-L2 sn., erniectomia e stabilizzazione con barra e viti L1-L3 a s.”; in data 4.8.2010 veniva eseguita altra RNM che veniva come di seguito refertata: “esiti
pagina 4 di 22 di recente intervento chirurgico di stabilizzazione con viti intrapeduncolari a livello di
L1 ed L3, ed emilaminectomia a sn a livello di L2. Invariati i restanti reperti rispetto all'esame del 28.07.2010 …”; in data 6.8.2010 veniva dimesso: si legge nella relazione clinica di Parte_1
dimissione che “l'esame RNM di controllo ha dimostrato il buon esito dell'intervento”, sebbene si aggiunga che “persiste paraparesi e deficit sfinterali”. Si prescriveva di conseguenza adeguato periodo di neuroriabilitazione presso struttura idonea e successivo controllo neurochirurgico entro un mese, previa sottoposizione a RNM;
dall il veniva quindi direttamente trasportato, in Controparte_4 Parte_1
ambulanza, presso la ove rimaneva ricoverato fino al Controparte_5
13.8.2010. In questo periodo il paziente manifestava agli arti inferiori, tra l'altro,
“riduzione della sensibilità tattile, dolorifica, termica, di movimento e posizione…. riduzione del tono e del trofismo, ipostenia con riduzione della forza, velocità rallentatissima, equilibrio non mantenuto, inoltre stazione eretta e marcia impossibili, non possibile il passaggio dalla posizione seduta a quella ortostatica” (v. cartella clinica del ricovero presso sottolineato aggiunto); Controparte_5
veniva dimesso dalla in data 13.8.2010 ed inviato al suo Controparte_5
domicilio con diagnosi di “Paraplegia da stenosi midollare L1-L2 stabilizzata chirurgicamente, vescica neurologica”; in data 14.8.2010 veniva sottoposto ad EMG agli arti inferiori refertata come segue:
“…deficit di reclutamento ad entrambi gli arti inferiori prevalentemente distale più marcato a dx, associato a segni di denervazione in atto (denervazione da non uso?) presenti anch'essi bilateralmente, ma più evidenti al lato dx…”; in data 18.8.2010 veniva sottoposto a RNM presso l la quale Controparte_4
dimostrava l'esistenza “…a livello di L1-L2 … voluminosa ernia discale espulsa che occupa il canale spinale in sede mediana e paramediana sn, con notevole dislocazione delle strutture cono-cauda verso destra … impregnazione di tessuto fibro-legamentoso posteriore ed attorno al tessuto discale come da fenomeni di flogosi reattiva…”;
pagina 5 di 22 sempre in data 18.8.2010 il Responsabile dell'UOS di dell CP_6 CP_4
informava delle sue condizioni e gli proponeva di sottoporsi
[...] Parte_1
a nuovo intervento chirurgico per l'asportazione della componente residua mediana dell'ernia. rifiutava il ricovero e chiedeva di potere soprassedere Parte_1
temporaneamente per motivi personali (v. relazione medica in atti); in data 24.8.2010 si ricoverava presso il reparto di Neurochirurgia Parte_1
dell'Ospedale Borgo Trento dell'A.O. Universitaria Integrata di Verona. All'ingresso veniva annotato in cartella clinica: “.. importante paraparesi ..solleva l'arto inferiore sinistro di 20 gradi dal piano del letto, nessun movimento con l'arto inferiore destro, deficit alla dorsiflessione del piede di sinistra, possibile l'estensione dei piedi: 4/5 a destra, 4- a sinistra. ROT patellare assente a destra, scattante a sinistra .. anestesia regione sellare .. stipsi. Catetere vescicale a dimora. Si Sposta con la carrozzina”; eseguita RNM in data 25.8.2010, il giorno 27.8.2010 si sottoponeva Parte_1
ad intervento chirurgico mediante cui veniva asportata la voluminosa ernia da cui era afflitto;
nei giorni successivi le condizioni del miglioravano tanto che lo stesso iniziava Pt_1
a deambulare con il girello;
in data 8.9.2010 veniva eseguita RNM di controllo con cui si accertava “…. Non più evidente la voluminosa formazione mediana-paramediana sn aggettante nel canale vertebrale, precedentemente descritta al passaggio L1-L2 riferibile a recidiva di ernia discale successivamente trattata chirurgicamente”; in data 14.9.2010 veniva dimesso con diagnosi: “Recidiva di Ernia Parte_1
Discale L1-L2 in paziente con sindrome della Cauda Equina”; veniva quindi trasferito nel reparto di Riabilitazione dell'Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria di EG (Verona) ove restava ricoverato fino al 9.10.2010.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata eseguita una consulenza tecnica d'ufficio mediante cui è stato accertato che:
a) “la condotta dei Sanitari dell ” di che CP_7 CP_3 Controparte_3 CP_2
pagina 6 di 22 ebbero in cura il Sig. il 26.07.2010 si ritiene NON condivisibile per non aver Pt_1
indicato al paziente la necessità di un urgente ricovero per sospetta sindrome della cauda equina da sottoporre agli accertamenti e cure del caso.
Tale mancata indicazione ha determinato il ritardo diagnostico e quindi dell'esecuzione dell'intervento chirurgico (dal 26 al 28.07.2010). L'indicazione assoluta e urgente all'intervento di discectomia è infatti indicata entro le 24 ore e non oltre le 48 ore
(Documento Piano Nazionale Linee Guida del Ministero della Salute: Appropriatezza della diagnosi e del trattamento chirurgico dell'ernia del disco lombare sintomatica)”;
b) “In riferimento alla valutazione della condotta dei Sanitari dell Controparte_8
che ebbero in cura il paziente dal 28.07.2010, si valutano come corrette e
[...]
condivisibili la diagnosi e approccio neurochirurgico. Si evidenzia come i Sanitari che ebbero in cura il Sig. in presenza dei documentati deficit neurologici non Pt_1
evidenziavano la persistenza dell'ernia L1-L2 alla RMN del 04.08.2010.
Pertanto, si valuta come NON condivisibile l'operato dei Sanitari CP_9 [...]
che non indicavano tempestivamente la necessità di un re-intervento CP_8
chirurgico in data 04.08.2010, indicata solo il 18.08.2010, a seguito di una ulteriore
RMN, diminuendo ulteriormente le chances di un buon recupero neurologico del Sig.
”; Pt_1
c) “A causa della NON condivisibile condotta dei Sanitari delle Controparte_10
convenute, l'esaminando in atto presenta un quadro clinico stabilizzato che si estrinseca in postumi permanenti oggetto di valutazione medico-legale rappresentati da: “Esiti di ritardata diagnosi di sindrome della cauda equina secondaria a ernia discale intradurale L1-L2 sottoposta a ritardato re-intervento neurochirurgico con residua vescica ipoestesica e ipotonia sfinteriale anale, turbe della sensibilità pelvico-genitale
e lieve paresi agli arti inferiori, in soggetto diabetico già sottoposto a intervento per stenosi L4-L5 (2005)” tale da concretare un danno alla salute nella misura complessiva del 20% (venti percento)”;
d) “Tenuto conto della vicenda clinica per come documentata in atti, è da ritenere che lo
pagina 7 di 22 stato di malattia conseguito all'evento in oggetto abbia ragionevolmente determinato un periodo di ragionevole ripresa funzionale quale presupposto di:
- un Danno Biologico Temporaneo mediamente al 100% per un totale di gg. 65
(settantacinque) per i ricoveri dal 06/08/10 al 13/08/10; 24/08/10 al 13/09/10; 14/09/10 al 09/10/19; dal 27/01/12 al 28/01/12; dal 04/05/12 al 05/05/12; dal 29/08/13 al
03/09/13.
- un Danno Biologico Temporaneo mediamente al 50% per un totale di gg. 90 (novanta) correlati alla ritardata diagnosi e re-intervento che hanno causato un prolungamento delle necessità terapeutiche che si evidenzia sarebbero comunque state necessarie - ma per un periodo più breve - nel caso di un condivisibile iter diagnostico-terapeutico nelle strutture ospedaliere convenute”.
Ciò posto, i CCTTUU, ferma la valutazione in termini di imperizia della condotta tenuta dai sanitari dei due ospedali per avere, in estrema sintesi, i primi omesso di diagnosticare la sindrome della cauda equina così impedendo la tempestiva esecuzione dell'intervento chirurgico di discectomia ed i secondi omesso di avvedersi, tramite la corretta lettura dell'esame della RNM del 4.8.2010, che l'ernia non era stata rimossa e che si imponeva, il più rapidamente possibile, un nuovo intervento di decompressione, hanno tuttavia individuato quale risultato eziologicamente connesso al doppio, gravissimo errore, una mera diminuzione delle chance di recupero neurologico del paziente.
Si legge infatti alle pp. 34 ss. della CTU: “Alla luce della disamina effettuata si può quindi affermare che una tempestiva diagnosi e un tempestivo re-intervento con una decompressione adeguata avrebbero aumentato le chances di recupero neurologico.
La letteratura scientifica e le linee guida danno una chiara indicazione a operare prima possibile. Va però ricordato che numerosi e autorevoli lavori riportano che non è infrequente che i deficit neurologici permangano anche dopo un trattamento tempestivo
e appropriato, soprattutto, ma non solo, se i deficit sono severi e strutturati da tempo
(DU e coll, ER e coll.)”.
Riportavano quindi la tabella III tratta dalle Linee Guida SIOT, redatte dalla Società
pagina 8 di 22 , a conferma quanto appena affermato. Parte_4 CP_11
Quindi osservavano, con riferimento al quesito volto ad accertare “l'incidenza causale
(indicandone la percentuale), sull'esito dannoso per la salute del , delle Pt_1
condotte rispettivamente realizzate dai sanitari delle due strutture convenute, valutando anche se quelle poste in essere dai sanitari dell' siano state, in ipotesi, da sole CP_8
sufficienti a produrre l'evento di danno”, che: “In relazione alla valutazione medico- legale dei postumi attualmente presentati dal Sig. è necessario evidenziare Pt_1
come non sia semplice e scientificamente possibile esprimersi indicando con precisione il singolo “peso specifico” che - la ritardata diagnosi ed intervento prima (dal 26 al
27.08.2010 A.O.U. “ ” di ), ed il ritardato re- Controparte_3 CP_2
intervento poi (dal 04.08.2010 al 18.08.2010 addebitabile ai Controparte_12
e dal 18.08.10 al 27.08.10 per volontà del Sig. ) – abbiano avuto sul
[...] Pt_1
possibile recupero funzionale del paziente.
Come evidenziato dalle Linee Guida e Letteratura Specialistica, infatti, non è infrequente che i deficit neurologici permangano anche dopo un trattamento tempestivo
e appropriato.
La complessa valutazione del caso in esame permette di classificarlo come danno da perdita di chance di un migliore recupero neurologico-funzionale.”.
Sulla base dei sopra riportati passaggi della CTU, il Tribunale riteneva che difettasse il nesso di causalità tra i deficit neurologici accertati nella persona dell'attore e la condotta imperita realizzata dai medici dei due ospedali che lo ebbero in cura (“Appare indubbio, quindi, che, nella specie, i c.t.u. hanno più volte affermato che la tempestiva ed esatta esecuzione dell'intervento non avrebbe, secondo il principio del “più probabile che non”, ovviato ai deficit neurologici accertati. Ma, tutt'la più, le condotte censurate hanno determinato una perdita di chance di un migliore recupero neurologico- funzionale. Sicchè, nemmeno risulta provato alla luce del principio del “più probabile che non”, che tali condotte abbiano determinato l'evento lesivo. In punto di diritto, occorre ribadire che la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad
pagina 9 di 22 affermarne la responsabilità, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. “più probabile che non” (Cass. Civ., n.21008/2018)”; v. pp.
7-8 della sentenza impugnata).
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata e, a monte, la CTU che è stata da essa recepita, per avere erroneamente ricondotto la fattispecie in esame nell'ambito della categoria della perdita di chance.
Secondo gli appellanti, infatti, la corretta lettura degli atti (secondo cui Pt_1
all'esordio presentava: “- una sintomatologia caratteristica per una sindrome della causa equina incompleta;
- al momento della prima visita, del 26/7/2010, non presentava deficit deambulatori, che invece si presentavano successivamente, anche in forma grave (non deambulante per documentata paraplegia o paraparesi grave); - il deficit deambulatorio dopo l'intervento del 27/8/2010 ( di Verona) CP_6
migliorava sensibilmente e il paziente, pur con deficit, poteva riprendere la deambulazione”; v. p. 19 della citazione in appello) avrebbe dovuto indurre a ritenere che, se fosse stato operato con urgenza allorquando lo stesso si recò, Parte_1
in data 26.7.2010, presso l' Controparte_3
con elevata probabilità la compromissione permanente del suo stato di salute
[...]
sarebbe stata evitata.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia fondato.
Come sopra esposto il Tribunale, recependo il ragionamento esposto nella CTU, ha ritenuto di inquadrare la vicenda per cui è causa nella tematica della perdita di chance perché, sebbene “la letteratura scientifica e le linee guida danno una chiara indicazione
a operare il prima possibile”, “numerosi ed autorevoli lavori riportano che non è infrequente che i deficit neurologici permangano anche dopo un trattamento tempestivo
e appropriato, soprattutto, ma non solo, se i deficit sono severi e strutturati da tempo
(DU e coll, ER e coll.)” (sottolineato aggiunto).
pagina 10 di 22 Quindi, siccome secondo il Tribunale la realizzazione del comportamento alternativo lecito (ossia la immediata diagnosi della sindrome da cauda equina con tempestivo intervento chirurgico) “non è infrequente” che risulti inutile, nel senso che comunque non varrebbe ad escludere il verificarsi delle conseguenze dannose per la salute prodottesi nella persona del le quali, in ogni caso si sarebbero verificate, allora, Pt_1
secondo il noto canone probatorio del “più probabile che non”, deve essere escluso il nesso eziologico tra queste ultime e la condotta senz'altro imperita realizzata dai sanitari che ebbero in cura l'appellante.
Orbene, fermo restando che l'affermazione secondo cui “non è infrequente” che i deficit neurologici permangano anche dopo il tempestivo intervento non significa affatto, in termini positivi, che i deficit neurologici “frequentemente” permangono anche in caso di trattamento appropriato e tempestivo, e già solo per questo, anche muovendosi nell'ottica di un giudizio di probabilità c.d. quantitativa o pascaliana che in ogni caso andrebbe rifiutato in favore di un giudizio probabilità c.d. logica o baconiana (come chiarito da moltissime sentenze della S.C. tra cui v. Cass., sez. III, 27 settembre 2018, n.
23197, secondo cui: “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)”, ed anche Cass., sez.
III, 16 giugno 2024, n. 16199; Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18584), il ragionamento pagina 11 di 22 adottato dal Tribunale non può essere condiviso, atteso che dire “non è infrequente che i deficit permangano” non significa affermare, nemmeno sotto il profilo meramente statistico-quantitativo, che “è più probabile che non, che i deficit permangono” a dispetto della realizzazione della condotta alternativa lecita, poiché questo giudizio presupporrebbe una valutazione non già in termini di “mancata infrequenza” bensì, all'opposto, in termini di “maggiore frequenza” della permanenza dei deficit quale che sia la condotta realizzata dai sanitari.
Inoltre, ed a monte di quanto appena evidenziato, la stessa valutazione in termini di
“mancata infrequenza” del permanere dei deficit neurologici anche nel caso di tempestiva diagnosi e trattamento della sindrome della cauda equina, non sembra potersi fondare sulla Tabella III delle Linee Guida SIOT (Società Italiana Ortopedia e
Traumatologia) che, secondo i CCTTUU, varrebbero invece a confermarla.
Si legge infatti nella “Tabella III Sindrome della cauda equina” riportata nella CTU:
“La definizione di sindrome della cauda equina (SCE) non è univoca in letteratura ma nell'accezione più comune tale termine si riserva ad una condizione in cui si associa un deficit sacrale inferiore (disturbi vescicali, ano-rettali, sessuali) ad un deficit motorio
e/o sensitivo in uno od entrambi gli arti inferiori. La SCE è una patologia che, pur essendo rara, può comportare gravi con seguenze e deve essere quindi tempestivamente individuata e adeguatamente trattata, in modo da evitare pesanti ripercussioni sia dal punto di vista clinico che medico-legale. Le cause di SCE possono essere numerose, ma
l'etiologia più frequente è rappresentata da un'ernia discale lombare massiva o associata ad una stenosi del canale vertebrale. La SCE può essere classificata in completa, con un interessamento di tutte le radici, o incompleta, quando non sono presenti tutti i sintomi ma solo alcuni per interessamento solo parziale;
altri autori preferiscono distinguere una SCE incompleta ed una SCE con ritenzione urinaria neuro gena. L'insorgenza inoltre può essere acuta oppure cronica, a lenta progressione. Il trattamento della SCE da ernia discale è chirurgico e rappresenta classicamente un'urgenza nell'ottica di ottimizzare le possibilità di recupero neurologico, ma il timing
pagina 12 di 22 chirurgico appropriato non è stato ancora esattamente definito e unanimemente condiviso. La rarità e la variabilità di presentazione della sindrome rendono i dati in letteratura, metanalisi comprese, meno significativi. In passato gli studi orientavano verso un trattamento da effettuare entro le 48 ore, poiché il recupero neurologico appariva superiore. Altri Autori hanno poi considerato l'intervento entro 24 ore come timing ottimale. Altri ancora hanno evidenziato che il risultato è relativamente indipendente dal tempo di intervento, considerando comunque l'urgenza solo per SCE incomplete e consentendo di procrastinare le SCE complete, in quando il recupero appare comunque scarso indi pendentemente dal timing. In linea di massima attualmente si considera che, nelle forme acute e complete, la lesione sia grave ed irreversibile entro poche ore: periodo nel quale è tecnicamente impossibile effettuare una diagnostica per immagini e portare a termine un intervento chirurgico decompressivo. Negli altri casi, sia l'intervento precoce che dilazionato portano ad un recupero variabile del danno neurologico. Restano le indicazioni ad effettuate un intervento chirurgico tempestivo, soprattutto nelle forme acute, in quanto l'eliminazione precoce della compressione sulle radici nervose rappresenta un approccio razionale ed
è senz'altro portatrice di maggiori benefici” (enfasi aggiunta).
Ciò posto nel caso concreto, come esattamente evidenziato dagli appellanti, Parte_1
è risultato affetto da “Sindrome della cauda equina incompleta” e caratterizzata
[...]
da una progressione che, esordita 48 ore prima dell'accesso in data 24.7.2010 presso l' con sintomi non Controparte_3
ancora univocamente ad essa riconducibili (dolore al rachide lombare con irradiazione sciatalgica all'arto inferiore sinistro, mitto ipovalido, ma presente;
pollachiuria e bruciore minzionale) a differenza di quelli registrati a partire dalle 12 ore prima dell'accesso (stipsi e mancata emissione di urine da circa 12 ore;
senso di peso in regione perineale) che avrebbero invece dovuto essere riconosciuti come manifestazioni della sindrome, si intensificava fino all'accesso presso il P.S. dell Controparte_4
ove il giungeva denunciando algie agli arti inferiori con deambulazione Pt_1
pagina 13 di 22 deficitaria, per aumentare ancora dopo l'intervento a cui lo stesso venne sottoposto in data 29.7.2010 (“Dopo l'intervento parte attrice lamentava un evidente peggioramento della motilità agli arti inferiori. In diaria viene riportato: “...30.7: “Segnalata difficoltà motoria arto inferiore di dx, notevole miglioramento della sintomatologia algica all'arto inferiore di sn, iniziata ginnastica vescicale”; 01.08: “Invariato”; 03.08:
“Permangono i deficit agli sfinteri e la paraparesi (notevolmente diminuito il dolore a sinistra)”; 04.08: “Esegue Eco-Doppler arti inferiori + RM lombosacrale;
05.08:
“Invariato”...” È indiscutibile che il sig. nei giorni dopo l'intervento del 28 Pt_1
luglio 2010 presentasse un deficit di forza agli arti inferiori molto severo, specie a destra. Ciò è confermato anche dall'obiettività neurologica documentata al momento del ricovero in Riabilitazione a Meno chiara è l'entità del deficit di Controparte_5
forza prima dell'intervento”; v. p. 33 della CTU) e restare sostanzialmente invariata, nel suo livello di gravità, fino al ricovero presso l'Ospedale di Verona ove è dato atto che il si trovava in condizione di “paraparesi grave”, si spostava in carrozzina, era Pt_1
cateterizzato e soffriva di stipsi.
Eseguito l'intervento presso l'Ospedale di Verona in data 27.8.2010 le condizioni di miglioravano sensibilmente, tanto da consentirgli di deambulare con Parte_1
girello, fino a stabilizzarsi, all'esito anche di un lungo periodo di riabilitazione, in quelle accertate dai CCTTUU sotto il profilo medico legale nei termini appresso trascritti:
“Esiti di ritardata diagnosi di sindrome della cauda equina secondaria a ernia discale intradurale L1-L2 sottoposta a ritardato re-intervento neurochirurgico con residua vescica ipoestesica e ipotonia sfinteriale anale, turbe della sensibilità pelvico-genitale e lieve paresi agli arti inferiori, in soggetto diabetico già sottoposto a intervento per stenosi L4-L5” tale da concretare un danno alla salute nella misura complessiva del
20% (venti percento).
Orbene, secondo la Corte, la valutazione espressa dai CCTTUU e fatta propria dal
Tribunale secondo cui, anche in caso di tempestiva diagnosi ed intervento “non è infrequente che” i deficit neurologici permangano, si attaglia alle ipotesi di sindrome pagina 14 di 22 della cauda equina “completa” (e quella del non lo era) ed “acuta” (mentre Pt_1
quella del ha presentato un andamento ingravescente protrattosi per diversi Pt_5
giorni prima del primo intervento presso l' e poi anche Controparte_4
successivamente ad esso).
Di contro, pacifica la circostanza che la sindrome della cauda equina vada trattata sempre in regime di urgenza (anche nei casi di sindrome acuta e completa in cui il danno neurologico, verosimilmente, si è irreversibilmente prodotto, in quanto l'eliminazione precoce della compressione sulle radici nervose rappresenta un approccio razionale ed è senz'altro portatrice di maggiori benefici), le circostanze concrete del caso specifico
(avuto riguardo al tipo di sindrome accusata dall'appellato ed al significativo recupero che ha fatto seguito all'intervento chirurgico correttamente eseguito soltanto il 27.8.2010 presso l'Ospedale di Verona), di cui secondo la S.C. occorre tenere conto ai fini dell'accertamento del nesso di causalità in termini di maggiore probabilità, in senso logico, che l'esecuzione della condotta alternativa lecita avrebbe impedito il danno alla salute riportato dal , inducono a ritenerne la sussistenza. Pt_1
Invero, ribadito che secondo i CCTTUU il danno alla salute riportato da Parte_1
è il risultato di entrambe le condotte imperite realizzate dai sanitari dei due
[...]
nosocomi catanesi a cui il predetto si è rivolto (e segnatamente, la omessa diagnosi della sindrome della cauda equina da parte dei sanitari dell Controparte_3
in occasione della visita del 26.7.2010, e la dimissione in data
[...]
4.8.2010 dall a dispetto delle evidenze della RNM di controllo da Controparte_4
cui risultava che la compressione discale non era stata affatto rimossa con l'intervento chirurgico del 28.7.2010 in cui non ci si era avveduti della componente intradurale dell'ernia), ed evidenziato che nessun serio rimprovero può essere mosso al Parte_1
per non avere accettato di sottoporsi immediatamente a nuovo intervento
[...]
chirurgico presso l non appena tale necessità gli venne prospettata Controparte_4
dal dirigente dell'Unità operativa in data 18.8.2010 così ritardando, di 9 giorni,
l'intervento che sarà poi eseguito presso l'Ospedale di Verona (sembrando appena il pagina 15 di 22 caso di osservare come del tutto comprensibile sia stato il rifiuto di ricovero, con la ricerca di diversa struttura sanitaria a cui affidarsi, a fronte di una proposta che giungeva all'esito di un disastroso percorso prima diagnostico e poi di cura, snodatosi attraverso il misconoscimento della patologia da parte dei sanitari dell'
[...]
, il ricorso ad approfondimenti diagnostici di pura Controparte_3
iniziativa del paziente con l'effettuazione di RX e RNM, il ricorso al P.S. dell CP_4
dove finalmente veniva fatta la diagnosi corretta, seguita però prima da
[...]
intervento chirurgico con cui non si riusciva a rimuovere l'ernia e poi dal misconoscimento dell'accaduto con conseguente impropria dimissione del paziente), nel caso a mani ciò che è sostanzialmente accaduto è che un soggetto affetto da sindrome della cauda equina diagnosticabile già il 26.7.2010 abbia dovuto aspettare un mese ed un giorno per ottenere le cure che le linee guida della SIOT imponevano di prestargli con urgenza, possibilmente entro 48 ore (come sarebbe stato possibile se i sanitari dell avessero effettuato la diagnosi Controparte_3
corretta), o comunque al più presto possibile (come non sono stati capaci di fare i sanitari dell non tanto perché con l'intervento del 29.7.2010 l'ernia, Controparte_4
con interessamento intradurale, non sia stata rimossa, atteso che in proposito, secondo i Parte_ CCTTUU, dalle immagini della non era possibile stabilire l'esistenza dell'interessamento intradurale – sebbene non si possa fare a meno di notare che i Parte_ chirurghi dell'Ospedale di Verona, un mese dopo, sulla base delle evidenze della , ebbero il sospetto che l'ernia potesse essere intradurale e riuscirono quindi a rimuoverla;
v. cartella clinica con la descrizione dell'intervento –, quanto, perché, del tutto imperitamente, non si avvidero che nella RNM del 4.8.2010 l'ernia era ancora presente e nonostante ciò dimisero il causando un ritardo nell'esecuzione del nuovo Pt_1
intervento) e, nonostante l'ingiustificabile ritardo, è stato sufficiente l'intervento chirurgico correttamente eseguito presso l'Ospedale di Verona, con successiva idonea riabilitazione, per limitare il danno alla salute a quello accertato dai CCTTUU, dovendosi conseguentemente ritenere – proprio alla luce del recupero del deficit pagina 16 di 22 neurologico rispetto alla compromissione iniziale e del tipo di sindrome della cauda equina manifestatasi nella persona del paziente – che, in presenza di tempestiva diagnosi e tempestivo intervento (o al limite anche reintervento, volendo giustificare i chirurghi della prima operazione) correttamente eseguito, nessun significativo deficit neurologico sarebbe residuato nella persona dell'appellato.
In definitiva, quindi, va accolto il motivo di appello in esame e riformata la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo insussistente il nesso di causalità tra le condotte imperite realizzate dalle due strutture sanitarie evocate in giudizio, ed il danno alla salute riportato da hanno rigettato la sua domanda risarcitoria. Parte_1
Venendo ai danni il cui risarcimento è stato chiesto da gli stessi sono Parte_1
stati distinti nei termini appresso trascritti:
“Come dedotto poc'anzi il danno diretto patito dal sig. viene quantificato Pt_1
secondo le tabelle milanesi come segue oltre al rimborso delle spese sostenute come quantificate in primo grado per ca. € 23.000,00:
-- in biologico:
- inabilità temporanea totale per tre mesi;
- pari ad € 8.910,00
- inabilità temporanea parziale al tasso del 70% per nove mesi;
- pari ad € 18.711,00
- postumi permanenti nella misura del 50% (postumi evitabili con elevata probabilità nel caso di intervento chirurgico tempestivo e, soprattutto, efficace); - pari ad €
373.350,00 con personalizzazione massima al 25% del danno biologico
-- in patrimoniale:
- inabilità temporanea totale al lavoro per tre mesi;
inoltre:
- elevato il livello di sofferenza, e in rapporto alla temporanea inabilità, e in rapporto ai postumi permanenti”.
La stessa esistenza di danni patrimoniali è rimasta del tutto indimostrata, sia con riferimento al lavoro svolto dal prima della vicenda per cui è causa, Parte_1
sia con riferimento alla impossibilità di svolgimento dello stesso in forza delle sue pagina 17 di 22 attuali condizioni di salute che, infine, con riferimento al reddito originariamente percepito e, in tesi, perduto, non potendosi fare a meno di evidenziare come, in subiecta materia, qualsiasi ricorso ad una liquidazione equitativa pura sia da escludere.
Avuto riguardo al danno non patrimoniale alla salute, invece, ritiene la Corte che lo stesso vada liquidato sulla base di quanto condivisibilmente accertato dai CCTTUU i quali hanno quantificato il danno biologico permanente in 20 punti percentuali, quello da inabilità temporanea assoluta in gg. 65 (avuto riguardo ai giorni di ricovero subiti dall'attore) e quello da inabilità temporanea parziale nella misura del 50% in gg. 90.
Con riferimento al danno biologico permanente, in particolare, si condivide e va riportata la risposta fornita dai CCTTUU alle osservazioni con cui il CTP di parte attrice chiedeva il riconoscimento di una maggiore percentuale di invalidità (“non si può non evidenziare come la valutazione effettuata nella nostra Consulenza sia riferita al danno biologico presentato dall'attore in relazione alla documentazione agli atti e all'esame obiettivo cui è stato sottoposto. Il Collega Dott. fa riferimento ad una Per_2
valutazione “esiti da sindrome della cauda equina postumi permanenti variabili dal
51% all'85%” che mal si concilia e NON rappresenta l'ATTUALE stato del Sig.
, che presenta gli esiti di ritardata diagnosi di sindrome della cauda equina Pt_1
secondaria a ernia discale intradurale L1-L2 sottoposta a ritardato re-intervento neurochirurgico con residua vescica ipoestesica e ipotonia sfinteriale anale, turbe della sensibilità pelvico-genitale e lieve paresi agli arti inferiori, in soggetto diabetico già sottoposto a intervento per stenosi L4-L5 (2005). Infatti, gli accertamenti più recenti presenti agli atti evidenziano: “...una capacità vescicale nei limiti di norma...”,
28.06.2011, esame urodinamico, presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale “Sacro
Cuore – Don Calabria” di EG (VR); 03.10.2011, studio del transito intestinale con marker radiopachi, presso lo Studio di Radiologia “E. De Luca”, : CP_2
“....Conclusioni: rallentato transito globale”; 27.1.2012 al 28.1.2012, ricovero presso la Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale “S. Cuore – Don Calabria” di EG
(Verona), “...Ano – espl. Rettale: ipotono sfinterico basale...”. Pertanto, si conferma la
pagina 18 di 22 valutazione medico-legale effettuata in consulenza”; v. pp.
5-6 della relazione integrativa del 16.11.2021).
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale alla salute in funzione di quanto accertato dai CCTTUU, ritiene la Corte di dovere applicare le ultime tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano (non potendosi applicare la Tabella Unica Nazionale giusta la norma transitoria contenuta nell'art. 5 del DPR 13 gennaio 2025, n. 12, secondo cui: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”), con il riconoscimento di un aumento del 20% per personalizzazione del danno, avuto riguardo alla particolare penosità del deficit neurologico in termini di difficoltà di controllo degli sfinteri e di impotentia coeundi e quindi: danno biologico permanente in senso stretto € 51.051,00; incrementato per la componente di sofferenza soggettiva (danno morale) fino ad €
69.429,00; aumentato nella componente biologica per personalizzazione del 20% fino a complessivi
€ 79.639,20; danno biologico temporaneo per complessivi € 12.650,00; di cui per ITT € 7.475,00;
e per ITP al 50% € 5.175,00, pari, ad € 92.289,20 da devalutare alla data del 24.7.2010 e rivalutare alla data della presente sentenza, con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata e poi, dalla liquidazione in data odierna, con i soli interessi legali sul coacervo fino al soddisfo;
Quanto alle spese mediche sostenute dal le stesse, giusta la valutazione operata Pt_1
dai CCTTUU, vanno liquidate in € 22.196,67, a cui aggiungere gli interessi legali dalla data degli esborsi, senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debito già originariamente di valuta.
Venendo alla posizione di ritiene la Corte che la gravità Controparte_13
dei danni permanenti riportati dal coniuge anche in termini di scarso Parte_1
pagina 19 di 22 controllo degli sfinteri con conseguente compromissione della vita sociale e di impotentia coeundi (a fronte di matrimonio contratto appena un anno prima della vicenda per cui è causa), giustifichino appieno il riconoscimento dei danni da lesione
(non già da perdita, ovviamente, come richiesto dall'appellante) del rapporto parentale, da liquidarsi attraverso l'applicazione delle uniche tabelle che, ad oggi, contemplano la fattispecie in questione, ossia quelle del Tribunale di Roma del 2023 (sub tab. F relativa al “Danno riflesso del congiunto vittima di lesioni”; v. in proposito Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13540, secondo cui: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”).
Nel caso a mani il sistema delineato dalla tabella in questione vede il riconoscimento dei seguenti punti in relazione ai quali procedere alla liquidazione del danno: rapporto di coniugio: punti 20; numero di familiari e coefficienti commessi: 1 età del danneggiato anni 67): punti 4; Parte_1
età del parente da risarcire anni 49): punti 5; Controparte_13
percentuale di danno biologico riconosciuto in persona di 20%. Parte_1
Posto che il valore del punto base, comprensivo della componente dinamico relazionale e di sofferenza soggettiva, è pari ad € 5.924 (€ 3.474 + € 2.450), il calcolo del danno da lesione del rapporto coniugale conduce alla seguente liquidazione: punti 29 x € 5.924 x
1 x 20% = € 34.359,20, anche in questo caso da devalutare alla data del 24.7.2010 e rivalutare fino alla presente sentenze con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata e quindi, sul coacervo, con i soli interessi legali fino al soddisfo.
La condanna di entrambe le appellate in favore degli appellanti va disposta in solido atteso che entrambe, per le ragioni sopra esposte, sono responsabili dei danni arrecati ai pagina 20 di 22 predetti, con ripartizione interna della responsabilità in misura paritaria sia per quanto esposto in proposito dai CTU (i quali a p. 8 dell'integrazione in data 16.11.2021 hanno scritto che: “Dalla disamina effettuata si evidenzia come nel caso de quo si sia verificata una concreta azione concorsuale di tutti i partecipanti al presente giudizio” senza possibilità di distinguere il “peso” dell'una e dell'altra), che in applicazione del criterio residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c.
Venendo alle spese di lite le stesse, per entrambi i gradi di giudizio, vanno regolate avuto riguardo all'esito complessivo della causa che vede vittoriosi gli appellanti, facendo applicazione dello scaglione (da € 52.001 ad € 260.000) in cui è ricompreso il risarcimento complessivamente ritenuto in sentenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo nei valori medi.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico esclusivo degli appellati soccombenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1638/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Controparte_13
sentenza del Tribunale di Catania, n. 4605/2023, pubblicata in data 10.11.2023: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna l
[...]
e l Controparte_1 [...]
, in solido, al pagamento: Controparte_3
in favore di della somma di € 92.289,20, con la rivalutazione e gli Parte_1
interessi come in parte motiva, oltre ad € 22.196,67 con i soli interessi legali;
in favore di della somma di € 34.359,20 con la rivalutazione e gli Controparte_13
interessi come in parte motiva;
rigetta nel resto l'appello; condanna l' Controparte_1
e l , in
[...] Controparte_3
solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per pagina 21 di 22 ciascuno dei gradi, in € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle appellate in solido.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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